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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/06/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. IR Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza dello 05 giugno 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2471/2024 R.G. Lavoro
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Sergio Parte_1 C.F._1
Imbimbo ed elettivamente domiciliati in Avellino, alla via S. Iannaccone n. 3, giusta mandato come in atti;
RICORRENTI
in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
( , , Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
in persona dei legali rapp.ti p.t, rappresentati e difesi, giusto CP_5
mandato, come in atti ed elettivamente domiciliati in Torino, alla via Coazze n.18;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso innanzi al Tribunale di Torino, dichiaratosi incompetente e quindi qui riassunto, la parte in epigrafe, premessa la vicenda lavorativa alle dipendenze della scuola PA ” di Nocera Inferiore come collaboratore Controparte_6 scolastico per il periodo dallo 01.03.2017 al 31.08.2017, lamenta l'illegittimità del
Decreto del Dirigente scolastico dell' n.2104 del Controparte_7
12.12.2023 e del Decreto prot.953 del 22.01.2024 disposto dall' CP_8
C per a.s. 2021/2022 aventi ad oggetto il depennamento dalle graduatorie di
[...]
III fascia del personale Ata, triennio 2017/2020, ed il depennamento dalla graduatoria provinciale permanente definitiva della Provincia di Torino per l'a.s.
2021/2022; afferma l'illegittimità del Decreto n.906 dello 09.02.2024 disposto dal
Dirigente scolastico dell' di Sant'Antonino di Susa con cui veniva CP_10
1 risolto il contratto di lavoro stipulato con l'Istituzione scolastica;
chiede accertarsi il diritto ad essere reinserito nelle graduatorie d'istituto del personale ATA valide per il triennio 2017/2020 e nella graduatoria provinciale permanente definitiva della
Provincia di Torino ATA 24 mesi, nel profilo di collaboratore scolastico, e la condanna dell'Amministrazione resistente alla reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato ed alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno della risoluzione del rapporto a quello dell'effettiva ricostituzione/reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. L'Amministrazione resistente si è costituita.
La domanda va rigettata.
2) Il ricorrente afferma di aver prestato servizio presso l'I.S.S. E. Ferrari CP_7
come collaboratore scolastico per il periodo dallo 01.10.2018 al 31.08.2019 (a.s.
2018/2019), e dal 21.09.2020 al 30.06.2021 (a.s. 2020/2021), con contratto di lavoro a tempo determinato.
Sostiene di essere stato assunto dalla Amministrazione pubblica a tempo indeterminato con decorrenza dallo 01.09.2021, con sede di servizio provvisoria
CP_ presso l' di Bussoleno, e di essere stato assegnato, a far data dallo 01.09.2022, presso l' di Sant'Antonino di Susa, quale sede di titolarità, prestando CP_10 servizio in assegnazione provvisoria presso l'I.C. S. Tommaso di Avellino, per l'a.s.
2022/2023, e presso ISISS De Luca di Avellino, per il successivo a.s. 2023/2024.
Rappresenta che l'Amministrazione resistente con note prot. n. 2232 del 27.02.2023
e prot. n. 4548 del 07.04.2023, richiamando un'iniziativa di indagine da parte della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore (R.G.N. 4756/2018
e R.G.G.I.P. n. 4779/2018), aveva disposto la verifica dei servizi autodichiarati da alcuni lavoratori, tra cui esso ricorrente, per l'inserimento nelle graduatorie di III fascia di istituto e nella graduatoria ATA 24 mesi.
Lamenta di essere stato depennato con provvedimento n.1204 del 12.12.2023 del
Dirigente scolastico dell'IIS E. Ferrari di Susa dalle Graduatorie di III fascia del personale Ata, triennio 2017/2020, e con Decreto prot. n.953 del 22.01.2024 dalla
Graduatoria provinciale permanente definitiva della Provincia di Torino per l'a.s.
2021/2022, per carenza del requisito di accesso dei 24 mesi di anzianità di servizio.
2 Deduce, infine, che con Decreto n.908 del 19.02.2024 il Dirigente scolastico dell'
[...] di Sant'Antonino di Susa aveva disposto la risoluzione del contratto di CP_10
lavoro stipulato con decorrenza, a seguito di rettifica in autotutela, dal 10.02.2024.
3) la domanda ha ad oggetto l'accertamento della validità, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e l'Istituto "
[...]
di Nocera Superiore, per il periodo dallo 01.03.2017 al Controparte_6
31.08.2017.
L'Amministrazione scolastica ha disposto il depennamento oggetto di causa a mente dell'art.75 D.P.R. 445/2000 e dell'art.8 co.4 del D.M 640/2017, sulla base degli esiti delle indagini disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e delle risultanze degli accertamenti ispettivi condotti da Inps, all'esito dei quali era stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra l'odierno ricorrente e l'Istituto paritario ”, per il periodo oggetto di Controparte_6
causa.
4) Il ricorrente ritiene, in primis, di essere stato destinatario di un licenziamento disciplinare e che, quindi, alla vicenda vadano applicate le disposizioni di cui agli art. 55 ss. del D.lgs 165/2001.
In realtà, la Amministrazione ha valorizzato la insussistenza, ab origine, dei presupposti per l'ammissione alle graduatorie, e quindi non ha agito sul piano disciplinare.
La Suprema Corte ha precisato che: “La non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, indipendentemente da ogni indagine circa l'elemento soggettivo del dichiarante, ponendosi non come sanzione, ma quale effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti… (Cass.
n.18719/2016) … Il determinarsi di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.
Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett d), del d.lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le
3 circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti" (Cass., n. 18699/2019; Cass. n. 12460/2022).
È, allora, solo la falsità sui dati decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza di diritto, configurandosi la diversa ipotesi di risoluzione del contratto, mediante il provvedimento di licenziamento, previa instaurazione del procedimento disciplinare, solo se le falsità documentali o dichiarative non siano necessariamente ostative all'instaurazione del rapporto, mancando un nesso causale tra irregolarità documentale e conseguimento dell'impiego.
Nel caso in oggetto, la dichiarazione circa il servizio prestato dal ricorrente presso la scuola PA di Nocera Inferiore è stato determinante per l'assunzione alle dipendenze dell'Istituzione scolastica torinese, con conseguente applicabilità della decadenza di cui all'art.75 del D.P.R. 445/2000, come correttamente irrogata dall'Amministrazione scolastica.
Non si configura una risoluzione, per motivi disciplinari, del rapporto.
5) La parte lamenta, poi, la violazione da parte dell'Amministrazione resistente del principio di tempestività di cui all'art.7 co.5 del D.M. 640/2017 a mente del quale il dirigente scolastico, all'atto del primo rapporto di lavoro, è tenuto tempestivamente ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti.
Nella prospettazione di parte ricorrente, tra la stipula del primo contratto di lavoro dello 01.10.2018 ed il decreto di depennamento del 12.12.2023 sarebbe trascorso un notevole lasso di tempo, in violazione della citata disposizione di cui all'art.7 del
D.M 640/2017.
L'eccezione è infondata.
Innanzitutto, eventuali omissioni in termini dovuto e tempestivo controllo da parte del Dirigente non possono in alcun caso sanare vizi, irregolarità o quant'altro commessi.
Comunque, il provvedimento di depennamento, in questa sede contestato, trae origine dagli esiti delle indagini effettuate dalla Procura di Nocera Inferiore e dagli accertamenti condotti dal personale ispettivo della sede Inps di Nocera Inferiore, all'esito dei quali erano stati disconosciuti rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra più lavoratori, tra cui l'odierno ricorrente, e la scuola PA CP_6
” di Nocera Inferiore.
[...]
L'Amministrazione scolastica ha proceduto al depennamento del ricorrente dalle graduatorie di terza fascia personale ATA, dopo aver ricevuto le comunicazioni
4 dell'U.S. R Piemonte prot.4548 dello 07.04.2023 e prot.n. 2232 del 27.02.2023 con le quali l'Ufficio scolastico indicava “di essere in attesa di ricevere dalla Procura di
Nocera Inferiore copia dei verbali di annullamento dei contratti da parte CP_11
Inps”, dopo aver proceduto ai controlli ed alle verifiche necessarie, e dopo aver ricevuto comunicazione da parte della sede Inps di Nocera Inferiore (prot. 21306 dell'11.12.2023) sul disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso tra l'odierno ricorrente e la scuola PA ” di Nocera Inferiore, per Controparte_6 il periodo dallo 01.03.2017 al 31.08.2017.
Prima di tali risultanze, il controllo da parte del Dirigente scolastico poteva solo essere limitato alla verifica formale di regolarità delle dichiarazioni di servizio presentate dal ricorrente.
Pertanto, l'Amministrazione scolastica ha provveduto al depennamento del ricorrente solo dopo aver avuto adeguata contezza della vicenda, mediante un quadro completo ed esaustivo della situazione del dipendente, e con sufficiente cognizione di tutti gli elementi di fatto volti a consentire un corretto esercizio dell'azione.
6) Anche la doglianza circa una presunta illegittimità del decreto di depennamento prot. n.21452 del 12.12.2023 reso dal Dirigente scolastico dell' di Parte_2
Susa, perché non proceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento disciplinare a mente dell'art.7 Legge 241/90, è infondata.
Nel caso in esame, il provvedimento dell'Amministrazione scolastica attiene alla gestione del rapporto di lavoro, ed in quanto tale è stato adottato nell'esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato, connotati dal potere di supremazia gerarchica, ma privi dell'efficacia autoritativa del provvedimento amministrativo.
Tanto determina l'inapplicabilità, nel caso di specie, delle disposizioni di cui alla
Legge n.241/90, destinata a disciplinare solo il procedimento amministrativo. (cfr. sul punto Cass. n.11589/2003).
7) Quanto all'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la scuola PA ”, il Giudice ha disposto Controparte_6
approfondimento istruttorio.
Il ricorrente, in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato: “Sono e mi chiamo
[...]
, da marzo ad agosto 2017 ho lavorato presso l'Istituto La EN di Nocera Pt_1
Inferiore. Era un istituto paritario, non ricordo l'indirizzo. La sede si trovava in una stradina al centro, credo fosse via Papa Giovanni XXIII;
negli ultimi due mesi la sede si è spostata in Nocera Superiore, non ricordo la via. A fianco della sede di via Papa
5 Giovanni c'era un ferramenta, ricordo una pizzeria di fronte. A Nocera Superiore stavamo in una palazzina, nelle vicinanze c'era un bar dove andavo prima di lavorare. A Nocera Inferiore c'erano cinque, sei classi, non so dire quante ce ne fossero a Nocera Superiore, perché io stavo solo all'ingresso con un collega,
, non ricordo il cognome. Io facevo un'ora al giorno, sei giorni su sei, dalle Tes_1
08.30 alle 09.30. Facevo sorveglianza. Ero pagato mensilmente con busta paga, in contanti, li ricevevo in segreteria dalla segretaria, non ricordo il nome. Non firmavo nessuna ricevuta. Ricevevo pochissimo, non ricordo esattamente quanto. Mi serviva solo per fare domande per le scuole, per avere il punteggio. Sono stato io a recarmi a
Nocera Inferiore presso l'Istituto La EN a chiedere se c'era modo di lavorare.
