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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15777 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] E_
), rappresentata e difesa dall'Avv. Basilio Vella, presso il cui C.F._1 studio ad Agrigento, via delle Mura n. 3, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gabriele Armetta, presso il cui studio a Carini
(PA), via Castello n. 1, è elettivamente domiciliato resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da accordo del 17/04/2025-16/05/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/12/2024 , premettendo di aver E_ contratto matrimonio concordatario con il 09/09/2022 e di aver generato il CP_1 figlio (nato a [...] il [...]), ha chiesto la pronuncia della separazione, Per_1
l'affidamento congiunto del minore con dimora prevalente presso di sé e diritto di visita del padre e l'onere per quest'ultimo di versarle un contributo di € 400,00 al mese per il
1 mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico.
Nelle more della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il
17/04/2025 e allegato alla comparsa di costituzione di depositata il CP_1
16/05/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“a) il sig. si obbliga a corrispondere un importo mensile, a titolo di mantenimento CP_1 del figlio, dell'importo complessivo di euro 300,00;
b) la sig.ra rinuncia a qualsivoglia contributo per il proprio mantenimento;
E_
c) le spese straordinarie per il figlio, come da protocollo per le spese extra assegno stipulato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e la Presidenza del
Tribunale di Palermo, verranno sostenute in ragione del 50% ciascuno dai coniugi, purché debitamente documentate e comunicate preventivamente alla madre;
d) quanto alla chiesta assegnazione della casa familiare, la stessa è di proprietà del padre del sig. che l'aveva concessa al figlio in comodato precario. In data odierna, per CP_1 favorire una soluzione della controversia, il padre del sig. e la sig.ra CP_1 E_ hanno sottoscritto un contratto di comodato d'uso gratuito avente ad oggetto l'immobile di via Gramsci n. 4;
e) in ordine all'affidamento del figlio, i coniugi sono d'accordo nel ritenere, fermo l'affido condiviso per legge previsto, che i figli avranno il proprio domicilio prevalente presso la madre, nell'abitazione già adibita a casa familiare sita in LT via A. Gramsci n. 4 e che il padre potrà tenere con sé il minore il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola sino alle 21.30 nonché a fine settimana alternati dalle ore 18.00 del venerdì alle 21.30 della domenica, avendo particolare riguardo alle esigenze scolastiche dei minori;
le parti concordano espressamente di salvaguardare il diritto di visita dei nonni paterni, che potranno tenere con sé il piccolo a semplice richiesta;
resta inteso tra le parti che gli orari di cui sopra potranno subire variazioni in relazione alle esigenze lavorative dei coniugi;
f) durante il periodo estivo, da intendersi principalmente nel periodo 15 luglio – 10 settembre, gli orari delle visite ove possibile, e compatibilmente con gli orari lavorativi del sig. saranno anticipate sino alle 10:00 e prolungate sino alle 23.00. CP_1
Il minore, inoltre, nel predetto periodo estivo trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
2 I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo dove trascorreranno le ferie e il relativo recapito telefonico.
Il minore trascorrerà le ferie natalizie ricomprese tra la mattina del 23 dicembre e la sera del 30 dicembre al 6 gennaio e le festività pasquali dalle ore 10:00 del sabato antecedente la pasqua fino alle ore 22:00 del lunedì dell'Angelo alternativamente con il padre e madre.
Concordano i genitori che durante il periodo estivo e durante il periodo delle vacanze religiose sarà consentita la visita della madre ogni qualvolta questa o il figlio lo richiedano.
Infine, concordano i coniugi, che l'incontro col padre potrà avvenire tutte le volte in cui il figlio lo richieda e ciò sempre su semplice richiesta telefonica.
I coniugi avranno la possibilità di ricorrere alle rispettive famiglie di origine per farsi coadiuvare in caso di propria assenza.
g) il sig. trasferirà altrove la propria residenza, entro giorni dieci dall'omologa CP_1 delle presenti condizioni;
h) in ordine all'assegno familiare, le parti si danno reciprocamente atto che attesa la mancata consegna dei documenti necessari, il sig. percepisce soltanto l'importo di CP_1
€ 55,00 circa mensili. La sig.ra si impegna ed obbliga pertanto a consegnare i E_ propri dati bancari e reddituali ai fini della compilazione dell'ISEE, e dal momento in cui l'INPS erogherà l'assegno universale il sig. corrisponderà il 50% al coniuge. Non CP_1 appena possibile i coniugi richiederanno, ciascuno in proprio, gli assegni familiari e le provvidenze di analogo tenore erogate dall'INPS”.
Con decreto del 26/06/2025 il Giudice, “rilevato che appare necessario invitare le parti a chiarire le ragioni per le quali non hanno previsto, come per legge, l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, quale genitore collocatario del figlio minore
, proprio in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico del minore Per_1 stesso, ed hanno, piuttosto, allegato la stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito tra la ricorrente ed il padre del resistente, proprietario dell'immobile”, ha onerato le parti a fornire chiarimenti al riguardo.
Con note scritte depositate in data 08/06/2025 le parti hanno rappresentato quanto segue:
“L'immobile nel quale i coniugi hanno vissuto unitamente al figlio minore era stato concesso in comodato al Sig. da parte dei propri genitori, a titolo CP_1 precario, atteso che i medesimi intendevano sin da principio adibirlo a propria dimora.
3 I Sigg.ri e , dunque, avevano in programma CP_1 E_
l'acquisto di un nuovo immobile da adibire a propria dimora familiare, progetto naufragato a causa della crisi coniugale insorta.
La Sig.ra ha, nelle more, acquistato una propria casa di E_ abitazione, nella quale intende in breve tempo trasferire la residenza propria e del figlio.
Sulla scorta di tali premesse, pertanto, i genitori del Sig. hanno accettato CP_1 di concedere in comodato l'immobile alla nuora ed al nipote per un tempo congruo e abbondantemente superiore a quanto richiesto dalla Sig.ra E_ per trasferirsi nella nuova abitazione”.
Pertanto, all'udienza cartolare del 10/07/2025, la causa è stata posta in decisione.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi E_
, nata a [...] il [...] ( ) e
[...] C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] ( ), i quali hanno CP_1 C.F._2 contratto matrimonio ad LT (PA) il 09/09/2022.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'accordo del 17/04/2025-
16/05/2024, come riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
LT al n. 15, p. II, serie A, dell'anno 2022).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15777 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] E_
), rappresentata e difesa dall'Avv. Basilio Vella, presso il cui C.F._1 studio ad Agrigento, via delle Mura n. 3, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gabriele Armetta, presso il cui studio a Carini
(PA), via Castello n. 1, è elettivamente domiciliato resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da accordo del 17/04/2025-16/05/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/12/2024 , premettendo di aver E_ contratto matrimonio concordatario con il 09/09/2022 e di aver generato il CP_1 figlio (nato a [...] il [...]), ha chiesto la pronuncia della separazione, Per_1
l'affidamento congiunto del minore con dimora prevalente presso di sé e diritto di visita del padre e l'onere per quest'ultimo di versarle un contributo di € 400,00 al mese per il
1 mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico.
Nelle more della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il
17/04/2025 e allegato alla comparsa di costituzione di depositata il CP_1
16/05/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“a) il sig. si obbliga a corrispondere un importo mensile, a titolo di mantenimento CP_1 del figlio, dell'importo complessivo di euro 300,00;
b) la sig.ra rinuncia a qualsivoglia contributo per il proprio mantenimento;
E_
c) le spese straordinarie per il figlio, come da protocollo per le spese extra assegno stipulato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e la Presidenza del
Tribunale di Palermo, verranno sostenute in ragione del 50% ciascuno dai coniugi, purché debitamente documentate e comunicate preventivamente alla madre;
d) quanto alla chiesta assegnazione della casa familiare, la stessa è di proprietà del padre del sig. che l'aveva concessa al figlio in comodato precario. In data odierna, per CP_1 favorire una soluzione della controversia, il padre del sig. e la sig.ra CP_1 E_ hanno sottoscritto un contratto di comodato d'uso gratuito avente ad oggetto l'immobile di via Gramsci n. 4;
e) in ordine all'affidamento del figlio, i coniugi sono d'accordo nel ritenere, fermo l'affido condiviso per legge previsto, che i figli avranno il proprio domicilio prevalente presso la madre, nell'abitazione già adibita a casa familiare sita in LT via A. Gramsci n. 4 e che il padre potrà tenere con sé il minore il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola sino alle 21.30 nonché a fine settimana alternati dalle ore 18.00 del venerdì alle 21.30 della domenica, avendo particolare riguardo alle esigenze scolastiche dei minori;
le parti concordano espressamente di salvaguardare il diritto di visita dei nonni paterni, che potranno tenere con sé il piccolo a semplice richiesta;
resta inteso tra le parti che gli orari di cui sopra potranno subire variazioni in relazione alle esigenze lavorative dei coniugi;
f) durante il periodo estivo, da intendersi principalmente nel periodo 15 luglio – 10 settembre, gli orari delle visite ove possibile, e compatibilmente con gli orari lavorativi del sig. saranno anticipate sino alle 10:00 e prolungate sino alle 23.00. CP_1
Il minore, inoltre, nel predetto periodo estivo trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
2 I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo dove trascorreranno le ferie e il relativo recapito telefonico.
