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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 30/07/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 41/2023 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO- Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del lavoro, nella causa iscritta al n.
41/23 R.G.C, all'udienza del 17-12-2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti V. Parte_1
Vitaletti e R. Bianchini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a
Macerata, via Crescimbeni, n. 42, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. V. Salvati giusta procura generale alle liti per atto notaio di Roma Per_1
n. rep. 80974 del 21-7-2015, ed elettivamente domiciliato con la stessa presso l'Ufficio
Legale della Direzione Provinciale dell' , a Macerata, via Dante n. 8; CP_2
CONVENUTO
Oggetto: assegno sociale.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25-1-2023 residente a [...]insieme Parte_1
alla figlia nata il [...], esponeva: egli aveva chiesto all' , tramite Per_2 CP_1
il Patronato ACLI, in data 27/6/2007, il riconoscimento dell'Assegno Sociale, essendo titolare di carta di soggiorno continuativo dal 27/6/2007 e legalmente residente a
Macerata da circa 15 anni, nonché privo di alcun reddito e fiscalmente a carico della
1 figlia come risultava documentalmente;
la domanda di Assegno Sociale Per_2
n. 04011689 Cat. AS di € 389,36 era stata accolta dall' a decorrere dal 1/7/2007; CP_1
talvolta il ricorrente si era recato in Albania ove possedeva alcune abitazioni;
in merito alla permanenza in Albania i funzionari dell' di Macerata il 2-8-2013 gli avevano CP_1
contestato tale permanenza per periodi superiori ad un mese, pur continuando Pt_1
a percepire indebitamente dall' prestazioni mensili fino a complessive €
[...] CP_1
9.965,00, e gli era stato imputato altresì il reato di cui agli artt. 81 c.p.v. e 316 ter c.p. per induzione in errore di funzionari dell' in merito alla permanenza dei requisiti CP_1
legittimanti la riscossione a titolo di prestazione assistenziale dell'Assegno Sociale cat.
Cat. AS, per essersi egli allontanato dal territorio nazionale per periodi NumeroDi_1
superiori ad un mese, delegando la figlia alla riscossione della somma Per_2
dovutagli, la quale aveva omesso di comunicare all , ente erogatore dell'Assegno CP_1
Sociale, l'allontanamento del genitore dal territorio nazionale per detti periodi;
processato al riguardo dinanzi al Tribunale di Macerata (proc. n. 975/2017 R.G.N.R.),
- assistito dapprima dal difensore d'ufficio avv. E. Del Zozzo e successivamente dall'avv. A. Sabalich, il ricorrente con sentenza n. 637/2021 del 3/5/2021 era stato
“assolto ex artt. 530, co. 2 c.p.p. in merito al reato ascrittogli poiché il fatto non costituisce reato. …”. era quindi stato costretto ad adire la via giudiziaria esponendo, al fine del Parte_1
riconoscimento dell'assegno sociale, le seguenti ragioni di diritto: 1) con il Messaggio
n. 1398 del 4/9/2013 la Direzione Generale aveva informato le Sedi territoriali CP_1
in relazione al diritto alle prestazioni di invalidità civile da parte dei cittadini stranieri extracomunitari, ex art. 80, co. 19, L. 23/12/2000 n. 388, richiamando le intervenute sentenze della Corte Costituzionale, le quali avevano statuito: “le prestazioni ivi indicate dovranno essere concesse a tutti i cittadini stranieri soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41
T.U. immigrazione”; il Messaggio aveva aggiunto inoltre: “le prestazioni CP_1
spettano ai cittadini stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del Comune di residenza
2 (D. lgs. n. 30/2007) e ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato”; inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2010, la quale, in applicazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della
“Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”, aveva ritenuto fondata la questione di costituzionalità dell'art. 80, co. 19, L. 23-12-
2000 n. 388, nella parte in cui subordinava al possesso del requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità civile previsto dall'art. 13 L. 30/3/1971
n. 118; il ricorrente, depositando un articolo del quotidiano “Il Messaggero” del
29/12/2018, redatto da già dipendente , sull'Assegno Sociale e sul Testimone_1 CP_1
soggiorno decennale, richiamava i requisiti richiesti dalla legge: a) età di 67 anni;
b) cittadinanza: anche extracomunitari con regolare carta di soggiorno;
c) residenza effettiva e abituale in Italia;
d) soggiorno di almeno 10 anni continuativi in Italia al momento in cui si presentasse la domanda di Assegno e si documentasse di vivere in
Italia da almeno un decennio;
a titolo di esempio l'articolista aveva citato il caso in cui il richiedente l'Assegno 2018 avesse soggiornato continuativamente in Italia dal 1999 al 2009, ragion per cui aveva diritto alla prestazione postulata;
3) era Parte_1
legalmente iscritto all'anagrafe del Comune di Macerata ove risultava ivi legalmente residente da circa 15 anni, cioè da dieci anni alla data della domanda ed era altresì titolare della carta di soggiorno a decorrere dal 27/6/2007; infine l' , nella CP_1
reiezione sia della domanda sia del ricorso, non aveva mai fatto riferimento a normativa specifica di legge e/o a prassi di alcun tipo;
4) anche volendo ignorare la sentenza della
Corte Costituzionale di cui al Msg. n. 1398 del 4/9/2013, risultava “per tabulas” CP_1
che il ricorrente era legalmente residente a [...]dall'1/7/2007 ed era altresì titolare di carta di soggiorno dal 27/6/2007, di conseguenza la domanda di Assegno Sociale dal medesimo presentata all' il 27/6/2007 doveva essere accolta. CP_1
Il ricorrente concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia al Tribunale di Macerata -Sezione Lavoro - contrariis reiectis:
3 “1- In via principale, accertare e dichiarare il diritto di nei confronti Parte_1
dell' all'Assegno Sociale di cui all'art. 13 Controparte_3
della l. 30/3/1971 n. 118 e all'art. 80 della l. 23/12/2000 n. 388, in forza e ragione di quanto esposto in fatto e in diritto nel presente ricorso, ove abbiamo documentato che il sig. è legalmente residente a [...]dal 1/7/2007 nonché titolare di Parte_1
Carta di soggiorno dal 27/6/2007, quale soggiornante di lungo periodo, e che si è recato in Albania nel corso del decennio, senza mai permanervi.
“2- e per l'effetto, provvedere alla corresponsione dell'Assegno Sociale al ricorrente
a decorrere dalla data della domanda dal 27/6/2007.
“- Con vittoria nelle spese e competenze da distrarsi in favore dell'Avv. Vitaliana
Vitaletti Bianchini antistatario”.
Si costituiva ritualmente l' come sopra rappresentato, il quale esponeva: con CP_1
ricorso depositato il 25/01/2023, il ricorrente aveva convenuto in giudizio l'Istituto previdenziale per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegno sociale ex art. 3, co. 6, L. n. 335/95 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
27/06/2007, accolta dall'ente e poi oggetto di revoca per carenza dei requisiti di legge;
il ricorrente aveva pertanto chiesto l'accertamento del proprio diritto alla prestazione assistenziale e la conseguente condanna dell'ente al pagamento dei ratei maturati dalla data della domanda, con interessi e con vittoria delle spese di lite.
