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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (Repert. n. 2766/2022) del Tribunale di Napoli, pubblicata il 28 febbraio 2022, iscritto al n. 1204/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza dell'11 marzo 2025 e pendente
TRA
l' (c.f. , con sede in lla Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n.13/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iervolino (c.f. C.F._1
APPELLANTE
E
il (già Controparte_1 [...]
(c.f. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
in Corso Novara, n. 40, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
rappresentata e difesa dall'avv. Carla Crispo (c.f. ) C.F._2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 18 giugno 2020, la
[...]
(d'ora in poi, per comodità, anche Controparte_1
solo , adiva il Tribunale di Napoli per sentire condannare l' al CP_1 Parte_2
pagamento della somma complessiva di € 14.375,78 – di cui: € 8.561,56, a saldo residuo della fattura n. 11/L dell'1.12.2017 emessa in ragione delle prestazioni sanitarie rientranti nella branca di cardiologia eseguite nel mese di novembre 2017 in virtù del contratto stipulato tra le parti il 19 gennaio 2017 per le annualità 2016 e 2017 ai sensi dell'art. 8-quinquies del d. lgs. 502/1992; € 5.814,22, a saldo residuo della fattura n. 6/M del 1.08.2018 emessa in ragione delle medesime prestazioni sanitarie eseguite nel mese di luglio 2018 in virtù di analogo contratto stipulato tra le parti il 30 novembre 2018 per l'annualità 2018 – oltre gli interessi moratori contrattualmente previsti.
In particolare, la C.C.C. sosteneva che i corrispettivi delle prestazioni relative alle fatture azionate non potevano considerarsi in eccesso rispetto ai limiti di spesa contrattuali, in quanto, per l'anno 2017, essa aveva ricevuto comunicazione pec Par dell' olo in data 14 novembre 2017 e poi in data 20 dicembre 2017, con indicazione della data presuntiva di esaurimento del tetto di spesa del quarto trimestre del 2017, indicata prima nel 5 novembre 2017 e poi nel 7 novembre 2017, sicché essa aveva diritto al corrispettivo delle prestazioni erogate sino alla prima comunicazione, cioè sino 13 novembre 2017 e pari a € 8.561,56; per l'anno 2018, aveva ricevuto Par comunicazioni pec dell olo in data 9 e 14 agosto 2018 con indicazione della data di esaurimento del tetto di spesa del terzo trimestre del 2018 fissata al 18 luglio 2018, e con la comunicazione che le prestazioni rese dal 23 luglio al 31 luglio 2018 non erano remunerabili, in quanto “dall'analisi dei dati estrapolati dai sistemi informatici aziendali, in data 18.07.2018 si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato alla branca di cardiologia… per il terzo trimestre dell'anno 2018…atteso che il predetto decreto (ndr. 89/16) prevede che la remunerazione degli sforamenti mensili contenuti
c. Pag. 2 di 13 Parte_2 Controparte_1
Controparte_3
[...] REPUBBLICA ITA LIA NA
[...]
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nella misura massima del 10% deI 2/11 del tetto annuo assegnato e che tale sforamento è stato raggiunto in data 22 luglio 2018”; aveva pertanto diritto a ricevere la somma di 5.814,22, in quanto, a fronte del fatturato di € 51.879,18 relativo al mese Part di luglio del 2018, essa aveva ricevuto dall' la sola somma di € 46.064,96.
