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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/05/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere istr./rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4104 Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, introdotto ex artt. 281 -decies e ss. c.p.c., decisa all'udienza del 2.4.2025, ai sensi dell'art. 281 – terdecies e 275 – bis c.p.c., vertente
TRA
Avv. Ugo Campese (c.f.: CMPGU05(L29A783G), rappresentato e difeso dall'avv.
Fabrizio del Vecchio (c.f.: ), domiciliatario in Benevento, alla via C.F._1
Filippo Raguzzini n. 10, in virtù di procura in atti;
ricorrente nei confronti di
(nato il [...], c.f.: ), Parte_1 C.F._2 Parte_1
(nato il [...], c.f.: ), (c.f.: C.F._3 CP_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Fiorillo, C.F._4
domiciliatario in Salerno, alla via Ss. Martiri Salernitani n. 31, in virtù di procure in atti;
convenuti
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente causa, introdotta nelle forme di cui all'art. 281 - decies e ss c.p.c. e art. 14
d. lgs. N. 150 del 2011, viene in decisione sulla domanda di liquidazione e pagamento
1 delle prestazioni professionali rese dal ricorrente Avv. Ugo Campese, in favore dei convenuti indicati in epigrafe e meglio esplicitata in atti (attività difensiva giudiziale in grado di appello, proc. N. 3563-22 e sub procedimento di inibitoria, fino alla nomina di nuovo difensore, intervenuta in data 6.2.2024).
2.Nei giudizi liquidatori dei compensi professionali di avvocato è compito del ricorrente quello di dare prova dell'attività espletata, trattandosi di procedimento soggetto al normale regime dell'onere probatorio in cui, pertanto, la liquidazione del dovuto va effettuata tenendo conto della sola attività documentata.
3.Va, però, esaminata la preliminare eccezione di annullamento del contratto di prestazione d'opera professionale, tempestivamente sollevata dai convenuti, i quali lamentano la omissione da parte del difensore incaricato dell'obbligo informativo di all'art. 4, co.3, d. lgs. N. 28/2010; tale eccezione è volta ad ottenere il rigetto della domanda di pagamento fondata su titolo contrattuale.
4.Alla prima udienza successiva alla proposta eccezione, il ricorrente ha contestato l'addebitata omissione informativa in maniera generica;
sempre alla medesima udienza ha poi proposto domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; nei termini concessi per la precisazione delle domande e la proposizione di nuovi mezzi di prova (art. 281- duodecies, co. 4 c.p.c.) non è stato articolato alcun mezzo di prova sull'obbligo informativo e nessuna documentazione idonea allo scopo è stata prodotta.
L'omissione dell'obbligo informativo è da considerarsi, dunque, pacifica posto che, in tema di adempimento delle obbligazioni, il debitore deve limitarsi ad allegare l'inadempimento mentre il creditore deve dimostrare di aver adempiuto o a sua mancanza di colpa.
4.La norma sugli obblighi informativi asseritamente violata (art. 4, co.3, d. lgs. N.
28/2010), anche nel testo applicabile ratione temporis (immutato all'esito della riforma
Cartabia sul punto specifico) prevedeva e prevede che “All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui egli articoli 17 e 20”.
La norma prosegue nel senso che “L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.
La disposizione, come da giurisprudenza concorde, si riferisce ad un obbligo informativo riferibile alla mediazione in generale, anche quella facoltativa;
l'obbligo, dunque, non è
2 affatto limitato alle ipotesi in cui la mediazione deve essere obbligatoriamente espletata a pena di improcedibilità della domanda (Cass. 2019 n. 31852).
Il principio in base al quale l'avvocato è tenuto ad informare il cliente di un'eventuale mediazione, anche se non obbligatoria, pena l'annullabilità del contratto, è stato ribadito anche nella sentenza della Corte di Cassazione del 7.12.2022 n.35971, nella quale è stato anche precisato che, a tal fine, il documento contenente l'informativa non può identificarsi neppure con la procura "ad litem", dalla quale si distingue per oggetto e funzione.
La mancata produzione dell'informativa, in forma scritta, resa alla parte assistita circa la possibilità di avvalersi della procedura di mediazione civile D. Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 4, comma 3, è, dunque, causa di annullamento del contratto d'opera professionale anche se detto adempimento non ha avuto conseguenze sul piano processuale.
