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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 7560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7560 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 904/2025 R.G., avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FR TE, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Napoli alla P.za Gabriele D'Annunzio, 15, come da procura allegata OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, alla via CP_1
A. De Gasperi n. 55, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto OPPOSTO FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 15.1.2025 l'istante in epigrafe indicata ha premesso di aver presentato il 31.5.2023 domanda amministrativa all' per il riconoscimento delle condizioni CP_1 sanitarie legittimanti il godimento dell'assegno di invalidità civile e che, sottoposta a visita da parte della competente Commissione Medica, era stata riconosciuta invalida nella misura del 68%; che, proposta istanza di accertamento tecnico preventivo, il consulente designato nella fase sommaria aveva ritenuto non sussistente il requisito sanitario per beneficiare della prestazione in oggetto. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento di assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 sin dalla domanda amministrativa, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con condanna dell alla corresponsione delle provvidenze di CP_2 legge conseguenti, vinte le spese legali con distrazione. L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e concludeva per il rigetto CP_1 della domanda con vittoria delle spese. Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione era decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***** Il ricorso è infondato e non può essere accolto per quanto di seguito illustrato. Preliminarmente deve essere disposta la riunione al presente, del procedimento contrassegnato da RG. 18143/2023. Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.. Deve essere preliminarmente richiamato il consolidato principio secondo cui I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. E' altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, a prescindere dall'effettiva confutazione dell'originario esito della CTU, la valutazione ex art. 149 disp. Att. C.p.c. dell'aggravamento della malattia, ciò nell'ottica dei criteri di economicità dell'azione amministrativa e di congruo contenimento della durata delle controversie previdenziali e assistenziali (Cass. ord. n. 34037 del 12.12.2021). Nel caso in esame, con un unico motivo, parte ricorrente censura la consulenza laddove il CTU, in conclusione del proprio elaborato, ha rilevato che, inviata la “bozza” alle parti in data 7.10.2024, queste ultime “nulla hanno osservato”. Il ricorrente afferma, viceversa, di aver trasmesso le note critiche alla bozza nelle quali deduceva che l'Ausiliare non aveva considerato alcune patologie sofferte dalla ricorrente, benchè risultanti dal verbale sanitario di Commissione Medica del 5.07.2023, in particolare l'isterectomia totale in età fertile e la salpingectomia bilaterale in età fertile, la “sindrome depressiva moderata”. Occorre preliminarmente osservare che la difesa della ricorrente non ha fornito prova documentale della trasmissione delle suddette note alla bozza di ctu. Tuttavia, dall'esame del fascicolo della fase sommaria risulta che il CTU designato, dott.
, ha ricevuto in data 18.10.2024, in riscontro alla comunicazione del Persona_1
8.10.2024 con allegata bozza di relazione ,le seguenti osservazioni da parte del difensore della ricorrente: “Premettendo di condividere in pieno le valutazioni contenute nel Suo elaborato, per quanto concerne la patologia osteoarticolare e la patologia cardiologica, siamo costretti, però, ad evidenziare che Lei ha omesso di valutare le altre patologie, SPECIFICAMENTE indicate nel verbale sanitario agli atti. Com'è ben noto, tale verbale costituisce, a tutti gli effetti, un CERTIFICATO MEDICO SANITARIO, in merito alle malattie ivi indicate. In particolare, nel nostro caso, a seguito della visita effettuata in data 5.07.2023, la Commissione Medica indicava (testualmente) nella Diagnosi (a carico dell'odierna ricorrente): vasculopatia cerebrale cronica, S. depressiva moderata, con relativo Codice 1005. Orbene alla luce di quanto poc'anzi illustrato, inserendo (oltre alle patologie indicate nell'elaborato peritale) quelle poc'anzi richiamate, prendendo come riferimento la Tabella ex D.M. del 5 febbraio 1992 (con codice appunto 1005), che prevede una percentuale di invalidità pari al 41% (minimo), e utilizzando il metodo di calcolo riduzionistico (o formula scalare di Balthazard), andrebbe senz'altro riconosciuta, a parere di chi scrive, in favore della sig.ra , un percentuale di invalidità complessiva Parte_1 pari all'81%, con conseguente concessione dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 L. 118/71, sin dall'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa.” Nella stessa data, a mezzo pec inoltrata al difensore della parte ricorrente, l'Ausiliare replicava alle osservazioni alla bozza nei termini che seguono: “…omissis.. come potrà apprezzare dalla rilettura della bozza di relazione inviata, noterà senz'altro che non è stata prodotta alcuna documentazione sanitaria comprovante la sussistenza delle riferite patologie. Ricordando che per quanto concerne la sindrome depressiva è necessario che la ricorrente esibisca nutrita documentazione sanitaria in cui si possa evincere, ad esempio, le condizioni cliniche all'inizio del percorso terapeutico, la sua evoluzione, le eventuali terapie farmacologiche con la necessaria calibrazione di posologia. Vien da sé che in assenza di suddetta documentazione non mi sarà possibile porre alcuna diagnosi psichiatrica. Ad ogni buon conto al momento della visita non si ravvisavano evidenti segni clinici di tale infermità. Per quanto concerne la vasculopatia cerebrale cronica, ugualmente non è stata esibita documentazione sanitaria attestante gli effetti clinici di tale infermità e, pertanto, non valutabile dalla documentazione in atti, in uno con la visita medica. Per quanto attiene alla valutazione espressa sul verbale di Invalidità Civile, l'unica patologia indicata in DM 1992 sarebbe proprio unicamente la 1005 (insufficienza mentale lieve), in assenza dei necessari altri codici, pur in analogia. Pertanto secondo questa logica, non condivisibile dal sottoscritto, il punteggio espresso dalla Commissione (68%) risulterebbe oltremodo ipertrofico rispetto al 41-50% della sola patologia indicata. Come potrà ben sapere non è possibile esprimersi in una valutazione globale e complessiva nell'invalido infrasessantacinquenne ma bisogna attenersi esclusivamente alle tabelle di Legge indicando necessariamente i relativi codici e le percentuali previste dal DM (eventualmente maggiorate di soli 5 punti percentuali in specifica relazione al riflesso sull'attività lavorativa generica per la patologia in esame)….omissis…” Tanto si evince dagli allegati alla relazione di consulenza depositati dallo stesso CTU in data 31.10.2024 in uno alla perizia medesima, comprese le ricevute di accettazione e consegna alle parti costituite. Premesso ciò, è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione. L'ausiliare nominato, dott. , valutata nella sua interezza la Persona_1 documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico della perizianda, ha individuato le seguenti patologie da cui è affetta l'istante: - artrosi polidistrettuale in obesa;
- vasculopatia cerebrale cronica in ipertesa;
- riferita sindrome depressiva di grado moderato.> Nelle considerazioni medico -legali l'Ausiliare ha osservato che: < La Sig.ra Parte_2
, di 65 anni al momento della visita (è nata il [...]), ha presentato domanda
[...] tesa al riconoscimento del diritto all'assegno di inabilità il 31/5/2023, quando aveva 65 anni. Nella seduta del 5/7/2023 fu riconosciuta invalida al 68% fin dall'epoca di presentazione della domanda in fase amministrativa. Va certamente evidenziata una carenza documentale agli atti. In ordine alla valutazione delle minorazioni accertate, si può affermare:< per quanto concerne la patologia osteoarticolare, l'esame clinico certamente evidenzia alcune difficoltà motorie determinate anche dall'evidente impaccio della condizione di obesità (IMC: 39). Pertanto, si può annoverare la voce tabellare “Obesità (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” per la quale è prevista una valutazione tabellare del 31 – 40% (cod. 7105). Considerato il caso in specie, per criterio analogico, appare 'congruo' attribuire il punteggio pieno del 40%; per quanto attiene alla patologia cardiologica, agli atti non è presente alcuna documentazione sanitaria comprovante un'alterata funzionalità cardiaca che può definirsi moderato. Ciononostante, dalla visita medica si evincono i segni clinici di una non efficiente funzione di pompa cardiaca e pertanto appare clinicamente 'congruo' considerare la voce tabellare
“miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA)” (cod. 6442) per la quale possiamo attribuire il punteggio medio del 45%; per quanto concerne le altre patologie menzionante sul Verbale della Commissione Medica di Prima Istanza (encefalopatia ipertensiva, vasculopatia cerebrale cronica, sindrome depressiva moderata) va evidenziato che non è stata prodotta documentazione sanitaria comprovante la sussistenza delle riferite patologie e delle patologie descritte nel Verbale della Commissione Medica. Pertanto attualmente esse non risultano valutabili>. Il CTU ha dato atto, inoltre, nella relazione di consulenza, che “altre infermità di interesse valutativo non sono obiettivabili né risultano denunciate all'anamnesi” e che “Per quanto riguarda le altre patologie riferite, dalla documentazione in atti non è possibile esprimersi sul grado funzionale e sul grado di invalidità che esse determinano.> Egli ha dunque concluso che, in conseguenze delle accertate minorazioni, la ricorrente presenta un'invalidità complessiva valutabile del 68%, senza revisione con decorrenza dalla domanda amministrativa del giugno 2023. Coerentemente con quanto replicato al difensore della ricorrente nel corso del procedimento della fase sommaria, anche nella relazione definitiva depositata successivamente allo scambio di pec con il procuratore, l'Ausiliare ha in più parti della consulenza evidenziato la carenza di documentazione medica e l'impossibilità di valutare l'incidenza funzionale delle patologie riferite sul grado di invalidità determinato nell'istante. Ne consegue che la perizia non presenta vizi di forma - del resto neanche denunciati in ricorso sub specie di nullità della stessa - e che la parte finale della consulenza , laddove il CTU afferma che non sono state formulate osservazioni critiche alla bozza, deve considerarsi un mero refuso. Invero nel caso in esame è documentalmente provato che il CTU ha tenuto conto delle osservazioni della parte ricorrente nella redazione della relazione considerata anche la data di deposito dell'elaborato e la coerenza delle conclusioni della ctu rispetto alle argomentazioni formulate nella comunicazione via pec trasmessa al difensore. Deve essere in questa sede richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato rispetto del subprocedimento di cui all'art. 195 c.p.c., u.c. può rilevare nel processo soltanto ove si traduca in un vizio di nullità della consulenza e non anche per la mera violazione della sequenza formale prevista dalla norma (Cass civile., sez. VI, 04/03/2019, n. 6230) posto che il CTU ha comunque replicato alle note critiche della parte istante. Nel merito, le censure come genericamente formulate, non legittimano la richiesta di rinnovo della consulenza, considerata l'esiguità della documentazione depositata nella fase sommaria (che consta di n. 3 certificati, tutti attinenti alle patologie oggetto di valutazione ad opera del CTU), valutato anche che nel presente giudizio alcun aggravamento delle infermità è stato dedotto né documentato , né sono state indicate nuove patologie incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate successivamente alla fase amministrativa ed alla fase sommaria del procedimento giurisdizionale. Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato nella fase sommaria di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e nel presente, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
-rigetta il ricorso;
-dichiara la parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese processuali. Napoli, 22.010.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 904/2025 R.G., avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FR TE, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Napoli alla P.za Gabriele D'Annunzio, 15, come da procura allegata OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, alla via CP_1
A. De Gasperi n. 55, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto OPPOSTO FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 15.1.2025 l'istante in epigrafe indicata ha premesso di aver presentato il 31.5.2023 domanda amministrativa all' per il riconoscimento delle condizioni CP_1 sanitarie legittimanti il godimento dell'assegno di invalidità civile e che, sottoposta a visita da parte della competente Commissione Medica, era stata riconosciuta invalida nella misura del 68%; che, proposta istanza di accertamento tecnico preventivo, il consulente designato nella fase sommaria aveva ritenuto non sussistente il requisito sanitario per beneficiare della prestazione in oggetto. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento di assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 sin dalla domanda amministrativa, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con condanna dell alla corresponsione delle provvidenze di CP_2 legge conseguenti, vinte le spese legali con distrazione. L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e concludeva per il rigetto CP_1 della domanda con vittoria delle spese. Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione era decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***** Il ricorso è infondato e non può essere accolto per quanto di seguito illustrato. Preliminarmente deve essere disposta la riunione al presente, del procedimento contrassegnato da RG. 18143/2023. Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.. Deve essere preliminarmente richiamato il consolidato principio secondo cui I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. E' altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, a prescindere dall'effettiva confutazione dell'originario esito della CTU, la valutazione ex art. 149 disp. Att. C.p.c. dell'aggravamento della malattia, ciò nell'ottica dei criteri di economicità dell'azione amministrativa e di congruo contenimento della durata delle controversie previdenziali e assistenziali (Cass. ord. n. 34037 del 12.12.2021). Nel caso in esame, con un unico motivo, parte ricorrente censura la consulenza laddove il CTU, in conclusione del proprio elaborato, ha rilevato che, inviata la “bozza” alle parti in data 7.10.2024, queste ultime “nulla hanno osservato”. Il ricorrente afferma, viceversa, di aver trasmesso le note critiche alla bozza nelle quali deduceva che l'Ausiliare non aveva considerato alcune patologie sofferte dalla ricorrente, benchè risultanti dal verbale sanitario di Commissione Medica del 5.07.2023, in particolare l'isterectomia totale in età fertile e la salpingectomia bilaterale in età fertile, la “sindrome depressiva moderata”. Occorre preliminarmente osservare che la difesa della ricorrente non ha fornito prova documentale della trasmissione delle suddette note alla bozza di ctu. Tuttavia, dall'esame del fascicolo della fase sommaria risulta che il CTU designato, dott.
