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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa LV MA AV Presidente
Dott. OB NA Consigliere rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1141 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 avverso la sentenza n. 95/2024 in data 26 aprile 2024 del Tribunale di Lecco Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Federica Trovò, discussa e trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 5 febbraio 2025
promossa da
, con Sede in Roma Via Ciro il Parte_1 Grande, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nadia Perego del Foro di Lecco e OB Maio, i quali eleggono domicilio ai fini di causa in Milano, via Savarè 1 presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' Pt_1 Appellante
contro e , rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Baio del Foro Controparte_1 Controparte_2 di Lecco presso la quale sono elettivamente domiciliati, in via Roma n. 73. Appellati – appellanti incidentali
OGGETTO: Pensione “quota 100” – Ripetizione indebito.
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di App ello di Milano, ogni contraria istanza disattesa NEL MERITO, riformare la sentenza n . 95/2024 pubbl. il 26/04/2024 del Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro e per l'effetto rigettare il ricorso avanti al Tribunale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita In via principale
1 respingere tutte le domande proposte dall' nel ricorso in appello, per le ragioni tutte di Pt_1 cui alle premesse, confermando così la sentenza di primo grado relativamente al capo impugnato. In via incidentale in parziale riforma della impugnata sentenza, accogliere l'appello formulato in via incidentale dai ricorrenti e per l'effetto: Per il sig. CP_2
• Accertato e dichiarato che, ai sensi dell'art. 14 co. 3 del D.L. n. 4/2019, l'incumulabilità ha ad oggetto la quota del trattamento pensionistico di importo pari a quanto percepito dal ricorrente a titolo di reddito da lavoro subordinato per effetto del rapporto di lavoro intrattenuto dal 06.06.2023 al 31.08.2023, per tutte le ragioni esposte nel presente atto
• conseguentemente, accertato e dichiarato che:
- per la mensilità di giugno 2023 il ricorrente deve restituire all' un importo del Pt_1 trattamento pensionistico percepito pari ad € 281,00 netti;
- per la mensilità di luglio 2023 il ricorrente deve restituire all' un importo del Pt_1 trattamento pensionistico percepito pari ad € 307,20 netti;
- per la mensilità di agosto 2023 il ricorrente nulla ha percepito dall' pertanto egli è Pt_1 creditore nei confronti dell' della differenza tra quanto dovutogli a titolo di trattamento Pt_1 pensionistico pari ad € 1.374,97 netti (corrispondenti ad € 1.746,03 lordi) e quanto percepito dall'attività lavorativa subordinata con la busta paga di agosto 2023 pari ad € 685,20 netti, per complessivi € 689,77 netti;
- quelle diverse somme risultanti di giustizia;
• condannare l' al pagamento in favore del ricorrente del trattamento pensionistico Pt_1 mensile maturato per le mensilità da giugno 2023 ad agosto 2023 per l'importo di € 1.746,03 lordi mensili o di quel diverso importo stabilito di giustizia, trattenendo deducendo/trattenendo compensazione l'importo di € 1.273,20 netti corrispondente a quanto percepito dal ricorrente in forza dell'attività lavorativa subordinata svolta, o di quelle diverse somme risultanti di giustizia.
• Ferme restando le ulteriori pronunce di condanna già formulate nella sentenza di primo grado.
• Il tutto con interessi e rivalutazione. Per il Sig. CP_1
• Accertato e dichiarato che, ai sensi dell'art. 14 co. 3 del D.L. n. 4/2019, l'incumulabilità ha ad oggetto la quota del trattamento pensionistico di importo pari a quanto percepito dal ricorrente a titolo di reddito da lavoro subordinato per effetto del rapporto di lavoro intrattenuto dal 01.06.2023 al 31.07.2023, per tutte le ragioni esposte nel presente atto
• conseguentemente, accertato e dichiarato che:
- per la mensilità di giugno 2023 il ricorrente deve restituire all' un importo del Pt_1 trattamento pensionistico percepito pari ad € 500,00 netti;
- per la mensilità di luglio 2023 il ricorrente deve restituire all' un importo del Pt_1 trattamento pensionistico percepito pari ad € 583,98 netti;
- quelle diverse somme risultanti di giustizia;
• condannare l' al pagamento in favore del ricorrente del trattamento pensionistico Pt_1 mensile maturato a giugno e luglio 2023 pari all'importo di € 1.194,26 lordi mensili o di quel diverso importo stabilito di giustizia, deducendo/trattenendo in compensazione l'importo di € 1.083,98 netti corrispondente a quanto percepito dal ricorrente in forza dell'attività lavorativa subordinata svolta, o di quelle diverse somme risultanti di giustizia.
• Ferme restando le ulteriori pronunce di condanna già formulate nella sentenza di primo grado.
• Il tutto con interessi e rivalutazione. In ogni caso:
2 Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché la loro distrazione in favore del subscritto procuratore, antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito alcunché a titolo di competenze ed onorari di causa.”
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 95/2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto contro l' da e -quali
Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 titolari di pensione “quota 100” rispettivamente dall'aprile e dal maggio 2021- ha accertato il diritto dei ricorrenti ad ottenere il trattamento pensionistico relativamente ai mesi dell'anno 2023, nei quali essi non avevano percepito un reddito da attività di lavoro subordinato e, per l'effetto, ha dichiarato l'illegittimità delle richieste di ripetizione dell' limitatamente ai
Pt_1 ratei di pensione dovuti nei mesi in cui i ricorrenti non avevano svolto attività lavorativa, condannando quindi l' resistente a corrispondere ai due assistiti i ratei di pensione non
Pt_1 corrisposti nei predetti periodi, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Nella vicenda di causa, e avevano agito contro l' Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 chiedendo l'annullamento dei provvedimenti con cui l' aveva azionato:
Pt_1
- nei confronti di la ripetizione del trattamento pensionistico, asseritamente indebito, CP_1 erogato dal 1/1/2023 al 31/7/2023, per l'importo di € 8.359,82 lordi;
- nei confronti di la ripetizione del trattamento pensionistico, asseritamente indebito, CP_2 erogato dal 1/1/2023 al 31/7/2023, per l'importo di € 12.222,21 lordi;
con azzeramento per entrambi dell'assegno pensionistico relativamente ai restanti mesi del 2023.
I ricorrenti, titolari di pensione anticipata cd. “quota 100”, prevista dall'art. 14 del DL 4/2019, con decorrenze dal 1/4/2021 ( e dal 1/5/2021 ( , avevano precisato di avere CP_1 CP_2 lavorato con contratti di lavoro subordinato part-time rispettivamente dal 1/6/2023 al 31/7/2023 alle dipendenze della società Ghibli S.R.L.S. e dal 6/6/2023 al 31/8/2023 alle dipendenze dalla società Controparte_3
A loro avviso, l' aveva errato nel chiedere la ripetizione delle somme erogate a titolo di Pt_1 pensione per i mesi da gennaio a luglio 2023 e nell'azzerare il trattamento pensionistico per i restanti mesi del 2023, perché “ciò che l' ha diritto di ripetere è esclusivamente Pt_1 l'equivalente di quanto percepito dal pensionato nel periodo di produzione del reddito da lavoro (…)” . Richiamando poi quanto stabilito dalla norma di riferimento ex art. 14 del DL. 4/2019 convertito in L. 26/2019, che per il triennio 2019-2021 aveva introdotto in via sperimentale per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria la possibilità di “conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni”, notoriamente definita “pensione quota 100”, è stato notato che il comma 3 dell'art. 14 cit. sanciva che la pensione “non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Inoltre, la circolare n. 117/2019 prevedeva la sospensione del pagamento della pensione Pt_1
“nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro” dipendente e da lavoro autonomo.
Nel rilevare l'equivocità della norma e ricordando pure come in materia si fossero formati due orientamenti contrapposti, il primo Giudice ha ritenuto di aderire alla tesi con la quale si reputava corretto non cumulare la pensione “quota 100” e i redditi da lavoro dipendente
3 esclusivamente per i mesi nei quali i due introiti avevano coesistito, senza che venisse interrotta l'erogazione del trattamento pensionistico per i mesi precedenti e successivi all'interno dell'anno solare di riferimento, dal momento che “L'art. 14, comma 3, cit., pur nella sua infelice formulazione, non stabilisce sanzioni o decadenze per colui che percepisca contemporaneamente un reddito da lavoro dipendente o autonomo e la pensione “quota 100”.
Sul punto, infatti, il Tribunale ha stabilito che “L'Istituto… va oltre quanto consentito dalla norma, laddove estende il divieto di cumulo all'intero anno solare, in cui si colloca l'attività lavorativa, nonostante che essa abbia riguardato soltanto alcuni mesi. Si ritiene invece che l'estensione del divieto di cumulo a periodi ulteriori a quelli in cui è stato percepito dal pensionato il reddito da lavoro, avrebbe dovuto essere prevista espressamente dal legislatore e che tale estensione non possa essere rimessa ad una valutazione discrezionale dell' Parte_1 In definitiva, il divieto di cumulo deve operare unicamente per le singole mensilità nelle quali i ricorrenti hanno percepito -durante il periodo di erogazione della pensione “quota 100”- redditi da lavoro dipendente.”
Il Tribunale ha pertanto accertato il diritto dei ricorrenti a vedersi erogato dall' il Pt_1 trattamento pensionistico per l'anno 2023, con la sola eccezione delle mensilità nelle quali gli stessi avevano percepito redditi da lavoro dipendente, ossia giugno e luglio di quell'anno, così statuendo: “Pertanto, la richiesta di ripetizione avanzata dall' per i mesi da gennaio Pt_1 a luglio, risulta essere legittima unicamente con riguardo ai mesi di giugno e luglio 2023, mentre è illegittima per il resto. L' è quindi tenuto al pagamento di tutte le altre mensilità, ivi comprese quelle da Pt_1 agosto a dicembre 2023, pacificamente non corrisposte”.
Orientandosi secondo tale prospettiva, il Tribunale ha però anche ritenuto che i due pensionati fossero tenuti per un indebito che copriva in maniera completa tutti i ratei di trattamento pensionistico non spettante e non, come preteso dai due attori, solo per la parte eccedente quanto da essi ricavato dai rapporti lavorativi intrattenuti nel 2023: in termini di non cumulabilità, era quindi da escludere che gli importi ottenuti mensilmente a titolo di reddito da lavoro -nel caso in cui siano inferiori al trattamento pensionistico dei rispettivi mesi- potessero essere dedotti da quest'ultimo, con conseguente erogazione della differenza da parte dell' . Pt_1
Questo perché -ha concluso il Giudice- il regime di quota 100 individua “nella percezione di redditi da lavoro da parte del pensionato la circostanza che fa venire meno il presupposto previsto dal legislatore per il suo riconoscimento. Il legislatore, a fronte di un regime pensionistico assai vantaggioso, ha richiesto l'uscita dal mercato del lavoro del percettore di
“quota 100”, sia per motivi di sostenibilità del sistema previdenziale, sia in funzione del ricambio generazionale perseguito, prevedendo -in caso di rioccupazione del pensionato- il divieto di cumulo dei ratei di pensione con i redditi da lavoro. Appare quindi coerente con tale finalità la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione, anche perché, ove il legislatore avesse inteso l'espressione “non cumulabile” nel senso di ritenere i redditi decurtabili dai ratei, con erogazione della differenza, avrebbe verosimilmente suggerito le modalità applicative di tale disposizione, disciplinando il meccanismo relativo alla detrazione della retribuzione dalla pensione. In assenza di specifiche previsioni in merito, quindi, appare più ragionevole ritenere che, per le mensilità in cui il pensionato riceve redditi da lavoro, l'erogazione del rateo pensionistico sia integralmente sospesa (Corte di Appello di Brescia, sez. Lav., del 21/12/2023; Tribunale di Busto Arsizio, sez. Lav., del 20/2/2023; Corte di Appello di Milano n. 933 del 18/10/2023).
4 5. Calando questi principi nel caso concreto, è pacifico che il signor e il signor CP_1
percettori di pensione “quota 100”, rispettivamente con decorrenza dal 1/4/2021 e CP_2 dal 1/5/2021 (docc. 1 ricorsi), abbiano percepito redditi da lavoro subordinato nei mesi di giugno e luglio 2023 (docc. 2, 3 ricorsi). È altresì pacifico che l' , con provvedimenti del 6/7/2023 abbia comunicato la Pt_1 riliquidazione delle rispettive pensioni chiedendo:
- per la ripetizione di € 8.359,82 lordi -quale trattamento pensionistico erogato dal CP_1 1/1/2023 al 31/7/2023- con ricalcolo dell'importo della pensione dovuta da agosto a dicembre 2023 in € 0,00 (docc. 4, 5 ricorso);
- per la ripetizione di € 12.222,21 lordi -quale trattamento pensionistico erogato dal CP_2 1/1/2023 al 31/7/2023- con ricalcolo dell'importo della pensione dovuta da agosto a dicembre 2023 in € 0,00 (doc. 3 ricorso). Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi che precedono, deve essere accertato il diritto di entrambi i ricorrenti a vedersi erogato dall' il trattamento pensionistico per Pt_1 l'anno 2023, con la sola eccezione delle mensilità nelle quali gli stessi hanno percepito redditi da lavoro dipendente, ossia giugno e luglio (docc. 2, 3 ricorsi). Pertanto, la richiesta di ripetizione avanzata dall' per i mesi da gennaio a luglio, Pt_1 risulta essere legittima unicamente con riguardo ai mesi di giugno e luglio 2023, mentre è illegittima per il resto. L' è quindi tenuto al pagamento di tutte le altre mensilità, ivi comprese quelle da Pt_1 agosto a dicembre 2023, pacificamente non corrisposte.”
L' ha appellato la pronuncia insistendo nelle ragioni che lo avevano mosso a resistere Pt_1 rispetto a tutte le tesi fatte valere dai due avversari in primo grado, rifacendosi l'Ente anche al tenore del precedente della Corte di Appello di Milano di cui alla sentenza n. 356 del 25.9.2023 (in atti dell' ). Pt_1
Al contrario, i due appellati difendono la sentenza salvo che per la parte dell'entità del cumulo ripetibile nel senso propugnato in domanda e disatteso dal Tribunale, donde il loro appello incidentale sul punto.
-:<
Le ragioni dell'appello svolto dall' vanno condivise con la conseguente riforma della Pt_1 sentenza impugnata nei termini di seguito espressi.
Il Tribunale ha condivisibilmente risolto la questione fatta ora oggetto di appello incidentale, per il carattere assorbente degli argomenti a breve segnalati di cui fa parte anche l'orientamento recentemente espresso dai Giudici di Legittimità con la sentenza n. 30994 del 4.12.2024 in cui la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di percezione di redditi da lavoro dipendente da parte del pensionato che ha conseguito il trattamento in forza di “quota 100”, lo stesso dovrà essere assoggettato alla perdita del trattamento pensionistico per l'intero anno di maturazione dei redditi maturati.
Già in seno alla sentenza 356 cit. questa Corte aveva sostenuto che “Le ragioni dell'appello proposto dall' sono fondate e vanno accolte. Pt_1 Precisando però che le parole di esordio del terzo comma dell'art. 14 del DL n. 4/2019 e tutto il suo contenuto sono 'infelici' perché poco esplicative in una fattispecie come quella in esame.
5 Pur essendo verosimile anche il contrario, per come sostenuto dal primo Giudice, nessuna espressione legale autorizzava neppure la conclusione cui è pervenuto il Tribunale e neanche i passi e le parole impiegati nella circolare del 2019 potevano profilare un'esenzione di Pt_1 incumulabilità pari a quella sancita in sentenza rifacendosi altresì a un insieme di risposte interlocutorie del servizio amministrativo dell'Ente, a ben vedere, prive anch'esse di possibili riferimenti equivocabili, fuorvianti o almeno tali da favorire una ricostruzione della potestà restitutoria previdenziale esercitabile nella circoscritta, 'matematica', misura pretesa dal
. Pt_2
Aderente allo scopo perseguito dall'intero impianto normativo fissato dal DL n. 4/2019 sull'istituzione di “Quota 100” per come messo in luce dalla Corte Costituzionale, il terzo comma dell'art. 14 di tale fonte fornisce una nozione di incumulabilità tra trattamento pensionistico e redditi dal lavoro (nella misura in cui questi ultimi sono considerati valevoli a impedire il cumulo, ossia redditi da lavoro dipendente di qualsiasi tipo e misura da un lato e redditi da lavoro autonomo non occasionale eccedenti la soglia di € 5.000,00 lordi annui, dall'altro lato) che sembra ragionevole estendere all'intera annualità, o alle intere annualità, interessata/e dalla verificazione della loro coesistenza, né più, né meno.
Nella sua difesa, l' sostiene perentoriamente che il comma 3 dell'art. 14 cit. pone un Pt_1 divieto di cumulo tale da estendersi a tutta quanta l'annualità di riferimento verificativo del fenomeno non ammesso, poiché la norma si esprime additando che la pensione 'quota 100' non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla quella di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo : è quindi l'intero tipo di pensione che non è cumulabile coi proventi nominativamente indicati e ciò non può che riguardare, perlomeno, l'intero anno in cui si verifichi la coesistenza tra pensione e redditi.
Per un verso, poi, pare sia la stessa analisi compiuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 234/2022 a indirizzare l'interpretazione nel senso appena propugnato.
Il Giudice remittente era al cospetto di una fattispecie in cui l' aveva chiesto al Pt_1 pensionato la ripetizione dei ratei versati e non aveva corrisposto i ratei relativi al periodo settembre-dicembre 2020, facendo applicazione dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, come convertito, che dispone il divieto di cumulo della pensione anticipata con i redditi da lavoro dipendente.
Nel dichiarare non fondata la questione posta dal Tribunale remittente, la Corte ha compiuto le seguenti notazioni, lumeggiate da una concezione di fondo che tiene conto dell'eccezionalità dello strumento previdenziale esaminato: i passi iniziali e finale della Sentenza della Consulta (di seguito sottolineati), esprimono concetti in grado di orientare l'ermeneusi seguita ora da questa Corte. Il Giudice delle Leggi ha notato che “ 7.1.– Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui
6 siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di 5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello – come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale – che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro. A sostegno di tale prospettazione il rimettente richiama ripetutamente la sentenza n. 416 del 1999. Questa Corte ha affermato in tale occasione che, quanto al divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi da lavoro, le differenze tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non erano, nella prospettiva del legislatore dell'epoca, tali da imporre una disciplina diversificata del cumulo. 7.2.– Il riferimento alla decisione citata non è dirimente nell'impostazione dell'odierna questione. La comparazione, ora proposta dal rimettente, fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui e redditi da lavoro intermittente non ha fondamento, poiché non sono omogenee le situazioni poste a raffronto. Il lavoro intermittente deve essere ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore ha progressivamente circondato di regole (da ultimo, con gli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»). In assenza di una disciplina tradizionale dell'orario di lavoro, specialmente nei settori produttivi in cui l'offerta di occupazione non è costante e non ha cadenze regolari, l'intento è quello di non ostacolare le scelte organizzative del datore di lavoro, garantendo al contempo la tutela della dignità del lavoratore, che si sostanzia, tra l'altro, nella compatibilità fra tempi di lavoro e vita privata. La disposizione che consente al lavoratore di non obbligarsi a rispondere alla chiamata del datore di lavoro (art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015), come nella fattispecie oggetto del giudizio principale, si differenzia da quella in cui è prevista la corresponsione di un'indennità, commisurata alla retribuzione, che compensa i tempi di attesa di quanti optano per una disponibilità costante (art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2015). Entrambe le prestazioni di lavoro flessibile, sia pure nella loro peculiare frammentarietà, rispondono pur sempre a esigenze organizzative del datore di lavoro. L'eterodirezione è, al contrario, del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale. Quest'ultimo costituisce, infatti, un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell'art. 2222 del codice civile. L'occasionalità caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione. 7.3.– La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito). Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale. 7.4.– In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a “quota 100”, ai redditi da esse derivanti.
