Articolo 25 della Legge 27 luglio 1978, n. 392
Articolo 24Articolo 26
Versione
30 luglio 1978
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Versione
30 dicembre 1998
Art. 25. (Adeguamento del canone)

Ciascuna delle parti, in ogni momento del rapporto contrattuale, ha diritto all'adeguamento del canone in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15, escluso il parametro relativo alla vetusta' che si applica al momento del rinnovo contrattuale.
L'adeguamento del canone avra' effetto dal mese successivo a quello durante il quale sia stato richiesto mediante lettera raccomandata. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1998
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