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Decreto 11 febbraio 2025
Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18665-1/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani Giudice Relatrice
Dott.ssa Emanuela Romano Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 18665-1/2024 promossa da:
(CUI: Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
PA
-
[...] Controparte_2
RESISTENTE ha pronunciato il seguente
DECRETO
LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 35-bis, co. 4, D.lgs. n. 25/2008 con cui si chiede la sospensione della decisione adottata dalla PA
;
[...]
RILEVATO che la PA
ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza sia ai sensi dell'art. 28-ter, co. 1, lett. a), D.lgs. n.
25/2008, ravvisabile quando “il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251”; sia per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28- ter, co. 1, lett. b), D.lgs. n. 25/2008, atteso che il ricorrente proverrebbe da Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'art. 2-bis del medesimo D.lgs. n. 25/2008;
RILEVATO che ai sensi art. 35-bis, co. 3, D.lgs. n. 25/2008 il provvedimento impugnato non è automaticamente sospeso, sicché occorre provvedere in ordine all'istanza di sospensione;
PREMESSO che:
Pagina 1 - l'art. 28-bis, co. 1, D.lgs. n. 25/2008 (Procedure accelerate) nella sua formulazione attuale prevede che una volta presentato il ricorso da parte del richiedente asilo, la Questura, quando ritenga che la domanda sia “manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter” (lettera d), “provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla che, entro PA
sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni”;
- l'art. 28, co. 1, D.lgs. n. 25/2008 prevede quindi che, una volta ricevuto il ricorso e la documentazione dalla Questura, “il presidente della previo esame PA
preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis”;
- fra i casi di procedura accelerata gli artt. 28 e 28-bis, co 1, richiamano anche le procedure aventi ad oggetto le domande reiterate ritenute inammissibili, per cui l'art. 29, co. 1-bis, prevede che “nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della
, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del PA
richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica” e l'art. 28-bis, co. 1, stabilisce che “la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla
che adotta la decisione entro cinque giorni”; PA
- nella formulazione attualmente in vigore, il combinato disposto degli artt. 28 e 28-bis cit. demanda dunque alla Questura un primo vaglio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una procedura accelerata, ma prescrive in modo univoco che la relativa decisione sia adottata dal
Presidente della;
PA
- l'art. 28, co. 1 cit., prescrive, infine, che, adottata la decisione di procedere alla procedura accelerata in luogo di quella ordinaria da parte del Presidente della , “la PA
informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali PA assunte ai sensi del periodo precedente”;
- con sentenza n. 11399/2024 le Sezioni Unite si sono pronunciate in merito al rinvio pregiudiziale proposto ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. dal Tribunale di Bologna con ordinanza emessa il 11.6.2023
(nel procedimento iscritto al r.g. 5751/2023) affermando come il principio di sospensione automatica del provvedimento della è posto a presidio del principio di effettività della CP_1
tutela che trova espresso riscontro sia nel diritto internazionale (artt. 6 e 13 CEDU) che nel diritto unionale (art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE e art. 46 Direttiva 2013/32/UE);
Pagina 2 - tali norme impongono di considerare regola generale la sospensione automatica, mentre le ipotesi di deroga sono da ritenersi del tutto eccezionali e tassative, dunque da interpretare in modo rigoroso e restrittivo;
- nel prendere posizione sul rinvio pregiudiziale in questione le Sezioni Unite hanno, in particolare, statuito il seguente principio di diritto: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla
[...]
nei confronti di soggetto proveniente da Paese PA
sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la abbia applicato una corretta procedura accelerata, PA
utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ”; PA
- la decisione della Suprema Corte, dovendo rispondere al quesito specifico posto nel rinvio pregiudiziale proposto da questo Tribunale, ha riguardo nel dispositivo soltanto alla manifesta infondatezza pronunciata per soggetti provenienti dai paesi di origine sicuri, ma nella motivazione si riferisce in modo chiaro ed univoco a tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità (come peraltro richiesto espressamente dalla nelle sue conclusioni Parte_2
richiamate nella sentenza), evidenziando in modo chiaro al § 31 che “la ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare,
e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati)” e al § 33 che “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della
principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per CP_1
la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)”;
- ne consegue che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità vale la regola della sospensione automatica qualora non sia stata seguita una corretta procedura accelerata;
- dal richiamo nella parte motiva della sentenza delle SSUU al rilievo d'ufficio svolto da questo
Tribunale nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale in relazione alla mancata comunicazione della decisione emessa all'esito dell'esame preliminare e dalla lettera del dispositivo della sentenza delle
SSUU, dove si evidenzia l'esigenza di correttezza dell'iter amministrativo in tutte le “sue
Pagina 3 articolazioni procedimentali”, si deve ritenere che la deroga d'ogni articolazione della procedura accelerata comporti la sospensione automatica, dunque non solo un eventuale superamento dei termini, ma anche la mancata comunicazione da parte della della decisione PA del suo Presidente all'esito dell'esame preliminare, come peraltro richiesto espressamente dalla
Procura Generale nelle sue conclusioni richiamate nella sentenza;
PRECISATO, dunque, che:
- secondo la disciplina attualmente vigente, affinché la procedura accelerata possa dirsi rispettata occorre che vi sia stata comunicazione al richiedente, ai sensi dell'art. 28, co. 1, D.lgs. 25/2008, da parte del Presidente della circa l'esito dell'esame preliminare svolto in PA ordine alla determinazione di applicare la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis D.lgs. 25/2008,
e che – allo stesso tempo – siano stati rigorosamente rispettati i termini temporali previsti dall'art. 28-bis, co. 2, D.lgs. 25/2008, ossia che la decisione venga adottata entro 7+2 giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Questura alla (ovvero entro 5 giorni PA
nei casi di decisione di inammissibilità);
- le Sezioni Unite, nella sentenza sopra citata, nulla precisano in merito alla necessità o meno di rispettare in casi di manifesta infondatezza entrambi i termini (7+2), con la conseguenza che si deve ritenere sufficiente – ai fini della regolarità della procedura – il rispetto del termine complessivo di
9 giorni dalla ricezione degli atti da parte della attesa l'invarianza degli interessi in CP_1
gioco;
- ai fini della decorrenza del predetto termine occorre tener conto, inoltre, che, ai sensi del comma 2 dell'art. 28-bis “La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla ” (sottolineatura aggiunta); PA
- al fine di individuare il decorso del termine sopra indicato, l'inciso “senza ritardo” di cui al secondo comma va interpretato nel senso che la trasmissione della domanda alla deve CP_1 avvenire “immediatamente” rispetto alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte del richiedente, ossia entro lo stesso giorno (salva la possibilità di valutare eventuali giustificazioni addotte dalla in ordine al ritardo nella trasmissione); CP_1
RILEVATO che il controllo in merito al rispetto della procedura seguita dalla Commissione va effettuato d'ufficio (Cfr. Cass. n. 6745/2021; in tal senso, anche S.U. 11399/2024 § 34), a prescindere dall'eccezione eventualmente sollevata sul punto dal ricorrente;
OSSERVATO che:
- incombe sull'Amministrazione l'onere di provare l'avvenuta corretta esecuzione della procedura accelerata al fine di motivare l'emanazione di un provvedimento che comporta una deroga alla regola della sospensione automatica;
Pagina 4 - di conseguenza alla luce dell'indirizzo imposto dalle Sezioni Unite si deve segnalare che il provvedimento della che rechi nel dispositivo una deroga alla regola della PA
sospensione automatica (per manifesta infondatezza o inammissibilità del ricorso) deve recare in dettaglio nella parte motiva tutte le indicazioni indispensabili al fine di verificare se sia stata seguita correttamente la procedura accelerata e dunque: A) la data di avvenuta comunicazione al richiedente asilo della decisione del Presidente della ad esito dell'esame PA
preliminare e B) le date della:
1. manifestazione della volontà di richiedere asilo, 2. formalizzazione della domanda, 3. trasmissione alla , 4. audizione (in ipotesi di manifesta PA
infondatezza), 5. decisione;
RITENUTO che, nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento impugnato non si desume la data di avvenuta comunicazione della decisione del Presidente della Commissione e il provvedimento non fornisce una ricostruzione completa dei tempi, compatibile con quelli imposti per le ipotesi di procedura accelerata ex artt. 28 e 28-bis D.lgs. n. 25/2008;
RILEVATO, invero, che non sono stati rispettati i termini di legge (giorni 7+2 per la manifesta infondatezza;
5 per l'inammissibilità), atteso che dalla redazione del modello C3 (18/4/2024) all'emanazione del provvedimento finale (30/4/2024) è trascorso un tempo superiore;
RITENUTO che la procedura seguita, dunque, non può essere qualificata quale procedura accelerata;
OSSERVATO pertanto che:
- la mancata adozione della procedura accelerata da parte dell'Autorità competente dà luogo all'inapplicabilità dell'art. 35-bis, co. 2, D.lgs. n. 25/2008 in materia di dimezzamento dei termini per ricorrere e nella specie il deposito del ricorso giurisdizionale avvenuto il 28/12/2024 appare tempestivo. Dalla documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente, su richiesta del giudice designato, il provvedimento della CT non risulta essere stato ritualmente notificato, dalla CT all'interessato, al domicilio da questi indicato (p.zza Capitani della Montagna 15 40038
Vargato-BO), nel corso dell'audizione avanti alla CT. Infatti, la difesa ha prodotto il carteggio intervenuto con la CT - proprio allo scopo di accertare le modalità con le quali era avvenuta la notifica all'interessato del provvedimento di diniego della CT della domanda di protezione -
e dallo stesso emerge che la CT avrebbe notificato il provvedimento a mezzo del servizio postale e che il recapito della raccomandata non sarebbe andata a buon fine;
tuttavia, non risulta a quale indirizzo tale raccomandata sia stata inviata e neppure l'esito del recapito.
