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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4768 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12502/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. TARTAGLIONE PIETRO e avv. Parte_1
LL BI come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1 avv.ti IDA VERRENGIA, ITALA DE BENEDICTIS, LUCA CUZZUPOLI E DAVIDE
CATALANO come da procura notarile in atti
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA MONGILLO come da procura notarile in atti
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARIALUIGIA FERRANTE come da procura notarile in atti
- resistenti
1 Oggetto: opposizione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 26/11/2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
Con ricorso depositato in data 13/10/2023 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202300001649000 notificata in data
27/09/2023 a mezzo raccomandata A/R avente ad oggetto, tra l'altro, le seguenti cartelle e avvisi di addebito:
- la cartella nr. 02820200034437383000 per omesso pagamento di “premio rata” IL per l'anno 2019;
- la cartella nr. 02820220001532838000, per omesso pagamento di “premio rata” IL per l'anno 2020;
- l'avviso di addebito nr. 32820190005778839000, per omesso pagamento dei contributi IVS per l'anno 2018;
- l'avviso di addebito nr. 32820190007265223000, per omesso pagamento di “modello DM 10” per l'anno 2019;
- l'avviso di addebito nr. 32820210000856067000, per omesso pagamento di “contributi IVS” per l'anno 2019,;
- l'avviso di addebito nr. 32820210002307776000, per omesso pagamento di “modello DM 10” per l'anno 2019,;
- l'avviso di addebito nr. 32820220001548088000, per omesso pagamento di “contributi IVS” per l'anno 2020, asseritamente notificato in data 17/07/2022, di € 4336,95;
- l'avviso di addebito nr. 32820220003760175000, per omesso pagamento di “modello DM 10” per l'anno 2019, asseritamente notificato in data 04/10/2022, di € 234;
- l'avviso di addebito nr. 32820220005060054000, per omesso pagamento di “contributi IVS” per l'anno 2021, asseritamente notificato in data 30/12/2022, di € 3214, 29.
2 A fondamento della domanda ha eccepito l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché gravante su soggetto privo di immobili o altri diritti reali, la nullità della comunicazione preventiva opposta per mancata ed irrituale notificazione degli atti presupposti. Nelle note difensive del 12.12.2023 il difensore di parte ricorrente ha eccepito la non riferibilità alla persona di dell'indirizzo PEC al quale l' ha comunicato CP_1
gli atti prodromici alla comunicazione opposta.
Si sono costituiti in giudizio l' l' e l'INAIL CP_1 Controparte_2
eccependo l'improponibilità, l'inammissibilità e la tardività del ricorso e chiedendo il rigetto dell'opposizione anche in ragione della regolarità delle notifiche di tutti gli atti oggetto di causa e della fondatezza delle pretese creditorie.
2. E' dirimente ai fini della decisione l'esame del motivo con cui il ricorrente contesta l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito devoluti alla giurisdizione di questo Tribunale.
Va premesso che l' e l' fornito la prova della CP_1 Controparte_2 notifica delle cartelle e degli avvisi richiamati nel preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato nei termini che seguono.
3. In particolare, risulta documentata da parte di la Controparte_2
rituale notifica delle cartelle nr. 02820200034437383000 e nr. 02820220001532838000 rispettivamente in data 10/10/2022 ed in data 14/02/2023 (cfr, allegato n.7 della produzione di ). Controparte_2
4. Per quanto concerne gli avvisi di addebito n. 32820190005778839000 e n.
32820210000856067000, n. 32820220001548088000 e n. 32820220005060054000, l' ha CP_1
depositato i messaggi pec di accettazione e consegna recapitati all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale del ricorrente, titolare della impresa Email_1 individuale.
Il motivo con il quale il ricorrente lamenta la non riconducibilità alla sua persona dell'indirizzo pec risultante dalla visura camerale va rigettato, posto che il Registro delle
Imprese costituisce un pubblico elenco informatico. D'altronde nessuna contestazione
3 sulla riferibilità dell'impresa individuale al ricorrente è stata mossa, né poteva esserlo in ragione della piena coincidenza del codice fiscale indicato nella visura camerale depositata con quella indicata in ricorso.
La circostanza che vi sia stata cancellazione dell'impresa il 29.12.2021 dal registro delle imprese non può incidere sull'avvenuto perfezionamento della notifica degli atti anche dopo la data di cancellazione dal momento che l'indirizzo pec risultava ancora attivo.
In relazione a tali atti, pertanto il ricorso va rigettato.
5. Per gli avvisi di addebito n. 32820190007265223000, 32820210002307776000 e nr.
32820220003760175000 non risulta agli atti la prova della rituale notifica ed il ricorso, sul punto, va accolto.
In parziale accoglimento del ricorso, va annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria limitatamente agli avvisi di addebito n. addebito n. 32820190007265223000,
32820210002307776000 e nr. 32820220003760175000.
6. Per il resto il ricorso va rigettato, con conseguente diritto dell e dell'INAIL di agire CP_1
in via esecutiva per i crediti indicati nelle cartelle di pagamento nr. 02820200034437383000
e nr. 02820220001532838000 e negli avvisi n. 32820190005778839000, n.
32820210000856067000, nr. 32820220001548088000 e nr. 32820220005060054000.
7. Le spese di lite sono compensate nella misura di 1/3 in considerazione del parziale accoglimento della domanda;
la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura già ridotta ed indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla il preavviso di iscrizione ipotecaria limitatamente agli avvisi di addebito n. addebito n. 32820190007265223000,
32820210002307776000 e nr. 32820220003760175000;
4 - rigetta, per il resto, il ricorso e dichiara che l' e l'INAIL hanno diritto di agire CP_1
in via esecutiva per i crediti indicati cartelle di pagamento nr.
02820200034437383000 e nr. 02820220001532838000 e negli avvisi n.
32820190005778839000, n. 32820210000856067000, nr. 32820220001548088000 e nr.
32820220005060054000;
- condanna parte ricorrente al pagamento di 2/3 delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte resistente in € 850,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge;
- compensa per il resto le spese di lite tra le parti.
Aversa, 27.11.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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