Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 01/04/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 81/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. VA TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37877 del registro di segreteria, sul ricorso in riassunzione presentato a istanza della sig.ra:
xxxxxxx, nata a [...] (xx) il xxxxx (xxxxxxxxx) e ivi residente in xxxxxxxxxx n. xx, rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano Carbone ([...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia alla via Giulio de Petra n. 1 (domicilio digitale: studiolegalecarbone@legalmail.it);
contro:
INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria De Leonardis ([...]) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura regionale correnti in Bari alla via N. Putignani n. 108 (domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);
Uditi, alla pubblica udienza dell’11.3.2026, l’Avv. G. Carbone per la ricorrente e l’Avv. I. De Leonardis per l’INPS.
Ritenuto e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso in riassunzione depositato l’xxxxx la sig.ra xxxxxx, premesso:
· che con nota prot. xxxxxxx del xxxxx l’INPS di xxxx le trasmetteva l’atto n. xxxxxxxx, di riconoscimento dall’xxxxx della pensione diretta ordinaria di vecchiaia liquidata con sistema misto, con relativo ricalcolo del periodo dall’xxxxx al xxxxxx e dall’xxxxxx al xxxxxxx;
· di avere in data xxxxxx chiesto all’INPS, ai sensi dell’art. 6 della l. 7.2.1979, n. 29, la ricongiunzione non onerosa relativa a contributi versati da enti soppressi, allegando documentazione attestante il servizio svolto presso l’ex Patronato scolastico di xxxxxxxxx;
· di avere sollecitato l’INPS, a partire dal xxxxxx, con diverse mail e prenotazioni presso gli uffici provinciali competenti (xxxxx);
· che, facendo seguito alla propria mail del xxxxxx, con provvedimento prot. n. xxxxxxxx l’Istituto previdenziale comunicava quanto segue: «Visto il certificato di servizio emesso dal Patronato scolastico di xxxxxx dal quale risulta che la SV ha prestato servizio dal xxxxx all’xxxxxxx, dal xxxxxx al xxxxxxx e dal xxxxxx al xxxxxx; vista la certificazione dell’INPS di xxxxx dal quale risulta versata contribuzione nel xxxxx per 26 settimane e nel xxxxx per 21 settimane, si comunica che il suddetto periodo è ricongiunto limitatamente ai periodi xxxxxxx e xxxxxx per un totale di 9 mesi e 25 giorni. Il periodo xxxxxxxx non è stato riconosciuto in quanto privo di copertura contributiva»;
· che in data xxxxx l’INPS riconosceva e riliquidava la pensione con gli arretrati relativi al decreto su citato, escludendo il ridetto periodo xxxxxxxx;
· che l’INPS comunicava la possibilità di chiedere il riscatto dei contributi relativi al xxxxxx con mail del xxxxxx, allorquando erano spirati i termini per la relativa istanza (che infatti veniva disattesa perché tardiva);
· che il ricorso avverso il provvedimento INPS del xxxxxx, promosso innanzi al Tribunale di xxxxx in funzione di giudice del lavoro ex art 442 c.p.c., veniva definito con sentenza n. 2182 del 10.7.2024, dichiarativa del difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei conti;
ha chiesto a questo Giudice di: i) accertare e dichiarare l’illegittimità del provvedimento del xxxxx di ricongiunzione non onerosa, relativamente al periodo non riconosciuto xxxxxx; ii) riconoscere i contributi versati relativamente al periodo citato e ordinare all’INPS di ricalcolare il trattamento pensionistico sulla scorta del sistema retributivo con condanna al pagamento dei relativi arretrati; iii) condannare l’ente resistente al pagamento delle spese legali, oltre accessori come per legge.
2. – L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data xxxxxx, reiterando le eccezioni avanzate innanzi al G.O. e chiedendo di: i) in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza dall’azione; ii) nel merito, rigettare le domande in quanto infondate in fatto e diritto; iii) in subordine, accertare e dichiarare la prescrizione dei contributi relativi al periodo in contestazione; iv) in ogni caso, dichiarare prescritto il diritto di parte ricorrente al conseguimento dei benefici economici richiesti e/o in via ulteriormente gradata dichiarare prescritte le pretese differenze sui ratei di pensione maturati, eventualmente dovuti, e non riscossi, relative al periodo precedente il quinquennio antecedente la data ultima di costituzione in mora; con vittoria di spese e di onorari.
3. – Con ordinanza a verbale pronunciata all’udienza del xxxxx è stato disposto il deposito, da parte dell’INPS, del fascicolo amministrativo della ricorrente, con rinvio della discussione all’udienza del 18.2.2026 (poi differita all’11.3.2026).
4. – L’INPS ha provveduto all’incombente istruttorio con deposito del xxxxx.
5. – Il xxxxx il ricorrente ha depositato memorie di replica alle eccezioni sollevate dall’INPS.
6. – All’udienza dell’xxxxxx le difese delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
La causa è stata quindi decisa come da dispositivo letto all’esito della camera di consiglio, di seguito trascritto.
7. – Nella vicenda in esame si controverte del diritto della ricorrente a ottenere un maggior periodo di ricongiunzione non onerosa e il connesso ricalcolo del trattamento pensionistico, con conseguente condanna al pagamento dei relativi arretrati.
8. – La domanda merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
9. – La citata l. n. 29/1979 (recante «Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali») prevede che la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso enti pubblici soppressi avvenga d’ufficio (presso la gestione previdenziale dell’ente di destinazione) e «senza oneri a carico dei lavoratori interessati» (art. 6, comma 1).
10. – Dagli atti di causa risulta che:
· la ricorrente, titolare di pensione da settembre xxxxx, ha prestato servizio, prima dell’assunzione in ruolo da parte del Comune di xxxxxxx, presso il Patronato scolastico del predetto Comune dal xxxx all’xxxxxx, dall’xxxx al xxxxx e dal xxxxx al xxxx come da certificati di servizio in atti;
· in relazione a tali periodi la ricorrente ha presentato, in data xxxxx, domanda di ricongiunzione non onerosa ex art. 6 l. n. 29/1979;
· l’INPS ha accolto l’istanza limitatamente ai periodi xxxxxx e xxxxxxx, escludendo dalla ricongiunzione il periodo xxxxxx in quanto non presente nell’estratto previdenziale.
11. – Ciò posto, deve essere in primo luogo respinta l’eccezione di decadenza dall’azione, sollevata dall’INPS con riferimento all’art. 47, comma 2, del d.P.R. 30.4.1970, n. 639.
Detta disposizione – che riguarda i giudizi da introdurre innanzi al giudice del lavoro, ossia le controversie riguardanti le pensioni degli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, e non è applicabile nell’ambito dei giudizi pensionistici devoluti alla cognizione del giudice contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. II^ giur. centr. app., sent. 26.8.2014, n. 529) – prevede che «Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il temine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione».
Orbene, posto che:
· l’INPS ebbe a cristallizzare la propria volontà decisionale con riferimento all’istanza della sig.ra xxxxx solo con l’atto del xxxxx (il cui oggetto recava «Rigetto Domanda Ricongiunzione art. 6 L. 29/79»), non potendo attribuirsi alcuna valenza provvedimentale alle mail (provenienti da una PEO) inoltrate nell’ambito di un’interlocuzione informale con il pensionato istante;
· il ricorso per contestare detto atto fu depositato il xxxxxx presso il Tribunale di Foggia;
deve concludersi che l’interessata sia insorta tempestivamente avverso la determinazione dell’Ente previdenziale lesiva della sua posizione giuridica, restando incontestata la tempestiva riassunzione innanzi a questa Corte.
D’altro canto, ove anche si volesse ritenere che l’Istituto abbia esternato la propria volontà con la mail del xxxxxx, con cui significava per la prima volta i periodi riconoscibili ai fini della ricongiunzione, il ricorso innanzi al giudice del lavoro sarebbe stato promosso nel termine decadenziale di tre anni.
