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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/05/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 64/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 64/2025 R.G. promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Sasso Morelli n. 43, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentina Sicolo e Sara Perfetto ed elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza Trento Trieste n. 1, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
e
, C.F. nata a [...] il [...] _1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia
Bondioli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bologna, Via Castiglione n. 37, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 07/05/2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue:
“mantenimento diretto della GL per il tempo in cui la stessa è con ciascun genitore oltre a versamento sul suo c/c di una somma mensile di € 125,00 per la madre ed € 150,00 per il padre;
concorso di entrambi in misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la GL;
assegno unico interamente al padre da maggio 2025; spese di lite compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/01/2025 stante il sopraggiungere di giustificati Parte_1 motivi, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale in composizione _1
collegiale, chiedendo la modifica della sentenza di divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 391/2018 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 16/04/2018, pronunciata nel procedimento RG 3016/2017, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, quali fattori sopravvenuti rispetto a detto provvedimento, la raggiunta maggiore età della GL , Persona_1
nata a [...] il [...], seppur non ancora economicamente autosufficiente, per il mantenimento della quale il padre versa l'importo di € 420,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ed il trasferimento della stessa presso l'abitazione del padre in Imola, via Sasso Morelli
n.43.
Con decreto emesso in data 20/01/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
07/05/2025 per la comparizione delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 28/03/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con memoria in data 07/04/2025 la resistente _1
, la quale chiedeva al Tribunale di Ravenna l'accoglimento di conclusioni diverse da quelle
[...]
indicate dal ricorrente.
All'udienza del 07/05/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, alla quale le parti hanno aderito congiuntamente. Il Giudice pertanto rimetteva la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti relativi al mantenimento della GL , nata a Imola il [...], in [...] alla proposta conciliativa formulata Persona_1
dal Giudice relatore delegato, in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 391/2018 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il
16/04/2018, pronunciata nel procedimento RG 3016/2017, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati della GL. Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
64/2025 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti relativi al mantenimento della GL Persona_1
in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc sopra riportata in corsivo, in modifica della sentenza di divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 391/2018 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 16/04/2018, pronunciata nel procedimento RG 3016/2017;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 64/2025 R.G. promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Sasso Morelli n. 43, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentina Sicolo e Sara Perfetto ed elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza Trento Trieste n. 1, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
e
, C.F. nata a [...] il [...] _1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia
Bondioli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bologna, Via Castiglione n. 37, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 07/05/2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue:
“mantenimento diretto della GL per il tempo in cui la stessa è con ciascun genitore oltre a versamento sul suo c/c di una somma mensile di € 125,00 per la madre ed € 150,00 per il padre;
concorso di entrambi in misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la GL;
assegno unico interamente al padre da maggio 2025; spese di lite compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/01/2025 stante il sopraggiungere di giustificati Parte_1 motivi, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale in composizione _1
collegiale, chiedendo la modifica della sentenza di divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 391/2018 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 16/04/2018, pronunciata nel procedimento RG 3016/2017, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, quali fattori sopravvenuti rispetto a detto provvedimento, la raggiunta maggiore età della GL , Persona_1
nata a [...] il [...], seppur non ancora economicamente autosufficiente, per il mantenimento della quale il padre versa l'importo di € 420,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ed il trasferimento della stessa presso l'abitazione del padre in Imola, via Sasso Morelli
n.43.
Con decreto emesso in data 20/01/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
07/05/2025 per la comparizione delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 28/03/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con memoria in data 07/04/2025 la resistente _1
, la quale chiedeva al Tribunale di Ravenna l'accoglimento di conclusioni diverse da quelle
[...]
indicate dal ricorrente.
All'udienza del 07/05/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, alla quale le parti hanno aderito congiuntamente. Il Giudice pertanto rimetteva la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti relativi al mantenimento della GL , nata a Imola il [...], in [...] alla proposta conciliativa formulata Persona_1
dal Giudice relatore delegato, in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 391/2018 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il
16/04/2018, pronunciata nel procedimento RG 3016/2017, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati della GL. Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
64/2025 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti relativi al mantenimento della GL Persona_1
in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc sopra riportata in corsivo, in modifica della sentenza di divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 391/2018 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 16/04/2018, pronunciata nel procedimento RG 3016/2017;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi