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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4782 del RGAC dell'anno 2016, avente ad oggetto la domanda di azione negatoria, vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 alla Via dei Conti Ruffo, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Antonio Rania che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f. ), in proprio ed in qualità di erede di CP_1 C.F._2 [...]
(c.f. ) e (c.f. ) in Per_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
qualità di erede di elettivamente domiciliate in Catanzaro, alla Via Vico I Persona_1
Stazione, n. 1, presso lo studio dell'Avv. che Luigi Bagnato che le rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro:
- dichiarare l'inesistenza della servitù di veduta e/o di ogni altro diritto reale minore, di cui in narrativa, in capo ai convenuti, in danno dell'immobile di proprietà , ordinando Parte_1
contestualmente, la cessazione di qualsivoglia molestia e/o turbativa, al legittimo esercizio del diritto di proprietà esercitato da parte dell'attore, previo ripristino dello stato dei luoghi e/o in subordine dell'assunzione ed esecuzione di ogni ulteriore tipo di accorgimento tecnico e strutturale eventualmente realizzabile, anche previa CTU tecnica in grado di eliminare i pregiudizi, le molestie, turbative e/o immissioni di cui in narrativa;
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 1 - condannare, altresì, i convenuti al risarcimento del danno, che si quantifica in € 20.000,00 a causa della diminutio del valore commerciale dell'immobile attualmente gravato da tale molestie e turbative, oltre che quale danno patrimoniale non, patito e patiendi relativo alla qualità di vita attualmente compromessa da tale situazione e/o da liquidare anche in via equitativa, nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15% maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”.
PER PARTE CONVENUTA;
“•Accertare e Dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità, l'improponibilità,
l'improcedibilità della domanda attore, per assenza dei presupposti di legge;
• Accertare e Dichiarare, sempre in via preliminare, la prescrizione dell'azione e della relativa domanda risarcitoria;
• Accertare e Dichiarare, nel merito, l'infondatezza e la pretestuosità degli assunti attorei;
• Rigettare, conseguentemente, la domanda avanzata dall'attore alla luce delle eccezioni e deduzioni spiegate nella presente comparsa di costituzione e risposta;
• Condannare, per l'effetto, il sig. al pagamento delle spese e competenze Parte_1 del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio dinnanzi Parte_1
al Tribunale di Catanzaro e deducendo: Persona_1 CP_1
- di essere divenuto proprietario dell'immobile sito in Catanzaro, alla Via Vico I Stazione, n. 7, identificato al Catasto al foglio di mappa n. 59, particella n. 214, sub 2, in forza di atto pubblico di compravendita del 7 novembre 200, n. Rep. 33.712, Racc.
9.553 registrato in Catanzaro il 23 novembre 2001 al n. 3819, Serie IV;
- che nell'anno 2004 i convenuti, nell'eseguire alcuni lavori edili in assenza dei titoli autorizzativi (tant'è che il veniva condannato per il reato di abuso edilizio alla pena di Per_1 giorni 20 di arresto ed € 7.500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e alla demolizione delle opere, salvo poi ottenere successivamente l'autorizzazione amministrativa in sanatoria), avevano modificato il tetto di copertura dell'immobile di cui erano proprietari, limitrofo a quello dell'attore, realizzando un terrazzo sul quale venivano installati diversi impianti di climatizzazione ed un'autoclave; avevano, altresì, eliminato la preesistente gronda,
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 2 modificando in tal modo il deflusso delle acque piovane che adesso venivano canalizzate contro il muro dell'abitazione dell'attore;
- che tali lavori avevano mutato lo stato dei luoghi “concedendo ai sig.ri e la CP_1 Per_1 possibilità non solo di esercitare la veduta e l'affaccio nella proprietà dell'attore”, quanto di porre in essere una serie di atti di molestia e turbativa che sfociavano in “continui comportamenti di inciviltà” ed in “atteggiamenti di totale maleducazione”, consistenti nel fare
“continui versi e gesti di ogni tipo rivolti all'attore”, nel gettare all'interno dell'abitazione di quest'ultimo la biancheria che l'attore stesso metteva ad asciugare all'interno dello spazio di sua proprietà, nel consentire la presenza costante degli animali domestici (gatti) sulla terrazza di loro proprietà dalla quale promanavano, pertanto, “odori nauseabondi” che costringevano l'attore a non poter aprire la finestra della sua abitazione, anche al fine di evitare che detti animali entrassero in casa;
- che tale situazione era divenuta al tal punto intollerabile che il aveva diffidato i Parte_1
convenuti, per il tramite del proprio legale di fiducia, a ripristinare lo stato dei luoghi, cui seguiva l'attivazione della procedura di mediazione, esperita in data 2 novembre 2015 con esito negativo.
Fatte tali premesse, citava in giudizio e al Parte_1 Persona_1 CP_1 fine di sentir “dichiarare l'inesistenza della servitù di veduta e/o di ogni altro diritto reale minore (…) in capo ai convenuti”. Chiedeva, altresì, che venisse ordinato a questi ultimi “la cessazione di qualsivoglia molestia e/o turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà” dell'attore, oltre al ripristino dello stato dei luoghi (anche mediante l'esecuzione di opere) ed alla condanna al risarcimento dei danni arrecati all'immobile di sua proprietà e a quello patrimoniale e non subito dall'attore. Danno quantificato in € 20.000,00 o da liquidarsi in via equitativa.
Rassegnava, quindi, le conclusioni come sopra riportate.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 gennaio 2017, si costituivano in giudizio e , i quali contestavano l'ammissibilità e la fondatezza Persona_1 CP_1
in fatto ed in diritto della domanda attorea, asserendo di non aver creato alcuna servitù di veduta gravante sull'immobile del e di non aver neppure posto in essere alcun atto di molestia Parte_1
o turbativa in danno della proprietà del medesimo.
Per quanto di loro interesse, eccepivano:
RGAC n. 4782/2016 – Pag.
3 - che il terrazzo oggetto di contestazione non consentiva alcun affaccio, diretto o obliquo, sull'abitazione dell'attore, né limitava il libero e pacifico godimento dell'immobile, posto che era stato realizzato “al di sotto della finestra dell'attore e ad un'altezza di circa 1,60 cm”; distanza che, quindi, rendeva inverosimile il fatto che i gatti di proprietà dei convenuti potessero saltare, raggiungendo il davanzale della finestra dell'attore;
- che non essendo stata posta in essere alcuna attività diretta all'esercizio di una servitù a carico del bene di proprietà dell'attore – anche sotto il profilo della molestia e della turbativa – il era privo di interesse ad agire, atteso che l'actio negatoria servitutis non era esperibile Parte_1
al sol fine di far dichiarare una generica libertà dal fondo;
- che, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, “la canaletta esistente è stata mantenuta
e, per consentire l'ulteriore facile reflusso delle acque piovane, i convenuti hanno realizzato all'interno del loro terrazzo, due ulteriori pluviali indipendenti”, sicché le modifiche apportate non cagionavano alcun nocumento all'abitazione dell'attore;
- che in ragione di ciò, anche la domanda di cessazione delle condotte di molestia e turbativa proposta ai sensi del comma 2 dell'art. 949 c.c. era inammissibile, al pari di quella risarcitoria, la quale doveva ritenersi, altresì, prescritta essendo ampiamente decorso il termine quinquennale stabilito dalla legge;
- che altrettanto non veritiera era sia la provenienza dal suddetto terrazzo di odori
“nauseabondi”, posto che questo veniva regolarmente pulito, che la presenza costante degli animali domestici, i quali avevano accesso al terrazzo sempre sotto la vigilanza dei convenuti e per brevi momenti:
- che, infine, nessuna propagazione di calore e rumori poteva provenire dai climatizzatori e dall'autoclave, atteso che questi erano stati installati “sulla parete, in stretta aderenza all'abitazione dei convenuti, distanti dalla finestra dell'attore circa sei metri”.
Sulla scorta di quanto sopra, i convenuti in negatoria rassegnavano le conclusioni sopra riportate.
1.2. Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. all'udienza di prima comparizione del 16 febbraio 2017, la causa veniva istruita mediante prova per testi ed interrogatorio formale dell'attore, assunte alle udienze del 19 aprile 2018 e del 7 giugno 2018.
1.3. Ritenuta, all'esito, la superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori, la causa veniva rinviata all'udienza del 4 aprile 2019 per la precisazione delle conclusioni.
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 4 1.4. Assegnata allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente Giudice, in data
18 gennaio 2022, dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 17 luglio 2024 pronunciato all'esito dell'udienza, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., del 18 giugno 2024, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISONE.
2. Preliminarmente, la scrivente intende confermare sia l'ordinanza del 10 novembre 2017 nella parte in cui il precedente Giudice titolare del procedimento rigettava, perché inammissibili, talune delle richieste istruttorie avanzate dalle parti, sia quella dell'11 giugno 2018 con la quale riteneva la superfluità di ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
Ordinanze che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
3. Nel merito, questo Giudice ritiene che la domanda attorea sia inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Preme osservare che cita in giudizio gli odierni convenuti proponendo ai Parte_1 sensi dell'art. 949 c.c. actio negatoria servitutis. Egli, infatti, chiede che venga dichiarata
“l'inesistenza di una servitù di veduta e/o di ogni altro diritto reale minore in danno dell'immobile” di sua proprietà e la cessazione di ogni atto di molestia e/o turbativa, oltre al ripristino dello stato dei luoghi e/o in subordine l'esecuzione di ogni ulteriore tipo di accorgimento tecnico e strutturale eventualmente realizzabile, in grado di eliminare i pregiudizi, le molestie, turbative, e/o immissioni”.
Domanda, altresì, la condanna dei convenuti sia al risarcimento del danno, dallo stesso quantificato in € 20.000,00, asseritamente dovuto sia per la “diminutio del valore commerciale dell'immobile” che per “il danno patrimoniale e non, patito e patiendi relativo alla qualità di vita attualmente compromessa da tali situazioni, e/o da liquidare anche in via equitativa, nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia”.
3.1. Orbene, non appare superfluo rammentare che l'azione negatoria disciplinata dall'art. 949
c.c. è un'azione di accertamento negativo “a difesa della proprietà, che l'ordinamento riconosce al proprietario per evitare la stabilizzazione degli effetti che possono derivare dall'asservimento” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 19249 del 07/07/2021).
Dalla lettera della norma si evince, infatti, che il proprietario può agire o per far cessare una molestia “di diritto”, laddove sia diretta all'accertamento dell'inesistenza di diritti da altri
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 5 affermati sulla res (comma 1), o per far cessare molestie e turbative “di fatto” che attentano al libero ed esclusivo godimento del bene immobile (comma 2).
Come ribadito dalla Suprema Corte, “In tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce actio negatoria servitutis non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui. Ne consegue che l'azione diretta a conseguire la riduzione in pristino a favore di colui che ha subito danno per effetto della violazione delle distanze legali deve qualificarsi come actio negatoria servitutis, essendo volta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore libero da servitù vantate da terzi, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dare luogo a servitù” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16495 del
5 agosto 2005).
Considerata la finalità cui tende l'azione, la Suprema Corte di Cassazione rammenta, infatti, che “l'azione negatoria di cui all'art. 949 cod. civ., sia nel 1° che nel 2° co. (salva l'ultima parte, circa il ristoro dei danni, la cui azione resta disciplinata dall'art 2043 cod. civ.), ha come essenziale, indispensabile, presupposto la sussistenza di altrui pretese di diritto sul bene dell'attore e non può essere utilizzata allorché, anche in presenza di turbative o molestie, esse non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cass. 15.12.1975, n. 4124; Cass.
22.6.2011, n. 13710)” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31382 del 05 dicembre 2018).
Atteso, dunque, che l'azione presuppone l'esercizio attuale e concreto della servitù e/o il compimento di atti di molestia e turbativa sorretti dalla pretesa di esercitare un diritto sulla cosa asservita (Cass. Civ. Sez. II, sentenza n. 649 del 21 gennaio 2000), la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “'l'interesse ad esperirla sorge allorché il convenuto, con azioni concrete, determini una situazione di incertezza circa l'esistenza o meno della servitù che ritiene sussistere a vantaggio del proprio fondo. Ne deriva che detta azione in tanto è promovibile, in quanto si sia creata una situazione che implichi l'esercizio, assunto abusivo, di servitù a carico del fondo dell'attore, il quale tende alla declaratoria della sua libertà attraverso l'accertamento della inesistenza di quella servitù” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14348 del 03 novembre 2000).
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 6 Ed invero, in una pronuncia risalente la Suprema Corte ribadisce che “L'interesse a proporre
l'actio negatoria servitutis sorge allorquando venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce, mentre non può essere proposta l'azione al fine di far dichiarare una generica libertà del fondo, indipendentemente da concreti attentati alla stessa, i quali possono anche consistere nell'esplicita pretesa di esercitare una determinata servitù” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 781 del 08/02/1989).
