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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 23/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del GOT
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 315 2023 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to NICOLETTA LARDINI domiciliata in Pt_1
Brescia, via Gramsci 30
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to PIERLUIGI FEDERICI e CP_1 domiciliata elettivamente in Viale Mazzini N. 9 Roma
convenuta
CONCLUSIONI
Per Parte attrice
In Via Preliminare: Per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede, non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Pesaro
n.1056/2022 del 29.12.2022, R.g. 2831/2022. In Via Principale: Per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede, previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, in accoglimento della presente opposizione revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Pesaro n.1056/2022 del 29.12.2022, R.g.
2831/2022 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 CP_1
a nessun titolo e/o ragione. In Via Riconvenzionale: Per tutti i motivi esposti nella
[...] narrativa che precede, previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, condannare a corrispondere a la somma di €.43.214,47 o la diversa Controparte_1 Parte_1 somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio. In Via Subordinata: nella pagina 1 di 5 denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, compensarsi totalmente o parzialmente le somme che risulteranno dovute da a Parte_1 con quelle che risulteranno dovute da a Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
In ogni caso: con vittoria nelle spese di lite. In Via Istruttoria: Con espressa riserva di ulteriormente produrre documenti ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui alle memorie di cui all'art. 183, VI comma, C.p.c. di cui avanza sin da ora richiesta.
Per Parte convenuta piaccia all.Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via principale rigettare la presente opposizione, anche in ordine alla domanda riconvenzionale , in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1056/2022 (R.G. 2831/2022) emesso dal
Tribunale Ordinario di Pesaro, in data 29.12.2022 ed oggi opposto condannando Pt_1
(P. IVA , in 25020 Poncarale (BS), via Castagnari, 5a , in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t. a pagare in favore della la Parte_2 CP_1 somma pari ad € 10153,91 oltre interessi come da domanda le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso professionale, in € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimb. forf. come per legge;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto condannare (P. IVA ), in 25020 Poncarale (BS), Pt_1 P.IVA_1 via Castagnari, 5a, in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_2 pagamento della somma di Euro 10153,91 in favore della per i motivi Controparte_1 esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze e con riserva di dedurre/produrre e allegare in corso di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La opponeva con il presente giudizio il decreto ingiuntivo emesso in data Pt_1
29.12.2022 dal Tribunale di Pesaro in favore di ed identificato dal CP_1
a R.g. 2831/2022, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € P.IVA_2
10.153,91 oltre accessori, in conseguenza del mancato pagamento di fatture e messe a fronte del rilascio di concessione d'uso di software e servizi ulteriori pattuiti.
L'opponente affidava le sue doglianze a due aspetti:
1) da un lato ai ritardi nell'operatività del sistema;
2) dall'altro alla presenza di vizi nel programma.
pagina 2 di 5 Deduceva altresì di aver comunicato recesso per i suddetti motivi e di non essere obbligato al pagamento non essendo mai divenuto operativo il software ottenuto in licenza, ed anzi richiedendo la restituzione di quanto già pagato oltre i danni dedotti come in citazione.
Assumeva, per conseguenza, le conclusioni più sopra riportate.
Si costituiva a sua volta l'ingiungente contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendo la conferma dell'opposto decreto al contempo richiamando le clausole di esenzione da responsabilità sottoscritte dall'acquirente.
Istruita la causa come da ordinanza in atti mediante prova per testi, allesito veniva assunta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies ult.co.cpc.
2) La causa, attiene alla ipotesi di concessione di licenza d'uso di software e sua installazione.
A tal proposito deve allora osservarsi che l'intera vicenda deve essere letta attraverso la lente dei contenuti contrattuali di concessione della licenza d'uso.
Si noterà allora che nella stessa proposta di acquisito, accettata, è chiaramente indicato:
Quanto sopra evidenzia come il periodo di installazione del programma e di parametrazione dello stesso, alle esigenze dell'acquirente, come pure il periodo di istruzione del personale ad esso addetto, non escluda il pagamento degli importi contrattualmente stabiliti.
Appare anche certo (cfr testimoni e che Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
l'opposta accordò che i pagamenti avrebbero potuto effettuarsi, allorchè il programma fosse stato operativo.
Di ciò vi è anche riscontro con gli allegati 10 et 11 di parte opponente.
Tuttavia detto comportamento non appare idoneo a configurare né l'ammissione di sussistenza di pretesi vizi, né appare indicativo di una diretta responsabilità della opposta in ordine ai pretesi gravi ritardi nello svolgimento delle operazioni di installazione e collegamento del software, apparendo, al contrario, quale tentativo della opposta di dare pagina 3 di 5 una soluzione di cortesia alle lamentele del cliente che non appare esente da responsabilità nei pretesi ritardi di operatività.
A tale ultimo proposito si osservi l'all.8 di parte opponente in cui si legge
Quanto sopra appare evidenziare come vi sia stata poca “applicazione” all'utilizzo del nuovo sistema, non potendosi escludere quindi che i ritardi siano anche conseguenza di un “prolungato” iter di apprendimento.
La sospensione dei pagamenti in attesa dell'operatività del sistema, inoltre, poggia sulla logica del comune interesse al mantenimento del rapporto contrattuale e per conseguenza, la successiva intimata volontà risolutoria determina la cessazione dell'efficacia della sospensione concordata.
Né del resto gli eventuali ritardi operativi appare possano imputarsi in via esclusiva, e con certezza, al comportamento dell'attrice in via monitoria, dal momento che per attribuire funzionalità effettiva al sistema era notorio fin dall'inizio, anche all'acquirente, che ci si sarebbe dovuto rivolgere a figure terze.
In assenza di tali elementi appare altresì inesistente il preteso nesso causale imputabile alla opposta tra un preteso ritardo nell'operatività del sistema ed eventuali danni subiti dall'opponente.
Sotto diverso aspetto deve inoltre osservarsi come la comunicazione di recesso, in cui si menzionano vizi e lacune, appare di per sè inidonea a valere anche quale contestazione di vizi di qualsiasi genere.
I presunti vizi non appaiono neppure genericamente indicati, non solo non potendosene così pervenire a verifica, ma neppure potendosi attribuire ad essi la qualifica di vizi occulti o palesi, aspetto rilevante ai fini dell'operatività di specifiche clausole contrattuali.
Il rispetto di tale onere di indicazione specifica è infatti doppiamente indispensabile quando viene avanzata l'eccezione per vizi: pagina 4 di 5 - da una parte per valutare l'eventuale inoperatività delle clausole di limitazione della responsabilità;
- dall'altro perchè possa essere fornita la prova, da parte del venditore, di avere ignorato, senza sua colpa, i vizi denunciati, trattandosi questa, di condizione dell'azione di pagamento avanzata in via monitoria ed a cui l'opposto risulta chiamato allorchè siano chiaramente indicati ed opposti i vizi del prodotto venduto.
In assenza di ogni riferibilità ad un vizio specifico, appare impossibile procedere sulla strada imposta dagli artt. 1490 cc, 1494 cc e 1495 cc..
L'opposizione deve quindi essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Spese come al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Pt_1
1) respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto dichiarandone l'esecutività
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio in Pt_1 favore dell'opposta, che si liquidano in € 2.540,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre cassa previdenziale ed iva come per legge.
Così deciso in Pesaro, in data 18/04/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del GOT
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 315 2023 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to NICOLETTA LARDINI domiciliata in Pt_1
Brescia, via Gramsci 30
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to PIERLUIGI FEDERICI e CP_1 domiciliata elettivamente in Viale Mazzini N. 9 Roma
convenuta
CONCLUSIONI
Per Parte attrice
In Via Preliminare: Per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede, non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Pesaro
n.1056/2022 del 29.12.2022, R.g. 2831/2022. In Via Principale: Per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede, previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, in accoglimento della presente opposizione revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Pesaro n.1056/2022 del 29.12.2022, R.g.
2831/2022 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 CP_1
a nessun titolo e/o ragione. In Via Riconvenzionale: Per tutti i motivi esposti nella
[...] narrativa che precede, previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, condannare a corrispondere a la somma di €.43.214,47 o la diversa Controparte_1 Parte_1 somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio. In Via Subordinata: nella pagina 1 di 5 denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, compensarsi totalmente o parzialmente le somme che risulteranno dovute da a Parte_1 con quelle che risulteranno dovute da a Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
In ogni caso: con vittoria nelle spese di lite. In Via Istruttoria: Con espressa riserva di ulteriormente produrre documenti ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui alle memorie di cui all'art. 183, VI comma, C.p.c. di cui avanza sin da ora richiesta.
Per Parte convenuta piaccia all.Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via principale rigettare la presente opposizione, anche in ordine alla domanda riconvenzionale , in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1056/2022 (R.G. 2831/2022) emesso dal
Tribunale Ordinario di Pesaro, in data 29.12.2022 ed oggi opposto condannando Pt_1
(P. IVA , in 25020 Poncarale (BS), via Castagnari, 5a , in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t. a pagare in favore della la Parte_2 CP_1 somma pari ad € 10153,91 oltre interessi come da domanda le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso professionale, in € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimb. forf. come per legge;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto condannare (P. IVA ), in 25020 Poncarale (BS), Pt_1 P.IVA_1 via Castagnari, 5a, in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_2 pagamento della somma di Euro 10153,91 in favore della per i motivi Controparte_1 esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze e con riserva di dedurre/produrre e allegare in corso di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La opponeva con il presente giudizio il decreto ingiuntivo emesso in data Pt_1
29.12.2022 dal Tribunale di Pesaro in favore di ed identificato dal CP_1
a R.g. 2831/2022, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € P.IVA_2
10.153,91 oltre accessori, in conseguenza del mancato pagamento di fatture e messe a fronte del rilascio di concessione d'uso di software e servizi ulteriori pattuiti.
L'opponente affidava le sue doglianze a due aspetti:
1) da un lato ai ritardi nell'operatività del sistema;
2) dall'altro alla presenza di vizi nel programma.
pagina 2 di 5 Deduceva altresì di aver comunicato recesso per i suddetti motivi e di non essere obbligato al pagamento non essendo mai divenuto operativo il software ottenuto in licenza, ed anzi richiedendo la restituzione di quanto già pagato oltre i danni dedotti come in citazione.
Assumeva, per conseguenza, le conclusioni più sopra riportate.
Si costituiva a sua volta l'ingiungente contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendo la conferma dell'opposto decreto al contempo richiamando le clausole di esenzione da responsabilità sottoscritte dall'acquirente.
Istruita la causa come da ordinanza in atti mediante prova per testi, allesito veniva assunta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies ult.co.cpc.
2) La causa, attiene alla ipotesi di concessione di licenza d'uso di software e sua installazione.
A tal proposito deve allora osservarsi che l'intera vicenda deve essere letta attraverso la lente dei contenuti contrattuali di concessione della licenza d'uso.
Si noterà allora che nella stessa proposta di acquisito, accettata, è chiaramente indicato:
Quanto sopra evidenzia come il periodo di installazione del programma e di parametrazione dello stesso, alle esigenze dell'acquirente, come pure il periodo di istruzione del personale ad esso addetto, non escluda il pagamento degli importi contrattualmente stabiliti.
Appare anche certo (cfr testimoni e che Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
l'opposta accordò che i pagamenti avrebbero potuto effettuarsi, allorchè il programma fosse stato operativo.
Di ciò vi è anche riscontro con gli allegati 10 et 11 di parte opponente.
Tuttavia detto comportamento non appare idoneo a configurare né l'ammissione di sussistenza di pretesi vizi, né appare indicativo di una diretta responsabilità della opposta in ordine ai pretesi gravi ritardi nello svolgimento delle operazioni di installazione e collegamento del software, apparendo, al contrario, quale tentativo della opposta di dare pagina 3 di 5 una soluzione di cortesia alle lamentele del cliente che non appare esente da responsabilità nei pretesi ritardi di operatività.
A tale ultimo proposito si osservi l'all.8 di parte opponente in cui si legge
Quanto sopra appare evidenziare come vi sia stata poca “applicazione” all'utilizzo del nuovo sistema, non potendosi escludere quindi che i ritardi siano anche conseguenza di un “prolungato” iter di apprendimento.
La sospensione dei pagamenti in attesa dell'operatività del sistema, inoltre, poggia sulla logica del comune interesse al mantenimento del rapporto contrattuale e per conseguenza, la successiva intimata volontà risolutoria determina la cessazione dell'efficacia della sospensione concordata.
Né del resto gli eventuali ritardi operativi appare possano imputarsi in via esclusiva, e con certezza, al comportamento dell'attrice in via monitoria, dal momento che per attribuire funzionalità effettiva al sistema era notorio fin dall'inizio, anche all'acquirente, che ci si sarebbe dovuto rivolgere a figure terze.
In assenza di tali elementi appare altresì inesistente il preteso nesso causale imputabile alla opposta tra un preteso ritardo nell'operatività del sistema ed eventuali danni subiti dall'opponente.
Sotto diverso aspetto deve inoltre osservarsi come la comunicazione di recesso, in cui si menzionano vizi e lacune, appare di per sè inidonea a valere anche quale contestazione di vizi di qualsiasi genere.
I presunti vizi non appaiono neppure genericamente indicati, non solo non potendosene così pervenire a verifica, ma neppure potendosi attribuire ad essi la qualifica di vizi occulti o palesi, aspetto rilevante ai fini dell'operatività di specifiche clausole contrattuali.
Il rispetto di tale onere di indicazione specifica è infatti doppiamente indispensabile quando viene avanzata l'eccezione per vizi: pagina 4 di 5 - da una parte per valutare l'eventuale inoperatività delle clausole di limitazione della responsabilità;
- dall'altro perchè possa essere fornita la prova, da parte del venditore, di avere ignorato, senza sua colpa, i vizi denunciati, trattandosi questa, di condizione dell'azione di pagamento avanzata in via monitoria ed a cui l'opposto risulta chiamato allorchè siano chiaramente indicati ed opposti i vizi del prodotto venduto.
In assenza di ogni riferibilità ad un vizio specifico, appare impossibile procedere sulla strada imposta dagli artt. 1490 cc, 1494 cc e 1495 cc..
L'opposizione deve quindi essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Spese come al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Pt_1
1) respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto dichiarandone l'esecutività
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio in Pt_1 favore dell'opposta, che si liquidano in € 2.540,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre cassa previdenziale ed iva come per legge.
Così deciso in Pesaro, in data 18/04/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
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