5.Consegue all'annullabilità del contratto di prestazione professionale - esito previsto per legge - il rigetto della domanda principale di liquidazione dei compensi.
6.Alla prima udienza di trattazione, il ricorrente ha formulato domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., chiedendo, per l'attività difensiva, un indennizzo parametrato ai compensi professionali, in ragione dell'arricchimento senza causa e della utilità prestata in favore dei convenuti. Controparte ha eccepito la inammissibilità della
“nuova” domanda proposta ed il difetto dei requisiti di accoglimento nel merito.
7. Il co.3 dell'art. 281 – duodecies c.p.c., vecchio testo, non permetteva all'attore alla prima udienza di introdurre nuove domande o eccezioni che fossero conseguenti alle difese svolte dalla controparte (all'esito del cd. correttivo Cartabia invece, nel procedimento semplificato di cognizione, alla prima udienza, “a pena di decadenza, le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti”; la norma si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28.2.2023, in presenza di espressa norma transitoria).
Processualmente, dunque, la domanda ex art. 2041 c.c. spiegata dal ricorrente alla prima udienza, laddove considerata “nuova”, non sarebbe stata ammissibile, alla luce del vecchio testo indicato, mentre lo sarebbe alla luce del nuovo testo, poiché non vi è dubbio che è sorta in seguito alla (fondata) eccezione di annullamento del contratto sollevata da controparte).
8.In ogni caso, non può affatto discutersi di domanda nuova, come sostiene controparte, ma di mera modifica della domanda originaria, pacificamente ammessa, alla luce della interpretazione evolutiva della giurisprudenza di legittimità in tema.
3 La Corte di Cassazione, nella pronuncia resa a sezioni unite 2018 n. 22404, partendo dall'analisi del principio già enunciato da Cass. sez. un. nella sentenza del 2015, n. 12310
- che, operando un'ampia rivisitazione del tema della modifica della domanda, ha ritenuto che tale modifica è consentita ed è ammissibile nel corso del giudizio anche ove riguardi il petitum o la causa petendi, sempreché la domanda così modificata risulti, comunque, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determinino la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali – ha ritenuto che anche nei casi di originaria domanda di adempimento contrattuale, cui segua quella di indebito arricchimento nelle memorie deputate alla precisazione delle domande, la modifica è consentita, poiché entrambe le domande si riferiscono alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
9.Quanto alle condizioni dell'azione, la domanda di ingiustificato arricchimento (peraltro, riconosciuta dal giudice di merito nella sentenza della Corte di Cass. del 2022, sopra cit., come emerge dalla lettura della sentenza per esteso, nella parte riferibile anche allo svolgimento del processo) è poi ammissibile alla luce della lettura della norma in termini di “temperata sussidiarietà”, resa dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza del 2023, n.33954,
10. Come noto, l'azione di indebito arricchimento, secondo quanto previsto dall'art. 2041
c.c., è quell'azione concessa a chi, senza una giusta causa, si sia arricchito a danno di un'altra persona, e può essere esperita nei limiti dell'arricchimento.
In tal senso, l'azione di indebito arricchimento rappresenta un rimedio restitutorio volto a neutralizzare lo squilibrio patrimoniale determinatosi in conseguenza di atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti in cui l'arricchimento non sia sorretto da una giusta causa.
Tuttavia, l'art. 2042 c.c. precisa che l'azione di indebito arricchimento deve considerarsi un'azione sussidiaria e residuale, nel senso che, nel nostro ordinamento, è proponibile solo ed esclusivamente qualora non vi sia un'altra azione tipica, esperibile nel caso concreto, fondata su contratto, sulla legge, o su clausole di carattere generale (come le domande risarcitorie fondate su responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale).
11.La Corte, nel risolvere il contrasto formatosi in materia, ha ritenuto che, ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o
4 decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Inoltre, dalla lettura della indicata sentenza – e di molte altre sul tema – è sufficiente a configurare la sussidiarietà il semplice rigetto della domanda fondata su titolo contrattuale, ascrivibile a ragioni che consentano di affermare la carenza di validità del titolo posto a fondamento della pretesa.
Poiché nel nostro caso la domanda principale di pagamento e liquidazione fondata sul contratto è rigettata, sull'ammissibilità dell'azione deve rispondersi favorevolmente anche laddove il presupposto della invalidità sia l'annullamento, avendo il ricorrente perduto l'azione contrattuale e dovendosi intendere il principio dettato dalle sezioni unite in termini di perdita dell'azione fondata su titolo contrattuale.
12.La domanda è fondata nel merito.
Presupposti dell'azione di arricchimento, come desumibile dalla lettura della norma, sono l'arricchimento di un soggetto ai danni di un altro che subisce l'impoverimento e il nesso di causa tra arricchimento e impoverimento. L'arricchimento può consistere anche in un risparmio di spesa, mentre l'impoverimento può essere rappresentato dalla mancata remunerazione in relazione a una prestazione eseguita in favore di terzi così come nella perdita o mancata utilizzazione di un bene.
Ebbene, nel caso in esame è stata svolta una prestazione professionale senza compenso e, pur non trattandosi di requisito richiesto, è ravvisabile finanche la obiettiva utilità dell'attività difensiva svolta dall'avvocato ricorrente nell'interesse dei convenuti, alla luce, peraltro, della evenienza pacifica che la proposizione dell'appello ha impedito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, sfavorevole agli appellanti;
non è poi contestato che, all'attualità, sia pur con diverso difensore, la causa sia stata transatta.
13.In ordine alla liquidazione dell'indennizzo, la giurisprudenza ha chiarito che la diminuzione patrimoniale ("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, può essere compensata ai sensi dell'art. 2041 c.c.; e, pur non potendo semplicemente coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale, occorre valutare i fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.); l'importo deve comprendere i costi e gli esborsi sopportati (danno emergente), e deve, comunque, ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie
5 mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa (Cass. 2019
n. 14670).
Inoltre, considerata la impossibilità di applicare in via diretta la misura dei compensi calcolati in base alla disciplina vigente in tema di compenso dell'avvocato, è comunque possibile, in esplicazione del potere equitativo di valutazione sopra richiamato, utilizzare tali calcoli in via parametrica, sia pur con le necessarie riduzioni e differenziazioni (sul possibile uso parametrico delle cd. tariffe, cfr. in parte motiva Cass. 2022 n. 35871 già cit.).
Tanto premesso, considerato che:
- sono documentate (e del tutto incontestate) le seguenti attività: redazione atto d'appello, studio sentenza impugnata, esame documentazione, esame costituzione delle controparti, partecipazione alla prima udienza di trattazione, deposito ricorso separato contenente istanza di inibitoria, partecipazione alla udienza di trattazione della inibitoria ed esame del provvedimento interinale reso;
- si tratta di attività esaurita in data 6.2.2024, all'esito di nomina di diverso difensore;
- la causa è di valore indeterminabile medio, come peraltro dichiarato anche dal difensore nell'atto di appello;
- se si applicassero i parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr.
147/2022, tenendo conto dei valori medi, in ragione dell'impegno prestato e della non particolare semplicità della questione trattata, come desumibile dalla lettura degli atti, spetterebbe, per tutte le fasi, il compenso complessivo, comprensivo di spese generali ed accessori, di € 11.500,00.
Tale somma va abbattuta del 20% alla luce della valutazione equitativa del calcolo di quello che è da considerarsi più correttamente un indennizzo;
l'importo diviene pari ad €
9.2.00,00.
A tale importo va detratto l'acconto ricevuto ammesso in ricorso per € 5.000,00 e la quota pagata da una sola delle parti difese, all'esito di richiesta di pagamento del saldo, e documentata per € 2.365,65; residua l'importo ancora dovuto pari ad € 1.834,35.
Tenuto conto che i crediti indennitari vano rivalutati e su tali importi sono dovuti gli interessi a decorrere dalla data del completamento dell'attività professionale (sul punto
Cass. 2022 n. 35480, resa proprio in tema di prestazioni professionali senza valido
6 contratto); ribadendo che si sta operando una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., stimasi equo l'importo finale ancora dovuto di € 2.000,00 oltre interessi dalla sentenza al saldo
14.I convenuti, in solido, vanno condannati al pagamento in favore del ricorrente della somma suindicata, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
15.L'esito della lite giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta la domanda di liquidazione dei compensi professionali proposta dall'Avv. Ugo
Campese;
2.accoglie la domanda di ingiustificato arricchimento e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.000,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
3.compensa le spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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