3.2. Orbene, dall'applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie ne discende che le domande attoree devono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse ad agire, atteso che tanto quella volta all'accertamento negativo della dedotta servitù di veduta, quanto quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica mediante la rimozione delle opere realizzate dagli odierni convenuti difettano della pretesa da parte di questi ultimi ad esercitare una determinata servitù o altro diritto sul bene di proprietà dell'attore.
Anzitutto, occorre osservare che nessun rilievo dirimente assume il fatto che il manufatto in questione è stato in origine realizzato dai convenuti in assenza dei titoli autorizzativi (tant'è che veniva condannato con sentenza del 2 ottobre 2006 alla pena di giorni 20 di Persona_1 arresto ed al pagamento di € 7.500,00 di ammenda perché riconosciuto colpevole dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 44 e 93, 94 e 95 del D.P.R. 380/2001) e che solo successivamente il conseguiva il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, Per_1
trattandosi di questioni che - afferendo alla responsabilità per la realizzazione della costruzione in violazione della normativa edilizia ed avendo natura amministrativa (e/o penale) - non vengono in rilievo ai fini del presente giudizio, che ha ad oggetto un'azione reale a tutela della proprietà, di natura civile, che poggia su tematiche e presupposti del tutto diversi.
3.3. Ciò premesso, per quel che concerne in particolare la servitù di veduta, deve rilevarsi che la carenza di interesse ad agire dell'attore si evince agevolmente dal fatto che il terrazzo è stato realizzato dai convenuti più in basso rispetto alla finestra dell'abitazione del e ad una Parte_1 distanza di circa 1,60 cm e non consente, pertanto, l'esercizio della prospectio e della inspectio sull'immobile di proprietà dello stesso, tanto più che questo non è accompagnato dalla pretesa di esercitare il relativo diritto di servitù sul bene.
Ed invero, l'art. 905, comma 1, c.c. vieta l'apertura di vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 7 Parimenti, il comma 2 proibisce la costruzione di balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permette di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Ebbene, nel caso di specie, il manufatto in questione non consente alcun affaccio, diretto o obliquo, sull'abitazione del , proprio perché lo stesso “sorge al di sotto della finestra Parte_1 dell'attore e ad una altezza di circa 1,60 cm”.
Tale circostanza deve ritenersi provata perché, oltre a non essere oggetto di contestazione da parte dell'attore, è dallo stesso confermata in sede di interrogatorio formale: questi, infatti, alla domanda articolata da controparte nel capitolo di prova di cui alla lett. B) della seconda memoria istruttoria: “Vero è che la finestra dell'immobile di Vostra proprietà apre nel corridoio della medesima abitazione?” dichiara che “la finestra sta nel corridoio e affaccia sul terrazzo di ”. Per_1
All'assenza di una costruzione idonea a consentire l'apertura di una veduta diretta, laterale o obliqua sull'immobile dell'attore (tale per cui non risulta compromesso neppure il diritto alla riservatezza), si aggiunge la mancanza di qualsivoglia pretesa di servitù da parte dei convenuti a vantaggio della loro proprietà: questi, infatti, nel contestare l'ammissibilità e la fondatezza della domanda, non solo allegano il mancato compimento di atti finalizzati all'esercizio della dedotta servitù di veduta, quanto non propongono domanda riconvenzionale diretta all'accertamento ed alla costituzione in loro favore della servitù oggetto di negatoria.
3.4. Analoghe considerazioni devono rassegnarsi in merito alla domanda volta ad ottenere ai sensi del comma 2 dell'art. 949 c.c. la cessazione delle altrui molestie al libero esercizio del diritto di proprietà dell'attore mediante ripristino dello stato dei luoghi o esecuzione di opere volte a rimuovere la situazione di pregiudizio.
Considerato, infatti, che nel caso di specie difetta l'imprescindibile presupposto della pretesa dei convenuti di esercitare sul bene dell'attore un qualsivoglia diritto, l'interesse ad agire in negatoria del non è rinvenibile neppure in relazione alle ulteriori condotte che Parte_1 quest'ultimo, qualificandole come atti di molestia e turbativa, pone a fondamento dell'azione proposta.
Ed invero, per quel che concerne l'installazione sul suddetto terrazzo degli impianti di climatizzazione e di un'autoclave deve rilevarsi che, dalle stesse deduzioni delle parti nonché dalle riproduzioni fotografiche riversate in atti, emerge inequivocabilmente che dette opere sono collocate all'interno della proprietà dei convenuti e non coinvolgono, neppure in minima
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 8 parte, quella attorea;
di talché né possono essere ritenute eloquenti di un'attività volta all'esercizio ed all'affermazione di un diritto di servitù, né sono suscettibili di essere qualificate come atto di molestia e turbativa ai sensi del comma 2 dell'art. 949 c.c., mancando a monte la pretesa di un diritto reale limitato sulla cosa.
Inoltre, quanto allegato dai convenuti (vale a dire che tanto i climatizzatori, quanto l'autoclave sono situati “sulla parete in stretta aderenza all'abitazione dei convenuti, distanti dalla finestra dell'attore circa sei metri”), costituisce circostanza mai oggetto di specifica contestazione da parte di . Parte_1
Da ciò consegue che l'attore è carente di interesse agire in petitorio per l'accertamento dell'inesistenza dei diritti astrattamente ricollegabili al comportamento dei convenuti e per la cessazione delle condotte di molestia e turbativa.
Lo stesso deve dirsi per quelle condotte che il stesso qualifica come “atteggiamenti Parte_1 di totale maleducazione”, quali fare “continui versi e gesti di ogni tipo rivolti all'odierno attore
(…) gettare all'interno dell'abitazione , ogni qualvolta trovano la finestra attigua alla Parte_1 terrazza aperta, la biancheria dalla stesa ad asciugare nell'apposito spazio di sua proprietà”
o consentire sulla terrazza di proprietà dei convenuti la presenza di animali domestici (gatti); tali condotte, infatti, non si concretizzano in quegli atti di molestia e turbativa cui si riferisce l'art. 949 c.c. e, pertanto, non fanno insorgere nell'attore alcun interesse ad agire in petitorio.
Seppur in una pronuncia risalente nel tempo, la Suprema Corte afferma, infatti, che “l'azione diretta ad impedire le immissioni intollerabili provenienti dal fondo del vicino non può senz'altro essere considerata azione reale a difesa della proprietà o di altro diritto reale, perché ove la violazione materiale della sfera giuridica altrui non sia accompagnata dalla pretesa di un diritto reale limitato sulla cosa, l'azione ha carattere essenzialmente personale,
a nulla rilevando che il diritto a pretendere l'eliminazione dell'attività materiale commessa dal terzo sia sorta a causa della lesione di un diritto reale. In detta ipotesi, la domanda rivolta ad ottenere la rimozione della situazione lesiva del diritto di proprietà esorbita dai limiti della negatoria e va compresa nell'azione di risarcimento del danno mediante integrazione in forma specifica” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4124 del 15/12/1975).
3.5. Analoghe considerazioni devono rassegnarsi per quel che concerne l'asserita modifica del deflusso delle acque piovane, in relazione alla quale la domanda attorea di ripristino dello stato dei luoghi, non essendo accompagnata dalla pretesa dei convenuti di esercizio di un diritto reale limitato sulla cosa, non è suscettibile di essere qualificata come negatoria servitutis.
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 9 Ad abundantiam, deve rilevarsi che la domanda – anche laddove fosse qualificabile come tale
- non è meritevole di accoglimento perché destituita di fondamento.
L'attore afferma che, prima della realizzazione del terrazzo, vale a dire “sino a quando esisteva il tetto di copertura, l'acqua piovana veniva canalizzata nella relativa gronda, senza arrecare nocumento al (e) che da quando è stato rimosso il tetto ed eliminata la preesistente Parte_1 gronda”, con collocazione delle tegole, l'acqua piovana viene canalizzata “contro il muro del
” cagionando problemi di umidità all'appartamento di quest'ultimo. Parte_1
Deve, tuttavia, rilevarsi che quanto asserito dal negli scritti difensivi e in sede di Parte_1
interrogatorio formale, oltre ad essere genericamente dedotto e non supportato da alcuna idonea documentazione - ad eccezione di cinque fotografie allegate all'atto introduttivo inidonee a dimostrare la dedotta deviazione - non trova riscontro nelle risultanze istruttorie.
Al contrario, dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio non emerge né la dedotta rimozione della grondaia, né che la edificazione del terrazzo al posto del tetto ha modificato il deflusso delle acque piovane cagionando in tal modo nocumento all'edificio.
Ed invero, il teste di parte attrice nel riferire sulla seguente circostanza: “11. Testimone_1
“Vero o meno che a seguito dei suddetti lavori il deflusso delle acque piovane veniva modificato, previa eliminazione dei precedenti pluviali e/o canali di scolo, mentre oggi le stesse risultano canalizzate a ridosso del muro del sig. ”, sebbene nell'immediato Parte_1 riferisca: “sì è vero. Lo so perché vado sempre a trovarlo quindi vedo che sul terrazzo ci sono gatti, motori, spazzatura”, allo stesso tempo dichiara che la situazione è rimasta pressoché immutata nel tempo.
Egli, infatti, riferisce: “Quanto alle acque piovane quelle dell'immobile di Parte_1
confluiscono nella sua grondaia. Lo scolo è messo al muro della casa di e procede Parte_1
verso il basso. Questa è la collocazione attuale che c'era già. Anche prima era così solo che al posto del terrazzo c'erano le tegole e non so dove andavano le acque di scolo degli altri immobili”. (cfr. verbale di udienza del 19 aprile 2018).
Nessun riscontro si evince, invece, dalla deposizione del secondo teste di parte attrice,
[...]
il quale rende delle dichiarazioni contraddittorie e poco credibili. Egli, infatti, nel Tes_2 rispondere sulla medesima circostanza del primo teste, espone “ricordo che prima, quando
c'era il tetto, non ricordo l'anno perché ero piccolo, le acque erano canalizzate nella gronda.”.
Orbene, considerato che il tetto è stato modificato in terrazzo nell'anno 2004 e che il teste è nato nel 1992, dovrebbe ritenersi che questo era a conoscenza di un fatto estremamente tecnico,
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 10 quale la canalizzazione delle acque piovane all'interno della gronda, quando aveva all'incirca dodici anni.
La contraddittorietà e la inattendibilità del teste la si evince, altresì, dal fatto che questi – se da un lato afferma che l'abitazione del “è umida perché non essendoci la gronda gli Parte_1 vanno dentro nell'appartamento” – dall'altra dichiara: “Non vado sui luoghi di causa da almeno un anno, quando sono andato ero piccolo, non ricordo come era collocata la gronda”.
(cfr. verbale di udienza del 7 giugno 2018).
L'attuale esistenza della grondaia è, invece, confermata dal teste di parte convenuta, Tes_3
, a conoscenza dei fatti di causa perché incaricato di seguire i lavori oggetto di
[...]
contestazione in qualità di tecnico. Egli, infatti, nel rispondere sulla circostanza di cui al capitolo 8 della seconda memoria istruttoria “Vero o meno che prima della realizzazione del terrazzo per cui è causa, le acque piovane di entrambi gli immobili venivano fatte confluire nell'unica canaletta posta a confine tra i due fondi?” dichiara: “sì è vero, confluivano nell'intercapedine tra i due fabbricati, nella giunzione, diciamo sul confine”.
Sulla circostanza di cui al capitolo 9 “Vero o meno che i coniugi all'interno del terrazzo Per_1
hanno realizzato due pluviali indipendenti per la raccolta delle acque piovane della loro abitazione?” (circostanza sulla quale l'attore in sede di interrogatorio formale risponde: “non lo so”), riferisce: “sì è vero, le acque del terrazzo non confluiscono più sulla vecchia gronda ma hanno fatto una linea a parte. Questi due pluviali scendono e si raccordano ai pozzetti che sono al fondo dei palazzi. Sono due e scendono prima sul fabbricato del e poi su quello Per_1 di sotto”.
Infine, sul capitolo 10) “Vero o meno che nella gronda posta sul confine confluiscono solo le acque piovane dell'abitazione del ?”, conferma la circostanza precisando che la Parte_1
“gronda c'è ancora e non è stata rimossa”. Precisa, inoltre, di aver “seguito i lavori di pavimentazione del terrazzo e questa gronda è stata isolata e impermeabilizzata. Fino a questi lavori li ho seguiti io, inclusa la realizzazione delle pluviali”.
4. Dalla inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire, oltre che dalla infondatezza della stessa per quel che concerne la questione inerente alla modifica del decorso delle acque piovane, consegue il rigetto sia della domanda volta ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi che il risarcimento del danno;
domanda quest'ultima che deve ritenersi in ogni caso infondata perché non provata né nell'an né nel quantum.
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 11 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e considerando i valori medi per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Elais Mellace, definitivamente pronunziando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità della domanda attore per carenza di interesse ad agire;
2. rigetta nel resto;
3. condanna al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 1.701,00, per onorari e compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 10 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4782 del RGAC dell'anno 2016, avente ad oggetto la domanda di azione negatoria, vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 alla Via dei Conti Ruffo, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Antonio Rania che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f. ), in proprio ed in qualità di erede di CP_1 C.F._2 [...]
(c.f. ) e (c.f. ) in Per_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
qualità di erede di elettivamente domiciliate in Catanzaro, alla Via Vico I Persona_1
Stazione, n. 1, presso lo studio dell'Avv. che Luigi Bagnato che le rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro:
- dichiarare l'inesistenza della servitù di veduta e/o di ogni altro diritto reale minore, di cui in narrativa, in capo ai convenuti, in danno dell'immobile di proprietà , ordinando Parte_1
contestualmente, la cessazione di qualsivoglia molestia e/o turbativa, al legittimo esercizio del diritto di proprietà esercitato da parte dell'attore, previo ripristino dello stato dei luoghi e/o in subordine dell'assunzione ed esecuzione di ogni ulteriore tipo di accorgimento tecnico e strutturale eventualmente realizzabile, anche previa CTU tecnica in grado di eliminare i pregiudizi, le molestie, turbative e/o immissioni di cui in narrativa;
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 1 - condannare, altresì, i convenuti al risarcimento del danno, che si quantifica in € 20.000,00 a causa della diminutio del valore commerciale dell'immobile attualmente gravato da tale molestie e turbative, oltre che quale danno patrimoniale non, patito e patiendi relativo alla qualità di vita attualmente compromessa da tale situazione e/o da liquidare anche in via equitativa, nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15% maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”.
PER PARTE CONVENUTA;
“•Accertare e Dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità, l'improponibilità,
l'improcedibilità della domanda attore, per assenza dei presupposti di legge;
• Accertare e Dichiarare, sempre in via preliminare, la prescrizione dell'azione e della relativa domanda risarcitoria;
• Accertare e Dichiarare, nel merito, l'infondatezza e la pretestuosità degli assunti attorei;
• Rigettare, conseguentemente, la domanda avanzata dall'attore alla luce delle eccezioni e deduzioni spiegate nella presente comparsa di costituzione e risposta;
• Condannare, per l'effetto, il sig. al pagamento delle spese e competenze Parte_1 del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio dinnanzi Parte_1
al Tribunale di Catanzaro e deducendo: Persona_1 CP_1
- di essere divenuto proprietario dell'immobile sito in Catanzaro, alla Via Vico I Stazione, n. 7, identificato al Catasto al foglio di mappa n. 59, particella n. 214, sub 2, in forza di atto pubblico di compravendita del 7 novembre 200, n. Rep. 33.712, Racc.
9.553 registrato in Catanzaro il 23 novembre 2001 al n. 3819, Serie IV;
- che nell'anno 2004 i convenuti, nell'eseguire alcuni lavori edili in assenza dei titoli autorizzativi (tant'è che il veniva condannato per il reato di abuso edilizio alla pena di Per_1 giorni 20 di arresto ed € 7.500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e alla demolizione delle opere, salvo poi ottenere successivamente l'autorizzazione amministrativa in sanatoria), avevano modificato il tetto di copertura dell'immobile di cui erano proprietari, limitrofo a quello dell'attore, realizzando un terrazzo sul quale venivano installati diversi impianti di climatizzazione ed un'autoclave; avevano, altresì, eliminato la preesistente gronda,
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 2 modificando in tal modo il deflusso delle acque piovane che adesso venivano canalizzate contro il muro dell'abitazione dell'attore;
- che tali lavori avevano mutato lo stato dei luoghi “concedendo ai sig.ri e la CP_1 Per_1 possibilità non solo di esercitare la veduta e l'affaccio nella proprietà dell'attore”, quanto di porre in essere una serie di atti di molestia e turbativa che sfociavano in “continui comportamenti di inciviltà” ed in “atteggiamenti di totale maleducazione”, consistenti nel fare
“continui versi e gesti di ogni tipo rivolti all'attore”, nel gettare all'interno dell'abitazione di quest'ultimo la biancheria che l'attore stesso metteva ad asciugare all'interno dello spazio di sua proprietà, nel consentire la presenza costante degli animali domestici (gatti) sulla terrazza di loro proprietà dalla quale promanavano, pertanto, “odori nauseabondi” che costringevano l'attore a non poter aprire la finestra della sua abitazione, anche al fine di evitare che detti animali entrassero in casa;
- che tale situazione era divenuta al tal punto intollerabile che il aveva diffidato i Parte_1
convenuti, per il tramite del proprio legale di fiducia, a ripristinare lo stato dei luoghi, cui seguiva l'attivazione della procedura di mediazione, esperita in data 2 novembre 2015 con esito negativo.
Fatte tali premesse, citava in giudizio e al Parte_1 Persona_1 CP_1 fine di sentir “dichiarare l'inesistenza della servitù di veduta e/o di ogni altro diritto reale minore (…) in capo ai convenuti”. Chiedeva, altresì, che venisse ordinato a questi ultimi “la cessazione di qualsivoglia molestia e/o turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà” dell'attore, oltre al ripristino dello stato dei luoghi (anche mediante l'esecuzione di opere) ed alla condanna al risarcimento dei danni arrecati all'immobile di sua proprietà e a quello patrimoniale e non subito dall'attore. Danno quantificato in € 20.000,00 o da liquidarsi in via equitativa.
Rassegnava, quindi, le conclusioni come sopra riportate.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 gennaio 2017, si costituivano in giudizio e , i quali contestavano l'ammissibilità e la fondatezza Persona_1 CP_1
in fatto ed in diritto della domanda attorea, asserendo di non aver creato alcuna servitù di veduta gravante sull'immobile del e di non aver neppure posto in essere alcun atto di molestia Parte_1
o turbativa in danno della proprietà del medesimo.
Per quanto di loro interesse, eccepivano:
RGAC n. 4782/2016 – Pag.
