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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/06/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4387/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4387/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Graziano Parte_1 C.F._1
Marrazzo, domiciliata in Pagani alla in Via C. Tramontano n. 62;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. De Controparte_1 P.IVA_1
Rosa Elena, domiciliata in Napoli alla Via Cesare Rosaroll n. 70;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta il 07.09.2022 da Parte_1
avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 10076202200002479000 per complessivi euro 24.850,54 ad ella notificato in data 11.08.2022 da parte dell' (d'ora in poi Controparte_1
. CP_2
Il citato preavviso si fonda – tra le altre cose – sulla cartella di pagamento n.
10020190035409162000 asseritamente notificata il 23.11.2019 dell'importo di euro 22.659,16, relativa ad un credito per “rate finanziamento agevolato dl 185/00 e relativi interessi” iscritto a ruolo nell'anno
2019.
Parte attrice ha chiesto la sospensione in via cautelare del citato preavviso di iscrizione
1 ipotecaria nonché, nel merito, la declaratoria di nullità dello stesso in forza dei seguenti motivi:
1) inesistenza della notifica del preavviso di iscrizione di ipotecaria, per essere stato quest'ultimo inviato dall' a mezzo pec utilizzando l'indirizzo CP_2
t (indirizzo non inserito in un pubblico Email_1 registro) anziché l'indirizzo t (viceversa inserito nel Email_2 registro pubblico), senza che all'opposizione proposta in questa sede possa attribuirsi effetto sanante della citata inesistenza della notifica;
2) omessa notifica della cartella n. 10020190035409162000 (asseritamente notificata il
23.11.2019), quest'ultima prodromica al preavviso di iscrizione ipotecaria;
3) mancata indicazione del bene da sottoporre ad esecuzione forzata, con conseguente nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria;
4) prescrizione quinquennale del credito.
Con comparsa depositata il 03.01.2023 si è costituita l' la quale ha chiesto il rigetto delle CP_2
avverse domande in forza delle seguenti ragioni:
- rituale notifica in data 23.11.2019 della cartella di pagamento n. 10020190035409162000 mediante invio all'indirizzo pec (indirizzo presente nel registro Email_3
pubblico ini-pec) riconducibile a quale titolare della ditta individuale “L'arte Parte_1
in fiore di Menna Maddalena”;
- rituale notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e/o comunque intervenuta sanatoria della nullità della eventuale notifica per effetto della tempestiva opposizione proposta da Parte_1
[...]
Con provvedimento del 19.1.20223 è stata rigettata la domanda di sospensione e la causa è stata rinviata al 13.3.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Riservata la causa in decisione, la sola a.d.e.r. ha depositato l'atto conclusivo, insistendo per il rigetto delle avverse domande e precisando che, pur avendo nel 2023 la controparte richiesto di aderire alla procedura di definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, alcun pagamento è stato successivamente effettuato.
Tanto premesso, le domande di parte attrice non meritano accoglimento.
Infondata è la doglianza afferente alla presunta inesistenza della notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Difatti, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la notificazione dell'atto di proveniente da un indirizzo pec che - pur riconducibile all'a.d.e.r. - non sia presente in un pubblico registro, è affetta da nullità e non già da inesistenza.
2 Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che la categoria dell'inesistenza ha carattere residuale ed è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (tra le altre Cass. civ., sezioni unite n. 14916/2016).
Nel caso di specie, l'attività posta in essere dall' l'11.08.2022 è certamente munita degli CP_2
“elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione”, con la sola difformità dal modello legale rappresentata dalla circostanza che l'indirizzo pec del mittente non sarebbe presente in un pubblico registro.
Ciò trova conferma nel contenuto della comunicazione inviata all'odierno attore, nella quale è indicato l'ente notificatore.
Inoltre, è opportuno richiamare quanto previsto dalla legge n. 53/1994 in tema di notificazioni a mezzo pec;
difatti, dopo la precisazione che “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”
(art. 3 bis co. 1 secondo periodo), l'art. 11 dispone che “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.
Trattandosi di nullità e non di inesistenza, la stessa è stata comunque sanata dall'azione formulata da parte attrice, non essendo stato nemmeno dedotto il pregiudizio che la stessa avrebbe ricevuto in conseguenza della provenienza dell'atto da un indirizzo pec non presente in un pubblico registro.
