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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/08/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 2564 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
nata a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Russoniello, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] in data [...] ed ivi residente, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Flavio Russoniello, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 11 novembre 2024, i SI.ri Pt_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere
[...] Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio nato a Per_1
Roma il 22.04.2021 e riconosciuto da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" sino all'estate del 2024 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale del figlio.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dedotto di lavorare Pt_1 nell'impresa familiare che gestisce un salone di parrucchiera percependo un reddito mensile di circa € 1.200,00, mentre il di lavorare come cuoco con CP_1 contratto a tempo indeterminato presso un hotel di Roma, percependo una retribuzione intorno ai € 1.450,00 mensili.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 2.12.24 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 24 aprile 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da AN Di CO e
[...] iscritto al n. 2077 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno CP_2
2024, per l'effetto dispone:
A) Affido del figlio minore ad entrambi genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna in Ladispoli (RM) alla via Alcide De Gasperi n. 7.
Da entrambi i genitori sarà esercitata la responsabilità genitoriale;
i genitori assumeranno quindi di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità ed inclinazioni naturali;
sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative al figlio;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul minore per le
2 questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) I genitori si impegnano, quindi, a predisporre ed attuare un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura del figlio, nel pieno rispetto reciproco e nel rispetto delle esigenze del medesimo;
C) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, amicali e sportivi del minore e comunque, in caso di disaccordo, per almeno due giorni a settimana, preferibilmente il lunedì e il mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 19:30, orario che tiene conto della fine della giornata lavorativa del SI. CP_1
D) Il padre vedrà e terrà con sé il figlio tutti i fine settimana dal venerdì Per_1 all'uscita di scuola alle 13:00 fino al sabato sera con rientro della minore presso la casa materna entro le ore 18:00 massimo 18:30;
E) Per quanto concerne le festività natalizie il SI. e la SI.ra CP_1 Pt_1 trascorreranno con il figlio le festività, ad anni alterni, nei periodi di seguito indicati: A) dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre sera;
B) dal 31 dicembre mattina sino al termine delle vacanze scolastiche (06/01).
Ovviamente in caso di accordo tra i genitori circa la gestione del figlio le date di cui sopra potranno essere riviste e modificate secondo le esigenze degli stessi genitori. - Relativamente alle vacanze pasquali, il SI. avrà la facoltà CP_1 di trascorrere con un'intera giornata da concordare con la madre, seguendo Per_1 poi l'alternanza periodica per gli anni successivi in modo che il minore possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa.
F) In ordine alle vacanze estive, il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio
15 giorni anche non consecutivi in accordo con la madre e da comunicarsi entro la data del 31 maggio di ogni anno.
G) Per quanto attiene il giorno del compleanno del minore (22 aprile) sarà onere di entrambi i genitori trovare un accordo congiunto su come trascorrere il compleanno in mancanza del quale varrà il principio dell'alternanza già sopra esplicitata, tenendo conto anche delle esigenze del bambino. Resta inteso che le spese per il compleanno di saranno in ogni caso a carico di entrambi i Per_1 genitori.
3 H) I genitori si danno reciprocamente atto che qualora decidessero di trascorrere dei periodi di vacanza con il minore dovranno comunicarselo con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
I) Considerate le attuali esigenze della minore, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la condizione sociale della famiglia, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche, gli istanti concordano che il SI. verserà alla SI.ra Controparte_1 Pt_1
un assegno di mantenimento mensile di € 200,00 (Euro duecento/00)
[...] quale concorso al mantenimento del figlio da versarsi anticipatamente sul conto corrente della madre entro e non oltre il 5 di ogni mese.
J) Per comune accordo delle parti, le detrazioni fiscali e il 100% dell'Assegno
Unico corrisposto dall'Inps in favore di Enea, competerà alla SI.ra . Pt_1
K) A titolo di ulteriore contributo al mantenimento del figlio, il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese sanitarie non rientranti nel servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive e di altre eventuali spese straordinarie riguardanti il figlio purché documentate secondo le modalità stabilite nel
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia del 15/01/2015 noto alle parti, da aversi qui per integralmente trascritto.
L) I ricorrenti si danno il reciproco consenso per il rilascio del passaporto.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Civitavecchia, 25 agosto 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 2564 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
nata a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Flavio Russoniello, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] in data [...] ed ivi residente, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Flavio Russoniello, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 11 novembre 2024, i SI.ri Pt_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere
[...] Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio nato a Per_1
Roma il 22.04.2021 e riconosciuto da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" sino all'estate del 2024 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale del figlio.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dedotto di lavorare Pt_1 nell'impresa familiare che gestisce un salone di parrucchiera percependo un reddito mensile di circa € 1.200,00, mentre il di lavorare come cuoco con CP_1 contratto a tempo indeterminato presso un hotel di Roma, percependo una retribuzione intorno ai € 1.450,00 mensili.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 2.12.24 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 24 aprile 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da AN Di CO e
[...] iscritto al n. 2077 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno CP_2
2024, per l'effetto dispone:
A) Affido del figlio minore ad entrambi genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna in Ladispoli (RM) alla via Alcide De Gasperi n. 7.
Da entrambi i genitori sarà esercitata la responsabilità genitoriale;
i genitori assumeranno quindi di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità ed inclinazioni naturali;
sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative al figlio;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul minore per le
2 questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) I genitori si impegnano, quindi, a predisporre ed attuare un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura del figlio, nel pieno rispetto reciproco e nel rispetto delle esigenze del medesimo;
C) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, amicali e sportivi del minore e comunque, in caso di disaccordo, per almeno due giorni a settimana, preferibilmente il lunedì e il mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 19:30, orario che tiene conto della fine della giornata lavorativa del SI. CP_1
D) Il padre vedrà e terrà con sé il figlio tutti i fine settimana dal venerdì Per_1 all'uscita di scuola alle 13:00 fino al sabato sera con rientro della minore presso la casa materna entro le ore 18:00 massimo 18:30;
E) Per quanto concerne le festività natalizie il SI. e la SI.ra CP_1 Pt_1 trascorreranno con il figlio le festività, ad anni alterni, nei periodi di seguito indicati: A) dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre sera;
B) dal 31 dicembre mattina sino al termine delle vacanze scolastiche (06/01).
Ovviamente in caso di accordo tra i genitori circa la gestione del figlio le date di cui sopra potranno essere riviste e modificate secondo le esigenze degli stessi genitori. - Relativamente alle vacanze pasquali, il SI. avrà la facoltà CP_1 di trascorrere con un'intera giornata da concordare con la madre, seguendo Per_1 poi l'alternanza periodica per gli anni successivi in modo che il minore possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa.
F) In ordine alle vacanze estive, il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio
15 giorni anche non consecutivi in accordo con la madre e da comunicarsi entro la data del 31 maggio di ogni anno.
G) Per quanto attiene il giorno del compleanno del minore (22 aprile) sarà onere di entrambi i genitori trovare un accordo congiunto su come trascorrere il compleanno in mancanza del quale varrà il principio dell'alternanza già sopra esplicitata, tenendo conto anche delle esigenze del bambino. Resta inteso che le spese per il compleanno di saranno in ogni caso a carico di entrambi i Per_1 genitori.
3 H) I genitori si danno reciprocamente atto che qualora decidessero di trascorrere dei periodi di vacanza con il minore dovranno comunicarselo con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
I) Considerate le attuali esigenze della minore, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la condizione sociale della famiglia, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche, gli istanti concordano che il SI. verserà alla SI.ra Controparte_1 Pt_1
un assegno di mantenimento mensile di € 200,00 (Euro duecento/00)
[...] quale concorso al mantenimento del figlio da versarsi anticipatamente sul conto corrente della madre entro e non oltre il 5 di ogni mese.
J) Per comune accordo delle parti, le detrazioni fiscali e il 100% dell'Assegno
Unico corrisposto dall'Inps in favore di Enea, competerà alla SI.ra . Pt_1
K) A titolo di ulteriore contributo al mantenimento del figlio, il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese sanitarie non rientranti nel servizio sanitario nazionale, scolastiche e sportive e di altre eventuali spese straordinarie riguardanti il figlio purché documentate secondo le modalità stabilite nel
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia del 15/01/2015 noto alle parti, da aversi qui per integralmente trascritto.
L) I ricorrenti si danno il reciproco consenso per il rilascio del passaporto.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Civitavecchia, 25 agosto 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
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