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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 14/09/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 792/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 792/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Roberta Capocasa, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. CP_1 C.F._2
Federica Coroneo, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente
E con l'intervento DE Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
1 OGGETTO: “procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis ss. c.c. e 473 bis.29
c.p.c.”
***
CONCLUSIONI
All'udienza DE 3/7/2025 i difensori DEle parti hanno rassegnato conclusioni congiunte come segue: “1. Le parti riconoscono che il corretto reciproco comportamento è un dovere morale, oltre che giuridico, e s'impegnano a rispettarlo in ogni circostanza. S'impegnano, inoltre, a comunicarsi reciprocamente, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
2. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori mediante affidamento condiviso, con _1 Per_2 collocamento prevalente presso il IG. in Ripatransone, via DEla Pace 15, ove avranno la Parte_1 convivenza.
3. Il IG. e la IG.ra si impegnano, comunque, ad esercitare la responsabilità Pt_1 CP_1 genitoriale ed ad adottare di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, ma sempre nel rispetto dei loro bisogni, DEle loro inclinazioni naturali, DEle loro capacità e DEle loro aspirazioni.
4. Per il mantenimento dei figli minori la signora verserà al signor la somma di € 50,00 mensile per ciascun figlio a CP_1 Parte_1 partire dal mese di ottobre 2025. Per quanto riguarda le spese straordinarie, esse saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa per la determinazione DEle spese dei figli minori DE 3 novembre 2021 e successive modificazioni.
5. La madre potrà tenere con sé i figli e il mercoledì di ogni settimana dal momento CP_1 _1 Per_2 DEl'uscita da scuola fino alle 20:30, ora in cui li riconsegnerà al padre Nel caso in cui in Parte_1 quei giorni non vi sia scuola la IG.ra potrà tenere con sé i figli minori dalle ore 10:00 DE CP_1 mattino fino alle ore 21:00 DEla sera.
6. I figli minori e trascorreranno il primo e il terzo fine _1 Per_2 settimana di ogni mese con la madre, mentre il secondo e il quarto li trascorreranno con il padre, dal sabato dall'orario di uscita dalla scuola, ovvero dalle 10:00 in quei giorni in cui non vi sia scuola, fino alle 20:30 DEla domenica. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, i figli minori e non possano andare _1 Per_2 dalla madre in uno dei fice settimana a lei assegnati, verrà recuperato nel fine settimana successivo secondo le esigenze dei minori e , garantendo comunque il rispetto dei due fine settimana al mese. 7. _1 Per_2
Nel periodo feriale DE mese di agosto e rimarranno 15 giorni, anche non consecutivi, _1 Per_2 con un genitore e 15 giorni con un altro, tenendo conto che la giornata DE 15 agosto sarà trascorsa dai minori ad anni alterni con la madre o con il padre disponendo che i genitori dovranno comunicare reciprocamente il loro periodo feriale almeno 10 giorni prima dal loro esercizio DE diritto di visita per tale periodo. Nel periodo
2 in cui e saranno con la madre pernotteranno con la stessa.
8. Nel periodo DEle festività _1 Per_2 natalizie i figli e trascorreranno, ad anni alterni, il giorno 24 dicembre e dall' 1 al 6 gennaio _1 Per_2 con un genitore, dal 25 al 31 dicembre con l'altro genitore, giorni da considerarsi anche non consecutivi. Nel periodo in cui e saranno dalla madre pernotteranno con la stessa.
9. Nel periodo pasquale _1 Per_2
e trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedi DEl'Angelo _1 Per_2 con l'altro genitore. Nel caso in cui il Lunedì DEl'Angelo spetti alla madre e il martedì la stessa vorrà esercitare il diritto di visita, potrà tenere con sé i minori e anche per il pernottamento tra il _1 Per_2 lunedì e il martedì. 10. Le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura DE
50% e, ripartite secondo il protocollo d'intesa per la determinazione DEle spese straordinarie dei figli nei procedimenti in materia di famiglia prot. 23/2021 DE 3 novembre 2021 DE Tribunale di Fermo e qui allegate. 11. La somma prevista a titolo di assegno unico di mantenimento dei figli minori e _1 Per_2 verrà ripartita al 50% tra il IG. e la IG.ra 12. le spese DE presente giudizio sono Pt_1 CP_1 compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 11 e ss. c.p.c. depositato in data 6/6/2024, Pt_1
ha dedotto di avere intrattenuto una relazione sentimentale con con
[...] CP_1 convivenza more uxorio, dalla quale sono nati due figli, in data 13/5/2014 e Persona_3 in data 8/5/2018. Venuta meno la relazione sentimentale tra le parti, nel Persona_4 mese di agosto 2022 si è trasferita a San ED DE TR, mentre CP_1
è rimasto a vivere nella casa familiare sita a Ripatransone insieme ai figli, di Parte_1 cui si è occupato in via pressochè esclusiva, essendosi la resistente progressivamente disinteressata degli stessi per problemi personali, considerato che la stessa “non ha una situazione lavorativa stabile che le possa permette di avere un'abitazione stabile durante tutto l'anno”.
Per le esposte ragioni il ricorrente ha domandato al Tribunale di disporre che “ 1) i minori e vengano affidati in via esclusiva al padre e la madre potrà vedere e tenere Persona_3 Persona_4 con sé i figli, a fine settimana alterni, dalla fine DEla lezione scolastica DE sabato alle ore 19:00 DEla domenica nel periodo invernale, dalle ore 9 DE sabato alle ore 21 DEla domenica nel periodo estivo, oltre due pomeriggi a settimana dalle fine DEla scuola alle ore 19:00 nel periodo invernale, dalle ore 15 alle ore 21 nel periodo estivo;
2) per le festività Natalizie e Pasquali da trascorrere con i figli, si alternerà il Natale e la 3 festività DE Santo Stefano, il giorno di Capodanno e la festività DEla Befana, il giorno di Pasqua e il Lunedì DEl'Angelo; 3) il signor e la signora concorderanno, con un preavviso di almeno 10 giorni, Pt_1 CP_1 il periodo di ferie estive, nel senso che i figli resteranno con la madre per 15 giorni nel mese di luglio e per 15 giorni nel mese di agosto o altro periodo da concordare a seconda DEle esigenze lavorative dei genitori;
4) in subordine voglia disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento stabile dei medesimi presso il padre e modalità di visita da parte DEla madre come sopra indicate;
5) in merito al mantenimento dei minori, il mantenimento diretto nonché il 50 % DEle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori”.
2. All'esito DEla prima udienza dinanzi al giudice istruttore – svolta in data 12/9/2024 –
è stato ordinato al ricorrente il rinnovo DEla notifica alla resistente ed il deposito di documentazione completa ex art. 473 bis 12 c.p.c.; alla medesima udienza sono stati incaricati i servizi sociali territorialmente competenti di depositare relazione informativa in ordine alle condizioni socio-ambientali DE nucleo familiare (poi depositata in data
20/3/2025 – nella quale è stato dato atto: a) a seguito di visita domiciliare presso l'abitazione DE padre, che “La casa è sita in una zona lontana dal centro abitato non fornita di servizi.
L'appartamento luminoso si presenta pulito e in ordine composto da una cucina, un soggiorno, una camera da letto per i minori, una camera matrimoniale e un bagno”; il minore “Quando parla DE tempo _1 che trascorre con la mamma riferisce “ mi mette ansia stare da mamma perché spesso ha cambiato _1 casa, e poi a volte ci porta da nonna a Senigallia ma a me non piace stare lì.”(cfr. p. 2 e 3); b) a seguito di visita domiciliare presso l'abitazione DEla madre, che ha reperito CP_1 un'abitazione a San ED DE TR sita nel centro abitato “la casa si presenta pulita e ordinata, composta da un salone con un angolo cottura, un piccolo ripostiglio, una camera da letto e un bagno
[…] I minori appaiono sorridenti e spigliati. davanti alla scrivente verbalizza con molta serenità che _1 la nuova abitazione DEla mamma non gli piace. Non ha piacere a stare lì, non gli piace San benedetto, non gli piace il mare e ha chiesto alla mamma di essere riaccompagnato dal padre il giorno successivo perché preferisce andare alla partita di calcio, piuttosto che a Senigallia dalla nonna. Rispetto alle Richieste di
MA la signora non sembra mostrare ostacoli. invece riferisce di avere piacere di andare a trovare la Per_2 nonna a Senigallia nei fine settimana” (cfr. p. 3); c) “Dal colloquio avuto con le insegnanti di […] _1 viene descritto come un alunno sensibile dal carattere mite educato ben integrato nel contesto classe e rispettoso DEle figure educative”; “Dal colloquio tenuto con le insegnanti di bianca la stessa frequenta la classe prima appare una bambina solare ben inserita nel gruppo classe rispettosa DEle figure di riferimento le insegnanti
4 non riportano nulla da segnalare riferendo che durante il primo colloquio di questo anno scolastico sono stati presenti entrambe le figure genitoriali” (cfr. p.3).
Nel prosieguo DE giudizio, in data 18/4/2025 si è costituita la resistente CP_1 contestando le deduzioni avversarie e domandando una diversa regolamentazione dei rapporti tra genitori ed in particolare: “Qualora il Tribunale dovesse ritenere adeguato nell'interesse dei minori l'affido condiviso, SI CHIEDE che venga disposto che minori nato a [...]_3
DE TR (AP) il 13.05.2014 e nata a [...] il [...], Persona_4 verranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con l'impegno da parte di entrambi i genitori a mantenerli, educarli ed istruirli secondo le seguenti condizioni: - I minori vivranno con la madre presso la casa famigliare sita in Ripatransone (AP) alla Via DEla Pace n. 15 Int. B, o in subordine presso l'attuale abitazione DEla stessa detenuta in locazione. - I minori vedranno il padre n. 2 giorni a settimana, che verranno comunicati di volta in volta con preavviso e compatibilmente con gli impegni dei minori e staranno con il padre nel weekend in modo alternato con il pernotto presso lo stesso nei giorni tra sabato e domenica. Il padre preleverà i minori alle ore 15.00 DE sabato per riportarla presso la residenza DEla madre alle ore 20.00 DEla domenica;
- In ogni caso il padre potrà visitare i minori liberamente, previa comunicazione alla madre;
- Durante le vacanze natalizie: salvo impegni lavorativi e previo accordo tra i genitori i minori trascorreranno la vigilia con la mamma e il giorno di Natale con il padre o viceversa, per le restanti festività la madre avrà con sé i minori la metà dei giorni disponibili;
- Durante le vacanze pasquali: i minori trascorreranno con la madre metà dei giorni di vacanza alternando di anno in anno, il Giorno di
Pasqua con un genitore e il lunedì DEl'Angelo con l'altro; - Il padre verserà a titolo di mantenimento per la minore Euro 300,00 mensili oltre il 50% DEle spese straordinarie debitamente preventivate e documentate dalla sig.ra con approvazione DE padre nel caso in cui siano superiori a Euro 100,00; - La madre CP_1 percepirà inoltre il 100% DEl'assegno UNICO;
- Le restanti festività e/o ponti: verranno concordati di volta in volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza DEla presenza dei minori presso l'uno o l'altro genitore;
- I minori trascorreranno la festa DEla mamma e DE papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno DE loro compleanno lo trascorrerà alterando di anno in anno la presenza dei minori con i genitori tra mattina/pranzo e pomeriggio/cena o secondo in anno la presenza dei minori con i genitori tra mattina/pranzo e pomeriggio/cena o secondo diverso accordo dei genitori;
diverso accordo dei genitori”.
All'udienza DE 24/4/2025 è stato esperito il tentativo di conciliazione tra le parti presenti personalmente ed all'esito DElo stesso le parti hanno domandato un rinvio al fine di valutare soluzioni transattive. All'udienza svolta il 3/7/2025 i procuratori DEle parti hanno dato atto 5 di aver raggiunto un accordo (sottoscritto e depositato in data 2/7/2025, munito di sottoscrizione DEle parti) e precisato congiuntamente le conclusioni (con rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.) chiedendo l'integrale recepimento DE predetto accordo, di seguito trascritto:
“1. Le parti riconoscono che il corretto reciproco comportamento è un dovere morale, oltre che giuridico, e s'impegnano a rispettarlo in ogni circostanza. S'impegnano, inoltre, a comunicarsi reciprocamente, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
2. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori mediante affidamento condiviso, con _1 Per_2 collocamento prevalente presso il IG. in Ripatransone, via DEla Pace 15, ove avranno la Parte_1 convivenza.
3. Il IG. e la IG.ra si impegnano, comunque, ad esercitare la responsabilità genitoriale ed Pt_1 CP_1 ad adottare di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, ma sempre nel rispetto dei loro bisogni, DEle loro inclinazioni naturali, DEle loro capacità e DEle loro aspirazioni.
4. Per il mantenimento dei figli minori la signora verserà al signor la CP_1 Parte_1 somma di € 50,00 mensile per ciascun figlio a partire dal mese di ottobre 2025. Per quanto riguarda le spese straordinarie, esse saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa per la determinazione DEle spese dei figli minori DE 3 novembre 2021
e successive modificazioni.
5. La madre potrà tenere con sé i figli e il mercoledì di ogni settimana dal CP_1 _1 Per_2 momento DEl'uscita da scuola fino alle 20:30, ora in cui li riconsegnerà al padre Nel caso Parte_1 in cui in quei giorni non vi sia scuola la IG.ra potrà tenere con sé i figli minori dalle ore CP_1
10:00 DE mattino fino alle ore 21:00 DEla sera.
6. I figli minori e trascorreranno il primo e il terzo fine settimana di ogni mese con la madre, _1 Per_2 mentre il secondo e il quarto li trascorreranno con il padre, dal sabato dall'orario di uscita dalla scuola, ovvero dalle 10:00 in quei giorni in cui non vi sia scuola, fino alle 20:30 DEla domenica. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, i figli minori e non possano andare dalla madre in uno dei fice settimana a _1 Per_2 lei assegnati, verrà recuperato nel fine settimana successivo secondo le esigenze dei minori e , _1 Per_2 garantendo comunque il rispetto dei due fine settimana al mese.
7. Nel periodo feriale DE mese di agosto e rimarranno 15 giorni, anche non consecutivi, con un _1 Per_2 genitore e 15 giorni con un altro, tenendo conto che la giornata DE 15 agosto sarà trascorsa dai minori ad anni alterni con la madre o con il padre disponendo che i genitori dovranno comunicare reciprocamente il loro 6 periodo feriale almeno 10 giorni prima dal loro esercizio DE diritto di visita per tale periodo. Nel periodo in cui e _1
saranno con la madre pernotteranno con la stessa. Per_2
8. Nel periodo DEle festività natalizie i figli e trascorreranno, ad anni alterni, il giorno 24 _1 Per_2 dicembre e dall' 1 al 6 gennaio con un genitore, dal 25 al 31 dicembre con l'altro genitore, giorni da considerarsi anche non consecutivi. Nel periodo in cui e saranno dalla madre pernotteranno con _1 Per_2
la stessa.
9. Nel periodo pasquale e trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore _1 Per_2
e il Lunedi DEl'Angelo con l'altro genitore. Nel caso in cui il Lunedì DEl'Angelo spetti alla madre e il martedì la stessa vorrà esercitare il diritto di visita, potrà tenere con sé i minori e anche per il _1 Per_2 pernottamento tra il lunedì e il martedì.
10. Le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura DE 50% e, ripartite secondo il protocollo d'intesa per la determinazione DEle spese straordinarie dei figli nei procedimenti in materia di famiglia prot. 23/2021 DE 3 novembre 2021 DE Tribunale di Fermo e qui allegate.
11. La somma prevista a titolo di assegno unico di mantenimento dei figli minori e verrà _1 Per_2 ripartita al 50% tra il IG. e la IG.ra Pt_1 CP_1
12. le spese DE presente giudizio sono compensate”.
3. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, il Collegio, preso atto DEl'accordo intervenuto tra le parti e verificata (anche alla luce DEla relazione svolta dai Servizi Sociali territorialmente competenti) la conformità DEle suddette condizioni al superiore interesse DEla prole - sia in ragione DE concordato regime di affidamento condiviso dei figli, sia in ragione DEl'ampia previsione DE diritto di entrambi i genitori di vedere e tenere con sé i figli, con conseguente applicazione DE principio di bigenitorialità, che, come è noto, non comporta una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione DE minore (cfr. Cass. civ., sez. I, 10 Dicembre 2018, n.
31902) - ritiene che le predette condizioni non risultino contrarie a norme imperative e possano essere condivise: pertanto dispone il regime di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, diritto di vista DEla madre e contributo economico DEla stessa in conformità all'accordo.
Possono, altresì, essere recepite le ulteriori condizioni proposte, aventi ad oggetto diritti disponibili DEle parti secondo modalità che non contrastano con l'ordine pubblico.
7 4. La definizione consensuale DEla vicenda costituisce, infine, valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza così decide:
REGOLAMENTA l'esercizio DEla responsabilità genitoriale – con riguardo alle modalità di affidamento e collocamento dei figli, nonché di mantenimento in favore degli stessi – in conformità alle condizioni di cui all'accordo intervenuto tra le parti, riportato in parte motiva e da intendersi ivi integralmente trascritto;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio DE 4/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 792/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Roberta Capocasa, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. CP_1 C.F._2
Federica Coroneo, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente
E con l'intervento DE Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
1 OGGETTO: “procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis ss. c.c. e 473 bis.29
c.p.c.”
***
CONCLUSIONI
All'udienza DE 3/7/2025 i difensori DEle parti hanno rassegnato conclusioni congiunte come segue: “1. Le parti riconoscono che il corretto reciproco comportamento è un dovere morale, oltre che giuridico, e s'impegnano a rispettarlo in ogni circostanza. S'impegnano, inoltre, a comunicarsi reciprocamente, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
2. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori mediante affidamento condiviso, con _1 Per_2 collocamento prevalente presso il IG. in Ripatransone, via DEla Pace 15, ove avranno la Parte_1 convivenza.
3. Il IG. e la IG.ra si impegnano, comunque, ad esercitare la responsabilità Pt_1 CP_1 genitoriale ed ad adottare di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, ma sempre nel rispetto dei loro bisogni, DEle loro inclinazioni naturali, DEle loro capacità e DEle loro aspirazioni.
4. Per il mantenimento dei figli minori la signora verserà al signor la somma di € 50,00 mensile per ciascun figlio a CP_1 Parte_1 partire dal mese di ottobre 2025. Per quanto riguarda le spese straordinarie, esse saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa per la determinazione DEle spese dei figli minori DE 3 novembre 2021 e successive modificazioni.
5. La madre potrà tenere con sé i figli e il mercoledì di ogni settimana dal momento CP_1 _1 Per_2 DEl'uscita da scuola fino alle 20:30, ora in cui li riconsegnerà al padre Nel caso in cui in Parte_1 quei giorni non vi sia scuola la IG.ra potrà tenere con sé i figli minori dalle ore 10:00 DE CP_1 mattino fino alle ore 21:00 DEla sera.
6. I figli minori e trascorreranno il primo e il terzo fine _1 Per_2 settimana di ogni mese con la madre, mentre il secondo e il quarto li trascorreranno con il padre, dal sabato dall'orario di uscita dalla scuola, ovvero dalle 10:00 in quei giorni in cui non vi sia scuola, fino alle 20:30 DEla domenica. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, i figli minori e non possano andare _1 Per_2 dalla madre in uno dei fice settimana a lei assegnati, verrà recuperato nel fine settimana successivo secondo le esigenze dei minori e , garantendo comunque il rispetto dei due fine settimana al mese. 7. _1 Per_2
Nel periodo feriale DE mese di agosto e rimarranno 15 giorni, anche non consecutivi, _1 Per_2 con un genitore e 15 giorni con un altro, tenendo conto che la giornata DE 15 agosto sarà trascorsa dai minori ad anni alterni con la madre o con il padre disponendo che i genitori dovranno comunicare reciprocamente il loro periodo feriale almeno 10 giorni prima dal loro esercizio DE diritto di visita per tale periodo. Nel periodo
2 in cui e saranno con la madre pernotteranno con la stessa.
8. Nel periodo DEle festività _1 Per_2 natalizie i figli e trascorreranno, ad anni alterni, il giorno 24 dicembre e dall' 1 al 6 gennaio _1 Per_2 con un genitore, dal 25 al 31 dicembre con l'altro genitore, giorni da considerarsi anche non consecutivi. Nel periodo in cui e saranno dalla madre pernotteranno con la stessa.
9. Nel periodo pasquale _1 Per_2
e trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedi DEl'Angelo _1 Per_2 con l'altro genitore. Nel caso in cui il Lunedì DEl'Angelo spetti alla madre e il martedì la stessa vorrà esercitare il diritto di visita, potrà tenere con sé i minori e anche per il pernottamento tra il _1 Per_2 lunedì e il martedì. 10. Le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura DE
50% e, ripartite secondo il protocollo d'intesa per la determinazione DEle spese straordinarie dei figli nei procedimenti in materia di famiglia prot. 23/2021 DE 3 novembre 2021 DE Tribunale di Fermo e qui allegate. 11. La somma prevista a titolo di assegno unico di mantenimento dei figli minori e _1 Per_2 verrà ripartita al 50% tra il IG. e la IG.ra 12. le spese DE presente giudizio sono Pt_1 CP_1 compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 11 e ss. c.p.c. depositato in data 6/6/2024, Pt_1
ha dedotto di avere intrattenuto una relazione sentimentale con con
[...] CP_1 convivenza more uxorio, dalla quale sono nati due figli, in data 13/5/2014 e Persona_3 in data 8/5/2018. Venuta meno la relazione sentimentale tra le parti, nel Persona_4 mese di agosto 2022 si è trasferita a San ED DE TR, mentre CP_1
è rimasto a vivere nella casa familiare sita a Ripatransone insieme ai figli, di Parte_1 cui si è occupato in via pressochè esclusiva, essendosi la resistente progressivamente disinteressata degli stessi per problemi personali, considerato che la stessa “non ha una situazione lavorativa stabile che le possa permette di avere un'abitazione stabile durante tutto l'anno”.
Per le esposte ragioni il ricorrente ha domandato al Tribunale di disporre che “ 1) i minori e vengano affidati in via esclusiva al padre e la madre potrà vedere e tenere Persona_3 Persona_4 con sé i figli, a fine settimana alterni, dalla fine DEla lezione scolastica DE sabato alle ore 19:00 DEla domenica nel periodo invernale, dalle ore 9 DE sabato alle ore 21 DEla domenica nel periodo estivo, oltre due pomeriggi a settimana dalle fine DEla scuola alle ore 19:00 nel periodo invernale, dalle ore 15 alle ore 21 nel periodo estivo;
2) per le festività Natalizie e Pasquali da trascorrere con i figli, si alternerà il Natale e la 3 festività DE Santo Stefano, il giorno di Capodanno e la festività DEla Befana, il giorno di Pasqua e il Lunedì DEl'Angelo; 3) il signor e la signora concorderanno, con un preavviso di almeno 10 giorni, Pt_1 CP_1 il periodo di ferie estive, nel senso che i figli resteranno con la madre per 15 giorni nel mese di luglio e per 15 giorni nel mese di agosto o altro periodo da concordare a seconda DEle esigenze lavorative dei genitori;
4) in subordine voglia disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento stabile dei medesimi presso il padre e modalità di visita da parte DEla madre come sopra indicate;
5) in merito al mantenimento dei minori, il mantenimento diretto nonché il 50 % DEle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori”.
2. All'esito DEla prima udienza dinanzi al giudice istruttore – svolta in data 12/9/2024 –
è stato ordinato al ricorrente il rinnovo DEla notifica alla resistente ed il deposito di documentazione completa ex art. 473 bis 12 c.p.c.; alla medesima udienza sono stati incaricati i servizi sociali territorialmente competenti di depositare relazione informativa in ordine alle condizioni socio-ambientali DE nucleo familiare (poi depositata in data
20/3/2025 – nella quale è stato dato atto: a) a seguito di visita domiciliare presso l'abitazione DE padre, che “La casa è sita in una zona lontana dal centro abitato non fornita di servizi.
L'appartamento luminoso si presenta pulito e in ordine composto da una cucina, un soggiorno, una camera da letto per i minori, una camera matrimoniale e un bagno”; il minore “Quando parla DE tempo _1 che trascorre con la mamma riferisce “ mi mette ansia stare da mamma perché spesso ha cambiato _1 casa, e poi a volte ci porta da nonna a Senigallia ma a me non piace stare lì.”(cfr. p. 2 e 3); b) a seguito di visita domiciliare presso l'abitazione DEla madre, che ha reperito CP_1 un'abitazione a San ED DE TR sita nel centro abitato “la casa si presenta pulita e ordinata, composta da un salone con un angolo cottura, un piccolo ripostiglio, una camera da letto e un bagno
[…] I minori appaiono sorridenti e spigliati. davanti alla scrivente verbalizza con molta serenità che _1 la nuova abitazione DEla mamma non gli piace. Non ha piacere a stare lì, non gli piace San benedetto, non gli piace il mare e ha chiesto alla mamma di essere riaccompagnato dal padre il giorno successivo perché preferisce andare alla partita di calcio, piuttosto che a Senigallia dalla nonna. Rispetto alle Richieste di
MA la signora non sembra mostrare ostacoli. invece riferisce di avere piacere di andare a trovare la Per_2 nonna a Senigallia nei fine settimana” (cfr. p. 3); c) “Dal colloquio avuto con le insegnanti di […] _1 viene descritto come un alunno sensibile dal carattere mite educato ben integrato nel contesto classe e rispettoso DEle figure educative”; “Dal colloquio tenuto con le insegnanti di bianca la stessa frequenta la classe prima appare una bambina solare ben inserita nel gruppo classe rispettosa DEle figure di riferimento le insegnanti
4 non riportano nulla da segnalare riferendo che durante il primo colloquio di questo anno scolastico sono stati presenti entrambe le figure genitoriali” (cfr. p.3).
