Versione
8 novembre 1970
8 novembre 1970
Art. 6. (Bando di concorso)
Il concorso e' indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il decreto deve indicare:
a) l'istituto o servizio cui si riferisce il concorso e il numero dei posti da ricoprire;
b) i documenti da esibire;
c) i termini per la presentazione della domanda di ammissione e dei documenti previsti dai successivi articoli 11 e 12;
d) i titoli valutabili ai sensi del successivo articolo 10.
Il concorso e' indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il decreto deve indicare:
a) l'istituto o servizio cui si riferisce il concorso e il numero dei posti da ricoprire;
b) i documenti da esibire;
c) i termini per la presentazione della domanda di ammissione e dei documenti previsti dai successivi articoli 11 e 12;
d) i titoli valutabili ai sensi del successivo articolo 10.
Giurisprudenza • 7
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