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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BRACCO EDUARDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 210/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Imperia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
IT IU PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 052 2024 00027396 78 000 SPESE PROCESS 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso, “con condanna alla restituzione di quanto eventualmente esatto in corso di causa per i tributi impugnati. Vinte le spese processuali”.
Resistenti: Agenzia Entrate Riscossione e IT IU s.p.a. chiedono il rigetto del ricorso, vinte le spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21.06.2024 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la sig.ra
Ricorrente_1 propose opposizione avverso la cartella di pagamento n. 05220240002739678000, eccependo:
1) la prescrizione quinquennale del credito;
2) l'omessa notifica degli atti prodromici;
3) la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi “di un credito per spese di registro della sentenza della Corte di Appello n. 485/2017 resa nel procedimento civile di appello n. 475/2017 RG, di cui però
l'esponente NON era parte in causa”.
Chiese accogliersi il ricorso, “con condanna alla restituzione di quanto eventualmente esatto in corso di causa per i tributi impugnati. Vinte le spese processuali”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione presentò controdeduzioni scritte, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva;
Chiese la condanna della ricorrente alle spese processuali e notificò l'atto di costituzione in giudizio all'ente impositore IT IU s.p.a., ex art. 14 del d.lgs. 546/92 e art 39 del d.lgs. 112/99.
IT IU s.p.a. spiegò intervento nel giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese processuali.
Così instauratosi il contraddittori, osserva la Corte di IU che tutte le contestazioni si riferiscono all'ente impositore IT IU s.p.a., che avrebbe dovuto essere evocato in giudizio dalla contribuente.
Ciò posto, il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Genova inviò ad IT IU s.p.a. la nota A1 000330/2023 per il recupero delle spese legali di soccombenza dovute dalla ricorrente ai sensi dell'art. 133 DPR n.115/02 secondo cui “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa disponeche il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
La cartella fu emessa per il recupero delle spese liquidate in favore della parte vittoriosa nel procedimento della Corte d'Appello di Genova R.G. 125/11, definito con sentenza n. 485 pronunciata in data 21.11.2017
e pubblicata in data 21.03.2018. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Ricorrente_1, non si tratta, pertanto, di una tassa di registro, ma di spese processuali: con la la citata sentenza la Corte d'Appello di Genova rigettò l'appello in allora proposto dall'odierna ricorrente e la condannò alla refusione delle spese di lite avversarie liquidate in euro 2.775.
Con separata ordinanza la Corte d'Appello di Genova operò la riduzione al 50% ex art. 30 DPR n.115/02 e liquidò in favore del difensore della parte vittoriosa (Nominativo_2) compensi per “euro 1.387,50 oltre a spese generali ed accessori di legge”, pervenendosi ad un debito della sig.ra Ricorrente_1 ad euro 1.659,44 (euro 1387,50 + 208,12 + 63,82) ovvero all'importo indicato nella cartella impugnata.
In sostanza, il terzo motivo di opposizione è infondato in quanto il credito oggetto di riscossione è stato legittimamente rivendicato nei confronti dell'odierna ricorrente, soggetto non estraneo al procedimento ed al titolo prodromico (sentenza Corte d'Appello di Genova n.485).
Anche il secondo motivo di opposizione è destituito di fondamento, atteso che non vi erano atti prodromici da dover notificare (la sentenza n. 485 della Corte d'Appello di Genova era nota alla ricorrente in quanto parte costituita di quel giudizio).
Con riguardo al primo motivo di opposizione, ovvero la pretesa intervenuta prescrizione quinquennale del credito, parte ricorrente non indica il riferimento normativo per cui dovrebbe applicarsi tale termine inferiore rispetto a quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c.
In ogni caso, anche laddove il termine di prescrizione originario fosse quinquennale, ai sensi dell'art. 2953
c.c., questo diverrebbe decennale visto che secondo tale norma “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
La condanna al pagamento delle spese processuali consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di IU Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e da IT IU s.p.a., che si liquidano, per ciascuna di dette parti, in euro 500. Imperia, deciso il 19 gennaio 2026. IL GIUDICE dott. Eduardo Bracco
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BRACCO EDUARDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 210/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Imperia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
IT IU PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 052 2024 00027396 78 000 SPESE PROCESS 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso, “con condanna alla restituzione di quanto eventualmente esatto in corso di causa per i tributi impugnati. Vinte le spese processuali”.
