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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/11/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2082/2022 tra le parti:
ATTORI IN RIASSUNZIONE e convenuti sostanziali cf CP_1 C.F._1 cf Controparte_2 C.F._2
- difesa: avv. MARCO BACCICHET, cf C.F._3
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE e attrice sostanziale
Controparte_3
[...] cf e p.iva P.IVA_1 non costituita nel procedimento riassunto
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE e convenuti sostanziali
, , Controparte_4 Controparte_5
e CP_6 Controparte_7
-Contumaci
1 cf CP_8 C.F._4
- difesa: avv. MARCO BACCICHET, cf C.F._3
- domicilio: presso il difensore cf Parte_1 C.F._5
- difesa: avv. STEFANI MARI, cf C.F._6
- domicilio: presso il difensore cf Parte_2 C.F._7
- difesa: avv. GRAZIA CIARLITTO, cf C.F._8
- domicilio: presso il difensore
, cf CP_9 C.F._9
- difesa: avv. MAURO CINI, cf e avv. TOMMASO C.F._10
ROSATI, cf C.F._11
- domicilio: presso i difensori
, Controparte_10 cf P.IVA_2
- difesa: avv. FRANCESCO SANTARCANGELO, cf e C.F._12 avv. FRANCESCA GUIDELLI, cf C.F._13
- domicilio: Roma, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Martinelli
OGGETTO: DE
Conclusioni delle parti
Per parte attrice CONFIDI: come da atto di citazione del giudizio di fronte al
Tribunale di Roma;
Per parte convenuta “Voglia l'Ecc.mo Controparte_11
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: in via preliminare: accertato e dichiarato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, dichiarare la domanda improcedibile e, per l'effetto,
2 assegnare a parte attrice un termine per introdurre il procedimento di mediazione di cui all'art. 5, L. n. 28/2010; nel merito: giuste le causali di cui ai paragrafi subb IV) e V) della comparsa di costituzione degli scriventi, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle clausole contrattuali costituite dagli artt. 3, 4 e 9 della Polizza (doc. 3 – fascicolo – ; giuste le CP_1 CP_2 causali di cui al paragrafo sub VI) della comparsa di costituzione degli scriventi, condannare al pagamento in favore degli esponenti della somma di € CP_3
136.828,13 (doc. 2 – fascicolo - o della diversa cifra, CP_1 CP_2 maggiore o minore, che risulterà ad istruttoria espletata -, maggiorata delle
“spese da quest'ultimo (dal promissario acquirente, n.d.r.) effettivamente sostenute e strettamente necessarie per conseguire la detta restituzione, oltre i relativi interessi” (art. 3, comma VI, secondo periodo, D.Lgs. n. 122/2005) dal dì del dovuto al saldo e di ogni altro accessorio di legge. Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa”.
Per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni CP_8 contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta: -) in via preliminare: accertato e dichiarato, giuste le causali di cui al paragrafo sub III) della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale di cui al precedente giudizio, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, dichiarare la domanda improcedibile e, per l'effetto, assegnare a parte attrice un termine per introdurre il procedimento di mediazione di cui all'art. 5, L. n.
28/2010; -) nel merito: giuste le causali di cui ai paragrafi subb IV)-V) della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale di cui al precedente giudizio, previo ogni accertamento e dichiarazione di nullità/inefficacia delle
Clausole (artt. 3, 4 e 9 della Polizza, cfr. doc. 4 – fascicolo che fosse CP_8 reputato opportuno, rigettare la domanda proposta da perché infondata CP_3 in fatto e in diritto;
-) nel merito, in via riconvenzionale: giuste le causali di cui al paragrafo sub VI) della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale di cui al precedente giudizio, previa ogni statuizione di accertamento del caso, condannare Confidi al pagamento in favore della Sig.ra della somma CP_8 di € 22.680,00, o di quella diversa accertata a seguito di istruttoria, maggiorata delle “spese da quest'ultimo (dal promissario acquirente, n.d.r.) effettivamente sostenute e strettamente necessarie per conseguire la detta restituzione, oltre i
3 relativi interessi” (art. 3, comma VI, secondo periodo, D.Lgs. n. 122/2005) dal dì del dovuto al saldo e di ogni altro accessorio di legge;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i giudizi”.
Per parte convenuta “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Parte_1 contrariis rejectis, per tutto quanto esposto in atti: In via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda di Controparte_3 per mancato esperimento del tentativo di Controparte_3 mediazione obbligatorio in tema di contratti assicurativi ex art 5 D.lgs 28/2010 e per l'effetto assegnare a parte attrice un termine per introdurre il procedimento.
Nel merito ed in via riconvenzionale: rigettare ogni domanda dell'attrice
[...] poiché infondata in Controparte_3 fatto e diritto e per l'effetto, accertata e dichiarata l'efficacia del contratto di fidejussione in atti e successive proroghe, condannare la Controparte_3 al pagamento della somma di €
[...] Controparte_3
33.600,61 - o della diversa cifra, maggiore o minore, che risulterà accertata - maggiorata delle “spese da quest'ultima (dal promissario acquirente, n.d.r.) effettivamente sostenute e strettamente necessarie per conseguire la detta restituzione, oltre i relativi interessi” (art. 3, comma VI, secondo periodo, D.lgs.
n. 122/2005) dal dì del dovuto al saldo e di ogni altro accessorio di legge sempre in favore di ed in forza del contratto di fidejussione n. 1B5032 del Parte_1
03.02.2015 ( – Beneficiaria;
– Contraente;
Parte_1 Controparte_12
– Fidejussore) regolarmente stipulato tra le parti. In Controparte_3 via istruttoria: si conclude per l'ammissione di tutti i mezzi di prova, formulati nella e/o con la memoria n. 2 ex art 183.6 c.p.c. depositata dinanzi al Tribunale di Roma più precisamente alle pagine 5 e 6, richiesti e non ammessi, che si abbiano qui come integralmente ritrascritti. Nonché, per l'ammissione di tutte le prove documentali offerte in comunicazione. Con vittoria di spese e competenze”.
Per parte convenuta “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito: In Parte_2 via principale: Rigettare tutte le domande svolte da parte attrice CP_3
nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto e
[...] Parte_2 comunque non provate;
In via riconvenzionale: voglia condannare CP_3
al pagamento in favore della convenuta della somma di
[...] Parte_2
€59.982,34, dovuta in virtù della garanzia fidejiussoria validamente contratta
4 dall'attrice, ovvero della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso.
Condannare l'attrice al pagamento in favore della Controparte_3 convenuta delle spese e competenze legali di lite”. Parte_2
Per parte convenuta : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, CP_9 contraris reiectis, rigettare la domanda avanzata da
[...] perché infondata in fatto ed in diritto. Con Controparte_3 condanna di al Controparte_3 pagamento delle spese e dei compensi professionali di lite ex D.M. 54/2014 e successive modifiche e integrazioni”.
Per parte convenuta Controparte_13
: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
[...] per tutte le ragioni di cui in atti 1. In via preliminare, Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Roma per omesso avvertimento ex art. 163 n. 7 c.p.c. con emissione di ogni legittimo e opportuno provvedimento;
2.In subordine, nel merito, rigettare la domanda di
poiché infondata in fatto e in diritto;
3.In ulteriore subordine, nel merito, CP_3 in ipotesi di accoglimento della domanda di accertare e dichiarare il CP_3 diritto di alla restituzione delle somme pagate a titolo di premi, pari ad CP_10
€ 14.279,00 e, per l'effetto, condannare al pagamento Controparte_14 della predetta somma in favore di coatta amministrativa, Controparte_10 oltre interessi legali dalla data del pagamento alla data della restituzione e rivalutazione monetaria, se dovuta.
4.In ogni caso, con vittoria di spese e competenze”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_3
(di seguito ' aveva citato in giudizio di fronte al Tribunale di
[...] CP_3
Roma la società Controparte_15
(di seguito ' , ,
[...] CP_10 Parte_2 Controparte_7
, , Parte_4 Controparte_5 Parte_1 CP_6 CP_1
[...] Controparte_2 Parte_5 Parte_6 CP_8
chiedendo di accertare e dichiarare l'inefficacia dei contratti di CP_9
5 fideiussione stipulati in data 3.2.2015 e delle relative proroghe tra CP_3
e i signori suindicati per mancanza della sottoscrizione dei contratti CP_10 oggetto di garanzia, così come previsto dall'art. 4 delle condizioni generali di contratto;
per difetto di realizzazione della condizione di cui all'art. 3 delle condizioni generali di contratto che oneravano il beneficiario di comunicare al
Confidi entro 3 giorni ogni fatto modificativo del rapporto tra contraenti;
per il mancato avverarsi della condizione sospensiva di efficacia prevista dall'art. 9 delle condizioni generali dei contratti di fideiussione non essendo stata prestata da parte di la garanzia immobiliare prevista. CP_10
In particolare, aveva dedotto (1) di aver stipulato con dei CP_3 CP_10 contratti di fideiussione in favore dei beneficiari convenuti in data 3.2.2015
(specificamente i contratti di fideiussione: - n. 15B039, con proroghe del
19.01.2016 e 23.12.2016 che vedeva beneficiaria - n. 15B034, con Parte_2 proroga del 23.12.2016, che vedeva beneficiario - n. Controparte_7
15B036, con proroga del 23.12.2016, che vedeva beneficiario Parte_4
- n. 15B035, con proroga del 23.12.2016, che vedeva beneficiaria
[...] [...]
- n. 15B032, con proroga del 23.12.2016, che vedeva beneficiaria CP_5
- n. 15B037, con proroga del 23.12.2016, che vedeva beneficiario Parte_1
- n. 15B033, con proroga del 23.12.2016, che vedeva beneficiari CP_6
e - n. 15B031, con proroga del 23.12.2016, che CP_1 Controparte_2 vedeva beneficiario - n. 16A901, con proroga del 23.12.2016, Parte_6 che vedeva beneficiaria -n. 15F0501, con proroghe del 19.01.2016 e CP_8
23.12.2016, che vedeva beneficiaria ); (2) che tale contratto è CP_9 annullabile o comunque inefficace ai sensi dell'art. 1353 c.c. posto che manca la sottoscrizione da parte della società garante in ogni sua pagina e i beneficiari non hanno rispettato la clausola di cui all'art. 3 del contratto richiamato omettendo di notiziare la società nel termine di giorni 3 delle evenienze negative che CP_3 avevano interessato portandola alla liquidazione coatta amministrativa CP_10 con conseguente decadenza dalle proprie pretese creditorie;
(3) che comunque la polizza fideiussoria è da ritenersi inefficace per il mancato verificarsi della condizione sospensiva costituita dal rilascio da parte della contraente CP_10 della garanzia immobiliare di cui all'art. 9 del contratto di fideiussione del
3.2.2025.
6 Si costituiva in giudizio la quale, dopo aver eccepito in via CP_10 pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale di Roma essendo competente l'intestato Tribunale ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, solo nell'ipotesi di accoglimento, l'accertamento, in via riconvenzionale, del diritto della stessa alla restituzione delle somme pagate a titolo di premi, pari ad euro 14.729,00 con conseguente condanna alla restituzione degli stessi.
Si costituivano in giudizio anche Parte_2 Parte_1
, , Parte_4 Controparte_5 CP_8 CP_9
,
[...] Parte_5 Parte_6
Tutti i convenuti hanno dedotto in maniera sostanzialmente omogenea quanto alla ricostruzione dei fatti, rappresentando che: (1) con atto del 17.12.2010 ai rogiti del
Notaio Dott. - rep. n. 670903 - aveva acquistato la Persona_1 CP_10 proprietà di un'area posta in Prato, loc. “Fontanelle” n. 3, censita al Catasto dell'anzidetto Comune al foglio di mappa n. 96, particelle nn. 566 e 634, intraprendendo su detta area lavori di realizzazione di un complesso edilizio;
(2) con separati “atti di prenotazione” , quale promittente assegnante, e gli CP_10 odierni convenuti, in qualità di soci della Cooperativa e promissari assegnatari, avevano stipulato un contratto preliminare di assegnazione a socio, avente ad oggetto le unità immobiliari appartenenti al complesso, costituite da alloggio, terrazzi, logge e garage;
(3) in esecuzione dei suddetti contratti, i promissari assegnatari avevano proceduto al pagamento della quota parte del prezzo concordato per i futuri trasferimenti immobiliari: - i sigg.ri e CP_1
aveva versato alla la complessiva somma di € Parte_7 CP_10
136.828,13; - la sig.ra aveva pagato ad , a titolo di caparra CP_8 CP_10 confirmatoria e acconto, l'importo di € 182.680,00, così suddiviso: (a) €
160.000,00, tramite compensazione con il credito vantato nei confronti di
; (b) € 22.680,00 a mezzo bonifici bancari e titoli di credito;
- la sig.ra CP_10 aveva corrisposto alla la somma di € 51.780,61 (dei Parte_1 CP_10 quali euro 18.000, poi, successivamente restituiti da stessa); - la sig.ra CP_10
aveva pagato la somma di € 59.982,34; - la sig.ra Parte_2 CP_9 aveva corrisposto € 85.425,00; (4) , trattandosi di immobile da costruire, CP_10 aveva consegnato (e fatto sottoscrivere) agli assegnatari le polizze fideiussorie emesse da e successivamente rinnovate, per un importo pari al CP_3
7 corrispettivo da ciascuno pagato in conto prezzo, affinché costoro, in caso di situazione di crisi rilevante di ai sensi del D.lgs. n. 122/2005, potessero CP_10 ottenere in restituzione tutti gli importi versati per l'acquisto delle unità immobiliari (art. 8 del contratto), da parte sua corrispondendo al garante i premi Pa delle polizze per le annualità 2015, 2016 e 2017; (5) con decreto MI. n.
382/2017 del 06.09.2017 (Gazzetta Ufficiale 27.09.2017) la era stata CP_10 posta in liquidazione coatta, senza che nel frattempo gli immobili prenotati fossero stati ultimati e consegnati e senza che il totale delle somme pagate in acconto sulle vendite fossero state restituite e, pertanto, gli assegnatari si erano attivati per la formale escussione della garanzia fideiussoria, che non era stata liquidata, anche intervenendo quali creditori nella procedura di LCA aperta a carico della cooperativa, alla quale venivano ammessi in chirografo;
(6) era, poi, intervenuta a novembre 2017 la notifica dell'atto di citazione avanti al Tribunale di Roma da parte di procedimento che, previa concessione dei termini ex CP_3 art. 183, VI c. c.p.c., veniva trattenuto in decisione con le sole prove documentali e concessione dei termini abbreviati per comparse conclusionali e repliche, che si concludeva con la sentenza n. 9379 del 14.06.2022.
A fondamento delle proprie difese le parti avevano dedotto in maniera convergente in ordine alla piena efficacia ed operatività delle polizze fideiussorie, essendo applicabile alla fattispecie l'art. 2 D.lsg. n. 122/2005 ed avevano chiesto il rigetto della domanda di Confidi e, in via riconvenzionale, la condanna della stessa alle somme versate in favore della cooperativa.
e nelle loro CP_1 Controparte_2 CP_8 comparse di costituzione avevano, altresì, eccepito la nullità degli articoli 3, 4 e 9 della polizza fideiussoria. In particolare, gli stessi avevano dedotto: (1) la nullità dei suddetti articoli per violazione degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo poiché devono qualificarsi come clausole vessatorie “che malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”; (2) la nullità degli stessi per contrasto con l'art. 5, comma I bis D.lgs. 122/2005 e/o per contrasto a norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c.; (3) l'inefficacia delle clausole per violazione degli artt. 1341 e
1342 c.c. posto che in calce alla polizza non è stata apposta la doppia sottoscrizione pretesa dall'art. 1341 comma 2 c.c. a pena di inefficacia delle
8 clausole vessatorie, categoria che comprende le condizioni “che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità (…) ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni”; (4) la nullità dell'art. 3 della polizza (violazione dell'obbligo informativo da parte dei beneficiari) per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto posto che l'obbligo informativo ivi contenuto riguarda un numero di eventi pressochè illimitato, così permanendo molteplici dubbi sull'identità dello stesso previa e voluto dai contraenti;
E non si erano costituiti nel Controparte_7 CP_6 giudizio di fronte a Tribunale di Roma.
Con ordinanza del 31.5.2022 il Tribunale di Roma ha dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano per e in favore Controparte_16 del Tribunale di Prato per , CP_8 CP_9 CP_1 [...]
, , CP_2 Pt_4 CP_5 Controparte_5 Parte_1 Parte_2
e . CP_10
Con atto di citazione in riassunzione e CP_1 [...] anno citato in giudizio gli altri convenuti nel primo CP_2 CP_3 giudizio rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con successivo atto del 06.10.2022 gli attori in riassunzione hanno depositato dichiarazione di rinuncia alla riassunzione nei confronti di Parte_6 poiché nei suoi confronti era già stata resa dal Tribunale di Roma sentenza n.
9379 del 14.06.2022, a lui favorevole con la quale “il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: - accerta e dichiara l'efficacia della polizza fideiussoria n. 15B031 con proroga del 23.12.2016 a favore di
sino al 23.12.2017 e che Controparte_17 vedeva beneficiario il sig. - sulla domanda proposta da Parte_6 nei confronti di Controparte_3
CP_8 CP_9 CP_1 Controparte_2 Parte_4
, e
[...] Controparte_5 Parte_1 Parte_5 Parte_2 nonchè da Controparte_15 dispone lo stralcio del fascicolo e ordina alla Cancelleria la creazione all'uopo di un nuovo fascicolo;
- condanna CP_3 Controparte_3 Controparte_3
9 alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Controparte_3 Parte_6 che liquida in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre al
[...] rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge”.
Si sono costituiti nel giudizio riassunto CP_10 Parte_1
, e Gli stessi hanno CP_9 Parte_2 CP_8 richiamato le conclusioni rassegnate nel giudizio svoltosi di fronte al Tribunale di
Roma, chiedendo il rigetto della domanda proposta da e, in via CP_3 riconvenzionale, hanno chiesto il pagamento da parte di quest'ultima delle somme anticipate per i futuri trasferimenti immobiliari, mentre, ha chiesto, CP_10 sempre in via riconvenzionale in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la restituzione dei premi pagati a per tre annualità (dal 2015 al 2017) di CP_3 importo complessivo pari ad euro 14.279,00.
CONFIDI, , , Controparte_4 Controparte_5 [...]
non si sono costituiti nel giudizio riassunto. Controparte_18
Acquisiti gli atti del giudizio svoltosi di fronte al Tribunale di Roma, mutato nelle more il giudice assegnatario del procedimento, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento dell'11.3.2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 22.7.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per richiedere al
Tribunale di Roma le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte on CP_3 risultando in atti e all'udienza del 15.10.2025 le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni, così come riportate in epigrafe, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di accertamento dell'inefficacia della polizza fideiussoria formulata da è priva di fondamento. CP_3
Esaminando dettagliatamente il contenuto contrattuale della stessa si osserva quanto segue.
Confidi, innanzitutto, ha affermato l'inefficacia della suddetta polizza per violazione dell'articolo 4 delle condizioni generali 'sottoscrizione del contratto da garantire'. Suddetta clausola prevede: “il contratto stipulato tra Contraente e
Beneficiario è redatto ai sensi degli artt. 1321 e 1325 (4o punto) ed 1352 c.c., garantito dalla presente garanzia, dovrà essere sottoscritta in originale o in copia autenticata dalle parti Contraente, Beneficiario e in tutti i Controparte_3
10 fogli componenti il contratto stesso per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c. ed allegato al presente atto per formare parte integrante, inscindibile e sostanziale.
Ciò per consentire alla di apporre la propria firma di Controparte_3 sottoscrizione in calce allo stesso per identificare l'obbligazione principale garantita dal presente atto ed il conseguente obbligo di garanzia e per poter quindi dare inoltre efficacia giuridica all'atto stesso. La mancata sottoscrizione da parte del di tutti i fogli, sia del precedente atto che del contratto Controparte_3 sottoscritto ai sensi dell'art. 1352 c.c. che dovrà pervenire a cura del Beneficiario
o a cura del Contraente entro 10 gg dal rilascio della presente, costituisce rifiuto di costituirci garanti ai sensi dell'art. 1937 c.c. con la conseguenza che la garanzia diventa dall'origine inefficace a tutti gli effetti per l'inerzia delle parti interessate.
Nessun altro documento (fattura, bolla di consegna, ecc.) potrà essere considerato equipollente al contratto di cui al presente articolo.”.
Tale clausola, tuttavia, non può dirsi operativa in quanto nulla costituendo una condizione meramente potestativa. In base all'art. 1355 c.c., infatti, “è nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendente dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente da quella del debitore.”.
Nel caso in esame risulta che l'operatività della garanzia è rimessa esclusivamente alla sottoscrizione di tutti i fogli della polizza da parte di colei che deve costituirsi garante.
Alla luce della dedotta nullità la clausola deve ritenersi come non apposta rendendo superfluo esaminare la domanda di inefficacia svolta sul punto da
CP_3
Passando ad esaminare la clausola 4 della polizza fideiussoria, denominata
“notizie sullo stato degli adempimenti di cui alla garanzia” si osserva quanto segue.
La clausola prevede: “il contraente riconosce al la facoltà Controparte_3 di chiedere al beneficiario notizie sullo stato degli adempimenti per i quali è stata emessa la garanzia. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fideiussione, dovrà tempestivamente avvisare la Società mediante raccomandata di ogni inadempienza, ritardo od inosservanza od anche qualsiasi evento di cui venga a conoscenza che sia indice di diminuita capacità patrimoniale o solvibilità del
11 Contraente e quindi di ogni fatto che possa riguardare la fideiussione prestata entro tre giorni dalla conoscenza del fatto stesso, termine essenziale.”.
Sul punto, risultano condivisibili le argomentazioni svolte da parte CP_1
e in ordine alla vessatorietà della presente clausola determinando CP_2 CP_8
a carico del consumatore (beneficiario) un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la nozione di significativo squilibrio contenuta nell'art. 1469
– bis c.c. (e. successivamente, nell'art. 33 codice del consumo), relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienze economica dell'affare concluso.” (cfr. Cass. ordinanza n. 36740 del 25/11/2021
(Rv. 663148-01)).
Nel caso che ci occupa lo squilibrio giuridico e normativo risulta lampante.
Chiedere, infatti, ad un consumatore di comunicare, entro un termine brevissimo, ogni indice di diminuita capacità patrimoniale o solvibilità del contraente (nel caso che ci occupa ) risulta non equo, tenuto conto che la formula “ogni CP_10 inadempienza, ritardo od inosservanza od anche qualsiasi evento di cui venga a conoscenza che sia indice di diminuita capacità patrimoniale o solvibilità” comprende una varietà di adempimenti molto ampia, è comunque una formula generica che impone al consumatore – che non ha competenze tecniche in materia
- un adempimento specifico in una termine decadenziale troppo breve. La suddetta clausola, pertanto, deve ritenersi nulla, rendendo superfluo l'esame delle deduzioni svolte sul punto da parte CP_3
Infine, occorre esaminare la clausola n. 9 della polizza fideiussoria. ha eccepito l'inefficacia della polizza richiamando la suddetta clausola CP_3 nella parte in cui è previsto che “il contraente si obbliga a prestare garanzia immobiliare a favore della Società su beni anche di proprietà di terzi, del Pt_9 valore perlomeno equivalente alla garanzia prestata, la garanzia non spiega alcun effetto giuridico sino all'avversarsi di tale condizioni.”
Sul punto risultano condivisibili le argomentazioni svolte dal Tribunale di Roma nella sentenza resa a conclusione del procedimento rg 72926/2017. Poiché
12 Confidi non ha sollevato alcuna eccezione né per la polizza originaria né per i rinnovi prestati successivamente sulla mancanza delle garanzie prestate, limitandosi ad incassare i premi delle polizze, ha dimostrato per fatti concludenti la volontà di non avvalersi delle garanzie ivi indicate.
Al contrario, non si condividono sul punto le argomentazioni di parte CP_1
e relative all'asserita nullità della suddetta clausola per CP_2 CP_8 vessatorietà, non può, difatti, parlarsi di squilibrio tra consumatore e professionista perché l'obbligo in questo caso non è posto in capo al consumatore bensì al contraente . CP_10
Né si ritiene di essere di fronte ad una condizione meramente potestativa, posto che l'obbligo nel caso che ci occupa non è dipeso dal debitore, cioè ma CP_3 dal contraente che aveva tutto l'interesse a rendere operativa la garanzia. CP_10
Detto ciò, occorre andare ad esaminare le domande riconvenzionali svolte da tutti i convenuti sostanziali, volte ad ottenere dalla società la restituzione delle CP_3 somme riscosse da versate dai medesimi. CP_10
Risulta, infatti, provato che la è stata dichiarata in stato di liquidazione CP_10 coatta amministrativa con provvedimento n. 382/2017 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 27.9.2017, che tale stato rientra certamente nella nozione di crisi della società giustificando così l'escussione della polizza oggetto del presente giudizio, avendo, pertanto, diritto alla restituzione degli importi versati in acconto.
Dalla documentazione offerta in giudizio nonché dallo stato passivo della come allegato in atti emerge la fondatezza delle domande CP_10 riconvenzionali spiegate dai convenuti dovendo, pertanto, riconoscere il diritto di e a vedersi corrisposta la somma di CP_1 Controparte_2 euro 136.828,13 in restituzione, il diritto di a vedersi corrisposta CP_8 la somma di euro 22.680,00 in restituzione, il diritto di a Parte_1 vedersi corrisposta la somma di euro 33.600,61 ed il diritto di Parte_2
a vedersi corrisposta la somma di euro 59.982,34. In quest'ultimo caso si ritiene che vi sia la prova di tale somma esaminando la documentazione in atti sebbene sia una somma diversa rispetto a quanto ammesso nello stato passivo della
CP_10
A tali somme dovranno essere aggiunti gli interessi al tasso legale dalla domanda all'effettivo saldo.
13 Le spese del presente procedimento dovranno essere poste a carico della società in applicazione del principio di soccombenza. Le stesse saranno CP_3 liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia per ogni rapporto processuale e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- accerta e dichiara la nullità delle clausole 3, 4 delle Polizze fideiussorie stipulate da Parte_10
[...] Controparte_3 [...]
con beneficiari CP_3 Controparte_3 CP_8
, ; CP_1 Controparte_2
- respinge la domanda di Controparte_3
[...]
-condanna Controparte_3 alla restituzione in favore di e
[...] CP_1 della somma di euro 136.828,13 oltre interessi al tasso Controparte_2 legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna Controparte_3 alla restituzione in favore di della
[...] CP_8 somma di euro 22.680,00 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna CP_3 Controparte_3 alla restituzione in favore di
[...] Parte_1 della somma di euro 33.600,61 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1
c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna Controparte_3 alla restituzione in favore di della
[...] Parte_2 somma di euro 59.982,34 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna CONFIDI Controparte_3 [...] al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_3
14 he si liquidano in euro 11.268,00 CP_1 Controparte_2 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- condanna CP_3 Controparte_3 al pagamento delle spese processuali sostenute da
[...] che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi, oltre al 15% per CP_8 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- condanna CP_3 Controparte_3 al pagamento delle spese processuali sostenute da
[...] che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi, oltre al Parte_1
15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- condanna Controparte_3 al pagamento delle spese processuali sostenute da
[...] che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre al 15% Parte_2 per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- condanna CP_3 Controparte_3 al pagamento delle spese processuali sostenute da
[...]
che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi, oltre al 15% CP_9 per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- condanna CP_3 Controparte_3 al pagamento delle spese processuali sostenute da
[...]
Parte_10 che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Prato, 3/11/2025
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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