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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/07/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1280/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Rosario VACIRCA Presidente rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1280/2023 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
nato a [...] l'[...] (CF.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Enna alla via Catania n. 20 presso lo studio dell'Avv. Gabriele Cantaro
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 10 nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Piazza ER (EN) alla via Machiavelli n. 50 presso lo studio dell'Avv. Maria Pina
Alessi (C.F.: , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 18.04.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2023, ha formulato domanda contestuale, Parte_1
ex art. 473 bis.49 c.p.c., di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Piazza ER (EN) in data 21.10.1994; atto trascritto nei registri dello Controparte_1
stato civile del predetto Comune al Numero 107, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1994.
Premesso che dall'unione sono nati i figli nato a [...] il [...], e nata a [...] R_ R_
il 04.11.2005, oggi entrambi maggiorenni, il ricorrente ha dedotto di essere Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, percependo un reddito mensile di circa € 2.791,83, mentre la sig.ra è CP_1
casalinga.
Il ricorrente ha riferito di una sopravvenuta incompatibilità di carattere che, nonostante i tentativi svolti, ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto da indurlo a fruire temporaneamente dell'alloggio di servizio allo stesso spettante, pur continuando a frequentare la casa coniugale, al fine di assicurare ai figli la presenza di entrambi i genitori, oltre che l'assistenza materiale e morale.
Il ricorrente ha quindi chiesto di autorizzare i coniugi a vivere separati;
assegnare alla moglie “la casa coniugale ed i relativi mobili ed arredi, fatta eccezione degli effetti personali del marito e di singoli beni di esclusiva proprietà di quest'ultimo, per consentirle di abitarvi unitamente ai figli”; si è reso disponibile a “provvedere al concorso nel mantenimento della moglie e dei due figli corrispondendo alla moglie la somma di €.800,00 mensili, oltre al concorso nelle spese straordinarie in misura pari al
70% del relativo ammontare”, rappresentando un prossimo mutamento delle proprie condizioni economiche, stante l'avvicendarsi del proprio pensionamento con conseguente diminuzione del reddito mensile e necessità di reperire un alloggio in locazione;
dichiarare, previa definizione della fase di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 2 di 10 In data 18 marzo 2024, si è costituita in giudizio la sig.ra riferendo di non avere redditi CP_1
propri e di godere solo della proprietà al 50% della casa coniugale, acquistata in regime di comunione dei beni.
La resistente ha precisato che il marito ha deciso di addivenire alla separazione, essendosi già allontanato dalla casa coniugale, “pur senza mai far mancare il sostegno materiale sia alla moglie che ai figli, versando mensilmente alla moglie sul conto cointestato la somma di € 1000,00 a titolo di mantenimento, oltre l'assegno unico per i figli ed il pagamento delle utenze della casa coniugale, nonché a sostenere le spese per le cure della figlia”.
La resistente non si è opposta alla separazione ma, in ordine alle richieste di natura economica, ha precisato di essere casalinga e di essersi sempre occupata a tempo pieno della famiglia;
di non avere
“mai avuto la possibilità di lavorare, anche a causa dei continui trasferimenti dell'intera famiglia di città in città dovuti alle esigenze lavorative del marito [il quale] grazie al preponderante impegno casalingo della moglie, è riuscito a dedicarsi completamente alla carriera, raggiungendo anche notevoli progressioni fino ad ottenere il grado di luogotenente e il Comando della locale Compagnia dei Carabinieri di Enna”.
La resistente ha precisato che il marito è titolare di una polizza assicurativa di previdenza complementare e che il pensionamento non comporterà una diminuzione dei suoi redditi, grazie anche alla percezione del TFR.
La resistente ha allegato documentazione medica a sostegno della dedotta impossibilità di svolgere attività lavorativa, riferendo di non potere sollevare pesi a cagione di una incontinenza urinaria;
di avere subito un intervento di colpoisterectomia, cui è conseguito uno stato di dolore perenne;
di soffrire di tendinite, per la quale ha già subito un intervento chirurgico;
di essere affetta da ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2 ed ipovitaminosi.
La ricorrente ha quindi rappresentato di non potere svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno di tipo manuale, considerate le proprie patologie, l'età (57 anni) e la mancanza di pregresse competenze e di titoli adeguati.
Inoltre, la resistente ha riferito di essere impegnata a seguire a tempo pieno la figlia “alla R_
quale è stato diagnosticato disturbi dell'apprendimento, disturbo specifico delle abilità aritmetiche, disturbo dell'alimentazione, sindrome ansioso depressiva, in aggiunta ad altri problemi relazionali e di apprendimento, per la cura dei quali sta seguendo un sofferto percorso terapeutico”, con necessità di cure i cui costi incidono sul reddito familiare.
pagina 3 di 10 La resistente, aderendo alla domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di disporre a carico del coniuge “l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la somma non inferiore a € 600,00 (€ R_ R_
300,00 per ciascun figlio) mensili, somma da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT, e da pagarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese, oltre al concorso nelle spese straordinarie in misura pari al 70% del relativo ammontare”; nonché di disporre a carico del coniuge l'obbligo di versare in favore della moglie “l'assegno di mantenimento nella misura non inferiore ad € 1.000,00 mensili, somma da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT, e da pagarsi entro il 5 di ogni mese”; oltre che l'assegnazione della casa coniugale, compresi mobili e arredi.
All'udienza di comparizione del 17.04.2024, le parti sono personalmente comparse e il G.I. ha accertato l'impossibilità di riconciliazione.
Con ordinanza di pari data, resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., considerato che il contenzioso tra le parti verte unicamente sulla misura dell'assegno di mantenimento, in relazione alla domanda di separazione personale, il G.I. ha formulato proposta conciliativa del seguente tenore: assegno di mantenimento a carico del ricorrente, pari a complessivi € 1.200,00 da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, di cui € 600,00 in favore della resistente ed € 300,00 per ciascun figlio, oltre il rimborso delle spese straordinarie per i medesimi nella misura del 70% del loro importo.
Il G.I. ha quindi disposto rinvio al 02.07.2024 onde consentire alle parti di valutare la proposta formulata.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, il ricorrente si è detto disponibile ad accettare la soluzione proposta;
la resistente, pur aderendo alla proposta in ordine al mantenimento dei figli, ha rilevato l'inidoneità dell'importo di € 600,00, proposto a titolo di mantenimento per sé, a coprire tutte le spese familiari a proprio carico temendo, essendo priva di qualunque fonte di reddito, di
“trovarsi esposta a scadenti ed umilianti condizioni di vita, vieppiù distanti anche dal tenore di vita goduto in costanza di convivenza”, rilevando come le spese familiari (per fatture luce e gas, vestiario, alimentazione, condominio ecc.) ammontino a circa € 1.600,00 mensili e che, alla luce delle dichiarazioni dei redditi in atti, il ricorrente goda di una capacità reddituale più alta di quella dichiarata in ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.02.2025, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
pagina 4 di 10 Con la propria comparsa conclusionale, il ricorrente ha riferito di avere provveduto alle proprie personali esigenze abitative, reperendo un alloggio da condurre in locazione e da arredare.
Ha inoltre rappresentato che il figlio maggiorenne da tempo si è reso economicamente R_
indipendente e lavora come magazziniere, presso la catena di supermercati MD, sebbene con contratti a termine quadrimestrali periodicamente rinnovati, percependo un reddito di circa € 1.600,00 mensili, mentre la figlia ha iniziato gli studi universitari a Catania e il ricorrente provvede in quota R_
maggioritaria rispetto alla moglie alle spese universitarie e al costo dell'alloggio.
Con la propria memoria di replica, la resistente ha contestato che il ricorrente abbia affrontato spese per provvedere alle proprie esigenze abitative, risiedendo egli presso un alloggio di servizio.
La resistente ha inoltre contestato quanto riferito circa l'indipendenza economica del figlio R_
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come in atti.
Il ricorrente, in via subordinata, ha chiesto disporsi a proprio carico il pagamento mensile della complessiva somma di € 900,00 di cui € 600,00 per la moglie e € 300,00 per la sola figlia R_
oltre spese straordinarie in misura pari al 70% del relativo ammontare.
Con ordinanza del 18.04.2025 la causa è stata assunta in decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla resistente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice,
pagina 5 di 10 pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Occorre, quindi, porre a raffronto le posizioni economiche dei coniugi, prendendo in considerazione ulteriori elementi, quali la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali, l'età.
Ebbene, la resistente ha rilevato di essersi occupata della casa e dei figli nel corso della vita matrimoniale, consentendo al ricorrente di progredire nella propria carriera nell'Arma dei Carabinieri;
di non essere oggi in grado di reperire un'occupazione lavorativa a cagione dell'età, delle proprie patologie e dell'assenza di titoli ed esperienza nel mondo del lavoro.
In relazione ai redditi del ricorrente, risultano agli atti di causa le ultime dichiarazioni dei redditi (cfr. nota di deposito del ricorrente del 16.04.2024), nonché gli ultimi estratti del conto corrente intestato ad entrambi i coniugi sul quale, fino a ottobre 2022, veniva accreditato lo stipendio mensile del ricorrente che, operando una media degli importi riferibili al periodo aprile 2021 – marzo 2022, risulta ammontare a non meno di € 3.000,00 mensili.
Di tal ché, sussiste un evidente divario tra i redditi delle parti;
inoltre, tenuto conto della lunga durata del matrimonio (quasi 30 anni) e della oggettiva difficoltà della moglie nel reperire oggi un'occupazione lavorativa, sussistono i presupposti per porre a carico del resistente l'obbligo di versare a favore della ricorrente un assegno mensile di mantenimento, che questo Collegio ritiene di determinare nella misura di € 900,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta.
pagina 6 di 10 In relazione al mantenimento dei figli, entrambi maggiorenni, (oggi trentenne) e R_ R_
(oggi ventenne), il ricorrente ha dedotto che il primo lavora come magazziniere, sebbene ancora in via precaria (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale del ricorrente), e la seconda sta proseguendo gli studi presso l'università di Catania e utilizza un alloggio in locazione nei giorni di frequenza (cfr. pag. 5 della comparsa conclusionale del ricorrente).
Sul punto, la resistente ha contestato la raggiunta indipendenza economica del figlio e R_
confermato quanto dedotto dal ricorrente in relazione alla figlia R_
Ebbene, è noto, in linea di principio, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass.
1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Pur tuttavia, l'assegno corrisposto per il mantenimento per il figlio non può costituire una rendita sine die che esoneri il figlio dall'impegno per la ricerca di attività lavorativa ed il raggiungimento di un'autosufficienza economica.
Invero, se, da un lato, il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento per svolgere un percorso formativo che gli consenta di inserirsi nel mondo del lavoro, dall'altro, a fortiori quando il percorso formativo non sia stato nemmeno intrapreso, il figlio non può fare affidamento sull'obbligo di mantenimento dei genitori senza attivarsi per il raggiungimento della propria autonomia, in virtù di un principio di autoresponsabilità.
Si richiama, sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità che questo Collegio ritiene condivisibile: “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andar avanti per sempre [ma] deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord. 07/10/2022, n. 29264).
pagina 7 di 10 E, ancora sul punto, “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto-responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 23/01/2024, n. 2259).
Nel caso di specie, non risulta dimostrata la sussistenza di alcuno dei presupposti che legittimerebbero la pretesa alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio ormai R_
trentenne, ossia: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali del figlio, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività
e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il figlio “non può ostinarsi e indugiare nell'attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento del supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali”
(cfr. Cass. sent. n. 16327/2023 e ord. n. 17183/2020). Pertanto, l'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli che compromettono irrimediabilmente il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne (cfr. Cass. sent. n. 12952/2016).
pagina 8 di 10 Sicché, non si ritengono sussistenti i presupposti per onerare il padre di corrispondere alla ricorrente
(che tale domanda ha avanzato in proprio) un contributo al mantenimento del figlio R_
Di contro, sussistono, allo stato, i presupposti per il mantenimento della figlia R_
Sulla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363).