Resistenti: Agenzia Entrate Riscossione e IT IU s.p.a. chiedono il rigetto del ricorso, vinte le spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21.06.2024 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la sig.ra
Ricorrente_1 propose opposizione avverso la cartella di pagamento n. 05220240002739678000, eccependo:
1) la prescrizione quinquennale del credito;
2) l'omessa notifica degli atti prodromici;
3) la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi “di un credito per spese di registro della sentenza della Corte di Appello n. 485/2017 resa nel procedimento civile di appello n. 475/2017 RG, di cui però
l'esponente NON era parte in causa”.
Chiese accogliersi il ricorso, “con condanna alla restituzione di quanto eventualmente esatto in corso di causa per i tributi impugnati. Vinte le spese processuali”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione presentò controdeduzioni scritte, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva;
Chiese la condanna della ricorrente alle spese processuali e notificò l'atto di costituzione in giudizio all'ente impositore IT IU s.p.a., ex art. 14 del d.lgs. 546/92 e art 39 del d.lgs. 112/99.
IT IU s.p.a. spiegò intervento nel giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese processuali.
Così instauratosi il contraddittori, osserva la Corte di IU che tutte le contestazioni si riferiscono all'ente impositore IT IU s.p.a., che avrebbe dovuto essere evocato in giudizio dalla contribuente.
Ciò posto, il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Genova inviò ad IT IU s.p.a. la nota A1 000330/2023 per il recupero delle spese legali di soccombenza dovute dalla ricorrente ai sensi dell'art. 133 DPR n.115/02 secondo cui “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa disponeche il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
La cartella fu emessa per il recupero delle spese liquidate in favore della parte vittoriosa nel procedimento della Corte d'Appello di Genova R.G. 125/11, definito con sentenza n. 485 pronunciata in data 21.11.2017
e pubblicata in data 21.03.2018. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Ricorrente_1, non si tratta, pertanto, di una tassa di registro, ma di spese processuali: con la la citata sentenza la Corte d'Appello di Genova rigettò l'appello in allora proposto dall'odierna ricorrente e la condannò alla refusione delle spese di lite avversarie liquidate in euro 2.775.
Con separata ordinanza la Corte d'Appello di Genova operò la riduzione al 50% ex art. 30 DPR n.115/02 e liquidò in favore del difensore della parte vittoriosa (Nominativo_2) compensi per “euro 1.387,50 oltre a spese generali ed accessori di legge”, pervenendosi ad un debito della sig.ra Ricorrente_1 ad euro 1.659,44 (euro 1387,50 + 208,12 + 63,82) ovvero all'importo indicato nella cartella impugnata.
In sostanza, il terzo motivo di opposizione è infondato in quanto il credito oggetto di riscossione è stato legittimamente rivendicato nei confronti dell'odierna ricorrente, soggetto non estraneo al procedimento ed al titolo prodromico (sentenza Corte d'Appello di Genova n.485).
Anche il secondo motivo di opposizione è destituito di fondamento, atteso che non vi erano atti prodromici da dover notificare (la sentenza n. 485 della Corte d'Appello di Genova era nota alla ricorrente in quanto parte costituita di quel giudizio).
Con riguardo al primo motivo di opposizione, ovvero la pretesa intervenuta prescrizione quinquennale del credito, parte ricorrente non indica il riferimento normativo per cui dovrebbe applicarsi tale termine inferiore rispetto a quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c.
In ogni caso, anche laddove il termine di prescrizione originario fosse quinquennale, ai sensi dell'art. 2953
c.c., questo diverrebbe decennale visto che secondo tale norma “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
La condanna al pagamento delle spese processuali consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di IU Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e da IT IU s.p.a., che si liquidano, per ciascuna di dette parti, in euro 500. Imperia, deciso il 19 gennaio 2026. IL GIUDICE dott. Eduardo Bracco