Inoltre, la CT ha sostenuto di aver proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 11/III ter D.lvo
n.25/2008, ma non vi è prova che sia stata inviata, dalla CT alla Questura, la Pec prevista
Pagina 5 dalla norma citata. Di conseguenza, allo stato, deve ritenersi che il ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento della CT con il ritiro dell'atto, effettuato dal legale incaricato, il giorno 13/12/2024, e che la presente impugnazione sia quindi tempestiva;
- quanto alla richiesta di sospensione, posto che dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024 emerge in modo univoco che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità, qualora non sia stata seguita dalla
[...]
una corretta procedura accelerata, PA si “riespande” la regola generale della sospensione automatica, va osservato come nel caso di specie alla proposizione del tempestivo ricorso giurisdizionale corrisponda l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento della PA
;
[...]
P.Q.M.
ACCERTA che la proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale ha prodotto la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 6/2/2025
La Giudice
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott.Luca Minniti
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani Giudice Relatrice
Dott.ssa Emanuela Romano Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 18665-1/2024 promossa da:
(CUI: Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
PA
-
[...] Controparte_2
RESISTENTE ha pronunciato il seguente
DECRETO
LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 35-bis, co. 4, D.lgs. n. 25/2008 con cui si chiede la sospensione della decisione adottata dalla PA
;
[...]
RILEVATO che la PA
ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza sia ai sensi dell'art. 28-ter, co. 1, lett. a), D.lgs. n.
25/2008, ravvisabile quando “il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251”; sia per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28- ter, co. 1, lett. b), D.lgs. n. 25/2008, atteso che il ricorrente proverrebbe da Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'art. 2-bis del medesimo D.lgs. n. 25/2008;
RILEVATO che ai sensi art. 35-bis, co. 3, D.lgs. n. 25/2008 il provvedimento impugnato non è automaticamente sospeso, sicché occorre provvedere in ordine all'istanza di sospensione;
PREMESSO che:
Pagina 1 - l'art. 28-bis, co. 1, D.lgs. n. 25/2008 (Procedure accelerate) nella sua formulazione attuale prevede che una volta presentato il ricorso da parte del richiedente asilo, la Questura, quando ritenga che la domanda sia “manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter” (lettera d), “provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla che, entro PA
sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni”;
- l'art. 28, co. 1, D.lgs. n. 25/2008 prevede quindi che, una volta ricevuto il ricorso e la documentazione dalla Questura, “il presidente della previo esame PA
preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis”;
- fra i casi di procedura accelerata gli artt. 28 e 28-bis, co 1, richiamano anche le procedure aventi ad oggetto le domande reiterate ritenute inammissibili, per cui l'art. 29, co. 1-bis, prevede che “nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della
, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del PA
richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica” e l'art. 28-bis, co. 1, stabilisce che “la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla
che adotta la decisione entro cinque giorni”; PA
- nella formulazione attualmente in vigore, il combinato disposto degli artt. 28 e 28-bis cit. demanda dunque alla Questura un primo vaglio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una procedura accelerata, ma prescrive in modo univoco che la relativa decisione sia adottata dal
Presidente della;
PA
- l'art. 28, co. 1 cit., prescrive, infine, che, adottata la decisione di procedere alla procedura accelerata in luogo di quella ordinaria da parte del Presidente della , “la PA
informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali PA assunte ai sensi del periodo precedente”;
- con sentenza n. 11399/2024 le Sezioni Unite si sono pronunciate in merito al rinvio pregiudiziale proposto ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. dal Tribunale di Bologna con ordinanza emessa il 11.6.2023
(nel procedimento iscritto al r.g. 5751/2023) affermando come il principio di sospensione automatica del provvedimento della è posto a presidio del principio di effettività della CP_1
tutela che trova espresso riscontro sia nel diritto internazionale (artt. 6 e 13 CEDU) che nel diritto unionale (art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE e art. 46 Direttiva 2013/32/UE);
Pagina 2 - tali norme impongono di considerare regola generale la sospensione automatica, mentre le ipotesi di deroga sono da ritenersi del tutto eccezionali e tassative, dunque da interpretare in modo rigoroso e restrittivo;
- nel prendere posizione sul rinvio pregiudiziale in questione le Sezioni Unite hanno, in particolare, statuito il seguente principio di diritto: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla
[...]
nei confronti di soggetto proveniente da Paese PA
sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la abbia applicato una corretta procedura accelerata, PA
utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ”; PA
- la decisione della Suprema Corte, dovendo rispondere al quesito specifico posto nel rinvio pregiudiziale proposto da questo Tribunale, ha riguardo nel dispositivo soltanto alla manifesta infondatezza pronunciata per soggetti provenienti dai paesi di origine sicuri, ma nella motivazione si riferisce in modo chiaro ed univoco a tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità (come peraltro richiesto espressamente dalla nelle sue conclusioni Parte_2
richiamate nella sentenza), evidenziando in modo chiaro al § 31 che “la ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare,
e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati)” e al § 33 che “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della
principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per CP_1
la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)”;
- ne consegue che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità vale la regola della sospensione automatica qualora non sia stata seguita una corretta procedura accelerata;
- dal richiamo nella parte motiva della sentenza delle SSUU al rilievo d'ufficio svolto da questo
Tribunale nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale in relazione alla mancata comunicazione della decisione emessa all'esito dell'esame preliminare e dalla lettera del dispositivo della sentenza delle
SSUU, dove si evidenzia l'esigenza di correttezza dell'iter amministrativo in tutte le “sue
Pagina 3 articolazioni procedimentali”, si deve ritenere che la deroga d'ogni articolazione della procedura accelerata comporti la sospensione automatica, dunque non solo un eventuale superamento dei termini, ma anche la mancata comunicazione da parte della della decisione PA del suo Presidente all'esito dell'esame preliminare, come peraltro richiesto espressamente dalla
Procura Generale nelle sue conclusioni richiamate nella sentenza;
PRECISATO, dunque, che:
- secondo la disciplina attualmente vigente, affinché la procedura accelerata possa dirsi rispettata occorre che vi sia stata comunicazione al richiedente, ai sensi dell'art. 28, co. 1, D.lgs. 25/2008, da parte del Presidente della circa l'esito dell'esame preliminare svolto in PA ordine alla determinazione di applicare la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis D.lgs. 25/2008,
e che – allo stesso tempo – siano stati rigorosamente rispettati i termini temporali previsti dall'art. 28-bis, co. 2, D.lgs. 25/2008, ossia che la decisione venga adottata entro 7+2 giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Questura alla (ovvero entro 5 giorni PA
nei casi di decisione di inammissibilità);
- le Sezioni Unite, nella sentenza sopra citata, nulla precisano in merito alla necessità o meno di rispettare in casi di manifesta infondatezza entrambi i termini (7+2), con la conseguenza che si deve ritenere sufficiente – ai fini della regolarità della procedura – il rispetto del termine complessivo di
9 giorni dalla ricezione degli atti da parte della attesa l'invarianza degli interessi in CP_1
gioco;
- ai fini della decorrenza del predetto termine occorre tener conto, inoltre, che, ai sensi del comma 2 dell'art. 28-bis “La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla ” (sottolineatura aggiunta); PA
- al fine di individuare il decorso del termine sopra indicato, l'inciso “senza ritardo” di cui al secondo comma va interpretato nel senso che la trasmissione della domanda alla deve CP_1 avvenire “immediatamente” rispetto alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte del richiedente, ossia entro lo stesso giorno (salva la possibilità di valutare eventuali giustificazioni addotte dalla in ordine al ritardo nella trasmissione); CP_1
RILEVATO che il controllo in merito al rispetto della procedura seguita dalla Commissione va effettuato d'ufficio (Cfr. Cass. n. 6745/2021; in tal senso, anche S.U. 11399/2024 § 34), a prescindere dall'eccezione eventualmente sollevata sul punto dal ricorrente;
