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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 359/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Monica Bighetti, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies terzo comma c.p.c. a seguito della discussione orale del 29 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
TRA
• (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BOCCAFOGLI GIOVANNA per procura come in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE APPELLANTE
e
• C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Nella controversia iscritta al n.359 degli Affari generali Civili per l'anno 2024 avente ad oggetto: appello di sentenza penale ai fini civili
MOTIVAZIONE
§1. Il presente procedimento trae origine dalla prosecuzione ai sensi dell'art. 573 comma I bis c.p.p. dell'appello proposto davanti al Tribunale penale di Ferrara ai soli effetti civili da parte della difesa del sig. avverso la sentenza Parte_1
penale del Giudice di Pace n. 370/2023 del 8 novembre 2023.
1 Con ordinanza del 29 gennaio 2024, il giudice assegnatario del fascicolo ha rimesso le parti davanti al Giudice civile, previo accertamento dell'ammissibilità dell'appello, dovendo trovare applicazione, ratione temporis, la novella normativa introdotta con il d.lgs 150/2022, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte di cassazione a
Sezioni Unite n. 38481/2023.
§2. L'appellante ha descritto in fatto la vicenda che ha originato il procedimento penale a carico di imputato del delitto di lesioni di cui all'art. 582 c.p. CP_1
per fatto accaduto il 1° maggio 2021, condotta consistita nello sferrare uno schiaffo alla guancia sinistra del con conseguente contusione dell'emivolto, Pt_1
nell'ambito di una discussione tra il prevenuto ed altri commensali all'interno del locale del quale l' è titolare. CP_1
Il procedimento di primo grado si è concluso, dopo l'escussione della persona offesa costituitasi parte civile e di altri tre testi, con l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, sostanzialmente sul rilievo che il teste di PG intervenuto sul posto non aveva notato alcun rossore sul viso di essendo ciò in Pt_1
contraddizione con quanto riferito dalla parte e successivamente accertato in Pronto
Soccorso. Di qui la formula assolutoria ex art 530 secondo comma c.p.p. per non essere raggiunta la prova della commissione del fatto.
§3. L'appello presenta un unico motivo di gravame relativo all' "errore di fatto, travisamento del materiale probatorio acquisito e vizio di motivazione".
Più nel dettaglio, l'appellante ha evidenziato come il compendio probatorio consentisse di accertare la responsabilità del prevenuto, essendo tutte le testimonianze coerenti tra di loro e dotate di razionalità logica, ivi comprese le deposizioni del teste dipendente del ristorante all'epoca dei fatti, il quale Tes_1
pur non avendo riportato il gesto fisico dello schiaffo per non avervi assistito, ha comunque riferito il clima di agitazione in cui i fatti si sono svolti, il diverbio e l'atteggiamento provocatorio del proprietario del locale. Anche la deposizione del teste di P.G. intervenuto in loco poco dopo i fatti, secondo l'appellante non era valorizzabile in senso sfavorevole alla persona offesa – come invece il giudice di
2 pace ha fatto- essendo del tutto verosimile che egli possa non essersi accorto di un modesto rossore provocato da uno schiaffo. In ogni caso, fin da subito il Pt_1
avrebbe riferito all'agente di aver ricevuto uno schiaffo dal titolare del locale.
L'accadimento sarebbe comunque confermato dal referto di pronto soccorso all'interno del quale, nella parte relativa alla descrizione in ingresso del paziente, è stato riportato dal sanitario un "modesto arrossamento dell'emivolto sx e del padiglione auricolare", circostanza non tenuta in debito conto dal giudice di prime cure che avrebbe ridotto la vicenda ad un "acceso alterco tra imputato e persona offesa" errando, peraltro, anche in relazione al fatto che "l'alterco" fosse avvenuto verbalmente tra l'imputato e altro commensale, come emerso da tutte le testimonianze riportate.
L'appellante ha giustificato la possibile emersione a posteriori del rossore richiamando alcuni principi di medicina legale che spiegherebbero che quando la zona interessata dall'urto è quella sottocutanea, le ecchimosi sottili, essendo più profonde, emergono in un momento successivo (c.d. migrazione).
Secondo la prospettiva difensiva dell'appellante, in conclusione, non è possibile ravvisare una ricostruzione dei fatti alternativa, altrettanto realistica e concreta quanto quella emersa dal complessivo tenore delle testimonianze raccolte;
la condotta pregiudizievole integrerebbe altresì gli estremi del fatto illecito ex. art. 2043 c.c. che ha provocato all'appellante un danno ingiusto risarcibile, del quale chiede in questa sede ristoro, nelle sue componenti morale e biologica.
Ha, pertanto, così concluso: " Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e integrale in capo al
Sig. dei danni patiti e patiendi dal Sig. in relazione CP_1 Parte_1
al fatto verificatosi in data 1.5.2021 presso il ristorante “Le Civette” di Ferrara e, conseguentemente - condannare il Sig. al pagamento immediato in CP_1
favore del Sig. della somma, da quantificarsi anche in via Parte_1
equitativa, che sarà ritenuta di giustizia, somma in ogni caso da contenersi entro e non oltre il limite di € 5.200,00, oltre rivalutazione e interessi sino al saldo effettivo;
3 - condannare altresì il Sig. alla rifusione integrale delle spese legali CP_1
già sostenute dal Sig. per la costituzione di parte civile nel proc. Parte_1
pen. n. 59/2023 R.G. (n. 299/2022 mod. 21 bis R.G.N.R) e per l'impugnazione della sentenza n. 370/2023 del G.d.P. di Ferrara in data 8.11.2023, come documentate;
- condannare infine il Sig. alla rifusione integrale delle spese del CP_1
presente procedimento comprensive di spese, competenze e onorari, oltre accessori di legge come dovuti".
§4. L'appellato, già assente nel processo penale, è rimasto contumace.
Respinte le istanze istruttorie orali la causa è stata discussa all'udienza del 29 gennaio 2025 e viene decisa, nei termini di cui all'art. 281 sexies, III comma c.p.c., secondo le seguenti brevi considerazioni.
§5. Come noto l'art. 33 D.Lgs. n. 150/2022 ha riformulato l'art. 573 c.p.p., inserendo il comma I bis, al dichiarato fine di razionalizzare le impugnazioni penali e sottrarle al carico dei giudici in materia allorquando siano proposte per i soli interessi civili.
La riforma ha inciso altresì sulle caratteristiche dell'atto di costituzione di parte civile nel processo penale, esigendone il rispetto dell'art. 163 c.p.c. anche in sede penale, in guisa da cristallizzare, fin da quel momento, il petitum e della causa petendi dell'azione esercitata1, che rimarrà tale anche per il grado successivo.
La novella, infatti, stabilisce la prosecuzione del giudizio di appello avente tale specifico oggetto innanzi l'autorità civile competente, chiamata a decidere della questione attraverso la commistione delle prove già acquisite nel corso del giudizio penale e di quelle eventualmente acquisite nel corso del giudizio in sede civile.
La nuova formulazione letterale della norma ha posto fin da subito alcuni quesiti interpretativi circa il rito applicabile nella trattazione dell'impugnazione - considerata la natura penale dell'atto introduttivo - nonché questioni in punto di
4 prove e, in particolare, alle eventuali questioni di nullità o inutilizzabilità in sede civile di una o più prove emerse in sede penale.
Ciò premesso, questo Giudicante ritiene più condivisibile l'orientamento dottrinale che impone al giudizio all'accertamento - avente indubbia natura civilistica -
l'applicazione delle regole del rispettivo rito, non solo relativamente agli elementi costituitivi del fatto illecito ma anche in relazione al regime delle prove.
Siffatta interpretazione pare essere più conforme alla volontà espressa dal legislatore della riforma di derogare al principio di accessorietà dell'azione civile rispetto al processo penale, in favore di quello di autonomia dei due giudizi;
deroga che trova conferma anche nell'utilizzo del termine "prosecuzione"2 , scelto dal legislatore con riferimento alla fase della rimessione degli atti al giudice civile, spiegata dalle stessa relazione illustrativa al codice in questi termini: il processo civile ha inizio con
l'introduzione dell'azione civile mediante l'atto di costituzione, per poi eventualmente proseguire dinanzi al tribunale civile allorquando sia proposto dalla parte un autonomo appello.
In sostanza i due giudizi separati si intersecano nel solo momento di proposizione della domanda "agli effetti civili" all'interno del procedimento penale, per poi staccarsi, con il ritorno di quella civile alla sede giurisdizionale naturale, mediante la proposizione dell'impugnazione.
§ 6. È necessario, a questo punto, procedere all'analisi del compendio probatorio penale alla luce dei principi di governo della prova civile.
Il primo quesito da porsi attiene al valore probatorio della deposizione testimoniale penale della persona offesa.
Mentre nel processo penale, infatti, tale fonte di prova è pienamente utilizzabile alla stregua di una testimonianza, nel processo civile una tale valorizzazione incontra il limite insuperabile di cui all'art.246 c.p.c. essendo la parte civile nel processo penale attore nel processo civile, e quindi parte caricata dell'onere di dimostrare ciò che afferma, ai sensi dell'art.2697 del codice civile.
5 Le dichiarazioni, non valutabili quindi alla stregua di una testimonianza, possono però formare oggetto di libero apprezzamento del giudice in relazione al compendio probatorio nel suo complesso (in tal senso, mutatis mutandis Cass., Ord. 24 ottobre
2024 n. 27558: " Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., che si svolge dinanzi alla Corte d'appello a cui la S.C. in sede penale ha rimesso il procedimento ai soli effetti civili, non è consentita l'"utilizzazione", alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, stante il divieto ex art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie".
Tralasciando, quindi, per il momento la deposizione della persona offesa, nell'ordine cronologico di assunzione si esaminano gli elementi emersi nelle restanti testimonianze.
Il teste di PG ha affermato di essere sopraggiunto sul posto a litigio Tes_2
già concluso, anche se gli animi erano ancora "surriscaldati", e di aver identificato il
"che lamentava di aver ricevuto uno schiaffo dal titolare del locale" e due Pt_1
sue amiche che erano lì presenti.
Procedeva a identificare anche il titolare il quale ammetteva un litigio con il CP_1
attribuendolo al fatto che lui e i suoi commensali non liberassero il tavolo, Pt_1
mentre gli aveva riferito che, a suo parere, ad infastidire il proprietario Pt_1
fosse stata l'ulteriore richiesta di bevande.
L'agente ha riferito di non aver notato particolari segni sul volto del Pt_1
Il teste , commensale del il giorno dei fatti, ha affermato di Testimone_3 Pt_1
essersi trattenuto nella tavolata con la persona offesa ed altri presso il locale, avendo previamente chiesto al titolare se la loro presenza fosse di intralcio alla preparazione dei tavoli per il turno serale. Si era poi recato in bagno;
al rientro, avendo percepito
6 un certo imbarazzo al tavolo, aveva appreso che il titolare, avvicinatosi al tavolo con un soffia foglie, gli aveva invitati "in modo piuttosto colorito" ad andare via.
Decideva così di avvicinarsi al bancone verso per chiarimenti e iniziava così il CP_1
battibecco tra i due: vedendolo, gli disse "che cazzo vuoi"; gli chiedeva CP_1 Tes_3
delle scuse per i presenti ma il titolare, visibilmente alterato ("faceva avanti e indietro dalla cucina") e con atteggiamento provocatorio, rispondeva che non doveva alcuna scusa e che dovevano andare via. Sopraggiungevano così alcuni dei commensali e mentre si stavano dirigendo verso l'uscita, aveva visto dare uno CP_1
schiaffo "da dietro" al per poi rinchiudersi dentro al locale. Ha riferito che Pt_1
era presente ai fatti un dipendente "mortificato". Sua moglie e una sua amica, allontanatesi per accompagnarlo a casa, erano poi tornate sul posto dove era rimasto
Pt_1
Il teste cameriere e barista in prova presso il locale ha dichiarato Testimone_4
che attorno alle ore 17/17.30 del 1° maggio 2021 gli aveva indicato un tavolo CP_1
in fondo alla sala, ordinandogli di liberarlo e prepararlo per la cena. Ha ricordato che a seguito della richiesta di uno dei commensali al proprietario di somministrazione di altre bevande, i toni tra questi e il titolare si erano "un po' accesi". Il teste si CP_1
frapponeva tra i litiganti, evitando così che si toccassero. Era poi essere uscito con
"il cliente", alla presenza di una donna, presente al tavolo, e aveva lasciato CP_1
dentro al locale, impedendogli di uscire chiudendo la porta.
Su contestazione del Pubblico Ministero, ha poi riferito di aver visto usare il CP_1
soffia foglie, immaginando che lo avesse rivolto verso il tavolo degli avventori, ma ha poi ribadito di non aver visto altro, e di essere uscito quando il gruppo era ancora dentro.
Per ciò che concerne altri apporti probatori occorre dare conto che è stato è stato prodotto dall'appellante il verbale di S.I.T. rese da (doc.1). Controparte_2
In relazione all'utilizzabilità del documento si rammenta come la giurisprudenza sia ormai pacifica nel riconoscere alle risultanze delle indagini preliminari valenza di prova atipica, liberamente apprezzabile al supporto della decisione in sede civile
7 (cfr. ex multis Cass. 1° febbraio 2023, n. 2947 e anche 25 settembre 2018, n.
22580).
Le dichiarazioni di verbalizzate dalla PG il 16 luglio 2021 confermano CP_2
sostanzialmente quanto emerso durante il dibattimento penale: gli amici (tra cui e il teste si intrattenevano al tavolo del locale Pt_1 CP_2 Testimone_3
di fino al primo pomeriggio (la teste riferiva 18.30 circa) sin a quando il CP_1
titolare azionava un soffia foglie e poco dopo si rivolgeva loro proferendo le parole
"dovete andare via cazzo". Stupiti, i presenti provavano a spiegargli che il comportamento non era consono. Mentre continuavano ancora a chiarire la questione con il titolare, questi si avvicinava al barbecue e prendeva in mano un bastone, che poi brandiva verso di lei e verso il continuando a proferire Pt_1
"frasi oltraggiose". Dopo aver visto sbattere più volte il bastone sul barbecue CP_1
decidevano di allontanarsi frettolosamente ma questi sopraggiungeva da dietro.