Sono andato direttamente all'Istituto La EN, perché ho saputo tramite amici che c'era questa scuola PA dove c'era la possibilità di lavorare, anche se per poche ore al giorno. Ovviamente io non ho dato a nessuno denaro o altro per poter lavorare.
Io nel 2016 avevo subito un intervento al cuore, e quindi non potevo guidare, per cui quando andavo a Nocera mi accompagnavano mia sorella, mia moglie oppure degli amici, tra cui Dopo aver lavorato a Susa ho lavorato a Vigone, a Persona_1
Bussoleno, e infine a Sant'Antonio di Susa, e infine con assegnazione provvisoria ad
Avellino fino al 2023. Sono stato depennato l'11 febbraio 2024”.
“Mio fratello ha lavorato qualche anno fa a Nocera come Tes_2 collaboratore scolastico, non ricordo il nome della scuola. L'anno era il 2017, e lo ricordo perché nel 2016 mio fratello ebbe un intervento e noi avevamo Pt_1
paura di farlo guidare, perché era stato male alla valvola mitralica. Io quindi ogni tanto lo accompagnavo a Nocera Inferiore, prima, da marzo a fine giugno, e poi la sede si è trasferita a Nocera Superiore, fino ad agosto quando ha smesso di Pt_1
lavorare lì. Usavamo la Renault di proprietà di mio fratello, e la benzina e il pedaggio autostradale erano a carico di mio fratello. La mattina facevamo colazione in un bar vicino alla sede, per quanto io lo abbia accompagnato per lo più, credo quattro o cinque volte, a Nocera Inferiore. A Nocera Inferiore ci fermavamo vicino ad un arco, dove c'era un portone attraverso il quale si entrava nella scuola. Ricordo nelle vicinanze negozi, un ferramenta, un fioraio. A Nocera Superiore io mi fermavo al bar. Mio fratello lavorava tutti i giorni dalle 08.30 alle 09.30. non so quanto e come mio fratello fosse pagato”.
: “Sono amico di , e nel 2017 mi diceva Persona_1 Parte_1 Parte_1
che stava sotto trauma della operazione avuta, e ogni tanto, quando nessuno poteva
6 accompagnarlo, mi chiedeva di accompagnarlo appunto a Nocera Inferiore, dove lavorava n una scuola non ricordo il nome. Ricordo di averlo accompagnato Pt_1
per un mese e mezzo, grosso modo, verso marzo. La scuola stava in una zona centrale, una stradina, lo fermavo davanti ad un portone ed io aspettavo un'ora, dalle
08.30 alle 09.30 che era l'orario che faceva C'era l'insegna di una scuola. Pt_1
C'erano vicino dei negozi, ricordo che entrai in un ferramenta a dare un occhio. A un certo punto iniziai a lavorare e non mi è più capitato di accompagnare Pt_1
Usavamo una Renault bianca del credo, era il che pagava l'autostrada”. Pt_1 Pt_1
Secondo il generale principio di ripartizione degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., spetta al lavoratore che chiede il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dimostrare la sussistenza dei suddetti elementi caratteristici della subordinazione.
8) A parere del Tribunale, non vi è la prova certa che tra il ricorrente e l'Istituto paritario sia intercorso effettivo e lecito rapporto di lavoro subordinato nei termini oggetto di domanda.
sorella del ricorrente, afferma di averlo accompagnato presso l'istituto Tes_2 paritario di Nocera Inferiore “quattro o cinque volte”; , amico del Persona_1
ricorrente, lo ha accompagnato a Nocera Inferiore “per un mese e mezzo, grosso modo, verso marzo”.
Anche da un punto di vista temporale, quindi, non vengono coperti tutti i mesi durante i quali si sarebbe svolto il lavoro, considerando che il ricorrente ha dichiarato di non essere in grado di guidare, e che quindi la necessità di essere accompagnato doveva essere, quotidiana, per l'intero rapporto, e non già per i soli, ristretti, periodi indicati dai testi.
Va anche rilevato che le uniche conferme provengono da testi legati al ricorrente da rapporto di parentela o di amicizia.
A tutto concedere, poi, questi riferiscono unicamente del fatto che il ricorrente si recava in Nocera, presso la sede dell'Istituto, ma nulla possono riferire in merito all'effettivo svolgimento di attività lavorativa, ed alle modalità con cui in concreto si atteggiasse il rapporto tra il e l'Istituto paritario. Pt_1
Ulteriori elementi a sostegno della valutazione del Tribunale provengono dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente, il quale, innanzitutto, ha espressamente collegato la stessa instaurazione del -presunto- rapporto non già alla causale propria e tipica dello schema della subordinazione, ma alla necessità di “fare punteggio”.