12. – Non meritevole di favorevole considerazione è anche l’eccezione di prescrizione dei contributi relativi all’anno xxxxxx: l’odierno ricorso, infatti, non è finalizzato a recuperare contributi omessi dal datore di lavoro ma a ottenere la ricongiunzione non onerosa contemplata dalla l. n. 29/1979, ovvero l’accredito di contributi che si assumono già versati dal datore di lavoro all’INPS ma non correttamente registrati.
13. – Ancora infondata è l’eccezione dell’INPS secondo cui la successiva domanda di riscatto avanzata dall’odierna ricorrente integrerebbe una rinuncia alla precedente domanda di ricongiunzione non onerosa.
Il xxxxxx la ricorrente chiese il riscatto relativamente al periodo xxxxx, facendo seguito alla mail dell’INPS del xxxxx che prospettava tale istituto come l’unico percorribile ai fini della valorizzazione pensionistica del detto periodo; la domanda fu respinta con provvedimento trasmesso con nota prot. n. xxxxxxxx con la seguente motivazione: «Si rigetta la presente in quanto l’utente risulta cessata dal servizio al momento della presentazione della domanda».
In proposito, appare dirimente la circostanza che nessuna disposizione consente di annettere alla presentazione dell’istanza di riscatto il valore di una rinuncia (implicita) alla pregressa domanda di ricongiunzione non onerosa, essendo per contro evidenti le finalità meramente cautelari con la stessa perseguite dalla sig.ra xxxxxxx in attesa dell’articolazione degli opportuni mezzi di tutela in sede processuale.
E ciò in disparte ogni considerazione sulla condotta amministrativa serbata dall’INPS che, dopo aver prospettato la possibilità del riscatto, ha rigettato la relativa istanza per tardività.
14. – Nel merito, l’INPS contesta la pretesa per carenza di prova, lamentando la mancata produzione dei modelli O1M o di altra documentazione in copia conforme.
In particolare, per l’INPS, «La necessità dell’O1M ai fini del riconoscimento del periodo richiesto è prevista dall’art. 4 d.l. n. 352 del 1978, nel testo modificato con legge di conversione n. 467 del 1978, secondo cui il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi, entro il 31 marzo di ciascun anno, con denuncia nominativa dei lavoratori occupati l’anno precedente redatta su apposito modello O1M. Tale denuncia deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno. La documentazione prodotta dalla ricorrente, per contro, non è mai stata in copia conforme all’originale».
14.1 – L’art. 4 del d.l. 6.7.1978, n. 352 (convertito, con modificazioni, dalla l. 4.8.1978, n. 467) prevede che:
· «Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto ministeriale 5 febbraio 1969, è obbligato a presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, all’Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati nell’anno precedente, redatta su apposito modulo predisposto dall’istituto medesimo, delle retribuzioni individuali corrisposte, nonché di tutti i dati necessari all’applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria» (comma 1);
· «Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno, copia delle denunce» (primo inciso dell’originario comma 5, divenuto comma 4 a seguito della soppressione del comma 2 dello stesso articolo operata in sede di conversione in legge del d.l. n. 352/1978).
14.2 – Ciò posto, avendo la ricorrente depositato i certificati di servizio e i prospetti di liquidazione degli assegni spettanti nel periodo in contestazione (comprensivi delle ritenute contributive a carico del datore di lavoro e del lavoratore), rilasciati dal Patronato scolastico di xxxxxx, non è consentito ritenere – come vorrebbe l’INPS – che la mancata produzione, da parte dell’interessata, della denuncia contributiva mod. O1M o della sua copia conforme abbia attitudine a paralizzare la ricongiunzione non onerosa richiesta con riferimento al periodo più volte citato; ciò per l’evidente ragione che l’Istituto è destinatario (ex art. 4, comma 1, del d.l. n. 352/1978) di quella stessa denuncia che il datore è tenuto a consegnare in copia al lavoratore (ex art. 4, comma 4, del citato d.l.) con la medesima cadenza temporale prevista nei confronti dell’Ente previdenziale (entro il 31 marzo di ogni anno).
In altri termini, l’INPS dispone di quella denuncia contributiva la cui produzione vorrebbe oggi far gravare in via esclusiva in capo alla ricorrente.
14.3 – In ogni caso, nella vicenda in esame deve farsi applicazione dell’art. 2116 c.c. – confermato, per l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall’art. 27, comma 2, del r.d.l. 14.4.1939, n. 636 (convertito, con modificazioni, dalla l. 6.7.1939, n. 1272), nel testo sostituito dall’art. 23-ter del d.l. 30.6.1972, n. 267 (convertito, con modificazioni, dalla l. 11.8.1972, n. 485) – che stabilisce il principio dell’automaticità delle prestazioni, in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro: «tale principio costituisce diretta espressione della finalità solidaristica della tutela previdenziale e risponde alla precipua funzione di trasferire il rischio dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva dal lavoratore all'ente previdenziale e, per il tramite di quest'ultimo, all'intera collettività degli assicurati (cfr. Corte Cost. 5 dicembre 1997, n. 374). Esso costituisce quindi una regola generale, non richiedendosi un’espressa norma che lo richiami, ma essendo semmai necessaria una disposizione esplicita perché sia possibile ad esso derogare» (Cass. civ., Sez. lav., ord. 22.6.2017, n. 15589).
Più di recente è stato affermato che «Il principio di automaticità delle prestazioni, sancito dall’art. 2116 c.c. (in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro), così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova infatti applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola di carattere generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell’automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell’ente previdenziale alla percezione dei contributi (Cass. n. 27427 del 2020)» (Cass. civ., Sez. lav., ord. 14.2.2026, n. 3337).
Anche questa Sezione ha avuto modo di precisare che «Nell’ambito del rapporto tra lavoratore (e datore di lavoro) e l’ente previdenziale […] opera il principio generale, espresso dall'art. 2116 del codice civile, secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Tale principio di “automaticità delle prestazioni”, con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui, ma - come si esprime l'art. 2116 cod. civ. - salvo diverse disposizioni delle leggi speciali: il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso (cfr tra le tante Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana nn. 611 e 612/2007). Detto principio costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Tale onere per l’ente previdenziale trova un bilanciamento nei poteri, previsti dall’ordinamento in capo all’amministrazione, di controllo e di sanzione nei confronti dei datori di lavoro inadempienti ai propri obblighi di versamento dei contributi previdenziali” (sent. 15.3.2017, n. 96, richiamata da sent. 14.2.2023, n. 63).
In definitiva, in virtù del principio di automaticità delle prestazioni incombe sul lavoratore l’esclusivo onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, pienamente assolto nella vicenda in esame dall’odierna ricorrente.
15. – Infine, priva di fondamento è l’eccepita prescrizione quinquennale dei ratei arretrati: posto che il diritto al trattamento pensionistico di che trattasi è sorto nel settembre xxxxxx e che l’azione giudiziaria è stata introdotta in data xxxxx, il quinquennio a ritroso da tale data copre ogni rateo maturato dal xxxxx.
16. – Conclusivamente, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente obbligo per l’INPS di riconoscere i contributi relativi al servizio prestato dalla ricorrente nel periodo dall’xxxxxx al xxxxx nonché di procedere al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento sulla scorta del sistema retributivo e al pagamento dei relativi arretrati.
Sugli arretrati maturati andrà, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
17. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37877, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte soccombente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 400,00 (quattrocento/00).
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza dell’11.3.2026.
Il Giudice (VA TA)
Depositata il 1.4.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(AN AR AR)
(f.to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(VA TA)
Depositata il 1.4.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(AN AR AR)
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari 1.4.2026 Il Funzionario
(AN AR AR)
(f.to digitalmente)