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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 326/2025 r.g. promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
e , nata a [...], il 1^ C.F._1 Parte_2
agosto 1988 (c.f. , entrambe residenti a [...]in C.F._2
Gu (PD), rappresentate e difese dall'avv. Cesare Tapparo per mandato e domiciliate come in atti - appellanti –
contro
, con sede in Curtarolo (PD) (c.f. e p iva Controparte_1
in persona dell'arch. , rappresentato e P.IVA_1 Controparte_2
difeso dagli avv.ti Luigi Verzotto e Giorgio Verzotto per mandato e domiciliato come in atti – appellato e appellante incidentale –
o 0 o
appelli sentenza del Tribunale di AD
1 o 0 o
Conclusioni per le appellanti
In via preliminare e pregiudiziale: NEL MERITO: Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 589/2023 R.G. emessa dal Tribunale di AD in data 21.01.2025
comunicata dalla cancelleria e notificata in data 24.01.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: NEL
MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE: Previo accertamento dell'inadempimento dell'arch. posto in essere rispetto alle Controparte_2
obbligazioni assunte nei confronti delle sig.re e CP_3 Parte_2
dichiararsi la risoluzione del contratto per cui è causa per fatto e colpa
[...]
della parte attrice. Conseguentemente: A) condannarsi parte attrice alla restituzione di quanto percepito a titolo di acconto, pari ad euro 3.806,40,
accessori compresi e dichiararsi che nulla è più dovuto dalle convenute, con la totale reiezione delle domande ex adverso svolte nel presente giudizio;
B)
condannarsi parte attrice al risarcimento dei danni subiti, che si quantificano,
come indicato nella C.T.U. espletata, nella complessiva somma di euro
183.792,00, ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
IN SEDE
RICONVENZIONALE ALTERNATIVA: accertata la responsabilità
professionale colposa della convenuta appellata per tutte le causali esposte in narrativa, condannarsi la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali,
economici e non patrimoniali subiti dalle odierne appellanti da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia ed, in subordine, anche a mente della norma
2 sostanziale dell'art.1226 c.c. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese ed onorari di lite e rifusione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e di parte.
IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle prove per interpello del legale rappresentante dello Studio Tecnico associato e per testi CP_2
già dedotte sui seguenti capitoli (premessa la formula di rito “Vero che” ed espunti eventuali valutazioni e/o giudizi):
1) Nel novembre 2020, le sig.re e Parte_1 Parte_2
contattarono l'arch. e le chiesero di conoscere:- i costi da Controparte_2
sostenere per la redazione, entro gennaio 2021, di un progetto per la ristrutturazione di un fabbricato di loro proprietà con annesso terreno sito in
San Pietro in Gu (PD), via Poston 42, comprensivo della progettazione di interventi di efficientamento energetico;
- le condizioni da rispettare ai fini dell'accesso alle misure di incentivazione previste dal decreto legge 19
maggio 2020 n. 34 (c.d. “superbonus 110%”, “ecobonus” e “sismabonus”).
2) In data 18.1.2021, l'arch. , nel corso di un incontro presso il suo CP_2
studio, compilò a mano e consegnò alle convenute il preventivo, non sottoscritto, che si rammostra (doc. n. 3) prodotto). 3) Nel corso di una telefonata intercorsa il 21.1.2021 tra e l'arch. , Parte_2 CP_2
quest'ultima rispose, a domanda specifica della sig.ra , che i costi Parte_2
che avrebbero dovuto essere affrontati direttamente dalle convenute, erano quelli relativi alle voci “permesso di costruire 5-6.000,00 euro”, “agibilità
(compreso accatastamento) 2.000,00 euro”. 4) Nel corso del mese di febbraio
2021, seguirono altri tre colloqui telefonici tra la sig.ra e l'arch. Parte_2
, in cui quest'ultima stimava in circa euro 220.000,00 l'importo CP_2
necessario per l'intera ristrutturazione. 5) Durante tali colloqui, la sig.ra
3 chiese di specificare quali dei lavori rientrassero nel c.d. Parte_2
superbonus e l'arch. rispose che si poteva utilizzare il doppio CP_2
massimale di superbonus e bonus 50%, precisando che le committenti avrebbero speso 75.000,00 euro per tutti gli interventi previsti. 6) L'arch.
, nel corso di un incontro tenutosi a fine febbraio 2021, consegnò CP_2
alla sig.ra un primo computo di massima delle spese da affrontare Parte_2
per la ristrutturazione, per un totale di euro 243.500,00, che assicurava sarebbe rientrato nei bonus previsti dal Governo, come da doc. 24) che si rammostra.
7) Nel corso di una telefonata avvenuta all'inizio di marzo 2021, l'arch.
assicurò la sig.ra di essere già pronta alla consegna del CP_2 Parte_2
progetto in Comune. 8) La sig.ra , in quella circostanza, invitò Parte_2
l'arch. a inserire nel progetto le misure corrette del cortile della CP_2
casa perché l'elaborato che aveva predisposto non ne considerava correttamente i limiti e non segnalava la presenza di un fosso all'ingresso. 9)
La sig.ra precisava che il progetto serviva per stipulare un atto Parte_2
notarile di divisione ad aprile 2021 e assicurava che avrebbe versato, a titolo di acconto, come in effetti fece alcuni giorni dopo, la somma di euro 3.806,40,
accessori compresi. 10) Il geom. , nel corso dello Controparte_4
svolgimento dell'incarico conferitogli dalle sig.re e Parte_2
, avente ad oggetto il frazionamento necessario per poter Parte_1
presentare il progetto per la ristrutturazione del fabbricato di proprietà di queste ultime, a fine marzo 2021, rappresentò alla sig.ra che la Parte_2
progettazione esterna ipotizzata dall'arch. , in particolare con CP_2
riferimento all'ingresso carrabile e al blocco garage presente, era errata e
4 andava modificata. 10) Qualche giorno dopo, l'arch. si recò presso CP_2
il fabbricato oggetto del progetto di ristrutturazione, accompagnata dalla figlia, ed effettuò le misurazioni con una corda metrica, in quanto diceva di aver dimenticato il laser in studio. 11) In quella circostanza chiese alla sig.ra se avesse un disegno dei locali perché voleva controllare le Parte_2
misure e quest'ultima, tornata a casa, lo recuperò e glielo fornì. 12) In data
21.4.2021, l'arch. , dopo aver raccolto la sottoscrizione della sig.ra CP_2
, si recò presso il Comune di San Pietro in Gu (PD) e presentò la Parte_2
richiesta di permesso di costruire. 13) In quella occasione, il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico le evidenziò che, a suo parere, la domanda era priva di molta della documentazione necessaria. 14) La sig.ra , nei mesi Parte_2
successivi, si occupò personalmente di raccogliere i preventivi per l'impresa di costruzioni, l'idraulico, i pavimenti, l'impianto elettrico, il fotovoltaico,
come da docc. nn. 8-9-10-11-12-13 che si rammostrano al teste. 15) Da
maggio 2021 fino a novembre del 2021, la sig.ra contattava Parte_2
l'arch. e le segnalava di aver ricevuto alcune PEC dall'Ufficio CP_2
Tecnico del Comune di San Pietro in Gu(PD) nelle quali veniva invitata a modificare alcuni parametri del progetto. 16) L'arch. rispondeva CP_2
di aver ricevuto le medesime PEC, che tutte le volte aveva provveduto ad incontrare il tecnico dell'Ufficio Comunale e aveva effettuato le modifiche necessarie che le erano state richieste. 17) Le sig.re e , a Parte_2 Pt_1
metà ottobre 2021, ebbero un incontro presso il Comune di San Pietro in Gu,
alla presenza del Sindaco, del Responsabile Edilizia privata arch. Per_1
, del geom. del sig. con la presenza
[...] CP_5 CP_6
dell'arch. . CP_2
5 18) In tale circostanza l'arch. affermava che gli errori Persona_1
commessi nelle varie tavole consegnate dall'arch. erano molto CP_2
grossolani e inaccettabili da un professionista riguardando volumi errati,
mancanza di camini esistenti, presenza di gradini davanti all'ingresso garage.
19) La signora contattava l'arch. , a fine novembre Parte_2 CP_2
2021 e le contestava che, nonostante le rassicurazioni ricevute sulle tempistiche di approvazione del progetto, il Comune di San Pietro in Gu (PD)
non si era ancora pronunciato e che si avvicinava il termine (allora previsto al 31.12.2021), per rientrare nei bonus di legge. 20) La sig.ra Parte_2
chiese, in quella occasione, all'arch. spiegazioni del ritardo e CP_2
quest'ultima rispose che la causa era da imputarsi alla lentezza del
[...]
(PD). 21) La sig.ra andò, quindi, Controparte_7 Parte_2
personalmente a verificare lo stato della pratica dal geom. CP_5
Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Pietro in Gu, che incontrò a inizio di dicembre 2021, e si sentì rispondere che in realtà il ritardo accumulato nel procedimento dipendeva dai plurimi errori commessi dall'arch. e dalla tempistica con cui quest'ultima rispondeva alle CP_2
varie richieste di rettifica/integrazione della domanda. 22) Il Geom. CP_5
riferì che, a titolo esemplificativo, una richiesta di integrazione del
[...]
Comune di San Pietro in Gu (PD) inviata il 2.11.2021, che conteneva l'invito a fornire: a) specifica relazione tecnica e relative tavole grafiche della messa in sicurezza dell'edificio finalizzato al Bonus 15% del volume;
b) relazione descrittiva circa l'utilizzo del BACS finalizzato al bonus 5% del volume;
c)
relazione tecnica finalizzata alla classe energetica finalizzato al bonus 15%
del volume (Legge 10/89), era stata riscontrata dalla professionista il
6 4.12.2021. 23) Il Geom. riferì anche di incomprensioni CP_5
insorte nell'ultimo periodo con l'Arch. , determinate da Controparte_2
errori da quest'ultima commessi ma che la stessa non voleva riconoscere. 24)
All'inizio di dicembre 2021, la sig.ra terminò la raccolta dei Parte_2
preventivi per le opere progettate e contestò all'arch. che l'importo CP_2
necessario per la ristrutturazione era quasi il doppio rispetto a quello originariamente previsto di euro 220.000,00. 25) Il giorno 20.12.2021, il
Comune di San Pietro in Gu (PD) informò la sig.ra che aveva Parte_2
rilasciato il permesso di costruire. 26) La sig.ra , il 21.12.2021, Parte_2
interpellò il geom. e il sig. , Titolare della Impresa CP_5 Controparte_8
Elite Costruzioni S.r.l. ai quali dichiarò di essere molto preoccupata per come era stata seguita la sua pratica e chiese un consiglio su come procedere viste le difficoltà emerse nei rapporti con il Comune e considerato il rischio di doversi accollare direttamente il costo di metà delle opere. 27) I professionisti interpellati le risposero che parecchie delle voci di costo, per un importo di circa 200.000,00 euro, che l'arch. aveva sempre assicurato CP_2
rientrare nei bonus non potevano esservi ricomprese e che vi era, quindi, il rischio che, per effettuare la ristrutturazione, le committenti se ne dovessero accollare i costi.28) I suddetti professionisti, dopo un sopralluogo e una prima visione delle tavole del PDC affermarono che vi erano errori tali per cui le modifiche avrebbero comportato tempi troppo lunghi per poter cominciare poi i lavori secondo le normative e tempistiche allora approvate del superbonus. 29) In data 22.12.2021, le committenti revocarono l'incarico all'arch. , in considerazione dei ritardi, degli errori compiuti CP_2
dall'arch. e del rischio di dover sostenere spese che non erano in CP_2
7 grado di affrontare. 30) L'arch. quantificò, dunque, l'importo delle CP_2
sue competenze in euro 19.050,00, pretendendone il pagamento integrale. 31)
A fronte di tale richiesta, la sig.ra dichiarò all'arch. di Parte_2 CP_2
essere disposta a versare solo la somma preventivata per la redazione del progetto e la presentazione della richiesta del permesso di costruire, per un massimo di euro 8.000,00, cui andava detratto l'acconto versato,
evidenziando che tutte le altre voci attenevano ad attività non svolte o per le quali non aveva conferito mandato alla professionista. 32) La sig.ra
, prima della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, Parte_2
ha effettuato un accesso agli atti ed ha scoperto che la nomina per l'incarico di collaudatore statico, dell'impresa esecutrice dei lavori, nonchè del progettista delle opere strutturali contiene firme, non apposte dalle committenti, ma copiate e incollate. 33) L'immobile di proprietà delle convenute è stato totalmente sgombrato nel corso dell'autunno 2021 su indicazione dell'arch. , che assicurava l'inizio dei lavori da un CP_2
momento all'altro.34) Oggi il fabbricato con annesso terreno sito in San
Pietro in Gu (PD), via Poston 42 di loro proprietà si trova in stato di abbandono e nessuna delle opere di cui al permesso di costruire rilasciato il
20.12.2021 è stata eseguita. Si indicano a testi, con riserva di altri nei termini di legge, il Geom. Responsabile dell'Ufficio Tecnico di San CP_5
Pietro in Gu (PD), il geom. ex Responsabile Ufficio Tecnico Persona_1
del Comune di San Pietro in Gu (PD), il Sindaco sig. e Persona_2
l'Assessore ai Lavori sig. del medesimo il geom. CP_6 CP_7
di AD, il geom. di VI Controparte_4 Controparte_8
VA (PD), il Sig. , titolare della Impresa Elite Controparte_8
8 Costruzioni S.r.l.e il sig. di Catania, nonché titolari/legali CP_9
rappresentanti/incaricati delle seguenti ditte: - – Impianti elettrici Parte_3
di San Pietro in Gu (PD);- di San Martino di Lupari Controparte_10
(PD);- di NO di NT (PD);- Controparte_11 [...]
di Galliera Veneta PD); - di NO di CP_12 Controparte_13
NT (PD) - Wolf System Srl 39040 Campo di Trens / Freienfeld (BZ).
Conclusioni per l'appellato Controparte_1
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di AD n. 132/2025,
rideterminarsi le spese di lite dovute all'attrice-odierna appellata, tenuto conto del valore della domanda riconvenzionale formulata dalle signore e Pt_1
, e condannando le stesse al pagamento di quanto non ancora Parte_2
versato; confermando per il resto la sentenza anzidetta;
con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio. In via istruttoria: in denegata ipotesi di ammissione delle istanze di prova orale articolate da controparte, si rinnova la richiesta di prova contraria con i testi indicati nella III memoria ex art. 183
c.p.c. degli scriventi procuratori.
Fatto e motivi della decisione
1.- Nel novembre del 2020 e incaricarono Parte_1 Parte_2
lo Studio Tecnico Associato (Studio Tecnico) di progettare la CP_2
ristrutturazione del loro immobile in San Pietro in Gu (PD) avvalendosi del c.d. “superbonus 110%” e versando acconto di € 3.806,40. Il 21 aprile 2021
l'arch. presentò al Comune di San Pietro in Gu la richiesta Controparte_2
di permesso di costruire (doc. 7) che venne rilasciato il 20 dicembre 2021
(doc. 14). Il 22 dicembre 2021 le committenti revocarono l'incarico ed il 23
dicembre successivo, tramite nuovo tecnico, vennero depositate una d.i.a. e
9 una c.i.l.a.s.; il 12 giugno 2022 la chiese al la Parte_2 CP_7
restituzione degli oneri di urbanizzazione. Indi lo Studio Tecnico presentò la parcella in €. 19.050,00, oltre accessori (doc. 7) che fu contestata dalle committenti che eccepirono l'inadempimento in presenza di ritardi ed irregolarità nell'esecuzione dell'incarico. Il Tribunale di AD, adito dallo
Studio Tecnico per il saldo, condannò e al Parte_1 Parte_2
pagamento del residuo dovuto, rigettò la domanda riconvenzionale al risarcimento dei danni delle committenti alle quali addebitò le spese anche di c.t.u., per la soccombenza.
2.- Con citazione notificata il 19 febbraio 2025 e Parte_1 [...]
hanno evocato lo Studio Tecnico, avanti la Corte d'Appello di Parte_2
Venezia impugnando la predetta sentenza n. 132/2025 del Tribunale di
AD (pubblicata il 23 gennaio 2025 e notificata il 24 gennaio) che le aveva condannate al compenso residuo in €. 16.280,70, rigettando la domanda riconvenzionale, per l'annullabilità del permesso di costruire, in quanto ritenuto l'inadempimento di scarsa importanza ed osservando che a mancata fruizione del c.d. “Superbonus” era derivata da loro scelta. Con il primo motivo la e la hanno lamentato la contraddittorietà della Pt_1 Parte_2
motivazione rilevando che il Tribunale, pur avendo considerato le risultanze della CTU, che aveva riscontrato importanti difformità negli elaborati grafici presentati dallo Studio Tecnico, aveva ritenuto “di scarsa importanza”
l'inadempimento; con il secondo motivo si sono dolute della mancata considerazione della omessa valutazione sulla gravità dell'inadempimento osservando che il permesso di costruire sarebbe stato inidoneo ad ottenere il c.d. “superbonus 110%”; che la difformità era tale da integrare l'abuso
10 edilizio e che la decadenza del permesso di costruire non avrebbe potuto essere ascritta a loro scelta. Con il terzo motivo hanno lamentato l'errata applicazione dell'art. 1455 Cod. Civ. perché l'esecuzione dell'incarico era avvenuta senza osservare la diligenza minima richiesta.
Si costituiva lo , contestando l'appello e Controparte_1
formulando gravame incidentale quanto alle spese. EP l'errata indicazione della dichiarazione di valore della causa posto che era stato indicato quello di €. 16.280,00, senza che si fosse considerato il capo di rigetto della riconvenzionale per €. 183.792. Quanto al primo motivo ribadiva la correttezza dell'opera dal momento che era da distinguere il progetto, valido ed autorizzato dal dal permesso di costruire, viziato ma sanabile;
CP_7
precisava che non si era provveduto con la sanatoria, su intesa con la committenza e per espresso esonero previsto dal co. 13 ter dell'art. 119 del
D.lgs. 34/2020. Quanto al secondo motivo, contestava che la rappresentazione difforme rispetto la realtà potesse integrare un abuso edilizio, rilevava che erano state le committenti a scegliere di non dar seguito ai lavori e rappresentava che le stesse non avevano né dedotto, né provato di essersi attivate per ottenere il beneficio fiscale. Circa il terzo motivo osservava che alcuna responsabilità professionale avrebbe potuto essere ascritta perché il progetto consegnato era valido ed era sufficiente una sanatoria – come indicato dal CTU - per metterlo in esecuzione. EP
l'inammissibilità della domanda di liquidazione del danno in via equitativa perché domanda nuova impugnando infine la sentenza per le spese di lite in quanto liquidate tenendo conto dell'esito della lite senza considerare il valore della riconvenzionale.
11 La causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 10 dicembre 2025
con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie con la precisazione delle conclusioni e con gli scritti conclusivi.
3.1.- Osserva la Corte.
L'appello principale è fondato;
il tutto esime dalla valutazione dell'appello incidentale. La sentenza del Tribunale di AD va riformata.
L'appello incidentale è assorbito.
Le spese processuali dei due gradi di giudizio vanno compensate per 1/2stante
il parziale rigetto delle domande e del gravame delle committenti e per il resto, per la soccombenza prevalente, vanno addebitato allo . CP_1
Il quantum è stabilito in forza della regola del disputatum (Cass. ordinanza n.
35195 del 30 novembre 2022) per cui il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto.
3.2.- Alcun motivo di impugnazione è stato proposto a censurare la mancata ammissione di mezzi di prova. In particolare, l'appellante ha formulato 34
capitoli per la prova testimoniale e per l'interrogatorio formale senza indicare le ragioni per le quale le stesse, ove ammesse, avrebbero invece consentito di giustificare la propria pretesa (Cass. n. 1532 del 22 gennaio 2018); di rimando, anche per genericità, non vanno ammesse le prove chieste dallo
Studio Tecnico.
12 3.3.- Si osserva poi, in dissenso dalle argomentazioni dello , CP_1
che la dichiarazione di valore indicata dalle appellanti, secondo un consolidato principio di diritto della Corte di Cassazione, attinente alla determinazione del contributo unificato è ininfluente sul valore della domanda, in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo (Cass., Ordinanza, n. 13145 del 17 maggio 2025).
4.- Il Tribunale rigettò le domande delle committenti, regolando le spese,
osservando che:
-) l'annullabilità del permesso di costruire costituiva inadempimento di scarsa importanza perché, in forza di detto titolo, le committenti avevano presentato una d.i.a. ed una c.i.l.a.s. e perché il titolo era venuto meno a causa della loro rinuncia;
-) detta rinuncia precludeva l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per la mancata fruizione del c.d. superbonus;
-) il compenso spettante allo studio , quantificato dal CTU e detratto CP_2
l'acconto, era pari ad €. 16.280,70;
-) le spese processuali e quelle di c.t.u. erano da porre a carico delle committenti.
5.1.- Appello principale
Con il primo motivo si lamenta la contraddittorietà della motivazione sul rilievo per cui il primo giudice aveva da un lato correttamente ritenuto le difformità degli elaborati grafici allegati alla domanda di permesso di costruire e dall'altro aveva concluso nel senso che si sarebbe trattato di un inadempimento di scarsa importanza. Con il secondo motivo si censura l'errata valutazione della gravità dell'inadempimento deducendosi che il
13 titolo abilitativo era inidoneo ad ottenere il “Superbonus 110%” e che lo stesso CTU aveva evidenziato le difformità ed enucleato un inadempimento grave essendosi trattato di abuso edilizio che il avrebbe certamente CP_7
rilevato (a differenza di quanto sostenuto dal CTU). Si deduce poi che,
erratamente, era stata ascritta a scelta personale la decadenza del permesso di costruire, perché il “Superbonus 110%” non sarebbe stato conseguibile a causa degli abusi edilizi anche in quanto si era attivata con presentazione di una c.i.l.a.s. (con un nuovo tecnico di fiducia). Con il terzo motivo si deduce l'errata applicazione dell'art. 1455 c.c. in quanto la responsabilità
professionale e la grave inadempienza dello avrebbero Controparte_1
costituito dato inequivoco, emerso chiaramente dalla nomina per l'incarico di collaudatore statico (che riportava firme apocrife), nonché dall'attestazione di conformità e dalla rappresentazione non conforme dello stato dei luoghi. Il
progetto, quindi, era inutilizzabile.
I tre motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati e la sentenza va riformata con il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale.
5.2.1.- Le committenti hanno eccepito l'inadempimento professionale dello
, rilevando che le difformità tra lo stato di fatto e di progetto Controparte_1
avevano determinato l'inutilizzabilità del titolo abilitativo stante l'abuso edilizio. Hanno dedotto che l'inadempimento era derivato (cfr. pag. 11
comparsa di costituzione e risposta): dagli errori nel progetto (che avevano comportato un ritardo nella valutazione della pratica); dagli errori in fase di misurazione (con rappresentazione di una situazione diversa da quella reale);
dalle indicazioni inesatte dei costi complessivi e di quelli rientranti nel bonus;
dall'insufficiente informazione circa l'andamento della pratica e dall'esser
14 stati presentati documenti con firme delle committenti, copiate, senza la loro autorizzazione (circostanza oggetto di denuncia – querela, cfr. doc. 18
fascicolo di primo grado di parte appellante).
5.2.2.- La CTU espletata in primo grado, ha accertato la sussistenza professionali come di seguito (pagg. 8-10): “l'arch. , negli elaborati CP_2
grafici allegati alla domanda di Permesso di Costruire n. 46/21, ha
Co rappresentato uno stato di fatto dell'abitazione non corrispondente né alla
Ed. n. 10/71, né alla reale situazione dell'edificio”. L'iter corretto avrebbe presupposto innanzitutto la sanatoria delle difformità, quindi, si sarebbe potuto depositare la domanda di Permesso di costruire e, rilasciato il permesso, e si sarebbe potuto depositare una c.i.l.a.s. per ottenere i benefici del “superbonus 110 %”. Per il c.t.u. il mancato rispetto di questo iter procedurale aveva determinato che il permesso di costruire avrebbe potuto essere annullato dal (cfr. pag. 10 CTU Ing. . Quanto al CP_7 Per_3
maggior esborso derivante dalla perdita delle agevolazioni del “Superbonus
110%” (pag. 11 CTU Ing. , il CTU l'ha quantificato in € 183.792,00 Per_3
pur osservando che “l'effettiva possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale si è dimostrata molto complicata”. Il compenso professionale (cfr.
pagg. 12-13 CTU Ing. , per l'attività di progettazione architettonica e Per_3
delle opere strutturali, redazione degli elaborati tecnici, richiesta della concessione idraulica, affidamento dell'incarico per l'indagine idrogeologica,
è stato ricalcolato applicando i parametri di cui al D.M. 140 del 2012, in €.
15.831,58, oltre accessori.
5.2.3.- Il permesso di costruire era finalizzato all'ottenimento del “superbonus
110%”, come si evince dallo scambio di e-mail tra committenti e CP_1
15 Tecnico e per detto fine lo Studio Tecnico, il 20 dicembre del 2021, aveva ottenuto il permesso di costruire n. 46/21; dopo la revoca dell'incarico, la aveva depositato in Comune una d.i.a. e una c.i.l.a.s. con nuovo Parte_2
professionista ed il 12 giugno 2022 era stata chiesta la restituzione degli oneri per non essere stati iniziati i lavori.
5.2.4.- In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio,
pur costituendo esso, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera,
il progettista deve certamente assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente (Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8014; Cass. Sez. 3, 09/07/2019,
n. 18342). In particolare l'architetto, nell'espletamento dell'attività
professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato,
essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2,
12/02/2021, n. 3686; Cass. Sez. 2, 18/01/2017, n. 1214; Cass. Sez. 2,
19/07/2016, n. 14759; Cass. Cass. Sez. 2, 06/04/2010, n. 8197; Cass. Sez. 1,
02/02/2007, n. 2257; Cass. sez. 1, 29/11/2004, n. 22487; Cass. Sez. 2,
16 05/08/2002, n. 11728). Rientra, perciò, nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica. Il committente ha, invero, diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte e conforme ai patti, sicché l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica e/o giuridica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutandogli il compenso (ovvero, ove lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione a norma dell'art. 1453 c.c. e le discendenti restituzioni). Il
contratto di prestazione d'opera intellettuale, in base al quale sia stato progettato un edificio in tutto o in parte non conforme alla vigente disciplina edilizia, non è di per sé nullo per contrasto con le norme imperative e con l'ordine pubblico, e neanche per impossibilità dell'oggetto, essendo la prestazione cui è contrattualmente vincolato il progettista eseguibile anche dal punto di vista giuridico, in quanto la disciplina degli illeciti urbanistici preclude non le attività concettuali, come la progettazione, quanto le attività
costruttive e di lottizzazione che vi diano poi esecuzione (Cass. Sez. 2,
26/09/2019, n. 24086; Cass. Sez. 2, 22/06/1996, n. 5790; Cass. Sez. 2,
29/10/1994, n. 8941).
5.2.5.- Il progetto redatto dallo Studio Tecnico (gli elaborati grafici allegati alla domanda) presentato al Comune, che aveva rilasciato il permesso di costruire, era chiaramente viziato in quanto era stato rappresentato uno stato di fatto dell'abitazione non corrispondente né alla licenza edilizia n. 10/71, né
alla reale situazione dell'edificio e sul punto, a ben vedere, alcun dato tecnico contrario è stato opposto ed alcuna motivata censura di fatto è stata introdotta.
17 Lo stesso C.t.u. ha avuto modo di rilevare, sentito anche l'ufficio tecnico comunale, che il permesso avrebbe potuto essere annullato dal In CP_7
sostanza l'opus realizzato dal professionista era risultato gravemente viziato e non idoneo a consentire il valido rilascio di un valido permesso di costruire che, seppur rilasciato, era evidentemente viziato in quanto annullabile per gravi carenze allegative sullo stato di fatto dell'abitazione non,
evidentemente, apprese sin da subito dal Comune. Né rileva la possibile sanatoria successiva – ad escludere le gravi carenze progettuali - come non rileva il richiamo all'art. 119 co. 13 ter D.Lgs. 34/2020 che dispone “La
presentazione della non richiede l'attestazione dello stato legittimo di Pt_4
cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001”.
In primo luogo, in quanto il permesso di costruire avrebbe richiesto, come la stessa , la conforme e legittima rappresentazione della situazione di fatto Pt_4
che nel caso è mancata e la norma, consentendo la mancata attestazione per la , non permette una dichiarazione illegittima o una errata attestazione Pt_4
sullo stato di fatto avendo solo finalità semplificative e acceleratorie.
Quanto alla sanatoria, perché è evidente che solo la regolarizzazione della situazione di fatto, avrebbe consentito l'ottenimento del legittimo e non annullabile permesso di costruire e non viceversa, come avvenuto nel caso. Il
lavoro professionale non avrebbe potuto essere utilizzato in assenza della sanatoria, che avrebbe invece dovuto essere preliminarmente richiesta non importando invece l'esposizione delle committenti a responsabilità per titolo abilitativo illegittimo. Né è a dirsi che il progetto in sé sarebbe risultato valido a seguito della concessa sanatoria posto che il risultato utile per le committenti
18 non era in alcun modo di rilievo stante l'errata e non conforme allegazione sullo stato dei luoghi. Lo Studio Tecnico ha chiesto di essere remunerato,
posta la revoca dell'incarico, per un lavoro in sostanza ed in sé considerato,
illegittimo mentre la sanatoria, in mancanza di elementi certi e chiari, non era necessariamente dovuta e comunque sia, solo all'esito della stessa le tavole progettuali avrebbero potuto essere, di conseguenza, concretamente redatte e uniformate. In alcun modo appare allegato e provato che il progetto sarebbe risultato valido anche dopo la sanatoria concedibile. L'opera professionale si
è rivelata gravemente carente tanto che è stato fondatamente l'inadempimento dello Studio Tecnico (art. 1455 Cod. Civ.) che non aveva assicurato il risultato utile, divisato dalle committenti, dell'attività per la quale era stato incaricato: la predisposizione di un valido progetto e di un conseguente titolo abilitativo idoneo.
Segue la riforma della sentenza con la risoluzione del contratto e con la condanna dello Studio Tecnico alla restituzione dei compensi percepiti in €.
3.806,40, accessori compresi oltre agli interessi legali dal versamento dal saldo. Stante il venir meno del contratto, perché risolto, va rigettata la domanda di adempimento proposta dallo . CP_1
Per completezza si ravvisa infine che la circostanza della falsificazione delle sottoscrizioni per atti di nomina del collaudatore, dell'impresa esecutrice dei lavori nonché del progettista delle opere strutturali, appare indimostrata.
6.1.- A questo punto è necessario esaminare la domanda di risarcimento dei danni proposta dalle committenti che hanno lamentato, a causa dell'inadempimento professionale, il mancato accesso al beneficio del c.d.
“superbonus 110%”.
19 6.2.- Ora (Cass. ordinanza n. 2520 del 3 febbraio 2025) in tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quello derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd. "prova evidenziale" della sussistenza della causalità materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno. La prova del nesso causale, che il danneggiato è tenuto a dare, nel caso di obbligazioni di facere professionale, può essere offerta anche con presunzioni mentre non risulta sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista. Inoltre, il committente che svolge l'eccezione di inadempimento deve allegare in modo chiaro (Cass. sentenza n. 10141 del 16
aprile 2021), già in citazione, e comunque entro i termini per la formazione del thema decidendum, i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto e non tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa: dunque, l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta a comprovare il nesso causale.
6.3.1- Il tutto non appare declinato nel caso tanto che si impone il rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria delle committenti (capo autonomo).
6.3.2.- In primis occorre considerare che sebbene sia stato rilasciato il permesso (illegittimo) il 20 dicembre 2021, il giorno successivo l'incarico professionale è stato revocato ed il 23 dicembre 2021, tramite un nuovo
20 tecnico, sono state depositate una d.i.a. e una c.i.l.a.s.. Il nesso causale è stato così interrotto con la nomina di un diverso professionista che ha poi presentato le relative “nuove” domande al Comune. Il professionista incaricato avrebbe dovuto necessariamente operare un riesame della questione correggendo errori o carenze progettuali, che non risulta allegata.
6.3.3.- Il nuovo professionista avrebbe dovuto presentare la sanatoria, ma sul punto alcuna allegazione appare svolta a comprovare che la mancata presentazione sia dipesa dal comportamento antecedente dello Studio
Tecnico. Le committenti, poi, non hanno affatto argomentato sul possibile e dovuto rilascio della sanatoria, stanti i pregressi e attribuibili abusi, ed il suo esito possibile anche ai fini del beneficio richiesto. Non risulta in alcun modo allegato, in termini chiari, che la mancata esecuzione dei lavori fosse dipesa dall'inadempimento dello Studio Tecnico.
6.3.4.- Sarebbe stato preciso onere delle committenti allegare e poi dimostrare, anche presuntivamente, ai fini della dimostrazione del nesso causale: i tempi tecnici e quelli temporali necessari per ottenere il
“superbonus 110%”; l'incidenza su tali tempi del pregresso inadempimento dello Studio Tecnico;
le circostanze di fatto relative ad acclarare il rapporto di causa tra tale inadempimento ed il mancato (possibile) rilascio del beneficio del “superbonus 110%”; il termine ultimo per l'ottenimento del beneficio;
i profili inerenti le forniture dei materiali e gli assetti della cessione del credito;
la possibile sanatoria.
Il tutto non risulta allegato e poi anche dimostrato.
6.3.5.- In terzo luogo, significativamente sul punto, vale osservare che lo stesso c.t.u. ha rilevato che se era vero che le committenti, in forza del decreto
21 legge n° 34/2020 (decreto Rilancio) e s.m.i., nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di ristrutturazione degli immobili di loro proprietà, avrebbero potuto usufruire in allora di un incentivo fiscale da parte dello Stato pari ad €
231.792,00 (da ripartirsi in n° 4 quote annuali o sotto forma di sconto in fattura o con cessione del credito d'imposta), beneficio poi divenuto non più
fruibile con una possibile perdita di € 183.792,00 (€ 231.792,00 - €
48.000,00), era pur vero che “mi permetto di osservare in qualità di esperto del settore edile, che a causa delle note vicissitudini politiche/economiche che hanno interessato il “Superbonus 110%” anche con repentine modifiche normative, l'effettiva possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale si è
dimostrata molto complicata, sia per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori
(reperire ditte e materiali in quel periodo era difficile), sia per quanto riguarda la possibilità di ottenere l'ambito sconto in fattura/cessione del credito (a causa degli elevanti importi dei lavori e conseguentemente dei crediti fiscali,
la maggior parte delle persone fisiche riscontravano dei problemi di capienza fiscale con impossibilità di sfruttare le detrazioni).
6.3.6.- Non si rende necessaria una valutazione in merito alla pur ammissibile domanda di risarcimento del danno in via equitativa, per mancanza dei presupposti.
7.- Appello incidentale
Lo Studio Tecnico ha lamentato l'erronea liquidazione delle spese di lite per aver, il Tribunale, considerato quale valore della causa solo quello all'esito della lite (euro 16.280,70), senza tener conto del valore della domanda riconvenzionale (euro 183.792,00). Il motivo è assorbito all'esito della compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
22
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da e da contro Parte_1 Parte_2 [...]
, così provvede: Controparte_1
in parziale accoglimento dell'appello principale, assorbito quello incidentale,
riforma la sentenza del Tribunale di AD;
in parziale accoglimento della domanda delle committenti dichiara risolto il contratto di prestazione d'opera professionale;
condanna lo Studio Tecnico a restituire alle committenti Controparte_1
quanto percepito a titolo di acconto, per €. 3.806,40, accessori compresi oltre agli interessi legali dal versamento dal saldo;
compensa le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio nella misura di
½ e pone la restante parte a carico dello e che si liquida in € CP_1
7.050 per il primo grado ed in € 950 per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
pone le spese della c.t.u. a carico dello . CP_1
Venezia lì 11 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
23
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 326/2025 r.g. promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
e , nata a [...], il 1^ C.F._1 Parte_2
agosto 1988 (c.f. , entrambe residenti a [...]in C.F._2
Gu (PD), rappresentate e difese dall'avv. Cesare Tapparo per mandato e domiciliate come in atti - appellanti –
contro
, con sede in Curtarolo (PD) (c.f. e p iva Controparte_1
in persona dell'arch. , rappresentato e P.IVA_1 Controparte_2
difeso dagli avv.ti Luigi Verzotto e Giorgio Verzotto per mandato e domiciliato come in atti – appellato e appellante incidentale –
o 0 o
appelli sentenza del Tribunale di AD
1 o 0 o
Conclusioni per le appellanti
In via preliminare e pregiudiziale: NEL MERITO: Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 589/2023 R.G. emessa dal Tribunale di AD in data 21.01.2025
comunicata dalla cancelleria e notificata in data 24.01.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: NEL
MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE: Previo accertamento dell'inadempimento dell'arch. posto in essere rispetto alle Controparte_2
obbligazioni assunte nei confronti delle sig.re e CP_3 Parte_2
dichiararsi la risoluzione del contratto per cui è causa per fatto e colpa
[...]
della parte attrice. Conseguentemente: A) condannarsi parte attrice alla restituzione di quanto percepito a titolo di acconto, pari ad euro 3.806,40,
accessori compresi e dichiararsi che nulla è più dovuto dalle convenute, con la totale reiezione delle domande ex adverso svolte nel presente giudizio;
B)
condannarsi parte attrice al risarcimento dei danni subiti, che si quantificano,
come indicato nella C.T.U. espletata, nella complessiva somma di euro
183.792,00, ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
IN SEDE
RICONVENZIONALE ALTERNATIVA: accertata la responsabilità
professionale colposa della convenuta appellata per tutte le causali esposte in narrativa, condannarsi la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali,
economici e non patrimoniali subiti dalle odierne appellanti da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia ed, in subordine, anche a mente della norma
2 sostanziale dell'art.1226 c.c. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese ed onorari di lite e rifusione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e di parte.
IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle prove per interpello del legale rappresentante dello Studio Tecnico associato e per testi CP_2
già dedotte sui seguenti capitoli (premessa la formula di rito “Vero che” ed espunti eventuali valutazioni e/o giudizi):
1) Nel novembre 2020, le sig.re e Parte_1 Parte_2
contattarono l'arch. e le chiesero di conoscere:- i costi da Controparte_2
sostenere per la redazione, entro gennaio 2021, di un progetto per la ristrutturazione di un fabbricato di loro proprietà con annesso terreno sito in
San Pietro in Gu (PD), via Poston 42, comprensivo della progettazione di interventi di efficientamento energetico;
- le condizioni da rispettare ai fini dell'accesso alle misure di incentivazione previste dal decreto legge 19
maggio 2020 n. 34 (c.d. “superbonus 110%”, “ecobonus” e “sismabonus”).
2) In data 18.1.2021, l'arch. , nel corso di un incontro presso il suo CP_2
studio, compilò a mano e consegnò alle convenute il preventivo, non sottoscritto, che si rammostra (doc. n. 3) prodotto). 3) Nel corso di una telefonata intercorsa il 21.1.2021 tra e l'arch. , Parte_2 CP_2
quest'ultima rispose, a domanda specifica della sig.ra , che i costi Parte_2
che avrebbero dovuto essere affrontati direttamente dalle convenute, erano quelli relativi alle voci “permesso di costruire 5-6.000,00 euro”, “agibilità
(compreso accatastamento) 2.000,00 euro”. 4) Nel corso del mese di febbraio
2021, seguirono altri tre colloqui telefonici tra la sig.ra e l'arch. Parte_2
, in cui quest'ultima stimava in circa euro 220.000,00 l'importo CP_2
necessario per l'intera ristrutturazione. 5) Durante tali colloqui, la sig.ra
3 chiese di specificare quali dei lavori rientrassero nel c.d. Parte_2
superbonus e l'arch. rispose che si poteva utilizzare il doppio CP_2
massimale di superbonus e bonus 50%, precisando che le committenti avrebbero speso 75.000,00 euro per tutti gli interventi previsti. 6) L'arch.
, nel corso di un incontro tenutosi a fine febbraio 2021, consegnò CP_2
alla sig.ra un primo computo di massima delle spese da affrontare Parte_2
per la ristrutturazione, per un totale di euro 243.500,00, che assicurava sarebbe rientrato nei bonus previsti dal Governo, come da doc. 24) che si rammostra.
7) Nel corso di una telefonata avvenuta all'inizio di marzo 2021, l'arch.
assicurò la sig.ra di essere già pronta alla consegna del CP_2 Parte_2
progetto in Comune. 8) La sig.ra , in quella circostanza, invitò Parte_2
l'arch. a inserire nel progetto le misure corrette del cortile della CP_2
casa perché l'elaborato che aveva predisposto non ne considerava correttamente i limiti e non segnalava la presenza di un fosso all'ingresso. 9)
La sig.ra precisava che il progetto serviva per stipulare un atto Parte_2
notarile di divisione ad aprile 2021 e assicurava che avrebbe versato, a titolo di acconto, come in effetti fece alcuni giorni dopo, la somma di euro 3.806,40,
accessori compresi. 10) Il geom. , nel corso dello Controparte_4
svolgimento dell'incarico conferitogli dalle sig.re e Parte_2
, avente ad oggetto il frazionamento necessario per poter Parte_1
presentare il progetto per la ristrutturazione del fabbricato di proprietà di queste ultime, a fine marzo 2021, rappresentò alla sig.ra che la Parte_2
progettazione esterna ipotizzata dall'arch. , in particolare con CP_2
riferimento all'ingresso carrabile e al blocco garage presente, era errata e
4 andava modificata. 10) Qualche giorno dopo, l'arch. si recò presso CP_2
il fabbricato oggetto del progetto di ristrutturazione, accompagnata dalla figlia, ed effettuò le misurazioni con una corda metrica, in quanto diceva di aver dimenticato il laser in studio. 11) In quella circostanza chiese alla sig.ra se avesse un disegno dei locali perché voleva controllare le Parte_2
misure e quest'ultima, tornata a casa, lo recuperò e glielo fornì. 12) In data
21.4.2021, l'arch. , dopo aver raccolto la sottoscrizione della sig.ra CP_2
, si recò presso il Comune di San Pietro in Gu (PD) e presentò la Parte_2
richiesta di permesso di costruire. 13) In quella occasione, il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico le evidenziò che, a suo parere, la domanda era priva di molta della documentazione necessaria. 14) La sig.ra , nei mesi Parte_2
successivi, si occupò personalmente di raccogliere i preventivi per l'impresa di costruzioni, l'idraulico, i pavimenti, l'impianto elettrico, il fotovoltaico,
come da docc. nn. 8-9-10-11-12-13 che si rammostrano al teste. 15) Da
maggio 2021 fino a novembre del 2021, la sig.ra contattava Parte_2
l'arch. e le segnalava di aver ricevuto alcune PEC dall'Ufficio CP_2
Tecnico del Comune di San Pietro in Gu(PD) nelle quali veniva invitata a modificare alcuni parametri del progetto. 16) L'arch. rispondeva CP_2
di aver ricevuto le medesime PEC, che tutte le volte aveva provveduto ad incontrare il tecnico dell'Ufficio Comunale e aveva effettuato le modifiche necessarie che le erano state richieste. 17) Le sig.re e , a Parte_2 Pt_1
metà ottobre 2021, ebbero un incontro presso il Comune di San Pietro in Gu,
alla presenza del Sindaco, del Responsabile Edilizia privata arch. Per_1
, del geom. del sig. con la presenza
[...] CP_5 CP_6
dell'arch. . CP_2
5 18) In tale circostanza l'arch. affermava che gli errori Persona_1
commessi nelle varie tavole consegnate dall'arch. erano molto CP_2
grossolani e inaccettabili da un professionista riguardando volumi errati,
mancanza di camini esistenti, presenza di gradini davanti all'ingresso garage.
19) La signora contattava l'arch. , a fine novembre Parte_2 CP_2
2021 e le contestava che, nonostante le rassicurazioni ricevute sulle tempistiche di approvazione del progetto, il Comune di San Pietro in Gu (PD)
non si era ancora pronunciato e che si avvicinava il termine (allora previsto al 31.12.2021), per rientrare nei bonus di legge. 20) La sig.ra Parte_2
chiese, in quella occasione, all'arch. spiegazioni del ritardo e CP_2
quest'ultima rispose che la causa era da imputarsi alla lentezza del
[...]
(PD). 21) La sig.ra andò, quindi, Controparte_7 Parte_2
personalmente a verificare lo stato della pratica dal geom. CP_5
Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Pietro in Gu, che incontrò a inizio di dicembre 2021, e si sentì rispondere che in realtà il ritardo accumulato nel procedimento dipendeva dai plurimi errori commessi dall'arch. e dalla tempistica con cui quest'ultima rispondeva alle CP_2
varie richieste di rettifica/integrazione della domanda. 22) Il Geom. CP_5
riferì che, a titolo esemplificativo, una richiesta di integrazione del
[...]
Comune di San Pietro in Gu (PD) inviata il 2.11.2021, che conteneva l'invito a fornire: a) specifica relazione tecnica e relative tavole grafiche della messa in sicurezza dell'edificio finalizzato al Bonus 15% del volume;
b) relazione descrittiva circa l'utilizzo del BACS finalizzato al bonus 5% del volume;
c)
relazione tecnica finalizzata alla classe energetica finalizzato al bonus 15%
del volume (Legge 10/89), era stata riscontrata dalla professionista il
6 4.12.2021. 23) Il Geom. riferì anche di incomprensioni CP_5
insorte nell'ultimo periodo con l'Arch. , determinate da Controparte_2
errori da quest'ultima commessi ma che la stessa non voleva riconoscere. 24)
All'inizio di dicembre 2021, la sig.ra terminò la raccolta dei Parte_2
preventivi per le opere progettate e contestò all'arch. che l'importo CP_2
necessario per la ristrutturazione era quasi il doppio rispetto a quello originariamente previsto di euro 220.000,00. 25) Il giorno 20.12.2021, il
Comune di San Pietro in Gu (PD) informò la sig.ra che aveva Parte_2
rilasciato il permesso di costruire. 26) La sig.ra , il 21.12.2021, Parte_2
interpellò il geom. e il sig. , Titolare della Impresa CP_5 Controparte_8
Elite Costruzioni S.r.l. ai quali dichiarò di essere molto preoccupata per come era stata seguita la sua pratica e chiese un consiglio su come procedere viste le difficoltà emerse nei rapporti con il Comune e considerato il rischio di doversi accollare direttamente il costo di metà delle opere. 27) I professionisti interpellati le risposero che parecchie delle voci di costo, per un importo di circa 200.000,00 euro, che l'arch. aveva sempre assicurato CP_2
rientrare nei bonus non potevano esservi ricomprese e che vi era, quindi, il rischio che, per effettuare la ristrutturazione, le committenti se ne dovessero accollare i costi.28) I suddetti professionisti, dopo un sopralluogo e una prima visione delle tavole del PDC affermarono che vi erano errori tali per cui le modifiche avrebbero comportato tempi troppo lunghi per poter cominciare poi i lavori secondo le normative e tempistiche allora approvate del superbonus. 29) In data 22.12.2021, le committenti revocarono l'incarico all'arch. , in considerazione dei ritardi, degli errori compiuti CP_2
dall'arch. e del rischio di dover sostenere spese che non erano in CP_2
7 grado di affrontare. 30) L'arch. quantificò, dunque, l'importo delle CP_2
sue competenze in euro 19.050,00, pretendendone il pagamento integrale. 31)
A fronte di tale richiesta, la sig.ra dichiarò all'arch. di Parte_2 CP_2
essere disposta a versare solo la somma preventivata per la redazione del progetto e la presentazione della richiesta del permesso di costruire, per un massimo di euro 8.000,00, cui andava detratto l'acconto versato,
evidenziando che tutte le altre voci attenevano ad attività non svolte o per le quali non aveva conferito mandato alla professionista. 32) La sig.ra
, prima della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, Parte_2
ha effettuato un accesso agli atti ed ha scoperto che la nomina per l'incarico di collaudatore statico, dell'impresa esecutrice dei lavori, nonchè del progettista delle opere strutturali contiene firme, non apposte dalle committenti, ma copiate e incollate. 33) L'immobile di proprietà delle convenute è stato totalmente sgombrato nel corso dell'autunno 2021 su indicazione dell'arch. , che assicurava l'inizio dei lavori da un CP_2
momento all'altro.34) Oggi il fabbricato con annesso terreno sito in San
Pietro in Gu (PD), via Poston 42 di loro proprietà si trova in stato di abbandono e nessuna delle opere di cui al permesso di costruire rilasciato il
20.12.2021 è stata eseguita. Si indicano a testi, con riserva di altri nei termini di legge, il Geom. Responsabile dell'Ufficio Tecnico di San CP_5
Pietro in Gu (PD), il geom. ex Responsabile Ufficio Tecnico Persona_1
del Comune di San Pietro in Gu (PD), il Sindaco sig. e Persona_2
l'Assessore ai Lavori sig. del medesimo il geom. CP_6 CP_7
di AD, il geom. di VI Controparte_4 Controparte_8
VA (PD), il Sig. , titolare della Impresa Elite Controparte_8
8 Costruzioni S.r.l.e il sig. di Catania, nonché titolari/legali CP_9
rappresentanti/incaricati delle seguenti ditte: - – Impianti elettrici Parte_3
di San Pietro in Gu (PD);- di San Martino di Lupari Controparte_10
(PD);- di NO di NT (PD);- Controparte_11 [...]
di Galliera Veneta PD); - di NO di CP_12 Controparte_13
NT (PD) - Wolf System Srl 39040 Campo di Trens / Freienfeld (BZ).
Conclusioni per l'appellato Controparte_1
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di AD n. 132/2025,
rideterminarsi le spese di lite dovute all'attrice-odierna appellata, tenuto conto del valore della domanda riconvenzionale formulata dalle signore e Pt_1
, e condannando le stesse al pagamento di quanto non ancora Parte_2
versato; confermando per il resto la sentenza anzidetta;
con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio. In via istruttoria: in denegata ipotesi di ammissione delle istanze di prova orale articolate da controparte, si rinnova la richiesta di prova contraria con i testi indicati nella III memoria ex art. 183
c.p.c. degli scriventi procuratori.
Fatto e motivi della decisione
1.- Nel novembre del 2020 e incaricarono Parte_1 Parte_2
lo Studio Tecnico Associato (Studio Tecnico) di progettare la CP_2
ristrutturazione del loro immobile in San Pietro in Gu (PD) avvalendosi del c.d. “superbonus 110%” e versando acconto di € 3.806,40. Il 21 aprile 2021
l'arch. presentò al Comune di San Pietro in Gu la richiesta Controparte_2
di permesso di costruire (doc. 7) che venne rilasciato il 20 dicembre 2021
(doc. 14). Il 22 dicembre 2021 le committenti revocarono l'incarico ed il 23
dicembre successivo, tramite nuovo tecnico, vennero depositate una d.i.a. e
9 una c.i.l.a.s.; il 12 giugno 2022 la chiese al la Parte_2 CP_7
restituzione degli oneri di urbanizzazione. Indi lo Studio Tecnico presentò la parcella in €. 19.050,00, oltre accessori (doc. 7) che fu contestata dalle committenti che eccepirono l'inadempimento in presenza di ritardi ed irregolarità nell'esecuzione dell'incarico. Il Tribunale di AD, adito dallo
Studio Tecnico per il saldo, condannò e al Parte_1 Parte_2
pagamento del residuo dovuto, rigettò la domanda riconvenzionale al risarcimento dei danni delle committenti alle quali addebitò le spese anche di c.t.u., per la soccombenza.
2.- Con citazione notificata il 19 febbraio 2025 e Parte_1 [...]
hanno evocato lo Studio Tecnico, avanti la Corte d'Appello di Parte_2
Venezia impugnando la predetta sentenza n. 132/2025 del Tribunale di
AD (pubblicata il 23 gennaio 2025 e notificata il 24 gennaio) che le aveva condannate al compenso residuo in €. 16.280,70, rigettando la domanda riconvenzionale, per l'annullabilità del permesso di costruire, in quanto ritenuto l'inadempimento di scarsa importanza ed osservando che a mancata fruizione del c.d. “Superbonus” era derivata da loro scelta. Con il primo motivo la e la hanno lamentato la contraddittorietà della Pt_1 Parte_2
motivazione rilevando che il Tribunale, pur avendo considerato le risultanze della CTU, che aveva riscontrato importanti difformità negli elaborati grafici presentati dallo Studio Tecnico, aveva ritenuto “di scarsa importanza”
l'inadempimento; con il secondo motivo si sono dolute della mancata considerazione della omessa valutazione sulla gravità dell'inadempimento osservando che il permesso di costruire sarebbe stato inidoneo ad ottenere il c.d. “superbonus 110%”; che la difformità era tale da integrare l'abuso
10 edilizio e che la decadenza del permesso di costruire non avrebbe potuto essere ascritta a loro scelta. Con il terzo motivo hanno lamentato l'errata applicazione dell'art. 1455 Cod. Civ. perché l'esecuzione dell'incarico era avvenuta senza osservare la diligenza minima richiesta.
Si costituiva lo , contestando l'appello e Controparte_1
formulando gravame incidentale quanto alle spese. EP l'errata indicazione della dichiarazione di valore della causa posto che era stato indicato quello di €. 16.280,00, senza che si fosse considerato il capo di rigetto della riconvenzionale per €. 183.792. Quanto al primo motivo ribadiva la correttezza dell'opera dal momento che era da distinguere il progetto, valido ed autorizzato dal dal permesso di costruire, viziato ma sanabile;
CP_7
precisava che non si era provveduto con la sanatoria, su intesa con la committenza e per espresso esonero previsto dal co. 13 ter dell'art. 119 del
D.lgs. 34/2020. Quanto al secondo motivo, contestava che la rappresentazione difforme rispetto la realtà potesse integrare un abuso edilizio, rilevava che erano state le committenti a scegliere di non dar seguito ai lavori e rappresentava che le stesse non avevano né dedotto, né provato di essersi attivate per ottenere il beneficio fiscale. Circa il terzo motivo osservava che alcuna responsabilità professionale avrebbe potuto essere ascritta perché il progetto consegnato era valido ed era sufficiente una sanatoria – come indicato dal CTU - per metterlo in esecuzione. EP
l'inammissibilità della domanda di liquidazione del danno in via equitativa perché domanda nuova impugnando infine la sentenza per le spese di lite in quanto liquidate tenendo conto dell'esito della lite senza considerare il valore della riconvenzionale.
11 La causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 10 dicembre 2025
con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie con la precisazione delle conclusioni e con gli scritti conclusivi.
3.1.- Osserva la Corte.
L'appello principale è fondato;
il tutto esime dalla valutazione dell'appello incidentale. La sentenza del Tribunale di AD va riformata.
L'appello incidentale è assorbito.
Le spese processuali dei due gradi di giudizio vanno compensate per 1/2stante
il parziale rigetto delle domande e del gravame delle committenti e per il resto, per la soccombenza prevalente, vanno addebitato allo . CP_1
Il quantum è stabilito in forza della regola del disputatum (Cass. ordinanza n.
35195 del 30 novembre 2022) per cui il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto.
3.2.- Alcun motivo di impugnazione è stato proposto a censurare la mancata ammissione di mezzi di prova. In particolare, l'appellante ha formulato 34
capitoli per la prova testimoniale e per l'interrogatorio formale senza indicare le ragioni per le quale le stesse, ove ammesse, avrebbero invece consentito di giustificare la propria pretesa (Cass. n. 1532 del 22 gennaio 2018); di rimando, anche per genericità, non vanno ammesse le prove chieste dallo
Studio Tecnico.
12 3.3.- Si osserva poi, in dissenso dalle argomentazioni dello , CP_1
che la dichiarazione di valore indicata dalle appellanti, secondo un consolidato principio di diritto della Corte di Cassazione, attinente alla determinazione del contributo unificato è ininfluente sul valore della domanda, in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo (Cass., Ordinanza, n. 13145 del 17 maggio 2025).
4.- Il Tribunale rigettò le domande delle committenti, regolando le spese,
osservando che:
-) l'annullabilità del permesso di costruire costituiva inadempimento di scarsa importanza perché, in forza di detto titolo, le committenti avevano presentato una d.i.a. ed una c.i.l.a.s. e perché il titolo era venuto meno a causa della loro rinuncia;
-) detta rinuncia precludeva l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per la mancata fruizione del c.d. superbonus;
-) il compenso spettante allo studio , quantificato dal CTU e detratto CP_2
l'acconto, era pari ad €. 16.280,70;
-) le spese processuali e quelle di c.t.u. erano da porre a carico delle committenti.
5.1.- Appello principale
Con il primo motivo si lamenta la contraddittorietà della motivazione sul rilievo per cui il primo giudice aveva da un lato correttamente ritenuto le difformità degli elaborati grafici allegati alla domanda di permesso di costruire e dall'altro aveva concluso nel senso che si sarebbe trattato di un inadempimento di scarsa importanza. Con il secondo motivo si censura l'errata valutazione della gravità dell'inadempimento deducendosi che il
13 titolo abilitativo era inidoneo ad ottenere il “Superbonus 110%” e che lo stesso CTU aveva evidenziato le difformità ed enucleato un inadempimento grave essendosi trattato di abuso edilizio che il avrebbe certamente CP_7
rilevato (a differenza di quanto sostenuto dal CTU). Si deduce poi che,
erratamente, era stata ascritta a scelta personale la decadenza del permesso di costruire, perché il “Superbonus 110%” non sarebbe stato conseguibile a causa degli abusi edilizi anche in quanto si era attivata con presentazione di una c.i.l.a.s. (con un nuovo tecnico di fiducia). Con il terzo motivo si deduce l'errata applicazione dell'art. 1455 c.c. in quanto la responsabilità
professionale e la grave inadempienza dello avrebbero Controparte_1
costituito dato inequivoco, emerso chiaramente dalla nomina per l'incarico di collaudatore statico (che riportava firme apocrife), nonché dall'attestazione di conformità e dalla rappresentazione non conforme dello stato dei luoghi. Il
progetto, quindi, era inutilizzabile.
I tre motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati e la sentenza va riformata con il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale.
5.2.1.- Le committenti hanno eccepito l'inadempimento professionale dello
, rilevando che le difformità tra lo stato di fatto e di progetto Controparte_1
avevano determinato l'inutilizzabilità del titolo abilitativo stante l'abuso edilizio. Hanno dedotto che l'inadempimento era derivato (cfr. pag. 11
comparsa di costituzione e risposta): dagli errori nel progetto (che avevano comportato un ritardo nella valutazione della pratica); dagli errori in fase di misurazione (con rappresentazione di una situazione diversa da quella reale);
dalle indicazioni inesatte dei costi complessivi e di quelli rientranti nel bonus;
dall'insufficiente informazione circa l'andamento della pratica e dall'esser
14 stati presentati documenti con firme delle committenti, copiate, senza la loro autorizzazione (circostanza oggetto di denuncia – querela, cfr. doc. 18
fascicolo di primo grado di parte appellante).
5.2.2.- La CTU espletata in primo grado, ha accertato la sussistenza professionali come di seguito (pagg. 8-10): “l'arch. , negli elaborati CP_2
grafici allegati alla domanda di Permesso di Costruire n. 46/21, ha
Co rappresentato uno stato di fatto dell'abitazione non corrispondente né alla
Ed. n. 10/71, né alla reale situazione dell'edificio”. L'iter corretto avrebbe presupposto innanzitutto la sanatoria delle difformità, quindi, si sarebbe potuto depositare la domanda di Permesso di costruire e, rilasciato il permesso, e si sarebbe potuto depositare una c.i.l.a.s. per ottenere i benefici del “superbonus 110 %”. Per il c.t.u. il mancato rispetto di questo iter procedurale aveva determinato che il permesso di costruire avrebbe potuto essere annullato dal (cfr. pag. 10 CTU Ing. . Quanto al CP_7 Per_3
maggior esborso derivante dalla perdita delle agevolazioni del “Superbonus
110%” (pag. 11 CTU Ing. , il CTU l'ha quantificato in € 183.792,00 Per_3
pur osservando che “l'effettiva possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale si è dimostrata molto complicata”. Il compenso professionale (cfr.
pagg. 12-13 CTU Ing. , per l'attività di progettazione architettonica e Per_3
delle opere strutturali, redazione degli elaborati tecnici, richiesta della concessione idraulica, affidamento dell'incarico per l'indagine idrogeologica,
è stato ricalcolato applicando i parametri di cui al D.M. 140 del 2012, in €.
15.831,58, oltre accessori.
5.2.3.- Il permesso di costruire era finalizzato all'ottenimento del “superbonus
110%”, come si evince dallo scambio di e-mail tra committenti e CP_1
15 Tecnico e per detto fine lo Studio Tecnico, il 20 dicembre del 2021, aveva ottenuto il permesso di costruire n. 46/21; dopo la revoca dell'incarico, la aveva depositato in Comune una d.i.a. e una c.i.l.a.s. con nuovo Parte_2
professionista ed il 12 giugno 2022 era stata chiesta la restituzione degli oneri per non essere stati iniziati i lavori.
5.2.4.- In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio,
pur costituendo esso, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera,
il progettista deve certamente assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente (Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8014; Cass. Sez. 3, 09/07/2019,
n. 18342). In particolare l'architetto, nell'espletamento dell'attività
professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato,
essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2,
12/02/2021, n. 3686; Cass. Sez. 2, 18/01/2017, n. 1214; Cass. Sez. 2,
19/07/2016, n. 14759; Cass. Cass. Sez. 2, 06/04/2010, n. 8197; Cass. Sez. 1,
02/02/2007, n. 2257; Cass. sez. 1, 29/11/2004, n. 22487; Cass. Sez. 2,
16 05/08/2002, n. 11728). Rientra, perciò, nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica. Il committente ha, invero, diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte e conforme ai patti, sicché l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica e/o giuridica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutandogli il compenso (ovvero, ove lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione a norma dell'art. 1453 c.c. e le discendenti restituzioni). Il
contratto di prestazione d'opera intellettuale, in base al quale sia stato progettato un edificio in tutto o in parte non conforme alla vigente disciplina edilizia, non è di per sé nullo per contrasto con le norme imperative e con l'ordine pubblico, e neanche per impossibilità dell'oggetto, essendo la prestazione cui è contrattualmente vincolato il progettista eseguibile anche dal punto di vista giuridico, in quanto la disciplina degli illeciti urbanistici preclude non le attività concettuali, come la progettazione, quanto le attività
costruttive e di lottizzazione che vi diano poi esecuzione (Cass. Sez. 2,
26/09/2019, n. 24086; Cass. Sez. 2, 22/06/1996, n. 5790; Cass. Sez. 2,
29/10/1994, n. 8941).
5.2.5.- Il progetto redatto dallo Studio Tecnico (gli elaborati grafici allegati alla domanda) presentato al Comune, che aveva rilasciato il permesso di costruire, era chiaramente viziato in quanto era stato rappresentato uno stato di fatto dell'abitazione non corrispondente né alla licenza edilizia n. 10/71, né
alla reale situazione dell'edificio e sul punto, a ben vedere, alcun dato tecnico contrario è stato opposto ed alcuna motivata censura di fatto è stata introdotta.
17 Lo stesso C.t.u. ha avuto modo di rilevare, sentito anche l'ufficio tecnico comunale, che il permesso avrebbe potuto essere annullato dal In CP_7
sostanza l'opus realizzato dal professionista era risultato gravemente viziato e non idoneo a consentire il valido rilascio di un valido permesso di costruire che, seppur rilasciato, era evidentemente viziato in quanto annullabile per gravi carenze allegative sullo stato di fatto dell'abitazione non,
evidentemente, apprese sin da subito dal Comune. Né rileva la possibile sanatoria successiva – ad escludere le gravi carenze progettuali - come non rileva il richiamo all'art. 119 co. 13 ter D.Lgs. 34/2020 che dispone “La
presentazione della non richiede l'attestazione dello stato legittimo di Pt_4
cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001”.
In primo luogo, in quanto il permesso di costruire avrebbe richiesto, come la stessa , la conforme e legittima rappresentazione della situazione di fatto Pt_4
che nel caso è mancata e la norma, consentendo la mancata attestazione per la , non permette una dichiarazione illegittima o una errata attestazione Pt_4
sullo stato di fatto avendo solo finalità semplificative e acceleratorie.
Quanto alla sanatoria, perché è evidente che solo la regolarizzazione della situazione di fatto, avrebbe consentito l'ottenimento del legittimo e non annullabile permesso di costruire e non viceversa, come avvenuto nel caso. Il
lavoro professionale non avrebbe potuto essere utilizzato in assenza della sanatoria, che avrebbe invece dovuto essere preliminarmente richiesta non importando invece l'esposizione delle committenti a responsabilità per titolo abilitativo illegittimo. Né è a dirsi che il progetto in sé sarebbe risultato valido a seguito della concessa sanatoria posto che il risultato utile per le committenti
18 non era in alcun modo di rilievo stante l'errata e non conforme allegazione sullo stato dei luoghi. Lo Studio Tecnico ha chiesto di essere remunerato,
posta la revoca dell'incarico, per un lavoro in sostanza ed in sé considerato,
illegittimo mentre la sanatoria, in mancanza di elementi certi e chiari, non era necessariamente dovuta e comunque sia, solo all'esito della stessa le tavole progettuali avrebbero potuto essere, di conseguenza, concretamente redatte e uniformate. In alcun modo appare allegato e provato che il progetto sarebbe risultato valido anche dopo la sanatoria concedibile. L'opera professionale si
è rivelata gravemente carente tanto che è stato fondatamente l'inadempimento dello Studio Tecnico (art. 1455 Cod. Civ.) che non aveva assicurato il risultato utile, divisato dalle committenti, dell'attività per la quale era stato incaricato: la predisposizione di un valido progetto e di un conseguente titolo abilitativo idoneo.
Segue la riforma della sentenza con la risoluzione del contratto e con la condanna dello Studio Tecnico alla restituzione dei compensi percepiti in €.
3.806,40, accessori compresi oltre agli interessi legali dal versamento dal saldo. Stante il venir meno del contratto, perché risolto, va rigettata la domanda di adempimento proposta dallo . CP_1
Per completezza si ravvisa infine che la circostanza della falsificazione delle sottoscrizioni per atti di nomina del collaudatore, dell'impresa esecutrice dei lavori nonché del progettista delle opere strutturali, appare indimostrata.
6.1.- A questo punto è necessario esaminare la domanda di risarcimento dei danni proposta dalle committenti che hanno lamentato, a causa dell'inadempimento professionale, il mancato accesso al beneficio del c.d.
“superbonus 110%”.
19 6.2.- Ora (Cass. ordinanza n. 2520 del 3 febbraio 2025) in tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quello derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd. "prova evidenziale" della sussistenza della causalità materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno. La prova del nesso causale, che il danneggiato è tenuto a dare, nel caso di obbligazioni di facere professionale, può essere offerta anche con presunzioni mentre non risulta sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista. Inoltre, il committente che svolge l'eccezione di inadempimento deve allegare in modo chiaro (Cass. sentenza n. 10141 del 16
aprile 2021), già in citazione, e comunque entro i termini per la formazione del thema decidendum, i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto e non tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa: dunque, l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta a comprovare il nesso causale.
6.3.1- Il tutto non appare declinato nel caso tanto che si impone il rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria delle committenti (capo autonomo).
6.3.2.- In primis occorre considerare che sebbene sia stato rilasciato il permesso (illegittimo) il 20 dicembre 2021, il giorno successivo l'incarico professionale è stato revocato ed il 23 dicembre 2021, tramite un nuovo
20 tecnico, sono state depositate una d.i.a. e una c.i.l.a.s.. Il nesso causale è stato così interrotto con la nomina di un diverso professionista che ha poi presentato le relative “nuove” domande al Comune. Il professionista incaricato avrebbe dovuto necessariamente operare un riesame della questione correggendo errori o carenze progettuali, che non risulta allegata.
6.3.3.- Il nuovo professionista avrebbe dovuto presentare la sanatoria, ma sul punto alcuna allegazione appare svolta a comprovare che la mancata presentazione sia dipesa dal comportamento antecedente dello Studio
Tecnico. Le committenti, poi, non hanno affatto argomentato sul possibile e dovuto rilascio della sanatoria, stanti i pregressi e attribuibili abusi, ed il suo esito possibile anche ai fini del beneficio richiesto. Non risulta in alcun modo allegato, in termini chiari, che la mancata esecuzione dei lavori fosse dipesa dall'inadempimento dello Studio Tecnico.
6.3.4.- Sarebbe stato preciso onere delle committenti allegare e poi dimostrare, anche presuntivamente, ai fini della dimostrazione del nesso causale: i tempi tecnici e quelli temporali necessari per ottenere il
“superbonus 110%”; l'incidenza su tali tempi del pregresso inadempimento dello Studio Tecnico;
le circostanze di fatto relative ad acclarare il rapporto di causa tra tale inadempimento ed il mancato (possibile) rilascio del beneficio del “superbonus 110%”; il termine ultimo per l'ottenimento del beneficio;
i profili inerenti le forniture dei materiali e gli assetti della cessione del credito;
la possibile sanatoria.
Il tutto non risulta allegato e poi anche dimostrato.
6.3.5.- In terzo luogo, significativamente sul punto, vale osservare che lo stesso c.t.u. ha rilevato che se era vero che le committenti, in forza del decreto
21 legge n° 34/2020 (decreto Rilancio) e s.m.i., nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di ristrutturazione degli immobili di loro proprietà, avrebbero potuto usufruire in allora di un incentivo fiscale da parte dello Stato pari ad €
231.792,00 (da ripartirsi in n° 4 quote annuali o sotto forma di sconto in fattura o con cessione del credito d'imposta), beneficio poi divenuto non più
fruibile con una possibile perdita di € 183.792,00 (€ 231.792,00 - €
48.000,00), era pur vero che “mi permetto di osservare in qualità di esperto del settore edile, che a causa delle note vicissitudini politiche/economiche che hanno interessato il “Superbonus 110%” anche con repentine modifiche normative, l'effettiva possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale si è
dimostrata molto complicata, sia per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori
(reperire ditte e materiali in quel periodo era difficile), sia per quanto riguarda la possibilità di ottenere l'ambito sconto in fattura/cessione del credito (a causa degli elevanti importi dei lavori e conseguentemente dei crediti fiscali,
la maggior parte delle persone fisiche riscontravano dei problemi di capienza fiscale con impossibilità di sfruttare le detrazioni).
6.3.6.- Non si rende necessaria una valutazione in merito alla pur ammissibile domanda di risarcimento del danno in via equitativa, per mancanza dei presupposti.
7.- Appello incidentale
Lo Studio Tecnico ha lamentato l'erronea liquidazione delle spese di lite per aver, il Tribunale, considerato quale valore della causa solo quello all'esito della lite (euro 16.280,70), senza tener conto del valore della domanda riconvenzionale (euro 183.792,00). Il motivo è assorbito all'esito della compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
22
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da e da contro Parte_1 Parte_2 [...]
, così provvede: Controparte_1
in parziale accoglimento dell'appello principale, assorbito quello incidentale,
riforma la sentenza del Tribunale di AD;
in parziale accoglimento della domanda delle committenti dichiara risolto il contratto di prestazione d'opera professionale;
condanna lo Studio Tecnico a restituire alle committenti Controparte_1
quanto percepito a titolo di acconto, per €. 3.806,40, accessori compresi oltre agli interessi legali dal versamento dal saldo;
compensa le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio nella misura di
½ e pone la restante parte a carico dello e che si liquida in € CP_1
7.050 per il primo grado ed in € 950 per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
pone le spese della c.t.u. a carico dello . CP_1
Venezia lì 11 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
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