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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/02/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 21 febbraio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7146/2023 R.G.
Lavoro promossa da
rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso Parte_1 dagli avv.ti Gloria Beatrice Cantatore e Tommaso D'Amico presso lo studio dei quali in Cerignola (FG) Via Don Minzoni, 6 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n. 248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa CP_2
e dr. a ciò designati con Ordine di servizio
[...] Controparte_3
n.63 del 18.12.2007, dr.ssa a ciò designata con Ordine di Persona_1 servizio n. 1/2013 del 02/01/2013 e dr.ssa designata con Persona_2
Ordine di servizio n. 4 del 22.2.2022 tutti depositati presso la
Cancelleria dell'intestato Tribunale - ed elettivamente domiciliato presso la Sede di FOGGIA sita in Via della Repubblica 18 CP_1
resistente oggetto: esonero visite di revisione per indennità di accompagnamento e portatore di handicap in situazione di gravità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.08.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l chiedendo di: “- CP_1 disporre l'accertamento tecnico preventivo e fissare l'udienza di comparizione delle parti con il termine per la notifica della presente istanza;
- nominare, nelle forme dell'art. 696-bis c.p.c., un consulente tecnico d'ufficio, onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della sig.ra a vedersi riconosciuta soggetto invalido civile Parte_1 al 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un soggetto terzo ( indennità di accompagnamento), nonché soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/92, con esonero da future visite di revisione - Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore dei sottoscritti procuratori.”
Integrato il contraddittorio si è costituito l che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità della domanda e ne ha chiesto comunque il rigetto in quanto infondata, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 21 febbraio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*******
Il ricorso è inammissibile dovendosi condividere, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c, le argomentazioni svolte in precedente reso da questo Tribunale (cfr. sentenza resa in procedimento n. 776/2024
R.G.L.) in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame.
Ed invero, in disparte la motivazione della sentenza n. 712/2024, resa dalla Corte di Appello di Bari-Sezione Lavoro in data 06.5.2024 ed allegata alle note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente in data 25.05.2024, vi è che la predetta parte ha totalmente omesso di indicare i motivi per cui le patologie che affliggono la parte ricorrente non sarebbero revisionabili, rimettendo così ogni valutazione su tale requisito al Giudice e al C.T.U.
Come rimarcato in precedenti conformi di questo Ufficio (v. sentenza n. 2796 del 3.10.2023, Presidente est., dott.ssa Beatrice
Notarnicola), “La legge n.80/2006, all'art. 6 (modificando l'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) disciplinava le visite di accertamento per le persone aventi patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili.
Tale articolo prevedeva che “I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione”.
Con il nuovo D.L. 90/2014, art. 25, comma 8, è stato soppresso il primo paragrafo, lasciando invece semplicemente la parte riguardante le patologie, come requisito per il diritto all'esonero, che sono state individuate con il Decreto – Ministeriale del 2 agosto 2007.
A seguito di tale novella, il paragrafo rimasto in vigore recita così: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione”.
Il D.M. 2 agosto 2007, ha individuato le 10 patologie rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante in relazione alla concessa indennità di accompagnamento. La parte interessata non ha neppure riferito in quale delle 10 patologie previste dal decreto ministeriale rientrassero quelle da cui è affetto e rimanda a Giudice e CTU l'individuazione”.
Nel caso in esame, così come in quello scrutinato nel precedente giurisprudenziale innanzi richiamato, la parte ricorrente si è limitata ad affermare che la parte è affetta da: “Esiti di intervento di asportazione di voluminosa cisti sub-aracnoidea in sede fronto-temporale dx con secondarismi cerebrali, ossei ed epatici, Depressione maggiore cronica con disturbi del comportamento, Cardiopatia ipertensiva,
Incontinenza urinaria” non deducendo alcunchè circa la riconducibilità di tale infermità nel novero delle dieci patologie rispetto alle quali risultano escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.
Ne consegue che, in difetto di più puntuali allegazioni in tal senso, non resta che dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Ne consegue la revoca del CTU nominato.
Va per mera completezza evidenziato, quanto ai precedenti di questo
Tribunale prodotti con le note di trattazione 14.02.2025, nello specifico, con riferimento al decreto di omologa a firma dello scrivente magistrato, che il relativo procedimento è stato trasmesso a questo magistrato solo per la fase di omologa e che ogni vaglio in ordine alla ammissibilità della domanda è stato effettuato dal magistrato all'epoca tabellarmente competente.
Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7146//2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) revoca la nomina del CTU;
c) dichiara la irripetibilità delle spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21 febbraio 2025.
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 21 febbraio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7146/2023 R.G.
Lavoro promossa da
rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso Parte_1 dagli avv.ti Gloria Beatrice Cantatore e Tommaso D'Amico presso lo studio dei quali in Cerignola (FG) Via Don Minzoni, 6 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n. 248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa CP_2
e dr. a ciò designati con Ordine di servizio
[...] Controparte_3
n.63 del 18.12.2007, dr.ssa a ciò designata con Ordine di Persona_1 servizio n. 1/2013 del 02/01/2013 e dr.ssa designata con Persona_2
Ordine di servizio n. 4 del 22.2.2022 tutti depositati presso la
Cancelleria dell'intestato Tribunale - ed elettivamente domiciliato presso la Sede di FOGGIA sita in Via della Repubblica 18 CP_1
resistente oggetto: esonero visite di revisione per indennità di accompagnamento e portatore di handicap in situazione di gravità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.08.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l chiedendo di: “- CP_1 disporre l'accertamento tecnico preventivo e fissare l'udienza di comparizione delle parti con il termine per la notifica della presente istanza;
- nominare, nelle forme dell'art. 696-bis c.p.c., un consulente tecnico d'ufficio, onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della sig.ra a vedersi riconosciuta soggetto invalido civile Parte_1 al 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un soggetto terzo ( indennità di accompagnamento), nonché soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/92, con esonero da future visite di revisione - Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore dei sottoscritti procuratori.”
Integrato il contraddittorio si è costituito l che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità della domanda e ne ha chiesto comunque il rigetto in quanto infondata, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 21 febbraio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*******
Il ricorso è inammissibile dovendosi condividere, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c, le argomentazioni svolte in precedente reso da questo Tribunale (cfr. sentenza resa in procedimento n. 776/2024
R.G.L.) in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame.
Ed invero, in disparte la motivazione della sentenza n. 712/2024, resa dalla Corte di Appello di Bari-Sezione Lavoro in data 06.5.2024 ed allegata alle note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente in data 25.05.2024, vi è che la predetta parte ha totalmente omesso di indicare i motivi per cui le patologie che affliggono la parte ricorrente non sarebbero revisionabili, rimettendo così ogni valutazione su tale requisito al Giudice e al C.T.U.
Come rimarcato in precedenti conformi di questo Ufficio (v. sentenza n. 2796 del 3.10.2023, Presidente est., dott.ssa Beatrice
Notarnicola), “La legge n.80/2006, all'art. 6 (modificando l'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) disciplinava le visite di accertamento per le persone aventi patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili.
Tale articolo prevedeva che “I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione”.
Con il nuovo D.L. 90/2014, art. 25, comma 8, è stato soppresso il primo paragrafo, lasciando invece semplicemente la parte riguardante le patologie, come requisito per il diritto all'esonero, che sono state individuate con il Decreto – Ministeriale del 2 agosto 2007.
A seguito di tale novella, il paragrafo rimasto in vigore recita così: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione”.
Il D.M. 2 agosto 2007, ha individuato le 10 patologie rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante in relazione alla concessa indennità di accompagnamento. La parte interessata non ha neppure riferito in quale delle 10 patologie previste dal decreto ministeriale rientrassero quelle da cui è affetto e rimanda a Giudice e CTU l'individuazione”.
Nel caso in esame, così come in quello scrutinato nel precedente giurisprudenziale innanzi richiamato, la parte ricorrente si è limitata ad affermare che la parte è affetta da: “Esiti di intervento di asportazione di voluminosa cisti sub-aracnoidea in sede fronto-temporale dx con secondarismi cerebrali, ossei ed epatici, Depressione maggiore cronica con disturbi del comportamento, Cardiopatia ipertensiva,
Incontinenza urinaria” non deducendo alcunchè circa la riconducibilità di tale infermità nel novero delle dieci patologie rispetto alle quali risultano escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.
Ne consegue che, in difetto di più puntuali allegazioni in tal senso, non resta che dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Ne consegue la revoca del CTU nominato.
Va per mera completezza evidenziato, quanto ai precedenti di questo
Tribunale prodotti con le note di trattazione 14.02.2025, nello specifico, con riferimento al decreto di omologa a firma dello scrivente magistrato, che il relativo procedimento è stato trasmesso a questo magistrato solo per la fase di omologa e che ogni vaglio in ordine alla ammissibilità della domanda è stato effettuato dal magistrato all'epoca tabellarmente competente.
Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7146//2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) revoca la nomina del CTU;
c) dichiara la irripetibilità delle spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21 febbraio 2025.
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano