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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 18889/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti GANCI FABIO e MICELI WALTER;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore;
- parte resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 11/04/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 27 dicembre 2024 ha chiesto condannarsi il Parte_1
al pagamento per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 di € Controparte_1
2.500,77 oltre interessi legali da ciascun rateo fino al saldo, a titolo di differenze retributive corrispondenti alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, premettendo di aver prestato servizio come docente in forza di plurimi contratti d'insegnamento a tempo determinato (cfr. pagina due del ricorso), ha argomentato circa l'estensione del diritto in discussione anche al personale docente che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie (cfr. ricorso anche per i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).
1 Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, Controparte_1 cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, la pretesa del ricorrente va ritenuta senz'altro fondata in base all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018).
Pertanto, considerato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi,
l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento della somma richiesta dal docente.
In ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), infine, il va CP_1 condannato al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, che si liquidano come in dispositivo e si distraggono in favore dei procuratori della parte ricorrente, i quali hanno dichiarato ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso.
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 2.500,77 oltre interessi al tasso legale da ciascun rateo fino al
[...] saldo;
condanna il al pagamento in favore degli avv.ti Controparte_1
Miceli Walter e Ganci Fabio nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. della parte ricorrente, delle spese di lite di quest'ultima, che si liquidano nella somma di € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 18889/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti GANCI FABIO e MICELI WALTER;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore;
- parte resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 11/04/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 27 dicembre 2024 ha chiesto condannarsi il Parte_1
al pagamento per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 di € Controparte_1
2.500,77 oltre interessi legali da ciascun rateo fino al saldo, a titolo di differenze retributive corrispondenti alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, premettendo di aver prestato servizio come docente in forza di plurimi contratti d'insegnamento a tempo determinato (cfr. pagina due del ricorso), ha argomentato circa l'estensione del diritto in discussione anche al personale docente che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie (cfr. ricorso anche per i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).
1 Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, Controparte_1 cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, la pretesa del ricorrente va ritenuta senz'altro fondata in base all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018).
Pertanto, considerato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi,
l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento della somma richiesta dal docente.
In ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), infine, il va CP_1 condannato al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, che si liquidano come in dispositivo e si distraggono in favore dei procuratori della parte ricorrente, i quali hanno dichiarato ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso.
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 2.500,77 oltre interessi al tasso legale da ciascun rateo fino al
[...] saldo;
condanna il al pagamento in favore degli avv.ti Controparte_1
Miceli Walter e Ganci Fabio nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. della parte ricorrente, delle spese di lite di quest'ultima, che si liquidano nella somma di € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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