Articolo 13 della Legge 10 luglio 1984, n. 292
Articolo 12Articolo 14
Versione
29 luglio 1984
Art. 13.
L' articolo 5 della legge 5 giugno 1973, n. 348 , e' sostituito dal seguente:
"Alla gestione dei servizi di mensa citati ai precedenti articoli 1 e 2, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato puo' provvedere con concessione del servizio in appalto oppure con affidamento del servizio stesse alle sezioni del Dopolavoro ferroviario; in tale seconde caso e' ammesso il subaffidamento, previa autorizzazione dell'Azienda stessa.
I soci del Dopolavoro ferroviario, in tutte le loro distinzioni, sono ammessi alle mense a finalita' aziendale-assistenziali mediante la corresponsione di un prezzo del pasto tipo che sia pari a quello praticato in tale tipo di mensa, maggiorato di un'aliquota che tenga conto degli oneri a carico dell'Azienda.
I lavoratori convenzionati con l'Azienda per lo svolgimento di determinati servizi ferroviari sono ammessi alle mense a finalita' aziendali alle stesse condizioni del personale ferroviario".
Entrata in vigore il 29 luglio 1984
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