Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 11
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale del credito

    La Corte rileva che la ricorrente non indica il fondamento normativo per l'applicazione di un termine di prescrizione quinquennale. In ogni caso, anche qualora il termine originario fosse quinquennale, esso diverrebbe decennale a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2953 c.c.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ritiene infondato questo motivo poiché la sentenza della Corte d'Appello di Genova, atto prodromico, era nota alla ricorrente in quanto parte del relativo giudizio.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva

    La Corte chiarisce che la cartella non riguarda spese di registro, ma spese processuali liquidate in seguito a soccombenza della ricorrente nella sentenza della Corte d'Appello di Genova. Pertanto, il credito è stato legittimamente rivendicato nei suoi confronti.

  • Rigettato
    Richiesta di restituzione somme

    La richiesta di restituzione è rigettata in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

  • Rigettato
    Richiesta condanna alle spese

    La richiesta di condanna alle spese è rigettata in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
    Numero : 11
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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