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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/07/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6011/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to RANA LEONARDO, come da procura Parte_1 in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.7.2024 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l' assegno ordinario di invalidità . Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è fondata nei termini qui di seguito.. Per quanto concerne il requisito sanitario, occorre ricordare che, se la pensione può essere riconosciuta solo all'assicurato che abbia la capacità di lavoro ridotta totalmente in modo permanente, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, per il riconoscimento dell'assegno di invalidità è invece sufficiente la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che il ricorrente, a causa delle patologie sofferte, sia invalido in misura rilevante dalla domanda amministrativa (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia). La domanda deve pertanto essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l' assegno ordinario dalla domanda. Le spese legali, comprensive di quelle del procedimento di a.t.p., seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14, e successive CP_1 modifiche, tenuto conto della fase sommaria e di merito (cfr. Cass. n. 6558/21), delle ragioni della decisione, del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. Quanto allo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione, esso va individuato, in mancanza di prova di elementi che consentano di ricondurre la fattispecie allo scaglione superiore, in quello compreso tra € 5.2000 ed € 26.000,00. Così, sul punto, Corte di Cassazione, ordinanza n. 4011/2025 del 17.02.2025, resa in una fattispecie in cui il difensore di parte ricorrente reclamava l'inquadramento nello scaglione superiore fino ad € 52.000,00: “Come ripetutamente affermato da questa Corte (tra le tante Cass. n. 35737 del 2022), ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni di invalidità , il valore della causa va determinato in base CP_1 all' art. 13, comma 2, cod. proc. civ. "cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci", in quanto le relative prestazioni, pur partecipando della natura delle prestazioni alimentari, si concretizzano in una somma di denaro da corrispondere periodicamente e sono assimilabili alla rendita temporanea o vitalizia;
al contrario per le prestazioni assistenziali, che hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ., sicché, se il titolo è controverso, occorre fare riferimento all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10454 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa (tenuto conto che l'assegno in discorso è prestazione triennale, per quanto astrattamente rinnovabile per massimo due volte) va individuato tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di tre annualità della prestazione richiesta”. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari . Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1 Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 31.7.2024 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza, così provvede:
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire lo assegno ordinario dalla domanda amministrativa;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in € 3867,00 (di cui € 2.697,00 per la fase di merito ed € 1.170,00 per la fase sommaria) per compenso al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 03/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore