Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1899/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., letto in combinato disposto con l'art. 350 bis c.p.c., nella causa iscritta al n. 1899/2024 r.g.a.c.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli (NA), alla Via Toledo n. 205, presso lo studio dell'Avv. Bartolo Giuseppe Senatore
(C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._2
all'atto di citazione in appello;
PARTE APPELLANTE
E
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbatelli Anna (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in C.F._3
calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 08/05/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c.,
2 da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene resa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 350 co. 3° c.p.c., a mente del quale si può provvedere alla trattazione orale della causa in grado di appello “quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o
comunque quando [il giudice, n.d.g.] lo ritenga opportuno in ragione della ridotta
complessità o dell'urgenza della causa”.
Con atto di citazione notificato il 01/03/2024, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 5292/23, emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli il
31/05/2023 e pubblicata il 31/07/2023.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante esponeva che: il giudizio di primo grado era stato instaurato dal al fine di accertare l'inadempimento contrattuale della Parte_1
in ordine alla prestazione di somministrazione di Controparte_2
energia elettrica nel periodo tra il 31/03/2014 e il 20/05/2016, con contestuale condanna al rimborso di € 688,73 per le fatture pagate durante tale periodo, nonché di € 4.000,00 per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
le parti avevano infatti stipulato un contratto di somministrazione, tuttavia nel periodo di tempo sopra indicato l'appellata non ha mai provveduto all'attivazione della fornitura e ha continuato ad emettere fatture, sempre regolarmente pagate dal;
con la gravata sentenza, il Giudice di Pace di Marano Parte_1
accoglieva parzialmente la domanda attorea, disponendo la condanna del Servizio Elettrico
Nazionale al rimborso di € 231,00, rigettando ogni ulteriore domanda in quanto non provata;
in sentenza non è stato correttamente valutato che i disservizi sono iniziati prima della denuncia di asportazione del contatore del 17/03/2015; inoltre, nella motivazione del provvedimento impugnato è stato ingiustamente qualificato come non meritevole di ristoro
3 il danno esistenziale patito per la mancata somministrazione di energia per oltre due anni;
in definitiva, il primo giudice ha errato nel non ravvisare la gravità dei danni conseguenza della mancata fruizione di energia per un periodo così prolungato, “in quanto la stessa ha
determinato palesemente la rinuncia da parte del Sig. , della maggior parte Parte_1
delle attività che costituiscono le normali necessità di vita di ogni persona, in tal modo
determinando un peggioramento della vita dell'istante, consistente nell'alterazione
sostanziale delle attività quotidiane dello stesso, e che in quanto tali non richiedono una
prova specifica”.
Chiedeva, pertanto, all'adito Giudice di: accogliere l'appello, riformando la sentenza gravata e accogliendo le domande originarie di parte attrice, con condanna del
[...]
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte Controparte_1
attrice, che si quantificano in € 4.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia,
con vittoria di spese ed onorari, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Con comparsa del 07/07/2024 si costituiva tardivamente nel giudizio la società
[...]
eccependo l'assenza di prova dei danni dedotti da controparte e Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, improponibile e infondato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
All'esito dell'udienza del 08/05/2025 la causa viene decisa nelle forme di cui all'art. 281
sexies c.p.c.
***
1.1. In via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con
4 esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Sempre in via preliminare, va rilevata che la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, non pervenuto dalla cancelleria del Giudice di Pace nonostante sia stato reiteratamente richiesto, non appare ostativa alla definizione, nel merito, della vertenza,
atteso che, come è noto, la mancata acquisizione di detto fascicolo è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione (cfr. tra le altre Cass. civ.
sez. I, 1/10/2012, n. 16664; Cass. 688/10) e non è tuttavia necessaria nella fattispecie, atteso che, alla luce delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata e dei motivi di gravame, da detto fascicolo non potrebbero trarsi ulteriori elementi conoscitivi rilevanti ai fini della decisione.
2. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
proponeva appello avverso la sentenza gravata dolendosi, in Parte_1
particolare, del provvedimento nella parte in cui veniva rigettata la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona.
L'odierno appellante, nell'atto introduttivo del presente giudizio, evidenziava la gravità dei danni subiti in ragione della mancata erogazione di energia elettrica per un considerevole lasso di tempo, impedendogli di fruire regolarmente dell'abitazione di sua proprietà e,
dunque, di attendere alle normali necessità della vita quotidiana.
