Sentenza 16 novembre 2006
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato militare di ingiuria a inferiore, non è necessario che il soggetto verso il quale le espressioni sono state rivolte si sia sentito offeso, in quanto il reato si perfeziona nel momento in cui l'agente rivolge ad un militare di grado inferiore una frase lesiva del decoro e dell'onore dello stesso, senza che sia necessaria la volontà di ingiuriare, trattandosi di delitto punibile a titolo di dolo generico e volto a tutelare sia la dignità morale della persona, sia il bene indisponibile della disciplina militare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2006, n. 42367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42367 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/11/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1308
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 20848/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GUP PRESSO TRIB.MILITARE di TORINO;
nei confronti di:
1) LD ID, N. IL 23/08/1956;
avverso SENTENZA del 16/03/2006 GUP PRESSO TRIB. MILITARE di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale Militare in persona del Dott. ROSIN Roberto, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16.3.2006 il GUP del Tribunale Militare di Torino, procedendo in giudizio abbreviato, assolveva il Maresciallo CC. LD ID dal reato di ingiuria ad inferiore - contestatogli per avere offeso l'onore del Carabiniere AG PP, profferendo al suo indirizzo la frase "lei è un pezzo di merda" - perché il fatto non costituiva reato, e dal reato di minaccia ad inferiore - contestatogli per avere minacciato un ingiusto danno al medesimo carabiniere, dicendogli "da oggi stai attento a come ti muovi, ti controllerò tutti i peli del culo" - perché il fatto non sussiste. Osservava il giudice predetto che, relativamente al reato di ingiuria, la frase pronunciata dall'imputato, obiettivamente offensiva, non aveva nella specie valenza penale perché la stessa parte lesa AG, secondo quanto dal medesimo dichiarato, non si era sentito minimamente offeso dalle parole volgari del OR data la grande confidenza esistente tra i due, ne' il OR aveva avuto l'intenzione di ledere l'onore dell'inferiore; mentre, relativamente alla imputazione di minaccia, la frase, che era stata profferita per sottolineare l'eccessiva pignoleria del AG, non aveva carattere di preannuncio di un male ingiusto, ma soltanto quello di prospettazione del fatto che in futuro anch'egli avrebbe fatto un uso scrupoloso dei suoi poteri, ove l'inferiore fosse incorso in qualche mancanza, atteggiamento che, al di là della volgarità della frase, rientrava quindi nei suoi doveri istituzionali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale Militare presso la Sezione di Verona della Corte Militare di Appello, deducendo erronea applicazione di legge sotto i seguenti profili:
1) relativamente al reato di ingiuria, il tribunale aveva malamente considerato il delitto come punibile a titolo di dolo specifico, mentre lo stesso è punibile a titolo di dolo generico, in quanto, ai fini della configurabilità dello stesso, non è in alcun modo richiesta la presenza dell'animus iniuriandi, tanto più che trattasi di reato plurioffensivo, che tutela sia la dignità morale della persona che il bene indisponibile della disciplina militare;
2) in ordine al reato di minaccia, il tribunale aveva considerato tale delitto come reato di danno, mentre in realtà trattasi di reato di pericolo, senza considerare che la prospettazione di un male ingiusto può ben derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima, allorché tale esercizio, in relazione alle concrete modalità del fatto, venga utilizzato per fini diversi da quelli cui esso è tipicamente preordinato dalla legge, sì da incidere comunque sulla libertà psichica del destinatario.
L'imputato OR ha poi presentato una memoria difensiva, con la quale ha ribadito la correttezza delle considerazioni giuridiche in base alle quali il tribunale lo aveva assolto dai reati ascrittigli, ribadendo che, ai fini della sussistenza del reato di ingiuria, era necessaria la prova, non esistente nella fattispecie, della consapevolezza e della volontà di arrecare offesa, mentre la ravvisabilità del reato di minaccia andava esclusa, in quanto la parte offesa non aveva minimamente percepito alcun pericolo potenziale per la sua libertà psichica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
1. Per quanto riguarda il reato di ingiuria sono più che evidenti gli errori di diritto insiti nella motivazione adottata dal Tribunale Militare.
Innanzitutto, posto che la valenza dispregiativa della frase che è stata rivolta dall'imputato alla parte lesa è fuori discussione, va rilevato che il reato di cui sopra è punibile a titolo di dolo generico, inteso come volontà di usare espressioni ingiuriose, con la consapevolezza dell'attitudine offensiva delle parole usate. La configurabilità del delitto prescinde, quindi, dai motivi a delinquere e dall'animus nocendi vel iniuriandi", che sono del tutto irrilevanti perché estranei alla struttura della fattispecie legale. Conseguentemente, il dolo è configurabile, senza necessità di una particolare dimostrazione, qualora l'espressione usata sia autonomamente e manifestamente ingiuriosa, tale, cioè, da offendere, con il suo significato univoco, la dignità della persona. Nè, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, ai fini della configurabilità del reato, è necessario che il soggetto cui le espressioni insultanti siano state rivolte si sia sentito offeso, in quanto il reato si perfeziona nel momento in cui l'agente rivolge ad altra persona una frase lesiva del decoro e dell'onore della stessa, sicché nessuna rilevanza può essere attribuita all'atteggiamento psicologico dell'offeso, salvo che per altri profili apprezzabili e valutabili, come ad esempio la quantificazione della pena. Ciò vale, a maggior ragione, nella ipotesi contemplata dall'art 196 c.p.m.p., comma 2, che si configura, come correttamente osservato dal P.G. ricorrente, come reato plurioffensivo, tutelante non soltanto la dignità morale della persona, ma anche il bene indisponibile della disciplina militare.
2. Per ciò che attiene al reato di minaccia, va rilevato che elemento essenziale di esso è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire, essendo irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere comunque dedotto dalla situazione contingente.
Sotto tale profilo appare lesiva della ratio e dello spirito dell'art. 196 c.p.m.p., comma 1, la configurazione della fattispecie, ad opera del Tribunale Militare di Torino, come reato di danno, anziché, come esso è, di pericolo.
A ciò si aggiunga, a confutazione della tesi propugnata dai giudici di merito, che la prospettazione di un male futuro ed ingiusto - la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente - può derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima, quando la stessa sia, tuttavia, utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge, non essendo, peraltro, necessario che il bene tutelato dalla norma incriminatrice sia realmente leso, essendo sufficiente che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale (v. Cass., Sez. 5^, sent. n. 8251 del 26/1/2006, RV. 233226; Sez. 5^, sent. n. 4633 del 18/12/2003, rv 228064). Nè può avere fondamento l'affermazione che la frase minacciosa aveva il carattere di semplice prospettazione di un atteggiamento puntiglioso e scrupoloso che sarebbe stato tenuto dall'imputato nei confronti dell'inferiore nell'eventualità che questi fosse incorso in qualche mancanza, allorché, come nella fattispecie, la valenza intimidatrice dell'espressione usata, al di là della palese volgarità della stessa, travalichi e ponga in ombra qualsiasi funzione di stimolo al puntuale rispetto della disciplina, che possa derivare dal rapporto gerarchico intercorrente fra imputato e parte lesa. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata, in quanto chiaramente inficiata dai vizi denunciati dal P.G. ricorrente, va annullata, con conseguente rinvio al giudice che l'ha pronunciata, in diversa composizione, per nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi sopra formulati e dei principi affermati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GUP del Tribunale Militare di Torino.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2006