Di tal ché, alla luce delle condizioni economiche delle parti, come sopra riportate, della disponibilità dichiarata dallo stesso ricorrente e della ritenuta congruità dell'importo da parte della resistente, per come espressamente affermato dalla stessa con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
02.07.2024, il Collegio ritiene equo porre a carico del sig. a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento della figlia la somma di € 300,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni R_
mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con riferimento alla domanda svolta dalla resistente di assegnazione della casa familiare, occorre preliminarmente evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337 sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare i figli e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
Invero, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. n. 25604/2018).
Nel caso di specie, non v'è contrasto tra le parti circa l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
assegnazione che questo Collegio ritiene di disporre nell'interesse della figlia atteso che, R_
secondo quanto dichiarato dal ricorrente, la figlia alloggia in quel di Catania solo nei giorni di frequenza delle lezioni.
Invero, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'interesse della figlia a mantenere l'habitat familiare permane ove ella mantenga un “collegamento stabile con l'abitazione del
pagina 9 di 10 genitore, caratterizzato da coabitazione anche non quotidiana ma compatibile con assenze giustificate da motivi riconducibili al percorso formativo, purché vi faccia ritorno periodicamente e sia accertato che la casa familiare sia luogo nel quale è conservato il proprio habitat domestico” (Cass. n.
16691/2024; Cass. n. 29977/2020; Cass. n. 16134/2019; Cass. n. 21749/2022).
Il giudizio deve quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(EN) l'01.12.1969 (CF.: ), e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
03.07.1967 (C.F.: ); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Piazza ER al Numero 107, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1994;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno di mantenimento, la somma di € 900,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta;
- DISPONE l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento della figlia la complessiva somma di € 300,00, da versare R_
entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 70% delle spese straordinarie;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Rosario Vacirca
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Rosario VACIRCA Presidente rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1280/2023 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
nato a [...] l'[...] (CF.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Enna alla via Catania n. 20 presso lo studio dell'Avv. Gabriele Cantaro
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 10 nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Piazza ER (EN) alla via Machiavelli n. 50 presso lo studio dell'Avv. Maria Pina
Alessi (C.F.: , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 18.04.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2023, ha formulato domanda contestuale, Parte_1
ex art. 473 bis.49 c.p.c., di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Piazza ER (EN) in data 21.10.1994; atto trascritto nei registri dello Controparte_1
stato civile del predetto Comune al Numero 107, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1994.
Premesso che dall'unione sono nati i figli nato a [...] il [...], e nata a [...] R_ R_
il 04.11.2005, oggi entrambi maggiorenni, il ricorrente ha dedotto di essere Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, percependo un reddito mensile di circa € 2.791,83, mentre la sig.ra è CP_1
casalinga.
Il ricorrente ha riferito di una sopravvenuta incompatibilità di carattere che, nonostante i tentativi svolti, ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto da indurlo a fruire temporaneamente dell'alloggio di servizio allo stesso spettante, pur continuando a frequentare la casa coniugale, al fine di assicurare ai figli la presenza di entrambi i genitori, oltre che l'assistenza materiale e morale.
Il ricorrente ha quindi chiesto di autorizzare i coniugi a vivere separati;
assegnare alla moglie “la casa coniugale ed i relativi mobili ed arredi, fatta eccezione degli effetti personali del marito e di singoli beni di esclusiva proprietà di quest'ultimo, per consentirle di abitarvi unitamente ai figli”; si è reso disponibile a “provvedere al concorso nel mantenimento della moglie e dei due figli corrispondendo alla moglie la somma di €.800,00 mensili, oltre al concorso nelle spese straordinarie in misura pari al
70% del relativo ammontare”, rappresentando un prossimo mutamento delle proprie condizioni economiche, stante l'avvicendarsi del proprio pensionamento con conseguente diminuzione del reddito mensile e necessità di reperire un alloggio in locazione;
dichiarare, previa definizione della fase di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 2 di 10 In data 18 marzo 2024, si è costituita in giudizio la sig.ra riferendo di non avere redditi CP_1
propri e di godere solo della proprietà al 50% della casa coniugale, acquistata in regime di comunione dei beni.
La resistente ha precisato che il marito ha deciso di addivenire alla separazione, essendosi già allontanato dalla casa coniugale, “pur senza mai far mancare il sostegno materiale sia alla moglie che ai figli, versando mensilmente alla moglie sul conto cointestato la somma di € 1000,00 a titolo di mantenimento, oltre l'assegno unico per i figli ed il pagamento delle utenze della casa coniugale, nonché a sostenere le spese per le cure della figlia”.
La resistente non si è opposta alla separazione ma, in ordine alle richieste di natura economica, ha precisato di essere casalinga e di essersi sempre occupata a tempo pieno della famiglia;
di non avere
“mai avuto la possibilità di lavorare, anche a causa dei continui trasferimenti dell'intera famiglia di città in città dovuti alle esigenze lavorative del marito [il quale] grazie al preponderante impegno casalingo della moglie, è riuscito a dedicarsi completamente alla carriera, raggiungendo anche notevoli progressioni fino ad ottenere il grado di luogotenente e il Comando della locale Compagnia dei Carabinieri di Enna”.
La resistente ha precisato che il marito è titolare di una polizza assicurativa di previdenza complementare e che il pensionamento non comporterà una diminuzione dei suoi redditi, grazie anche alla percezione del TFR.
La resistente ha allegato documentazione medica a sostegno della dedotta impossibilità di svolgere attività lavorativa, riferendo di non potere sollevare pesi a cagione di una incontinenza urinaria;
di avere subito un intervento di colpoisterectomia, cui è conseguito uno stato di dolore perenne;
di soffrire di tendinite, per la quale ha già subito un intervento chirurgico;
di essere affetta da ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2 ed ipovitaminosi.
La ricorrente ha quindi rappresentato di non potere svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno di tipo manuale, considerate le proprie patologie, l'età (57 anni) e la mancanza di pregresse competenze e di titoli adeguati.
Inoltre, la resistente ha riferito di essere impegnata a seguire a tempo pieno la figlia “alla R_
quale è stato diagnosticato disturbi dell'apprendimento, disturbo specifico delle abilità aritmetiche, disturbo dell'alimentazione, sindrome ansioso depressiva, in aggiunta ad altri problemi relazionali e di apprendimento, per la cura dei quali sta seguendo un sofferto percorso terapeutico”, con necessità di cure i cui costi incidono sul reddito familiare.
pagina 3 di 10 La resistente, aderendo alla domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di disporre a carico del coniuge “l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la somma non inferiore a € 600,00 (€ R_ R_
300,00 per ciascun figlio) mensili, somma da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT, e da pagarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese, oltre al concorso nelle spese straordinarie in misura pari al 70% del relativo ammontare”; nonché di disporre a carico del coniuge l'obbligo di versare in favore della moglie “l'assegno di mantenimento nella misura non inferiore ad € 1.000,00 mensili, somma da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT, e da pagarsi entro il 5 di ogni mese”; oltre che l'assegnazione della casa coniugale, compresi mobili e arredi.
All'udienza di comparizione del 17.04.2024, le parti sono personalmente comparse e il G.I. ha accertato l'impossibilità di riconciliazione.
Con ordinanza di pari data, resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., considerato che il contenzioso tra le parti verte unicamente sulla misura dell'assegno di mantenimento, in relazione alla domanda di separazione personale, il G.I. ha formulato proposta conciliativa del seguente tenore: assegno di mantenimento a carico del ricorrente, pari a complessivi € 1.200,00 da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, di cui € 600,00 in favore della resistente ed € 300,00 per ciascun figlio, oltre il rimborso delle spese straordinarie per i medesimi nella misura del 70% del loro importo.
Il G.I. ha quindi disposto rinvio al 02.07.2024 onde consentire alle parti di valutare la proposta formulata.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, il ricorrente si è detto disponibile ad accettare la soluzione proposta;
la resistente, pur aderendo alla proposta in ordine al mantenimento dei figli, ha rilevato l'inidoneità dell'importo di € 600,00, proposto a titolo di mantenimento per sé, a coprire tutte le spese familiari a proprio carico temendo, essendo priva di qualunque fonte di reddito, di
“trovarsi esposta a scadenti ed umilianti condizioni di vita, vieppiù distanti anche dal tenore di vita goduto in costanza di convivenza”, rilevando come le spese familiari (per fatture luce e gas, vestiario, alimentazione, condominio ecc.) ammontino a circa € 1.600,00 mensili e che, alla luce delle dichiarazioni dei redditi in atti, il ricorrente goda di una capacità reddituale più alta di quella dichiarata in ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.02.2025, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
pagina 4 di 10 Con la propria comparsa conclusionale, il ricorrente ha riferito di avere provveduto alle proprie personali esigenze abitative, reperendo un alloggio da condurre in locazione e da arredare.
Ha inoltre rappresentato che il figlio maggiorenne da tempo si è reso economicamente R_
indipendente e lavora come magazziniere, presso la catena di supermercati MD, sebbene con contratti a termine quadrimestrali periodicamente rinnovati, percependo un reddito di circa € 1.600,00 mensili, mentre la figlia ha iniziato gli studi universitari a Catania e il ricorrente provvede in quota R_
maggioritaria rispetto alla moglie alle spese universitarie e al costo dell'alloggio.
Con la propria memoria di replica, la resistente ha contestato che il ricorrente abbia affrontato spese per provvedere alle proprie esigenze abitative, risiedendo egli presso un alloggio di servizio.
La resistente ha inoltre contestato quanto riferito circa l'indipendenza economica del figlio R_
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come in atti.
Il ricorrente, in via subordinata, ha chiesto disporsi a proprio carico il pagamento mensile della complessiva somma di € 900,00 di cui € 600,00 per la moglie e € 300,00 per la sola figlia R_
oltre spese straordinarie in misura pari al 70% del relativo ammontare.
Con ordinanza del 18.04.2025 la causa è stata assunta in decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla resistente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice,
pagina 5 di 10 pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Occorre, quindi, porre a raffronto le posizioni economiche dei coniugi, prendendo in considerazione ulteriori elementi, quali la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali, l'età.
Ebbene, la resistente ha rilevato di essersi occupata della casa e dei figli nel corso della vita matrimoniale, consentendo al ricorrente di progredire nella propria carriera nell'Arma dei Carabinieri;
di non essere oggi in grado di reperire un'occupazione lavorativa a cagione dell'età, delle proprie patologie e dell'assenza di titoli ed esperienza nel mondo del lavoro.
In relazione ai redditi del ricorrente, risultano agli atti di causa le ultime dichiarazioni dei redditi (cfr. nota di deposito del ricorrente del 16.04.2024), nonché gli ultimi estratti del conto corrente intestato ad entrambi i coniugi sul quale, fino a ottobre 2022, veniva accreditato lo stipendio mensile del ricorrente che, operando una media degli importi riferibili al periodo aprile 2021 – marzo 2022, risulta ammontare a non meno di € 3.000,00 mensili.
Di tal ché, sussiste un evidente divario tra i redditi delle parti;
inoltre, tenuto conto della lunga durata del matrimonio (quasi 30 anni) e della oggettiva difficoltà della moglie nel reperire oggi un'occupazione lavorativa, sussistono i presupposti per porre a carico del resistente l'obbligo di versare a favore della ricorrente un assegno mensile di mantenimento, che questo Collegio ritiene di determinare nella misura di € 900,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta.
pagina 6 di 10 In relazione al mantenimento dei figli, entrambi maggiorenni, (oggi trentenne) e R_ R_
(oggi ventenne), il ricorrente ha dedotto che il primo lavora come magazziniere, sebbene ancora in via precaria (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale del ricorrente), e la seconda sta proseguendo gli studi presso l'università di Catania e utilizza un alloggio in locazione nei giorni di frequenza (cfr. pag. 5 della comparsa conclusionale del ricorrente).
Sul punto, la resistente ha contestato la raggiunta indipendenza economica del figlio e R_
confermato quanto dedotto dal ricorrente in relazione alla figlia R_
Ebbene, è noto, in linea di principio, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass.
1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Pur tuttavia, l'assegno corrisposto per il mantenimento per il figlio non può costituire una rendita sine die che esoneri il figlio dall'impegno per la ricerca di attività lavorativa ed il raggiungimento di un'autosufficienza economica.
Invero, se, da un lato, il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento per svolgere un percorso formativo che gli consenta di inserirsi nel mondo del lavoro, dall'altro, a fortiori quando il percorso formativo non sia stato nemmeno intrapreso, il figlio non può fare affidamento sull'obbligo di mantenimento dei genitori senza attivarsi per il raggiungimento della propria autonomia, in virtù di un principio di autoresponsabilità.
Si richiama, sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità che questo Collegio ritiene condivisibile: “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andar avanti per sempre [ma] deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord. 07/10/2022, n. 29264).
pagina 7 di 10 E, ancora sul punto, “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto-responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 23/01/2024, n. 2259).
Nel caso di specie, non risulta dimostrata la sussistenza di alcuno dei presupposti che legittimerebbero la pretesa alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio ormai R_
trentenne, ossia: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali del figlio, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività
e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il figlio “non può ostinarsi e indugiare nell'attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento del supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali”
(cfr. Cass. sent. n. 16327/2023 e ord. n. 17183/2020). Pertanto, l'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli che compromettono irrimediabilmente il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne (cfr. Cass. sent. n. 12952/2016).
pagina 8 di 10 Sicché, non si ritengono sussistenti i presupposti per onerare il padre di corrispondere alla ricorrente
(che tale domanda ha avanzato in proprio) un contributo al mantenimento del figlio R_
Di contro, sussistono, allo stato, i presupposti per il mantenimento della figlia R_
Sulla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363).
Di tal ché, alla luce delle condizioni economiche delle parti, come sopra riportate, della disponibilità dichiarata dallo stesso ricorrente e della ritenuta congruità dell'importo da parte della resistente, per come espressamente affermato dalla stessa con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
02.07.2024, il Collegio ritiene equo porre a carico del sig. a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento della figlia la somma di € 300,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni R_
mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con riferimento alla domanda svolta dalla resistente di assegnazione della casa familiare, occorre preliminarmente evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337 sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare i figli e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
Invero, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. n. 25604/2018).
Nel caso di specie, non v'è contrasto tra le parti circa l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
assegnazione che questo Collegio ritiene di disporre nell'interesse della figlia atteso che, R_
secondo quanto dichiarato dal ricorrente, la figlia alloggia in quel di Catania solo nei giorni di frequenza delle lezioni.
Invero, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'interesse della figlia a mantenere l'habitat familiare permane ove ella mantenga un “collegamento stabile con l'abitazione del
pagina 9 di 10 genitore, caratterizzato da coabitazione anche non quotidiana ma compatibile con assenze giustificate da motivi riconducibili al percorso formativo, purché vi faccia ritorno periodicamente e sia accertato che la casa familiare sia luogo nel quale è conservato il proprio habitat domestico” (Cass. n.
16691/2024; Cass. n. 29977/2020; Cass. n. 16134/2019; Cass. n. 21749/2022).
Il giudizio deve quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(EN) l'01.12.1969 (CF.: ), e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
03.07.1967 (C.F.: ); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Piazza ER al Numero 107, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1994;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno di mantenimento, la somma di € 900,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta;
- DISPONE l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento della figlia la complessiva somma di € 300,00, da versare R_
entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 70% delle spese straordinarie;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Rosario Vacirca
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