Il minore trascorrerà le ferie natalizie ricomprese tra la mattina del 23 dicembre e la sera del 30 dicembre al 6 gennaio e le festività pasquali dalle ore 10:00 del sabato antecedente la pasqua fino alle ore 22:00 del lunedì dell'Angelo alternativamente con il padre e madre.
Concordano i genitori che durante il periodo estivo e durante il periodo delle vacanze religiose sarà consentita la visita della madre ogni qualvolta questa o il figlio lo richiedano.
Infine, concordano i coniugi, che l'incontro col padre potrà avvenire tutte le volte in cui il figlio lo richieda e ciò sempre su semplice richiesta telefonica.
I coniugi avranno la possibilità di ricorrere alle rispettive famiglie di origine per farsi coadiuvare in caso di propria assenza.
g) il sig. trasferirà altrove la propria residenza, entro giorni dieci dall'omologa CP_1 delle presenti condizioni;
h) in ordine all'assegno familiare, le parti si danno reciprocamente atto che attesa la mancata consegna dei documenti necessari, il sig. percepisce soltanto l'importo di CP_1
€ 55,00 circa mensili. La sig.ra si impegna ed obbliga pertanto a consegnare i E_ propri dati bancari e reddituali ai fini della compilazione dell'ISEE, e dal momento in cui l'INPS erogherà l'assegno universale il sig. corrisponderà il 50% al coniuge. Non CP_1 appena possibile i coniugi richiederanno, ciascuno in proprio, gli assegni familiari e le provvidenze di analogo tenore erogate dall'INPS”.
Con decreto del 26/06/2025 il Giudice, “rilevato che appare necessario invitare le parti a chiarire le ragioni per le quali non hanno previsto, come per legge, l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, quale genitore collocatario del figlio minore
, proprio in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico del minore Per_1 stesso, ed hanno, piuttosto, allegato la stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito tra la ricorrente ed il padre del resistente, proprietario dell'immobile”, ha onerato le parti a fornire chiarimenti al riguardo.
Con note scritte depositate in data 08/06/2025 le parti hanno rappresentato quanto segue:
“L'immobile nel quale i coniugi hanno vissuto unitamente al figlio minore era stato concesso in comodato al Sig. da parte dei propri genitori, a titolo CP_1 precario, atteso che i medesimi intendevano sin da principio adibirlo a propria dimora.
3 I Sigg.ri e , dunque, avevano in programma CP_1 E_
l'acquisto di un nuovo immobile da adibire a propria dimora familiare, progetto naufragato a causa della crisi coniugale insorta.
La Sig.ra ha, nelle more, acquistato una propria casa di E_ abitazione, nella quale intende in breve tempo trasferire la residenza propria e del figlio.
Sulla scorta di tali premesse, pertanto, i genitori del Sig. hanno accettato CP_1 di concedere in comodato l'immobile alla nuora ed al nipote per un tempo congruo e abbondantemente superiore a quanto richiesto dalla Sig.ra E_ per trasferirsi nella nuova abitazione”.
Pertanto, all'udienza cartolare del 10/07/2025, la causa è stata posta in decisione.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi E_
, nata a [...] il [...] ( ) e
[...] C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] ( ), i quali hanno CP_1 C.F._2 contratto matrimonio ad LT (PA) il 09/09/2022.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'accordo del 17/04/2025-
16/05/2024, come riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
LT al n. 15, p. II, serie A, dell'anno 2022).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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