3 - che il terrazzo oggetto di contestazione non consentiva alcun affaccio, diretto o obliquo, sull'abitazione dell'attore, né limitava il libero e pacifico godimento dell'immobile, posto che era stato realizzato “al di sotto della finestra dell'attore e ad un'altezza di circa 1,60 cm”; distanza che, quindi, rendeva inverosimile il fatto che i gatti di proprietà dei convenuti potessero saltare, raggiungendo il davanzale della finestra dell'attore;
- che non essendo stata posta in essere alcuna attività diretta all'esercizio di una servitù a carico del bene di proprietà dell'attore – anche sotto il profilo della molestia e della turbativa – il era privo di interesse ad agire, atteso che l'actio negatoria servitutis non era esperibile Parte_1
al sol fine di far dichiarare una generica libertà dal fondo;
- che, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, “la canaletta esistente è stata mantenuta
e, per consentire l'ulteriore facile reflusso delle acque piovane, i convenuti hanno realizzato all'interno del loro terrazzo, due ulteriori pluviali indipendenti”, sicché le modifiche apportate non cagionavano alcun nocumento all'abitazione dell'attore;
- che in ragione di ciò, anche la domanda di cessazione delle condotte di molestia e turbativa proposta ai sensi del comma 2 dell'art. 949 c.c. era inammissibile, al pari di quella risarcitoria, la quale doveva ritenersi, altresì, prescritta essendo ampiamente decorso il termine quinquennale stabilito dalla legge;
- che altrettanto non veritiera era sia la provenienza dal suddetto terrazzo di odori
“nauseabondi”, posto che questo veniva regolarmente pulito, che la presenza costante degli animali domestici, i quali avevano accesso al terrazzo sempre sotto la vigilanza dei convenuti e per brevi momenti:
- che, infine, nessuna propagazione di calore e rumori poteva provenire dai climatizzatori e dall'autoclave, atteso che questi erano stati installati “sulla parete, in stretta aderenza all'abitazione dei convenuti, distanti dalla finestra dell'attore circa sei metri”.
Sulla scorta di quanto sopra, i convenuti in negatoria rassegnavano le conclusioni sopra riportate.
1.2. Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. all'udienza di prima comparizione del 16 febbraio 2017, la causa veniva istruita mediante prova per testi ed interrogatorio formale dell'attore, assunte alle udienze del 19 aprile 2018 e del 7 giugno 2018.
1.3. Ritenuta, all'esito, la superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori, la causa veniva rinviata all'udienza del 4 aprile 2019 per la precisazione delle conclusioni.
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 4 1.4. Assegnata allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente Giudice, in data
18 gennaio 2022, dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 17 luglio 2024 pronunciato all'esito dell'udienza, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., del 18 giugno 2024, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISONE.
2. Preliminarmente, la scrivente intende confermare sia l'ordinanza del 10 novembre 2017 nella parte in cui il precedente Giudice titolare del procedimento rigettava, perché inammissibili, talune delle richieste istruttorie avanzate dalle parti, sia quella dell'11 giugno 2018 con la quale riteneva la superfluità di ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
Ordinanze che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
3. Nel merito, questo Giudice ritiene che la domanda attorea sia inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Preme osservare che cita in giudizio gli odierni convenuti proponendo ai Parte_1 sensi dell'art. 949 c.c. actio negatoria servitutis. Egli, infatti, chiede che venga dichiarata
“l'inesistenza di una servitù di veduta e/o di ogni altro diritto reale minore in danno dell'immobile” di sua proprietà e la cessazione di ogni atto di molestia e/o turbativa, oltre al ripristino dello stato dei luoghi e/o in subordine l'esecuzione di ogni ulteriore tipo di accorgimento tecnico e strutturale eventualmente realizzabile, in grado di eliminare i pregiudizi, le molestie, turbative, e/o immissioni”.
Domanda, altresì, la condanna dei convenuti sia al risarcimento del danno, dallo stesso quantificato in € 20.000,00, asseritamente dovuto sia per la “diminutio del valore commerciale dell'immobile” che per “il danno patrimoniale e non, patito e patiendi relativo alla qualità di vita attualmente compromessa da tali situazioni, e/o da liquidare anche in via equitativa, nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia”.
3.1. Orbene, non appare superfluo rammentare che l'azione negatoria disciplinata dall'art. 949
c.c. è un'azione di accertamento negativo “a difesa della proprietà, che l'ordinamento riconosce al proprietario per evitare la stabilizzazione degli effetti che possono derivare dall'asservimento” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 19249 del 07/07/2021).
Dalla lettera della norma si evince, infatti, che il proprietario può agire o per far cessare una molestia “di diritto”, laddove sia diretta all'accertamento dell'inesistenza di diritti da altri
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 5 affermati sulla res (comma 1), o per far cessare molestie e turbative “di fatto” che attentano al libero ed esclusivo godimento del bene immobile (comma 2).
Come ribadito dalla Suprema Corte, “In tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce actio negatoria servitutis non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui. Ne consegue che l'azione diretta a conseguire la riduzione in pristino a favore di colui che ha subito danno per effetto della violazione delle distanze legali deve qualificarsi come actio negatoria servitutis, essendo volta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore libero da servitù vantate da terzi, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dare luogo a servitù” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16495 del
5 agosto 2005).
Considerata la finalità cui tende l'azione, la Suprema Corte di Cassazione rammenta, infatti, che “l'azione negatoria di cui all'art. 949 cod. civ., sia nel 1° che nel 2° co. (salva l'ultima parte, circa il ristoro dei danni, la cui azione resta disciplinata dall'art 2043 cod. civ.), ha come essenziale, indispensabile, presupposto la sussistenza di altrui pretese di diritto sul bene dell'attore e non può essere utilizzata allorché, anche in presenza di turbative o molestie, esse non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cass. 15.12.1975, n. 4124; Cass.
22.6.2011, n. 13710)” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31382 del 05 dicembre 2018).
Atteso, dunque, che l'azione presuppone l'esercizio attuale e concreto della servitù e/o il compimento di atti di molestia e turbativa sorretti dalla pretesa di esercitare un diritto sulla cosa asservita (Cass. Civ. Sez. II, sentenza n. 649 del 21 gennaio 2000), la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “'l'interesse ad esperirla sorge allorché il convenuto, con azioni concrete, determini una situazione di incertezza circa l'esistenza o meno della servitù che ritiene sussistere a vantaggio del proprio fondo. Ne deriva che detta azione in tanto è promovibile, in quanto si sia creata una situazione che implichi l'esercizio, assunto abusivo, di servitù a carico del fondo dell'attore, il quale tende alla declaratoria della sua libertà attraverso l'accertamento della inesistenza di quella servitù” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14348 del 03 novembre 2000).
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 6 Ed invero, in una pronuncia risalente la Suprema Corte ribadisce che “L'interesse a proporre
l'actio negatoria servitutis sorge allorquando venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce, mentre non può essere proposta l'azione al fine di far dichiarare una generica libertà del fondo, indipendentemente da concreti attentati alla stessa, i quali possono anche consistere nell'esplicita pretesa di esercitare una determinata servitù” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 781 del 08/02/1989).
