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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1459 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1
presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Esposto Gabriele
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel CP_1 C.F._2
presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Valente Ilario
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Il P.M. ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/02/2023, conveniva in giudizio Parte_1
, allegando: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente CP_1
in Manfredonia, in data 05/06/1999; che dall'unione coniugale erano nati tre figli:
(n. il 12/09/1999), maggiorenne ed economicamente indipendente;
Persona_1
(n. il 15/05/2003), maggiorenne ma non autosufficiente economicamente e Per_2 Per_3
(n. il 12/09/2011); di aver subito vessazioni dal marito, soprattutto dopo aver deciso di rendersi da lui economicamente autonoma;
di lavorare come insegnante precaria, percependo un reddito annuo di Euro 9.776,00; che il marito lavorava come dipendente della D&l Impianti S.r.l., percependo un reddito superiore ai 24.000,00 Euro annui.
Parte ricorrente, quindi, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi,
l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e la conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare, ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire tanto al mantenimento della prole quanto della sig.ra stessa. Pt_1
si costituiva in giudizio, non opponendosi all'avversa domanda di CP_1
separazione, ma contestando di aver perpetrato vessazioni nei confronti della moglie e chiedendo fissarsi in Euro 250,00 per figlio l'importo del mantenimento per la prole, senza nulla disporre in favore della ricorrente, in quanto munita di mezzi adeguati per provvedere alla propria sussistenza.
All'esito dell'udienza presidenziale, venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti e veniva designato il G.I. per il prosieguo della causa.
Con sentenza non definitiva n. 2552/2023 pubblicata in data 19.10.2023, questo
Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi e disponeva per il prosieguo della causa con separata ordinanza per la definizione del thema decidendum, concedendo i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
2 Concessi i termini 183, comma 6 c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.02.2024, il Giudice istruttore rigettava le richieste istruttorie formulate in quanto inammissibili o meramente esplorative e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.09.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – l'odierno giudice relatore (subentrato nel ruolo in data 11.09.2024) rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
Ebbene, pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, al Collegio non resta che decidere in merito alle ulteriori domande proposte.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità,
l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con
3 riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587;
Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi, né tantomeno sono stati allegati, profili di inidoneità genitoriale;
infatti, le stesse parti erano d'accordo nel domandare l'affidamento condiviso.
Per tali ragioni, va disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_3
genitori, confermando, sul punto, l'ordinanza presidenziale, che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso.
Tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, nonché della concorde richiesta delle parti, si ritiene opportuno mantenere inalterato il collocamento del figlio minore presso la Per_3
madre, con cui ha sempre convissuto.
Per quanto attiene alle visite padre-figlio, è quasi superfluo rammentare l'importanza che riveste la coltivazione del rapporto tra il figlio minore ed i genitori e, in particolare, tra il figlio minore ed il genitore con cui non vive nell'ordinarietà; si è detto che proprio l'interesse del bambino funzionale ad una crescita completa ed equilibrata suggerisce la presenza costante ed il contributo di entrambi i genitori perché ciascuno di essi favorisca la sua formazione ed educazione;
le carenze che la rottura dell'unione famigliare – seppur di fatto – genera, imponendo l'alterazione della routine e la naturale rarefazione della presenza di uno dei due genitori, impongono un riequilibrio che deve passare attraverso la costituzione di un sistema di vita che restituisca al minore la figura del genitore che con lui finisce per non abitare più, così da godere del tempo da trascorrere con lui, se non sul piano quantitativo quanto meno sul quello qualitativo di cui si dispone, in particolare, nei momenti di libertà dagli impegni scolastici e, dunque, durante le vacanze.
4 Tale esigenza si avverte in modo particolare nel caso di specie dove le parti sono separate da una distanza (Manfredonia – Genova) che non si può pensare possa colmarsi con l'impiego di un modesto lasso di tempo e, certamente, impedisce una frequentazione settimanale (e ancora meno infrasettimanale) tra il e il figlio CP_1 Per_3
Pertanto, conto del fatto che il padre svolge la propria attività lavorativa CP_1
a Genova e il figlio è residente a [...], dove abita con la madre, è Per_3
opportuno regolamentare il diritto di visita paterno nei confronti del figlio predisponendo un calendario di visite che consenta al padre di “recuperare” il tempo che non può trascorrere con il figlio per effetto della distanza chilometrica tra i luoghi.
Bisognerà, in particolare, valorizzare i periodi di svago, quando il figlio può trascorrere un lungo periodo con il padre senza pregiudizio per i suoi impegni scolastici;
detta esigenza prevale certamente rispetto a quella di consentire anche alla mamma di passare alcune vacanze con atteso che non vi è possibilità di equilibrare altrimenti la grave Per_3
asimmetria che esiste nel rapporto tra il figlio ed i genitori e posto che, comunque, la ricorrente è con il minore per la gran parte del tempo durante l'anno, compresa la gran parte dei fine settimana.
Dunque, il Tribunale ritiene che, a settimane alterne, il potrà passare un fine CP_1
settimana con il figlio - in caso di disaccordo tra le parti, il primo ed il terzo – dalla sera del venerdì, recandosi a Manfredonia, in modo da stare poi con le intere giornate Per_3
del sabato e la domenica. Quindi, nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal
24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per garantire, poi, una assidua frequentazione in estate padre e figlio potranno trascorrere una settimana intera a giugno, 15 giorni a luglio e 15 ad agosto, secondo modalità che le parti dovranno concordare tra di loro.
Si prevede inoltre che, in ogni caso, il padre potrà liberamente comunicare, telefonicamente o mediante l'utilizzo di mezzi telematici equipollenti (es. skype, whatsapp, etc.) ogni giorno con il figlio ed in mancanza di accordi tra i genitori, ogni giorno dalle ore 19.00 alle 20.00.
5 Sull'assegnazione della casa coniugale.
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale con le relative pertinenze formulata dalla ricorrente, occorre rilevare che, stante il collocamento del figlio minore presso la madre e la convivenza con la madre del figlio , maggiorenne ma Per_3 Per_2
non economicamente indipendente, la casa coniugale deve essere assegnata alla . Pt_1
Come sostenuto dalla granitica giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, e può perciò essere assegnata al genitore collocatario del minore o del figlio maggiorenne non autosufficiente
(cfr. ex multis Cass. n. 25604/2018 e Cass. n. 32231/2018).
Sul mantenimento dei figli.
Quanto al mantenimento dei figli e va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis Per_3 Per_2
c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche,
l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Inoltre, in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, si deve evidenziare che due sono i requisiti necessari affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, ovvero la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis,
Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n.18869).
6 Tali requisiti devono ritenersi sussistenti nel caso di specie, atteso che è circostanza incontestata che il figlio maggiorenne conviva con la madre e non abbia ancora Per_2
raggiunto l'autosufficienza economica.
Ciò posto, dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso quanto segue.
La ricorrente è un'insegnante, e ha dichiarato di percepire un reddito annuale di circa €
9.800,00.
Il resistente, invece, è un elettricista assunto presso la ditta D&L Impianti s.r.l. con sede a Genova, e ha dichiarato un reddito annuale di circa 24.000,00 euro (cfr. modello
730/2022 agli atti), percependo uno stipendio netto di circa € 2.000,00 al mese.
Tuttavia, come già rilevato dalla Corte di Appello in sede di reclamo, dalle buste paga in atti, oltre alla retribuzione mediamente quantificabile in circa € 2.000,00 al mese, si evince che vengono indicate altre voci “trasferta Italia” “rimborso spese” contemplanti importi supplementari rispetto ai primi, godendo, pertanto, il di una CP_1
disponibilità mensile superiore ai 2.000,00 euro.
Ciò posto, tenuto conto della descritta situazione patrimoniale e reddituale delle parti, nonché delle esigenze dei figli in relazione all'età, appare equo confermare l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli minorenne e , Per_3 Per_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente, nelle misura prevista dalla Corte di appello in sede di reclamo, e quindi mediante la corresponsione alla parte ricorrente, entro il giorno 5 di ciascun mese, della somma di € 600,00, (€ 300,00 per ciascun figlio) da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, nonché del 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore dei predetti figli da individuarsi sulla base del
Protocollo d'intesa sottoscritto dall'intestato Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia in data 18.3.2016.
Inoltre, va riconosciuto il diritto di ciascun coniuge di richiedere e percepire il 50% dell'A.U.U. spettante per i figli.
Sul mantenimento della moglie.
7 Riguardo all'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente in proprio favore, occorre evidenziare che i presupposti che lo giustificano sono comunemente individuati nell'indisponibilità in capo al richiedente di redditi adeguati a conservare un tenore di vita comparabile con quello goduto in costanza di matrimonio e nella sproporzione fra le capacità reddituali e patrimoniali dei due coniugi.
La ratio che giustifica il riconoscimento del contributo per il mantenimento del coniuge a cui non è addebitata la separazione nel periodo successivo alla separazione è quella di conservare il più possibile gli effetti del precedente matrimonio compatibili con il nuovo regime di vita coniugale in modo da evitare che il soggetto economicamente più debole, in quanto non percettore di reddito adeguato, veda peggiorare le proprie condizioni rispetto a quelle anteriormente godute.
Si impone, pertanto, alla parte richiedente di fornire allegazione e prova delle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, della indisponibilità di redditi o altri mezzi economici diversi dal reddito dell'altro coniuge sufficienti a conservare quel tenore di vita, ed infine della persistenza di una sproporzione reddituale fra le due parti, desumibile non solo dalle dichiarazioni reddituali, ma da ogni altro elemento utile a ricostruire in modo attendibile la condizione economica della parte che si assume obbligata (cfr. Cass. 12 giugno 2006, n. 13592; Cass. 17 febbraio 1987, n.
1691).
Ebbene, nel caso in esame, valutate le situazioni economiche e reddituali delle parti, va rigettata la domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente, in quanto percettrice di adeguati redditi che le consentono di conservare un tenore di vita comparabile con quello goduto in costanza di matrimonio.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
8 il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la Per_3
madre e con regolamentazione del diritto di visita paterno come da parte motiva;
dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- assegna la casa familiare a affinché continui ad abitarla assieme ai Parte_1
figli minorenne, e , maggiorenne economicamente non indipendente;
Per_3 Per_2
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 Per_3
e , mediante il versamento a entro il giorno 5 di ogni mese, Per_2 Parte_1
della somma di € 600,00 ( € 300,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei predetti figli, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di
Foggia e il COA;
- riconosce il diritto di ciascun coniuge di richiedere e percepire il 50% dell'A.U.U. spettante per i figli;
- rigetta la domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente;
- dichiara compensate le spese di lite.
Foggia, 04.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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