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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 13.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5871 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
e in qualità di legali rappresentanti della figlia Parte_1 Parte_2
minorenne Parte_3 rappresentati e difesi in virtù di mandato in atti dall'avv. Cesare Soriano ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.09.2023 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito questo
Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a carico della figlia, la minore , Parte_3 delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione della cd. indennità di frequenza ex l.
289/'90 (revocatale all'esito della visita di revisione del 04.01.2021), negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
1 Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria l'8.09.2023 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 22.09.2023, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Invero, dalla lettura della nuova consulenza disposta nella presente fase di opposizione, anche sulla base della documentazione medica aggiornata valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., è emerso che: “dallo studio della documentazione sanitaria agli atti, le patologie diagnosticate avevano sicuramente un diverso impatto funzionale all'epoca della visita di revisione e dell'atp sulle funzioni proprie della sua età con necessità di adeguata terapia farmacologica e di continui controlli presso il centro medico di riferimento, percorso regolarmente svolto dalla minore;
sulla scorta di tali considerazioni si può quindi ritenere che la stessa presentasse all'epoca della revisione le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, difficoltà allo stato evidentemente superate;
in buona sostanza potremo affermare che la minore attualmente non Parte_3
presenta patologie che consentano il riconoscimento del diritto richiesto, ma che avesse il diritto al riconoscimento della indennità di frequenza ai sensi della Legge
289/1990 dalla data della visita di revisione del Gennaio 2021 al recente controllo del
Giugno 2024 che evidenziava un buon compenso emodinamico della grave patologia cardiaca congenita successivamente corretta chirurgicamente” (cfr. conclusioni CTU).
Pertanto, le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, che il consulente ha riscontrato nella minore limitatamente al periodo che va dalla visita di revisione del gennaio 2021 a giugno 2024, integrano senz'altro le condizioni richieste dall'art. 1 della legge 289/1990 per l'accesso all'indennità mensile di frequenza.
Tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente ed esaustivamente argomentate (né altrimenti contestate), in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti.
2 Deve quindi concludersi che solo dal mese di gennaio del 2021 al mese di giugno del
2024 la minore è stata in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. Parte_3
n. 289/1990 (indennità di frequenza).
La ritenuta fondatezza entro tali limiti della domanda attorea giustifica la compensazione di metà delle spese di lite, mentre l'altra metà, in base alla soccombenza, è posta a carico CP_ dell' insieme alle spese di consulenza, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
a) Dichiara che è stata in possesso del requisito sanitario di cui all'art. Parte_3
1 l. n. 289/1990 (indennità di frequenza) dal mese di gennaio del 2021 al mese di giugno del 2024;
CP_ a) Compensa tra le parti metà delle spese del giudizio e pone a carico dell' l'altra metà, che liquida in € 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
CP_ b) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza.
S.M.C.V., 14.03.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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