La genericità di tale allegazione, unitamente a quella, ancor più generica, contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (ove si legge che è certa la ricorrenza in capo all'istante di danni esistenziali ravvisabili “nel fatto che la mancata fruizione di energia
elettrica ha determinato palesemente la rinuncia da parte del sig. di tutte o in Parte_1
ogni caso molte di quelle attività che costituiscono la normale aspettativa di ogni essere
5 umano, determinando una modifica in peius della vita dell'istante, consistente
nell'alterazione delle sue normali attività, e che pertanto non debbono essere oggetto di
specifica prova”) rende la domanda radicalmente infondata anzitutto per difetto di allegazione dei danni di cui si pretende il ristoro e, in secondo luogo, per difetto di prova degli stessi.
A quest'ultimo riguardo, va ricordato che la fondatezza dell'azione risarcitoria presuppone che il danneggiato che agisca provi di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile che, nell'ambito extracontrattuale, si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme,
quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva) e che consistono nella condotta lesiva, nel nesso causale, cd. causalità materiale, tra condotta ed evento dannoso,
connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, inoltre, spetta all'attore allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli cagionate dall'evento dannoso e cioè il cd.
danno-conseguenza (secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; Cass.,
Sez. Un., n. 576, 581, 582, 584/2008) e la sua diretta derivazione, cd. causalità giuridica dall'evento, nonché spetta all'attore, ove possibile, provarne il preciso ammontare.
Ebbene, nel caso di specie, in aggiunta alla motivazione offerta dal primo giudice, la domanda di risarcimento dei danni è apparsa infondata per la mancata allegazione sul piano assertivo, prima, e per la mancata dimostrazione, sul piano probatorio dopo, dei danni che l'attrice, ha assunto di aver subito a seguito del denunciato sinistro.
Ora, la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che “l'obbligo del giudice di
pronunciarsi su tutta la domanda, invero, postula che questa sia stata specificata
nell'oggetto, oltre che nelle ragioni che la sorreggono: in proposito, in carenza di
convincenti argomentazioni contrarie, va confermato il principio secondo cui tale attività
6 non può ravvisarsi nella mera produzione di un documento salvo che esso, per la sua chiara
strumentalità, persegua lo scopo della specificazione” (cfr. Cass. civ., Sez. V, 07/01/2005,
n. 231). Con la predetta pronuncia la Cassazione non solo ha precisato che ove non sia stato assolto l'onere di specifica allegazione il giudice non è tenuto a pronunciarsi sulla domanda,
conseguendone il rigetto per infondatezza, ma anche che al predetto onere non può
assolversi con il rinvio per relationem ai documenti allegati all'atto introduttivo dato che questi hanno una mera funzione probatoria di quanto deve essere compiutamente allegato nello stesso, potendo al più, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (cfr. Cass. civ. Sez. III, 21/03/2013,
n. 7115; più di recente, cfr. Cass. civ., sez. III, 31/07/2017, n. 18954).
La “ratio” di tale impostazione risiede nell'esigenza di porre il convenuto nella necessità di apprestare le proprie difese sulla base del contenuto dell'atto di citazione, prima ancora di conoscere la produzione documentale dell'attore che avviene successivamente, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie.
Alla luce di tanto deve essere valutata la pronuncia del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto la domanda infondata, non avendo l'attore “provato alcun danno risarcibile
limitandosi ad una doglianza relativa a meri disagi (...) conseguiti al preteso
inadempimento della società convenuta”.
Costituisce invero principio assolutamente pacifico, nonché cardine del nostro sistema processuale, quello del c.d. onere della prova, secondo cui chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare “i fatti che ne costituiscono il fondamento” (art. 2697 c.c.).
Solo nel caso in cui risulti assolto tale onere, in modo pieno, grava sul convenuto che intenda sconfessare l'assunto attoreo dimostrare il contrario, avvalendosi dei mezzi probatori a tal uopo necessari.
7 Pertanto il giudice, pur libero di formare il proprio convincimento in base ai soli elementi di diritto (jura novit Curia), si deve servire, quanto agli elementi di fatto, esclusivamente delle allegazioni e delle prove prodotte in giudizio dalla parte onerata a sostegno della propria domanda (judex secundum alligata et probata judicare debet), sicché, come si ricava dall'art. 2697 c.c., spetta a colui che intenda far valere un proprio diritto in giudizio produrre, nel medesimo, idonei elementi probatori a sostegno della domanda (onus
probandi incumbit ei qui dicit), pena il rigetto della stessa.
