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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18085/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18085/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore 15,30 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. CHIARAMONTE e l'avv. GATTI GUIDO CLEMENTE TERZO, oggi sostituito Parte_1
dall'avv. NERVI
Per nessuno è presente CP_1
I procuratori fanno rinvio al deposito effettuato in data di ieri del verbale di mediazione conclusosi con esito negativo.
Il Giudice dichiara la contumacia di e invita le parti a precisare le conclusioni. CP_1
Il procuratore di parte attrice conclude chiedendo la risoluzione del contratto di locazione per finita locazione e la conferma dell'ordinanza di rilascio.
Il procuratore di parte attrice chiede di essere esonerato dalla presenza in udienza per la lettura del provvedimento.
Il Giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide come da sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 1 di 4 N. R.G. 18085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 12.02.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18085/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato dall'Avv. GATTI GUIDO CLEMENTE TERZO in Parte_1 C.F._1
forza di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto per finita locazione dall'immobile sito in Parte_1 CP_1
Torino, corso Tazzoli n. 170, in considerazione del mancato rilascio alla scadenza del contratto ad uso transitorio, prevista per l'1.09.2023.
comparso personalmente all'udienza del 15.10.2024, non si è CP_1
formalmente opposto alla convalida, né ha proposto contestazioni relative all'esistenza o alla durata del contratto;
si è limitato ad affermare che non ci sarebbero motivi reali che giustificano la pagina 2 di 4 transitorietà.
Ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta e non sussistendo gravi motivi, con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 18.10.2024 è stato ordinato il rilascio dell'immobile e assegnato alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione.
Esperita con esito negativo la mediazione, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
*
1. L'attore chiede che sia dichiarato risolto il contratto di locazione relativo all'immobile sito in
Torino, corso Tazzoli n. 170.
Il sig. ha assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua Pt_1
domanda, costituito dal contratto di locazione abitativo ad uso transitorio stipulato in data 2.01.2023 tra e registrato il 22.06.2023 (doc. 1 – fascicolo intimazione). Il Parte_2 CP_2
sig. dà atto di aver acquistato l'immobile oggetto della controversia in data 28.03.2024, come Pt_1
risulta dall'atto di compravendita prodotto (doc. 2).
Il contratto di locazione su cui si fonda la domanda del sig. indica la specifica esigenza Pt_1
transitoria: si legge all'art. 2 che “le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per motivi di lavoro”. Lo stesso articolo del contratto richiama inoltre l'art. 5 l. 431/98 che “definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge”.
2. La domanda di risoluzione va accolta poiché il conduttore non ha restituito l'immobile alla scadenza contrattualmente prevista. Va conseguentemente confermata l'ordinanza di rilascio emessa il 18.10.24.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A CP_1
allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018, tenendo conto della limitata complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (procedimento intimazione) € 400 pagina 3 di 4 • fase introduttiva (procedimento intimazione) € 494
• fase decisoria (giudizio di merito) € 430
E dunque in totale € 1.324, oltre € 110 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto alla data del 1.9.23 contratto di locazione stipulato fra le parti e registrato in data 22.6.23, relativo all'immobile sito in Torino, corso Tazzoli n. 170 e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. emessa il 18.10.24; condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di CP_1
, liquidandole in € 1.324, oltre € 110 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA Parte_1
come per legge.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18085/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore 15,30 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. CHIARAMONTE e l'avv. GATTI GUIDO CLEMENTE TERZO, oggi sostituito Parte_1
dall'avv. NERVI
Per nessuno è presente CP_1
I procuratori fanno rinvio al deposito effettuato in data di ieri del verbale di mediazione conclusosi con esito negativo.
Il Giudice dichiara la contumacia di e invita le parti a precisare le conclusioni. CP_1
Il procuratore di parte attrice conclude chiedendo la risoluzione del contratto di locazione per finita locazione e la conferma dell'ordinanza di rilascio.
Il procuratore di parte attrice chiede di essere esonerato dalla presenza in udienza per la lettura del provvedimento.
Il Giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide come da sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 1 di 4 N. R.G. 18085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 12.02.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18085/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato dall'Avv. GATTI GUIDO CLEMENTE TERZO in Parte_1 C.F._1
forza di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto per finita locazione dall'immobile sito in Parte_1 CP_1
Torino, corso Tazzoli n. 170, in considerazione del mancato rilascio alla scadenza del contratto ad uso transitorio, prevista per l'1.09.2023.
comparso personalmente all'udienza del 15.10.2024, non si è CP_1
formalmente opposto alla convalida, né ha proposto contestazioni relative all'esistenza o alla durata del contratto;
si è limitato ad affermare che non ci sarebbero motivi reali che giustificano la pagina 2 di 4 transitorietà.
Ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta e non sussistendo gravi motivi, con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 18.10.2024 è stato ordinato il rilascio dell'immobile e assegnato alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione.
Esperita con esito negativo la mediazione, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
*
1. L'attore chiede che sia dichiarato risolto il contratto di locazione relativo all'immobile sito in
Torino, corso Tazzoli n. 170.
Il sig. ha assolto all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua Pt_1
domanda, costituito dal contratto di locazione abitativo ad uso transitorio stipulato in data 2.01.2023 tra e registrato il 22.06.2023 (doc. 1 – fascicolo intimazione). Il Parte_2 CP_2
sig. dà atto di aver acquistato l'immobile oggetto della controversia in data 28.03.2024, come Pt_1
risulta dall'atto di compravendita prodotto (doc. 2).
Il contratto di locazione su cui si fonda la domanda del sig. indica la specifica esigenza Pt_1
transitoria: si legge all'art. 2 che “le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per motivi di lavoro”. Lo stesso articolo del contratto richiama inoltre l'art. 5 l. 431/98 che “definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge”.
2. La domanda di risoluzione va accolta poiché il conduttore non ha restituito l'immobile alla scadenza contrattualmente prevista. Va conseguentemente confermata l'ordinanza di rilascio emessa il 18.10.24.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A CP_1
allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018, tenendo conto della limitata complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (procedimento intimazione) € 400 pagina 3 di 4 • fase introduttiva (procedimento intimazione) € 494
• fase decisoria (giudizio di merito) € 430
E dunque in totale € 1.324, oltre € 110 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto alla data del 1.9.23 contratto di locazione stipulato fra le parti e registrato in data 22.6.23, relativo all'immobile sito in Torino, corso Tazzoli n. 170 e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. emessa il 18.10.24; condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di CP_1
, liquidandole in € 1.324, oltre € 110 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA Parte_1
come per legge.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 4 di 4