OSSERVATO che:
- incombe sull'Amministrazione l'onere di provare l'avvenuta corretta esecuzione della procedura accelerata al fine di motivare l'emanazione di un provvedimento che comporta una deroga alla regola della sospensione automatica;
Pagina 4 - di conseguenza alla luce dell'indirizzo imposto dalle Sezioni Unite si deve segnalare che il provvedimento della che rechi nel dispositivo una deroga alla regola della PA
sospensione automatica (per manifesta infondatezza o inammissibilità del ricorso) deve recare in dettaglio nella parte motiva tutte le indicazioni indispensabili al fine di verificare se sia stata seguita correttamente la procedura accelerata e dunque: A) la data di avvenuta comunicazione al richiedente asilo della decisione del Presidente della ad esito dell'esame PA
preliminare e B) le date della:
1. manifestazione della volontà di richiedere asilo, 2. formalizzazione della domanda, 3. trasmissione alla , 4. audizione (in ipotesi di manifesta PA
infondatezza), 5. decisione;
RITENUTO che, nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento impugnato non si desume la data di avvenuta comunicazione della decisione del Presidente della Commissione e il provvedimento non fornisce una ricostruzione completa dei tempi, compatibile con quelli imposti per le ipotesi di procedura accelerata ex artt. 28 e 28-bis D.lgs. n. 25/2008;
RILEVATO, invero, che non sono stati rispettati i termini di legge (giorni 7+2 per la manifesta infondatezza;
5 per l'inammissibilità), atteso che dalla redazione del modello C3 (18/4/2024) all'emanazione del provvedimento finale (30/4/2024) è trascorso un tempo superiore;
RITENUTO che la procedura seguita, dunque, non può essere qualificata quale procedura accelerata;
OSSERVATO pertanto che:
- la mancata adozione della procedura accelerata da parte dell'Autorità competente dà luogo all'inapplicabilità dell'art. 35-bis, co. 2, D.lgs. n. 25/2008 in materia di dimezzamento dei termini per ricorrere e nella specie il deposito del ricorso giurisdizionale avvenuto il 28/12/2024 appare tempestivo. Dalla documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente, su richiesta del giudice designato, il provvedimento della CT non risulta essere stato ritualmente notificato, dalla CT all'interessato, al domicilio da questi indicato (p.zza Capitani della Montagna 15 40038
Vargato-BO), nel corso dell'audizione avanti alla CT. Infatti, la difesa ha prodotto il carteggio intervenuto con la CT - proprio allo scopo di accertare le modalità con le quali era avvenuta la notifica all'interessato del provvedimento di diniego della CT della domanda di protezione -
e dallo stesso emerge che la CT avrebbe notificato il provvedimento a mezzo del servizio postale e che il recapito della raccomandata non sarebbe andata a buon fine;
tuttavia, non risulta a quale indirizzo tale raccomandata sia stata inviata e neppure l'esito del recapito.
Inoltre, la CT ha sostenuto di aver proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 11/III ter D.lvo
n.25/2008, ma non vi è prova che sia stata inviata, dalla CT alla Questura, la Pec prevista
Pagina 5 dalla norma citata. Di conseguenza, allo stato, deve ritenersi che il ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento della CT con il ritiro dell'atto, effettuato dal legale incaricato, il giorno 13/12/2024, e che la presente impugnazione sia quindi tempestiva;
- quanto alla richiesta di sospensione, posto che dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024 emerge in modo univoco che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità, qualora non sia stata seguita dalla
[...]
una corretta procedura accelerata, PA si “riespande” la regola generale della sospensione automatica, va osservato come nel caso di specie alla proposizione del tempestivo ricorso giurisdizionale corrisponda l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento della PA
;
[...]
P.Q.M.
ACCERTA che la proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale ha prodotto la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 6/2/2025
La Giudice
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott.Luca Minniti
Pagina 6