Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2583/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
depositate da:
- Avv. Catia Di Fazio, difensore e procuratore speciale di parte attrice;
- Avv. Carlo Flacco, difensore e procuratore speciale di parte convenuta;
- Avv. Alessandra Stabile, difensore e procuratore speciale di altra parte convenuta pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza :
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n° 2583 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
CONTRO
1), elettivamente domiciliato in Ortona Controparte_1 (c.f. C.F. 1
(CH), alla via Cardinale de Apruzzi n. 25, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Flacco, che lo rappresenta e difende, giusto mandato apposto alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
Controparte 2 (c.f. e p. i P.IVA 2 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Lisbona n°18, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Stabile, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 20/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza non definitiva n°675/2024, il Tribunale adito ha annullato il decreto di liquidazione del 21/06/2023, ha dichiarato accertato il versamento dell'importo liquidato nel decreto di liquidazione del 23/06/2023, ha disposto con separata ordinanza per la rimessione in istruttoria della causa, ritenuta la necessità di visionare l'originale del verbale di conferimento dell'incarico ctu del 2/12/2022, agli atti del procedimento iscritto n°4575/2021
R.G. presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara. 2) All'udienza del 3/07/2024, acquisita copia degli atti del giudizio tenuto dinanzi al Giudice di
Pace di Pescara, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termini per il deposito di note conclusionali. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
3) Ciò posto, la disamina del verbale di affidamento dell'incarico peritale del 2/12/2022 ha consentito di rilevare che il termine dato alle parti per inviare le osservazioni critiche all'esperto nominato, sia pure corretta a penna, è del 23/02/2023.
4) Sicché, in assenza di ulteriore elemento di riscontro a contrario, ne consegue che il deposito delle osservazioni critiche del ctp di parte attrice non era da ritenersi scaduto al 13/02/2023, bensì proprio al 23/02/2023, come tali, tempestive.
5) Ne deriva altresì che il decreto di liquidazione del 23/06/2023 del Gdp di Pescara è stato integralmente soddisfatto, come da documentazione in atti.
6) In ragione della oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara accertato che le competenze
-
liquidate al perito nominato dal Giudice di Pace di Pescara sono state integralmente soddisfatte da parte attrice;
dichiara tempestivo il deposito delle osservazioni critiche del ctp di parte attrice;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 4 Aprile 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi