Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ET LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6191 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(già (cod. fisc. ), in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, ing. , elettiva- Parte_3 mente domiciliata in Roma, Via Michele Mercati n. 39, presso lo studio dell'avv. Claudio Visco, che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
Controparte_1
-appellata- e
Controparte_2
-appellata- e
Controparte_3
-appellata- e
Controparte_4
-appellata- OGGETTO: contratti bancari. OSSERVATO
che, pertanto, la suddetta rinuncia agli atti del presente giudizio di appello è stata effettuata prima dello spirare del termine per la costituzione delle parti appellate e, comunque, prima che queste si costituissero;
che, nel caso in esame, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio, senza alcuna statuizione in ordine alle spese di lite e senza che sia necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti da parte degli appellati;
che nel sistema processuale applicabile al presente giudizio non si rin- viene un'espressa disciplina della rinuncia agli atti del giudizio di impugna- zione, ma al contempo: (a) l'art. 338 c.p.c. dispone come l'estinzione del procedimento d'appello faccia passare in giudicato la sentenza impugnata;
(b) l'art. 359 c.p.c. stabilisce come, nel giudizio di appello, si osservino, in quanto applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dun- que, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. II,
3.8.1999 n. 8387); (c) l'art. 132 disp. att. c.p.c., a sua volta, precisa come nel procedimento d'appello si osservino le disposizioni di attuazione dettate per il procedimento davanti al tribunale;
che, nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, le quali, ai sensi dell'art. 306, co.
4, c.p.c.;
P.Q.M.
2 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 7078/23 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 4.5.2023 introdotto dalla Parte_1
nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 17.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ET Thellung de Courtelary
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