Ordinanza cautelare 6 marzo 2014
Sentenza 12 gennaio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 12/01/2015, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01057/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
ON AR, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Gallus, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari via Cugia n. 35;
contro
Comune di Domus de Maria, rappresentato e difeso dall'avv. Efisio Busio, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari via Sonnino n. 37;
per l'annullamento:
con il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 5818 del 3/07/2013, ricevuto il 14/10/2013, con cui il Responsabile Area Tecnica del Comune di Domus De Maria Ing. Gianluca Ambu ha rigettato la richiesta di definizione degli illeciti edilizi ai sensi dell'art. 32, comma 32 del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito con modificazioni in legge 24/11/03, n. 326 e della L.R. 26/02/2004 n. 4 - Pratica prot. 10741 del 10/12/04 Sig.ra AR ON; della relativa "comunicazione avvio procedimento art. 10 bis l. 241/90 e s.m.i. Preavviso di rigetto pratica di condono edilizio prot. 10741 del 10/12/2004,
con i motivi aggiunti depositati il 3 febbraio 2014:
- dell'ordinanza di demolizione opere edili e ripristino dei luoghi AR ON, n. 53, trasmessa con nota prot. 10059 del 18/11/2013, inviata il 21/11/2013.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Domus de Maria.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La sig.ra ON AR -proprietaria di un terreno sito in Comune di Domus de Maria, loc. “Baracca Giovanni Battista”- in data 10 dicembre 2004 aveva presentato istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32, comma 32, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326), relativa ad un immobile (per mq. 80 circa di superficie non residenziale e altri mq. 21,87 di terrazzo) abusivamente realizzato sul predetto lotto.
Con nota 11 aprile 2012, n. 2884, il Responsabile del Settore edilizia privata del Comune di Domus de Maria gli aveva comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza di condono e a ciò aveva fatto seguito, in data 26 aprile 2012 , la presentazione di ulteriori osservazioni e documenti da parte del richiedente; tuttavia, con determinazione 3 luglio 2013, n. 5818, il Responsabile del Settore edilizia privata ha definitivamente respinto l’istanza di condono.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 5 novembre 2013, la ricorrente ha chiesto l’annullamento di quest’ultima determinazione (e del presupposto preavviso di rigetto), sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
Con ordinanza n. 53/2013, trasmessa con nota prot. 10059 del 18/11/2013, il Responsabile del Settore edilizia privata ha, altresì, ordinato la demolizione delle opere oggetto dell’istanza di condono; avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, notificati in data 19 gennaio 2014, che saranno esaminati nella parte in diritto.
In data 11 febbraio 2014 si è costituito in giudizio il Comune di Domus de Maria, chiedendo la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
Con ordinanza di questa Sezione 5 marzo 2014, n. 74, l’istanza cautelare contenuta nel ricorso e nei motivi aggiunti è stata accolta.
È seguito lo scambio di memorie difensive con cui ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2014 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo è fondato.
Difatti, come correttamente si osserva con i primi due motivi di gravame (di carattere assorbente), il Comune di Domus de Maria -dopo aver notificato all’odierno ricorrente (in data 11 aprile 2012) il preavviso di rigetto, nel quale evidenziava diverse ragioni ostative all’accoglimento della domanda di condono (in sintesi: mancata produzione della dichiarazione descrittiva delle opere da condonare; mancata produzione dell’attestazione di non aver subito condanne reati per alcuni reati; mancata compilazione di alcune delle parti necessarie della domanda di condono, con la conseguenza che neppure sarebbe possibile verificare l’esattezza dei versamenti effettuati a titolo di oblazione; mancanza dei requisiti igienico-sanitari prescritti dal d.m. 5 luglio 1975)- non ha poi effettuato alcun riscontro sulle conseguenti osservazioni presentate dal ricorrente in data 26 aprile 2012 e ha adottato un atto di definitivo rigetto motivato con un vero e proprio “copia incolla” dei medesimi rilievi già contenuti nel preavviso di rigetto. Tutto ciò nonostante il ricorrente, con le proprie osservazioni del 26 aprile 2012 (cfr. doc. 4), avesse prodotto parte della documentazione richiesta (autocertificazione inerente le opere eseguite in difformità, dichiarazione sui carichi pendenti, copia ricevute di versamento dell’oblazione) e si fosse reso disponibile a effettuare anche ulteriori integrazioni documentali, evidenziando però la necessità di alcuni chiarimenti da parte del Comune.
In altre parole, mentre la ricorrente ha correttamente instaurato e “onorato” il rapporto procedimentale, l’Amministrazione non ha preso in alcuna considerazione le sue osservazioni (che pure aveva essa stessa stimolato), in tal modo incorrendo nei vizi di omesso contraddittorio procedimentale e difetto di motivazione.
Né possono condividersi i rilievi prospettati dalla difesa del Comune, la quale, per un verso, sostiene che il manufatto oggetto dell’istanza di condono sarebbe insanabile per la sua vicinanza con il mare e la conseguente presenza di vincoli paesaggistici e, per altro verso, sostiene che il medesimo manufatto in questione sia parte di una più ampia lottizzazione abusiva.
Sul primo profilo si ribadisce che è onere dell’Amministrazione quello di motivare adeguatamente le proprie decisioni, il che nel caso di specie non è avvenuto, non essendo stata chiarita in alcuna sede (neppure nella presente fase di giudizio, il che preclude in radice ogni possibilità di ipotizzare una “sanatoria dei vizi formali” ai sensi dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241) l’esatta natura dei vincoli ostativi e il rapporto temporale tra l’insorgenza degli stessi e la realizzazione degli abusi, aspetto questo fondamentale ai fini di una corretta definizione delle istanze di condono.
Quanto al secondo aspetto, e senza neppure entrare nel merito del relativo rilievo difensivo, è sufficiente osservare come l’eventuale presenza di un lottizzazione abusiva avrebbe dovuto (e dovrebbe tuttora) essere contestata nel contesto e nelle forme conseguenti, mentre una simile argomentazione non è ex novo valutabile nella presente sede processuale, ove la difesa ha invano tentato di sopperire alle gravi (e già rilevate) carenze procedimentali e motivazionali di cui si è resa, come detto, responsabile l’Amministrazione.
Per questo premesso il ricorso introduttivo è fondato e deve essere, quindi, accolto; inoltre l’accoglimento delle censure sopra descritte riverbera i propri effetti, in via derivata, sulla successiva ordinanza di demolizione, con il conseguente accoglimento anche dei motivi aggiunti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe proposti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Tito Aru, Consigliere
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2015
IL SEGRETARIO