Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/05/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 694/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 30.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 694 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c.. e vertente tra (13.1.1972 - c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce del ricorso dall'avv.
Tiziano Balboni), l in persona del l.r.p.t. (domiciliata come Controparte_1 in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce dall'avv.Vera Antimagnella), l'
[...]
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti indicato nella memoria difensiva dall'avv. Antonio D'Agostino) e l' Controparte_3
in persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della
[...] CP_4
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex Parte_1
art.615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la
1
titolari del credito e di soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione, è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni ivi meglio esplicate il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n. 09420219004335669000, notificatagli in data 11.1.2022, con specifico riferimento:
a) alle cartelle di pagamento contrassegnate dai nn. 09420120026768757000 di € 131,69, asseritamente notificata il 14/1/2013; 09420150010178819000 di € 257,64, asseritamente notificata il 20/7/2015; n. 09420160018981955000 di € 154,48, asseritamente notificata il
26/8/2016;
b) agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420120002180962000 di € 1.459,13, asseritamente notificato il 26/9/2012; 39420120002454609000 di € 696,15, asseritamente notificato in data 8/10/2012; 3942012000284541000 di € 89,88, asseritamente notificato il
29/10/2012; 39420120004126884000 di € 1.802,53, asseritamente notificato in data 11/1/2013;
39420130000845684000 di € 928,05, asseritamente notificato in data 11/4/2013;
39420130001668334000 di € 1.144,88, asseritamente notificato il 31/7/2013;
39420130002518169000 di € 1.160,54, asseritamente notificato il 13/1/2016;
39420130003322724000 di € 835,94, asseritamente notificato il 17/3/2014;
39420130003999402000 di € 1.824,83, asseritamente notificato il 13/1/2016;
39420140002635921000 di € 1.144,87, asseritamente notificato il 22/10/2014;
39420140004687880000 di € 10.929,99, asseritamente notificato il 17/2/2015;
39420140005482529000 di € 5.564,78, asseritamente notificato il 17/2/2015;
39420150000830484000 di € 518,90, asseritamente notificato il 14/10/2015;
39420150002093971000 di € 1.814,33, asseritamente notificato in data 1/11/2015;
39420150002741941000 di € 535,89, asseritamente notificato il 16/10/2015;
39420150003093927000 di € 1.761,35, asseritamente notificato il 21/12/2015;
39420160001619351000 di € 1.738,00, asseritamente notificato il 13/5/2016;
39420160001866512000 di € 2.579,08, asseritamente notificato il 30/6/2016;
39420160002262263000 di € 5.747,10, asseritamente notificato in data 11/10/2016;
39420160004131664000 di € 2.310,43, asseritamente notificato il 13/11/2016;
39420160004643063000 di € 309,29, asseritamente notificato il 19/12/2016;
39420160004746171000 di € 3.115,14, asseritamente notificato il 19/12/2016;
39420112000824470000 di € 1.584,80, asseritamente notificato il 22/1/2012;
2 39420120000262132000 di € 893,73, asseritamente notificato il 16/4/2012;
39420120001292614000 di € 2.852,97, asseritamente notificato il 16/4/2012;
39420150002937948000 di € 4.207,90, asseritamente notificato il 10/11/2015.
Costituendosi in giudizio tanto l' quanto l' che l' CP_3 CP_2 Controparte_1
, nelle rispettive qualità di titolari del carico contributivo contestato e di soggetto
[...] deputato per legge alla riscossione di quest'ultimo hanno contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
A mezzo delle note autorizzate in sostituzione ex art.127 ter c.p.c. depositate in data 29.5.2025 il ricorrente ha rinunciato alla domanda proposta relativamente: a) alla cartella di pagamento n.
09420160018981955000; b) agli avvisi di addebito n. 39420160001619351000,
39420160001866512000, 39420160002262263000, 39420160004131664000,
39420160004643063000, 39420160004746171000, 39420112000824470000,
39420120000262132000, 39420120001292614000, 39420150002937948000.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il
Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte_1
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez.
[...]
Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420219004335669000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
3. Deve sempre in via preliminare dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia alla domanda con riferimento: a) alla cartella di pagamento n.
09420160018981955000; b) agli avvisi di addebito n. 39420160001619351000,
39420160001866512000, 39420160002262263000, 39420160004131664000,
39420160004643063000, 39420160004746171000, 39420112000824470000,
39420120000262132000, 39420120001292614000, 39420150002937948000.
4. Analoga declaratoria della cessazione della materia del contendere va pronunciata con riferimento: a) alle cartelle di pagamento nn. 09420120026768757000,
3 09420150010178819000; b) agli avvisi di addebito nn. 39420120002180962000,
39420120002454609000, 3942012000284541000, 39420120004126884000,
39420130000845684000, 39420130001668334000, 39420130002518169000,
39420130003322724000, 39420140002635921000, 39420150000830484000,
39420150002741941000.
Il relativo carico contributivo risulta infatti cancellato in applicazione dell'art. 1 commi 222 e
230 L.197/2022.
5. Passando alla valutazione della domanda quanto al residuo merito, ritiene come detto il
Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi parzialmente ancora dovuto dal ricorrente.
L'eccepita prescrizione ex L.335/1995 dello stesso può dirsi venuta a maturare infatti solo nei termini e nei limiti di seguito esplicati.
5.1. In tale ottica, va subito evidenziata la validità ai fini interruttivi della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219004335669000 oggetto di causa proposta dal ricorrente.
A detta di quest'ultimo, infatti, tale vizio sarebbe derivato dall'avvenuta trasmissione della stessa da un indirizzo PEC ( t) diverso da Email_1
quello indicato dalla resistente sia nei pubblici registri (cioè Controparte_1
IPA, INIPEC e REGINDE) sia nel proprio sito ( t). Email_2
L'assunto non è condivisibile.
L'art. 26 co. 2 D.P.R. 602/1973 prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC, oppure che venga indicato da quest'ultimo allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC.
L'art. 30 co. 4 D.L. 78/2010 stabilisce poi che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o CP_3
dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
E' quindi l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario che deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, atteso che la normativa in esame nulla dice in ordine all'indirizzo
PEC del mittente.
4 Un profilo di eventuale nullità della notifica effettuata da indirizzo pec non registrato è quindi in astratto ipotizzabile solo nei casi in cui tale notifica ingeneri nel destinatario un'oggettiva incertezza quanto al mittente, in tal modo pregiudicando il suo diritto di difesa.
Tale non è, con ogni evidenza, la fattispecie in esame.
In conformità agli orientamenti giurisprudenziali, di legittimità e di merito, in materia ritenuti maggiormente condivisibili (tra cui anche sentenze nn.368/2022 - 493/2022 di questo stesso
Tribunale; da ultimo, poi, Cass., 26682/2024) deve quindi ritenersi che una diversa conclusione, conforme alle tesi del ricorrente, “sarebbe infatti contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione”(Cass., 982/2023).
L'intimazione di pagamento n. 09420219004335669000 deve quindi ritenersi regolarmente notificata al destinatario.
5.2. E' quindi a questo punto possibile verificare compiutamente la fondatezza dell'eccepita prescrizione ex L.335/1995 del carico contributivo oggetto di causa.
5.2.1. Quanto agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420150002093971000 (notificato in data 1.1.2015); 39420150003093927000 (notificato in data 21.12.2015) va evidenziato che il più recente atto interruttivo utile ai fini della valutazione della fondatezza della pretesa di parte ricorrente è costituito dalla notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
09476201600000886000 in data 1.3.2016.
Considerando la durata quinquennale dell'eccepita prescrizione, unitamente alle disposizioni normative conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid 19 (D.L. 18/2020 - cd. Decreto
Cura Italia;
D.L. 183/2020 - cd. Mille Proroghe), deve quindi individuarsi nel 6.1.2022 la data di maturazione della stessa.
La notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219004335669000 oggetto di causa, effettuata come detto in data 11.1.2022, è pertanto intervenuta quando detta prescrizione era già venuta a maturarsi.
Il ricorso va quindi accolto in parte qua.
5.2.2. Non risultano poi prodotti atti interruttivi per gli avvisi di addebito nn.
39420140004687880000, 39420140005482529000 (notificati in data 17.2.2015).
5 La notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219004335669000 oggetto di causa, effettuata come detto in data 11.1.2022, è quindi anche in questo caso intervenuta quando la prescrizione ex L.335/1995 era già venuta a maturarsi, con conseguente accoglimento del ricorso anche in parte qua.
5.2.3. Per quel che concerne l'avviso di addebito contrassegnato dal n.
39420130003999402000 deve invece rilevarsi l'assenza in atti di prova quanto alla sua valida notifica a mezzo pec, atteso che non risulta prodotta in atti la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore della casella di posta elettronica del destinatario.
Non può pertanto dirsi raggiunta la prova dell'ingresso della comunicazione nella sfera giuridica di quest'ultimo (Cass., 14874/2021).
Opera quindi in via cd. recuperatoria la prescrizione quinquennale originaria ex L.335/1995 con riferimento al carico contributivo ivi richiamato, pacificamente sussistente nel caso in esame.
Da ciò discende anche sotto tale profilo l'accoglimento del ricorso sul punto.
6. In definitiva, quindi, in accoglimento del ricorso quanto al residuo merito il ricorrente
[...]
deve dichiararsi non più teuto al pagamento delle somme portate dagli avvisi Parte_1
di addebito nn. 39420140005482529000; 39420150002093971000; 39420150003093927000;
39420140004687880000; 39420130003999402000.
6. Le spese di lite, previa compensazione per 1/3 stante la parziale soccombenza reciproca determinata dall'accoglimento non integrale del ricorso avendo riguardo alla riduzione della domanda in corso di causa ed all'annullamento di parte del carico contributivo per disposizione normativa, seguono per la residua quota di 2/3 la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 52.000): il tutto, con distrazione in favore dell'avv. Tiziano Balboni quale procuratore distrattario di parte ricorrente
Le stesse vanno poste a carico delle parti resistenti in solido tra loro, nelle rispettive qualità di titolari del credito ( e soggetto cui è materialmente imputabile il maturarsi CP_3 CP_2
della prescrizione ex L.335/1995 testé rilevata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' Controparte_5
6 in persona del l.r.p.t., dell' in persona Controparte_6 del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della e dell' CP_4 Controparte_1
in persona del l.r.p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia alla domanda con riferimento: a) alla cartella di pagamento n. 09420160018981955000; b) agli avvisi di addebito n. 39420160001619351000, 39420160001866512000, 39420160002262263000,
39420160004131664000, 39420160004643063000, 39420160004746171000,
39420112000824470000, 39420120000262132000, 39420120001292614000,
39420150002937948000;
- dichiara cessata la materia del contendere ex art.1 co.222-230 L.197/2022 con riferimento: a) alle cartelle di pagamento nn. 09420120026768757000, 09420150010178819000; b) agli avvisi di addebito nn. 39420120002180962000, 39420120002454609000, 3942012000284541000,
39420120004126884000, 39420130000845684000, 39420130001668334000,
39420130002518169000, 39420130003322724000, 39420140002635921000,
39420150000830484000, 39420150002741941000.
- accoglie nel residuo merito il ricorso e, per l'effetto, dichiara il ricorrente Parte_1
non più tenuto al pagamento delle somme portate dagli avvisi di addebito nn.
[...]
39420140005482529000; 39420150002093971000; 39420150003093927000;
39420140004687880000; 39420130003999402000;
- pone a carico delle parti resistenti, in solido tra loro e ciascuna secondo il proprio titolo,
l'onere di rifusione delle spese di lite di controparte, che previa compensazione per 1/3 attese le ragioni esposte in parte motiva liquida quanto alla residua quota di 2/3 ex D.M. 55/2014 in complessivi € 3.900,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avv. Tiziano Balboni quale procuratore distrattario di parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 30.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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