Art. 114. (Assunzioni senza concorso)
Oltre a quanto previsto dall' articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , l'Amministrazione dei monopoli di Stato puo' procedere all'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta entro due anni dall'evento, nei limiti dei posti disponibili nella I, II, III e IV qualifica funzionale, ferme restando le limitazioni ed esclusioni previste dalle norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione dei monopoli.
In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza l'Amministrazione ha facolta' di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto, che ne faccia richiesta entro il termine di cui al primo comma, o, se piu' favorevole, di due anni dal raggiungimento della maggiore eta'.
Allorche' piu' figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, l'Amministrazione puo' procedere solo per uno di essi.
La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, qualora gli aventi titolo ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Oltre a quanto previsto dall' articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , l'Amministrazione dei monopoli di Stato puo' procedere all'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta entro due anni dall'evento, nei limiti dei posti disponibili nella I, II, III e IV qualifica funzionale, ferme restando le limitazioni ed esclusioni previste dalle norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione dei monopoli.
In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza l'Amministrazione ha facolta' di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto, che ne faccia richiesta entro il termine di cui al primo comma, o, se piu' favorevole, di due anni dal raggiungimento della maggiore eta'.
Allorche' piu' figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, l'Amministrazione puo' procedere solo per uno di essi.
La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, qualora gli aventi titolo ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.