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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/11/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 296/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
11.2.2025
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti VENTURINI THOMAS e VIANELLO MARINA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Marina Vianello sito in Mestre (VE), Viale Ancona n. 17
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– contumace -
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
- resistente -
rappresentata e difesa dagli Avv.ti FUSO ROBERTO e FAZIO CARMELO , come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo loro studio in
OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio .
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via principale:
1. accertare e dichiarare che il signor ha subito in data 20 giugno 2023 un infortunio Parte_1
sul lavoro così come descritto in narrativa e che la responsabilità dell'evento, per quanto sopra argomentato, deve attribuirsi, in via solidale, a in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede legale in via Cimabue 12 – 93015, IS (CL), CF e P.IVA P.IVA_1
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_3
in Via Genova, 1 34121 – Trieste, CF e P.IVA P.IVA_2
2. accertare e dichiarare la responsabilità solidale risarcitoria in capo alle convenute Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Cimabue 12 – 93015,
IS (CL), CF e P.IVA e in persona del legale P.IVA_1 Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Genova, 1 34121 – Trieste, CF e P.IVA
derivante da violazioni dell'art. 2087 c.c., della normativa relativa alla prevenzione P.IVA_2
degli infortuni sul lavoro richiamata in ricorso, e dell'art. 26 del D.lgs. 81/08;
3. accertare e dichiarare che l'infortunio in questione ha comportato al sig. gli esiti Parte_1
invalidanti decritti nel presente ricorso (invalidità permanente 6% e invalidità temporanea al 100%
per giorni 1, al 75% per 60 gg, al 50% 60 gg e al 25% 86 gg), o in quella diversa misura che risulterà
in corso di causa e conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. un danno non Parte_1
patrimoniale (biologico e morale) permanente e temporaneo, da quantificare in € 24.297,50.=, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro al saldo e € 1.138,00.= a titolo di danno patrimoniale;
4. per l'effetto di quanto dedotto nei punti che precedono, condannarsi, in solido tra loro CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Cimabue 12 – 93015,
[...]
IS (CL), CF e P.IVA e in persona del legale P.IVA_1 Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Genova, 1 34121 – Trieste, CF e P.IVA
al pagamento in favore del sig. dell'importo complessivo di € P.IVA_2 Parte_1
25.435,50.=, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, ovvero la diversa somma che
2 dovesse risultare in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal
20.6.2023 sino al saldo;
5. condannarsi le società convenute alla rifusione delle spese e competenze del presente procedimento, con distrazione delle medesime a favore dei procuratori costituiti che se ne dichiarano antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Per Controparte_3
Disattesa ogni contraria eccezione e difesa respinta, rigettare il ricorso in quanto inammissibile,
improcedibile, infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP_1
dal 18.4.2023 al 30.6.2023 con contratto a tempo determinato, cessato alla scadenza
[...]
pattuita, e di avere subito in data 20.6.2023 un infortunio sul lavoro nel mentre operava nell'ambito di appalto conferito a da parte di CP_1 Controparte_3
presso lo stabilimento Fincantieri in Porto Marghera (VE); che dall'infortunio gli era derivato un danno che addebitava alla responsabilità sia del datore di lavoro che della committente Agiva dunque in giudizio per la condanna di dette Controparte_3
società al risarcimento del danno non patrimoniale patito oltre che del ristoro delle spese mediche sopportate, come riportato in epigrafe.
2. Non essendosi costituite le società convenute, nonostante la regolarità della notifica nei loro confronti del ricorso-decreto, all'udienza del 12.6.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Non ammesse le prove per le ragioni di cui all'ordinanza del 30.6.2025, la causa veniva rinviata per la discussione e nelle more si costitutiva in giudizio Controparte_3
nella quale si era fusa per incorporazione negando Controparte_3
3 fondatezza alle pretese di cui al ricorso per essere l'infortunio interamente addebitabile al lavoratore o comunque per l'insistenza di una propria responsabilità.
4. La causa veniva quindi discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
5. E' documentato e pacifico che il ricorrente abbia subito un infortunio sul luogo di lavoro il 20.6.2023, quando era alle dipendenze di cui Controparte_1 Controparte_3
aveva subappaltato lavorazioni commissionatele da Fincantieri. In particolare è
documentato che il ricorrente si è infortunato alla mano sinistra per effetto della caduta di lamiere che stava movimentando manualmente, su incarico del datore di lavoro.
6. All'esito del giudizio deve ritenersi sussistente la responsabilità di , datrice di CP_1
lavoro del ricorrente, per la realizzazione dell'infortunio medesimo: invero, alla luce della pericolosità delle operazioni in cui era impegnato il dalle quali è derivata la Parte_1
lesione, gravava sul datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le misure indicate dalla scienza e dalla tecnica e dalla perizia onde salvaguardare la salute dei propri dipendenti, quantomeno in relazione agli aspetti descritti come carenti nelle deduzioni del ricorso. Ivi in particolare il ricorrente ha dedotto che non gli aveva fornito idonei CP_1
DPI in quanto gli erano stati messia disposizione solo guanti di gomma, e non i guanti di crosta che avrebbero riparato la mano dalla caduta della lamiera e comunque di non aver vigilato per l'utilizzo di idonei mezzi di protezione da parte del proprio personale.
7. Non essendosi costituita in giudizio, non ha fornito detta prova, che – CP_1
contrariamente a quanto argomentato da nella costituzione in giudizio Controparte_3
tardiva – neppure emerge dalla documentazione dimessa con il ricorso: unico elemento riferito alla messa a disposizione del ricorrente dei guanti in crosta si rinviene nella lettera di contestazione sub doc. 22 ric., elemento istruttorio peraltro privo di una specifica valenza probatoria anche per la provenienza dalla medesima parte convenuta, e che confligge con le dichiarazioni scritte dei colleghi del ricorrente (doc. 21 ric.) e con la dichiarazione sottoscritta dal preposto della congiuntamente con il preposto CP_1
4 della sub doc. 20 ric., in cui si afferma che “il sign. Controparte_3 Parte_1
utilizzava i PDI (guanti) forniti dalla ditta”, laddove la successiva integrazione –
sottoscritta dal solo preposto di -, secondo cui “il dipendente stava utilizzando CP_1
i guanti per il sigilla cabine (plastica/gomma) neri mentre doveva utilizzare quelli in crosta grigi” nulla prova e nulla aggiunge circa la messa a disposizione di detti guanti da parte del datore di lavoro.
8. A fronte di elementi istruttori di scarso valore probatorio e tra loro contrastanti, sarebbe stato onere di prova del datore di lavoro provare il rispetto del disposto dell'art. 2087 c.c.,
dovendosi in caso contrario ritenere accertata la colpa datoriale nella realizzazione dell'infortunio.
9. Quanto alla posizione di si conviene con la difesa della stessa che nulla Controparte_3
sia stato neppure dedotto in ricorso a proposito della ingerenza della stessa rispetto all'attività subappaltata a o della sfera di controllo manutenuta dalla stessa sulle CP_1
attività appaltate, tuttavia il disposto dell'art. 26, co. 4, D.Lgs. 81/08 – secondo cui
“Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi,
l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.” – amplia rispetto all'orientamento tradizionale la responsabilità dei committenti, che sussiste salvo che l'infortunio sia conseguenza di
“rischi specifici propri” dell'attività appaltata. Con riferimento alla fattispecie per cui è
causa, l'infortunio non è conseguente ad alcun rischio specifico ma al generico rischio conseguente al mancato utilizzo di DPI idonei, peraltro agevolmente verificabile anche
5 da parte di soggetto economico non specializzato nell'attività affidata in appalto, per cui la domanda è fondata anche nei confronti di Controparte_3
10. Quanto al danno non patrimoniale, non si è reputato necessario procedere a CTU medico-
legale, essendo la perizia di parte (doc. 16 ric.) coerente con la documentazione medica ed INAIL riferita all'infortunio, e quindi idonea a dimostrare che ne è derivata una invalidità permanente del 6% ed una invalidità temporanea di 1 giorno a totale, 60 giorni a parziale al 75% e 60 giorni a parziale al 50% e 86 giorni al 25%. Applicando, per esigenze di uniformità a livello nazionale, le ultime tabelle di Milano (2024), ne discende un danno non patrimoniale quantificabile in € 11.113,00 a titolo di danno non patrimoniale permanente e di € 11.212,50 (115 + 5.175 + 3.450 + 2.472,5) a titolo di danno non patrimoniale temporaneo, non provato né allegato un danno morale/esistenziale eccedente quello presuntivamente derivante da una invalidità
funzionale quale quella accertata.
11. Sulle somme dovute a titolo di capitale, da ritenersi già attualizzate, sono dovuti gli interessi legali da computarsi sull'importo devalutato e via rivalutato con decorrenza dalla data dell'infortunio quanto al danno temporaneo e dalla stabilizzazione dei postumi quanto al danno permanente.
12. Spetta inoltre a parte ricorrente la rifusione delle spese mediche e per CTP, per l'importo oggetto della domanda che è coerente con la documentazione in atti (cfr. docc. 23 e 24
ric.). Sull'importo sono dovuti anche gli interessi legali dai singoli esborsi al saldo.
13. Conclusivamente, e vanno condannate, in solido tra Controparte_1 Controparte_3
loro, a corrispondere al ricorrente:
- € 11.113,00 a titolo di danno non patrimoniale permanente, oltre interessi legali dalla stabilizzazione dei postumi al saldo;
- € 11.212,50 a titolo di danno non patrimoniale temporaneo, oltre interessi legali dal
20.6.2023 al saldo;
6 - € 1.138,00 a titolo di rimborso per danni patrimoniali, oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo.
14. Le spese di lite, liquidate a favore dei procuratori del ricorrente che si sono dichiarati antistatari, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente: Controparte_3
- € 11.113,00 a titolo di danno non patrimoniale permanente, oltre interessi legali dalla stabilizzazione dei postumi al saldo;
- € 11.212,50 a titolo di danno non patrimoniale temporaneo, oltre interessi legali dal
20.6.2023 al saldo;
- € 1.138,00 a titolo di rimborso per danni patrimoniali, oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo.
Condanna altresì le società convenute, in solido tra loro, a rifondere ai procuratori del ricorrente
– che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato per € 118,50.
Venezia, 19/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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