Dopo essere usciti aveva sentito affermare che aveva Testimone_3 Pt_1
ricevuto uno schiaffo dal titolare. Ella in effetti apprezzava sulla guancia sinistra del una "vistosa impronta di manata". Pt_1
In sostanza pur non avendo visto la condotta incriminata, ha Controparte_2
riferito il contesto nel quale è avvenuta e ne ha visto i segni immediati (l'impronta
"manata").
Ed infine occorre dare conto del referto di pronto soccorso del 1° maggio 2021 nel quale si dà atto un "modesto arrossamento dell'emivolto sx e del padiglione auricolare".
La persona offesa risulta aver fatto accesso al pronto soccorso alle ore 20.10 (orario dell'accettazione) essere stato visitato alle 22.50 per uscire dal nosocomio alle 22.59 con la diagnosi di "contusione dell'emivolto sx" e 5 giorni di prognosi, con rinvio al medico curante per ulteriore valutazione (doc.2 fasc. appellante).
§7. Dal quadro complessivamente illustrato, coerente peraltro nei tratti essenziali con la deposizione della persona offesa, è da ritenersi provato il contesto litigioso,
8 l'atteggiamento aggressivo di compreso l'uso di un bastone e il perpetrato CP_1
schiaffo inferto da dietro a Pt_1
In primis, la dinamica è chiara e precisa e non si rinvengono contraddizioni logiche tali da scalfire il canone probatorio civilistico del più probabile che non.
Vi è un teste oculare, la cui testimonianza è corroborata dalle informazioni Tes_3
offerte da circa l'immediata traccia di “manata” in volto. Vi è poi il CP_2
verbale di P.S. il quale costituisce atto pubblico e che, come tale, fa piena prova in relazione a quanto contenuto fino a querela di falso. L'ufficiale di PG intervenuto sul posto, inoltre, riferisce che gli aveva detto immediatamente che aveva Pt_1
ricevuto uno schiaffo in volto.
È del tutto verosimile, poi, che il teste di PG non abbia notato il medesimo rossore, impegnato nelle sue funzioni;
certamente non può affermarsi che lo schiaffo non vi sia stato, atteso il concorde quadro probatorio sopra riassunto.
Deve pertanto essere integralmente riformata la sentenza del giudice di pace, nella parte in cui, agli effetti civili, assolvendo l'imputato, ha implicitamente negato il risarcimento del danno.
§8. Deve invece ritenersi provato, per quanto sopra detto, il fatto illecito che ha causato il danno evento (lo schiaffo) ed il danno conseguenza ossia le lesioni personali diagnosticate al pronto soccorso con una prognosi di giorni cinque di malattia. Il danno non patrimoniale alla salute deve essere risarcito secondo le tabelle di Milano, nella componente biologica e morale, nella misura standardizzata di €115 pro die e quindi liquidato in € 460 (Vedi Tabelle di Milano 4 giugno 2024, liquidazione danno alla salute temporaneo). Tale posta di danno, quale debito di valore, è devalutato al momento del fatto (1° maggio 2021) in €394,17 ed aumentato anno per anno della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sul capitale via via rivalutato per un ammontare attuale di €500,84. Su tale somma debbono essere corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo (Cass. S.U. 1712/1995).
9 §9. Quanto alle spese, esse seguono il principio della soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c. e devono essere integralmente rifuse all'appellante, secondo lo scaglione di riferimento in relazione al quantum riconosciuto (art. 5 DM55/2014) e ai valori medi della tabella per i giudizi civili avanti al Tribunale. Le spese di costituzione di parte civile del procedimento di primo grado avanti al giudice di pace sono liquidate, nell'importo richiesto di €598, Cassa Avvocati compresa, come da fattura in atti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello di , riforma integralmente, ai soli Parte_1
effetti civili, la sentenza n.370/2023 del Giudice di pace di Ferrara e per l'effetto condanna a rifondere a il danno non patrimoniale, CP_1 Parte_1
che liquida in € 500,84 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente pronuncia fino al saldo effettivo.
Condanna a rifondere a le spese legali del presente CP_1 Parte_1 giudizio che liquidano in € 174,00 per spese e € 662,00 per compensi oltre 15% sui compensi per spese generali, tributi e contributi come per legge;
Condanna altresì a rifondere a € 598,00 corrisposte CP_1 Parte_1
per la costituzione di parte civile nel procedimento di primo grado penale.
Così deciso in Ferrara, 25 febbraio 2025
IL GIUDICE
Monica Bighetti
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Modifica dell'art. 78, lettera. d) c.p.p. ad opera del D.Lgs 150/2022: l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda deve essere svolta "agli effetti civili" 2 Così l'art. 573, comma I bis, c.p.p.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Monica Bighetti, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies terzo comma c.p.c. a seguito della discussione orale del 29 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
TRA
• (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BOCCAFOGLI GIOVANNA per procura come in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE APPELLANTE
e
• C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Nella controversia iscritta al n.359 degli Affari generali Civili per l'anno 2024 avente ad oggetto: appello di sentenza penale ai fini civili
MOTIVAZIONE
§1. Il presente procedimento trae origine dalla prosecuzione ai sensi dell'art. 573 comma I bis c.p.p. dell'appello proposto davanti al Tribunale penale di Ferrara ai soli effetti civili da parte della difesa del sig. avverso la sentenza Parte_1
penale del Giudice di Pace n. 370/2023 del 8 novembre 2023.
1 Con ordinanza del 29 gennaio 2024, il giudice assegnatario del fascicolo ha rimesso le parti davanti al Giudice civile, previo accertamento dell'ammissibilità dell'appello, dovendo trovare applicazione, ratione temporis, la novella normativa introdotta con il d.lgs 150/2022, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte di cassazione a
Sezioni Unite n. 38481/2023.
§2. L'appellante ha descritto in fatto la vicenda che ha originato il procedimento penale a carico di imputato del delitto di lesioni di cui all'art. 582 c.p. CP_1
per fatto accaduto il 1° maggio 2021, condotta consistita nello sferrare uno schiaffo alla guancia sinistra del con conseguente contusione dell'emivolto, Pt_1
nell'ambito di una discussione tra il prevenuto ed altri commensali all'interno del locale del quale l' è titolare. CP_1
Il procedimento di primo grado si è concluso, dopo l'escussione della persona offesa costituitasi parte civile e di altri tre testi, con l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, sostanzialmente sul rilievo che il teste di PG intervenuto sul posto non aveva notato alcun rossore sul viso di essendo ciò in Pt_1
contraddizione con quanto riferito dalla parte e successivamente accertato in Pronto
Soccorso. Di qui la formula assolutoria ex art 530 secondo comma c.p.p. per non essere raggiunta la prova della commissione del fatto.
§3. L'appello presenta un unico motivo di gravame relativo all' "errore di fatto, travisamento del materiale probatorio acquisito e vizio di motivazione".
Più nel dettaglio, l'appellante ha evidenziato come il compendio probatorio consentisse di accertare la responsabilità del prevenuto, essendo tutte le testimonianze coerenti tra di loro e dotate di razionalità logica, ivi comprese le deposizioni del teste dipendente del ristorante all'epoca dei fatti, il quale Tes_1
pur non avendo riportato il gesto fisico dello schiaffo per non avervi assistito, ha comunque riferito il clima di agitazione in cui i fatti si sono svolti, il diverbio e l'atteggiamento provocatorio del proprietario del locale. Anche la deposizione del teste di P.G. intervenuto in loco poco dopo i fatti, secondo l'appellante non era valorizzabile in senso sfavorevole alla persona offesa – come invece il giudice di
2 pace ha fatto- essendo del tutto verosimile che egli possa non essersi accorto di un modesto rossore provocato da uno schiaffo. In ogni caso, fin da subito il Pt_1
avrebbe riferito all'agente di aver ricevuto uno schiaffo dal titolare del locale.
L'accadimento sarebbe comunque confermato dal referto di pronto soccorso all'interno del quale, nella parte relativa alla descrizione in ingresso del paziente, è stato riportato dal sanitario un "modesto arrossamento dell'emivolto sx e del padiglione auricolare", circostanza non tenuta in debito conto dal giudice di prime cure che avrebbe ridotto la vicenda ad un "acceso alterco tra imputato e persona offesa" errando, peraltro, anche in relazione al fatto che "l'alterco" fosse avvenuto verbalmente tra l'imputato e altro commensale, come emerso da tutte le testimonianze riportate.
L'appellante ha giustificato la possibile emersione a posteriori del rossore richiamando alcuni principi di medicina legale che spiegherebbero che quando la zona interessata dall'urto è quella sottocutanea, le ecchimosi sottili, essendo più profonde, emergono in un momento successivo (c.d. migrazione).
Secondo la prospettiva difensiva dell'appellante, in conclusione, non è possibile ravvisare una ricostruzione dei fatti alternativa, altrettanto realistica e concreta quanto quella emersa dal complessivo tenore delle testimonianze raccolte;
la condotta pregiudizievole integrerebbe altresì gli estremi del fatto illecito ex. art. 2043 c.c. che ha provocato all'appellante un danno ingiusto risarcibile, del quale chiede in questa sede ristoro, nelle sue componenti morale e biologica.