L' contestava la pretesa avversaria, in quanto inammissibile, oltre che CP_1
infondata per i seguenti motivi: il ricorrente, di nazionalità albanese ma residente in
Italia, aveva presentato domanda di assegno sociale in data 27/06/2007, accolta dall'istituto avendo l'istante dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla legge;
nel giugno 2014 la Guardia di Finanza aveva segnalato all' che il ricorrente era CP_1
imputato nel procedimento penale n. 315/13 R.G.N.R. Mod. 21, per avere indebitamente percepito la prestazione assistenziale, risultando documentati lunghi periodi di assenza del medesimo dall'Italia senza alcuna preventiva comunicazione all' ; in particolare, lo , pur continuando a percepire Controparte_4 Pt_1
l'assegno sociale, era stato in Albania:
4 - dal 09/12/2011 al 23/05/2012, per complessivi 5 mesi e 14 giorni;
- dal 05/07/2012 al 24/11/2012 per complessivi 5 mesi e 19 giorni;
- dal 14/12/2012 al 09/02/2013 per un mese e 26 giorni;
- dal 04/05/2013 al 14/08/2013 per complessivi 3 mesi e 10 giorni;
l' aveva CP_1
quindi proceduto alla ricostituzione dell'Assegno Sociale, da cui era scaturito un indebito di € 7.471,30 relativo ai ratei percepiti nel periodo dicembre 2011 - agosto
2013, notificato all'interessato il 27/08/2014, e provveduto, come previsto alla legge,
a sospendere l'erogazione della prestazione, essendo emerso che lo dimorasse Pt_1
abitualmente in Albania;
nel giugno 2016, nell'ambito delle verifiche effettuate dall'Istituto sulle prestazioni sospese, con raccomandata notificata in data 08/06/2016, il ricorrente era stato convocato presso gli uffici dell'ente per il giorno 28/06/2016, con invito ad esibire il titolo di soggiorno ed il passaporto;
lo non si era presentato Pt_1
senza addurre alcuna giustificazione;
pertanto, decorso un anno dalla sospensione della prestazione assistenziale, in mancanza di prova dei requisiti per il ripristino della medesima, l'assegno sociale in favore del ricorrente era stato revocato, così come previsto dalla legge.
In via preliminare l' eccepiva l'inammissibilità del ricorso per Controparte_4
maturata decadenza triennale dall'azione giudiziaria ex art. 47, co. 3, DPR n. 639/1970, come modificato dall'art. 4 D.L. 19/9/92, n. 384, conv. in L. n. 438/92, essendo spirato il termine complessivo di tre anni e trecento giorni tra la data di presentazione della domanda amministrativa e quella di proposizione del ricorso giudiziale;
infatti detta norma disponeva: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta
l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_2
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
5 l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione…”; inoltre la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite civ. aveva chiarito: “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639… dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni… individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di 180 giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per
l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno)” (cfr. SS.UU. civ. n. 12718 del 29/5/2009; in senso conforme anche Cass. Sez. Lav. n. 7527 del
29/03/2010); nel caso in esame, dalla data dell'istanza amministrativa (27/06/2007) a quella di presentazione del ricorso giudiziario (25/01/2023) erano trascorsi ben più dei
3 anni e 300 giorni previsti dall'art. 47, co. 3, DPR n. 639/70 per le prestazioni pensionistiche;
pur volendo considerare come dies a quo il 27/08/2015 (giorno di compimento dell'anno successivo alla sospensione della prestazione assistenziale), il termine risultava comunque ampiamente scaduto.
Ancora in via preliminare, l eccepiva l'improponibilità del ricorso giudiziale CP_1
ai sensi degli artt. 7 L. n. 533/73 e 443 c.p.c., per difetto di nuova domanda amministrativa dopo la revoca della precedente prestazione;
la violazione dell'obbligo di presentazione dell'istanza amministrativa ex art.7 L. n. 533/73 determinava l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
come ribadito dalla Suprema Corte Sezione Lavoro, con sentenza del
29/12/2023 n. 36508, in materia di prestazioni assistenziali, “La tesi che considera necessaria e sufficiente la sola domanda amministrativa iniziale poggia sul
6 presupposto, sguarnito di un solido supporto normativo, che tale domanda dia l'avvio
a un procedimento destinato a perpetuarsi per un tempo indefinito, …
“Da quest'angolo visuale, la domanda che dà impulso all'iniziale procedimento presenterebbe un'efficacia ultrattiva, suscettibile di protrarsi sine die.
“2.4.- La necessità di una nuova domanda rinviene un'ulteriore conferma, sul piano sistematico, nelle previsioni … che, in caso di prima liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali correlate al reddito, conferiscono rilievo al reddito dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva al momento della domanda.
“La nuova domanda è, pertanto, necessaria al fine precipuo di consentire le ineludibili verifiche in ordine a un requisito prima mancante, che assurge a elemento costitutivo indefettibile della prestazione dedotta in causa, senza esaurirsi in una mera condizione di erogabilità.
“2.5.- La reiezione, oramai inoppugnabile, dell'originaria domanda, con la conseguente conclusione del procedimento, e il ruolo che tali sopraggiunti requisiti rivestono, di elementi costitutivi della prestazione rivendicata, mai prima vagliati, convergono nel rendere necessaria la presentazione d'una nuova domanda, al sopraggiungere dei requisiti all'inizio carenti … Come hanno chiarito di recente le sezioni unite di questa Corte, "La domanda amministrativa trova la sua ragione
d'essere nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la prestazione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui la domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si ritenga che siano insorti nuovamente e da data successiva, i presupposti per il riconoscimento di una prestazione …" (Cass. S.U., 9 maggio 2022, n. 14561, punto 18.2. delle Ragioni della decisione).
“... questa Corte ha rimarcato che, quando i requisiti prescritti dalla legge maturino in data successiva alla presentazione dell'iniziale domanda, "viene in rilievo una fattispecie del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella precedentemente valutata,
7 che richiede un atto di impulso in sede amministrativa. Condizione, poi, di proponibilità dell'eventuale azione in sede giudiziaria" (Cass., sez. VI-L, 24 agosto
2021, n. 23359, menzionata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa).
“Da tale premessa discende che "il beneficio assistenziale, ricorrendo tutti i presupposti costitutivi, viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e l'istanza medesima vale, al pari delle altre condizioni richieste dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione" (ordinanza n. 23359 del 2021, cit.).” (Cass. Sez. Lav. n. 36508/23); quindi, stante la revoca della precedente prestazione per l'accertato venir meno dei requisiti previsti dalla legge (continuativo soggiorno in Italia), il ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova istanza, dimostrando la sussistenza a quella data di tutti i presupposti (reddituali, anagrafici ed amministrativi) per il diritto all'assegno sociale;
richiamata la dottrina e giurisprudenza circa la natura di presupposto processuale dell'azione giudiziaria della proposizione della domanda amministrativa ex art. 7 L.
n. 533/73, indispensabile ab origine, non acquisibile in itinere e non sanabile nel medesimo processo, l' convenuto affermava che la domanda giudiziale dovesse CP_2
essere dichiarata improponibile per mancata presentazione della nuova domanda amministrativa, con conseguente assorbimento di ogni subordinata valutazione nel merito della questione e, comunque, in mero subordine, eccepiva l'infondatezza nel merito della domanda, per difetto dei requisiti di legge per il diritto all'assegno sociale.
Infatti, dall'1-1-2009, il soggiorno legale e continuativo in Italia era un requisito imprescindibile ai fini dell'attribuzione della provvidenza, per espresso disposto dell'art. 20, co. 10, L. n. 133/08, secondo cui l'assegno sociale “è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale”, in presenza, ovviamente, di tutti gli altri presupposti individuati dalla legge per l'accesso alla prestazione assistenziale;
come chiarito dalla giurisprudenza, si trattava di un quid pluris rispetto alla mera residenza anagrafica nel territorio italiano: l'essere iscritti nell'anagrafe di un Comune italiano non implicava infatti e non dimostrava l'effettivo e continuativo soggiorno in tale
8 luogo, dato che si poteva essere formalmente residenti in un luogo, ma, di fatto, vivere altrove;
tale requisito si perfezionava con la dimora effettiva nello Stato italiano (non essendo sufficiente quella meramente anagrafica) affinché risultasse accertata la sussistenza di un reale e genuino rapporto tra l'Italia ed il soggetto istante, in ragione del quale trovava giustificazione, in considerazione delle limitate risorse finanziarie,
l'erogazione a quest'ultimo di una prestazione economica a carico della collettività e si evitavano eventuali abusi da parte di soggetti presenti nel territorio italiano in modo significativamente discontinuo;
nel caso in esame era pacifico che il ricorrente fosse stato all'estero per i periodi sopraddetti, accertati dalla Guardia di Finanza e non contestati, considerato che anche in sede penale tali circostanze erano state documentate e confermate;
il ricorrente era stato, infatti, assolto per carenza di prova dell'elemento soggettivo (dolo) nella realizzazione dell'illecito e, quindi, con la formula “il fatto non costituisce reato”, ma non perché il fatto non sussistesse, essendo stata invece confermata l'effettiva percezione della prestazione assistenziale anche nei lunghi periodi di permanenza all'estero, in cui l'assegno sociale doveva invece essere sospeso previa comunicazione del percettore;
sotto il profilo previdenziale l'assoluzione in sede penale non aveva alcuna rilevanza, poiché ai fini del diritto all'assegno sociale rilevava soltanto l'oggettiva circostanza della percezione dell'assegno in carenza dei presupposti di legge, a prescindere dall'elemento psicologico del beneficiario;
in un caso analogo a quello de quo, la Corte d'Appello delle Marche, con la sentenza n. 81/2022, aveva ritenuto insussistente il requisito del soggiorno continuativo ai fini dell'assegno sociale per un cittadino marocchino che era stato all'estero per periodi ben inferiori a quelli dell'odierno ricorrente;
la mancanza dei presupposti per la percezione dell'assegno sociale sino al 2013 risultava già incontrovertibilmente accertata, e comunque l'istante non aveva dimostrato in alcun modo il soggiorno continuativo in Italia neppure nel periodo successivo, limitandosi a produrre la Carta di soggiorno e a chiedere la prova testimoniale della propria figlia, mezzo istruttorio inammissibile, in quanto la teste indicata aveva un diretto interesse economico all'accoglimento della domanda proposta dal padre stanti la Parte_1
9 pacifica convivenza col medesimo ed il beneficio economico che sarebbe derivato per l'intero nucleo familiare dall'attribuzione allo stesso dell'assegno sociale, ma il capitolo di prova formulato verteva comunque su circostanze generiche, non precisando il medesimo quando e per quanto tempo il ricorrente si sarebbe recato in
Albania, e la prova orale era comunque priva di valore certificativo, come più volte affermato dalla giurisprudenza.
Non risultando quindi provato il requisito del soggiorno continuativo ultradecennale previsto dall'art. 20, co. 10, D.L. n. 112/08 per l'accesso all'assegno sociale, l' CP_1
concludeva chiedendo:
“… - in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47, comma 3, DPR n. 639/1970, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, DL n.
384/1992 (convertito dalla legge n. 438/1992);
“- sempre in via preliminare, dichiarare improponibile il ricorso per difetto di nuova domanda amministrativa dopo la revoca della precedente prestazione;
“in via principale, rigettare la domanda del ricorrente per carenza di prova dei requisiti richiesti dalla legge per il diritto all'Assegno Sociale;
“in ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Con nota in data 27-8-2014, l' ha informato il ricorrente che nel periodo CP_1
compreso tra l'1-12-2011 ed il 31-8-2013 il medesimo aveva riscosso indebitamente €
7.471,38 sull'assegno sociale cat. AS n. 04011689 “per non aver dimorato abitualmente nel territorio nazionale”.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
L'art. 3, 6° co., L. n. 335/95, nel testo in vigore ratione temporis, stabilisce:
“6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno
10 di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996,
a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
L'art. 20 D. L. 25-6-2008 n. 112 conv. con mod. in L. 6-8-2008 n. 133, nel testo in vigore dal 16-5-2013, stabilisce:
“10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
11 La Corte costituzionale, con sentenza n. 187 del 28 maggio 2010, ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo
1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).”.
Detta pronuncia non rileva in alcun modo ai fini della decisione sulla questione oggetto della presente controversia che non è quella della residenza anagrafica o del possesso della carta di soggiorno da parte del medesimo, bensì quello della residenza effettiva, stabile e continuativa, nel territorio dello Stato italiano.
Infatti, l'assegno sociale può essere riconosciuto in favore di: - cittadini italiani;
- cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza;
- cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
I requisiti previsti per detto riconoscimento sono: - 67 anni di età; - stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia;
- requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.
I funzionari dell' in data 2-8-2013 hanno contestato al ricorrente Controparte_4
l'assenza dall'Italia e la permanenza in Albania per periodi superiori ad un mese.
Quanto a detti periodi, la sentenza n. 637/21 R. Sent. pronunciata il 3-5-2021, nell'ambito del proc. n. 975/17 R.G. Trib. e n. 3152/13 R.G.N.R., dal Tribunale Penale di Macerata, in composizione monocratica, passata in giudicato il 2-8-2021, in motivazione dà atto di quanto segue: “… Il teste del P.M. Dottori (ud. Tes_2
21.05.18) brigadiere capo della guardia di finanza della compagnia di Macerata riferiva che dal nucleo speciale frodi a tutela dello Stato, nel suo reparto nel 2013 era pervenuto un elenco di soggetti da verificare, i quali percepivano l'assegno sociale,
12 tra cui Si trattava di un assegno che veniva attribuito a chi aveva difficoltà Parte_1
economiche e che dimostrava di essere in Italia dal gennaio 2009, (poi passato a dieci anni minimo di residenza) e quindi, in base alla dichiarazione dei redditi. Spiegava il teste che la domanda dell'imputato risaliva al 2007 perché aveva un ingresso in Italia nel maggio del 2007, ma l'odierno imputato risultava residente regolarmente in Italia, come certificato dal Comune di Macerata, dall'ottobre 2009 e tra i requisiti per
l'erogazione dell'assegno richiesto vi era la presenza continuativa in Italia.
“L'attività di indagine aveva comportato l'acquisizione della copia del passaporto dell'imputato dove risultava che per più periodi lo si era assentato dal Parte_1
territorio nazionale, fino ad oltre cinque mesi ogni volta che partiva per l'Albania senza averlo comunicato all come avrebbe dovuto fare visto che l'assenza CP_1
superava un mese (come previsto dalla Circolare 105 dell in quanto l' CP_1 CP_1
avrebbe dovuto sospendere l'erogazione dell'assegno … . Spiegava il teste che il controllo effettuato era stato possibile dal 2011, visto che l'imputato aveva un nuovo passaporto rilasciato dalle autorità albanesi il 13-7-2011 e quindi, aveva potuto verificare solo i periodi successivi alla predetta data. Infatti, aveva ricavato che
l'imputato si era assentato dal 09.12.11 al 23.05.12 per 5 mesi e 14 giorni;
dal
05.07.11 al 24.11.11 era stato in Albania per altri 5 mesi e 19 giorni [in realtà 4 mesi e 19 giorni]; dal 14.12.12 al 09.02.13 per un mese e 26 giorni e dal 04.05.13 al
14.08.13 per 3 mesi e 10 giorni.
“Da ciò il teste concludeva che il prevenuto non aveva diritto all'assegno (pari ad €
429,00 mensili) che invece aveva continuato a percepire e gli era stato accreditato su un conto corrente cointestato con la figlia e la somma riportata in rubrica Per_2
era relativa ai periodi in cui era stato assente dall'Italia.
“Spiegava il teste che la condizione della permanenza e della dimora abituale in Italia per percepire l'assegno era contenuta nella legge 335 del 1995 e che, poi, c'era stato da parte dell' un messaggio di chiarimento a richiesta di alcuni uffici circa il CP_1
requisito della residenza nel territorio nazionale e la risposta era stata data dall' CP_1
nel giugno 2008 e quindi, in epoca successiva all'erogazione dell'assegno per cui è
13 processo.” (si veda la sentenza n. 637/21 R. Sent., di cui al doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
Il ricorrente non ha negato le assenze dal territorio nazionale italiano come accertate in sede penale, né ha documentato in alcun modo la diversa durata di esse e le loro eventuali motivazioni, non potendo essere in alcun modo rilevanti ai fini della dimostrazione del diritto azionato dal ricorrente le circostanze oggetto dell'unico capitolo di prova testimoniale formulato in ricorso (“Vero che suo padre Parte_1
risiede con lei e la sua famiglia in Macerata definitivamente dal 27/6/2007,e che da tale data si è recato in Albania, unicamente per verificare la situazione della sua proprietà?”).
La residenza prevista per ottenere il beneficio azionato deve infatti essere effettiva, intesa come dimora stabile ed abituale in Italia.
Ai fini della verifica del perfezionamento del suddetto requisito, previsto dall'1-1-
2009, è stato mutuato il criterio indicato nell'articolo 9, co. 6, D. Lgs. 25-7-1998, n.
286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
In particolare, attraverso il richiamo alla norma suddetta, la maturazione del periodo decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a sei mesi consecutivi o per dieci mesi complessivi in un quinquennio e sono state previste eccezioni a tale interruzione per gravi e comprovati motivi. (Messaggio n. 1268 del 3-4-2008). CP_1
Tale criterio non può che applicarsi anche ai fini dell'accertamento del requisito della permanenza della residenza in Italia, cioè della dimora effettiva, stabile ed abituale nel territorio dello Stato italiano.
L'art. 9, 6° co., D. Lgs. 25-7-1998 n. 286 ha infatti stabilito, nel testo in vigore ratione temporis: “6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci
14 mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.”.
Da quanto dimostrato in atti, in poco più di 20 mesi (dal 09.12.11 al 14.08.13 = 20 mesi e 5 giorni), il ricorrente è stato assente dal territorio italiano per complessivi 467 giorni, quindi 15 mesi e mezzo circa, ed è stato presente in Italia per soli 147 giorni, cioè meno di 5 mesi.
I periodi di assenza sono stati nettamente prevalenti rispetto a quelli di presenza in
Italia ed è stato superato nettamente anche il periodo limite da utilizzarsi come criterio, pari a 10 mesi in un quinquennio, considerato che le assenze hanno avuto durata superiore a 15 mesi in 20 mesi e 5 giorni.
Come chiarito dall' con la Circolare n. 105 del 2-12-2008, avente ad oggetto CP_1
“Assegno sociale - nuovi requisiti introdotti dall'art. 20 co. 10 del DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, in merito al
“Requisito della residenza stabile e continuativa”: “Per tutti i richiedenti l'assegno sociale ed i titolari del medesimo, si ritiene di dover ribadire che la residenza effettiva, stabile e continuativa, al pari del requisito economico, della cittadinanza o, per i cittadini extracomunitari o comunitari e per tutti gli stranieri, del possesso dell'idoneo titolo di soggiorno, nonché, per i soggetti indicati nella presente circolare, dell'ulteriore requisito di cui all'art. 20, co. 10 della legge 133/2008, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale e per il mantenimento dello stesso.
“Si confermano pertanto le disposizioni impartite dall' con il messaggio 12886 CP_2
del 4 giugno 2008 in ordine agli accertamenti da effettuare a cura delle sedi ai fini della verifica della sussistenza e della permanenza di tale requisito.”.
Pacificamente la residenza effettiva, stabile e continuativa costituisce un requisito per il sorgere del diritto all'assegno sociale, con conseguente ricaduta di tale natura anche sull'onere della prova e sull'individuazione del soggetto sul quale grava detto onere.
15 Il ricorrente non ha fornito alcuna prova circa detta residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia non solo nel periodo 2011-2013, ma neppure nel periodo successivo dal 2014 all'attualità.
Conseguentemente, non avendo egli assolto l'onere della prova circa il possesso del requisito previsto, la domanda del ricorrente deve essere respinta.
Alla soccombenza si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite tra le parti, stante la specifica novità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti dell' come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 25-1- CP_1
2023, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dal ricorrente;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, li 17-12-2024 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO- Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del lavoro, nella causa iscritta al n.