, ha ricevuto in data 18.10.2024, in riscontro alla comunicazione del Persona_1
8.10.2024 con allegata bozza di relazione ,le seguenti osservazioni da parte del difensore della ricorrente: “Premettendo di condividere in pieno le valutazioni contenute nel Suo elaborato, per quanto concerne la patologia osteoarticolare e la patologia cardiologica, siamo costretti, però, ad evidenziare che Lei ha omesso di valutare le altre patologie, SPECIFICAMENTE indicate nel verbale sanitario agli atti. Com'è ben noto, tale verbale costituisce, a tutti gli effetti, un CERTIFICATO MEDICO SANITARIO, in merito alle malattie ivi indicate. In particolare, nel nostro caso, a seguito della visita effettuata in data 5.07.2023, la Commissione Medica indicava (testualmente) nella Diagnosi (a carico dell'odierna ricorrente): vasculopatia cerebrale cronica, S. depressiva moderata, con relativo Codice 1005. Orbene alla luce di quanto poc'anzi illustrato, inserendo (oltre alle patologie indicate nell'elaborato peritale) quelle poc'anzi richiamate, prendendo come riferimento la Tabella ex D.M. del 5 febbraio 1992 (con codice appunto 1005), che prevede una percentuale di invalidità pari al 41% (minimo), e utilizzando il metodo di calcolo riduzionistico (o formula scalare di Balthazard), andrebbe senz'altro riconosciuta, a parere di chi scrive, in favore della sig.ra , un percentuale di invalidità complessiva Parte_1 pari all'81%, con conseguente concessione dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 L. 118/71, sin dall'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa.” Nella stessa data, a mezzo pec inoltrata al difensore della parte ricorrente, l'Ausiliare replicava alle osservazioni alla bozza nei termini che seguono: “…omissis.. come potrà apprezzare dalla rilettura della bozza di relazione inviata, noterà senz'altro che non è stata prodotta alcuna documentazione sanitaria comprovante la sussistenza delle riferite patologie. Ricordando che per quanto concerne la sindrome depressiva è necessario che la ricorrente esibisca nutrita documentazione sanitaria in cui si possa evincere, ad esempio, le condizioni cliniche all'inizio del percorso terapeutico, la sua evoluzione, le eventuali terapie farmacologiche con la necessaria calibrazione di posologia. Vien da sé che in assenza di suddetta documentazione non mi sarà possibile porre alcuna diagnosi psichiatrica. Ad ogni buon conto al momento della visita non si ravvisavano evidenti segni clinici di tale infermità. Per quanto concerne la vasculopatia cerebrale cronica, ugualmente non è stata esibita documentazione sanitaria attestante gli effetti clinici di tale infermità e, pertanto, non valutabile dalla documentazione in atti, in uno con la visita medica. Per quanto attiene alla valutazione espressa sul verbale di Invalidità Civile, l'unica patologia indicata in DM 1992 sarebbe proprio unicamente la 1005 (insufficienza mentale lieve), in assenza dei necessari altri codici, pur in analogia. Pertanto secondo questa logica, non condivisibile dal sottoscritto, il punteggio espresso dalla Commissione (68%) risulterebbe oltremodo ipertrofico rispetto al 41-50% della sola patologia indicata. Come potrà ben sapere non è possibile esprimersi in una valutazione globale e complessiva nell'invalido infrasessantacinquenne ma bisogna attenersi esclusivamente alle tabelle di Legge indicando necessariamente i relativi codici e le percentuali previste dal DM (eventualmente maggiorate di soli 5 punti percentuali in specifica relazione al riflesso sull'attività lavorativa generica per la patologia in esame)….omissis…” Tanto si evince dagli allegati alla relazione di consulenza depositati dallo stesso CTU in data 31.10.2024 in uno alla perizia medesima, comprese le ricevute di accettazione e consegna alle parti costituite. Premesso ciò, è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione. L'ausiliare nominato, dott. , valutata nella sua interezza la Persona_1 documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico della perizianda, ha individuato le seguenti patologie da cui è affetta l'istante: - artrosi polidistrettuale in obesa;
- vasculopatia cerebrale cronica in ipertesa;
- riferita sindrome depressiva di grado moderato.> Nelle considerazioni medico -legali l'Ausiliare ha osservato che: < La Sig.ra Parte_2
, di 65 anni al momento della visita (è nata il [...]), ha presentato domanda
[...] tesa al riconoscimento del diritto all'assegno di inabilità il 31/5/2023, quando aveva 65 anni. Nella seduta del 5/7/2023 fu riconosciuta invalida al 68% fin dall'epoca di presentazione della domanda in fase amministrativa. Va certamente evidenziata una carenza documentale agli atti. In ordine alla valutazione delle minorazioni accertate, si può affermare:< per quanto concerne la patologia osteoarticolare, l'esame clinico certamente evidenzia alcune difficoltà motorie determinate anche dall'evidente impaccio della condizione di obesità (IMC: 39). Pertanto, si può annoverare la voce tabellare “Obesità (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” per la quale è prevista una valutazione tabellare del 31 – 40% (cod. 7105). Considerato il caso in specie, per criterio analogico, appare 'congruo' attribuire il punteggio pieno del 40%; per quanto attiene alla patologia cardiologica, agli atti non è presente alcuna documentazione sanitaria comprovante un'alterata funzionalità cardiaca che può definirsi moderato. Ciononostante, dalla visita medica si evincono i segni clinici di una non efficiente funzione di pompa cardiaca e pertanto appare clinicamente 'congruo' considerare la voce tabellare
“miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA)” (cod. 6442) per la quale possiamo attribuire il punteggio medio del 45%; per quanto concerne le altre patologie menzionante sul Verbale della Commissione Medica di Prima Istanza (encefalopatia ipertensiva, vasculopatia cerebrale cronica, sindrome depressiva moderata) va evidenziato che non è stata prodotta documentazione sanitaria comprovante la sussistenza delle riferite patologie e delle patologie descritte nel Verbale della Commissione Medica. Pertanto attualmente esse non risultano valutabili>. Il CTU ha dato atto, inoltre, nella relazione di consulenza, che “altre infermità di interesse valutativo non sono obiettivabili né risultano denunciate all'anamnesi” e che “Per quanto riguarda le altre patologie riferite, dalla documentazione in atti non è possibile esprimersi sul grado funzionale e sul grado di invalidità che esse determinano.> Egli ha dunque concluso che, in conseguenze delle accertate minorazioni, la ricorrente presenta un'invalidità complessiva valutabile del 68%, senza revisione con decorrenza dalla domanda amministrativa del giugno 2023. Coerentemente con quanto replicato al difensore della ricorrente nel corso del procedimento della fase sommaria, anche nella relazione definitiva depositata successivamente allo scambio di pec con il procuratore, l'Ausiliare ha in più parti della consulenza evidenziato la carenza di documentazione medica e l'impossibilità di valutare l'incidenza funzionale delle patologie riferite sul grado di invalidità determinato nell'istante. Ne consegue che la perizia non presenta vizi di forma - del resto neanche denunciati in ricorso sub specie di nullità della stessa - e che la parte finale della consulenza , laddove il CTU afferma che non sono state formulate osservazioni critiche alla bozza, deve considerarsi un mero refuso. Invero nel caso in esame è documentalmente provato che il CTU ha tenuto conto delle osservazioni della parte ricorrente nella redazione della relazione considerata anche la data di deposito dell'elaborato e la coerenza delle conclusioni della ctu rispetto alle argomentazioni formulate nella comunicazione via pec trasmessa al difensore. Deve essere in questa sede richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato rispetto del subprocedimento di cui all'art. 195 c.p.c., u.c. può rilevare nel processo soltanto ove si traduca in un vizio di nullità della consulenza e non anche per la mera violazione della sequenza formale prevista dalla norma (Cass civile., sez. VI, 04/03/2019, n. 6230) posto che il CTU ha comunque replicato alle note critiche della parte istante. Nel merito, le censure come genericamente formulate, non legittimano la richiesta di rinnovo della consulenza, considerata l'esiguità della documentazione depositata nella fase sommaria (che consta di n. 3 certificati, tutti attinenti alle patologie oggetto di valutazione ad opera del CTU), valutato anche che nel presente giudizio alcun aggravamento delle infermità è stato dedotto né documentato , né sono state indicate nuove patologie incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate successivamente alla fase amministrativa ed alla fase sommaria del procedimento giurisdizionale. Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato nella fase sommaria di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e nel presente, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
-rigetta il ricorso;
-dichiara la parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese processuali. Napoli, 22.010.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi