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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/07/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Famiglia
N. R.G. 1424/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
C.F. , con l'Avv. RODOLFI Parte_1 C.F._1
MONIA;
contro
, C.F. , con l'Avv. VIGNONI CP_1 C.F._2
LUCIANO;
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
per parte ricorrente: Previe tutte le declaratorie del caso, per tutte le causali di cui alla narrativa e contrariis reiectis, Con sentenza parziale, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data
20/07/2013 presso il comune di Castiglione Delle Stiviere (MN) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 14, Parte I, anno
2013, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti. Disporre la prosecuzione del giudizio, per ivi istruire e decidere la causa sulle ulteriori questioni relative alle
CONDIZIONI DI DIVORZIO, come precisate da ultimo nelle note di trattazione depositate per l'udienza del 06/05/2025 che si danno per qui integralmente riportate.
per parte resistente: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 20/07/2013 presso il comune di Castiglione Delle
Stiviere (MN) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 14, Parte I, anno 2013, dando disposizione all'Ufficiale di
Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento e residenza della stessa presso l'abitazione della madre;
- porre a carico del sig. un contributo per il mantenimento Parte_1
della figlia da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 15 di Per_1 CP_1
ogni mese nella misura di euro 500,00 mensili, a decorrere dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale, con aggiornamento
Istat;
- dirsi tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
il 60% delle spese straordinarie, mediche scolastiche e ricreative,
[...]
Pag. 2 di 4 sostenute per la figlia , come da protocollo in vigore presso il Per_1
Tribunale di Mantova che integralmente si richiama;
- stabilire che il sig potrà tenere con sé la figlia a Parte_1 Per_1
week end alternati dal pomeriggio del venerdì alla sera della domenica successiva, dopo la cena;
- quanto ai periodi di vacanza, stabilire che il sig. potrà Parte_1
tenere con sé la figlia per metà dei giorni delle vacanze natalizie e pasquali, con periodi da concordarsi preventivamente tra i genitori con congruo anticipo. Con oggetto le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la minore due settimane, anche non continuative, da concordarsi preventivamente tra i genitori con congruo anticipo;
- disporre che ciascun ex coniuge presti reciprocamente il proprio consenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio a favore dell'altro e della figlia minorenne;
- respingersi ogni diversa domanda, eccezione e deduzione di controparte;
- con refusione di spese e competenze legali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 20/07/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE (atto n. 14, P. I, anno 2013).
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i
Pag. 3 di 4 presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Mantova, 10/07/2025
La Giudice est. Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Famiglia
N. R.G. 1424/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
C.F. , con l'Avv. RODOLFI Parte_1 C.F._1
MONIA;
contro
, C.F. , con l'Avv. VIGNONI CP_1 C.F._2
LUCIANO;
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
per parte ricorrente: Previe tutte le declaratorie del caso, per tutte le causali di cui alla narrativa e contrariis reiectis, Con sentenza parziale, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data
20/07/2013 presso il comune di Castiglione Delle Stiviere (MN) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 14, Parte I, anno
2013, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti. Disporre la prosecuzione del giudizio, per ivi istruire e decidere la causa sulle ulteriori questioni relative alle
CONDIZIONI DI DIVORZIO, come precisate da ultimo nelle note di trattazione depositate per l'udienza del 06/05/2025 che si danno per qui integralmente riportate.
per parte resistente: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 20/07/2013 presso il comune di Castiglione Delle
Stiviere (MN) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 14, Parte I, anno 2013, dando disposizione all'Ufficiale di
Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento e residenza della stessa presso l'abitazione della madre;
- porre a carico del sig. un contributo per il mantenimento Parte_1
della figlia da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 15 di Per_1 CP_1
ogni mese nella misura di euro 500,00 mensili, a decorrere dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale, con aggiornamento
Istat;
- dirsi tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
il 60% delle spese straordinarie, mediche scolastiche e ricreative,
[...]
Pag. 2 di 4 sostenute per la figlia , come da protocollo in vigore presso il Per_1
Tribunale di Mantova che integralmente si richiama;
- stabilire che il sig potrà tenere con sé la figlia a Parte_1 Per_1
week end alternati dal pomeriggio del venerdì alla sera della domenica successiva, dopo la cena;
- quanto ai periodi di vacanza, stabilire che il sig. potrà Parte_1
tenere con sé la figlia per metà dei giorni delle vacanze natalizie e pasquali, con periodi da concordarsi preventivamente tra i genitori con congruo anticipo. Con oggetto le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la minore due settimane, anche non continuative, da concordarsi preventivamente tra i genitori con congruo anticipo;
- disporre che ciascun ex coniuge presti reciprocamente il proprio consenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio a favore dell'altro e della figlia minorenne;
- respingersi ogni diversa domanda, eccezione e deduzione di controparte;
- con refusione di spese e competenze legali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 20/07/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE (atto n. 14, P. I, anno 2013).
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i
Pag. 3 di 4 presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Mantova, 10/07/2025
La Giudice est. Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
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