La soluzione qui accolta trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, essendo stato precisato che “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito”
(Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021).
Pertanto, l'eccezione di inesistenza e/o nullità di una notifica effettuata dall' mediante un CP_2
indirizzo pec non presente in un pubblico elenco è infondata ove il destinatario della notifica “non
3 abbia mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come presente nei pubblici registri CP_1
( t) ma da uno diverso Email_4
(notifica. ), relativamente al quale però è evidente ictu Email_5 Email_6 oculi la provenienza dall' ” (Cass. civ. n. 982/2023). Controparte_1
Da ultimo, è stato affermato che “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. Cass. civ. n. 15979/2022, n. 6015/2023, etc.).
Priva di pregio giuridico è anche l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento richiamata nel preavviso di iscrizione ipotecaria.
Difatti, l'a.d.e.r. ha depositato il file eml contenente la ricevuta di consegna dimostrativa che la cartella è stata notificata il 23.11.2019 mediante invio all'indirizzo pec Email_3
(indirizzo presente nel registro pubblico ini-pec) riconducibile a quale titolare della Parte_1
ditta individuale “L'arte in fiore di Menna Maddalena”.
Da ultimo, è infondata la censura di omessa specificazione - nel preavviso comunicato a parte attrice - del bene eventualmente oggetto di iscrizione ipotecaria in caso di omesso adempimento dell'obbligazione di pagamento, atteso che l'art. 77 co. 2 bis d.p.r. n. 602/1973 non prescrive tale requisito contenutistico, bensì soltanto che il preavviso contenga l'intimazione al pagamento entro trenta giorni, pena l'iscrizione ipotecaria sul bene in titolarità del debitore.
Le ragioni finora esposte danno conto anche dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Da ultimo, non essendo stato provato l'adempimento alla procedura di definizione agevolata, va respinta la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata da parte attrice con la nota del
12.3.2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2024 relativi ai giudizi di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro
4 26.000,00.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 [...]
, che si liquidano in euro 3.200,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e Controparte_1
c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 06.06.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4387/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Graziano Parte_1 C.F._1
Marrazzo, domiciliata in Pagani alla in Via C. Tramontano n. 62;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. De Controparte_1 P.IVA_1
Rosa Elena, domiciliata in Napoli alla Via Cesare Rosaroll n. 70;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta il 07.09.2022 da Parte_1
avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 10076202200002479000 per complessivi euro 24.850,54 ad ella notificato in data 11.08.2022 da parte dell' (d'ora in poi Controparte_1
. CP_2
Il citato preavviso si fonda – tra le altre cose – sulla cartella di pagamento n.
10020190035409162000 asseritamente notificata il 23.11.2019 dell'importo di euro 22.659,16, relativa ad un credito per “rate finanziamento agevolato dl 185/00 e relativi interessi” iscritto a ruolo nell'anno
2019.
Parte attrice ha chiesto la sospensione in via cautelare del citato preavviso di iscrizione
1 ipotecaria nonché, nel merito, la declaratoria di nullità dello stesso in forza dei seguenti motivi:
1) inesistenza della notifica del preavviso di iscrizione di ipotecaria, per essere stato quest'ultimo inviato dall' a mezzo pec utilizzando l'indirizzo CP_2
t (indirizzo non inserito in un pubblico Email_1 registro) anziché l'indirizzo t (viceversa inserito nel Email_2 registro pubblico), senza che all'opposizione proposta in questa sede possa attribuirsi effetto sanante della citata inesistenza della notifica;
2) omessa notifica della cartella n. 10020190035409162000 (asseritamente notificata il
23.11.2019), quest'ultima prodromica al preavviso di iscrizione ipotecaria;
3) mancata indicazione del bene da sottoporre ad esecuzione forzata, con conseguente nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria;
4) prescrizione quinquennale del credito.
Con comparsa depositata il 03.01.2023 si è costituita l' la quale ha chiesto il rigetto delle CP_2
avverse domande in forza delle seguenti ragioni:
- rituale notifica in data 23.11.2019 della cartella di pagamento n. 10020190035409162000 mediante invio all'indirizzo pec (indirizzo presente nel registro Email_3
pubblico ini-pec) riconducibile a quale titolare della ditta individuale “L'arte Parte_1
in fiore di Menna Maddalena”;
- rituale notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e/o comunque intervenuta sanatoria della nullità della eventuale notifica per effetto della tempestiva opposizione proposta da Parte_1
[...]
Con provvedimento del 19.1.20223 è stata rigettata la domanda di sospensione e la causa è stata rinviata al 13.3.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Riservata la causa in decisione, la sola a.d.e.r. ha depositato l'atto conclusivo, insistendo per il rigetto delle avverse domande e precisando che, pur avendo nel 2023 la controparte richiesto di aderire alla procedura di definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, alcun pagamento è stato successivamente effettuato.
Tanto premesso, le domande di parte attrice non meritano accoglimento.
Infondata è la doglianza afferente alla presunta inesistenza della notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Difatti, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la notificazione dell'atto di proveniente da un indirizzo pec che - pur riconducibile all'a.d.e.r. - non sia presente in un pubblico registro, è affetta da nullità e non già da inesistenza.
2 Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che la categoria dell'inesistenza ha carattere residuale ed è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (tra le altre Cass. civ., sezioni unite n. 14916/2016).
Nel caso di specie, l'attività posta in essere dall' l'11.08.2022 è certamente munita degli CP_2
“elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione”, con la sola difformità dal modello legale rappresentata dalla circostanza che l'indirizzo pec del mittente non sarebbe presente in un pubblico registro.
Ciò trova conferma nel contenuto della comunicazione inviata all'odierno attore, nella quale è indicato l'ente notificatore.
Inoltre, è opportuno richiamare quanto previsto dalla legge n. 53/1994 in tema di notificazioni a mezzo pec;
difatti, dopo la precisazione che “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”
(art. 3 bis co. 1 secondo periodo), l'art. 11 dispone che “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.
Trattandosi di nullità e non di inesistenza, la stessa è stata comunque sanata dall'azione formulata da parte attrice, non essendo stato nemmeno dedotto il pregiudizio che la stessa avrebbe ricevuto in conseguenza della provenienza dell'atto da un indirizzo pec non presente in un pubblico registro.
La soluzione qui accolta trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, essendo stato precisato che “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito”
(Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021).
Pertanto, l'eccezione di inesistenza e/o nullità di una notifica effettuata dall' mediante un CP_2
indirizzo pec non presente in un pubblico elenco è infondata ove il destinatario della notifica “non
3 abbia mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come presente nei pubblici registri CP_1
( t) ma da uno diverso Email_4
(notifica. ), relativamente al quale però è evidente ictu Email_5 Email_6 oculi la provenienza dall' ” (Cass. civ. n. 982/2023). Controparte_1
Da ultimo, è stato affermato che “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. Cass. civ. n. 15979/2022, n. 6015/2023, etc.).
Priva di pregio giuridico è anche l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento richiamata nel preavviso di iscrizione ipotecaria.
Difatti, l'a.d.e.r. ha depositato il file eml contenente la ricevuta di consegna dimostrativa che la cartella è stata notificata il 23.11.2019 mediante invio all'indirizzo pec Email_3
(indirizzo presente nel registro pubblico ini-pec) riconducibile a quale titolare della Parte_1
ditta individuale “L'arte in fiore di Menna Maddalena”.
Da ultimo, è infondata la censura di omessa specificazione - nel preavviso comunicato a parte attrice - del bene eventualmente oggetto di iscrizione ipotecaria in caso di omesso adempimento dell'obbligazione di pagamento, atteso che l'art. 77 co. 2 bis d.p.r. n. 602/1973 non prescrive tale requisito contenutistico, bensì soltanto che il preavviso contenga l'intimazione al pagamento entro trenta giorni, pena l'iscrizione ipotecaria sul bene in titolarità del debitore.
Le ragioni finora esposte danno conto anche dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Da ultimo, non essendo stato provato l'adempimento alla procedura di definizione agevolata, va respinta la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata da parte attrice con la nota del
12.3.2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2024 relativi ai giudizi di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro
4 26.000,00.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande formulate da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 [...]
, che si liquidano in euro 3.200,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e Controparte_1
c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 06.06.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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