Ha, pertanto, così concluso: " Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e integrale in capo al
Sig. dei danni patiti e patiendi dal Sig. in relazione CP_1 Parte_1
al fatto verificatosi in data 1.5.2021 presso il ristorante “Le Civette” di Ferrara e, conseguentemente - condannare il Sig. al pagamento immediato in CP_1
favore del Sig. della somma, da quantificarsi anche in via Parte_1
equitativa, che sarà ritenuta di giustizia, somma in ogni caso da contenersi entro e non oltre il limite di € 5.200,00, oltre rivalutazione e interessi sino al saldo effettivo;
3 - condannare altresì il Sig. alla rifusione integrale delle spese legali CP_1
già sostenute dal Sig. per la costituzione di parte civile nel proc. Parte_1
pen. n. 59/2023 R.G. (n. 299/2022 mod. 21 bis R.G.N.R) e per l'impugnazione della sentenza n. 370/2023 del G.d.P. di Ferrara in data 8.11.2023, come documentate;
- condannare infine il Sig. alla rifusione integrale delle spese del CP_1
presente procedimento comprensive di spese, competenze e onorari, oltre accessori di legge come dovuti".
§4. L'appellato, già assente nel processo penale, è rimasto contumace.
Respinte le istanze istruttorie orali la causa è stata discussa all'udienza del 29 gennaio 2025 e viene decisa, nei termini di cui all'art. 281 sexies, III comma c.p.c., secondo le seguenti brevi considerazioni.
§5. Come noto l'art. 33 D.Lgs. n. 150/2022 ha riformulato l'art. 573 c.p.p., inserendo il comma I bis, al dichiarato fine di razionalizzare le impugnazioni penali e sottrarle al carico dei giudici in materia allorquando siano proposte per i soli interessi civili.
La riforma ha inciso altresì sulle caratteristiche dell'atto di costituzione di parte civile nel processo penale, esigendone il rispetto dell'art. 163 c.p.c. anche in sede penale, in guisa da cristallizzare, fin da quel momento, il petitum e della causa petendi dell'azione esercitata1, che rimarrà tale anche per il grado successivo.
La novella, infatti, stabilisce la prosecuzione del giudizio di appello avente tale specifico oggetto innanzi l'autorità civile competente, chiamata a decidere della questione attraverso la commistione delle prove già acquisite nel corso del giudizio penale e di quelle eventualmente acquisite nel corso del giudizio in sede civile.
La nuova formulazione letterale della norma ha posto fin da subito alcuni quesiti interpretativi circa il rito applicabile nella trattazione dell'impugnazione - considerata la natura penale dell'atto introduttivo - nonché questioni in punto di
4 prove e, in particolare, alle eventuali questioni di nullità o inutilizzabilità in sede civile di una o più prove emerse in sede penale.
Ciò premesso, questo Giudicante ritiene più condivisibile l'orientamento dottrinale che impone al giudizio all'accertamento - avente indubbia natura civilistica -
l'applicazione delle regole del rispettivo rito, non solo relativamente agli elementi costituitivi del fatto illecito ma anche in relazione al regime delle prove.
Siffatta interpretazione pare essere più conforme alla volontà espressa dal legislatore della riforma di derogare al principio di accessorietà dell'azione civile rispetto al processo penale, in favore di quello di autonomia dei due giudizi;
deroga che trova conferma anche nell'utilizzo del termine "prosecuzione"2 , scelto dal legislatore con riferimento alla fase della rimessione degli atti al giudice civile, spiegata dalle stessa relazione illustrativa al codice in questi termini: il processo civile ha inizio con
l'introduzione dell'azione civile mediante l'atto di costituzione, per poi eventualmente proseguire dinanzi al tribunale civile allorquando sia proposto dalla parte un autonomo appello.
In sostanza i due giudizi separati si intersecano nel solo momento di proposizione della domanda "agli effetti civili" all'interno del procedimento penale, per poi staccarsi, con il ritorno di quella civile alla sede giurisdizionale naturale, mediante la proposizione dell'impugnazione.
§ 6. È necessario, a questo punto, procedere all'analisi del compendio probatorio penale alla luce dei principi di governo della prova civile.
Il primo quesito da porsi attiene al valore probatorio della deposizione testimoniale penale della persona offesa.
Mentre nel processo penale, infatti, tale fonte di prova è pienamente utilizzabile alla stregua di una testimonianza, nel processo civile una tale valorizzazione incontra il limite insuperabile di cui all'art.246 c.p.c. essendo la parte civile nel processo penale attore nel processo civile, e quindi parte caricata dell'onere di dimostrare ciò che afferma, ai sensi dell'art.2697 del codice civile.
5 Le dichiarazioni, non valutabili quindi alla stregua di una testimonianza, possono però formare oggetto di libero apprezzamento del giudice in relazione al compendio probatorio nel suo complesso (in tal senso, mutatis mutandis Cass., Ord. 24 ottobre
2024 n. 27558: " Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., che si svolge dinanzi alla Corte d'appello a cui la S.C. in sede penale ha rimesso il procedimento ai soli effetti civili, non è consentita l'"utilizzazione", alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, stante il divieto ex art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie".
Tralasciando, quindi, per il momento la deposizione della persona offesa, nell'ordine cronologico di assunzione si esaminano gli elementi emersi nelle restanti testimonianze.
Il teste di PG ha affermato di essere sopraggiunto sul posto a litigio Tes_2
già concluso, anche se gli animi erano ancora "surriscaldati", e di aver identificato il
"che lamentava di aver ricevuto uno schiaffo dal titolare del locale" e due Pt_1
sue amiche che erano lì presenti.
Procedeva a identificare anche il titolare il quale ammetteva un litigio con il CP_1
attribuendolo al fatto che lui e i suoi commensali non liberassero il tavolo, Pt_1
mentre gli aveva riferito che, a suo parere, ad infastidire il proprietario Pt_1
fosse stata l'ulteriore richiesta di bevande.
L'agente ha riferito di non aver notato particolari segni sul volto del Pt_1
Il teste , commensale del il giorno dei fatti, ha affermato di Testimone_3 Pt_1
essersi trattenuto nella tavolata con la persona offesa ed altri presso il locale, avendo previamente chiesto al titolare se la loro presenza fosse di intralcio alla preparazione dei tavoli per il turno serale. Si era poi recato in bagno;
al rientro, avendo percepito
6 un certo imbarazzo al tavolo, aveva appreso che il titolare, avvicinatosi al tavolo con un soffia foglie, gli aveva invitati "in modo piuttosto colorito" ad andare via.
Decideva così di avvicinarsi al bancone verso per chiarimenti e iniziava così il CP_1
battibecco tra i due: vedendolo, gli disse "che cazzo vuoi"; gli chiedeva CP_1 Tes_3
delle scuse per i presenti ma il titolare, visibilmente alterato ("faceva avanti e indietro dalla cucina") e con atteggiamento provocatorio, rispondeva che non doveva alcuna scusa e che dovevano andare via. Sopraggiungevano così alcuni dei commensali e mentre si stavano dirigendo verso l'uscita, aveva visto dare uno CP_1
schiaffo "da dietro" al per poi rinchiudersi dentro al locale. Ha riferito che Pt_1
era presente ai fatti un dipendente "mortificato". Sua moglie e una sua amica, allontanatesi per accompagnarlo a casa, erano poi tornate sul posto dove era rimasto
Pt_1
Il teste cameriere e barista in prova presso il locale ha dichiarato Testimone_4
che attorno alle ore 17/17.30 del 1° maggio 2021 gli aveva indicato un tavolo CP_1
in fondo alla sala, ordinandogli di liberarlo e prepararlo per la cena. Ha ricordato che a seguito della richiesta di uno dei commensali al proprietario di somministrazione di altre bevande, i toni tra questi e il titolare si erano "un po' accesi". Il teste si CP_1
frapponeva tra i litiganti, evitando così che si toccassero. Era poi essere uscito con
"il cliente", alla presenza di una donna, presente al tavolo, e aveva lasciato CP_1
dentro al locale, impedendogli di uscire chiudendo la porta.
Su contestazione del Pubblico Ministero, ha poi riferito di aver visto usare il CP_1
soffia foglie, immaginando che lo avesse rivolto verso il tavolo degli avventori, ma ha poi ribadito di non aver visto altro, e di essere uscito quando il gruppo era ancora dentro.
Per ciò che concerne altri apporti probatori occorre dare conto che è stato è stato prodotto dall'appellante il verbale di S.I.T. rese da (doc.1). Controparte_2
In relazione all'utilizzabilità del documento si rammenta come la giurisprudenza sia ormai pacifica nel riconoscere alle risultanze delle indagini preliminari valenza di prova atipica, liberamente apprezzabile al supporto della decisione in sede civile
7 (cfr. ex multis Cass. 1° febbraio 2023, n. 2947 e anche 25 settembre 2018, n.
22580).
Le dichiarazioni di verbalizzate dalla PG il 16 luglio 2021 confermano CP_2
sostanzialmente quanto emerso durante il dibattimento penale: gli amici (tra cui e il teste si intrattenevano al tavolo del locale Pt_1 CP_2 Testimone_3
di fino al primo pomeriggio (la teste riferiva 18.30 circa) sin a quando il CP_1
titolare azionava un soffia foglie e poco dopo si rivolgeva loro proferendo le parole
"dovete andare via cazzo". Stupiti, i presenti provavano a spiegargli che il comportamento non era consono. Mentre continuavano ancora a chiarire la questione con il titolare, questi si avvicinava al barbecue e prendeva in mano un bastone, che poi brandiva verso di lei e verso il continuando a proferire Pt_1
"frasi oltraggiose". Dopo aver visto sbattere più volte il bastone sul barbecue CP_1
decidevano di allontanarsi frettolosamente ma questi sopraggiungeva da dietro.
Dopo essere usciti aveva sentito affermare che aveva Testimone_3 Pt_1
ricevuto uno schiaffo dal titolare. Ella in effetti apprezzava sulla guancia sinistra del una "vistosa impronta di manata". Pt_1
In sostanza pur non avendo visto la condotta incriminata, ha Controparte_2
riferito il contesto nel quale è avvenuta e ne ha visto i segni immediati (l'impronta
"manata").
Ed infine occorre dare conto del referto di pronto soccorso del 1° maggio 2021 nel quale si dà atto un "modesto arrossamento dell'emivolto sx e del padiglione auricolare".
La persona offesa risulta aver fatto accesso al pronto soccorso alle ore 20.10 (orario dell'accettazione) essere stato visitato alle 22.50 per uscire dal nosocomio alle 22.59 con la diagnosi di "contusione dell'emivolto sx" e 5 giorni di prognosi, con rinvio al medico curante per ulteriore valutazione (doc.2 fasc. appellante).
§7. Dal quadro complessivamente illustrato, coerente peraltro nei tratti essenziali con la deposizione della persona offesa, è da ritenersi provato il contesto litigioso,
8 l'atteggiamento aggressivo di compreso l'uso di un bastone e il perpetrato CP_1
schiaffo inferto da dietro a Pt_1
In primis, la dinamica è chiara e precisa e non si rinvengono contraddizioni logiche tali da scalfire il canone probatorio civilistico del più probabile che non.
Vi è un teste oculare, la cui testimonianza è corroborata dalle informazioni Tes_3
offerte da circa l'immediata traccia di “manata” in volto. Vi è poi il CP_2
verbale di P.S. il quale costituisce atto pubblico e che, come tale, fa piena prova in relazione a quanto contenuto fino a querela di falso. L'ufficiale di PG intervenuto sul posto, inoltre, riferisce che gli aveva detto immediatamente che aveva Pt_1
ricevuto uno schiaffo in volto.
È del tutto verosimile, poi, che il teste di PG non abbia notato il medesimo rossore, impegnato nelle sue funzioni;
certamente non può affermarsi che lo schiaffo non vi sia stato, atteso il concorde quadro probatorio sopra riassunto.
Deve pertanto essere integralmente riformata la sentenza del giudice di pace, nella parte in cui, agli effetti civili, assolvendo l'imputato, ha implicitamente negato il risarcimento del danno.
§8. Deve invece ritenersi provato, per quanto sopra detto, il fatto illecito che ha causato il danno evento (lo schiaffo) ed il danno conseguenza ossia le lesioni personali diagnosticate al pronto soccorso con una prognosi di giorni cinque di malattia. Il danno non patrimoniale alla salute deve essere risarcito secondo le tabelle di Milano, nella componente biologica e morale, nella misura standardizzata di €115 pro die e quindi liquidato in € 460 (Vedi Tabelle di Milano 4 giugno 2024, liquidazione danno alla salute temporaneo). Tale posta di danno, quale debito di valore, è devalutato al momento del fatto (1° maggio 2021) in €394,17 ed aumentato anno per anno della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sul capitale via via rivalutato per un ammontare attuale di €500,84. Su tale somma debbono essere corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo (Cass. S.U. 1712/1995).
9 §9. Quanto alle spese, esse seguono il principio della soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c. e devono essere integralmente rifuse all'appellante, secondo lo scaglione di riferimento in relazione al quantum riconosciuto (art. 5 DM55/2014) e ai valori medi della tabella per i giudizi civili avanti al Tribunale. Le spese di costituzione di parte civile del procedimento di primo grado avanti al giudice di pace sono liquidate, nell'importo richiesto di €598, Cassa Avvocati compresa, come da fattura in atti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello di , riforma integralmente, ai soli Parte_1
effetti civili, la sentenza n.370/2023 del Giudice di pace di Ferrara e per l'effetto condanna a rifondere a il danno non patrimoniale, CP_1 Parte_1
che liquida in € 500,84 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente pronuncia fino al saldo effettivo.
Condanna a rifondere a le spese legali del presente CP_1 Parte_1 giudizio che liquidano in € 174,00 per spese e € 662,00 per compensi oltre 15% sui compensi per spese generali, tributi e contributi come per legge;
Condanna altresì a rifondere a € 598,00 corrisposte CP_1 Parte_1
per la costituzione di parte civile nel procedimento di primo grado penale.
Così deciso in Ferrara, 25 febbraio 2025
IL GIUDICE
Monica Bighetti
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Modifica dell'art. 78, lettera. d) c.p.p. ad opera del D.Lgs 150/2022: l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda deve essere svolta "agli effetti civili" 2 Così l'art. 573, comma I bis, c.p.p.