Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9644/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9644/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
ASSAROTTI, 3 10122 TORINO presso lo studio degli avv.ti DUTTO LAURA e STEFANIA
CACCIABUE che lo rappresentano e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
RAINUSSO 118 MODENA presso lo studio dell'avv. MIRAGLIA PASQUALINO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Avv. in qualità di curatrice speciale del minore Controparte_2 Persona_1
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via
[...] C.F._3
Cibrario n°30 bis .
TERZO CHIAMATO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6
come da verbale del 6/11/2024 in punto di sentenza non definitiva sullo status;
nel merito come da ricorso introduttivo “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i IG.ri e Parte_1 Controparte_3
in Givoletto (TO) in data 10/5/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Givoletto
[...]
(TO), Atto N. 1 parte 2 serie A - anno 2014, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
- disporre l'affido del figlio minore in via esclusiva al Parte_1 padre, con collocazione presso quest'ultimo anche ai fini della residenza anagrafica e con esercizio in capo allo stesso in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 Cod. Civ. della responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni e richieste di documenti;
- dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre sul figlio minore;
- disporre che la Parte_1 madre, qualora ne faccia richiesta, possa incontrare il figlio in Luogo Neutro e monitorato, alla Parte_1 presenza di un educatore, con cadenza stabilita dagli operatori (sociale, educativo e di psicologia dell'età evolutiva) nell'interesse del minore, subordinatamente al fatto che la IG.ra dimostri un serio e CP_1 duraturo impegno nella coltivazione del rapporto con e partecipi in modo effettivo e costante ai Parte_1 percorsi di monitoraggio e sostegno avviati dai Servizi a favore del nucleo familiare, con espressa esclusione della possibilità di addivenire alla liberalizzazione degli incontri madre-figlio; - disporre il divieto per la IG.ra di condurre il figlio minore al di fuori del territorio nazionale;
- confermare la presa CP_1 Parte_1 in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e NPI/psicologia per interventi di monitoraggio e sostegno a favore del minore nonché per l'avvio di un massiccio percorso psicologico e di sostegno alle genitorialità in favore della IG.ra - disporre che la IG.ra versi mensilmente al IG. CP_1 CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio, o veriore ritenuta congrua nell'interesse del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Torino. in via istruttoria: ammettere i seguenti capitoli di prova per testi: -vero che l'ultimo incontro fra la madre e il figlio è avvenuto in data 21/05/2024, mentre l'incontro precedente risale al 25/3/2024 e quello ancora precedente al 26/09/2023; - vero che gli incontri del periodo compreso tra il 26/09/2023 ed il 25/03/2024 erano stati annullati per volontà della IG.ra così come numerosi altri incontri in precedenza;
-vero che la IG.ra scrive al CP_1 CP_1
IG. un messaggio 3-4 volte al mese per avere notizie del figlio. Si indicano quali testimoni: Assistente Pt_1
Sociale dott.ssa presso CISSA Pianezza;
Dott.ssa , educatrice del luogo neutro, presso Tes_1 Tes_2
CISSA Pianezza;
IG.ra , residente in [...]. Con vittoria delle spese e degli onorari di Testimone_3 giudizio.
Per parte convenuta:
pagina 2 di 6 come da verbale del 6/11/2024 in punto di sentenza non definitiva sullo status e, nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta “- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, a
Givoletto (TO) in data 10/05/2014, fra i IG.ri e , trascritto nel Registro dello stato civile del CP_1 Pt_1
Comune di Givoletto (To) anno 2014, atto n. 1 P. 2 S. A, ordinando all'ufficiale di stato civili l'annotazione dell'emananda sentenza ed ogni altro provvedimento di legge. - Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente la dimora del padre, consentendo al minore il Parte_1 mantenimento di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà disgiuntamente responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di straordinaria amministrazione, relative ad istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori. - stabilire, che la madre possa vedere liberamente il minore, allorquando la stessa si recherà in Italia, compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e scolastici del figlio. - durante le ferie estive, per un periodo di 15 (quindici) giorni anche non consecutivi. A tal fine, i genitori si comunicheranno reciprocamente, con congruo preavviso e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, i periodi di vacanza;
- una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Capodanno la festività del Lunedì dell'Angelo. Quanto al giorno di Natale e a quello di Pasqua, i genitori staranno con i figli, o in occasione del pranzo o per la cena alternandosi di anno in anno. A prescindere dal calendario di visite, i genitori trascorreranno con il figlio i giorni del proprio compleanno e con il padre il 19 marzo e con la mamma la festa della mamma. In ogni caso, i genitori si adopereranno fattivamente per favorire ulteriori incontri, rispetto a quelli già stabiliti, tra la madre e il figlio tenuto conto del desiderata di e con un preavviso di almeno 24 ore. I genitori hanno l'obbligo di Pt_1 comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
- Confermare a carico della IG.ra un CP_1 assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad euro 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate come da protocollo del Tribunale di Torino. Vinte le spese di giudizio.”
Per il curatore speciale: come da comparsa di costituzione e risposta: “in via preliminare: -previo ogni opportuno accertamento, dichiararsi la decadenza di parte resistente derivanti dalla eccepita tardiva costituzione in ordine alle istanze istruttorie e alle domande non afferenti diritti indisponibili per le ragioni di cui alla parte narrativa che deve intendersi qui integralmente richiamata, -parimenti, previo ogni opportuno accertamento, dichiararsi la violazione della parte resistente del combinato disposto degli artt. 473-bis. 48 e 473-bis.12 c.p.c. e conseguentemente applicarsi alla medesima gli artt. 116 2° co. c.p.c. nonché l'art. 92 1° co. e l'art. 96 c.p.c. Nel merito -previa ogni più opportuna declaratoria di rito e di merito, nonché riservando al prosieguo ed in particolare all'esito dell'espletanda eventuale istruttoria, e in ogni caso, all'esito del deposito delle relazioni dei
Servizi tutti incaricati, ogni diversa precisazione e conclusione in punto domanda di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, formulata dal ricorrente, così come istanza di liberalizzazione degli incontri madre – figlio, nonchè istanza di modifica delle modalità dei medesimi, senza supervisione dell'educativa e senza restrizioni di tempo;
-confermarsi ogni presa in carico attualmente attiva a favore del minore, come della madre;
-invitare la madre ad ottemperare con serietà e costanza la prescrizione di avviare massiccio percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità come già prescritto dalla Sentenza n° 916/23 resa nel giudizio R.G. 4210/19, subordinando l'eventuale estensione in frequenza e durata degli incontri protetti, oltre che al gradimento e sostenibilità emotiva per il minore (da valutarsi a cura del Servizio di NPI/Psicologia dell'età evolutiva), al relativo e positivo avvio/compimento dei predetti percorsi da parte della sig.ra Controparte_3
-confermarsi gli incontri in Luogo Neutro alla presenza di educatore fra la madre ed il figlio
[...] minore , con cadenza di un incontro al mese, con monitoraggio e previo riscontro del Parte_1
Servizio di NPI/Psicologia dell'età evolutiva circa la rispondenza all'interesse del minore dei medesimi, con invito al Servizio competente a segnalare con tempestività ogni condotta del genitore anche potenzialmente pagina 3 di 6 pregiudizievole al minore, autorizzandone la contestuale sospensione;
-confermarsi i contenuti della sentenza di separazione n° 916/23 resa nel giudizio R.G. 4210/19 in punto di affidamento esclusivo rafforzato al padre, ex art. 337 quater 3° co. c.c., nonché di collocamento presso il padre anche ai fini della residenza anagrafica del figlio minore;
-confermarsi il divieto alla madre sig.ra di condurre con sé il Controparte_3 figlio minore , attesa la circostanza di vivere e lavorare all'estero, oltre all'esito delle Parte_1 procedure afferenti la sottrazione ed il trattenimento del figlio minore all'estero; -confermarsi -allo stato-, in mancanza di ulteriori elementi come prescritti dall'art. 473-bis. 48 c.p.c., e dal richiamo in esso contenuto all'art. 473-bis. 12 c.p.c., il versamento del contributo al mantenimento del figlio minore nell'importo Parte_1 di € 150,00= (centocinquanta) mensili, o di quell'altra veriore misura che risulti congrua in corso di causa nell'interesse del minore e delle sue esigenze di crescita, da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT, e da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese al padre del minore sig.
[...]
, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo d'intesa in materia, in uso presso Parte_1
l'Ecc.mo Tribunale adito. -respingersi l'istanza istruttoria in punto di disponenda CTU che, atteso l'atteggiamento scarsamente collaborante della convenuta rispetto alle prescrizioni rivolte alla stessa dalla sentenza di separazione e disattese, risulta priva di elementi sui quali poter valutare la stessa fondatezza della richiesta, oltrechè determinante una nuova esposizione del minore ad un contesto osservativo e valutativo che rappresenterebbe per il medesimo l'ennesima fatica emotiva, evitabile, attesa la presenza di un monitoraggio dei
Servizi, incluso quello di NPI/Psicologia come disposto, che fornisce aggiornamento periodico anche in merito alla qualità del legame del bambino con entrambe le figure genitoriali;
-in ordine alle istanze istruttorie di parte ricorrente ci si rimette al prudente apprezzamento dell'ill.mo Giudicante, anche in esito al deposito delle richieste relazioni dei Servizi che potrebbero rendere superflua l'istruttoria, in considerazione altresì dell'indicazione degli esponenti dei medesimi Servizi quali testimoni, ed all'opportunità di escuterli, laddove gli stessi devono conservare una posizione di neutralità ed oggettività rispetto alle parti in causa”
Per il P.M.: visto, nulla oppone sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_3 matrimonio con rito civile in GIVOLETTO il 10/05/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIVOLETTO (atto n.
1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 19/8/2015. Pt_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
27/2/2023- pubblicata il 1/3/2023.
Con ricorso depositato il 30/05/2024 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Con riguardo al minore ha domandato disporsi l'affidamento esclusivo e collocamento presso di sé, di dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, la prosecuzione degli incontri madre- figlio in luogo neutro nonché la continuazione della presa in carico del nucleo da parte dei servizi competenti, inoltre, di disporsi un contributo al mantenimento a carico della madre di euro 150,00 oltre spese straordinarie al 50%, con vittoria delle spese di giudizio.
pagina 4 di 6 Con comparsa di costituzione depositata il 9/10/2024 ha condiviso la Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e con riguardo al minore ha domandato l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso il padre, un calendario di visite libere allorquando ella è in Italia e confermare il contributo al mantenimento di euro 150,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto dell'11/06/2024 il Presidente relatore fissava udienza di comparizione personale delle parti e vista la domanda di decadenza nominava curatore speciale del minore l'avv Controparte_2
Con comparsa di costituzione depositata il 25/10/2024 si costituiva il curatore domandando la prosecuzione degli incontri in luogo neutro, nonché la prosecuzione della presa in carico da parte dei servizi, il contributo al mantenimento così come indicato dalle parti e, infine, con riguardo alla domanda di decadenza si riservava al prosieguo dell'espletanda istruttoria e all'esito del deposito dei Servizi tutti incaricati.
Avanti al Presidente relatore, all'udienza del 6/11/2024, compariva personalmente parte ricorrente e il suo difensore, la curatrice speciale e per parte convenuta solo il difensore. Parte ricorrente domandava pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, mentre il difensore di parte convenuta si rimetteva sulla richiesta. Il Giudice relatore si riservava.
Con ordinanza emanava i provvedimenti provvisori ed urgenti, fissava nuova udienza per il prosieguo e attesa la domanda di sentenza non definitiva sullo status proposta da parte ricorrente, previo parere del
PM, rimetteva la Collegio per tale decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Poiché il giudizio deve continuare sulle restanti domande delle parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione avanti al Giudice Istruttore, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di iscrizione nei Parte_1 Controparte_3 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIVOLETTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il proseguo.
pagina 5 di 6 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025
Il Presidente rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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