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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/08/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3871/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Elena Scotti Presidente dott. Maria Amoruso Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3871/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LAURA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
04/03/1987. Con il patrocinio dell'Avv. e domicilio eletto presso lo Controparte_1 studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 3 agosto Parte_1 1988, e nata a [...] il [...]. Controparte_1 2. Disporre l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta per le questioni di gestione ordinaria e congiunta per quelle di gestione straordinaria, con collocazione prevalente dei
Pag. 1 minori presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale in Novara, via Verbano, 269, con tutti gli arredi in essa contenuti, con impegno del marito alla restituzione delle chiavi entro 15 giorni dal deposito del ricorso.
3. Darsi atto che il signor. è già uscito di casa con l'accordo della moglie e che ha Pt_1 già provveduto a prelevare i propri effetti personali, oltre al forno elettrico per pizze GF Ferrari, la Sound bar bose e la Play station.
4. Porre a carico del signor a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, la Pt_1 somma mensile di €. 1.000,00 - €. 500,00 a figlio- oltre ISTAT, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese, con decorrenza da gennaio 2025. In detto importo è compreso tutto ciò che riguarda le spese ordinarie, dunque a titolo esemplificativo, il canone di locazione, le utenze, il cibo, l'abbigliamento, ecc. L'assegno unico, attualmente ammontante ad €. 463,00, rimarrà in carico nella misura del 100% alla signora a far tempo da CP_1 gennaio 2025, e, pertanto, il marito si attiverà per firmare gli eventuali documenti richiesti dall'Inps. Le parti si attiveranno affinché il canone di locazione venga pagato da gennaio 2025 dalla signora e parimenti per il cambio di intestazione delle utenze, allo CP_1 stato in capo al Quest'ultimo si attiverà per fornire alla signora i dati bancari ed Pt_1 il termine per effettuare il pagamento del canone di locazione.
5. Le parti suddivideranno le spese straordinarie nella misura del 60% in capo al signor ed il 40% in capo alla signora secondo il protocollo di Torino in uso a Pt_1 CP_1 Novara, come di seguito riportato, con la precisazione che in ordine alle spese mediche, verrà suddivisa in detta percentuale la sola parte non coperta dall'assicurazione sanitaria in essere di cui è titolare il Pt_1 1) da concordarsi preventivamente tra le parti riguardo quelle di particolare entità, da documentarsi successivamente, salvo i casi di urgenza, ovvero: I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N. b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale III) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione e master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria anche in affitto;
Pag. 2 V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso di istruzione, attività sportiva, ricreativa e ludica e pertinenti attrezzature e abbigliamento all'anno; b) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
VI) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento, oltre la prima attività, rispetto alla quale non occorre il consenso;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
6.Prendere atto che il padre, in considerazione della particolare attività lavorativa, che lo tiene impegnato lontano da casa per molto tempo, provvederà a comunicare alla moglie i giorni che ha liberi in cui intende tenere i figli nel mese successivo, non appena gli saranno comunicati i turni. Nel caso in cui gli fossero modificati sotto data o al momento, sarà cura del avvisare la Pt_1 moglie immediatamente. In ogni caso il si impegna a tenere i figli almeno 5 giorni al mese, Pt_1 prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna o presso le rispettive scuole se in orari compatibili, all'inizio ed al termine di ogni periodo, dovendosi intendere i 5 giorni non necessariamente consecutivi. Ove non gli fosse possibile tenerli per il periodo sopra indicato nel corso del mese, provvederà a recuperare i giorni persi nei mesi successivi. Nei giorni in cui i figli saranno presso il sarà quest'ultimo ad occuparsi di ogni necessità relativa, ovvero Pt_1 accompagnarli alle attività didattiche e/o sportive e quant'altro. In ogni caso le parti concordano che il genitore che effettuerà colloqui con gli insegnanti, con i referenti sportivi o del catechismo, dovrà riferirne all'altro l'esito.
7. Prendere atto che il padre terrà con sè i minori per vacanze invernali, estive e giorni di vacanza con le seguenti modalità: per le vacanze scolastiche invernali, i minori, se il padre non lavora, staranno con quest'ultimo, ad anni alterni, dal 23.12 sino al 31.12, e l'anno successivo dal 1.1 al 6.1. Ove il lavorasse, terrà i figli secondo lo schema di cui al punto 4. In ogni caso, la Pt_1 signora rimarrà con i figli o la vigilia o il giorno di Natale, sempre ad anni alterni. In CP_1 caso di disaccordo tra le parti sulla scelta del periodo, negli anni pari deciderà la madre, negli anni dispari il padre. In ogni caso sono sempre salvi i migliori accordi tra le parti. Le vacanze scolastiche pasquali saranno divise tra i genitori, a meno che il sia impegnato con il Pt_1 lavoro. Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane, non consecutive, con l'uno e con l'altro genitore da comunicare e concordare entro il 31.5 di ogni anno. Quando i genitori porteranno in vacanza i figli, sia in Italia che all'estero, dovranno comunicare per tempo all'altro dove saranno portati, consentendo la comunicazione telefonica almeno una volta al giorno. Gli altri giorni di vacanza, quali ponti e/o festività scolastiche, spetteranno ai genitori in via alternata. In caso di disaccordo sulla scelta del periodo, negli anni pari deciderà la madre, negli anni dispari il padre. Fatti sempre salvi i migliori accordi tra le parti. I genitori concordano di scambiarsi le comunicazioni relative ai figli una volta a settimana a mezzo e-mail, ad esclusione
Pag. 3 di quelle urgenti che potranno essere inviate anche a mezzo sms o whatsapp e di autorizzare un massimo di due telefonate giornaliere dei minori con il genitore che non li ha con sé. Inoltre, le parti concordano che i figli frequentino, oltre alla scuola pubblica, specifico corso di inglese, come già sta avvenendo per il figlio maggiore. I genitori concorderanno eventuali assenze scolastiche non determinate da malattia o altri eventi eccezionali.
8. Prendere atto che le parti si impegnano, in caso di nuovi compagni e/o compagne, a presentarli/le ai figli, ed introdurli nella vita di questi ultimi con cautela, quando i tempi saranno ritenuti maturi e si tratti di situazione stabile.
9. Prendere atto che le parti hanno deciso di offrire un supporto psicologico a , e a tal fine Per_1 individueranno di comune accordo un/una professionista entro 15 giorni dal deposito del ricorso, precisando che la spesa per l'incontro conoscitivo rimarrà in capo al signor per l'intero. Pt_1 Parimenti le parti concordano che nello stesso termine verrà effettuato un incontro conoscitivo anche per , sempre a spese del signor con l'accordo che qualora detto Per_2 Pt_1 professionista non ritenga necessario la presa in carico, non vi sarà alcun percorso psicologico per . Per_2
10.Dare atto che l'autovettura Fiat 500 X, tg. FC 838 ZH, intestata ed entrambi i ricorrenti, rimarrà nella disponibilità del signor La signora si impegna a trasferire a titolo gratuito Pt_1 CP_1 la sua quota della suddetta autovettura entro 30 giorni dalla sentenza di separazione, al signor il quale accetta detta cessione. I costi per il passaggio di proprietà del mezzo saranno a
Pt_1 carico del signor
Pt_1 11.Dare atto che le somme presenti sul piano di accumulo “Io da grande” aperto dai genitori in favore dei minori ed intestato al solo signor non possano essere prelevate sino alla
Pt_1 maggiore età dei figli e solo da questi ultimi, ognuno per la propria quota, e che al termine di ogni anno solare, il signor invii il documento riassuntivo annuale della posta alla signora
Pt_1
CP_1
12.Prendere atto che le parti si dichiarano autosufficienti economicamente.
13.Prendere atto che le parti si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/rinnovo del documento di identità, anche valido per l'espatrio, e/o del passaporto per i minori.
14.Prendere atto che le parti sono a conoscenza delle norme che disciplinano la trattazione scritta della causa.
15.Dare atto che le parti dichiarano di non volersi riconciliare.
16.Prendere atto che le parti sono state rese edotte della possibilità di procedere alla rinuncia a presenziare all'udienza, e di avervi effettivamente rinunciato.”
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in NOVARA, in data 4 aprile 2017 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 31, parte I, anno 2017. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (11/03/2016) e (14/07/2021). Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30/04/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Pag. 4 Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...]_1 in data 03/08/1988 e , nata in ROMA in [...]_1
04/03/1987;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 1/8/2025
Il Presidente Dott. ssa Elena Scotti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Veronica Zanin
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Elena Scotti Presidente dott. Maria Amoruso Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3871/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LAURA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
04/03/1987. Con il patrocinio dell'Avv. e domicilio eletto presso lo Controparte_1 studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 3 agosto Parte_1 1988, e nata a [...] il [...]. Controparte_1 2. Disporre l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta per le questioni di gestione ordinaria e congiunta per quelle di gestione straordinaria, con collocazione prevalente dei
Pag. 1 minori presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale in Novara, via Verbano, 269, con tutti gli arredi in essa contenuti, con impegno del marito alla restituzione delle chiavi entro 15 giorni dal deposito del ricorso.
3. Darsi atto che il signor. è già uscito di casa con l'accordo della moglie e che ha Pt_1 già provveduto a prelevare i propri effetti personali, oltre al forno elettrico per pizze GF Ferrari, la Sound bar bose e la Play station.
4. Porre a carico del signor a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, la Pt_1 somma mensile di €. 1.000,00 - €. 500,00 a figlio- oltre ISTAT, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese, con decorrenza da gennaio 2025. In detto importo è compreso tutto ciò che riguarda le spese ordinarie, dunque a titolo esemplificativo, il canone di locazione, le utenze, il cibo, l'abbigliamento, ecc. L'assegno unico, attualmente ammontante ad €. 463,00, rimarrà in carico nella misura del 100% alla signora a far tempo da CP_1 gennaio 2025, e, pertanto, il marito si attiverà per firmare gli eventuali documenti richiesti dall'Inps. Le parti si attiveranno affinché il canone di locazione venga pagato da gennaio 2025 dalla signora e parimenti per il cambio di intestazione delle utenze, allo CP_1 stato in capo al Quest'ultimo si attiverà per fornire alla signora i dati bancari ed Pt_1 il termine per effettuare il pagamento del canone di locazione.
5. Le parti suddivideranno le spese straordinarie nella misura del 60% in capo al signor ed il 40% in capo alla signora secondo il protocollo di Torino in uso a Pt_1 CP_1 Novara, come di seguito riportato, con la precisazione che in ordine alle spese mediche, verrà suddivisa in detta percentuale la sola parte non coperta dall'assicurazione sanitaria in essere di cui è titolare il Pt_1 1) da concordarsi preventivamente tra le parti riguardo quelle di particolare entità, da documentarsi successivamente, salvo i casi di urgenza, ovvero: I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N. b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale III) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione e master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria anche in affitto;
Pag. 2 V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso di istruzione, attività sportiva, ricreativa e ludica e pertinenti attrezzature e abbigliamento all'anno; b) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
VI) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento, oltre la prima attività, rispetto alla quale non occorre il consenso;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
6.Prendere atto che il padre, in considerazione della particolare attività lavorativa, che lo tiene impegnato lontano da casa per molto tempo, provvederà a comunicare alla moglie i giorni che ha liberi in cui intende tenere i figli nel mese successivo, non appena gli saranno comunicati i turni. Nel caso in cui gli fossero modificati sotto data o al momento, sarà cura del avvisare la Pt_1 moglie immediatamente. In ogni caso il si impegna a tenere i figli almeno 5 giorni al mese, Pt_1 prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna o presso le rispettive scuole se in orari compatibili, all'inizio ed al termine di ogni periodo, dovendosi intendere i 5 giorni non necessariamente consecutivi. Ove non gli fosse possibile tenerli per il periodo sopra indicato nel corso del mese, provvederà a recuperare i giorni persi nei mesi successivi. Nei giorni in cui i figli saranno presso il sarà quest'ultimo ad occuparsi di ogni necessità relativa, ovvero Pt_1 accompagnarli alle attività didattiche e/o sportive e quant'altro. In ogni caso le parti concordano che il genitore che effettuerà colloqui con gli insegnanti, con i referenti sportivi o del catechismo, dovrà riferirne all'altro l'esito.
7. Prendere atto che il padre terrà con sè i minori per vacanze invernali, estive e giorni di vacanza con le seguenti modalità: per le vacanze scolastiche invernali, i minori, se il padre non lavora, staranno con quest'ultimo, ad anni alterni, dal 23.12 sino al 31.12, e l'anno successivo dal 1.1 al 6.1. Ove il lavorasse, terrà i figli secondo lo schema di cui al punto 4. In ogni caso, la Pt_1 signora rimarrà con i figli o la vigilia o il giorno di Natale, sempre ad anni alterni. In CP_1 caso di disaccordo tra le parti sulla scelta del periodo, negli anni pari deciderà la madre, negli anni dispari il padre. In ogni caso sono sempre salvi i migliori accordi tra le parti. Le vacanze scolastiche pasquali saranno divise tra i genitori, a meno che il sia impegnato con il Pt_1 lavoro. Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane, non consecutive, con l'uno e con l'altro genitore da comunicare e concordare entro il 31.5 di ogni anno. Quando i genitori porteranno in vacanza i figli, sia in Italia che all'estero, dovranno comunicare per tempo all'altro dove saranno portati, consentendo la comunicazione telefonica almeno una volta al giorno. Gli altri giorni di vacanza, quali ponti e/o festività scolastiche, spetteranno ai genitori in via alternata. In caso di disaccordo sulla scelta del periodo, negli anni pari deciderà la madre, negli anni dispari il padre. Fatti sempre salvi i migliori accordi tra le parti. I genitori concordano di scambiarsi le comunicazioni relative ai figli una volta a settimana a mezzo e-mail, ad esclusione
Pag. 3 di quelle urgenti che potranno essere inviate anche a mezzo sms o whatsapp e di autorizzare un massimo di due telefonate giornaliere dei minori con il genitore che non li ha con sé. Inoltre, le parti concordano che i figli frequentino, oltre alla scuola pubblica, specifico corso di inglese, come già sta avvenendo per il figlio maggiore. I genitori concorderanno eventuali assenze scolastiche non determinate da malattia o altri eventi eccezionali.
8. Prendere atto che le parti si impegnano, in caso di nuovi compagni e/o compagne, a presentarli/le ai figli, ed introdurli nella vita di questi ultimi con cautela, quando i tempi saranno ritenuti maturi e si tratti di situazione stabile.
9. Prendere atto che le parti hanno deciso di offrire un supporto psicologico a , e a tal fine Per_1 individueranno di comune accordo un/una professionista entro 15 giorni dal deposito del ricorso, precisando che la spesa per l'incontro conoscitivo rimarrà in capo al signor per l'intero. Pt_1 Parimenti le parti concordano che nello stesso termine verrà effettuato un incontro conoscitivo anche per , sempre a spese del signor con l'accordo che qualora detto Per_2 Pt_1 professionista non ritenga necessario la presa in carico, non vi sarà alcun percorso psicologico per . Per_2
10.Dare atto che l'autovettura Fiat 500 X, tg. FC 838 ZH, intestata ed entrambi i ricorrenti, rimarrà nella disponibilità del signor La signora si impegna a trasferire a titolo gratuito Pt_1 CP_1 la sua quota della suddetta autovettura entro 30 giorni dalla sentenza di separazione, al signor il quale accetta detta cessione. I costi per il passaggio di proprietà del mezzo saranno a
Pt_1 carico del signor
Pt_1 11.Dare atto che le somme presenti sul piano di accumulo “Io da grande” aperto dai genitori in favore dei minori ed intestato al solo signor non possano essere prelevate sino alla
Pt_1 maggiore età dei figli e solo da questi ultimi, ognuno per la propria quota, e che al termine di ogni anno solare, il signor invii il documento riassuntivo annuale della posta alla signora
Pt_1
CP_1
12.Prendere atto che le parti si dichiarano autosufficienti economicamente.
13.Prendere atto che le parti si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/rinnovo del documento di identità, anche valido per l'espatrio, e/o del passaporto per i minori.
14.Prendere atto che le parti sono a conoscenza delle norme che disciplinano la trattazione scritta della causa.
15.Dare atto che le parti dichiarano di non volersi riconciliare.
16.Prendere atto che le parti sono state rese edotte della possibilità di procedere alla rinuncia a presenziare all'udienza, e di avervi effettivamente rinunciato.”
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in NOVARA, in data 4 aprile 2017 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 31, parte I, anno 2017. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (11/03/2016) e (14/07/2021). Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30/04/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Pag. 4 Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...]_1 in data 03/08/1988 e , nata in ROMA in [...]_1
04/03/1987;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 1/8/2025
Il Presidente Dott. ssa Elena Scotti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Veronica Zanin
Pag. 5