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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/02/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 6040/2024 del R.G.
Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Marrazzo Giuseppe;
ricorrente
E
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, depositava dichiarazione di dissenso
[...] ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
L'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e
11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
1 Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue:
“…ANAMNESI GENERALE Cognome e nome Età 69 Stato civile: Parte_1 coniugata Scolarità: licenza elementare Professione: casalinga ANAMNESI PERSONALE
FISIOLOGICA Nascita a termine da parto eutocico, allattamento materno, primi atti in regola per epoca e modalità di insorgenza. alla età di 12 anni, riferisce di avere generato tre figli. Per_2
Menopausa chirurgica alla età di 31 anni. La paziente segue una dieta varia, non pratica esercizio fisico, non fuma, ma ha fumato venti sigarette al giorno fino a tre anni fa, non assume vino oppure alcol, assume due tazzine di caffè nel corso della giornata. L'accesso allo studio medico avviene in autonomia. ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA E PROSSIMA La paziente riferisce di avere contratto le comuni malattie infantili. Riferita ipertensione arteriosa da circa tre anni in trattamento farmacologico. Riferita remota appendicectomia. Riferita isterectomia alla età di 31 anni. Riferita osteoartrosi generalizzata. Riferito ictus cerebrale nel 2022 con esiti di ipostenia emilato destro in trattamento fisioterapico.
ESAME OBIETTIVO GENERALE Soggetto di sesso femminile in buone condizioni generali.
Sensorio integro. Facies mimica. Tegumenti di colorito normale. Mucose visibili rosee. Sclere normosanguificate. Sistema linfoghiandolare apparentemente indenne. Polso 88 bpm Respiro eupnoico a 16 atti minuto Pressione arteriosa 120/80 mmHg Frequenza cardiaca 88 bpm
Saturazione periferica di ossigeno (SpO2) 99
ESAME OBIETTIVO LOCALE TESTA E COLLO - Capo normoconformato, conservati i rapporti tra neuro-cranio e splancnocranio. Assenza di dolore alla digitopressione dei punti di proiezione dei seni frontali e mascellari. Lingua in asse. Ghiandole salivari non apprezzabili alla palpazione. Pupille normoreagenti alla luce e alla accomodazione, movimenti oculari conservati.
Collo di forma cilindrica. Assenza di nodulazioni in sede tiroidea. Trachea in asse. Logge cervicali libere per linfoadenopatie.
TORACE E APPARATO RESPIRATORIO - Torace troncoconico, mobile con gli atti del respiro, con espansioni simmetriche e senza intervento dei muscoli respiratori accessori. Fremito vocale tattile normotrasmesso. Alla percussione suono chiaro polmonare su tutto l'ambito. Alla ascoltazione respiro aspro diffuso. Assenza di rumori da sfregamento pleurico. Assenza di dispnea a riposo, la saturazione periferica di ossigeno è 99. APPARATO CARDIOVASCOLARE - Alla ispezione cardiaca itto della punta non visibile. Alla auscultazione cardiaca toni puri. Pressione arteriosa 120/80 mmHg. Frequenza cardiaca 88 battiti al minuto, polso ritmico. Polsi arteriosi presenti e validi in sede carotidea, brachiale, radiale, femorale, tibiale posteriore e pedidio bilateralmente. Assenza di soffi patologici sui grossi vasi arteriosi. Assenza di edemi a carico degli arti inferiori. Assenza di varici a carico delle gambe bilateralmente;
assenza di ulcere o piaghe a carico degli arti inferiori e a carico dei piedi.
APPARATO DIGERENTE - Addome di forma globosa. Assenza di circoli collaterali superficiali addominali. Addome trattabile alla palpazione superficiale e profonda. Fegato e milza non palpabili. Manovra di Murphy negativa. Assenza di tumefazioni o masse in regione inguino crurale.
APPARATO GENITOURINARIO - Reni non palpabili. Punti ureterali superiore e medio non dolenti bilateralmente. Manovra di negativa bilateralmente. Per_3
APPARATO OSTEOARTICOLARE - Il rachide è in asse, la pressione digito-digitale praticata sulle apofisi spinose del rachide è riferita dolente. Ridotti i movimenti di flesso estensione e di
2 lateralità del rachide nel tratto lombosacrale. Ridotta la escursione articolare delle grosse articolazioni, manovra di Lasegue positiva ai gradi estremi, ridotta la mobilizzazione attiva e passiva delle articolazioni delle ginocchia, non limitazioni funzionali a carico della articolazione del gomito bilateralmente. Assenza di tumefazioni patologiche a carico delle articolazioni dei polsi, delle mani, delle caviglie e dei piedi. Assenti alterazioni cutanee e della temperatura al termotatto delle articolazioni esplorabili. Assenza di crepitio articolare. Passaggi posturali rallentati ma autonomi, deambulazione autonoma che avviene con appoggio monolaterale con zoppia di fuga.
VISTA: utile UDITO: ipoacusia bilaterale
SISTEMA NERVOSO E PSICHE - Normale la funzionalità dei nervi cranici, motilità piramidale indenne bilateralmente. Sensibilità termo-algesiche e tattili normo rappresentate a livello degli arti, riflessi osteotendinei ipovalidi a destra. Non deficit della fonazione e della deglutizione.
Assenza di tremori patologici. Prove di coordinazione eseguite in maniera approssimativa.
Romberg negativo. Deficit di forza a carico dell'arto superiore destro e dell'arto inferiore destro quale esito dell'episodio di ictus cerebrale del 2022. Tono e trofismo conservati a carico degli arti.
L'esame psichico condotto con il metodo del libero colloquio evidenzia un soggetto con atteggiamento collaborante e partecipativo alla visita medica;
l'eloquio è fluido, assenza di deficit mnesici, sufficiente la comprensione, buona la capacità di astrazione. Bene orientata nel tempo e nello spazio, tono dell'umore lievemente deflesso. Al termine della visita medica il CTU non ritiene di dovere disporre ulteriori accertamenti
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI L'indagine anamnestica, la documentazione sanitaria descritta, l'esame clinico mi hanno permesso di rilevare quanto segue. La signora Parte_1
è affetta da: Esiti di emiparesi destra da ictus cerebrale occorso nel 2022 Osteoartrosi
[...] generalizzata La paziente, ultrasessantacinquenne all'epoca di presentazione della domanda amministrativa, per le patologie presentate deve essere considerata soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere funzioni ed i compiti propri della età medio grave 67 - 99 %. La paziente non raggiungendo la percentuale del 100% di invalidità, non possiede il requisito minimo per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Tale condizione è da fare risalire all'epoca della domanda amministrativa In relazione alla richiesta di handicap la signora non è da ritenersi soggetto abbisognevole di un Parte_1 intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella vita individuale e nella vita di relazione e pertanto è da considerare in una condizione di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92 a partire dalla data della domanda amministrativa. CONCLUSIONI
Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età nonché dell'ambiente socio-economico in cui la perizianda opera, ritengo che in relazione alle suddette infermità, la signora è da ritenersi soggetto invalido Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere funzioni ed i compiti propri della età medio grave 67 - 99 %. Tale condizione deve essere fatta risalire a partire dalla data della domanda amministrativa. In relazione alla richiesta di handicap la signora Parte_1 non è da ritenersi soggetto abbisognevole di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella vita individuale e nella vita di relazione e pertanto è da considerare in una condizione di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92 a partire dalla data della domanda amministrativa.”.
3 Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico della ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico.
In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza
Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico.
La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998,
Cass. n. 12630 del 1995).”
Deve, infine, evidenziarsi che parte ricorrente ha depositato nuova documentazione, ma non ha specificamente allegato in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di ATP, in modo da configurare un aggravamento legittimante l'accertamento del requisito sanitario richiesto con il ricorso.
La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI - 02/02/2015, n. 1806) ha affermato in merito: “Quanto al secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 149 disp. att.
c.p.c., deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21151 del 2010; v. pure Cass. n. 14968 del 2003, n. 2946 del 2001, n. 2153 del 2000, n. 6589 del 2000, n. 7776 del
1997), nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull'invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d'appello per violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonchè la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata….”. La stessa Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 13/10/2010, n. 21151) afferma: “4. Quanto al primo motivo, osserva la Corte che, nelle controversie relative a prestazioni
(previdenziali o assistenziali) fondate sull'invalidità del richiedente, incombe alla parte che addebita al giudice d'appello la disapplicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. l'onere di dimostrare di aver
4 dedotto e comprovato con adeguata documentazione l'esistenza delle infermità che asserisce sopravvenute agli accertamenti e alla pronuncia del primo giudice, come pure (l'esistenza) dei pretesi aggravamenti delle malattie da questi già valutate, nonchè l'onere di fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del
2000, n.7776 del 1997)…”.
Nella fattispecie concreta in esame la carenza di specifiche deduzioni in merito alla rilevanza della nuova documentazione medica prodotta, al fine di incidere in maniera determinante sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio già effettuata, rende esplorativa la richiesta di ulteriori accertamenti.
La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017 n. 30218 afferma in merito alla CTU che “"il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati." (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 3130 del 2011; Sez. 3, Sentenze nn. 3191 del 2006 e 9060 del 2003; Sez. 2, Sentenza n. 5422 del 2002)…”.
Pertanto, deve dichiararsi che la ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
Deve altresì dichiararsi che la ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Così deciso il 07.02.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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