CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente
CAROPPOLI MICHELE, Relatore
DE LUCA ALDO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4079/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250028781577000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato nei termini di legge, l'istante impugnava la cartella di pagamento, in epigrafe indicata negli esatti estremi numerici, con la quale, a seguito di controllo ex art. 36 ter d.p.r. 600/73, gli era stato richiesto, previo disconoscimento della corrispondente detrazione operata in dichiarazione, il versamento della somma di euro 45.692,51, di cui euro 31.591,00 a titolo di imposta (Irpef,
Addizionale Regionale ed Addizionale comunale), e la restante parte a titolo di sanzioni ed interessi: dedotta con viarie argomentazioni la spettanza del credito, derivante dalla illegittima doppia imposizione fiscale operata su redditi da lavoro dipendente per attività svolta all'estero, chiedeva l'annullamento della iscrizione a ruolo
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Agenzia delle Entrate, che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo provveduto, successivamente alla notifica del ricorso, all'annullamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo provveduto nelle more del giudizio la A.F. ad annullare, in via di autotutela, l'atto impugnato ed a sgravare la posizione del contribuente (cfr. provvedimento di sgravio, in atti).
Pur espressamente contemplata, ex art. 48 comma 2 d.lgs. 546/92, per la sola ipotesi di conciliazione, la formula abbraccia –sulla scia di consolidato orientamento giurisprudenziale- tutti i casi in cui si registra un sopravvenuto difetto di interesse in capo alle parti in ordine all'accertamento richiesto (art. 100 c.p.c.) ,
e si presta, quindi, ad essere agevolmente utilizzata nel caso di specie, chiaramente elidendo l'annullamento del provvedimento impositivo qualsivoglia interesse in capo al contribuente (ed allo stesso ente impositore e per esso al concessionario) ad ottenere una pronuncia di merito.
Le spese di lite cedono a carico della convenuta, virtualmente soccombente, assumendo l'annullamento del provvedimento – intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso- chiaro ed inequivoco valore di riconoscimento della fondatezza delle altrui pretese, ed essendo lo stesso intervenito sulla scorta di elementi già rappresentati dal contribuente alla A.F. in sede di istanza di autotutela.
P.Q.M.
a)ichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
b) condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 250,00 per spese vive ed euro 500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente
CAROPPOLI MICHELE, Relatore
DE LUCA ALDO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4079/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250028781577000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato nei termini di legge, l'istante impugnava la cartella di pagamento, in epigrafe indicata negli esatti estremi numerici, con la quale, a seguito di controllo ex art. 36 ter d.p.r. 600/73, gli era stato richiesto, previo disconoscimento della corrispondente detrazione operata in dichiarazione, il versamento della somma di euro 45.692,51, di cui euro 31.591,00 a titolo di imposta (Irpef,
Addizionale Regionale ed Addizionale comunale), e la restante parte a titolo di sanzioni ed interessi: dedotta con viarie argomentazioni la spettanza del credito, derivante dalla illegittima doppia imposizione fiscale operata su redditi da lavoro dipendente per attività svolta all'estero, chiedeva l'annullamento della iscrizione a ruolo
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Agenzia delle Entrate, che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo provveduto, successivamente alla notifica del ricorso, all'annullamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo provveduto nelle more del giudizio la A.F. ad annullare, in via di autotutela, l'atto impugnato ed a sgravare la posizione del contribuente (cfr. provvedimento di sgravio, in atti).
Pur espressamente contemplata, ex art. 48 comma 2 d.lgs. 546/92, per la sola ipotesi di conciliazione, la formula abbraccia –sulla scia di consolidato orientamento giurisprudenziale- tutti i casi in cui si registra un sopravvenuto difetto di interesse in capo alle parti in ordine all'accertamento richiesto (art. 100 c.p.c.) ,
e si presta, quindi, ad essere agevolmente utilizzata nel caso di specie, chiaramente elidendo l'annullamento del provvedimento impositivo qualsivoglia interesse in capo al contribuente (ed allo stesso ente impositore e per esso al concessionario) ad ottenere una pronuncia di merito.
Le spese di lite cedono a carico della convenuta, virtualmente soccombente, assumendo l'annullamento del provvedimento – intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso- chiaro ed inequivoco valore di riconoscimento della fondatezza delle altrui pretese, ed essendo lo stesso intervenito sulla scorta di elementi già rappresentati dal contribuente alla A.F. in sede di istanza di autotutela.
P.Q.M.
a)ichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
b) condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 250,00 per spese vive ed euro 500,00 per onorari, oltre accessori di legge.