3.2. Orbene, dall'applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie ne discende che le domande attoree devono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse ad agire, atteso che tanto quella volta all'accertamento negativo della dedotta servitù di veduta, quanto quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica mediante la rimozione delle opere realizzate dagli odierni convenuti difettano della pretesa da parte di questi ultimi ad esercitare una determinata servitù o altro diritto sul bene di proprietà dell'attore.
Anzitutto, occorre osservare che nessun rilievo dirimente assume il fatto che il manufatto in questione è stato in origine realizzato dai convenuti in assenza dei titoli autorizzativi (tant'è che veniva condannato con sentenza del 2 ottobre 2006 alla pena di giorni 20 di Persona_1 arresto ed al pagamento di € 7.500,00 di ammenda perché riconosciuto colpevole dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 44 e 93, 94 e 95 del D.P.R. 380/2001) e che solo successivamente il conseguiva il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, Per_1
trattandosi di questioni che - afferendo alla responsabilità per la realizzazione della costruzione in violazione della normativa edilizia ed avendo natura amministrativa (e/o penale) - non vengono in rilievo ai fini del presente giudizio, che ha ad oggetto un'azione reale a tutela della proprietà, di natura civile, che poggia su tematiche e presupposti del tutto diversi.
3.3. Ciò premesso, per quel che concerne in particolare la servitù di veduta, deve rilevarsi che la carenza di interesse ad agire dell'attore si evince agevolmente dal fatto che il terrazzo è stato realizzato dai convenuti più in basso rispetto alla finestra dell'abitazione del e ad una Parte_1 distanza di circa 1,60 cm e non consente, pertanto, l'esercizio della prospectio e della inspectio sull'immobile di proprietà dello stesso, tanto più che questo non è accompagnato dalla pretesa di esercitare il relativo diritto di servitù sul bene.
Ed invero, l'art. 905, comma 1, c.c. vieta l'apertura di vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 7 Parimenti, il comma 2 proibisce la costruzione di balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permette di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Ebbene, nel caso di specie, il manufatto in questione non consente alcun affaccio, diretto o obliquo, sull'abitazione del , proprio perché lo stesso “sorge al di sotto della finestra Parte_1 dell'attore e ad una altezza di circa 1,60 cm”.
Tale circostanza deve ritenersi provata perché, oltre a non essere oggetto di contestazione da parte dell'attore, è dallo stesso confermata in sede di interrogatorio formale: questi, infatti, alla domanda articolata da controparte nel capitolo di prova di cui alla lett. B) della seconda memoria istruttoria: “Vero è che la finestra dell'immobile di Vostra proprietà apre nel corridoio della medesima abitazione?” dichiara che “la finestra sta nel corridoio e affaccia sul terrazzo di ”. Per_1
All'assenza di una costruzione idonea a consentire l'apertura di una veduta diretta, laterale o obliqua sull'immobile dell'attore (tale per cui non risulta compromesso neppure il diritto alla riservatezza), si aggiunge la mancanza di qualsivoglia pretesa di servitù da parte dei convenuti a vantaggio della loro proprietà: questi, infatti, nel contestare l'ammissibilità e la fondatezza della domanda, non solo allegano il mancato compimento di atti finalizzati all'esercizio della dedotta servitù di veduta, quanto non propongono domanda riconvenzionale diretta all'accertamento ed alla costituzione in loro favore della servitù oggetto di negatoria.
3.4. Analoghe considerazioni devono rassegnarsi in merito alla domanda volta ad ottenere ai sensi del comma 2 dell'art. 949 c.c. la cessazione delle altrui molestie al libero esercizio del diritto di proprietà dell'attore mediante ripristino dello stato dei luoghi o esecuzione di opere volte a rimuovere la situazione di pregiudizio.
Considerato, infatti, che nel caso di specie difetta l'imprescindibile presupposto della pretesa dei convenuti di esercitare sul bene dell'attore un qualsivoglia diritto, l'interesse ad agire in negatoria del non è rinvenibile neppure in relazione alle ulteriori condotte che Parte_1 quest'ultimo, qualificandole come atti di molestia e turbativa, pone a fondamento dell'azione proposta.
Ed invero, per quel che concerne l'installazione sul suddetto terrazzo degli impianti di climatizzazione e di un'autoclave deve rilevarsi che, dalle stesse deduzioni delle parti nonché dalle riproduzioni fotografiche riversate in atti, emerge inequivocabilmente che dette opere sono collocate all'interno della proprietà dei convenuti e non coinvolgono, neppure in minima
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 8 parte, quella attorea;
di talché né possono essere ritenute eloquenti di un'attività volta all'esercizio ed all'affermazione di un diritto di servitù, né sono suscettibili di essere qualificate come atto di molestia e turbativa ai sensi del comma 2 dell'art. 949 c.c., mancando a monte la pretesa di un diritto reale limitato sulla cosa.
Inoltre, quanto allegato dai convenuti (vale a dire che tanto i climatizzatori, quanto l'autoclave sono situati “sulla parete in stretta aderenza all'abitazione dei convenuti, distanti dalla finestra dell'attore circa sei metri”), costituisce circostanza mai oggetto di specifica contestazione da parte di . Parte_1
Da ciò consegue che l'attore è carente di interesse agire in petitorio per l'accertamento dell'inesistenza dei diritti astrattamente ricollegabili al comportamento dei convenuti e per la cessazione delle condotte di molestia e turbativa.
Lo stesso deve dirsi per quelle condotte che il stesso qualifica come “atteggiamenti Parte_1 di totale maleducazione”, quali fare “continui versi e gesti di ogni tipo rivolti all'odierno attore
(…) gettare all'interno dell'abitazione , ogni qualvolta trovano la finestra attigua alla Parte_1 terrazza aperta, la biancheria dalla stesa ad asciugare nell'apposito spazio di sua proprietà”
o consentire sulla terrazza di proprietà dei convenuti la presenza di animali domestici (gatti); tali condotte, infatti, non si concretizzano in quegli atti di molestia e turbativa cui si riferisce l'art. 949 c.c. e, pertanto, non fanno insorgere nell'attore alcun interesse ad agire in petitorio.
Seppur in una pronuncia risalente nel tempo, la Suprema Corte afferma, infatti, che “l'azione diretta ad impedire le immissioni intollerabili provenienti dal fondo del vicino non può senz'altro essere considerata azione reale a difesa della proprietà o di altro diritto reale, perché ove la violazione materiale della sfera giuridica altrui non sia accompagnata dalla pretesa di un diritto reale limitato sulla cosa, l'azione ha carattere essenzialmente personale,
a nulla rilevando che il diritto a pretendere l'eliminazione dell'attività materiale commessa dal terzo sia sorta a causa della lesione di un diritto reale. In detta ipotesi, la domanda rivolta ad ottenere la rimozione della situazione lesiva del diritto di proprietà esorbita dai limiti della negatoria e va compresa nell'azione di risarcimento del danno mediante integrazione in forma specifica” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4124 del 15/12/1975).
3.5. Analoghe considerazioni devono rassegnarsi per quel che concerne l'asserita modifica del deflusso delle acque piovane, in relazione alla quale la domanda attorea di ripristino dello stato dei luoghi, non essendo accompagnata dalla pretesa dei convenuti di esercizio di un diritto reale limitato sulla cosa, non è suscettibile di essere qualificata come negatoria servitutis.
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 9 Ad abundantiam, deve rilevarsi che la domanda – anche laddove fosse qualificabile come tale
- non è meritevole di accoglimento perché destituita di fondamento.
L'attore afferma che, prima della realizzazione del terrazzo, vale a dire “sino a quando esisteva il tetto di copertura, l'acqua piovana veniva canalizzata nella relativa gronda, senza arrecare nocumento al (e) che da quando è stato rimosso il tetto ed eliminata la preesistente Parte_1 gronda”, con collocazione delle tegole, l'acqua piovana viene canalizzata “contro il muro del
” cagionando problemi di umidità all'appartamento di quest'ultimo. Parte_1
Deve, tuttavia, rilevarsi che quanto asserito dal negli scritti difensivi e in sede di Parte_1
interrogatorio formale, oltre ad essere genericamente dedotto e non supportato da alcuna idonea documentazione - ad eccezione di cinque fotografie allegate all'atto introduttivo inidonee a dimostrare la dedotta deviazione - non trova riscontro nelle risultanze istruttorie.
Al contrario, dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio non emerge né la dedotta rimozione della grondaia, né che la edificazione del terrazzo al posto del tetto ha modificato il deflusso delle acque piovane cagionando in tal modo nocumento all'edificio.
Ed invero, il teste di parte attrice nel riferire sulla seguente circostanza: “11. Testimone_1
“Vero o meno che a seguito dei suddetti lavori il deflusso delle acque piovane veniva modificato, previa eliminazione dei precedenti pluviali e/o canali di scolo, mentre oggi le stesse risultano canalizzate a ridosso del muro del sig. ”, sebbene nell'immediato Parte_1 riferisca: “sì è vero. Lo so perché vado sempre a trovarlo quindi vedo che sul terrazzo ci sono gatti, motori, spazzatura”, allo stesso tempo dichiara che la situazione è rimasta pressoché immutata nel tempo.
Egli, infatti, riferisce: “Quanto alle acque piovane quelle dell'immobile di Parte_1
confluiscono nella sua grondaia. Lo scolo è messo al muro della casa di e procede Parte_1
verso il basso. Questa è la collocazione attuale che c'era già. Anche prima era così solo che al posto del terrazzo c'erano le tegole e non so dove andavano le acque di scolo degli altri immobili”. (cfr. verbale di udienza del 19 aprile 2018).
Nessun riscontro si evince, invece, dalla deposizione del secondo teste di parte attrice,
[...]
il quale rende delle dichiarazioni contraddittorie e poco credibili. Egli, infatti, nel Tes_2 rispondere sulla medesima circostanza del primo teste, espone “ricordo che prima, quando
c'era il tetto, non ricordo l'anno perché ero piccolo, le acque erano canalizzate nella gronda.”.
Orbene, considerato che il tetto è stato modificato in terrazzo nell'anno 2004 e che il teste è nato nel 1992, dovrebbe ritenersi che questo era a conoscenza di un fatto estremamente tecnico,
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 10 quale la canalizzazione delle acque piovane all'interno della gronda, quando aveva all'incirca dodici anni.
La contraddittorietà e la inattendibilità del teste la si evince, altresì, dal fatto che questi – se da un lato afferma che l'abitazione del “è umida perché non essendoci la gronda gli Parte_1 vanno dentro nell'appartamento” – dall'altra dichiara: “Non vado sui luoghi di causa da almeno un anno, quando sono andato ero piccolo, non ricordo come era collocata la gronda”.
(cfr. verbale di udienza del 7 giugno 2018).
L'attuale esistenza della grondaia è, invece, confermata dal teste di parte convenuta, Tes_3
, a conoscenza dei fatti di causa perché incaricato di seguire i lavori oggetto di
[...]
contestazione in qualità di tecnico. Egli, infatti, nel rispondere sulla circostanza di cui al capitolo 8 della seconda memoria istruttoria “Vero o meno che prima della realizzazione del terrazzo per cui è causa, le acque piovane di entrambi gli immobili venivano fatte confluire nell'unica canaletta posta a confine tra i due fondi?” dichiara: “sì è vero, confluivano nell'intercapedine tra i due fabbricati, nella giunzione, diciamo sul confine”.
Sulla circostanza di cui al capitolo 9 “Vero o meno che i coniugi all'interno del terrazzo Per_1
hanno realizzato due pluviali indipendenti per la raccolta delle acque piovane della loro abitazione?” (circostanza sulla quale l'attore in sede di interrogatorio formale risponde: “non lo so”), riferisce: “sì è vero, le acque del terrazzo non confluiscono più sulla vecchia gronda ma hanno fatto una linea a parte. Questi due pluviali scendono e si raccordano ai pozzetti che sono al fondo dei palazzi. Sono due e scendono prima sul fabbricato del e poi su quello Per_1 di sotto”.
Infine, sul capitolo 10) “Vero o meno che nella gronda posta sul confine confluiscono solo le acque piovane dell'abitazione del ?”, conferma la circostanza precisando che la Parte_1
“gronda c'è ancora e non è stata rimossa”. Precisa, inoltre, di aver “seguito i lavori di pavimentazione del terrazzo e questa gronda è stata isolata e impermeabilizzata. Fino a questi lavori li ho seguiti io, inclusa la realizzazione delle pluviali”.
4. Dalla inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire, oltre che dalla infondatezza della stessa per quel che concerne la questione inerente alla modifica del decorso delle acque piovane, consegue il rigetto sia della domanda volta ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi che il risarcimento del danno;
domanda quest'ultima che deve ritenersi in ogni caso infondata perché non provata né nell'an né nel quantum.
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 11 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e considerando i valori medi per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Elais Mellace, definitivamente pronunziando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità della domanda attore per carenza di interesse ad agire;
2. rigetta nel resto;
3. condanna al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 1.701,00, per onorari e compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 10 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 4782/2016 – Pag. 12