Art. 968.
(Subenfiteusi).
La subenfiteusi non e' ammessa.
(Subenfiteusi).
La subenfiteusi non e' ammessa.
L'articolo 968 del Codice Civile, di cui al Libro III – della Proprietà, Titolo IV – Dell'enfiteusi, è rubricato "Subenfiteusi". Il testo aggiornato dell'art. 968 c.c. dispone: “La subenfiteusi non è ammessa”. […] Pertanto, avendo riconosciuto detta legge all'art 3 il diritto del colono all'affrancazione, anche in deroga all'art 971 cod civ, tale diritto e esercitabile anche qualora il concedente eccepisca di essere a sua volta un enfiteuta, per la inapplicabilità al rapporto di Colonia predetto della disposizione di cui all'art 968 cod civ che sancisce l'inammissibilità della subenfiteusi. ( V 3004/74, mass n 371453)";
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