Articolo 6 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 novembre 1970
Art. 6. (Bando di concorso)

Il concorso e' indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il decreto deve indicare:
a) l'istituto o servizio cui si riferisce il concorso e il numero dei posti da ricoprire;
b) i documenti da esibire;
c) i termini per la presentazione della domanda di ammissione e dei documenti previsti dai successivi articoli 11 e 12;
d) i titoli valutabili ai sensi del successivo articolo 10.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970
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