Orbene, richiamando quanto innanzi esposto, si osserva come l'attore non abbia, in alcun modo, assolto all'onere probatorio in capo allo stesso gravante.
E' peraltro lo stesso attore, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a richiamare il concetto di danno “in re ipsa”, nella parte cui ha sostenuto che “la mancata fruizione di
energia elettrica ha determinato … una modifica in peius della vita dell'istante, consistente
nell'alterazione delle sue normali attività, e che pertanto non debbono essere oggetto di
specifica prova”.
Tuttavia, va osservato, in conformità ad altro orientamento emerso in giurisprudenza -
pienamente condiviso del giudicante - come la figura del danno “in re ipsa” sia implicitamente incompatibile con quanto statuito dalle sentenze di San Martino. Invero, il celebre intervento delle S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, nella sua ampia motivazione,
dichiara espressamente che il sistema della responsabilità aquiliana, situato nella bipolarità,
appunto, tra il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, fornisce una struttura del fatto illecito “articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra
questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza)”, ove l'evento dannoso è rappresentato dalla “lesione dell'interesse protetto”. Pertanto quel che rileva ai fini risarcitori è il “danno-conseguenza”, “che deve essere allegato e provato”; non
8 è quindi accettabile la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, ovvero come
“danno-evento”, e parimenti da disattendere è la tesi che colloca il danno appunto in re ipsa,
perché così facendo “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in
conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un
comportamento lesivo” (così Cass., n. 13071/2018 nonché Cass., n. 7871/2019 in tema di occupazione sine titulo).
In definitiva, il sistema del risarcimento del danno delineato dal codice civile, nella responsabilità civile, esclude in modo irrevocabile la ipotesi di una configurabilità del danno patrimoniale “in re ipsa”, in quanto la obbligazione risarcitoria non insorge in seguito alla mera colposa o dolosa violazione del diritto (antigiuridicità della condotta), ma soltanto a causa delle conseguenze pregiudizievoli eventualmente prodottesi come effetto di tale violazione, conseguenze che, riguardate sul piano degli accadimenti fenomenici, implicano un evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile rispetto a quello determinativo della violazione del diritto.
In proposito, quindi, la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in
re ipsa”, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. civ.,
n. 11269/2018). In questo senso, il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi “in re ipsa” (così Cass. civ., sez. III, 08/10/2007, n. 20987 in Resp.
civ. e prev. 2008, 4, 865; In senso conforme Cass. civ. n. 15131/2007; Cass. civ. n.
3086/2007; Cass. civ. n. 13546/2006; Cass. civ. n. 5386/2006; Cass. civ. n. 15676/2005;
Cass. civ. n. 15022/2005; Cass. civ. n. 378/2005).
9 Ebbene, nel caso che ci occupa tale prova non è stata adeguatamente fornita dall'appellante,
il quale si è limitato laconicamente ad asserire che la mancata fruizione di energia elettrica per un lungo periodo di tempo “ha comportato certamente a carico del Sig. un Parte_1
danno esistenziale” sia sotto il profilo “personale” che “relazionale” (cfr. p. 4 dell'appello),
senza tuttavia specificare in quale specifico pregiudizio si sia concretizzato tale patimento e senza nulla concretamente dimostrare in tal senso.
Quanto alle deposizioni testimoniali raccolte nel corso del primo giudizio, si osserva come l'appellante si sia limitato ad un solo generico richiamo al contenuto delle dichiarazioni testimoniali, nemmeno riportate, il cui tenore appare tuttavia irrilevante alla luce del principio secondo il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive.
In definitiva, alla luce della totale carenza sul piano allegatorio e probatorio, l'appello deve essere integralmente respinto, con conseguente conferma della gravata sentenza.
3. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., parametri medi per tutte le fasi processuali espletate,
esclusa dunque quella istruttoria, secondo lo scaglione sino ad € 5.200,00
Infine, in considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, va dato atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, co. 17, L. 228/12, con cui è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. n. 115/02, in base al quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è
respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha
proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-
bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
10 precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
1. rigetta integralmente l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_1
che qui si liquidano in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002
Così deciso in Aversa il 09/05/2025
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
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