41/23 R.G.C, all'udienza del 17-12-2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti V. Parte_1
Vitaletti e R. Bianchini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a
Macerata, via Crescimbeni, n. 42, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. V. Salvati giusta procura generale alle liti per atto notaio di Roma Per_1
n. rep. 80974 del 21-7-2015, ed elettivamente domiciliato con la stessa presso l'Ufficio
Legale della Direzione Provinciale dell' , a Macerata, via Dante n. 8; CP_2
CONVENUTO
Oggetto: assegno sociale.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25-1-2023 residente a [...]insieme Parte_1
alla figlia nata il [...], esponeva: egli aveva chiesto all' , tramite Per_2 CP_1
il Patronato ACLI, in data 27/6/2007, il riconoscimento dell'Assegno Sociale, essendo titolare di carta di soggiorno continuativo dal 27/6/2007 e legalmente residente a
Macerata da circa 15 anni, nonché privo di alcun reddito e fiscalmente a carico della
1 figlia come risultava documentalmente;
la domanda di Assegno Sociale Per_2
n. 04011689 Cat. AS di € 389,36 era stata accolta dall' a decorrere dal 1/7/2007; CP_1
talvolta il ricorrente si era recato in Albania ove possedeva alcune abitazioni;
in merito alla permanenza in Albania i funzionari dell' di Macerata il 2-8-2013 gli avevano CP_1
contestato tale permanenza per periodi superiori ad un mese, pur continuando Pt_1
a percepire indebitamente dall' prestazioni mensili fino a complessive €
[...] CP_1
9.965,00, e gli era stato imputato altresì il reato di cui agli artt. 81 c.p.v. e 316 ter c.p. per induzione in errore di funzionari dell' in merito alla permanenza dei requisiti CP_1
legittimanti la riscossione a titolo di prestazione assistenziale dell'Assegno Sociale cat.
Cat. AS, per essersi egli allontanato dal territorio nazionale per periodi NumeroDi_1
superiori ad un mese, delegando la figlia alla riscossione della somma Per_2
dovutagli, la quale aveva omesso di comunicare all , ente erogatore dell'Assegno CP_1
Sociale, l'allontanamento del genitore dal territorio nazionale per detti periodi;
processato al riguardo dinanzi al Tribunale di Macerata (proc. n. 975/2017 R.G.N.R.),
- assistito dapprima dal difensore d'ufficio avv. E. Del Zozzo e successivamente dall'avv. A. Sabalich, il ricorrente con sentenza n. 637/2021 del 3/5/2021 era stato
“assolto ex artt. 530, co. 2 c.p.p. in merito al reato ascrittogli poiché il fatto non costituisce reato. …”. era quindi stato costretto ad adire la via giudiziaria esponendo, al fine del Parte_1
riconoscimento dell'assegno sociale, le seguenti ragioni di diritto: 1) con il Messaggio
n. 1398 del 4/9/2013 la Direzione Generale aveva informato le Sedi territoriali CP_1
in relazione al diritto alle prestazioni di invalidità civile da parte dei cittadini stranieri extracomunitari, ex art. 80, co. 19, L. 23/12/2000 n. 388, richiamando le intervenute sentenze della Corte Costituzionale, le quali avevano statuito: “le prestazioni ivi indicate dovranno essere concesse a tutti i cittadini stranieri soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41
T.U. immigrazione”; il Messaggio aveva aggiunto inoltre: “le prestazioni CP_1
spettano ai cittadini stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del Comune di residenza
2 (D. lgs. n. 30/2007) e ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato”; inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2010, la quale, in applicazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della
“Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”, aveva ritenuto fondata la questione di costituzionalità dell'art. 80, co. 19, L. 23-12-
2000 n. 388, nella parte in cui subordinava al possesso del requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità civile previsto dall'art. 13 L. 30/3/1971
n. 118; il ricorrente, depositando un articolo del quotidiano “Il Messaggero” del
29/12/2018, redatto da già dipendente , sull'Assegno Sociale e sul Testimone_1 CP_1
soggiorno decennale, richiamava i requisiti richiesti dalla legge: a) età di 67 anni;
b) cittadinanza: anche extracomunitari con regolare carta di soggiorno;
c) residenza effettiva e abituale in Italia;
d) soggiorno di almeno 10 anni continuativi in Italia al momento in cui si presentasse la domanda di Assegno e si documentasse di vivere in
Italia da almeno un decennio;
a titolo di esempio l'articolista aveva citato il caso in cui il richiedente l'Assegno 2018 avesse soggiornato continuativamente in Italia dal 1999 al 2009, ragion per cui aveva diritto alla prestazione postulata;
3) era Parte_1
legalmente iscritto all'anagrafe del Comune di Macerata ove risultava ivi legalmente residente da circa 15 anni, cioè da dieci anni alla data della domanda ed era altresì titolare della carta di soggiorno a decorrere dal 27/6/2007; infine l' , nella CP_1
reiezione sia della domanda sia del ricorso, non aveva mai fatto riferimento a normativa specifica di legge e/o a prassi di alcun tipo;
4) anche volendo ignorare la sentenza della
Corte Costituzionale di cui al Msg. n. 1398 del 4/9/2013, risultava “per tabulas” CP_1
che il ricorrente era legalmente residente a [...]dall'1/7/2007 ed era altresì titolare di carta di soggiorno dal 27/6/2007, di conseguenza la domanda di Assegno Sociale dal medesimo presentata all' il 27/6/2007 doveva essere accolta. CP_1
Il ricorrente concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia al Tribunale di Macerata -Sezione Lavoro - contrariis reiectis:
3 “1- In via principale, accertare e dichiarare il diritto di nei confronti Parte_1
dell' all'Assegno Sociale di cui all'art. 13 Controparte_3
della l. 30/3/1971 n. 118 e all'art. 80 della l. 23/12/2000 n. 388, in forza e ragione di quanto esposto in fatto e in diritto nel presente ricorso, ove abbiamo documentato che il sig. è legalmente residente a [...]dal 1/7/2007 nonché titolare di Parte_1
Carta di soggiorno dal 27/6/2007, quale soggiornante di lungo periodo, e che si è recato in Albania nel corso del decennio, senza mai permanervi.
“2- e per l'effetto, provvedere alla corresponsione dell'Assegno Sociale al ricorrente
a decorrere dalla data della domanda dal 27/6/2007.
“- Con vittoria nelle spese e competenze da distrarsi in favore dell'Avv. Vitaliana
Vitaletti Bianchini antistatario”.
Si costituiva ritualmente l' come sopra rappresentato, il quale esponeva: con CP_1
ricorso depositato il 25/01/2023, il ricorrente aveva convenuto in giudizio l'Istituto previdenziale per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegno sociale ex art. 3, co. 6, L. n. 335/95 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
27/06/2007, accolta dall'ente e poi oggetto di revoca per carenza dei requisiti di legge;
il ricorrente aveva pertanto chiesto l'accertamento del proprio diritto alla prestazione assistenziale e la conseguente condanna dell'ente al pagamento dei ratei maturati dalla data della domanda, con interessi e con vittoria delle spese di lite.
L' contestava la pretesa avversaria, in quanto inammissibile, oltre che CP_1
infondata per i seguenti motivi: il ricorrente, di nazionalità albanese ma residente in
Italia, aveva presentato domanda di assegno sociale in data 27/06/2007, accolta dall'istituto avendo l'istante dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla legge;
nel giugno 2014 la Guardia di Finanza aveva segnalato all' che il ricorrente era CP_1
imputato nel procedimento penale n. 315/13 R.G.N.R. Mod. 21, per avere indebitamente percepito la prestazione assistenziale, risultando documentati lunghi periodi di assenza del medesimo dall'Italia senza alcuna preventiva comunicazione all' ; in particolare, lo , pur continuando a percepire Controparte_4 Pt_1
l'assegno sociale, era stato in Albania:
4 - dal 09/12/2011 al 23/05/2012, per complessivi 5 mesi e 14 giorni;
- dal 05/07/2012 al 24/11/2012 per complessivi 5 mesi e 19 giorni;
- dal 14/12/2012 al 09/02/2013 per un mese e 26 giorni;
- dal 04/05/2013 al 14/08/2013 per complessivi 3 mesi e 10 giorni;
l' aveva CP_1
quindi proceduto alla ricostituzione dell'Assegno Sociale, da cui era scaturito un indebito di € 7.471,30 relativo ai ratei percepiti nel periodo dicembre 2011 - agosto
2013, notificato all'interessato il 27/08/2014, e provveduto, come previsto alla legge,
a sospendere l'erogazione della prestazione, essendo emerso che lo dimorasse Pt_1
abitualmente in Albania;
nel giugno 2016, nell'ambito delle verifiche effettuate dall'Istituto sulle prestazioni sospese, con raccomandata notificata in data 08/06/2016, il ricorrente era stato convocato presso gli uffici dell'ente per il giorno 28/06/2016, con invito ad esibire il titolo di soggiorno ed il passaporto;
lo non si era presentato Pt_1
senza addurre alcuna giustificazione;
pertanto, decorso un anno dalla sospensione della prestazione assistenziale, in mancanza di prova dei requisiti per il ripristino della medesima, l'assegno sociale in favore del ricorrente era stato revocato, così come previsto dalla legge.
In via preliminare l' eccepiva l'inammissibilità del ricorso per Controparte_4
maturata decadenza triennale dall'azione giudiziaria ex art. 47, co. 3, DPR n. 639/1970, come modificato dall'art. 4 D.L. 19/9/92, n. 384, conv. in L. n. 438/92, essendo spirato il termine complessivo di tre anni e trecento giorni tra la data di presentazione della domanda amministrativa e quella di proposizione del ricorso giudiziale;
infatti detta norma disponeva: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta
l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_2
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
5 l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione…”; inoltre la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite civ. aveva chiarito: “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639… dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni… individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di 180 giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per
l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno)” (cfr. SS.UU. civ. n. 12718 del 29/5/2009; in senso conforme anche Cass. Sez. Lav. n. 7527 del
29/03/2010); nel caso in esame, dalla data dell'istanza amministrativa (27/06/2007) a quella di presentazione del ricorso giudiziario (25/01/2023) erano trascorsi ben più dei
3 anni e 300 giorni previsti dall'art. 47, co. 3, DPR n. 639/70 per le prestazioni pensionistiche;
pur volendo considerare come dies a quo il 27/08/2015 (giorno di compimento dell'anno successivo alla sospensione della prestazione assistenziale), il termine risultava comunque ampiamente scaduto.
Ancora in via preliminare, l eccepiva l'improponibilità del ricorso giudiziale CP_1
ai sensi degli artt. 7 L. n. 533/73 e 443 c.p.c., per difetto di nuova domanda amministrativa dopo la revoca della precedente prestazione;
la violazione dell'obbligo di presentazione dell'istanza amministrativa ex art.7 L. n. 533/73 determinava l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
come ribadito dalla Suprema Corte Sezione Lavoro, con sentenza del
29/12/2023 n. 36508, in materia di prestazioni assistenziali, “La tesi che considera necessaria e sufficiente la sola domanda amministrativa iniziale poggia sul
6 presupposto, sguarnito di un solido supporto normativo, che tale domanda dia l'avvio
a un procedimento destinato a perpetuarsi per un tempo indefinito, …
“Da quest'angolo visuale, la domanda che dà impulso all'iniziale procedimento presenterebbe un'efficacia ultrattiva, suscettibile di protrarsi sine die.
“2.4.- La necessità di una nuova domanda rinviene un'ulteriore conferma, sul piano sistematico, nelle previsioni … che, in caso di prima liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali correlate al reddito, conferiscono rilievo al reddito dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva al momento della domanda.
“La nuova domanda è, pertanto, necessaria al fine precipuo di consentire le ineludibili verifiche in ordine a un requisito prima mancante, che assurge a elemento costitutivo indefettibile della prestazione dedotta in causa, senza esaurirsi in una mera condizione di erogabilità.
“2.5.- La reiezione, oramai inoppugnabile, dell'originaria domanda, con la conseguente conclusione del procedimento, e il ruolo che tali sopraggiunti requisiti rivestono, di elementi costitutivi della prestazione rivendicata, mai prima vagliati, convergono nel rendere necessaria la presentazione d'una nuova domanda, al sopraggiungere dei requisiti all'inizio carenti … Come hanno chiarito di recente le sezioni unite di questa Corte, "La domanda amministrativa trova la sua ragione
d'essere nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la prestazione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui la domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si ritenga che siano insorti nuovamente e da data successiva, i presupposti per il riconoscimento di una prestazione …" (Cass. S.U., 9 maggio 2022, n. 14561, punto 18.2. delle Ragioni della decisione).
“... questa Corte ha rimarcato che, quando i requisiti prescritti dalla legge maturino in data successiva alla presentazione dell'iniziale domanda, "viene in rilievo una fattispecie del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella precedentemente valutata,
7 che richiede un atto di impulso in sede amministrativa. Condizione, poi, di proponibilità dell'eventuale azione in sede giudiziaria" (Cass., sez. VI-L, 24 agosto
2021, n. 23359, menzionata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa).
“Da tale premessa discende che "il beneficio assistenziale, ricorrendo tutti i presupposti costitutivi, viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e l'istanza medesima vale, al pari delle altre condizioni richieste dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione" (ordinanza n. 23359 del 2021, cit.).” (Cass. Sez. Lav. n. 36508/23); quindi, stante la revoca della precedente prestazione per l'accertato venir meno dei requisiti previsti dalla legge (continuativo soggiorno in Italia), il ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova istanza, dimostrando la sussistenza a quella data di tutti i presupposti (reddituali, anagrafici ed amministrativi) per il diritto all'assegno sociale;
richiamata la dottrina e giurisprudenza circa la natura di presupposto processuale dell'azione giudiziaria della proposizione della domanda amministrativa ex art. 7 L.
n. 533/73, indispensabile ab origine, non acquisibile in itinere e non sanabile nel medesimo processo, l' convenuto affermava che la domanda giudiziale dovesse CP_2
essere dichiarata improponibile per mancata presentazione della nuova domanda amministrativa, con conseguente assorbimento di ogni subordinata valutazione nel merito della questione e, comunque, in mero subordine, eccepiva l'infondatezza nel merito della domanda, per difetto dei requisiti di legge per il diritto all'assegno sociale.
Infatti, dall'1-1-2009, il soggiorno legale e continuativo in Italia era un requisito imprescindibile ai fini dell'attribuzione della provvidenza, per espresso disposto dell'art. 20, co. 10, L. n. 133/08, secondo cui l'assegno sociale “è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale”, in presenza, ovviamente, di tutti gli altri presupposti individuati dalla legge per l'accesso alla prestazione assistenziale;
come chiarito dalla giurisprudenza, si trattava di un quid pluris rispetto alla mera residenza anagrafica nel territorio italiano: l'essere iscritti nell'anagrafe di un Comune italiano non implicava infatti e non dimostrava l'effettivo e continuativo soggiorno in tale
8 luogo, dato che si poteva essere formalmente residenti in un luogo, ma, di fatto, vivere altrove;
tale requisito si perfezionava con la dimora effettiva nello Stato italiano (non essendo sufficiente quella meramente anagrafica) affinché risultasse accertata la sussistenza di un reale e genuino rapporto tra l'Italia ed il soggetto istante, in ragione del quale trovava giustificazione, in considerazione delle limitate risorse finanziarie,
l'erogazione a quest'ultimo di una prestazione economica a carico della collettività e si evitavano eventuali abusi da parte di soggetti presenti nel territorio italiano in modo significativamente discontinuo;
nel caso in esame era pacifico che il ricorrente fosse stato all'estero per i periodi sopraddetti, accertati dalla Guardia di Finanza e non contestati, considerato che anche in sede penale tali circostanze erano state documentate e confermate;
il ricorrente era stato, infatti, assolto per carenza di prova dell'elemento soggettivo (dolo) nella realizzazione dell'illecito e, quindi, con la formula “il fatto non costituisce reato”, ma non perché il fatto non sussistesse, essendo stata invece confermata l'effettiva percezione della prestazione assistenziale anche nei lunghi periodi di permanenza all'estero, in cui l'assegno sociale doveva invece essere sospeso previa comunicazione del percettore;
sotto il profilo previdenziale l'assoluzione in sede penale non aveva alcuna rilevanza, poiché ai fini del diritto all'assegno sociale rilevava soltanto l'oggettiva circostanza della percezione dell'assegno in carenza dei presupposti di legge, a prescindere dall'elemento psicologico del beneficiario;
in un caso analogo a quello de quo, la Corte d'Appello delle Marche, con la sentenza n. 81/2022, aveva ritenuto insussistente il requisito del soggiorno continuativo ai fini dell'assegno sociale per un cittadino marocchino che era stato all'estero per periodi ben inferiori a quelli dell'odierno ricorrente;
la mancanza dei presupposti per la percezione dell'assegno sociale sino al 2013 risultava già incontrovertibilmente accertata, e comunque l'istante non aveva dimostrato in alcun modo il soggiorno continuativo in Italia neppure nel periodo successivo, limitandosi a produrre la Carta di soggiorno e a chiedere la prova testimoniale della propria figlia, mezzo istruttorio inammissibile, in quanto la teste indicata aveva un diretto interesse economico all'accoglimento della domanda proposta dal padre stanti la Parte_1
9 pacifica convivenza col medesimo ed il beneficio economico che sarebbe derivato per l'intero nucleo familiare dall'attribuzione allo stesso dell'assegno sociale, ma il capitolo di prova formulato verteva comunque su circostanze generiche, non precisando il medesimo quando e per quanto tempo il ricorrente si sarebbe recato in
Albania, e la prova orale era comunque priva di valore certificativo, come più volte affermato dalla giurisprudenza.
Non risultando quindi provato il requisito del soggiorno continuativo ultradecennale previsto dall'art. 20, co. 10, D.L. n. 112/08 per l'accesso all'assegno sociale, l' CP_1
concludeva chiedendo:
“… - in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47, comma 3, DPR n. 639/1970, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, DL n.
384/1992 (convertito dalla legge n. 438/1992);
“- sempre in via preliminare, dichiarare improponibile il ricorso per difetto di nuova domanda amministrativa dopo la revoca della precedente prestazione;
“in via principale, rigettare la domanda del ricorrente per carenza di prova dei requisiti richiesti dalla legge per il diritto all'Assegno Sociale;
“in ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Con nota in data 27-8-2014, l' ha informato il ricorrente che nel periodo CP_1
compreso tra l'1-12-2011 ed il 31-8-2013 il medesimo aveva riscosso indebitamente €
7.471,38 sull'assegno sociale cat. AS n. 04011689 “per non aver dimorato abitualmente nel territorio nazionale”.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
L'art. 3, 6° co., L. n. 335/95, nel testo in vigore ratione temporis, stabilisce:
“6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno
10 di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996,
a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
L'art. 20 D. L. 25-6-2008 n. 112 conv. con mod. in L. 6-8-2008 n. 133, nel testo in vigore dal 16-5-2013, stabilisce:
“10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
11 La Corte costituzionale, con sentenza n. 187 del 28 maggio 2010, ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo
1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).”.
Detta pronuncia non rileva in alcun modo ai fini della decisione sulla questione oggetto della presente controversia che non è quella della residenza anagrafica o del possesso della carta di soggiorno da parte del medesimo, bensì quello della residenza effettiva, stabile e continuativa, nel territorio dello Stato italiano.
Infatti, l'assegno sociale può essere riconosciuto in favore di: - cittadini italiani;
- cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza;
- cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
I requisiti previsti per detto riconoscimento sono: - 67 anni di età; - stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia;
- requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.
I funzionari dell' in data 2-8-2013 hanno contestato al ricorrente Controparte_4
l'assenza dall'Italia e la permanenza in Albania per periodi superiori ad un mese.
Quanto a detti periodi, la sentenza n. 637/21 R. Sent. pronunciata il 3-5-2021, nell'ambito del proc. n. 975/17 R.G. Trib. e n. 3152/13 R.G.N.R., dal Tribunale Penale di Macerata, in composizione monocratica, passata in giudicato il 2-8-2021, in motivazione dà atto di quanto segue: “… Il teste del P.M. Dottori (ud. Tes_2
21.05.18) brigadiere capo della guardia di finanza della compagnia di Macerata riferiva che dal nucleo speciale frodi a tutela dello Stato, nel suo reparto nel 2013 era pervenuto un elenco di soggetti da verificare, i quali percepivano l'assegno sociale,
12 tra cui Si trattava di un assegno che veniva attribuito a chi aveva difficoltà Parte_1
economiche e che dimostrava di essere in Italia dal gennaio 2009, (poi passato a dieci anni minimo di residenza) e quindi, in base alla dichiarazione dei redditi. Spiegava il teste che la domanda dell'imputato risaliva al 2007 perché aveva un ingresso in Italia nel maggio del 2007, ma l'odierno imputato risultava residente regolarmente in Italia, come certificato dal Comune di Macerata, dall'ottobre 2009 e tra i requisiti per
l'erogazione dell'assegno richiesto vi era la presenza continuativa in Italia.
“L'attività di indagine aveva comportato l'acquisizione della copia del passaporto dell'imputato dove risultava che per più periodi lo si era assentato dal Parte_1
territorio nazionale, fino ad oltre cinque mesi ogni volta che partiva per l'Albania senza averlo comunicato all come avrebbe dovuto fare visto che l'assenza CP_1
superava un mese (come previsto dalla Circolare 105 dell in quanto l' CP_1 CP_1
avrebbe dovuto sospendere l'erogazione dell'assegno … . Spiegava il teste che il controllo effettuato era stato possibile dal 2011, visto che l'imputato aveva un nuovo passaporto rilasciato dalle autorità albanesi il 13-7-2011 e quindi, aveva potuto verificare solo i periodi successivi alla predetta data. Infatti, aveva ricavato che
l'imputato si era assentato dal 09.12.11 al 23.05.12 per 5 mesi e 14 giorni;
dal
05.07.11 al 24.11.11 era stato in Albania per altri 5 mesi e 19 giorni [in realtà 4 mesi e 19 giorni]; dal 14.12.12 al 09.02.13 per un mese e 26 giorni e dal 04.05.13 al
14.08.13 per 3 mesi e 10 giorni.
“Da ciò il teste concludeva che il prevenuto non aveva diritto all'assegno (pari ad €
429,00 mensili) che invece aveva continuato a percepire e gli era stato accreditato su un conto corrente cointestato con la figlia e la somma riportata in rubrica Per_2
era relativa ai periodi in cui era stato assente dall'Italia.
“Spiegava il teste che la condizione della permanenza e della dimora abituale in Italia per percepire l'assegno era contenuta nella legge 335 del 1995 e che, poi, c'era stato da parte dell' un messaggio di chiarimento a richiesta di alcuni uffici circa il CP_1
requisito della residenza nel territorio nazionale e la risposta era stata data dall' CP_1
nel giugno 2008 e quindi, in epoca successiva all'erogazione dell'assegno per cui è
13 processo.” (si veda la sentenza n. 637/21 R. Sent., di cui al doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
Il ricorrente non ha negato le assenze dal territorio nazionale italiano come accertate in sede penale, né ha documentato in alcun modo la diversa durata di esse e le loro eventuali motivazioni, non potendo essere in alcun modo rilevanti ai fini della dimostrazione del diritto azionato dal ricorrente le circostanze oggetto dell'unico capitolo di prova testimoniale formulato in ricorso (“Vero che suo padre Parte_1
risiede con lei e la sua famiglia in Macerata definitivamente dal 27/6/2007,e che da tale data si è recato in Albania, unicamente per verificare la situazione della sua proprietà?”).
La residenza prevista per ottenere il beneficio azionato deve infatti essere effettiva, intesa come dimora stabile ed abituale in Italia.
Ai fini della verifica del perfezionamento del suddetto requisito, previsto dall'1-1-
2009, è stato mutuato il criterio indicato nell'articolo 9, co. 6, D. Lgs. 25-7-1998, n.
286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
In particolare, attraverso il richiamo alla norma suddetta, la maturazione del periodo decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a sei mesi consecutivi o per dieci mesi complessivi in un quinquennio e sono state previste eccezioni a tale interruzione per gravi e comprovati motivi. (Messaggio n. 1268 del 3-4-2008). CP_1
Tale criterio non può che applicarsi anche ai fini dell'accertamento del requisito della permanenza della residenza in Italia, cioè della dimora effettiva, stabile ed abituale nel territorio dello Stato italiano.
L'art. 9, 6° co., D. Lgs. 25-7-1998 n. 286 ha infatti stabilito, nel testo in vigore ratione temporis: “6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci
14 mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.”.
Da quanto dimostrato in atti, in poco più di 20 mesi (dal 09.12.11 al 14.08.13 = 20 mesi e 5 giorni), il ricorrente è stato assente dal territorio italiano per complessivi 467 giorni, quindi 15 mesi e mezzo circa, ed è stato presente in Italia per soli 147 giorni, cioè meno di 5 mesi.
I periodi di assenza sono stati nettamente prevalenti rispetto a quelli di presenza in
Italia ed è stato superato nettamente anche il periodo limite da utilizzarsi come criterio, pari a 10 mesi in un quinquennio, considerato che le assenze hanno avuto durata superiore a 15 mesi in 20 mesi e 5 giorni.
Come chiarito dall' con la Circolare n. 105 del 2-12-2008, avente ad oggetto CP_1
“Assegno sociale - nuovi requisiti introdotti dall'art. 20 co. 10 del DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, in merito al
“Requisito della residenza stabile e continuativa”: “Per tutti i richiedenti l'assegno sociale ed i titolari del medesimo, si ritiene di dover ribadire che la residenza effettiva, stabile e continuativa, al pari del requisito economico, della cittadinanza o, per i cittadini extracomunitari o comunitari e per tutti gli stranieri, del possesso dell'idoneo titolo di soggiorno, nonché, per i soggetti indicati nella presente circolare, dell'ulteriore requisito di cui all'art. 20, co. 10 della legge 133/2008, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale e per il mantenimento dello stesso.
“Si confermano pertanto le disposizioni impartite dall' con il messaggio 12886 CP_2
del 4 giugno 2008 in ordine agli accertamenti da effettuare a cura delle sedi ai fini della verifica della sussistenza e della permanenza di tale requisito.”.
Pacificamente la residenza effettiva, stabile e continuativa costituisce un requisito per il sorgere del diritto all'assegno sociale, con conseguente ricaduta di tale natura anche sull'onere della prova e sull'individuazione del soggetto sul quale grava detto onere.
15 Il ricorrente non ha fornito alcuna prova circa detta residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia non solo nel periodo 2011-2013, ma neppure nel periodo successivo dal 2014 all'attualità.
Conseguentemente, non avendo egli assolto l'onere della prova circa il possesso del requisito previsto, la domanda del ricorrente deve essere respinta.
Alla soccombenza si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite tra le parti, stante la specifica novità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti dell' come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 25-1- CP_1
2023, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dal ricorrente;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, li 17-12-2024 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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