Part 2. L' costituitasi il 12 febbraio 2021, chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo che gli importi richiesti relativi alle prestazioni erogate nel novembre 2017 e luglio 2018 non erano dovuti, in quanto eccedenti i rispettivi limiti di spesa. In particolare, deduceva, per quanto è d'interesse in questa sede, che: “il saldo di € 8.561,56 non è stato liquidato e, quindi non pagato, in linea con il contratto 2017 in atti, per superamento del tetto di spesa previsto per il quarto trimestre 2017 per la data del 07/11/2017, comunicato con nota prot.n. 0082431/2017 del 20/12/17 della Part Direzione Aziendale in atti, mai contestata”; in relazione a tale saldo non pagato l' con la nota n. 5531 del 23 luglio 2018, aveva chiesto alla C.C.C. l'emissione di una nota di credito di pari importo;
“[a]nche per il mese di luglio 2018, il saldo di € 5.814,22 non
è stato liquidato e, quindi non pagato, in linea con il contratto 2018 in atti, per superamento del tetto di spesa previsto per il terzo trimestre 2018 per la data del 18 luglio 2018, comunicato con nota prot.n. 0050672/2018 del 14 agosto 2018 della Part Direzione Aziendale in atti, mai contestata”; in relazione a tale saldo non pagato l' con la nota n. 6560 del 10 settembre 2018, aveva chiesto alla C.C.C. l'emissione di una nota di credito di pari importo;
“gli importi delle regressioni tariffarie determinate dalla Part per il quarto trimestre 2017 e per il terzo trimestre 2018 branca Cardiologia coincidono con quelli delle prestazioni rese oltre le rispettive date di sforamento dei tetti di spesa innanzi indicate”; gli interessi moratori richiesti non sussistono, atteso che il credito non deriva da una transazione commerciale, bensì da prestazioni rese nell'ambito di una concessione di pubblico servizio.
3. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda della Part C.C.C. ritenendo che l non avesse provato l'eccepito superamento dei tetti trimestrali di branca, in quanto non era stata fornita la prova dell'avvenuta determinazione della c.d. regressione unica tariffaria (o RTU) prevista dalla disposizione contrattuale di cui all'art. 3, co. 5, lett. a) di entrambi i contratti, ritenuta c. di 13 Parte_2 Parte_3
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applicabile al caso di specie. Nello specifico, affermava che, “vertendosi in ipotesi di sforamento a consuntivo ed in assenza di prova di comunicazione della data di Par sforamento preventivato, l' lungi dal rifiutarsi di pagare le prestazioni rese dopo la data di superamento del tetto individuato a consuntivo, avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la Part spesa nell'ambito del tetto trimestrale”. Pertanto, condannava l' a pagare alla
C.C.C. la somma di € 14.375,78, “oltre interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 7 del contratto ex art 8 quinquies d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti sino al soddisfo” e le spese del grado.
Part 4. A tale ordinanza s'è appellata l' con atto di citazione in appello notificato alla controparte il 16 marzo 2022, articolando due motivi di censura:
- col primo motivo ha sostenuto che il Tribunale, pur riconoscendo che i tetti di spesa erano invalicabili, aveva errato nel riconoscere come dovute le prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa trimestrali indicati per la branca
Cardiologia - data fissata al 7 novembre 2017 per il quarto trimestre 2017 ed al 23 Part luglio 2018 per il terzo trimestre 2018 – sostenendo che l' non aveva proceduto tempestivamente all'applicazione della regressione tariffaria di cui all'allegato C) della
DGRC n. 1268/08”, pur ricorrendone i presupposti di cui all'art. 5 comma 3 punto a) del contratto.
Secondo l'appellante, invece, tutte le note prodotte in giudizio davano prova che il credito preteso dalla C.C.C. non era dovuto, anche in considerazione del fatto che
“per l'anno 2018, in assenza del contratto sottoscritto soltanto a fine anno 2018 e, quindi, in presenza di inoperatività dei meccanismi in esso indicati, gli importi ritenuti a Part titolo di regressioni tariffarie dalla per il terzo trimestre 2018 branca Cardiologia, al pari di quelli per il quarto trimestre 2017, vengono fatti coincidere con quelli delle prestazioni rese oltre le rispettive date di sforamento dei tetti di spesa innanzi indicate”;
- col secondo motivo di appello ha, invece, sostenuto che il Tribunale aveva errato nel riconoscere gli interessi moratori di cui al d. Lgs. 231/2002, poiché il credito c. Pag. 4 di 13 Parte_2 Controparte_1
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reclamato non sarebbe derivato da una transazione commerciale, ma da una concessione di pubblico servizio.
5. Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 28 giugno 2022, la
C.C.C. ha resistito all'appello, contestandone i motivi e chiedendone il rigetto.
Pertanto, ha chiesto a questa Corte la conferma della sentenza impugnata e la condanna della controparte alle spese del secondo grado di giudizio, con attribuzione in favore del suo procuratore dichiaratosi “antistatario”.
6. All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 marzo 2025, la Corte ha assegnato alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Part Con comparsa conclusionale depositata il 12 marzo 2025, l' ha evidenziato che “il contratto per l'anno 2018 è stato sottoscritto in data 30/11/2018 dopo
l'esecuzione delle prestazioni di cui si chiede il pagamento relativo al terzo trimestre
2018”, e pertanto, non avendo effetti retroattivi, non poteva costituire un valido titolo del credito reclamato per tale annualità. Inoltre, essa ha invocato la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del predetto contratto, specificando che tale clausola “ha comportato l'accettazione da parte del Centro sanitario (e rinuncia ad eventuali azioni/impugnazioni) di tutti gli atti e provvedimenti emessi in relazione alla annualità in corso e relativa ai provvedimenti già adottati e conoscibili, e quindi anche dei provvedimenti con i quali l' aveva provveduto alla comunicazione dei superamenti Pt_2
dei tetti di spesa, alla comunicazione delle decurtazioni delle tariffe per cui è causa e alla richiesta di emissione di note di credito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato.
II. Il primo motivo è infondato.
Part Con esso, l' si duole che il Tribunale, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese “extra budget”, non ha ritenuto come ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5, co. 3, dei contratti sottoscritti.
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A giudizio della Corte, infatti, i due contratti stipulati dalle parti per gli anni
2017 e 2018, prevedono entrambi al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di Part remunerazione delle prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo Part prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una Part data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del Part contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, a giudizio della Corte, è addirittura mancata la Par comunicazione preventiva da parte dell in quanto, per il quarto trimestre del 2017 ed il terzo trimestre del 2018, essa aveva comunicato al Centro il 14 novembre 2017 e il 14 agosto 2018, che i relativi tetti trimestrali di spesa si erano già esauriti in una data anteriore, cioè rispettivamente il 7 novembre 2017 ed il 18 luglio 2018, sicché non può imputarsi nessuna colpa al Centro per non avere rispettato la data in cui c. Pag. 6 di 13 Parte_2 Controparte_1
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presumibilmente il tetto di spesa sarebbe stato superato ed avere continuato ad erogare prestazioni.
Ne consegue, pertanto, che l'ipotesi in esame poteva tutt'al più rientrare in quella prevista dalla lettera a) dell'art. 5, co. 3 dei contratti stipulati tra le parti, sicché le prestazioni erogate dal Centro tra il 7 e il 14 novembre 2017, nonché tra il 23 luglio e il 30 lugli 2018, andavano remunerate, salva l'applicazione, “a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di Parte_4
esaurimento del limite di spesa”, della cd. regressione tariffaria unica (o RTU) prevista dall'allegato C) alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1268 del 24 luglio 2008.
Part Dalla documentazione depositata dall' non si desume tuttavia l'applicazione di tale procedura, bensì due note con cui chiedeva alla C.C.C. l'emissione di note di credito di importo pari alle somme reclamate per il 2017 e il 2018.
Ed infatti l'amministrazione sanitaria si è limitata ad escludere il pagamento delle somme corrispondenti al corrispettivo di tutte le prestazioni rese dal C.C.C. oltre le date, comunicate dopo il superamento dei tetti di spesa, limitandosi ad affermare Part che “gli importi delle regressioni tariffarie determinate dalla per il quarto trimestre
2017 e per il terzo trimestre 2018 branca coincidono con quelli delle Parte_5
prestazioni rese oltre le rispettive date di sforamento dei tetti di spesa innanzi indicate, stabilite dal Tavolo Tecnico” .
In conclusione, in mancanza del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, la remunerazione doveva essere riconosciuta integralmente.
III. Anche il secondo motivo d'appello, relativo all'applicazione degli interessi di cui al d.lgs.n. 231 del 2002 è infondato.
Invero, il primo Giudice ha accolto la domanda attorea della C.C.C., Part condannando l' a pagare, oltre che la somma capitale, gli “interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 7 del contratto ex art 8 quinquies d.lvo n. 502/92 stipulato tra le parti sino al soddisfo”.
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In entrambi i contratti stipulati per il 2017 e del 2018, a tale articolo era previsto che «senza che sia necessaria la costituzione in mora […] dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali…».
Part Sicché è evidente che, al contrario di quanto assume l' l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. appellata non ha fatto applicazione degli interessi previsti dal d.lgs. n.
231 del 2002, ma di quelli previsti dal contratto intercorso tra le parti.
Part IV. Infine, in comparsa conclusionale l' ha dedotto che nulla sarebbe in ogni caso dovuto al C.C.C. in quanto il contratto relativo all'annualità del 2018 sarebbe stato sottoscritto solo dopo che le prestazioni di cardiologia in contestazione erano state erogate, e che quindi queste ultime non potrebbero essere remunerate in assenza di contratto.
Tale tardiva eccezione, in quanto rilevabile d'ufficio, va esaminata.
Essa è infondata atteso che il contratto prodotto in giudizio dalla C.C.C. fu stipulato il 30 novembre 2018 in esecuzione di un decreto del commissario ad acta n.
84 del 31 ottobre 2018 che ne autorizzava la stipula.
Deve infatti ritenersi che tale contratto sia efficace ed idoneo a vincolare le parti.
E' orientamento consolidato di questa Corte che, nel caso stipula di contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, le parti possono attribuire al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti (cfr. App. Napoli,
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1007/2025; App. Napoli 2972/2024; App. Napoli 2254/2023; App. Napoli 3177/2023;
App. Napoli 3482/2023).
Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già Part definiva “contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che, per concorde volontà
e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui Part gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale, che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno, ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno c. Pag. 9 di 13 Parte_2 Controparte_1
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[...] Con
[...] Controparte_7
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(Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n.
724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 Part comma 2° c.c.), dal momento che l ha comunque provveduto al pagamento delle altre prestazioni rese dal C.C.C. nel 2018.
Questo Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
8722/2024 (non ancora massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni. Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano Part non solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo Part attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte
Par
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precedentemente che, come già osservato, nel caso di specie si desume anche dal Part comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica
Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa.
Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto Part (contrariamente a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041
c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021).
È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Part Infine, neppure può essere accolta la contestazione formulata dall' nella sua comparsa conclusionale, secondo cui il credito reclamato nel presente giudizio dovrebbe ritenersi oggetto di rinuncia da parte del C.C.C. in ragione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto stipulato tra le parti.
La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto
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(“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture azionate, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget.
Pertanto, nemmeno tale doglianza può essere accolta.
Part V. Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per l'effetto, va confermata l'ordinanza impugnata.
VI. La novità della questione relativa all'efficacia retroattiva del contratto e l'esistenza di orientamenti difformi sul punto costituisce motivo idoneo a giustificare la compensazione integrale delle spese del secondo grado di giudizio.
VII. Deve invece darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (Repert. n. 2766/2022) del Tribunale di Napoli, pubblicata il 28 febbraio 2022, proposto dall' con citazione notificata al Parte_6 [...]
il 16 marzo 2022: Controparte_1
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A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza appellata;
B) compensa le spese di lite tra le parti;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (Repert. n. 2766/2022) del Tribunale di Napoli, pubblicata il 28 febbraio 2022, iscritto al n. 1204/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza dell'11 marzo 2025 e pendente
TRA
l' (c.f. , con sede in lla Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n.13/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iervolino (c.f. C.F._1
APPELLANTE
E
il (già Controparte_1 [...]
(c.f. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
in Corso Novara, n. 40, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
rappresentata e difesa dall'avv. Carla Crispo (c.f. ) C.F._2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 18 giugno 2020, la
[...]
(d'ora in poi, per comodità, anche Controparte_1
solo , adiva il Tribunale di Napoli per sentire condannare l' al CP_1 Parte_2
pagamento della somma complessiva di € 14.375,78 – di cui: € 8.561,56, a saldo residuo della fattura n. 11/L dell'1.12.2017 emessa in ragione delle prestazioni sanitarie rientranti nella branca di cardiologia eseguite nel mese di novembre 2017 in virtù del contratto stipulato tra le parti il 19 gennaio 2017 per le annualità 2016 e 2017 ai sensi dell'art. 8-quinquies del d. lgs. 502/1992; € 5.814,22, a saldo residuo della fattura n. 6/M del 1.08.2018 emessa in ragione delle medesime prestazioni sanitarie eseguite nel mese di luglio 2018 in virtù di analogo contratto stipulato tra le parti il 30 novembre 2018 per l'annualità 2018 – oltre gli interessi moratori contrattualmente previsti.
In particolare, la C.C.C. sosteneva che i corrispettivi delle prestazioni relative alle fatture azionate non potevano considerarsi in eccesso rispetto ai limiti di spesa contrattuali, in quanto, per l'anno 2017, essa aveva ricevuto comunicazione pec Par dell' olo in data 14 novembre 2017 e poi in data 20 dicembre 2017, con indicazione della data presuntiva di esaurimento del tetto di spesa del quarto trimestre del 2017, indicata prima nel 5 novembre 2017 e poi nel 7 novembre 2017, sicché essa aveva diritto al corrispettivo delle prestazioni erogate sino alla prima comunicazione, cioè sino 13 novembre 2017 e pari a € 8.561,56; per l'anno 2018, aveva ricevuto Par comunicazioni pec dell olo in data 9 e 14 agosto 2018 con indicazione della data di esaurimento del tetto di spesa del terzo trimestre del 2018 fissata al 18 luglio 2018, e con la comunicazione che le prestazioni rese dal 23 luglio al 31 luglio 2018 non erano remunerabili, in quanto “dall'analisi dei dati estrapolati dai sistemi informatici aziendali, in data 18.07.2018 si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato alla branca di cardiologia… per il terzo trimestre dell'anno 2018…atteso che il predetto decreto (ndr. 89/16) prevede che la remunerazione degli sforamenti mensili contenuti
c. Pag. 2 di 13 Parte_2 Controparte_1
Controparte_3
[...] REPUBBLICA ITA LIA NA
[...]
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nella misura massima del 10% deI 2/11 del tetto annuo assegnato e che tale sforamento è stato raggiunto in data 22 luglio 2018”; aveva pertanto diritto a ricevere la somma di 5.814,22, in quanto, a fronte del fatturato di € 51.879,18 relativo al mese Part di luglio del 2018, essa aveva ricevuto dall' la sola somma di € 46.064,96.
Part 2. L' costituitasi il 12 febbraio 2021, chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo che gli importi richiesti relativi alle prestazioni erogate nel novembre 2017 e luglio 2018 non erano dovuti, in quanto eccedenti i rispettivi limiti di spesa. In particolare, deduceva, per quanto è d'interesse in questa sede, che: “il saldo di € 8.561,56 non è stato liquidato e, quindi non pagato, in linea con il contratto 2017 in atti, per superamento del tetto di spesa previsto per il quarto trimestre 2017 per la data del 07/11/2017, comunicato con nota prot.n. 0082431/2017 del 20/12/17 della Part Direzione Aziendale in atti, mai contestata”; in relazione a tale saldo non pagato l' con la nota n. 5531 del 23 luglio 2018, aveva chiesto alla C.C.C. l'emissione di una nota di credito di pari importo;
“[a]nche per il mese di luglio 2018, il saldo di € 5.814,22 non
è stato liquidato e, quindi non pagato, in linea con il contratto 2018 in atti, per superamento del tetto di spesa previsto per il terzo trimestre 2018 per la data del 18 luglio 2018, comunicato con nota prot.n. 0050672/2018 del 14 agosto 2018 della Part Direzione Aziendale in atti, mai contestata”; in relazione a tale saldo non pagato l' con la nota n. 6560 del 10 settembre 2018, aveva chiesto alla C.C.C. l'emissione di una nota di credito di pari importo;
“gli importi delle regressioni tariffarie determinate dalla Part per il quarto trimestre 2017 e per il terzo trimestre 2018 branca Cardiologia coincidono con quelli delle prestazioni rese oltre le rispettive date di sforamento dei tetti di spesa innanzi indicate”; gli interessi moratori richiesti non sussistono, atteso che il credito non deriva da una transazione commerciale, bensì da prestazioni rese nell'ambito di una concessione di pubblico servizio.
3. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda della Part C.C.C. ritenendo che l non avesse provato l'eccepito superamento dei tetti trimestrali di branca, in quanto non era stata fornita la prova dell'avvenuta determinazione della c.d. regressione unica tariffaria (o RTU) prevista dalla disposizione contrattuale di cui all'art. 3, co. 5, lett. a) di entrambi i contratti, ritenuta c. di 13 Parte_2 Parte_3
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applicabile al caso di specie. Nello specifico, affermava che, “vertendosi in ipotesi di sforamento a consuntivo ed in assenza di prova di comunicazione della data di Par sforamento preventivato, l' lungi dal rifiutarsi di pagare le prestazioni rese dopo la data di superamento del tetto individuato a consuntivo, avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la Part spesa nell'ambito del tetto trimestrale”. Pertanto, condannava l' a pagare alla
C.C.C. la somma di € 14.375,78, “oltre interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 7 del contratto ex art 8 quinquies d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti sino al soddisfo” e le spese del grado.
Part 4. A tale ordinanza s'è appellata l' con atto di citazione in appello notificato alla controparte il 16 marzo 2022, articolando due motivi di censura:
- col primo motivo ha sostenuto che il Tribunale, pur riconoscendo che i tetti di spesa erano invalicabili, aveva errato nel riconoscere come dovute le prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti di spesa trimestrali indicati per la branca
Cardiologia - data fissata al 7 novembre 2017 per il quarto trimestre 2017 ed al 23 Part luglio 2018 per il terzo trimestre 2018 – sostenendo che l' non aveva proceduto tempestivamente all'applicazione della regressione tariffaria di cui all'allegato C) della
DGRC n. 1268/08”, pur ricorrendone i presupposti di cui all'art. 5 comma 3 punto a) del contratto.
Secondo l'appellante, invece, tutte le note prodotte in giudizio davano prova che il credito preteso dalla C.C.C. non era dovuto, anche in considerazione del fatto che
“per l'anno 2018, in assenza del contratto sottoscritto soltanto a fine anno 2018 e, quindi, in presenza di inoperatività dei meccanismi in esso indicati, gli importi ritenuti a Part titolo di regressioni tariffarie dalla per il terzo trimestre 2018 branca Cardiologia, al pari di quelli per il quarto trimestre 2017, vengono fatti coincidere con quelli delle prestazioni rese oltre le rispettive date di sforamento dei tetti di spesa innanzi indicate”;
- col secondo motivo di appello ha, invece, sostenuto che il Tribunale aveva errato nel riconoscere gli interessi moratori di cui al d. Lgs. 231/2002, poiché il credito c. Pag. 4 di 13 Parte_2 Controparte_1
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reclamato non sarebbe derivato da una transazione commerciale, ma da una concessione di pubblico servizio.
5. Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 28 giugno 2022, la
C.C.C. ha resistito all'appello, contestandone i motivi e chiedendone il rigetto.
Pertanto, ha chiesto a questa Corte la conferma della sentenza impugnata e la condanna della controparte alle spese del secondo grado di giudizio, con attribuzione in favore del suo procuratore dichiaratosi “antistatario”.
6. All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 marzo 2025, la Corte ha assegnato alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Part Con comparsa conclusionale depositata il 12 marzo 2025, l' ha evidenziato che “il contratto per l'anno 2018 è stato sottoscritto in data 30/11/2018 dopo
l'esecuzione delle prestazioni di cui si chiede il pagamento relativo al terzo trimestre
2018”, e pertanto, non avendo effetti retroattivi, non poteva costituire un valido titolo del credito reclamato per tale annualità. Inoltre, essa ha invocato la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del predetto contratto, specificando che tale clausola “ha comportato l'accettazione da parte del Centro sanitario (e rinuncia ad eventuali azioni/impugnazioni) di tutti gli atti e provvedimenti emessi in relazione alla annualità in corso e relativa ai provvedimenti già adottati e conoscibili, e quindi anche dei provvedimenti con i quali l' aveva provveduto alla comunicazione dei superamenti Pt_2
dei tetti di spesa, alla comunicazione delle decurtazioni delle tariffe per cui è causa e alla richiesta di emissione di note di credito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato.
II. Il primo motivo è infondato.
Part Con esso, l' si duole che il Tribunale, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese “extra budget”, non ha ritenuto come ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5, co. 3, dei contratti sottoscritti.
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A giudizio della Corte, infatti, i due contratti stipulati dalle parti per gli anni
2017 e 2018, prevedono entrambi al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di Part remunerazione delle prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo Part prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una Part data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del Part contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, a giudizio della Corte, è addirittura mancata la Par comunicazione preventiva da parte dell in quanto, per il quarto trimestre del 2017 ed il terzo trimestre del 2018, essa aveva comunicato al Centro il 14 novembre 2017 e il 14 agosto 2018, che i relativi tetti trimestrali di spesa si erano già esauriti in una data anteriore, cioè rispettivamente il 7 novembre 2017 ed il 18 luglio 2018, sicché non può imputarsi nessuna colpa al Centro per non avere rispettato la data in cui c. Pag. 6 di 13 Parte_2 Controparte_1
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presumibilmente il tetto di spesa sarebbe stato superato ed avere continuato ad erogare prestazioni.
Ne consegue, pertanto, che l'ipotesi in esame poteva tutt'al più rientrare in quella prevista dalla lettera a) dell'art. 5, co. 3 dei contratti stipulati tra le parti, sicché le prestazioni erogate dal Centro tra il 7 e il 14 novembre 2017, nonché tra il 23 luglio e il 30 lugli 2018, andavano remunerate, salva l'applicazione, “a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di Parte_4
esaurimento del limite di spesa”, della cd. regressione tariffaria unica (o RTU) prevista dall'allegato C) alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1268 del 24 luglio 2008.
Part Dalla documentazione depositata dall' non si desume tuttavia l'applicazione di tale procedura, bensì due note con cui chiedeva alla C.C.C. l'emissione di note di credito di importo pari alle somme reclamate per il 2017 e il 2018.
Ed infatti l'amministrazione sanitaria si è limitata ad escludere il pagamento delle somme corrispondenti al corrispettivo di tutte le prestazioni rese dal C.C.C. oltre le date, comunicate dopo il superamento dei tetti di spesa, limitandosi ad affermare Part che “gli importi delle regressioni tariffarie determinate dalla per il quarto trimestre
2017 e per il terzo trimestre 2018 branca coincidono con quelli delle Parte_5
prestazioni rese oltre le rispettive date di sforamento dei tetti di spesa innanzi indicate, stabilite dal Tavolo Tecnico” .
In conclusione, in mancanza del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, la remunerazione doveva essere riconosciuta integralmente.
III. Anche il secondo motivo d'appello, relativo all'applicazione degli interessi di cui al d.lgs.n. 231 del 2002 è infondato.
Invero, il primo Giudice ha accolto la domanda attorea della C.C.C., Part condannando l' a pagare, oltre che la somma capitale, gli “interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 7 del contratto ex art 8 quinquies d.lvo n. 502/92 stipulato tra le parti sino al soddisfo”.
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In entrambi i contratti stipulati per il 2017 e del 2018, a tale articolo era previsto che «senza che sia necessaria la costituzione in mora […] dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali…».
Part Sicché è evidente che, al contrario di quanto assume l' l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. appellata non ha fatto applicazione degli interessi previsti dal d.lgs. n.
231 del 2002, ma di quelli previsti dal contratto intercorso tra le parti.
Part IV. Infine, in comparsa conclusionale l' ha dedotto che nulla sarebbe in ogni caso dovuto al C.C.C. in quanto il contratto relativo all'annualità del 2018 sarebbe stato sottoscritto solo dopo che le prestazioni di cardiologia in contestazione erano state erogate, e che quindi queste ultime non potrebbero essere remunerate in assenza di contratto.
Tale tardiva eccezione, in quanto rilevabile d'ufficio, va esaminata.
Essa è infondata atteso che il contratto prodotto in giudizio dalla C.C.C. fu stipulato il 30 novembre 2018 in esecuzione di un decreto del commissario ad acta n.
84 del 31 ottobre 2018 che ne autorizzava la stipula.
Deve infatti ritenersi che tale contratto sia efficace ed idoneo a vincolare le parti.
E' orientamento consolidato di questa Corte che, nel caso stipula di contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, le parti possono attribuire al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti (cfr. App. Napoli,
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1007/2025; App. Napoli 2972/2024; App. Napoli 2254/2023; App. Napoli 3177/2023;
App. Napoli 3482/2023).
Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già Part definiva “contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che, per concorde volontà
e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui Part gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale, che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno, ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno c. Pag. 9 di 13 Parte_2 Controparte_1
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[...] Con
[...] Controparte_7
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(Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n.
724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 Part comma 2° c.c.), dal momento che l ha comunque provveduto al pagamento delle altre prestazioni rese dal C.C.C. nel 2018.
Questo Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
8722/2024 (non ancora massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni. Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano Part non solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo Part attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte
Par
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precedentemente che, come già osservato, nel caso di specie si desume anche dal Part comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica
Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa.
Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto Part (contrariamente a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041
c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021).
È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Part Infine, neppure può essere accolta la contestazione formulata dall' nella sua comparsa conclusionale, secondo cui il credito reclamato nel presente giudizio dovrebbe ritenersi oggetto di rinuncia da parte del C.C.C. in ragione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto stipulato tra le parti.
La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto
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(“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture azionate, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget.
Pertanto, nemmeno tale doglianza può essere accolta.
Part V. Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per l'effetto, va confermata l'ordinanza impugnata.
VI. La novità della questione relativa all'efficacia retroattiva del contratto e l'esistenza di orientamenti difformi sul punto costituisce motivo idoneo a giustificare la compensazione integrale delle spese del secondo grado di giudizio.
VII. Deve invece darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (Repert. n. 2766/2022) del Tribunale di Napoli, pubblicata il 28 febbraio 2022, proposto dall' con citazione notificata al Parte_6 [...]
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A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza appellata;
B) compensa le spese di lite tra le parti;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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