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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 1622/2018
Tribunale Ordinario di Pisa
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Il tribunale di Pisa, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Migliorino, atteso che l'udienza odierna è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., in esito al provvedimento emesso in data 26.2.2025; rilevato che nessuna delle difese ha depositato note scritte nel termine assegnato;
considerato che l'ordinanza di rinvio è stata regolarmente comunicata a cura della Cancelleria;
rilevato che si tratta della seconda mancata comparizione, atteso che le difese non hanno depositato note scritte neppure in vista dell'udienza cartolare del 30.1.2025 (e ciò nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza del 25.9.2024; osservato che per due volte consecutive, dunque, le parti hanno omesso di depositare le note scritte, tenendo un comportamento equipollente, per legge, alla c.d. doppia diserzione bilaterale (art. 181, comma 1, c.p.c.: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo»); che trova pertanto applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., cui consegue l'estinzione del processo;
per questi motivi
- visto l'art. 309 c.p.c. in relazione all'art. 181, comma 1, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Pisa, 10/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino
Tribunale Ordinario di Pisa
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Il tribunale di Pisa, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Migliorino, atteso che l'udienza odierna è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., in esito al provvedimento emesso in data 26.2.2025; rilevato che nessuna delle difese ha depositato note scritte nel termine assegnato;
considerato che l'ordinanza di rinvio è stata regolarmente comunicata a cura della Cancelleria;
rilevato che si tratta della seconda mancata comparizione, atteso che le difese non hanno depositato note scritte neppure in vista dell'udienza cartolare del 30.1.2025 (e ciò nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza del 25.9.2024; osservato che per due volte consecutive, dunque, le parti hanno omesso di depositare le note scritte, tenendo un comportamento equipollente, per legge, alla c.d. doppia diserzione bilaterale (art. 181, comma 1, c.p.c.: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo»); che trova pertanto applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., cui consegue l'estinzione del processo;
per questi motivi
- visto l'art. 309 c.p.c. in relazione all'art. 181, comma 1, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Pisa, 10/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino