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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2848/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile,
all'udienza del 21/5/2025, a seguito della discussione orale,
disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2848/2017 r.g. proposta da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e rappresentati e Parte_2 Parte_3
difesi dall' avv. Luigi Pastore, domiciliatario, in virtù del mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione
- attori-
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Pasquale
Cantore, domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-convenuta-
e, per essa, la in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa pagina 1 di 17 dall'Avv. Francesca Crivellari, domiciliataria, in virtù di mandato in calce all'atto di intervento
-interventrice -
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 5233/2016 emesso dal Tribunale di Bari il 13/12/2016 – contratti bancari.
Conclusioni come formalizzate nel verbale di udienza del 21/5/2025,
che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 21.2.2017, la Pt_1
in qualità di debitrice principale, Parte_1 Parte_2
e in qualità di fideiussori hanno
[...] Parte_4
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5233/2016
emesso dal Tribunale di Bari in data 13/12/2016, con il quale, ad istanza di gli è stato ingiunto il pagamento del Controparte_4
complessivo importo di €107.648,70, oltre agli interessi legali maturanti e maturandi dal 13/06/2014 fino al soddisfo, quale saldo passivo del conto corrente bancario n. 10260 con aperture di credito del 24.09.2007 e 04.12.2012.
Preliminarmente, gli opponenti hanno contestato, in primo luogo,
la legittimità del titolo monitorio sul piano del quantum debeatur,
evidenziando l'applicazione di oneri mai convenuti, come la cd.
pagina 2 di 17 “penale di sconfino”, unilateralmente determinata nell'importo di
€500,00; in secondo luogo, l'illegittimità e la non debenza degli addebiti periodici a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per contrasto con la norma imperativa in tema di divieto di anatocismo ai sensi dell'art. 1283 c.c. e l'illegittima previsione di uno jus variandi esercitabile unilateralmente da parte dell'istituto di credito.
Conseguentemente, hanno dedotto l'illegittimità delle segnalazioni a sofferenza effettuate presso le Centrali dei Rischi
della Banca D'Italia, in violazione del art. 4 comma 7 del codice deontologico, assumendo che le stesse abbiano recato danni patrimoniali e non patrimoniali, questi ultimi quantificabili in un importo non inferiore ad €20.000,00 per ciascuno dei soggetti segnalati.
Hanno, altresì, evidenziato l'inesistenza della garanzia fideiussoria omnibus solidale rilasciata da Parte_4
unitamente a con atto del 9.11.2006 fino alla Parte_2
concorrenza dell'importo di €104.000,00, in quanto, con ulteriore impegno fideiussorio del 24.9.2007, il solo Parte_2
avrebbe prestato unilateralmente altra garanzia personale “in aumento
e cumulo di quella precedente senza alcun effetto novativo” stando a quanto previsto dall'art. 10 delle pattuizioni negoziali, sicché,
subordinando la circostanza della non sostituibilità/annullamento della prima fideiussione alla sussistenza di “altra” garanzia con parametri qualitativamente differenti, nella specie non opererebbe alcun cumulo, trattandosi di rapporti identici e perfettamente sovrapponibili, con l'effetto che l'assunzione dell'impegno del
24.9.2007 avrebbe comportato l'annullamento e, dunque, la liberazione pagina 3 di 17 dall'obbligazione di garanzia personale di A Parte_4
dire degli opponenti, l'assunto sarebbe stato tacitamente confermato dalla la quale non avrebbe mai fornito alcuna Controparte_4
rendicontazione a in relazione all'originario Pt_4 Parte_4
impegno fideiussorio. Infine, hanno eccepito la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti tanto da che dal Parte_4
solo per violazione dell'art. 2, comma 2, l. Parte_2
287/1990.
Hanno, dunque, concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante dalla presentazione di segnalazioni pregiudizievoli presso la
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, previa condanna alla cancellazione delle stesse, e vittoria delle spese di lite.
I.2.- Costituendosi in giudizio, con comparsa depositata il
20/6/2017, la ha insistito per il Controparte_1
rigetto dell'avversa domanda, attesa l'infondatezza dei motivi di opposizione. Ha, in particolare, evidenziato come, tanto nel contratto di conto corrente, quanto in quello di affidamento, fossero state ab origine pattuite dalle parti le condizioni economiche applicabili, la misura degli interessi e la facoltà della banca di variare le condizioni economiche conformemente al disposto di cui all'art. 117, 5° comma, del D. LGS.
1.09.93 n. 385, precisando,
altresì, di aver sempre fornito comunicazione scritta al cliente circa le variazioni intervenute.
Ha dedotto, inoltre, la legittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, in pagina 4 di 17 quanto espressamente pattuita dalle parti per iscritto, in condizioni di reciprocità.
Ha eccepito, altresì, la legittimità della commissione di massimo scoperto, in quanto regolamentata ed approvata dagli opponenti.
Inoltre, ha rilevato la genericità della contestazione sollevata dall'opponente in ordine alla penale di sconfino, precisando, al riguardo, che tale onere, introdotto dall'art. 6 bis della legge di stabilità finanziaria di conversione del d.l. n. 201/2011, mediante l'inserimento dell'art. 117 bis nel tub, non richiedesse alcuna specifica espressa pattuizione in contratto, bensì fosse assoggettata al rispetto della previa comunicazione di modifica unilaterale dele condizioni negoziali da parte della banca.
Ha sottolineato l'infondatezza del rilievo dell'effetto liberatorio della garanzia fideiussoria in capo a Parte_4
in seguito all'assunzione dell'ulteriore impegno da parte di
[...]
da ritenersi, di contro, aggiuntivo rispetto al primo;
Parte_2
nonché l'insussistenza di alcuna violazione da parte delle clausole pattizie dell'art. 2, comma 2, della l. 287/1990, da un lato, poiché
gli opponenti non rivestirebbero la qualità di consumatori, avendo prestato la fideiussione in favore di una società di capitali, come la dall'altro, perché, all'art. 6 Parte_1
dell'atto di fideiussione, era stato specificamente approvato per iscritto che il fideiussore avrebbe dispensato l'azienda di credito dall'agire entro i termini stabiliti dall'art. 1957 c.c.
I.3.- Con ordinanza del 7/8/2017 è stata disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 5 di 17 I.4.- Con atto di intervento dell'8/1/2019 si è costituita in giudizio la e, per essa, in qualità di mandataria la Controparte_2
quale cessionaria del credito Controparte_3
vantato da Controparte_5
.- Istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione
[...]
versata in atti dalle parti, nonché previo espletamento della consulenza tecnica d'ufficio (cfr. elaborato tecnico a firma della dott. ssa depositata in data 11/7/2019), la causa è Per_1
pervenuta all'udienza del 21/5/2025 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza, contenente una sintetica illustrazione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, nei trenta giorni.
II.- Com'è noto, in punto di affermazione dei principi di diritto regolatori della materia, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (si veda, ex multis, Cass. sez. II, 24 maggio 2004, n.
9927). Con riguardo all'ambito dei criteri di riparto dell'onere probatorio, in materia di contratti bancari, “nel procedimento
monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va
distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un
funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione
pagina 6 di 17 della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di
verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto -
funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie
intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive
applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia
probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente
instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il
debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista,
assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a
fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato
dal cliente;
con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere
probatorio da parte dell'istituto di credito ove questi ometta di
produrre gli estratti conto nel giudizio di opposizione, non essendo
sufficiente il mero riferimento, negli atti di causa, all'invio degli
estratti conto al cliente e alla non contestazione di essi e della
loro ricezione da parte di quest'ultimo” (cfr. Cass., sez. III,
19/10/2016, n. 21092, Cass. 9695 del 3.5.2011, Cassazione civile,
sez. I, 20 agosto 2003, n. 12233). Ed ancora, “in tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per
la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero
per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della
prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento. A mente di tale orientamento
giurisprudenziale, eguale criterio di riparto dell'onere della prova
deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
pagina 7 di 17 l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga
dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal
caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore
eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il
creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la
non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (cfr. Cass.
825/2016, in linea di continuità con Cass. sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533).
Alla luce di quanto precede, si osserva che la banca ha allegato e prodotto in giudizio il contratto di conto corrente n. 10260 e il relativo documento di sintesi (doc. 5 fascicolo telematico opposta),
le aperture di credito in c/c (doc. 9 e 10 fascicolo telematico opposta) e gli estratti conto al 12.06.2014 e 31.12.2006 (doc. 6, 7a
fascicolo telematico opposta).
Come ben eccepito dalla parte opposta, l'indagine tecnica affidata al consulente nominato d'ufficio ha consentito, previa verifica della corrispondenza tra oneri addebitati e quanto riportati nel contratto del 24/10/2006, nonché nei contratti di affidamento del
29/04/2007 e del 04/12/2012, di accertare come la commissione di gestione dei fidi, la commissione di messa a disposizione dei fondi,
i diritti di segreteria, di recupero spese visure, i diritti camerali, la commissione di istruttoria veloce, non siano stati contrattualizzati, ossia non siano stati specificamente previsti e approvati in contratto come previsto dall'art. 117, co. IV, tub.
camerali ecc.
Tuttavia, il thema decidendum deve ritenersi circoscritto alle specifiche contestazioni sollevate dagli opponenti con l'atto pagina 8 di 17 introduttivo del giudizio, attesa la perentorietà del termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Di conseguenza, la riscontrata applicazione di commissioni non pattuite, incidendo sulla misura del credito ingiunto, pur discendendo la relativa regolamentazione da previsioni normative di carattere imperativo a tutela del correntista, avrebbe dovuto essere compiutamente ed analiticamente fatta valere con l'atto di opposizione.
Di contro, il mancato rilievo sottrae il tema di indagine al
thema probandum in applicazione del principio di cui all'art. 115, co
I, c.p.c., reso più rigoroso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proprio dalla previsione di termini perentori di impugnazione.
Pertanto, il giudizio di illegittimità di parte della pretesa creditoria ingiunta resta circoscritto alla sola cd. penale da sconfino.
Con contratto di variazione linee di credito del 04/04/2012, in particolare, non è stata contrattualizzata alcuna commissione denominata “penale di sconfino”. Osserva il CTU che “nonostante
l'inesistenza di previsione contrattuale, la predetta “penale”,
unilateralmente determinata in € 500,00 per ogni singolo addebito è
stata illegittimamente addebitata in conto corrente, sotto la voce
“elenco dei movimenti”: - il 10/04/2012 con valuta 31/03/2012; - il
06/07/2012 con valuta 30/06/2012; - il 04/10/2012 con valuta
30/09/2012”.
Al riguardo, risulta violata la previsione dell'art. 117 bis del tub. La remunerazione di affidamenti e sconfinamenti è soggetta alle previsioni dell'articolo 117- bis del TUB e del D.M. n. 644 del 30
pagina 9 di 17 giugno 2012. Gli affidamenti concessi per mezzo di contratti di apertura di credito regolata in conto corrente o a valere su conti di pagamento possono comportare l'applicazione alla clientela di un tasso di interesse e di una commissione onnicomprensiva (“CO”). Agli
sconfinamenti, oltre a un tasso di interesse, può essere applicata una commissione di istruttoria veloe (“CIV”) al ricorrere delle condizioni indicate dal D.M. 644/2012.
Nella specie, trattasi di oneri in alcun modo pattuiti e,
quindi, non dovuti, ancorché applicati dall'istituto di credito nel corso del rapporto contrattuale.
Non persuade l'argomento difensivo di segno contrario secondo cui, nonostante l'assenza di una specifica pattuizione della penale cd. di sconfino, la stessa sarebbe dovuta in forza della previsione di legge.
L'art. 6-bis del d.l. n. 201/2011, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 214/2011, ha previsto l'inserimento dell'art. 117-bis TUB, a decorrere dal 28 dicembre 2011, a mente del quale i suddetti oneri a carico del cliente, per essere dovuti, devono essere previsti in contratto. Completano la disciplina il d.l. 1/2012
(vigente a partire dal 24 gennaio 2012), convertito dalla l. 27/2012
(entrata in vigore il 25 marzo 2012), a sua volta modificata dal d.l.
29/2012 (vigente dal 25 marzo 2012), convertito con l. 62/2012
(entrata in vigore il 22 maggio 2012), ed il d.m. 644/2012 (vigente dal 1° luglio 2012) che ha reso possibile l'adeguamento dei contratti in essere fino al 30 settembre 2012, ferma la nullità delle clausole precedenti e difformi per tutto il periodo 28 dicembre 2011 – 30
settembre 2012.
pagina 10 di 17 Pertanto, avendo il CTU riscontrato anche l'assenza di alcuna comunicazione bancaria, come previsto dall'art. 118 T.U.B., circa l'applicazione dei suddetti oneri, con data anteriore alla proposta di modifica unilaterale della Banca del 5/7/2012, non può che condividersi la conclusione raggiunta dal CTU circa l'illegittimità
dell'addebito dell'importo di €1.500,00. Sicché risulta non adeguatamente soddisfatto dall'istituto di credito opposto l'onere probatorio in ordine all'effettiva trasmissione della specifica comunicazione di variazione negoziale.
Rispetto alla contestazione circa l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, si ritiene che, nella fattispecie, l'anatocismo trimestrale non risulta applicato in virtù
di clausola nulla, essendo tale nullità prevista solo laddove la capitalizzazione non sia stata pattuita in modo “reciproco”
(Cassazione civile, sez. un., 04/11/2004, n. 21095).
La CMS ricalcolata ammonta ad € 3.618,11, a fronte dell'ammontare addebitato dalla pari ad € 3.609,99; il maggior CP_4
importo di €8,84 a seguito del ricalcolo eseguito, dipende dall'errore della Banca nel calcolo della CMS al 30/06/2009.
Infondata si rivela anche la doglianza concernente la liberazione dall'obbligo fideiussorio di per Parte_4
effetto della pattuizione di altra fideiussione da parte di
[...]
in forza dell'atto del 24/9/2007 (cfr. doc. 5 fasc. Parte_2
opponenti).
Si osserva, sul punto, che la clausola contenuta nell'art. 10
delle fideiussioni oggetto di causa, nel prevedere che “salvo diversa
espressa pattuizione, qualora il fideiussore avesse in precedenza
prestato da solo o unitamente ad altri soggetti altra fideiussione
pagina 11 di 17 nell'interesse del medesimo nominativo, la presente fideiussione non
sostituisce né annulla quella precedentemente prestata la quale
pertanto conserverà piena validità, dovendosi intendere che la
presente fideiussione viene rilasciata in aumento e cumulo di quella
precedente senza alcun effetto novativo” non comporta, in alcun modo,
l'invalidità della fideiussione rilasciata da entrambi i coniugi, in precedenza, in data 09.11.2006; trattandosi, peraltro, di atto negoziale inidoneo a privare l'istituto di credito opposto della garanzia patrimoniale della e, oltretutto, essendo privo di Pt_4
alcun effetto novativo.
Infine, non merita positiva delibazione neppure l'eccepita nullità delle fideiussioni oggetto di causa per violazione dell'art.
dell'art.2 comma 2 Legge 287/90 (intese restrittive della libertà di concorrenza). Invero, secondo l'orientamento della Corte
nomofilattica: “configura un'ipotesi di «nullità speciale» quella
posta attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea e 2, lett. a) della legge n. 287
del 1990, a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'«
ordine pubblico economico », cosicché si tratta di nullità ulteriore
rispetto a quelle che il sistema già conosceva, avente una portata
più ampia della nullità codicistica (art. 1418 cod. civ.) e delle
altre nullità conosciute dall'ordinamento — come la « nullità di
protezione » nei contratti del consumatore e la nullità nei rapporti
tra imprese — in quanto colpisce anche atti, o combinazioni di atti
avvinti da un «nesso funzionale», non tutti riconducibili alle
suindicate fattispecie di natura contrattuale. Pertanto, i contratti
di fideiussione “a valle” di intese anticoncorrenziali, dichiarate
parzialmente nulle dall'Autorità di vigilanza di settore, in
pagina 12 di 17 relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2,
lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente
nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle
dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata — perché
restrittive, in concreto, della libera concorrenza —, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa
volontà delle parti” (Cass. SS.UU., 30/12/2021, n.41994). La
pronuncia fa seguito, chiarendone le conseguenze, al provvedimento della Banca d'Italia 2 maggio 2005 n. 55 emesso, su parere conforme dell'AGCM, a norma del III co. dell'art. 20 della legge n. 287 del
1990, che ha ritenuto censurabili le clausole n. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus,
contemplanti la clausola n. 2, denominata “di reviviscenza”, la clausola n. 8, denominata “sopravvivenza”, ed infine la clausola n.
6, denominata “rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.”
In disparte la mancata dimostrazione del necessario nesso di interdipendenza tra la nullità delle singole clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a),
della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE e l'intero contratto (cfr.
Cass. Sez. 3, 13/03/2024, n. 6685), si evidenzia come, nella specie,
la fideiussione oggetto di causa è stata rilasciata nel 2006 e nel
2007, in occasione della stipula del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito, quindi pacificamente “al di
fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca
d'Italia, avvenuto nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del
2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento in
pagina 13 di 17 questione che ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e
8 dello schema ABI (..)”.
Per cui gravando sulle parti opponenti l'onere di dimostrare l'esistenza del perdurare di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito (cfr. al riguardo, Tribunale Milano Sez. spec.
Impresa, 03/02/2023), non può dirsi che gli stessi vi abbiano assolto, attesa la mancanza di documenti probatori idonei al riguardo, né avendo articolato specifiche istanze istruttorie tali da consentire di dimostrare la configurabilità, in concreto, di una intesa illecita tra le banche in relazione al periodo in esame, oltre che la sua estensibilità alle fideiussioni de quibus.
Anche ove fosse nulla la prevista deroga all'art. 1957 c.c., ne discenderebbe comunque la legittimità dell'azione di adempimento proposta in sede monitoria anche nei riguardi dei fideiussori, avendo la Banca originaria titolare del credito diffidato ed iniziato le azioni nei termini di cui all'art.1957 c.c. nei confronti della società debitrice principale in favore della quale gli odierni opponenti hanno prestato garanzia, intimandone la relativa messa in mora (v. lettera raccomandata a/r del 12.07.2012, 24.09.2012 nel fascicolo monitorio).
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'opposizione può
trovare solo parziale accoglimento limitatamente all'erronea imputazione nella pretesa monitoria dell'importo non dovuto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei termini di cui innanzi, con l'effetto che, a fronte della revoca del titolo monitorio, le parti opponenti vanno condannate al pagamento in favore della e, per essa, della Controparte_2 Controparte_3
pagina 14 di 17 dell'importo di €106.148,70, oltre agli interessi come da CP_4
domanda monitoria.
III. In tema di regolamentazione delle spese nel giudizio ex
art. 645 c.p.c. si ricorda la regola generale, di recente ribadita dall'ordinanza della Cass. n. 4860/2024, in base alla quale
“L'accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la
soccombenza dell'opponente, non avrebbe consentito di porre neppure
in parte le spese processuali a carico del ricorrente, risultato
comunque vittorioso, non potendo ravvisarsi nel caso in esame una
soccombenza reciproca, configurabile soltanto in presenza di una
pluralità di domande contrapposte o di un'unica domanda articolata in
più capi (cfr. Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061), e non
assumendo alcun rilievo, in contrario, l'intervenuta revoca del
decreto ingiuntivo: anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc.
civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle
spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della
lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente
riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto
richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se
legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo,
non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in
parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà
del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass., Sez. lav., 1/
08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez.
III, 12/05/2015, n. 9587)”.
Pertanto, a fronte della soccombenza delle parti opponenti, le stesse sono tenute a rifondere le spese di lite in favore dell'opposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
pagina 15 di 17 Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.M. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab.
allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite
successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato
(in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i parametri medi, individuati con riguardo al valore della controversia, ossia allo scaglione compreso tra €52.000,01 ed €260.000,00, con riduzione in misura del
30% delle spese relative alla fase istruttoria, attesa anche la natura prevalentemente documentale e tecnica della stessa: Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,00
VALORE Pt_5 Parte_6
[...] Studio 2.552,00 // 2.552,00 Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00 Istruttoria 5.670,00 -30% 3.970,00 Decisoria 4.253,00 // 4.253,00 TOTALE 12.403,00 Essendosi la cessionaria limitata a depositare nel giudizio una mera comparsa di costituzione nella quale ha aderito alle difese già
svolte da la liquidazione delle spese Controparte_1
di lite in suo favore può essere limitata alla sola fase introduttiva.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con pagina 16 di 17 atto di citazione notificato in data 21/2/2017 da Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] [...]
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 [...]
nonché nei confronti di e, per Controparte_1 Controparte_2
essa, la in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., quale cessionaria, così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 5233/2016 emesso dal Tribunale di
Bari il 13/12/2016;
b) CONDANNA la e Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore di e, per Parte_3 Controparte_2
essa, in favore della in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., quale cessionaria, della complessiva somma di €106.148,70, oltre agli interessi come da domanda monitoria;
c) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese del presente Controparte_1
giudizio che si liquidano nel complessivo importo di €12.403,00,
oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
nonché all'ulteriore importo di €1.628,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge, in favore della cessionaria e, per essa, della Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
d) Pone definitivamente a carico degli opponenti soccombenti, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con decreto del 17.7.2019.
Bari, 17/9/202025
Il Giudice
Valentina D'Aprile pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile,
all'udienza del 21/5/2025, a seguito della discussione orale,
disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2848/2017 r.g. proposta da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e rappresentati e Parte_2 Parte_3
difesi dall' avv. Luigi Pastore, domiciliatario, in virtù del mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione
- attori-
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Pasquale
Cantore, domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-convenuta-
e, per essa, la in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa pagina 1 di 17 dall'Avv. Francesca Crivellari, domiciliataria, in virtù di mandato in calce all'atto di intervento
-interventrice -
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 5233/2016 emesso dal Tribunale di Bari il 13/12/2016 – contratti bancari.
Conclusioni come formalizzate nel verbale di udienza del 21/5/2025,
che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 21.2.2017, la Pt_1
in qualità di debitrice principale, Parte_1 Parte_2
e in qualità di fideiussori hanno
[...] Parte_4
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5233/2016
emesso dal Tribunale di Bari in data 13/12/2016, con il quale, ad istanza di gli è stato ingiunto il pagamento del Controparte_4
complessivo importo di €107.648,70, oltre agli interessi legali maturanti e maturandi dal 13/06/2014 fino al soddisfo, quale saldo passivo del conto corrente bancario n. 10260 con aperture di credito del 24.09.2007 e 04.12.2012.
Preliminarmente, gli opponenti hanno contestato, in primo luogo,
la legittimità del titolo monitorio sul piano del quantum debeatur,
evidenziando l'applicazione di oneri mai convenuti, come la cd.
pagina 2 di 17 “penale di sconfino”, unilateralmente determinata nell'importo di
€500,00; in secondo luogo, l'illegittimità e la non debenza degli addebiti periodici a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per contrasto con la norma imperativa in tema di divieto di anatocismo ai sensi dell'art. 1283 c.c. e l'illegittima previsione di uno jus variandi esercitabile unilateralmente da parte dell'istituto di credito.
Conseguentemente, hanno dedotto l'illegittimità delle segnalazioni a sofferenza effettuate presso le Centrali dei Rischi
della Banca D'Italia, in violazione del art. 4 comma 7 del codice deontologico, assumendo che le stesse abbiano recato danni patrimoniali e non patrimoniali, questi ultimi quantificabili in un importo non inferiore ad €20.000,00 per ciascuno dei soggetti segnalati.
Hanno, altresì, evidenziato l'inesistenza della garanzia fideiussoria omnibus solidale rilasciata da Parte_4
unitamente a con atto del 9.11.2006 fino alla Parte_2
concorrenza dell'importo di €104.000,00, in quanto, con ulteriore impegno fideiussorio del 24.9.2007, il solo Parte_2
avrebbe prestato unilateralmente altra garanzia personale “in aumento
e cumulo di quella precedente senza alcun effetto novativo” stando a quanto previsto dall'art. 10 delle pattuizioni negoziali, sicché,
subordinando la circostanza della non sostituibilità/annullamento della prima fideiussione alla sussistenza di “altra” garanzia con parametri qualitativamente differenti, nella specie non opererebbe alcun cumulo, trattandosi di rapporti identici e perfettamente sovrapponibili, con l'effetto che l'assunzione dell'impegno del
24.9.2007 avrebbe comportato l'annullamento e, dunque, la liberazione pagina 3 di 17 dall'obbligazione di garanzia personale di A Parte_4
dire degli opponenti, l'assunto sarebbe stato tacitamente confermato dalla la quale non avrebbe mai fornito alcuna Controparte_4
rendicontazione a in relazione all'originario Pt_4 Parte_4
impegno fideiussorio. Infine, hanno eccepito la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti tanto da che dal Parte_4
solo per violazione dell'art. 2, comma 2, l. Parte_2
287/1990.
Hanno, dunque, concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante dalla presentazione di segnalazioni pregiudizievoli presso la
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, previa condanna alla cancellazione delle stesse, e vittoria delle spese di lite.
I.2.- Costituendosi in giudizio, con comparsa depositata il
20/6/2017, la ha insistito per il Controparte_1
rigetto dell'avversa domanda, attesa l'infondatezza dei motivi di opposizione. Ha, in particolare, evidenziato come, tanto nel contratto di conto corrente, quanto in quello di affidamento, fossero state ab origine pattuite dalle parti le condizioni economiche applicabili, la misura degli interessi e la facoltà della banca di variare le condizioni economiche conformemente al disposto di cui all'art. 117, 5° comma, del D. LGS.
1.09.93 n. 385, precisando,
altresì, di aver sempre fornito comunicazione scritta al cliente circa le variazioni intervenute.
Ha dedotto, inoltre, la legittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, in pagina 4 di 17 quanto espressamente pattuita dalle parti per iscritto, in condizioni di reciprocità.
Ha eccepito, altresì, la legittimità della commissione di massimo scoperto, in quanto regolamentata ed approvata dagli opponenti.
Inoltre, ha rilevato la genericità della contestazione sollevata dall'opponente in ordine alla penale di sconfino, precisando, al riguardo, che tale onere, introdotto dall'art. 6 bis della legge di stabilità finanziaria di conversione del d.l. n. 201/2011, mediante l'inserimento dell'art. 117 bis nel tub, non richiedesse alcuna specifica espressa pattuizione in contratto, bensì fosse assoggettata al rispetto della previa comunicazione di modifica unilaterale dele condizioni negoziali da parte della banca.
Ha sottolineato l'infondatezza del rilievo dell'effetto liberatorio della garanzia fideiussoria in capo a Parte_4
in seguito all'assunzione dell'ulteriore impegno da parte di
[...]
da ritenersi, di contro, aggiuntivo rispetto al primo;
Parte_2
nonché l'insussistenza di alcuna violazione da parte delle clausole pattizie dell'art. 2, comma 2, della l. 287/1990, da un lato, poiché
gli opponenti non rivestirebbero la qualità di consumatori, avendo prestato la fideiussione in favore di una società di capitali, come la dall'altro, perché, all'art. 6 Parte_1
dell'atto di fideiussione, era stato specificamente approvato per iscritto che il fideiussore avrebbe dispensato l'azienda di credito dall'agire entro i termini stabiliti dall'art. 1957 c.c.
I.3.- Con ordinanza del 7/8/2017 è stata disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 5 di 17 I.4.- Con atto di intervento dell'8/1/2019 si è costituita in giudizio la e, per essa, in qualità di mandataria la Controparte_2
quale cessionaria del credito Controparte_3
vantato da Controparte_5
.- Istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione
[...]
versata in atti dalle parti, nonché previo espletamento della consulenza tecnica d'ufficio (cfr. elaborato tecnico a firma della dott. ssa depositata in data 11/7/2019), la causa è Per_1
pervenuta all'udienza del 21/5/2025 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza, contenente una sintetica illustrazione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, nei trenta giorni.
II.- Com'è noto, in punto di affermazione dei principi di diritto regolatori della materia, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (si veda, ex multis, Cass. sez. II, 24 maggio 2004, n.
9927). Con riguardo all'ambito dei criteri di riparto dell'onere probatorio, in materia di contratti bancari, “nel procedimento
monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va
distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un
funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione
pagina 6 di 17 della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di
verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto -
funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie
intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive
applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia
probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente
instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il
debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista,
assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a
fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato
dal cliente;
con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere
probatorio da parte dell'istituto di credito ove questi ometta di
produrre gli estratti conto nel giudizio di opposizione, non essendo
sufficiente il mero riferimento, negli atti di causa, all'invio degli
estratti conto al cliente e alla non contestazione di essi e della
loro ricezione da parte di quest'ultimo” (cfr. Cass., sez. III,
19/10/2016, n. 21092, Cass. 9695 del 3.5.2011, Cassazione civile,
sez. I, 20 agosto 2003, n. 12233). Ed ancora, “in tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per
la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero
per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della
prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento. A mente di tale orientamento
giurisprudenziale, eguale criterio di riparto dell'onere della prova
deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
pagina 7 di 17 l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga
dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal
caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore
eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il
creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la
non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (cfr. Cass.
825/2016, in linea di continuità con Cass. sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533).
Alla luce di quanto precede, si osserva che la banca ha allegato e prodotto in giudizio il contratto di conto corrente n. 10260 e il relativo documento di sintesi (doc. 5 fascicolo telematico opposta),
le aperture di credito in c/c (doc. 9 e 10 fascicolo telematico opposta) e gli estratti conto al 12.06.2014 e 31.12.2006 (doc. 6, 7a
fascicolo telematico opposta).
Come ben eccepito dalla parte opposta, l'indagine tecnica affidata al consulente nominato d'ufficio ha consentito, previa verifica della corrispondenza tra oneri addebitati e quanto riportati nel contratto del 24/10/2006, nonché nei contratti di affidamento del
29/04/2007 e del 04/12/2012, di accertare come la commissione di gestione dei fidi, la commissione di messa a disposizione dei fondi,
i diritti di segreteria, di recupero spese visure, i diritti camerali, la commissione di istruttoria veloce, non siano stati contrattualizzati, ossia non siano stati specificamente previsti e approvati in contratto come previsto dall'art. 117, co. IV, tub.
camerali ecc.
Tuttavia, il thema decidendum deve ritenersi circoscritto alle specifiche contestazioni sollevate dagli opponenti con l'atto pagina 8 di 17 introduttivo del giudizio, attesa la perentorietà del termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Di conseguenza, la riscontrata applicazione di commissioni non pattuite, incidendo sulla misura del credito ingiunto, pur discendendo la relativa regolamentazione da previsioni normative di carattere imperativo a tutela del correntista, avrebbe dovuto essere compiutamente ed analiticamente fatta valere con l'atto di opposizione.
Di contro, il mancato rilievo sottrae il tema di indagine al
thema probandum in applicazione del principio di cui all'art. 115, co
I, c.p.c., reso più rigoroso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proprio dalla previsione di termini perentori di impugnazione.
Pertanto, il giudizio di illegittimità di parte della pretesa creditoria ingiunta resta circoscritto alla sola cd. penale da sconfino.
Con contratto di variazione linee di credito del 04/04/2012, in particolare, non è stata contrattualizzata alcuna commissione denominata “penale di sconfino”. Osserva il CTU che “nonostante
l'inesistenza di previsione contrattuale, la predetta “penale”,
unilateralmente determinata in € 500,00 per ogni singolo addebito è
stata illegittimamente addebitata in conto corrente, sotto la voce
“elenco dei movimenti”: - il 10/04/2012 con valuta 31/03/2012; - il
06/07/2012 con valuta 30/06/2012; - il 04/10/2012 con valuta
30/09/2012”.
Al riguardo, risulta violata la previsione dell'art. 117 bis del tub. La remunerazione di affidamenti e sconfinamenti è soggetta alle previsioni dell'articolo 117- bis del TUB e del D.M. n. 644 del 30
pagina 9 di 17 giugno 2012. Gli affidamenti concessi per mezzo di contratti di apertura di credito regolata in conto corrente o a valere su conti di pagamento possono comportare l'applicazione alla clientela di un tasso di interesse e di una commissione onnicomprensiva (“CO”). Agli
sconfinamenti, oltre a un tasso di interesse, può essere applicata una commissione di istruttoria veloe (“CIV”) al ricorrere delle condizioni indicate dal D.M. 644/2012.
Nella specie, trattasi di oneri in alcun modo pattuiti e,
quindi, non dovuti, ancorché applicati dall'istituto di credito nel corso del rapporto contrattuale.
Non persuade l'argomento difensivo di segno contrario secondo cui, nonostante l'assenza di una specifica pattuizione della penale cd. di sconfino, la stessa sarebbe dovuta in forza della previsione di legge.
L'art. 6-bis del d.l. n. 201/2011, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 214/2011, ha previsto l'inserimento dell'art. 117-bis TUB, a decorrere dal 28 dicembre 2011, a mente del quale i suddetti oneri a carico del cliente, per essere dovuti, devono essere previsti in contratto. Completano la disciplina il d.l. 1/2012
(vigente a partire dal 24 gennaio 2012), convertito dalla l. 27/2012
(entrata in vigore il 25 marzo 2012), a sua volta modificata dal d.l.
29/2012 (vigente dal 25 marzo 2012), convertito con l. 62/2012
(entrata in vigore il 22 maggio 2012), ed il d.m. 644/2012 (vigente dal 1° luglio 2012) che ha reso possibile l'adeguamento dei contratti in essere fino al 30 settembre 2012, ferma la nullità delle clausole precedenti e difformi per tutto il periodo 28 dicembre 2011 – 30
settembre 2012.
pagina 10 di 17 Pertanto, avendo il CTU riscontrato anche l'assenza di alcuna comunicazione bancaria, come previsto dall'art. 118 T.U.B., circa l'applicazione dei suddetti oneri, con data anteriore alla proposta di modifica unilaterale della Banca del 5/7/2012, non può che condividersi la conclusione raggiunta dal CTU circa l'illegittimità
dell'addebito dell'importo di €1.500,00. Sicché risulta non adeguatamente soddisfatto dall'istituto di credito opposto l'onere probatorio in ordine all'effettiva trasmissione della specifica comunicazione di variazione negoziale.
Rispetto alla contestazione circa l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, si ritiene che, nella fattispecie, l'anatocismo trimestrale non risulta applicato in virtù
di clausola nulla, essendo tale nullità prevista solo laddove la capitalizzazione non sia stata pattuita in modo “reciproco”
(Cassazione civile, sez. un., 04/11/2004, n. 21095).
La CMS ricalcolata ammonta ad € 3.618,11, a fronte dell'ammontare addebitato dalla pari ad € 3.609,99; il maggior CP_4
importo di €8,84 a seguito del ricalcolo eseguito, dipende dall'errore della Banca nel calcolo della CMS al 30/06/2009.
Infondata si rivela anche la doglianza concernente la liberazione dall'obbligo fideiussorio di per Parte_4
effetto della pattuizione di altra fideiussione da parte di
[...]
in forza dell'atto del 24/9/2007 (cfr. doc. 5 fasc. Parte_2
opponenti).
Si osserva, sul punto, che la clausola contenuta nell'art. 10
delle fideiussioni oggetto di causa, nel prevedere che “salvo diversa
espressa pattuizione, qualora il fideiussore avesse in precedenza
prestato da solo o unitamente ad altri soggetti altra fideiussione
pagina 11 di 17 nell'interesse del medesimo nominativo, la presente fideiussione non
sostituisce né annulla quella precedentemente prestata la quale
pertanto conserverà piena validità, dovendosi intendere che la
presente fideiussione viene rilasciata in aumento e cumulo di quella
precedente senza alcun effetto novativo” non comporta, in alcun modo,
l'invalidità della fideiussione rilasciata da entrambi i coniugi, in precedenza, in data 09.11.2006; trattandosi, peraltro, di atto negoziale inidoneo a privare l'istituto di credito opposto della garanzia patrimoniale della e, oltretutto, essendo privo di Pt_4
alcun effetto novativo.
Infine, non merita positiva delibazione neppure l'eccepita nullità delle fideiussioni oggetto di causa per violazione dell'art.
dell'art.2 comma 2 Legge 287/90 (intese restrittive della libertà di concorrenza). Invero, secondo l'orientamento della Corte
nomofilattica: “configura un'ipotesi di «nullità speciale» quella
posta attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea e 2, lett. a) della legge n. 287
del 1990, a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'«
ordine pubblico economico », cosicché si tratta di nullità ulteriore
rispetto a quelle che il sistema già conosceva, avente una portata
più ampia della nullità codicistica (art. 1418 cod. civ.) e delle
altre nullità conosciute dall'ordinamento — come la « nullità di
protezione » nei contratti del consumatore e la nullità nei rapporti
tra imprese — in quanto colpisce anche atti, o combinazioni di atti
avvinti da un «nesso funzionale», non tutti riconducibili alle
suindicate fattispecie di natura contrattuale. Pertanto, i contratti
di fideiussione “a valle” di intese anticoncorrenziali, dichiarate
parzialmente nulle dall'Autorità di vigilanza di settore, in
pagina 12 di 17 relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2,
lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente
nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle
dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata — perché
restrittive, in concreto, della libera concorrenza —, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa
volontà delle parti” (Cass. SS.UU., 30/12/2021, n.41994). La
pronuncia fa seguito, chiarendone le conseguenze, al provvedimento della Banca d'Italia 2 maggio 2005 n. 55 emesso, su parere conforme dell'AGCM, a norma del III co. dell'art. 20 della legge n. 287 del
1990, che ha ritenuto censurabili le clausole n. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus,
contemplanti la clausola n. 2, denominata “di reviviscenza”, la clausola n. 8, denominata “sopravvivenza”, ed infine la clausola n.
6, denominata “rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.”
In disparte la mancata dimostrazione del necessario nesso di interdipendenza tra la nullità delle singole clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a),
della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE e l'intero contratto (cfr.
Cass. Sez. 3, 13/03/2024, n. 6685), si evidenzia come, nella specie,
la fideiussione oggetto di causa è stata rilasciata nel 2006 e nel
2007, in occasione della stipula del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito, quindi pacificamente “al di
fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca
d'Italia, avvenuto nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del
2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento in
pagina 13 di 17 questione che ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e
8 dello schema ABI (..)”.
Per cui gravando sulle parti opponenti l'onere di dimostrare l'esistenza del perdurare di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito (cfr. al riguardo, Tribunale Milano Sez. spec.
Impresa, 03/02/2023), non può dirsi che gli stessi vi abbiano assolto, attesa la mancanza di documenti probatori idonei al riguardo, né avendo articolato specifiche istanze istruttorie tali da consentire di dimostrare la configurabilità, in concreto, di una intesa illecita tra le banche in relazione al periodo in esame, oltre che la sua estensibilità alle fideiussioni de quibus.
Anche ove fosse nulla la prevista deroga all'art. 1957 c.c., ne discenderebbe comunque la legittimità dell'azione di adempimento proposta in sede monitoria anche nei riguardi dei fideiussori, avendo la Banca originaria titolare del credito diffidato ed iniziato le azioni nei termini di cui all'art.1957 c.c. nei confronti della società debitrice principale in favore della quale gli odierni opponenti hanno prestato garanzia, intimandone la relativa messa in mora (v. lettera raccomandata a/r del 12.07.2012, 24.09.2012 nel fascicolo monitorio).
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'opposizione può
trovare solo parziale accoglimento limitatamente all'erronea imputazione nella pretesa monitoria dell'importo non dovuto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei termini di cui innanzi, con l'effetto che, a fronte della revoca del titolo monitorio, le parti opponenti vanno condannate al pagamento in favore della e, per essa, della Controparte_2 Controparte_3
pagina 14 di 17 dell'importo di €106.148,70, oltre agli interessi come da CP_4
domanda monitoria.
III. In tema di regolamentazione delle spese nel giudizio ex
art. 645 c.p.c. si ricorda la regola generale, di recente ribadita dall'ordinanza della Cass. n. 4860/2024, in base alla quale
“L'accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la
soccombenza dell'opponente, non avrebbe consentito di porre neppure
in parte le spese processuali a carico del ricorrente, risultato
comunque vittorioso, non potendo ravvisarsi nel caso in esame una
soccombenza reciproca, configurabile soltanto in presenza di una
pluralità di domande contrapposte o di un'unica domanda articolata in
più capi (cfr. Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061), e non
assumendo alcun rilievo, in contrario, l'intervenuta revoca del
decreto ingiuntivo: anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc.
civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle
spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della
lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente
riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto
richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se
legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo,
non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in
parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà
del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass., Sez. lav., 1/
08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez.
III, 12/05/2015, n. 9587)”.
Pertanto, a fronte della soccombenza delle parti opponenti, le stesse sono tenute a rifondere le spese di lite in favore dell'opposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
pagina 15 di 17 Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.M. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab.
allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite
successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato
(in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i parametri medi, individuati con riguardo al valore della controversia, ossia allo scaglione compreso tra €52.000,01 ed €260.000,00, con riduzione in misura del
30% delle spese relative alla fase istruttoria, attesa anche la natura prevalentemente documentale e tecnica della stessa: Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,00
VALORE Pt_5 Parte_6
[...] Studio 2.552,00 // 2.552,00 Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00 Istruttoria 5.670,00 -30% 3.970,00 Decisoria 4.253,00 // 4.253,00 TOTALE 12.403,00 Essendosi la cessionaria limitata a depositare nel giudizio una mera comparsa di costituzione nella quale ha aderito alle difese già
svolte da la liquidazione delle spese Controparte_1
di lite in suo favore può essere limitata alla sola fase introduttiva.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con pagina 16 di 17 atto di citazione notificato in data 21/2/2017 da Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] [...]
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 [...]
nonché nei confronti di e, per Controparte_1 Controparte_2
essa, la in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., quale cessionaria, così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 5233/2016 emesso dal Tribunale di
Bari il 13/12/2016;
b) CONDANNA la e Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore di e, per Parte_3 Controparte_2
essa, in favore della in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., quale cessionaria, della complessiva somma di €106.148,70, oltre agli interessi come da domanda monitoria;
c) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese del presente Controparte_1
giudizio che si liquidano nel complessivo importo di €12.403,00,
oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
nonché all'ulteriore importo di €1.628,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge, in favore della cessionaria e, per essa, della Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
d) Pone definitivamente a carico degli opponenti soccombenti, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con decreto del 17.7.2019.
Bari, 17/9/202025
Il Giudice
Valentina D'Aprile pagina 17 di 17