7 Se il ha dichiarato che il lavoro sarebbe stato svolto in orario prestabilito e Pt_1
costante (dalle 08.30 alle 09.30), orario al quale fanno riferimento anche i testi, nel ricorso introduttivo del giudizio e in quello amministrativo citato il dichiara Pt_1
che, almeno per la prima parte in Nocera Inferiore, “la collocazione oraria del turno giornaliero risultava variabile, sulla base delle esigenze della parte datoriale”, ancora,
l'attività svolta, che il colloca solo “all'ingresso” della struttura, negli atti, Pt_1
sempre per la prima parte in Nocera Inferiore, viene invece riferita anche a compiti evidentemente collocati all'interno della stessa (“assistenza alla scolaresca, presidio e custodia dei bagni, vigilanza dei corridoi, movimentazione e trasporto di documenti
…”).
Per espressa ammissione è' stato il a prendere l'iniziativa, mosso dalla volontà Pt_1 non già di mettere a disposizione le sue energie lavorative, ma perché quell'Istituto faceva assunzioni nei termini, evidentemente, poi instaurati, ossia di un impegno, presuntivamente, di una sola ora al giorno, in attività tra l'altro condivise con altro addetto, in un contesto in cui lo scopo ultimo era solo quello di far apparire l'avvenuto svolgimento di lavoro subordinato.
“Mi serviva solo per fare domande per le scuole, per avere il punteggio”, dichiara il
Pt_1
Ancora, il ricorrente, nel corpo del ricorso introduttivo, afferma di aver regolarmente sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con orario part-time, ma in atti non si rinviene alcun contratto di lavoro o lettura di assunzione dai quali poter desumere le condizioni di lavoro.
Non emerge che effettivamente il lavoro del ricorrente fosse eterodiretto, in ogni suo aspetto dalla titolare della scuola PA, anche quanto alla necessità di rispettare orario, di assecondare gli ordini dell'altro, di assoggettamento al potere disciplinare, insomma in quegli elementi che in toto contraddistinguono il rapporto di lavoro subordinato, né emerge la prova circa il pagamento degli stipendi mensili da parte della asserita datrice di lavoro, con “contestuale rilascio della relativa busta paga”
(così pag. 20 del ricorso introduttivo).
I prospetti paga prodotti in atti risultano tutti stampati in data 01.06.2017 e successiva, e tanto vale ad escludere la circostanza che siano stati rilasciati al ricorrente ogni mese ed in costanza di rapporto, il che contraddice quanto affermato dal , a dire del quale le buste paga erano rilasciate in occasione dei pagamenti, Pt_1
dei quali non vi è traccia perché in contanti, così come non vi è traccia di quelle
8 ricevute che pure , a dire del ricorrente, sarebbero state rilasciate nelle singole occasioni.
Ancora, la comunicazione Unilav di inizio rapporto di lavoro risulta presentata solo in data 20.05.2017, dopo un lasso di tempo di circa due mesi dall' inizio dell'asserito svolgimento dell'attività lavorativa dello 01.03.2017.
9) Occorre anche valutare gli esiti dell'indagine avviata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, che hanno condotto all'emissione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti, tra gli altri, del titolare della scuola PA , per il reato di associazione a delinquere CP_6 finalizzata ad alterare le graduatorie del per il personale Controparte_1 docente ATA attraverso l'assunzione fittizia di personale docente ed Ata.
Nell'ordinanza del Gip di Nocera Inferiore del 28.10.2022 (in atti per estratto), si legge che “Le risultanze investigative ottenute hanno consentito di ricostruire e delineare in ogni ramificazione l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla fittizia assunzione di centinaia di soggetti. I lavoratori, rivolgendosi a "faccendieri" orbitanti nel mondo delle scuole private, si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio. Le regolarizzazioni mediante invii di comunicazioni Unilav di assunzione riguardano per la maggior parte il personale
A.T.A. e sono state effettuate in concomitanza con l'uscita del bando di concorso
M.I.U.R. … relativo all'aggiornamento degli elenchi del personale A.T.A. per il triennio 2017/2020 con il quale si costituivano graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia riguardante i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico … collaboratore scolastico”.
Ancora, il Gip rileva come “La EN di avrebbe assunto un totale di CP_6
510 persone fisiche per pochissime ore a settimana…Nel mese di gennaio 2018 la
Direzione Centrale Inps Roma ha registrato un incremento di regolarizzazioni relative a periodi di lavoro significativamente pregressi a favore delle…scuole che
9 hanno comportato un notevole incremento del personale. dichiarato assunto tale da assumere proporzioni di rilievo e apparire fortemente sovradimensionato…” Part Il Gip ha, ancora, valorizzato i seguenti elementi: “elevato numero di personale denunciato… comunicazioni Unilav effettuate con rilevante ritardo…richieste di regolarizzazioni connesse all'instaurazione retroattiva dei rapporti di lavoro…adempimento fiscali effettuati solo per una parte dei lavoratori…”.
Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sopra argomentato, non vi sono elementi sufficienti a configurare l'esistenza di un effettivo e lecito rapporto di lavoro subordinato tra l'odierno ricorrente e l'Istituto paritario ” Controparte_6
nel periodo rivendicato in ricorso.
Segue il rigetto del ricorso.
10) va, quindi, condannato al pagamento a favore delle Parte_1
Amministrazioni resistenti delle spese di lite, che in base ai criteri di cui D.M
147/2022, vanno liquidate nella somma di €#4.629# (quattromilaseicentoventinove), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2471/2024 R.G
Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
,
[...] Controparte_3 Controparte_4
ed ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così CP_5
provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore delle Parte_1
Amministrazioni resistenti che liquida nella somma di €#4.629#
(quattromilaseicentoventinove), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, 05 giugno 2025
Il GdL
Dott. IR LU
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. IR Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza dello 05 giugno 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2471/2024 R.G. Lavoro
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Sergio Parte_1 C.F._1
Imbimbo ed elettivamente domiciliati in Avellino, alla via S. Iannaccone n. 3, giusta mandato come in atti;
RICORRENTI
in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
( , , Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
in persona dei legali rapp.ti p.t, rappresentati e difesi, giusto CP_5
mandato, come in atti ed elettivamente domiciliati in Torino, alla via Coazze n.18;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso innanzi al Tribunale di Torino, dichiaratosi incompetente e quindi qui riassunto, la parte in epigrafe, premessa la vicenda lavorativa alle dipendenze della scuola PA ” di Nocera Inferiore come collaboratore Controparte_6 scolastico per il periodo dallo 01.03.2017 al 31.08.2017, lamenta l'illegittimità del
Decreto del Dirigente scolastico dell' n.2104 del Controparte_7
12.12.2023 e del Decreto prot.953 del 22.01.2024 disposto dall' CP_8
C per a.s. 2021/2022 aventi ad oggetto il depennamento dalle graduatorie di
[...]
III fascia del personale Ata, triennio 2017/2020, ed il depennamento dalla graduatoria provinciale permanente definitiva della Provincia di Torino per l'a.s.
2021/2022; afferma l'illegittimità del Decreto n.906 dello 09.02.2024 disposto dal
Dirigente scolastico dell' di Sant'Antonino di Susa con cui veniva CP_10
1 risolto il contratto di lavoro stipulato con l'Istituzione scolastica;
chiede accertarsi il diritto ad essere reinserito nelle graduatorie d'istituto del personale ATA valide per il triennio 2017/2020 e nella graduatoria provinciale permanente definitiva della
Provincia di Torino ATA 24 mesi, nel profilo di collaboratore scolastico, e la condanna dell'Amministrazione resistente alla reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato ed alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno della risoluzione del rapporto a quello dell'effettiva ricostituzione/reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. L'Amministrazione resistente si è costituita.
La domanda va rigettata.
2) Il ricorrente afferma di aver prestato servizio presso l'I.S.S. E. Ferrari CP_7
come collaboratore scolastico per il periodo dallo 01.10.2018 al 31.08.2019 (a.s.
2018/2019), e dal 21.09.2020 al 30.06.2021 (a.s. 2020/2021), con contratto di lavoro a tempo determinato.
Sostiene di essere stato assunto dalla Amministrazione pubblica a tempo indeterminato con decorrenza dallo 01.09.2021, con sede di servizio provvisoria
CP_ presso l' di Bussoleno, e di essere stato assegnato, a far data dallo 01.09.2022, presso l' di Sant'Antonino di Susa, quale sede di titolarità, prestando CP_10 servizio in assegnazione provvisoria presso l'I.C. S. Tommaso di Avellino, per l'a.s.
2022/2023, e presso ISISS De Luca di Avellino, per il successivo a.s. 2023/2024.
Rappresenta che l'Amministrazione resistente con note prot. n. 2232 del 27.02.2023
e prot. n. 4548 del 07.04.2023, richiamando un'iniziativa di indagine da parte della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore (R.G.N. 4756/2018
e R.G.G.I.P. n. 4779/2018), aveva disposto la verifica dei servizi autodichiarati da alcuni lavoratori, tra cui esso ricorrente, per l'inserimento nelle graduatorie di III fascia di istituto e nella graduatoria ATA 24 mesi.
Lamenta di essere stato depennato con provvedimento n.1204 del 12.12.2023 del
Dirigente scolastico dell'IIS E. Ferrari di Susa dalle Graduatorie di III fascia del personale Ata, triennio 2017/2020, e con Decreto prot. n.953 del 22.01.2024 dalla
Graduatoria provinciale permanente definitiva della Provincia di Torino per l'a.s.
2021/2022, per carenza del requisito di accesso dei 24 mesi di anzianità di servizio.
2 Deduce, infine, che con Decreto n.908 del 19.02.2024 il Dirigente scolastico dell'
[...] di Sant'Antonino di Susa aveva disposto la risoluzione del contratto di CP_10
lavoro stipulato con decorrenza, a seguito di rettifica in autotutela, dal 10.02.2024.
3) la domanda ha ad oggetto l'accertamento della validità, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e l'Istituto "
[...]
di Nocera Superiore, per il periodo dallo 01.03.2017 al Controparte_6
31.08.2017.
L'Amministrazione scolastica ha disposto il depennamento oggetto di causa a mente dell'art.75 D.P.R. 445/2000 e dell'art.8 co.4 del D.M 640/2017, sulla base degli esiti delle indagini disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e delle risultanze degli accertamenti ispettivi condotti da Inps, all'esito dei quali era stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra l'odierno ricorrente e l'Istituto paritario ”, per il periodo oggetto di Controparte_6
causa.
4) Il ricorrente ritiene, in primis, di essere stato destinatario di un licenziamento disciplinare e che, quindi, alla vicenda vadano applicate le disposizioni di cui agli art. 55 ss. del D.lgs 165/2001.
In realtà, la Amministrazione ha valorizzato la insussistenza, ab origine, dei presupposti per l'ammissione alle graduatorie, e quindi non ha agito sul piano disciplinare.
La Suprema Corte ha precisato che: “La non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, indipendentemente da ogni indagine circa l'elemento soggettivo del dichiarante, ponendosi non come sanzione, ma quale effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti… (Cass.
n.18719/2016) … Il determinarsi di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.
Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett d), del d.lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le
3 circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti" (Cass., n. 18699/2019; Cass. n. 12460/2022).
È, allora, solo la falsità sui dati decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza di diritto, configurandosi la diversa ipotesi di risoluzione del contratto, mediante il provvedimento di licenziamento, previa instaurazione del procedimento disciplinare, solo se le falsità documentali o dichiarative non siano necessariamente ostative all'instaurazione del rapporto, mancando un nesso causale tra irregolarità documentale e conseguimento dell'impiego.
Nel caso in oggetto, la dichiarazione circa il servizio prestato dal ricorrente presso la scuola PA di Nocera Inferiore è stato determinante per l'assunzione alle dipendenze dell'Istituzione scolastica torinese, con conseguente applicabilità della decadenza di cui all'art.75 del D.P.R. 445/2000, come correttamente irrogata dall'Amministrazione scolastica.
Non si configura una risoluzione, per motivi disciplinari, del rapporto.
5) La parte lamenta, poi, la violazione da parte dell'Amministrazione resistente del principio di tempestività di cui all'art.7 co.5 del D.M. 640/2017 a mente del quale il dirigente scolastico, all'atto del primo rapporto di lavoro, è tenuto tempestivamente ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti.
Nella prospettazione di parte ricorrente, tra la stipula del primo contratto di lavoro dello 01.10.2018 ed il decreto di depennamento del 12.12.2023 sarebbe trascorso un notevole lasso di tempo, in violazione della citata disposizione di cui all'art.7 del
D.M 640/2017.
L'eccezione è infondata.
Innanzitutto, eventuali omissioni in termini dovuto e tempestivo controllo da parte del Dirigente non possono in alcun caso sanare vizi, irregolarità o quant'altro commessi.
Comunque, il provvedimento di depennamento, in questa sede contestato, trae origine dagli esiti delle indagini effettuate dalla Procura di Nocera Inferiore e dagli accertamenti condotti dal personale ispettivo della sede Inps di Nocera Inferiore, all'esito dei quali erano stati disconosciuti rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra più lavoratori, tra cui l'odierno ricorrente, e la scuola PA CP_6
” di Nocera Inferiore.
[...]
L'Amministrazione scolastica ha proceduto al depennamento del ricorrente dalle graduatorie di terza fascia personale ATA, dopo aver ricevuto le comunicazioni
4 dell'U.S. R Piemonte prot.4548 dello 07.04.2023 e prot.n. 2232 del 27.02.2023 con le quali l'Ufficio scolastico indicava “di essere in attesa di ricevere dalla Procura di
Nocera Inferiore copia dei verbali di annullamento dei contratti da parte CP_11
Inps”, dopo aver proceduto ai controlli ed alle verifiche necessarie, e dopo aver ricevuto comunicazione da parte della sede Inps di Nocera Inferiore (prot. 21306 dell'11.12.2023) sul disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso tra l'odierno ricorrente e la scuola PA ” di Nocera Inferiore, per Controparte_6 il periodo dallo 01.03.2017 al 31.08.2017.
Prima di tali risultanze, il controllo da parte del Dirigente scolastico poteva solo essere limitato alla verifica formale di regolarità delle dichiarazioni di servizio presentate dal ricorrente.
Pertanto, l'Amministrazione scolastica ha provveduto al depennamento del ricorrente solo dopo aver avuto adeguata contezza della vicenda, mediante un quadro completo ed esaustivo della situazione del dipendente, e con sufficiente cognizione di tutti gli elementi di fatto volti a consentire un corretto esercizio dell'azione.
6) Anche la doglianza circa una presunta illegittimità del decreto di depennamento prot. n.21452 del 12.12.2023 reso dal Dirigente scolastico dell' di Parte_2
Susa, perché non proceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento disciplinare a mente dell'art.7 Legge 241/90, è infondata.
Nel caso in esame, il provvedimento dell'Amministrazione scolastica attiene alla gestione del rapporto di lavoro, ed in quanto tale è stato adottato nell'esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato, connotati dal potere di supremazia gerarchica, ma privi dell'efficacia autoritativa del provvedimento amministrativo.
Tanto determina l'inapplicabilità, nel caso di specie, delle disposizioni di cui alla
Legge n.241/90, destinata a disciplinare solo il procedimento amministrativo. (cfr. sul punto Cass. n.11589/2003).
7) Quanto all'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la scuola PA ”, il Giudice ha disposto Controparte_6
approfondimento istruttorio.
Il ricorrente, in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato: “Sono e mi chiamo
[...]
, da marzo ad agosto 2017 ho lavorato presso l'Istituto La EN di Nocera Pt_1
Inferiore. Era un istituto paritario, non ricordo l'indirizzo. La sede si trovava in una stradina al centro, credo fosse via Papa Giovanni XXIII;
negli ultimi due mesi la sede si è spostata in Nocera Superiore, non ricordo la via. A fianco della sede di via Papa
5 Giovanni c'era un ferramenta, ricordo una pizzeria di fronte. A Nocera Superiore stavamo in una palazzina, nelle vicinanze c'era un bar dove andavo prima di lavorare. A Nocera Inferiore c'erano cinque, sei classi, non so dire quante ce ne fossero a Nocera Superiore, perché io stavo solo all'ingresso con un collega,
, non ricordo il cognome. Io facevo un'ora al giorno, sei giorni su sei, dalle Tes_1
08.30 alle 09.30. Facevo sorveglianza. Ero pagato mensilmente con busta paga, in contanti, li ricevevo in segreteria dalla segretaria, non ricordo il nome. Non firmavo nessuna ricevuta. Ricevevo pochissimo, non ricordo esattamente quanto. Mi serviva solo per fare domande per le scuole, per avere il punteggio. Sono stato io a recarmi a
Nocera Inferiore presso l'Istituto La EN a chiedere se c'era modo di lavorare.
Sono andato direttamente all'Istituto La EN, perché ho saputo tramite amici che c'era questa scuola PA dove c'era la possibilità di lavorare, anche se per poche ore al giorno. Ovviamente io non ho dato a nessuno denaro o altro per poter lavorare.
Io nel 2016 avevo subito un intervento al cuore, e quindi non potevo guidare, per cui quando andavo a Nocera mi accompagnavano mia sorella, mia moglie oppure degli amici, tra cui Dopo aver lavorato a Susa ho lavorato a Vigone, a Persona_1
Bussoleno, e infine a Sant'Antonio di Susa, e infine con assegnazione provvisoria ad
Avellino fino al 2023. Sono stato depennato l'11 febbraio 2024”.
“Mio fratello ha lavorato qualche anno fa a Nocera come Tes_2 collaboratore scolastico, non ricordo il nome della scuola. L'anno era il 2017, e lo ricordo perché nel 2016 mio fratello ebbe un intervento e noi avevamo Pt_1
paura di farlo guidare, perché era stato male alla valvola mitralica. Io quindi ogni tanto lo accompagnavo a Nocera Inferiore, prima, da marzo a fine giugno, e poi la sede si è trasferita a Nocera Superiore, fino ad agosto quando ha smesso di Pt_1
lavorare lì. Usavamo la Renault di proprietà di mio fratello, e la benzina e il pedaggio autostradale erano a carico di mio fratello. La mattina facevamo colazione in un bar vicino alla sede, per quanto io lo abbia accompagnato per lo più, credo quattro o cinque volte, a Nocera Inferiore. A Nocera Inferiore ci fermavamo vicino ad un arco, dove c'era un portone attraverso il quale si entrava nella scuola. Ricordo nelle vicinanze negozi, un ferramenta, un fioraio. A Nocera Superiore io mi fermavo al bar. Mio fratello lavorava tutti i giorni dalle 08.30 alle 09.30. non so quanto e come mio fratello fosse pagato”.
: “Sono amico di , e nel 2017 mi diceva Persona_1 Parte_1 Parte_1
che stava sotto trauma della operazione avuta, e ogni tanto, quando nessuno poteva
6 accompagnarlo, mi chiedeva di accompagnarlo appunto a Nocera Inferiore, dove lavorava n una scuola non ricordo il nome. Ricordo di averlo accompagnato Pt_1
per un mese e mezzo, grosso modo, verso marzo. La scuola stava in una zona centrale, una stradina, lo fermavo davanti ad un portone ed io aspettavo un'ora, dalle
08.30 alle 09.30 che era l'orario che faceva C'era l'insegna di una scuola. Pt_1
C'erano vicino dei negozi, ricordo che entrai in un ferramenta a dare un occhio. A un certo punto iniziai a lavorare e non mi è più capitato di accompagnare Pt_1
Usavamo una Renault bianca del credo, era il che pagava l'autostrada”. Pt_1 Pt_1
Secondo il generale principio di ripartizione degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., spetta al lavoratore che chiede il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dimostrare la sussistenza dei suddetti elementi caratteristici della subordinazione.
8) A parere del Tribunale, non vi è la prova certa che tra il ricorrente e l'Istituto paritario sia intercorso effettivo e lecito rapporto di lavoro subordinato nei termini oggetto di domanda.
sorella del ricorrente, afferma di averlo accompagnato presso l'istituto Tes_2 paritario di Nocera Inferiore “quattro o cinque volte”; , amico del Persona_1
ricorrente, lo ha accompagnato a Nocera Inferiore “per un mese e mezzo, grosso modo, verso marzo”.
Anche da un punto di vista temporale, quindi, non vengono coperti tutti i mesi durante i quali si sarebbe svolto il lavoro, considerando che il ricorrente ha dichiarato di non essere in grado di guidare, e che quindi la necessità di essere accompagnato doveva essere, quotidiana, per l'intero rapporto, e non già per i soli, ristretti, periodi indicati dai testi.
Va anche rilevato che le uniche conferme provengono da testi legati al ricorrente da rapporto di parentela o di amicizia.
A tutto concedere, poi, questi riferiscono unicamente del fatto che il ricorrente si recava in Nocera, presso la sede dell'Istituto, ma nulla possono riferire in merito all'effettivo svolgimento di attività lavorativa, ed alle modalità con cui in concreto si atteggiasse il rapporto tra il e l'Istituto paritario. Pt_1
Ulteriori elementi a sostegno della valutazione del Tribunale provengono dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente, il quale, innanzitutto, ha espressamente collegato la stessa instaurazione del -presunto- rapporto non già alla causale propria e tipica dello schema della subordinazione, ma alla necessità di “fare punteggio”.
7 Se il ha dichiarato che il lavoro sarebbe stato svolto in orario prestabilito e Pt_1
costante (dalle 08.30 alle 09.30), orario al quale fanno riferimento anche i testi, nel ricorso introduttivo del giudizio e in quello amministrativo citato il dichiara Pt_1
che, almeno per la prima parte in Nocera Inferiore, “la collocazione oraria del turno giornaliero risultava variabile, sulla base delle esigenze della parte datoriale”, ancora,
l'attività svolta, che il colloca solo “all'ingresso” della struttura, negli atti, Pt_1
sempre per la prima parte in Nocera Inferiore, viene invece riferita anche a compiti evidentemente collocati all'interno della stessa (“assistenza alla scolaresca, presidio e custodia dei bagni, vigilanza dei corridoi, movimentazione e trasporto di documenti
…”).
Per espressa ammissione è' stato il a prendere l'iniziativa, mosso dalla volontà Pt_1 non già di mettere a disposizione le sue energie lavorative, ma perché quell'Istituto faceva assunzioni nei termini, evidentemente, poi instaurati, ossia di un impegno, presuntivamente, di una sola ora al giorno, in attività tra l'altro condivise con altro addetto, in un contesto in cui lo scopo ultimo era solo quello di far apparire l'avvenuto svolgimento di lavoro subordinato.
“Mi serviva solo per fare domande per le scuole, per avere il punteggio”, dichiara il
Pt_1
Ancora, il ricorrente, nel corpo del ricorso introduttivo, afferma di aver regolarmente sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con orario part-time, ma in atti non si rinviene alcun contratto di lavoro o lettura di assunzione dai quali poter desumere le condizioni di lavoro.
Non emerge che effettivamente il lavoro del ricorrente fosse eterodiretto, in ogni suo aspetto dalla titolare della scuola PA, anche quanto alla necessità di rispettare orario, di assecondare gli ordini dell'altro, di assoggettamento al potere disciplinare, insomma in quegli elementi che in toto contraddistinguono il rapporto di lavoro subordinato, né emerge la prova circa il pagamento degli stipendi mensili da parte della asserita datrice di lavoro, con “contestuale rilascio della relativa busta paga”
(così pag. 20 del ricorso introduttivo).
I prospetti paga prodotti in atti risultano tutti stampati in data 01.06.2017 e successiva, e tanto vale ad escludere la circostanza che siano stati rilasciati al ricorrente ogni mese ed in costanza di rapporto, il che contraddice quanto affermato dal , a dire del quale le buste paga erano rilasciate in occasione dei pagamenti, Pt_1
dei quali non vi è traccia perché in contanti, così come non vi è traccia di quelle
8 ricevute che pure , a dire del ricorrente, sarebbero state rilasciate nelle singole occasioni.
Ancora, la comunicazione Unilav di inizio rapporto di lavoro risulta presentata solo in data 20.05.2017, dopo un lasso di tempo di circa due mesi dall' inizio dell'asserito svolgimento dell'attività lavorativa dello 01.03.2017.
9) Occorre anche valutare gli esiti dell'indagine avviata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, che hanno condotto all'emissione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti, tra gli altri, del titolare della scuola PA , per il reato di associazione a delinquere CP_6 finalizzata ad alterare le graduatorie del per il personale Controparte_1 docente ATA attraverso l'assunzione fittizia di personale docente ed Ata.
Nell'ordinanza del Gip di Nocera Inferiore del 28.10.2022 (in atti per estratto), si legge che “Le risultanze investigative ottenute hanno consentito di ricostruire e delineare in ogni ramificazione l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla fittizia assunzione di centinaia di soggetti. I lavoratori, rivolgendosi a "faccendieri" orbitanti nel mondo delle scuole private, si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio. Le regolarizzazioni mediante invii di comunicazioni Unilav di assunzione riguardano per la maggior parte il personale
A.T.A. e sono state effettuate in concomitanza con l'uscita del bando di concorso
M.I.U.R. … relativo all'aggiornamento degli elenchi del personale A.T.A. per il triennio 2017/2020 con il quale si costituivano graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia riguardante i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico … collaboratore scolastico”.
Ancora, il Gip rileva come “La EN di avrebbe assunto un totale di CP_6
510 persone fisiche per pochissime ore a settimana…Nel mese di gennaio 2018 la
Direzione Centrale Inps Roma ha registrato un incremento di regolarizzazioni relative a periodi di lavoro significativamente pregressi a favore delle…scuole che
9 hanno comportato un notevole incremento del personale. dichiarato assunto tale da assumere proporzioni di rilievo e apparire fortemente sovradimensionato…” Part Il Gip ha, ancora, valorizzato i seguenti elementi: “elevato numero di personale denunciato… comunicazioni Unilav effettuate con rilevante ritardo…richieste di regolarizzazioni connesse all'instaurazione retroattiva dei rapporti di lavoro…adempimento fiscali effettuati solo per una parte dei lavoratori…”.
Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sopra argomentato, non vi sono elementi sufficienti a configurare l'esistenza di un effettivo e lecito rapporto di lavoro subordinato tra l'odierno ricorrente e l'Istituto paritario ” Controparte_6
nel periodo rivendicato in ricorso.
Segue il rigetto del ricorso.
10) va, quindi, condannato al pagamento a favore delle Parte_1
Amministrazioni resistenti delle spese di lite, che in base ai criteri di cui D.M
147/2022, vanno liquidate nella somma di €#4.629# (quattromilaseicentoventinove), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2471/2024 R.G
Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
,
[...] Controparte_3 Controparte_4
ed ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così CP_5
provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore delle Parte_1
Amministrazioni resistenti che liquida nella somma di €#4.629#
(quattromilaseicentoventinove), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, 05 giugno 2025
Il GdL
Dott. IR LU
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