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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/07/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga, in esito all'udienza del 14 luglio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4195/2014 R.G. e vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Di Re, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto
Resistente
OGGETTO: benefici previdenziali da esposizione ad amianto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 9 luglio 2014, premesso di essere iscritto Parte_1 dal 21 novembre 1973 nelle matricole della Gente di Mare di prima categoria del
Compartimento Marittimo di Messina al n. 56994, in qualità di Giovanotto di Macchina, esponeva di aver svolto, dal 27 novembre 1973 al 31 dicembre 2010, attività di lavoro subordinato a bordo di natanti iscritti al Registro Navale Italiano e al Compartimento Marittimo di Messina, alle dipendenze della , con sede in Palermo, Controparte_2 inizialmente con mansioni di Giovanotto di Macchina, carbonaio, motorista, operaio meccanico, operaio motorista, e poi, nel corso degli anni, con l'inquadramento di capo operaio.
Affermava che, a causa dello svolgimento delle suddette mansioni, era stato quotidianamente a contatto diretto ed indiretto e per tutto l'orario di lavoro - continuativamente per 24 ore su 24 durante i turni di imbarco, passando le ore di riposo a bordo della nave - con materiale di amianto ed esposto al relativo rischio per tutta la carriera lavorativa e comunque per più di dieci anni, respirando le polveri e le fibre disperse nell'aria dell'ambiente di lavoro, costituito dai locali angusti delle navi su cui era imbarcato.
Evidenziava che le navi sulle quali aveva lavorato contenevano parti e componenti in amianto e che l'ambiente in cui aveva lavorato in relazione alle mansioni svolte era quello considerato potenzialmente a maggior rischio di presenza di fibre di amianto aerodisperse.
Rappresentava che tali circostanze erano state confermate anche da una relazione di ctu redatta in un giudizio introdotto da colleghi di egli ricorrente.
Deduceva di avere diritto a conseguire i benefici previdenziali per esposizione qualificata al rischio amianto ultradecennale ai sensi dell'art. 13, comma 8, Legge n. 257/1992 e, in subordine, ai sensi dell'art. 47 D.L. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003, con riferimento al periodo di lavoro dal 27 novembre 1973 fino al 31 dicembre 2010.
Rilevava di aver presentato all' , in data 11 maggio 2005, domanda di riconoscimento CP_3 della sua esposizione al rischio amianto e di attribuzione dei relativi benefici previdenziali e/o assistenziali e di aver presentato all' , in data 28 gennaio 2013, domanda amministrativa CP_1 per il riconoscimento dei benefici derivanti dall'esposizione all'amianto, per il periodo dal 27 novembre 1973 fino al 31 dicembre 2010 e comunque per un periodo di almeno dieci anni, ai fini delle agevolazioni previste dalla legge nel computo della sua anzianità contributiva, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro. CP_ Precisava di aver presentato, in data 28 ottobre 2013, ricorso al Comitato Provinciale secondo le rispettive competenze, nei modi e nei termini di legge, ricevendo tuttavia esito negativo.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato, ritenuto e dichiarato, che egli ricorrente, dal 27 novembre 1973 e fino al 31 dicembre 2010, aveva prestato attività lavorativa dipendente a bordo di motonavi, mototraghetti e motocarene, espletando mansioni per le quali era stato esposto al rischio morbigeno del contatto con l'amianto, in modo continuo e diretto e comunque per almeno dieci anni, e al rischio amianto qualificato, per aver lavorato in un ambiente inquinato con dispersione di fibre d'amianto e con concentrazione annua media non inferiore a
100 fibre/litro come valore medio otto ore al giorno.
Chiedeva, per l'effetto, che l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, venisse CP_1 condannato ad attribuirgli i benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, l. 257/1992, a rivalutare, tenendo conto del moltiplicatore di legge 1,50%, il periodo contributivo dallo stesso maturato e ad attribuirgli i conseguenti benefici ai fini del computo della sua anzianità contributiva pensionistica;
in subordine, applicando l'art. 47 DL 269/2003 (conv. in l.
326/2003), chiedeva che l' venisse condannato a rivalutare l'anzianità contributiva di egli CP_1 ricorrente con l'applicazione del coefficiente 1,25 per i predetti periodi;
instava per le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'improponibilità della domanda CP_1 per mancata proposizione di una valida domanda amministrativa, nonché la prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 47 bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970,
n. 639, introdotto dall'art. 38, comma 1 lettera d), numero 2) del D.L. 6 luglio 2011, n.98, e la decadenza dall'azione, ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639, anche per mancata presentazione della domanda amministrativa all' , CP_3 ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2004.
Eccepiva, altresì, il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro.
Nel merito rilevava che, in base alle mansioni espletate (giovanotto di macchina, carbonaio, motorista operaio meccanico e operaio motorista), il ricorrente non poteva essere stato in contatto con il materiale amianto ed esposto alle polveri, secondo il limite individuato dalla legge.
Contestava la fondatezza del ricorso.
Chiedeva che, in via preliminare, venisse dichiarato inammissibile, improponibile e/o improcedibile il ricorso nei confronti di esso Istituto;
nel merito, in via gradata e previa integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro e dell' , chiedeva il CP_3 rigetto del ricorso e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva di limitare l'applicazione con termine fino all'entrata in vigore della legge n. 257/1992.
3.- Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale e veniva disposta ed espletata ctu ambientale.
4.- L'udienza del 14 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa richiamando le argomentazioni espresse da questo Tribunale cui questo giudice intende conformarsi (Trib. Messina, sez. lav.,
n. 487/2022; sent. N. 865/2021).
5. - Le eccezioni preliminari di improponibilità e improcedibilità formulate dall' non sono CP_1 fondate, posto che il ricorrente ha presentato domanda sia all' l'11 maggio 2005 al fine CP_3 di ottenere la certificazione dell'esposizione all'amianto, che all' il 28 gennaio 2013 per CP_1
l'accreditamento dei relativi contributi. 6. - Inoltre, non risulta maturata la decadenza prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, considerando come dies a quo la data di presentazione dell'istanza all' (v. Cass. n. CP_1
11201/2016).
7.- - Va disattesa, altresì, la richiesta di integrare il contraddittorio richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, secondo cui “nella controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento del relativo diritto l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l' essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta CP_1 rivalutazione” (Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2002, n. 2677).
8.- Nel merito va, poi, precisato che la rivalutazione a fini pensionistici prevista dall'art. 13, comma 8, della L. 257/1992 è applicabile a tutti i lavoratori (compresi i marittimi - v. Cass. n.
1179/2007) che - quale che sia l'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro - abbiano subito una esposizione "qualificata" all'amianto per essere stati addetti per oltre dieci anni a lavorazioni aventi valori di rischio superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n.
277/1991 (v. Cass. n. 2926/2002).
La legge citata assume come elemento determinante il c.d. “rischio amianto” e l'esposizione da essa prevista va riferita logicamente a tutto l'ambiente di lavoro, poiché subiscono detto rischio non solo i lavoratori che vi sono esposti direttamente ma anche quelli che vengono in contatto con esso solo indirettamente.
La materia è stata modificata dall'art. 47 del D.L. 30 settembre 2003 n.269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 2003 che, tra l'altro, ha introdotto un termine di decadenza di 180 giorni per proporre domanda all' (termine scaduto il 15 giugno CP_3
2005), ridotto il coefficiente di rivalutazione a 1,25 e fissato il limite delle cento fibre litro come valore medio su otto ore al giorno (v. DM del 27 ottobre 2004), quale presupposto indispensabile per il riconoscimento del beneficio;
tuttavia, al comma 6 bis, ha fatti salvi i diritti quesiti per coloro che al 2 ottobre 2003: a) avessero già fatto domanda di trattamento;
b) avessero comunque maturato i requisiti pensionistici ed assicurativi;
c) avessero ottenuto o richiesto all' la certificazione dell'esposizione all'amianto. CP_3
Con riferimento all'ipotesi sub b) la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tale norma va interpretata nel senso che la clausola di salvezza - da ritenersi costituzionalmente legittima in quanto espressione di discrezionalità, non irragionevolmente esercitata, del legislatore - concerne gli assicurati in possesso di tutti i requisiti richiesti per la maturazione del diritto a pensione e, dunque, sia del requisito specifico dell'esposizione all'amianto, per il periodo prescritto, in attività assoggettate all'assicurazione obbligatoria, sia dei requisiti pensionistici generali (v. Cass. n. 32882/2018, n. 9096/2014). Nel caso di specie, non avendo il ricorrente provato di possedere a quella data i requisiti sia contributivi che anagrafici previsti (dalle norme in vigore fino alla data del 2.10.2003), risulta applicabile il nuovo regime.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'accertamento di un'esposizione significativa deve essere personalizzato tenendo conto della singola “condizione lavorativa” e presuppone che l'interessato - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio, ex art. 2697 c.c. – alleghi e dimostri non solo la specifica lavorazione praticata e l'ambiente in cui essa
è stata svolta per più di dieci anni, ma anche che ivi era presente una concentrazione di polveri di amianto in misura superiore ai valori limite indicati nel D.lgs. n. 277/1991 (v. di recente
Cass. n. 588/2016).
Non è, richiesta, tuttavia una prova esatta della frequenza e durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente la semplice verosimiglianza, ossia la rilevante probabilità di esposizione a tale rischio morbigeno (v. Cass. nn. 16118 e 16119 del 2005).
Non rileva in contrario il mancato rilascio ovvero il contenuto delle dichiarazioni, in ordine alla durata ed al grado dell'esposizione, che l' e il datore di lavoro devono rendere nella CP_3 procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da , , Ministero del lavoro e CP_1 CP_3 parti sociali, atteso che le suddette dichiarazioni esauriscono i propri effetti nell'ambito di tale procedura e non assumono carattere vincolante in ordine ai fatti attestati. Questi, dunque, possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio.
Dall'estratto matricola mercantile prodotto da parte ricorrente emerge il periodo in cui ha lavorato a bordo di diverse navi, con qualifica di giovanotto di Parte_1 macchina, carbonaio, motorista, operaio motorista, operaio meccanico e capo operaio.
In sede di istruttoria, il teste ha riferito: “Conosco il ricorrente poichè siamo Testimone_1 stati colleghi dal 1978, se ben ricordo, sino al 2004... Abbiamo lavorato su diverse navi
io quale motorista come il ricorrente. Sia io che lui prestavamo servizio in sala CP_2 macchine…Eravamo esposti, durante il turno di lavoro, all'amianto presente nei collettori di scarico, guarnizioni, ed il soffitto dei locali macchina. Preciso che pernottavamo sulla nave e che anche le cabine alloggio erano coibentate con l'amianto, che entrava comunque in circolo.. attraverso il sistema di aereazione. Anche durante la manutenzione bisognava svuotare i pannelli e le polveri delle lamiere di amianto si sprigionavano inevitabilmente nell'aria.
L'ambiente della sala macchina era molto caldo e chiuso”.
Il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato Testimone_2 insieme sulle navi dagli anni ottanta, sino al pensionamento del ricorrente. Sia io che CP_2 lui abbia lavorato in sala macchine..La sala macchine è un ambiente chiuso, posizionato nella parte bassa della nave. E' un locale molto ventilat.., rumoroso, caldo e le vibrazioni si sentono parecchio... Nella sala macchine l'amianto era presente nei collettori di scarico, nelle guarnizioni;
ricordo che una volta la ditta esterna si è rifiutata di …montare le guarnizioni delle testate del gruppo elettrogeno, poiché erano di materiale di amianto; ricordo che in magazzino avevamo cordoni di amianto..Io e il ricorrente pernottavamo sulla nave dai 15 ai
20 giorni al mese. Ricordo che nei nostri alloggi l'esposizione all'amianto era dovuta a delle fessure presenti sui pannelli per il passaggio dei tubi del lavandino o per fissare gli armadietti ed i letti... Quanto sopra descritto ha riguardato tutto il periodo lavorativo insieme al ricorrente;
preciso che non sempre io e il ricorrente abbiamo lavorato sulle stesse navi e nello stesso turno, però la vita di navigazione era uguale su tutte le navi”.
Sull'attendibilità dei testi non vi è ragione di dubitare, avendo dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa ed avendo reso dichiarazioni sostanzialmente concordanti tra loro.
Dall'istruttoria espletata è emerso, in particolare che l' ha svolto la propria attività, Parte_1 principalmente in sala macchine e che “Nella sala macchine l'amianto era presente nei collettori di scarico, nelle guarnizioni”; che “Anche durante la manutenzione bisognava svuotare i pannelli e le polveri delle lamiere di amianto si sprigionavano inevitabilmente nell'aria”; inoltre negli alloggi “l'esposizione all'amianto era dovuta a delle fessure presenti sui pannelli per il passaggio dei tubi del lavandino o per fissare gli armadietti ed i letti...” .
9.- In esito all'espletamento della prova testimoniale, è stata disposta consulenza tecnica al fine di verificare l'eventuale esposizione qualificata ad amianto del ricorrente.
Il c.t.u. nominato nel presente giudizio, dopo avere individuato le imbarcazioni sui cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa, ha rilevato che “la nave denominata “Isola di
Stromboli” è stata realizzata in epoca successiva al 1992, anno in cui entra in vigore la Legge
27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (pubblicata sul Suppl.Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992) con la quale l'Italia mette al bando l'amianto con un programma biennale di dismissione in base al quale alla data del
28.04.1994 era vietata l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione, l'impiego di amianto e prodotti derivati. Le navi di cui sopra, realizzate in Italia, ovvero per tutte quelle registrate o immatricolate in data antecedente al 28 aprile 1994, la documentazione di bordo avrebbe dovuto essere integrata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
(quindi entro il 27.03.1995), con una dichiarazione della società armatoriale che attesti
l'assenza di amianto, o, in caso di utilizzo di quest'ultimo, con una mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nella nave, sia installati su parti fisse, sia presenti in attrezzature
o suppellettili facenti parte della dotazione di bordo. Tale mappatura sarebbe dovuta consistere in un elenco dei componenti contenenti amianto, con l'indicazione, per ognuno di essi, del tipo
e quantità di materiale, dell'ubicazione del materiale o del componente, e dovrà essere corredata da disegni atti ad identificarne l'esatta ubicazione all'interno della nave. Per
l'autocertificazione la società armatoriale poteva avvalersi di eventuali certificazioni rilasciate dal cantiere di costruzione della nave, e doveva in ogni caso tener conto di tutti gli interventi successivi a tali certificazioni. Nella fattispecie, non è stato possibile rinvenire alcuna autocertificazione relativa alle imbarcazioni realizzate dopo il 1992. Lo scrivente quindi ha preso in considerazione l'attività svolta dal ricorrente fino alla data del 28.04.1994, implicitamente considerando che da tale data le imbarcazioni siano state realizzate in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella L 257/1992. Per le rimanenti imbarcazioni, in quanto realizzate in epoca antecedente il 1992 in assenza di alcuna certificazione comprovante il contrario, il sottoscritto ritiene la presenza di amianto a bordo (e del conseguente rischio di esposizione da parte dei lavoratori alle polveri aerodisperse), ragionevolmente probabile.”.
Il ctu ha, poi, osservato che il ricorrente “risulta esposto al rischio amianto dalla data di assunzione (27.11.1973) fino alla data di messa al bando dell'estrazione, l'importazione, la commercializzazione, l'impiego di amianto e prodotti derivati, ovvero il 28.04.1994, considerando il fatto che dal 1995 le imbarcazioni risultano, a parere dello scrivente, già scevre dalla presenza di amianto. Il periodo di servizio prestato a bordo di tali navi va quindi scomputato dal conteggio totale poiché appare improbabile il verificarsi di un significativo rischio di esposizione del lavoratore a polveri asbestotiche aerodisperse durante il periodo di servizio prestato a bordo di tali navi.”.
Il ctu ha, poi, rilevato che “La valutazione dell'esposizione all'amianto è stata eseguita tenendo conto delle effettive mansioni operative svolte, del periodo di lavoro e del layout produttivo. Le attività lavorative svolte dal ricorrente non ha comportato l'utilizzo di amianto come materia prima, ma presso l'unità produttiva in passato si è avuto un impiego di amianto e/o materiali contenenti amianto, soprattutto sotto forma di coibentazione e rivestimento isolante di tubazioni, macchinari, apparecchiature e pannellature di pareti e soffitti. Il ricorrente, è stato destinato alle funzioni operative sopra elencate, ovvero a lavori di manutenzione, secondo le proprie mansioni e specializzazioni;
fra queste sono state prese in considerazione esclusivamente quelle che, a parere del CTU sono risultate più vicine alle attività svolte dal personale in navigazione, ovvero le seguenti: Smontaggio lastre applicate a pareti e soffitti;
Rimozione a secco di coibentazioni applicate a spruzzo;
Preparazione di una guarnizione;
Demolizione del rivestimento in amianto di paratie del locale caldaie (all'aperto). Tali lavorazioni comportavano tutte, la produzione e liberazione di fibre di amianto aerodisperse.
La valutazione del livello di esposizione personale alle fibre di amianto è stata eseguita tramite la procedura di calcolo messa a punto dal e opportunamente Controparte_4 generalizzata in modo da poter tener conto dell'esposizione, durante l'arco di un anno lavorativo, a diversi livelli di concentrazione di fibre di amianto aerodisperse, associati alle diverse lavorazioni e della esposizione di tipo ambientale. La valutazione delle concentrazioni di fibre di amianto associate alle diverse attività lavorative è stata eseguita sulla base di documenti, lavori e banche dati specifici sull'argomento, considerando attività analoghe a quelle svolte dal ricorrente, tenendo conto dell'attenzione che si prestava negli ambienti di lavoro al problema dell'esposizione all'amianto nel periodo antecedente alla più recente legislazione ('91). Nelle valutazioni effettuate si sono considerati tempi di esposizione ritenuti verosimili alle attività svolte, ovvero conservativi rispetto alle normali attività di questo tipo, valori attestati su 10 ore/anno, rispetto al totale 1920 ore /anno. I valori di concentrazione sono stati determinati come valore medio annuo, cioè come valore medio normalizzato su 1920 ore lavorative annue, corrispondenti a 8 ore al giorno per 240 giornate lavorative”.
Il ctu ha, dunque, concluso ritenendo che “L'esposizione all'amianto del lavoratore sig.
, nei periodi in cui ha ricoperto le mansioni di Giovanotto di macchina, Parte_1
Carbonaio, Motorista, Operaio motorista e Capo operaio è risultata pari a 150 fibre/ litro, pertanto superiori ai parametri previsti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277/91 e all'art.47 comma 3 del D.L. 269/03, ovvero alla media annua superiore a 100 fibre/litro (0,1 fibre/cm3), come da valore medio su otto ore di lavoro al giorno (vedi scheda EMA allegata). (vedi scheda
EMA allegata).
2. L'esposizione all'amianto, di entità superiore alle 100 fibre/litre (0,1 fibre/cm3), alle quali il lavoratore ricorrente, è stato sottoposto, si attesta a 20,42 anni, superiore a 10 anni.”.
Tali valutazioni meritano di essere condivise e pertanto, sulla base degli elementi probatori acquisiti, è verosimile che, in relazione alle condizioni dell'ambiente di lavoro e alle mansioni svolte, il ricorrente abbia subito per i periodi indicati il rischio morbigeno di cui all'art. 13, comma 8, citato per i periodi indicati nello svolgimento dell'attività sulle navi specificate. Il ricorrente ha, dunque, diritto alla relativa rivalutazione previdenziale per il coefficiente moltiplicatore di 1,25.
Il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, sugli incrementi pensionistici tardivamente corrisposti, decorre però dal centoventesimo giorno dalla presentazione della domanda (28 gennaio 2013), all'esito dello "spatium deliberandi" assegnato all'ente ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973, fermo il disposto dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 in tema di divieto di cumulo (v. Cass. n. 8653/2016).
Tale beneficio non discende automaticamente dalla domanda di pensione, né tantomeno dall'accertamento di un'esposizione qualificata all'amianto da parte di un soggetto giuridico distinto (l ), ma è subordinato ad una specifica richiesta dell'interessato all' che CP_3 CP_1 avvii il relativo procedimento (v. Cass. n. 7934/2014). Esso, infatti, è autonomo rispetto al diritto alla pensione, può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento e si traduce in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima (v. Cass. n. 9416/2014).
10.-Va infine dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione del diritto, sollevata dall' resistente, essendosi costituito in giudizio tardivamente. CP_1
11. Tenuto conto dell'esito della lite, le spese giudiziali vengono compensate per metà e la restante quota viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e CP_1 vengono, altresì, poste in via definitiva a carico dell' , le spese di ctu, separatamente CP_1 liquidate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara il diritto di alla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, Parte_1 comma 8, della legge n. 257/1992 per il periodo di lavoro svolto dal 27 novembre 1973 al 28 aprile 1994 e condanna l' ad applicare in suo favore la relativa maggiorazione secondo il CP_1 coefficiente di 1,25;
b) condanna, altresì, l' resistente al pagamento di metà delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente, liquidate in € 4.636,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
c) le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 15 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga, in esito all'udienza del 14 luglio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4195/2014 R.G. e vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Di Re, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto
Resistente
OGGETTO: benefici previdenziali da esposizione ad amianto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 9 luglio 2014, premesso di essere iscritto Parte_1 dal 21 novembre 1973 nelle matricole della Gente di Mare di prima categoria del
Compartimento Marittimo di Messina al n. 56994, in qualità di Giovanotto di Macchina, esponeva di aver svolto, dal 27 novembre 1973 al 31 dicembre 2010, attività di lavoro subordinato a bordo di natanti iscritti al Registro Navale Italiano e al Compartimento Marittimo di Messina, alle dipendenze della , con sede in Palermo, Controparte_2 inizialmente con mansioni di Giovanotto di Macchina, carbonaio, motorista, operaio meccanico, operaio motorista, e poi, nel corso degli anni, con l'inquadramento di capo operaio.
Affermava che, a causa dello svolgimento delle suddette mansioni, era stato quotidianamente a contatto diretto ed indiretto e per tutto l'orario di lavoro - continuativamente per 24 ore su 24 durante i turni di imbarco, passando le ore di riposo a bordo della nave - con materiale di amianto ed esposto al relativo rischio per tutta la carriera lavorativa e comunque per più di dieci anni, respirando le polveri e le fibre disperse nell'aria dell'ambiente di lavoro, costituito dai locali angusti delle navi su cui era imbarcato.
Evidenziava che le navi sulle quali aveva lavorato contenevano parti e componenti in amianto e che l'ambiente in cui aveva lavorato in relazione alle mansioni svolte era quello considerato potenzialmente a maggior rischio di presenza di fibre di amianto aerodisperse.
Rappresentava che tali circostanze erano state confermate anche da una relazione di ctu redatta in un giudizio introdotto da colleghi di egli ricorrente.
Deduceva di avere diritto a conseguire i benefici previdenziali per esposizione qualificata al rischio amianto ultradecennale ai sensi dell'art. 13, comma 8, Legge n. 257/1992 e, in subordine, ai sensi dell'art. 47 D.L. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003, con riferimento al periodo di lavoro dal 27 novembre 1973 fino al 31 dicembre 2010.
Rilevava di aver presentato all' , in data 11 maggio 2005, domanda di riconoscimento CP_3 della sua esposizione al rischio amianto e di attribuzione dei relativi benefici previdenziali e/o assistenziali e di aver presentato all' , in data 28 gennaio 2013, domanda amministrativa CP_1 per il riconoscimento dei benefici derivanti dall'esposizione all'amianto, per il periodo dal 27 novembre 1973 fino al 31 dicembre 2010 e comunque per un periodo di almeno dieci anni, ai fini delle agevolazioni previste dalla legge nel computo della sua anzianità contributiva, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro. CP_ Precisava di aver presentato, in data 28 ottobre 2013, ricorso al Comitato Provinciale secondo le rispettive competenze, nei modi e nei termini di legge, ricevendo tuttavia esito negativo.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato, ritenuto e dichiarato, che egli ricorrente, dal 27 novembre 1973 e fino al 31 dicembre 2010, aveva prestato attività lavorativa dipendente a bordo di motonavi, mototraghetti e motocarene, espletando mansioni per le quali era stato esposto al rischio morbigeno del contatto con l'amianto, in modo continuo e diretto e comunque per almeno dieci anni, e al rischio amianto qualificato, per aver lavorato in un ambiente inquinato con dispersione di fibre d'amianto e con concentrazione annua media non inferiore a
100 fibre/litro come valore medio otto ore al giorno.
Chiedeva, per l'effetto, che l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, venisse CP_1 condannato ad attribuirgli i benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, l. 257/1992, a rivalutare, tenendo conto del moltiplicatore di legge 1,50%, il periodo contributivo dallo stesso maturato e ad attribuirgli i conseguenti benefici ai fini del computo della sua anzianità contributiva pensionistica;
in subordine, applicando l'art. 47 DL 269/2003 (conv. in l.
326/2003), chiedeva che l' venisse condannato a rivalutare l'anzianità contributiva di egli CP_1 ricorrente con l'applicazione del coefficiente 1,25 per i predetti periodi;
instava per le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'improponibilità della domanda CP_1 per mancata proposizione di una valida domanda amministrativa, nonché la prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 47 bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970,
n. 639, introdotto dall'art. 38, comma 1 lettera d), numero 2) del D.L. 6 luglio 2011, n.98, e la decadenza dall'azione, ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639, anche per mancata presentazione della domanda amministrativa all' , CP_3 ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2004.
Eccepiva, altresì, il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro.
Nel merito rilevava che, in base alle mansioni espletate (giovanotto di macchina, carbonaio, motorista operaio meccanico e operaio motorista), il ricorrente non poteva essere stato in contatto con il materiale amianto ed esposto alle polveri, secondo il limite individuato dalla legge.
Contestava la fondatezza del ricorso.
Chiedeva che, in via preliminare, venisse dichiarato inammissibile, improponibile e/o improcedibile il ricorso nei confronti di esso Istituto;
nel merito, in via gradata e previa integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro e dell' , chiedeva il CP_3 rigetto del ricorso e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva di limitare l'applicazione con termine fino all'entrata in vigore della legge n. 257/1992.
3.- Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale e veniva disposta ed espletata ctu ambientale.
4.- L'udienza del 14 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa richiamando le argomentazioni espresse da questo Tribunale cui questo giudice intende conformarsi (Trib. Messina, sez. lav.,
n. 487/2022; sent. N. 865/2021).
5. - Le eccezioni preliminari di improponibilità e improcedibilità formulate dall' non sono CP_1 fondate, posto che il ricorrente ha presentato domanda sia all' l'11 maggio 2005 al fine CP_3 di ottenere la certificazione dell'esposizione all'amianto, che all' il 28 gennaio 2013 per CP_1
l'accreditamento dei relativi contributi. 6. - Inoltre, non risulta maturata la decadenza prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, considerando come dies a quo la data di presentazione dell'istanza all' (v. Cass. n. CP_1
11201/2016).
7.- - Va disattesa, altresì, la richiesta di integrare il contraddittorio richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, secondo cui “nella controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento del relativo diritto l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l' essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta CP_1 rivalutazione” (Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2002, n. 2677).
8.- Nel merito va, poi, precisato che la rivalutazione a fini pensionistici prevista dall'art. 13, comma 8, della L. 257/1992 è applicabile a tutti i lavoratori (compresi i marittimi - v. Cass. n.
1179/2007) che - quale che sia l'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro - abbiano subito una esposizione "qualificata" all'amianto per essere stati addetti per oltre dieci anni a lavorazioni aventi valori di rischio superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n.
277/1991 (v. Cass. n. 2926/2002).
La legge citata assume come elemento determinante il c.d. “rischio amianto” e l'esposizione da essa prevista va riferita logicamente a tutto l'ambiente di lavoro, poiché subiscono detto rischio non solo i lavoratori che vi sono esposti direttamente ma anche quelli che vengono in contatto con esso solo indirettamente.
La materia è stata modificata dall'art. 47 del D.L. 30 settembre 2003 n.269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 2003 che, tra l'altro, ha introdotto un termine di decadenza di 180 giorni per proporre domanda all' (termine scaduto il 15 giugno CP_3
2005), ridotto il coefficiente di rivalutazione a 1,25 e fissato il limite delle cento fibre litro come valore medio su otto ore al giorno (v. DM del 27 ottobre 2004), quale presupposto indispensabile per il riconoscimento del beneficio;
tuttavia, al comma 6 bis, ha fatti salvi i diritti quesiti per coloro che al 2 ottobre 2003: a) avessero già fatto domanda di trattamento;
b) avessero comunque maturato i requisiti pensionistici ed assicurativi;
c) avessero ottenuto o richiesto all' la certificazione dell'esposizione all'amianto. CP_3
Con riferimento all'ipotesi sub b) la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tale norma va interpretata nel senso che la clausola di salvezza - da ritenersi costituzionalmente legittima in quanto espressione di discrezionalità, non irragionevolmente esercitata, del legislatore - concerne gli assicurati in possesso di tutti i requisiti richiesti per la maturazione del diritto a pensione e, dunque, sia del requisito specifico dell'esposizione all'amianto, per il periodo prescritto, in attività assoggettate all'assicurazione obbligatoria, sia dei requisiti pensionistici generali (v. Cass. n. 32882/2018, n. 9096/2014). Nel caso di specie, non avendo il ricorrente provato di possedere a quella data i requisiti sia contributivi che anagrafici previsti (dalle norme in vigore fino alla data del 2.10.2003), risulta applicabile il nuovo regime.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'accertamento di un'esposizione significativa deve essere personalizzato tenendo conto della singola “condizione lavorativa” e presuppone che l'interessato - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio, ex art. 2697 c.c. – alleghi e dimostri non solo la specifica lavorazione praticata e l'ambiente in cui essa
è stata svolta per più di dieci anni, ma anche che ivi era presente una concentrazione di polveri di amianto in misura superiore ai valori limite indicati nel D.lgs. n. 277/1991 (v. di recente
Cass. n. 588/2016).
Non è, richiesta, tuttavia una prova esatta della frequenza e durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente la semplice verosimiglianza, ossia la rilevante probabilità di esposizione a tale rischio morbigeno (v. Cass. nn. 16118 e 16119 del 2005).
Non rileva in contrario il mancato rilascio ovvero il contenuto delle dichiarazioni, in ordine alla durata ed al grado dell'esposizione, che l' e il datore di lavoro devono rendere nella CP_3 procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da , , Ministero del lavoro e CP_1 CP_3 parti sociali, atteso che le suddette dichiarazioni esauriscono i propri effetti nell'ambito di tale procedura e non assumono carattere vincolante in ordine ai fatti attestati. Questi, dunque, possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio.
Dall'estratto matricola mercantile prodotto da parte ricorrente emerge il periodo in cui ha lavorato a bordo di diverse navi, con qualifica di giovanotto di Parte_1 macchina, carbonaio, motorista, operaio motorista, operaio meccanico e capo operaio.
In sede di istruttoria, il teste ha riferito: “Conosco il ricorrente poichè siamo Testimone_1 stati colleghi dal 1978, se ben ricordo, sino al 2004... Abbiamo lavorato su diverse navi
io quale motorista come il ricorrente. Sia io che lui prestavamo servizio in sala CP_2 macchine…Eravamo esposti, durante il turno di lavoro, all'amianto presente nei collettori di scarico, guarnizioni, ed il soffitto dei locali macchina. Preciso che pernottavamo sulla nave e che anche le cabine alloggio erano coibentate con l'amianto, che entrava comunque in circolo.. attraverso il sistema di aereazione. Anche durante la manutenzione bisognava svuotare i pannelli e le polveri delle lamiere di amianto si sprigionavano inevitabilmente nell'aria.
L'ambiente della sala macchina era molto caldo e chiuso”.
Il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato Testimone_2 insieme sulle navi dagli anni ottanta, sino al pensionamento del ricorrente. Sia io che CP_2 lui abbia lavorato in sala macchine..La sala macchine è un ambiente chiuso, posizionato nella parte bassa della nave. E' un locale molto ventilat.., rumoroso, caldo e le vibrazioni si sentono parecchio... Nella sala macchine l'amianto era presente nei collettori di scarico, nelle guarnizioni;
ricordo che una volta la ditta esterna si è rifiutata di …montare le guarnizioni delle testate del gruppo elettrogeno, poiché erano di materiale di amianto; ricordo che in magazzino avevamo cordoni di amianto..Io e il ricorrente pernottavamo sulla nave dai 15 ai
20 giorni al mese. Ricordo che nei nostri alloggi l'esposizione all'amianto era dovuta a delle fessure presenti sui pannelli per il passaggio dei tubi del lavandino o per fissare gli armadietti ed i letti... Quanto sopra descritto ha riguardato tutto il periodo lavorativo insieme al ricorrente;
preciso che non sempre io e il ricorrente abbiamo lavorato sulle stesse navi e nello stesso turno, però la vita di navigazione era uguale su tutte le navi”.
Sull'attendibilità dei testi non vi è ragione di dubitare, avendo dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa ed avendo reso dichiarazioni sostanzialmente concordanti tra loro.
Dall'istruttoria espletata è emerso, in particolare che l' ha svolto la propria attività, Parte_1 principalmente in sala macchine e che “Nella sala macchine l'amianto era presente nei collettori di scarico, nelle guarnizioni”; che “Anche durante la manutenzione bisognava svuotare i pannelli e le polveri delle lamiere di amianto si sprigionavano inevitabilmente nell'aria”; inoltre negli alloggi “l'esposizione all'amianto era dovuta a delle fessure presenti sui pannelli per il passaggio dei tubi del lavandino o per fissare gli armadietti ed i letti...” .
9.- In esito all'espletamento della prova testimoniale, è stata disposta consulenza tecnica al fine di verificare l'eventuale esposizione qualificata ad amianto del ricorrente.
Il c.t.u. nominato nel presente giudizio, dopo avere individuato le imbarcazioni sui cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa, ha rilevato che “la nave denominata “Isola di
Stromboli” è stata realizzata in epoca successiva al 1992, anno in cui entra in vigore la Legge
27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (pubblicata sul Suppl.Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992) con la quale l'Italia mette al bando l'amianto con un programma biennale di dismissione in base al quale alla data del
28.04.1994 era vietata l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione, l'impiego di amianto e prodotti derivati. Le navi di cui sopra, realizzate in Italia, ovvero per tutte quelle registrate o immatricolate in data antecedente al 28 aprile 1994, la documentazione di bordo avrebbe dovuto essere integrata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
(quindi entro il 27.03.1995), con una dichiarazione della società armatoriale che attesti
l'assenza di amianto, o, in caso di utilizzo di quest'ultimo, con una mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nella nave, sia installati su parti fisse, sia presenti in attrezzature
o suppellettili facenti parte della dotazione di bordo. Tale mappatura sarebbe dovuta consistere in un elenco dei componenti contenenti amianto, con l'indicazione, per ognuno di essi, del tipo
e quantità di materiale, dell'ubicazione del materiale o del componente, e dovrà essere corredata da disegni atti ad identificarne l'esatta ubicazione all'interno della nave. Per
l'autocertificazione la società armatoriale poteva avvalersi di eventuali certificazioni rilasciate dal cantiere di costruzione della nave, e doveva in ogni caso tener conto di tutti gli interventi successivi a tali certificazioni. Nella fattispecie, non è stato possibile rinvenire alcuna autocertificazione relativa alle imbarcazioni realizzate dopo il 1992. Lo scrivente quindi ha preso in considerazione l'attività svolta dal ricorrente fino alla data del 28.04.1994, implicitamente considerando che da tale data le imbarcazioni siano state realizzate in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella L 257/1992. Per le rimanenti imbarcazioni, in quanto realizzate in epoca antecedente il 1992 in assenza di alcuna certificazione comprovante il contrario, il sottoscritto ritiene la presenza di amianto a bordo (e del conseguente rischio di esposizione da parte dei lavoratori alle polveri aerodisperse), ragionevolmente probabile.”.
Il ctu ha, poi, osservato che il ricorrente “risulta esposto al rischio amianto dalla data di assunzione (27.11.1973) fino alla data di messa al bando dell'estrazione, l'importazione, la commercializzazione, l'impiego di amianto e prodotti derivati, ovvero il 28.04.1994, considerando il fatto che dal 1995 le imbarcazioni risultano, a parere dello scrivente, già scevre dalla presenza di amianto. Il periodo di servizio prestato a bordo di tali navi va quindi scomputato dal conteggio totale poiché appare improbabile il verificarsi di un significativo rischio di esposizione del lavoratore a polveri asbestotiche aerodisperse durante il periodo di servizio prestato a bordo di tali navi.”.
Il ctu ha, poi, rilevato che “La valutazione dell'esposizione all'amianto è stata eseguita tenendo conto delle effettive mansioni operative svolte, del periodo di lavoro e del layout produttivo. Le attività lavorative svolte dal ricorrente non ha comportato l'utilizzo di amianto come materia prima, ma presso l'unità produttiva in passato si è avuto un impiego di amianto e/o materiali contenenti amianto, soprattutto sotto forma di coibentazione e rivestimento isolante di tubazioni, macchinari, apparecchiature e pannellature di pareti e soffitti. Il ricorrente, è stato destinato alle funzioni operative sopra elencate, ovvero a lavori di manutenzione, secondo le proprie mansioni e specializzazioni;
fra queste sono state prese in considerazione esclusivamente quelle che, a parere del CTU sono risultate più vicine alle attività svolte dal personale in navigazione, ovvero le seguenti: Smontaggio lastre applicate a pareti e soffitti;
Rimozione a secco di coibentazioni applicate a spruzzo;
Preparazione di una guarnizione;
Demolizione del rivestimento in amianto di paratie del locale caldaie (all'aperto). Tali lavorazioni comportavano tutte, la produzione e liberazione di fibre di amianto aerodisperse.
La valutazione del livello di esposizione personale alle fibre di amianto è stata eseguita tramite la procedura di calcolo messa a punto dal e opportunamente Controparte_4 generalizzata in modo da poter tener conto dell'esposizione, durante l'arco di un anno lavorativo, a diversi livelli di concentrazione di fibre di amianto aerodisperse, associati alle diverse lavorazioni e della esposizione di tipo ambientale. La valutazione delle concentrazioni di fibre di amianto associate alle diverse attività lavorative è stata eseguita sulla base di documenti, lavori e banche dati specifici sull'argomento, considerando attività analoghe a quelle svolte dal ricorrente, tenendo conto dell'attenzione che si prestava negli ambienti di lavoro al problema dell'esposizione all'amianto nel periodo antecedente alla più recente legislazione ('91). Nelle valutazioni effettuate si sono considerati tempi di esposizione ritenuti verosimili alle attività svolte, ovvero conservativi rispetto alle normali attività di questo tipo, valori attestati su 10 ore/anno, rispetto al totale 1920 ore /anno. I valori di concentrazione sono stati determinati come valore medio annuo, cioè come valore medio normalizzato su 1920 ore lavorative annue, corrispondenti a 8 ore al giorno per 240 giornate lavorative”.
Il ctu ha, dunque, concluso ritenendo che “L'esposizione all'amianto del lavoratore sig.
, nei periodi in cui ha ricoperto le mansioni di Giovanotto di macchina, Parte_1
Carbonaio, Motorista, Operaio motorista e Capo operaio è risultata pari a 150 fibre/ litro, pertanto superiori ai parametri previsti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277/91 e all'art.47 comma 3 del D.L. 269/03, ovvero alla media annua superiore a 100 fibre/litro (0,1 fibre/cm3), come da valore medio su otto ore di lavoro al giorno (vedi scheda EMA allegata). (vedi scheda
EMA allegata).
2. L'esposizione all'amianto, di entità superiore alle 100 fibre/litre (0,1 fibre/cm3), alle quali il lavoratore ricorrente, è stato sottoposto, si attesta a 20,42 anni, superiore a 10 anni.”.
Tali valutazioni meritano di essere condivise e pertanto, sulla base degli elementi probatori acquisiti, è verosimile che, in relazione alle condizioni dell'ambiente di lavoro e alle mansioni svolte, il ricorrente abbia subito per i periodi indicati il rischio morbigeno di cui all'art. 13, comma 8, citato per i periodi indicati nello svolgimento dell'attività sulle navi specificate. Il ricorrente ha, dunque, diritto alla relativa rivalutazione previdenziale per il coefficiente moltiplicatore di 1,25.
Il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, sugli incrementi pensionistici tardivamente corrisposti, decorre però dal centoventesimo giorno dalla presentazione della domanda (28 gennaio 2013), all'esito dello "spatium deliberandi" assegnato all'ente ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973, fermo il disposto dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 in tema di divieto di cumulo (v. Cass. n. 8653/2016).
Tale beneficio non discende automaticamente dalla domanda di pensione, né tantomeno dall'accertamento di un'esposizione qualificata all'amianto da parte di un soggetto giuridico distinto (l ), ma è subordinato ad una specifica richiesta dell'interessato all' che CP_3 CP_1 avvii il relativo procedimento (v. Cass. n. 7934/2014). Esso, infatti, è autonomo rispetto al diritto alla pensione, può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento e si traduce in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima (v. Cass. n. 9416/2014).
10.-Va infine dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione del diritto, sollevata dall' resistente, essendosi costituito in giudizio tardivamente. CP_1
11. Tenuto conto dell'esito della lite, le spese giudiziali vengono compensate per metà e la restante quota viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e CP_1 vengono, altresì, poste in via definitiva a carico dell' , le spese di ctu, separatamente CP_1 liquidate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara il diritto di alla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, Parte_1 comma 8, della legge n. 257/1992 per il periodo di lavoro svolto dal 27 novembre 1973 al 28 aprile 1994 e condanna l' ad applicare in suo favore la relativa maggiorazione secondo il CP_1 coefficiente di 1,25;
b) condanna, altresì, l' resistente al pagamento di metà delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente, liquidate in € 4.636,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
c) le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 15 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Bonanzinga