Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 01/04/2026, n. 81
CCONTI
Sentenza 1 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Tempestività dell'azione giudiziaria

    L'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS è respinta in quanto la disposizione invocata non è applicabile ai giudizi pensionistici devoluti alla cognizione del giudice contabile. La ricorrente è insorta tempestivamente avverso la determinazione dell'Ente previdenziale lesiva della sua posizione giuridica.

  • Rigettato
    Prescrizione dei contributi relativi all'anno non riconosciuto

    Il ricorso non è finalizzato a recuperare contributi omessi dal datore di lavoro ma a ottenere la ricongiunzione non onerosa contemplata dalla l. n. 29/1979, ovvero l’accredito di contributi che si assumono già versati dal datore di lavoro all’INPS ma non correttamente registrati.

  • Rigettato
    Rinuncia alla domanda di ricongiunzione non onerosa

    Nessuna disposizione consente di annettere alla presentazione dell’istanza di riscatto il valore di una rinuncia (implicita) alla pregressa domanda di ricongiunzione non onerosa, essendo evidenti le finalità meramente cautelari con la stessa perseguite dalla sig.ra xxxxxxx in attesa dell’articolazione degli opportuni mezzi di tutela in sede processuale.

  • Accolto
    Carenza di prova per mancata produzione documenti

    Avendo la ricorrente depositato i certificati di servizio e i prospetti di liquidazione degli assegni spettanti nel periodo in contestazione, rilasciati dal Patronato scolastico di xxxxxx, non è consentito ritenere che la mancata produzione, da parte dell’interessata, della denuncia contributiva mod. O1M o della sua copia conforme abbia attitudine a paralizzare la ricongiunzione non onerosa richiesta. L’INPS dispone di quella denuncia contributiva la cui produzione vorrebbe oggi far gravare in via esclusiva in capo alla ricorrente. In ogni caso, opera il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.

  • Accolto
    Diritto al ricalcolo pensionistico e arretrati

    Accolto il ricorso principale, l'INPS è condannato a riconoscere i contributi relativi al servizio prestato dalla ricorrente nel periodo dall’xxxxxx al xxxxx nonché a procedere al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento sulla scorta del sistema retributivo e al pagamento dei relativi arretrati. Sugli arretrati maturati andrà, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

  • Accolto
    Spese di lite

    Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 01/04/2026, n. 81
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia
    Numero : 81
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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