Nel prosieguo DE giudizio, in data 18/4/2025 si è costituita la resistente CP_1 contestando le deduzioni avversarie e domandando una diversa regolamentazione dei rapporti tra genitori ed in particolare: “Qualora il Tribunale dovesse ritenere adeguato nell'interesse dei minori l'affido condiviso, SI CHIEDE che venga disposto che minori nato a [...]_3
DE TR (AP) il 13.05.2014 e nata a [...] il [...], Persona_4 verranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con l'impegno da parte di entrambi i genitori a mantenerli, educarli ed istruirli secondo le seguenti condizioni: - I minori vivranno con la madre presso la casa famigliare sita in Ripatransone (AP) alla Via DEla Pace n. 15 Int. B, o in subordine presso l'attuale abitazione DEla stessa detenuta in locazione. - I minori vedranno il padre n. 2 giorni a settimana, che verranno comunicati di volta in volta con preavviso e compatibilmente con gli impegni dei minori e staranno con il padre nel weekend in modo alternato con il pernotto presso lo stesso nei giorni tra sabato e domenica. Il padre preleverà i minori alle ore 15.00 DE sabato per riportarla presso la residenza DEla madre alle ore 20.00 DEla domenica;
- In ogni caso il padre potrà visitare i minori liberamente, previa comunicazione alla madre;
- Durante le vacanze natalizie: salvo impegni lavorativi e previo accordo tra i genitori i minori trascorreranno la vigilia con la mamma e il giorno di Natale con il padre o viceversa, per le restanti festività la madre avrà con sé i minori la metà dei giorni disponibili;
- Durante le vacanze pasquali: i minori trascorreranno con la madre metà dei giorni di vacanza alternando di anno in anno, il Giorno di
Pasqua con un genitore e il lunedì DEl'Angelo con l'altro; - Il padre verserà a titolo di mantenimento per la minore Euro 300,00 mensili oltre il 50% DEle spese straordinarie debitamente preventivate e documentate dalla sig.ra con approvazione DE padre nel caso in cui siano superiori a Euro 100,00; - La madre CP_1 percepirà inoltre il 100% DEl'assegno UNICO;
- Le restanti festività e/o ponti: verranno concordati di volta in volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza DEla presenza dei minori presso l'uno o l'altro genitore;
- I minori trascorreranno la festa DEla mamma e DE papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno DE loro compleanno lo trascorrerà alterando di anno in anno la presenza dei minori con i genitori tra mattina/pranzo e pomeriggio/cena o secondo in anno la presenza dei minori con i genitori tra mattina/pranzo e pomeriggio/cena o secondo diverso accordo dei genitori;
diverso accordo dei genitori”.
All'udienza DE 24/4/2025 è stato esperito il tentativo di conciliazione tra le parti presenti personalmente ed all'esito DElo stesso le parti hanno domandato un rinvio al fine di valutare soluzioni transattive. All'udienza svolta il 3/7/2025 i procuratori DEle parti hanno dato atto 5 di aver raggiunto un accordo (sottoscritto e depositato in data 2/7/2025, munito di sottoscrizione DEle parti) e precisato congiuntamente le conclusioni (con rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.) chiedendo l'integrale recepimento DE predetto accordo, di seguito trascritto:
“1. Le parti riconoscono che il corretto reciproco comportamento è un dovere morale, oltre che giuridico, e s'impegnano a rispettarlo in ogni circostanza. S'impegnano, inoltre, a comunicarsi reciprocamente, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
2. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori mediante affidamento condiviso, con _1 Per_2 collocamento prevalente presso il IG. in Ripatransone, via DEla Pace 15, ove avranno la Parte_1 convivenza.
3. Il IG. e la IG.ra si impegnano, comunque, ad esercitare la responsabilità genitoriale ed Pt_1 CP_1 ad adottare di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, ma sempre nel rispetto dei loro bisogni, DEle loro inclinazioni naturali, DEle loro capacità e DEle loro aspirazioni.
4. Per il mantenimento dei figli minori la signora verserà al signor la CP_1 Parte_1 somma di € 50,00 mensile per ciascun figlio a partire dal mese di ottobre 2025. Per quanto riguarda le spese straordinarie, esse saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa per la determinazione DEle spese dei figli minori DE 3 novembre 2021
e successive modificazioni.
5. La madre potrà tenere con sé i figli e il mercoledì di ogni settimana dal CP_1 _1 Per_2 momento DEl'uscita da scuola fino alle 20:30, ora in cui li riconsegnerà al padre Nel caso Parte_1 in cui in quei giorni non vi sia scuola la IG.ra potrà tenere con sé i figli minori dalle ore CP_1
10:00 DE mattino fino alle ore 21:00 DEla sera.
6. I figli minori e trascorreranno il primo e il terzo fine settimana di ogni mese con la madre, _1 Per_2 mentre il secondo e il quarto li trascorreranno con il padre, dal sabato dall'orario di uscita dalla scuola, ovvero dalle 10:00 in quei giorni in cui non vi sia scuola, fino alle 20:30 DEla domenica. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, i figli minori e non possano andare dalla madre in uno dei fice settimana a _1 Per_2 lei assegnati, verrà recuperato nel fine settimana successivo secondo le esigenze dei minori e , _1 Per_2 garantendo comunque il rispetto dei due fine settimana al mese.
7. Nel periodo feriale DE mese di agosto e rimarranno 15 giorni, anche non consecutivi, con un _1 Per_2 genitore e 15 giorni con un altro, tenendo conto che la giornata DE 15 agosto sarà trascorsa dai minori ad anni alterni con la madre o con il padre disponendo che i genitori dovranno comunicare reciprocamente il loro 6 periodo feriale almeno 10 giorni prima dal loro esercizio DE diritto di visita per tale periodo. Nel periodo in cui e _1
saranno con la madre pernotteranno con la stessa. Per_2
8. Nel periodo DEle festività natalizie i figli e trascorreranno, ad anni alterni, il giorno 24 _1 Per_2 dicembre e dall' 1 al 6 gennaio con un genitore, dal 25 al 31 dicembre con l'altro genitore, giorni da considerarsi anche non consecutivi. Nel periodo in cui e saranno dalla madre pernotteranno con _1 Per_2
la stessa.
9. Nel periodo pasquale e trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore _1 Per_2
e il Lunedi DEl'Angelo con l'altro genitore. Nel caso in cui il Lunedì DEl'Angelo spetti alla madre e il martedì la stessa vorrà esercitare il diritto di visita, potrà tenere con sé i minori e anche per il _1 Per_2 pernottamento tra il lunedì e il martedì.
10. Le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura DE 50% e, ripartite secondo il protocollo d'intesa per la determinazione DEle spese straordinarie dei figli nei procedimenti in materia di famiglia prot. 23/2021 DE 3 novembre 2021 DE Tribunale di Fermo e qui allegate.
11. La somma prevista a titolo di assegno unico di mantenimento dei figli minori e verrà _1 Per_2 ripartita al 50% tra il IG. e la IG.ra Pt_1 CP_1
12. le spese DE presente giudizio sono compensate”.
3. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, il Collegio, preso atto DEl'accordo intervenuto tra le parti e verificata (anche alla luce DEla relazione svolta dai Servizi Sociali territorialmente competenti) la conformità DEle suddette condizioni al superiore interesse DEla prole - sia in ragione DE concordato regime di affidamento condiviso dei figli, sia in ragione DEl'ampia previsione DE diritto di entrambi i genitori di vedere e tenere con sé i figli, con conseguente applicazione DE principio di bigenitorialità, che, come è noto, non comporta una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione DE minore (cfr. Cass. civ., sez. I, 10 Dicembre 2018, n.
31902) - ritiene che le predette condizioni non risultino contrarie a norme imperative e possano essere condivise: pertanto dispone il regime di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, diritto di vista DEla madre e contributo economico DEla stessa in conformità all'accordo.
Possono, altresì, essere recepite le ulteriori condizioni proposte, aventi ad oggetto diritti disponibili DEle parti secondo modalità che non contrastano con l'ordine pubblico.
7 4. La definizione consensuale DEla vicenda costituisce, infine, valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza così decide:
REGOLAMENTA l'esercizio DEla responsabilità genitoriale – con riguardo alle modalità di affidamento e collocamento dei figli, nonché di mantenimento in favore degli stessi – in conformità alle condizioni di cui all'accordo intervenuto tra le parti, riportato in parte motiva e da intendersi ivi integralmente trascritto;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio DE 4/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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