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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/01/2024, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dott.ssa Valentina Gigante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.491/2023 r.g.a.c. e vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. VETRELLA MARIA GIUSI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Macerata Campania (CE) alla via Garibaldi n. 59;
RICORRENTE
E
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositata in data 17.1.23, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
esponendo:
1) Di aver concesso in comodato, con contratto sottoscritto in data 4.6.2015, registrato presso i competenti uffici dell' in data 9.6.2015, prot. n. 622-3, al resistente Organizzazione_1
l'immobile di sua proprietà sito in S. Maria Capua Vetere alla via Cappabianca n. 50 -al catasto al foglio 14, particella 5671, sub 18-, per la durata di dieci anni;
2) Che, tuttavia, immediatamente dopo la stipula del contratto, il comodatario assumeva comportamenti emulativi nei confronti della comodante, in quanto, con atteggiamenti intimidatori ed ingiuriosi, l'aggrediva verbalmente, ostacolandola nel libero esercizio del proprio diritto di proprietà;
3) Di aver, a causa di tali comportamenti, sporto formale denuncia querela nei confronti del resistente in data 29.8.19;
4) Che, in particolare, a seguito di un'aggressione ad opera del resistente, si recava al Pronto
Soccorso del ove i sanitari di turno le diagnosticavano Organizzazione_2
uno “stato di ansia in riferimento ad aggressione sotto forma di inseguimento da persona a lei nota e parestesia inf dx”.
5) Che inoltre il resistente occupava abusivamente un locale deposito sito al piano terra, di proprietà di terzi, dando luogo ad ulteriori procedimenti penali;
che lo stesso, ancora, continuava a parcheggiare il proprio veicolo in un posto auto diverso da quello indicato, impedendo agli altri comunisti di poter liberamente accedere ai rispettivi posti auto e/o garage;
6) Che, da informazioni assunte, risulterebbero insoluti la tassa sui rifiuti solidi urbani ed il canone idrico, per i primi anni versate dalla comparente, atteso che il resistente rifiutava di volturare le utenze a suo nome;
7) che le denunciate condotte del comodatario influivano negativamente sul rapporto di fiducia e di civile convivenza sotteso alla conclusione del contratto, al punto da legittimare il recesso della comodante, formalizzato con raccomandata a.r. del 31.01 – 07.02.2020, rimasta priva di riscontro;
8) che gli atti emulativi, di disturbo e di molestia posti in essere dal comodatario ai danni della proprietaria comodante, cristallizzatisi in denunce querele cui seguivano procedimenti penali, sono di per sé idonei ad incidere negativamente sul rapporto di fiducia, il quale, sebbene non espressamente oggetto di specifiche clausole contrattuali, rappresenta una presupposizione, ovvero una situazione di fatto in assenza della quale il contratto non sarebbe mai stato concluso e che ne condiziona, pertanto, validità ed efficacia;
9) che, quindi, l'elevata conflittualità rendeva legittima la richiesta di recesso con conseguenziale restituzione del bene, rimasta inevasa;
10) che ad oggi il resistente continua a detenere l'immobile, in maniera illegittima e senza titolo alcuno, anche se da oltre un anno ormai non vi abita più;
11) che inoltre l'immobile occupato rappresenta l'unico punto di accesso al sottotetto di proprietà della germana la quale ha necessità di effettuare lavori urgenti, attesa l'insistenza di Pt_1
infiltrazioni. Alla luce delle esposte circostanze, la ricorrente ha concluso chiedendo accertarsi l'intervenuto recesso dal contratto di comodato e, per l'effetto, l'illegittima occupazione del resistente a far data dal 07.02.2020, con conseguente condanna di quest'ultimo all'immediato rilascio del bene.
pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, sicché ne va dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Parte ricorrente domanda l'accertamento dell'intervenuto recesso a fronte di una serie di comportamenti illegittimi asseritamente assunti, anche a suo danno, dal resistente comodatario.
Orbene, va in primo luogo osservato che nel contratto di comodato a tempo determinato, qual è quello che occupa (stante la durata decennale prevista), il comodante può recedere ed esigere la restituzione immediata del bene, in difetto di una diversa pattuizione contrattuale, nei soli casi contemplati dalla legge, ossia quando il comodatario non adempie agli obblighi di cui all'art. 1804 c.c., qualora sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno del comodante o in caso di decesso del comodatario
(art. 1804 co. 3, 1809 e 1811 c.c.).
Si rammenta, infatti, che il rimedio generale della risoluzione per inadempimento, implicando un rapporto a prestazioni corrispettive, non può operare in relazione al contratto di comodato, per sua natura gratuito. Nondimeno, l'art. 1804 c.c. citato offre senz'altro un rimedio utilizzabile a fronte dell'inadempimento degli obblighi del comodatario ivi descritti, sostanzialmente implicante un abuso della cosa oggetto di comodato o una violazione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario
(ex plurimis, Cass. civ. n. 6203/2014).
Ebbene, i motivi esposti in ricorso, pur astrattamente riconducibili alla prima ipotesi di recesso indicata, non sono stati in alcun modo dimostrati dall'istante, su cui, naturaliter, grava l'onere di provare sia la sussistenza che la successiva estinzione del rapporto obbligatorio e dunque il venir meno del titolo che legittimi l'ulteriore godimento della cosa, costituendo l'uno e l'altro fatti costitutivi della domanda (art. 2697 c.c.; ex plurimis, Cass. civ. n. 4119/1984; 36057/2021).
Non risultano infatti formulate all'uopo istanze istruttorie, né le anzidette circostanze possono ritenersi provate sulla scorta della documentazione versata in atti, in particolare delle denunce e dell'avviso di conclusioni delle indagini che, seppur elementi indizianti, non consentono, isolatamente considerate, di ritenere raggiunta la prova di quanto dedotto in ricorso. Né, in ragione della mancata costituzione del resistente, potrebbe valere il principio di non contestazione (art.115
c.p.c.).
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia di controparte.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 12 gennaio 2024
Il giudice
Dr.ssa Valentina Gigante