7 L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004). 7.5.– La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta
“quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego – NASpI –, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale. Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione. Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.”
Per altro verso, dall'intera norma, per cui “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”, oltre all'arco temporale in cui opera il divieto di cumulo, ossia fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, il riferimento alla misura 'interna' di un anno entro la quale il cumulo è da escludere, è stato operato richiamando i proventi indotti dal lavoro autonomo occasionale che non possono essere superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.
Al di sotto di questa soglia -indentificata, sia con un parametro quantitativo, che temporale- è perciò possibile la coesistenza tra le due forme di proventi pensionistico e reddituale.
Basandosi soltanto sul fattore tempo contraddistinto con riferimento all'anno, pare dunque parimenti possibile (anzi, persino indotto in senso prescrittivo dalla specialità della misura previdenziale e dei suoi tipici effetti) circoscrivere la durata in cui opera il divieto anche per i redditi da lavoro dipendente, qualunque possa essere la sua tipologia concreta e qualunque possa essere il loro ammontare (visto che non è 'lecito' fissare una soglia in alcun modo contemplata dal legislatore).
Pare pertanto conforme allo spirito della legge e ragionevole rispetto all'indeterminatezza dell'espressione usata dicendosi che la pensione quota 100 non è cumulabile … senza negare
8 in radice il diritto al tipo di pensione conseguita, stabilire che, nel caso della percezione di redditi da lavoro dipendente relativamente a una certa annualità, i ratei di pensione non dovuti debbano riguardare tutto quanto l'arco di quell'annualità, e non soltanto e strettamente i mesi coperti dall'attività lavorativa come ha riconosciuto il primo Giudice.
Del resto, che il reddito si debba apprezzare di norma con riferimento all'anno intero e non per frazioni, è un dato che risulta, come si sa, sul piano impositivo/fiscale.
L'espressione difensiva utilizzata dall'appellante dicendo che il legislatore ha fatto significativo riferimento ai redditi e non ai periodi di lavoro, possiede quindi un nucleo fondante di verità se con essa si intende spiegare che è (giocoforza) l'intero periodo annuale del reddito che spiega interamente efficacia sul divieto di cumulo. Altrimenti, sarebbe oltremodo anomalo, irrazionale e contrastante con le basilari ragioni a presidio di “quota 100” contemplare frazioni dell'anno in cui sarebbe possibile per l'interessato percepire la pensione e altre in cui sarebbe possibile sostentarsi solo grazie al reddito da lavoro, come in forza di un meccanismo “a corrente alternata” della prestazione previdenziale, in grado, in fondo, di lederne i presupposti e gli effetti ad essi collegati.>>
Con la richiamata Sentenza n. 30994 del 4.12.2024, la Corte di Cassazione, pronunciando favorevolmente all'Istituto ricorrente, a proposito dell'indebita erogazione pensionistica generata dalla percezione di redditi da lavoro da parte di titolare di quota cento per il periodo intercorrente tra il riconoscimento di tale trattamento anticipato e il raggiungimento della soglia utile alla pensione di vecchiaia, ha significato che << la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all' sulla sussistenza di eventuali redditi da Pt_1 lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n. 234 del 2022 cit. 13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la
9 percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15. E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. 17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa.>>
La valenza di questo arresto giurisprudenziale di Legittimità fa quindi senz'altro propendere per l'accoglimento della tesi propugnata dall' anche relativamente alla vicenda in Pt_1 cognizione e, come sé accennato, il tipo di soluzione adottata porta giocoforza a escludere il fondamento dell'appello incidentale promosso dai due pensionati.
Le spese processuali dei due gradi possono essere integralmente compensate tra le parti in rapporto all'instabile orientamento formatosi sulla questione di causa perlomeno prima della pronuncia resa dalla Corte di Cassazione per come sopra ricordata.
Non sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti incidentali.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 9524/2024 del Tribunale di Lecco, rispinge le domande azionate in primo grado dagli appellati e Controparte_1 Controparte_2 Compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi. Milano, 5 febbraio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
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