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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n°9034/19 al Ruolo Generale e vertente
TRA
(avv. Eufrasia Giovanna Fiore) Parte_1
-ATTRICE-
E
Controparte_1 quale mandataria in nome e per conto di (avv. Mario Davi) CP_2
-CONVENUTA-
CP_3 rappresentata dalla propria mandataria con rappresentanza , a propria Controparte_4 volta rappresentata da (avv. Roberto N. Cassinelli) Controparte_5
-INTERVENUTA- CONCLUSIONI DELLE PARTI:
: Parte_1
da citazione
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi suesposti:
- In via preliminare, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto: accertare l'illegittima formazione del saldo negativo per la correntista sul rapporto di c/c n. 18488 alla data del
31/03/2007 e pari ad € 27.017,88, per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, dichiarare che, alla data del 31/03/2007, il saldo del conto corrente n. 18488 è pari a zero, importo che dovrà essere considerato quale saldo iniziale per il ricalcolo delle partite di dare/avere del conto corrente de quo;
- In via principale, nel merito:
1) accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1325 n. 4 e 1418 c.c. e art. 117, comma 1 e 3, Pt_2
del rapporto di conto corrente n. 19020 e dei contratti di affidamento regolati sul rapporto di conto corrente n. 18488 sino al 18/01/2010, nonchè la nullità ex 117, comma 8, T.U.B., art. 116, primo comma T.U.B., artt. 1175, 1176, 1375, 1337 Cod. Civ., artt.6 e 8 della Delibera CICR 4 marzo
2003 del contratto di affidamento datato 18/01/2010 regolato sul c/c 18488, per tutti i motivi e le causali esposte in narrativa, e, per l'effetto, condannare in persona del l.r.p.t., Controparte_2
alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate sul c/c n. 18488 e sul c/c n. 19020, pari ad Euro 99.309,78, ferma restando l'applicazione del c.d. saldo zero alla data del 31/03/2007 sul c/c 18488, così per un totale di Euro 126.327,66 (centoventiseimilatrecentoventisette/66), con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero la diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito di apposita CTU;
2) accertare e dichiarare l'illegittima e/o nulla e/o inefficace e, comunque e in ogni caso, indebita corresponsione delle somme trattenute a titolo di interessi ultralegali dalla ai danni della CP_2
società attrice ex art. 1284, comma terzo, c.c. ed artt. 116 e 117 T.U.B., per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, ordinare il ricalcolo delle rate corrisposte di cui al contratto di mutuo n.
3754891, sino alla data di risoluzione dello stesso, sostituendo il tasso contrattuale con i tassi minimi dei BOT, ai sensi dell'art. 117, comma settimo, TUB, calcolando a credito della Società le somme indebitamente trattenute dalla a titolo di interessi corrispettivi ultralegali, nella CP_2
misura indicata nella perizia di parte pari ad Euro 11.312,95 (undicimilatrecentododici/95), o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, a seguito di espletanda CTU contabile;
- In via subordinata:
1) accertare e dichiarare (i) la nullità parziale delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente n. 18488 e del contratto di affidamento in esso regolato, inerenti i tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, T.U.B., ovvero inerenti le altre condizioni economiche per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n.
108/1996, 120 T.U.B., nonché dell'art.
2-bis della L. 2/2009, (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, condannare in Controparte_2
persona del l.r.p.t., alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate sul c/c n. 18488, pari ad Euro 95.680,51, ferma restando l'applicazione del c.d. saldo zero alla data del 31/03/2007, così per un totale di Euro 122.698,39, (centoventiduemilaseicentonovantotto/39), con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero la diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito di apposita CTU;
2) accertare e dichiarare l'illegittima e/o nulla e/o inefficace e, comunque e in ogni caso, indebita corresponsione delle somme trattenute a titolo di interessi ultralegali dalla ai danni della CP_2
società attrice ex art. 1284, 3° comma, c.c. e artt. 116 e 117 T.U.B., per tutti i motivi e le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, ordinare il ricalcolo delle rate corrisposte di cui al contratto di mutuo n. 3754891, sino alla data di risoluzione dello stesso, sostituendo il tasso contrattuale con i tassi legali ex art. 1284 c.c., calcolando a credito della Società le somme indebitamente trattenute dalla a titolo di interessi corrispettivi ultralegali, nella misura indicata nella perizia di parte CP_2
pari ad Euro 10.478,56 (diecimilaquattrocentosettantotto/56), o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, a seguito di espletanda CTU contabile;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata la nullità parziale: accertare e dichiarare con riferimento al contratto di conto corrente n. 18488: (i)
l'inefficacia delle modifiche unilaterali, sfavorevoli per l'attrice e delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta sul c/c n. 18488, per violazione degli artt. 118 T.U.B.,
1283, 1346 e 1815 c.c., 120 T.U.B., 644 c.p., della L. n. 108/1996 e dell'art.
2-bis della L. 2/2009
(ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche, usura, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni anche ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, condannare in persona del l.r.p.t., alla Controparte_2
restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate sul c/c n. 18488, pari ad Euro 15.497,80, ferma restando l'applicazione del c.d. saldo zero alla data del 31/03/2007, così per un totale di
Euro 42.515,68, (quarantaduemilacinquecentoquindici/68), oltre interessi e rivalutazione monetaria, con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero la diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito di apposita CTU;
-In ogni caso, accertare che ha applicato interessi usurari sia sui rapporti di Controparte_2
conto corrente nn. 18488 e 19020 (e sugli affidamenti in essi regolati) sia sul rapporto di mutuo n.
3754891, per i motivi rispettivamente esposti, e dichiarare non dovuto con riferimento a detti rapporti alcun interesse ex art. 1815, comma secondo, cod. civ. con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia, e, per l'effetto, condannare la alla ripetizione delle somme CP_2
illegittimamente incassate a titolo di interessi usurari pari complessivamente ad Euro 63.079,95 (di cui € 51.971,57 quanto ai c/c ed € 11.108,38 quanto al mutuo), oltre interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU;
infine, condannare la medesima al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni che alla CP_2
stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, nonché per aver violato l'obbligo di informativa precontrattuale e contrattuale, nonché dei doveri di buona fede, correttezza, nella misura € 10.478,56 o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza legale, oltre interessi legali, vittoria di competenze integrali, spese, e rimborso del contributo unificato”.
da memoria 183 co.6° n°1) cpc
“si chiede l'integrale rigetto delle eccezioni, deduzioni e contestazioni mosse dalla convenuta e dalla terza intervenuta, poiché assolutamente infondate, strumentali, generiche ed inconferenti per tutte le ragioni esposte in narrativa e si insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, da intendersi qui integralmente ritrascritte ed estese, quanto al rapporto di mutuo contestato, anche nei confronti di Controparte_3
in via istruttoria, è chiesta CTU sui quesiti indicati in memoria 183 co.6° n°2) cpc. CP_2
“conclude affinchè l'adito Giudice Voglia:
- accertata l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di parte attrice, rigettare integralmente la domanda stessa, in tutte le conclusioni rassegnate nelle pagg. da 69 a 72 dell'atto di citazione, per le eccezioni, contestazioni e deduzioni rassegnate nel presente atto, con vittoria di spese e competenze di causa
- in via riconvenzionale, accertato il credito della nei confronti della Controparte_2 [...] di complessivi € 52.320,25, di cui € 48.694,73 derivante dal mancato pagamento Controparte_6
da parte della delle somme di cui al contratto di mutuo chirografario n. Controparte_6
3754891 ed € 3.625,52, derivante dal mancato pagamento da parte della . Controparte_7
delle somme di cui al contratto di mutuo chirografario n. 3843283, oltre interessi dal 03.05.2018 sulle rispettive sorti capitali di € 46.879,26 ed € 3.546,48 al tasso convenzionalmente convenuto sino all'effettivo soddisfo, Voglia condannare la al pagamento in favore Controparte_6
della quale mandataria e in nome e per conto di Controparte_8 CP_2
della somma di euro € 52.320,25, oltre interessi dal 03.05.2018 sulle rispettive sorti capitali
[...] di € 46.879,26 ed € 3.546,48 al tasso convenzionalmente convenuto sino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea,
Voglia condannare la al pagamento in favore della Controparte_6 [...]
quale mandataria e in nome e per conto di della Controparte_8 Controparte_2 somma risultante dalla compensazione dei controcrediti delle parti accertati in corso di causa”.
CP_3
“Voglia il Tribunale Ill.mo
- accertata l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di parte attrice, rigettare integralmente la domanda stessa, in tutte le conclusioni rassegnate nelle pagg da 69 a 72 dell'atto di citazione, per le eccezioni, contestazioni e deduzioni rassegnate nell'atto costitutivo di
[...]
, cui si è fatto rinvio, con vittoria di spese e competenze di causa;
CP_2
- in via riconvenzionale, accertato il credito di (oggi nei confronti CP_2 CP_3 della società di complessivi € 52.320,25, di cui € 48.694,73 derivante dal mancato Parte_1
pagamento da parte della società delle somme di cui al contratto di mutuo Parte_1 chirografario n. 3754891 ed € 3.625,52, derivante dal mancato pagamento, da parte della società
delle somme di cui al contratto chirografario n. 3843283, oltre interessi dal Parte_1 3.5.2018 sulle rispettive sorti capitali di € 46.879,26 ed € 3.546,48 al tasso convenzionalmente convenuto sino all'effettivo soddisfo, Voglia condannare la al pagamento in favore Parte_1 della (cessionaria di ), della somma di € 52.320,25, oltre interessi CP_3 CP_2 dal 3.5.2018 sulle rispettive sorti capitale di € 46.879,26 ed € 3.546,48 al tasso convenzionalmente convenuto sino all'effettivo soddisfo. Salvo e riservato ogni altro diritto. Con vittoria di spese”.
***********************
ha convenuto in giudizio al fine di ottenere, in relazione ai seguenti Parte_1 CP_2
rapporti con essa intrattenuti a) conto corrente n. 18488;
b) conto corrente n. 19020;
c) contratto di mutuo chirografario n. 3754891 la restituzione di tutti gli addebiti illegittimi, nonché il risarcimento equitativo dei danni.
Si è costituita quale mandataria in nome e per conto della banca Controparte_1 convenuta, che ha chiesto il rigetto della domanda, instando in via riconvenzionale per l'altrui condanna al pagamento di quanto ancora dovuto in restituzione in relazione al mutuo chirografario n. 3754891, nonché in relazione al mutuo chirografario n. 3843283.
E' poi intervenuta rappresentata come nell'intestazione, quale cessionaria del CP_3
credito derivante dai contratti di mutuo chirografario nn. 3754891 e 3843283, azionato dalla banca in riconvenzionale.
Delle rispettive ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.
Depositate dalle parti le memorie ex art.183 co.6° cpc e ritenuto dall'istruttore superfluo ogni approfondimento istruttorio, la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, scaduti i termini ex art. 190 cpc in data 11 dicembre 2023, è stata riservata in decisione monocratica.
OSSERVA
1) Domande proposte da Parte_1
Si procede all'esame analitico delle domande dell'attrice.
A) conto corrente n°18488
B) conto corrente n°19020.
1) Quanto ai rapporti di conto corrente, è il caso di dare subito atto dell'infondatezza dell'assunto della banca, secondo cui a fondamento della domanda di ripetizione il correntista sarebbe tenuto a documentare l'andamento del rapporto per l'intero suo corso.
Per giurisprudenza ormai consolidata, al contrario, “sia la banca che il correntista, nelle rispettive azioni di condanna al pagamento del saldo del conto e di ripetizione dell'indebito, sono entrambe onerate di provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Tuttavia, mentre la banca, dal momento che chiede il pagamento del saldo del conto corrente, deve dimostrare come si fosse formato integralmente il proprio credito risultante da tale annotazione contabile, il cliente, nel chiedere la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca, non è necessariamente tenuto a produrre tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto se i fatti costitutivi del proprio diritto, ovvero i pagamenti e l'inesistenza di una causa che li giustifichi, siano allegati solo a partire da un certo periodo in poi, così dimostrando di accettare per il periodo precedente, in cui non vi sono contestazioni, le annotazioni della banca” (da ultimo, Cass. n°4214 del 2024).
Nella medesima pronuncia si dà poi atto che “l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria”.
Il rinvio è alla nota distinzione posta da Cass. SU n°24418/10, che ha declinato nella materia de qua la regola che vede l'azione ex art.2033 cc prescriversi in dieci anni dal pagamento indebito, differenziando il dies a quo del computo in relazione alle: rimesse solutorie, costituite dai versamenti disposti su conto corrente passivo non affidato, o con passivo eccedente l'affidamento, che, determinando un immediato spostamento patrimoniale, costituiscono pagamento in senso tecnico;
rimesse ripristinatorie, costituite dai versamenti disposti su conto corrente attivo, o passivo nei limiti dell'affidamento, per le quali "di pagamento.. potrà ….parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto".
La combinazione di tali principi porta alla conclusione che il correntista è tenuto soltanto alla produzione degli estratti conto relativi al periodo del rapporto a cui intende riferire la domanda di ripetizione d'indebito; che potrà però trovare accoglimento (al netto della prescrizione) soltanto in relazione alle rimesse solutorie del periodo documentato -nonché, in caso di rapporto chiuso e documentato fino alla chiusura, in relazione agli indebiti contabilizzati all'atto di chiusura del conto.
A) conto corrente n°18488.
1) parte attrice, in primo luogo, ritiene che la rideterminazione del saldo debba avvenire azzerando il saldo del conto alla data del 31 marzo 2007, nonostante contabilmente a tale data risulti un suo debito di €.27.017,88.
Sostiene che la prova in proposito competa alla banca, e deduce che questa, a fronte della propria richiesta ex art. 119 TUB del 20.3.2018, non le aveva inviato l'estratto conto relativo al primo trimestre 2007, rendendo in tal modo impossibile la verifica della corretta genesi del saldo a tale epoca.
1.1) L'assunto non è affatto condivisibile. In proposito, è sufficiente richiamare la recente Cass.
n°32210 del 2024, che ha ribadito “i principi consolidati affermati dalla S.C., costituenti ormai jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, ai quali si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, in ordine all'applicazione della regola di giudizio enunciata dall'art. 2697 c.c.”, secondo cui -per quello che qui rileva:
“spetta al correntista, in qualità di attore, l'onere di fornire la prova dell'andamento del rapporto, mediante la produzione degli estratti conto dai quali risultano le singole rimesse suscettibili di ripetizione o di altri documenti rappresentativi delle movimentazioni effettuate come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili (Cass., Sez. I,
27/12/2022, n. 37800; 28/11/2018, n. 30822; Cass., Sez. VI, 23/10/2017, n. 24948);
“alcun rilievo può assumere, in proposito, l'obbligo della banca di conservare la documentazione relativa al contratto di conto corrente, dal momento che lo stesso, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci anni, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n.
385 del 1993, non esclude l'operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, il quale, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può essere fatto valere, come pretenderebbe la ricorrente, al fine di trasferire sulla controparte l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa (Cass. Sez. I, 29/11/2022, n. 35039)”.
Ne consegue che, ove sia il correntista ad agire con l'azione di ripetizione (in caso di rapporto cessato), ovvero di accertamento del saldo effettivo ad una certa data (in caso di rapporto in essere),
“grava sul medesimo l'onere di provare la pretesa creditoria fatta valere, attraverso la produzione degli estratti conto relativi all'intero periodo del rapporto a cui si riferisce la domanda d'indebito, in difetto del che non potrà assumersi a base di calcolo il saldo zero –questo imponendosi, al netto di ogni altra questione, solo se inosservante dell'onere probatorio su di sé gravante sia la banca, non essendo dimostrato in che modo il saldo figurante si sia formato– ma il primo saldo disponibile di cui il correntista abbia dato prova” (ex multis, Cass. n. 24049 del 2019).
2) L'attrice, in secondo luogo, denuncia l'assenza di contratti scritti di affidamento relativi al periodo antecedente alla stipula in data 18 gennaio 2020 del contratto di affidamento per €.40.000, a valere sul suddetto conto corrente n. 18488.
IL suo CTP evidenzia che “sul conto corrente in oggetto è presente un fido di fatto sin dal primo trimestre analizzato. Tale circostanza è testimoniata: (i) dall'applicazione di commissioni di massimo scoperto e di commissioni ad esse assimilabili, le quali si configurano come una remunerazione dell'affidamento; (ii) dall'applicazione di tassi di interesse debitori diversi da quelli indicati nel contratto di apertura di conto corrente;
(iii) dalla tolleranza da parte della di un CP_2
persistente ed elevato saldo debitore nel corso del rapporto di conto corrente….La mancanza del contratto/dei contratti di affidamento rappresenta una grave violazione della legge ed in particolare dell'articolo 117 comma 1 del TUB il quale prescrive che 'I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti'. Tale violazione comporta la nullità dell'intero rapporto di conto corrente e il conseguente diritto della Società alla ripetizione della totalità degli interessi debitori, delle commissioni e delle spese, pagati a qualunque titolo, ai sensi dell'articolo
117 comma 3 del TUB”.
2.1) I contratti di affidamento a valere su conto corrente, per definizione, costituiscono rapporti accessori, regolati contabilmente sul conto corrente, e dunque assoggettati anche ai patti del rapporto principale.
In effetti, l'onere di forma scritta previsto dall'art.117 TUB deve ritenersi rispettato “ogniqualvolta esista un contratto validamente sottoscritto le cui condizioni regolino anche quelle di un diverso contratto bancario che sul primo si innesti. Invero, il rispetto della forma del contratto prevista dal citato art. 117, comma 2, T.U.B. non può estendersi sino al punto di pretendere che ogni rapporto bancario debba essere contenuto in un autonomo contratto separatamente sottoscritto” (ex multis
Cass. n°22278 del 2017).
Il contratto di conto corrente de qua prevede il tasso debitore annuo (primo al 13% e secondo al
13,25%) e la CMS trimestrale (0,9%), nonché una maggiorazione pari a 0,90 punti dei tassi “in presenza di scoperto su conti non affidati e di sconfinamenti oltre al fido accordato”, applicata “per
l'intero trimestre solare e sull'utilizzo complessivo”.
Ove risultassero poste passive non giustificate da tale previsione, si tratterebbe certamente di addebiti illegittimi.
Fino a detto limite, però, ogni addebito risulta legittimo, risultando il requisito della forma scritta pienamente rispettato.
Ne consegue che l'attrice, già in astratto, ha diritto a ripetere soltanto i primi, giammai i secondi.
Atteso ciò, l'allegazione dell'attrice non può arrestarsi alla generica denuncia dell'avvenuta applicazione di commissioni di massimo scoperto e di commissioni ad esse assimilabili (peraltro giustificate dalla previsione contrattuale, estesa agli sconfinamenti dal fido, equiparati allo scoperto non affidato), ovvero di tassi di interesse debitori diversi da quelli indicati nel contratto di apertura di conto corrente.
E' necessaria, altresì, la puntuale indicazione delle poste ritenute indebite.
Tale dato manca del tutto nell'allegazione di parte costituita dalla relazione del suo CTP, che ha esposto in tabella soltanto il dato aggregato dei costi asseritamente indebiti, senza distinzione fra oneri giustificati dai patti scritti ed oneri indebiti, perché non pattuiti, o pattuiti oralmente.
La ricerca delle poste indebite costituisce indagine di natura esplorativa, vietata.
Ne deriva l'immediato rigetto della domanda, in parte qua.
3) L'attrice deduce, poi, che il contratto di affidamento datato 18 gennaio 2010 sia stato stipulato fuori sede, che sia mancata la consegna dei documenti informativi ulteriori necessari nell'ambito di tali offerte, e che ciò comporti nullità ex art.117 co.8° TUB.
A parte la carenza di prova sulle dedotte circostanze di fatto, ex adverso contestate, è comunque erroneo l'assunto in diritto.
La puntuale disciplina regolamentare dettata dalla Banca d'Italia in materia di obblighi informativi delle banche e degli intermediari, infatti, opera sul piano precontrattuale della trasparenza, ma non prevede affatto che la documentazione obbligatoriamente da fornirsi ad ogni potenziale cliente entri a far parte del contenuto obbligatorio del successivo contratto (v. amplius al successivo punto 4.6).
Resta escluso, pertanto, che tale disciplina abbia inteso assegnare un contenuto tipico determinato ai contratti di finanziamento, in generale, o di apertura del credito, in particolare. La nullità prevista dall'art.117 co.8° TUB per i “contratti difformi” non può pertanto nella specie utilmente invocarsi.
4) L'attrice lamenta l'applicazione di un tasso di interesse ultra-legale indeterminato, poiché non validamente pattuito fra le parti.
Secondo il suo CTP, l'invalidità deriverebbe dalla mancanza di una o più delle specificazioni a suo dire necessarie per conferire determinatezza ai tassi di interesse riportati nel contratto principale ed in quello correlato.
In particolare, il contratto di apertura di conto corrente sarebbe affetto dalle seguenti “gravi irregolarità”:
a) “indicazione di un TAN creditore pari a “0,0500” e di un TAE creditore pari anch'esso a
“0,0500”;
b) “assenza del simbolo percentuale accanto al valore numerico”;
c) “indicazione di due tassi di interesse debitori, nominali ed effettivi, senza alcuna indicazione circa le condizioni sulla base delle quali sarà applicato un tasso di interesse piuttosto che l'altro”;
d) mancata indicazione della convenzione di calendario;
e) “mancata indicazione dell'ISC (o TAEG)”;
f) “il tasso creditore indicato nel documento di sintesi risulta essere pari a zero e non allo “0,0500” come indicato nel corpo del contratto”.
Il contratto di affidamento datato 18/01/2010 sarebbe, dal canto suo, affetto dai medesimi vizi sub d) ed e) indicati in precedenza.
4.1) La censura sub a) attiene al fatto che, nella compilazione dei relativi campi del contratto, il
TAN ed il TAE creditore sono identici;
il che, effettivamente, non è concettualmente possibile, poiché il TAE è funzione del TAN e della sua attitudine a produrre interessi in periodi infrannali, e pertanto per definizione è superiore ad esso.
Trattasi, però, di evidente errore materiale relativo ad un dato ricavabile dal contratto, in cui risultano pattuiti sia il TAN creditore, che la periodicità trimestrale dell'attitudine del saldo attivo a produrre interessi, parificata a quella del saldo passivo;
sicché deve ritenersi rispettato quanto disposto dalla disciplina di settore, all'epoca contenuta nella delibera CICR 9 febbraio 2000.
Per ritenere ricorrente la dedotta violazione occorrerebbe ipotizzare che il contratto, in parte qua, simuli un accordo in realtà inesistente.
Senonchè, la prova della simulazione è a carico della parte che la denuncia. Nella specie, dunque, a carico di parte attrice, che invoca a tal fine il suddetto errore formale, e null'altro; evidentemente, considerandolo ex se prova sufficiente dell'assunto.
Il che è in radice escluso dalla plausibile spiegazione alternativa, di un errore materiale nell'individuazione del dato corretto.
Di conseguenza, la prova della dedotta simulazione risulta carente.
4.2) Quanto alla censura sub b), non può porsi seriamente in dubbio che i valori numerici indicati nei campi dei tassi esprimano i punti percentuali su base 100 -non a caso, nessuna spiegazione alternativa è stata ipotizzata dalla parte.
4.3) Quanto alle censure sub c) ed f), in base alle ordinarie regole poste a presidio dell'interpretazione dei contratti, in caso di dubbio le clausole “devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno” (art.1367 cc)
e, in quanto “inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro” (art.1370 cc).
La conseguenza delle denunciate irregolarità non è la nullità del patto per indeterminatezza, ma l'applicazione, fra più condizioni contrattuali determinate ma dissonanti, di quella più favorevole al cliente (nel primo caso, il primo tasso debitore;
nel secondo il tasso creditore positivo).
Che le banca non abbia operato in tal modo, non è oggetto di censura.
4.4) Quanto alla censura sub d), a quanto osservato al punto precedente si aggiunge che in assenza di determinazione contraria va considerato l'anno solare, in base al principio generale, mutuato dagli artt.2963 co.1° cc e 155 co.2° cpc, secondo cui in materia di computo dei termini va seguito il calendario comune (ex multis Cass. n°28196 del 2024).
4.5) Non coglie nel segno neppure la censura sub e), relativa alla “mancata indicazione dell' ” nei contratti originari. Pt_3
L'Indicatore Sintetico del Credito, o ISC, in relazione a mutui, anticipazioni bancarie, contratti riconducibili alla categoria 'altri finanziamenti' ed aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio, nella normativa settoriale è denominato TAEG (tasso Annuo Effettivo Globale, noto anche come TEG, tasso effettivo globale).
ISC e TAEG sono, comunque, sostanzialmente equivalenti, e condividono il fine di esprimere il costo totale effettivo del servizio bancario offerto, onde consentire al cliente di conoscere preventivamente tale costo, anche a fini di comparazione delle offerte equivalenti presenti sul mercato. In particolare, il TAEG è costituito da un valore espresso in termini percentuali rispetto al capitale finanziato, su base annua, che somma al saggio nominale annuo della componente interessi (TAN) un ulteriore tasso, che esprime in misura percentuale, rispetto alla medesima frazione temporale, il rapporto fra il capitale e gli altri costi accessori del credito.
Il TAEG (così come l'ISC) non è pertanto un tasso contrattuale propriamente inteso, quanto piuttosto una informazione sintetica del complesso dei costi derivanti al cliente per effetto delle previsioni negoziali. Esso, pertanto, non appartiene al contenuto naturale del contratto.
4.5.1) Ciò posto, tale indicatore non può dirsi incluso nel contenuto tipizzato del contratto di conto corrente per il fatto -già in sé dirimente- che tutta la normazione coinvolta nella sua genesi e disciplina non riguarda tale tipologia contrattuale.
4.5.2) In relazione alla medesima censura, in quanto rivolta al contratto di affidamento, si osserva
Par che l' non può neppure dirsi incluso nel contenuto tipico dei contratti di finanziamento come determinato dalla Banca d'Italia, a tanto facoltizzata dall'art.117 co.8° TUB.
Invero, tutta la normazione coinvolta nella sua genesi e disciplina appartiene al sistema di regole della pubblicità, non del contenuto del contratto;
a partire dalla genesi regolamentare, che si rinviene nella delibera CICR del 4 marzo 2003, resa nel segno della "Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari". In seguito, l'art.121 co.3° TUB, introdotto dal Dlgs n°141/10, ha assegnato alla Banca d'Italia il potere di stabilire, in conformità alle deliberazioni del CICR, le modalità di calcolo del TAEG, e ciò è stato fatto con l'adozione di disposizioni sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", via via modificate, nella cui Sezione VII, dedicata al credito ai consumatori, è stabilito il metodo di calcolo, con disciplina estesa anche al di fuori del credito ai consumatori, a "i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria 'altri finanziamenti' e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio" dal par.8 della Sez. II.
Al di fuori dalla materia del credito ai consumatori, le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia non prevedono che il TAEG sia indicato nel contratto, ma soltanto nel foglio informativo e nel documento di sintesi (Sez. II, par. 8) e che quest'ultimo costituisca parte integrante del contratto solo "in presenza di un accordo delle parti in tal senso" (Sez. II, par. 7).
4.5.3) In definitiva, il TAEG:
-sul piano sostanziale, non costituisce un costo contrattuale, ma la sua rappresentazione unitaria;
-sul piano formale, non costituisce elemento appartenente al contenuto tipico del contratto, come determinato dalla Banca d'Italia.
Ne consegue l'estraneità ontologica del TAEG dal campo di applicazione dell'art.117 TUB, che riguarda tassi d'interesse, prezzi, condizioni e clausole necessarie del contratto. 4.5.4) L'erronea od omessa indicazione del TAEG, infine, non è autonomamente sanzionata dalla legge nei contratti non soggetti alle regole di protezione del consumatore -che certamente non possono trovare applicazione nel caso di specie, in favore della srl attrice.
Invero, per i contratti stipulati con i consumatori, l'art. 125-bis TUB co. 7, inserito dal medesimo
Dlgs n°141/10 che ha introdotto l'attuale testo dell'art.117 TUB, ha previsto, in relazione a siffatte evenienze, l'applicazione di un TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei BOT, con l'importante precisazione che "nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese".
La circostanza che il legislatore della riforma non abbia previsto analoga sanzione per errori od omissioni informative concernenti il TAEG (o l'ISC) relativo a contratti stipulati al di fuori di tale perimetro soggettivo della clientela è indicativa della volontà della legge di mantenere differenti regole nei due ambiti: una lettura dell'art.117 TUB in chiave sostanzialmente equivalente all'art.125-bis renderebbe del tutto ingiustificata, per inutile sovrabbondanza, l'introduzione della specifica disciplina dei consumatori.
4.5.5) In definitiva, al di fuori della disciplina consumeristica, “l'indicatore sintetico di costo (ISC)
è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla alcuna sanzione di nullità.” (così, Cass n°26585 del 2022).
La sua erronea o mancata indicazione costituisce certamente una alterata rappresentazione del costo complessivo al cliente;
che però rileva unicamente sul piano generale, quale ipotetica fonte di risarcimento per responsabilità precontrattuale (ove si dia prova che, conoscendo le effettive condizioni contrattuali, non si sarebbe pervenuti alla stipula, avendo alternative apparentemente più onerose ma effettivamente più convenienti).
5) L'attrice, tramite il suo CTP, denuncia poi l'usura contrattuale, a suo dire in primo luogo genetica.
Per determinarla, “è stato calcolato il TEG del primo trimestre di operatività rispetto alla data di stipulazione del contratto”; ma sulla base di metodologia inaccettabile.
Infatti, va rifiutata l'idea che possano porsi in comparazione valori determinati secondo precise istruzioni della Banca d'Italia (TEGM) con valori determinati secondo criteri e metodi diversi.
Come acutamente osservato in Cass. n°12965 del 22 giugno 2016, è persuasiva la tesi “che sostiene la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. Come osservato in dottrina, la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM;
posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché -se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo- il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato….
Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice -chiamato a verificare il rispetto della soglia anti- usura- non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio”.
Con ciò, vanificando la conoscibilità ex ante del tasso medio del credito rilevato e pubblicato (art. 2 co. 3 L. n. 108 del 1996), che è la ragione fondamentale dell'adozione dell'intero impianto normativo qui in considerazione.
E' lo stesso CTP a dare atto che, utilizzando la metodologia corretta, il TEG contrattuale dell'epoca della stipula (9,26%) rientrava nei limiti di legge (soglia 14,27%).
5.1) Per il resto, la deduzione è in termini di c.detta “usura sopravvenuta”.
Senonché, una volta esclusa l'usura originaria, attraverso il raffronto fra il tasso contrattuale
(naturalmente integrato con le altre voci di costo che a questi fini concorrono a comporlo) ed il tasso soglia vigente all'epoca della stipula, risulta irrilevante il fatto che il tasso, in determinati intervalli temporali, sia successivamente risultato superiore a detto limite, nel frattempo mutato;
posto che “allorché il tasso degli interessi concordato …… superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del
1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa … di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass., Sez. Unite, 19/10/2017, n. 24675, cui si è uniformata tutta la successiva giurisprudenza di legittimità).
Trattasi di principio che, rispetto alla fattispecie contemplata, trova applicazione in ogni ambito;
quindi anche in relazione ai rapporti di conto corrente.
6) Per quanto esposto, l'applicazione, da parte della di un regime di capitalizzazione CP_2
composta degli interessi debitori, risulta legittima, perché conforme alla legge ed ai patti contrattuali.
7) L'attrice infine denuncia l'illegittimità del meccanismo contabile della postergazione delle poste in accredito e dell'antergazione delle poste in addebito, in quanto incidente sul decorso degli interessi.
Non è però il caso, nella specie, di approfondire il tema della liceità, o meno, di un siffatto modus operandi, quando sia coerente con le previsioni contrattuali, perché l'attrice (e con essa il suo CTP) nulla ha aggiunto all'affermazione in astratto della regola in tesi violata da controparte.
La conseguenza è che non è dato sapere quando, ed in che modo, secondo l'attrice, la banca avrebbe posto in essere la condotta censurata.
Per costante giurisprudenza, il correntista che assuma la posizione di attore nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del saldo, è onerato “della prova delle operazioni da cui si origina il saldo”
(ex multis Cass. n°22387 del 2021).
Qui la carenza è ancor più radicale, perché appartiene al piano assertivo, non risultando individuate le operazioni in tesi censurabili, e rende per ciò solo il motivo non accoglibile, a prescindere da eventuali approfondimenti tecnici.
8) In definitiva, ogni altra questione assorbita, la domanda di ripetizione, in quanto relativa al conto corrente n°18488, va integralmente rigettata.
B) conto corrente 19020
1) Risultano prodotti gli estratti conto e scalari dal 08/02/2005 al 31/12/2005.
E' chiesta la ripetizione di ogni onere addebitato in tale periodo, a titolo di interessi debitori, commissioni e spese, essendo il contratto nullo:
a) per mancanza di forma scritta;
b) per usura contrattuale.
2) La documentazione prodotta dall'attrice dà contezza dell'esistenza ed operatività nel periodo documentato del suddetto rapporto.
Tuttavia, manca in giudizio il documento contrattuale.
Secondo la banca, tale produzione ricade nell'onere probatorio dell'attrice.
Senonché l'attrice fonda la domanda sull'illegittimità degli addebiti, determinata proprio dall'assenza del documento contrattuale e, quindi, dalla conseguente nullità per vizio di forma dei patti in tesi legittimanti la contabilizzazione di interessi passivi, commissioni e spese.
Laddove la domanda sia “basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta” e
“sia contrastata dalla banca, che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio….non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro” (Cass. n°6480 del 2021).
L'assunto dell'attrice è, dunque, in astratto fondato.
3) Tuttavia, il diritto di ripetizione deve ritenersi in gran parte prescritto, come eccepito dalla banca.
Sul conto corrente in questione nel periodo documentato risultano soltanto due rimesse, in data 17 e
30 agosto 2005.
La prima, è intervenuta su conto passivo, portando il saldo in attivo.
Ha pertanto avuto effetto di pagamento rispetto agli addebiti anteriormente contabilizzati.
Ne consegue, in relazione ad essi, la prescrizione del diritto dell'attrice, essendo decorsi più di dieci anni dalla rimessa del 2005 alla prima iniziativa stragiudiziale della parte, che risale al 2018.
4) Resta un unico addebito per competenze, di €.780,39, contabilizzato su conto attivo, in epoca successiva alla seconda rimessa, anch'essa avvenuta su conto attivo e, quindi, con effetto ripristinatorio e non solutorio.
Si tratta della contabilizzazione di un costo indebito (per quanto detto al punto 2), dunque effettivamente ripetibile;
ma a far data dalla chiusura del rapporto, in cui anche le rimesse ripristinatorie acquistano natura e funzione di pagamento.
Per l'accoglimento della domanda d'indebito, in tal caso, è quindi innanzitutto necessario che il conto sia chiuso, perché prima non è dato parlare di pagamento.
Ove tale chiusura fosse avvenuta prima del 2008, il diritto sarebbe anche in tal caso prescritto. E' però inutile indagare su tale aspetto, perché, in realtà, del fatto che il conto sia stato ad un certo momento chiuso nulla è stato detto dalle parti, o da esse documentato, in causa.
Si tratta di un fatto che rientra senz'altro nell'onus probandi dell'attrice.
Com'è noto, infatti, “nelle ipotesi in cui viene esperita l'azione di ripetizione dell'indebito, l'attore è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi dell'azione esperita, dovendo quindi provare sia l'avvenuto pagamento e sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il successivo venire meno di questa” (ex multis, Cass.6983 del 2024).
“Nei rapporti di conto corrente ciò significa che il correntista, attore in ripetizione, deve dimostrare, in primo luogo, di avere effettuato versamenti in conto, che tali versamenti siano dei veri e propri pagamenti e che questi ultimi non siano dovuti (in tutto o in parte)” (idem).
In presenza di versamenti ad effetto ripristinatorio, perciò, l'attore in ripetizione deve dare prova anche della chiusura del conto, ovvero del fatto che, come già illustrato in premessa, imprime ad essi la natura di pagamento, che rende possibile la ripetizione.
La carenza assertiva e probatoria in relazione a tale circostanza rende ex sé la relativa domanda non accoglibile.
5) In definitiva, la domanda di ripetizione va rigettata anche in relazione al conto corrente n°19020.
C) Contratto di mutuo chirografario n. 3754891
1) La prima censura dell'attrice, riguardo a tale contratto, è che si tratti di un contratto usurario.
L'assunto presuppone, però, che nel calcolo del TEG contrattuale siano computati i costi di estinzione anticipata.
Lo scenario considerato dal CTP di parte attrice, per pervenire a detta conclusione, è infatti quello
(del tutto teorico, perché non accaduto) in cui la cliente procede “all'estinzione anticipata del mutuo alla prima rata di ammortamento (19/12/2014)”, ed è quindi tenuta al pagamento della commissione di estinzione anticipata, prevista in contratto in ragione del 2,00% del debito residuo.
1.1) Detta commissione, intesa come corrispettiva del recesso anticipato del cliente (che avviene tramite rimborso -od operazioni assimilate- in tutto o in parte del capitale ancora in godimento, per il quale cioè non sia scaduto il termine di rimborso previsto nel piano di ammortamento), non può però ritenersi costo collegato all'erogazione del credito, in quanto tale da computarsi unitariamente all'interesse ed agli altri costi ai fini della verifica del rispetto della soglia d'usura, perché: a) essa ha la funzione di ristorare indirettamente la banca delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell'anticipato rimborso. Pertanto, disciplina il caso in cui l'erogazione è restituita, non quello in cui è elargita;
b) il debito viene a esistenza solo se il mutuatario esercita il diritto potestativo di recedere dal contratto;
c) tale atto di esercizio costituisce espressione di autonomia negoziale del cliente, su cui la banca non può influire;
d) la banca non ha a sua volta alcun potere contrattuale di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di questa commissione, contro la volontà del cliente adempiente alle proprie obbligazioni.
Ne consegue l'affermazione iniziale, perché in tal caso l'erogazione del credito resta al di fuori della serie causale generatrice del costo.
1.2) Va poi soggiunto che la Banca d'Italia, a partire dalle istruzioni del 2.8.09 (punto C.4) esclude espressamente dal computo usurario "le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto” in quanto “laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica"; il che significa che i TEGM che periodicamente pubblica non tengono conto di tali dati.
La necessaria comparazione di essi con il dato contrattuale, che inglobasse tali oneri, sarebbe asimmetrica, e dunque da rifiutarsi, per le ragioni già esposte al punto 5) relativo al cc n°18488,
2) La seconda censura riguarda la clausola c.detta “floor” contenuta nel contratto, all'art.2.
Si tratta di un patto inserito nei contratti di finanziamento a tasso variabile, che rende al di sotto di un certo saggio convenzionalmente pattuito il credito da interessi della banca insensibile alle oscillazioni in ribasso del parametro esterno di computo assunto in contratto.
2.1) In primo luogo, è decisamente da escludersi che tale clausola, come sostenuto dall'attrice, costituisca uno strumento finanziario derivato e sia pertanto nulla, perché priva dei requisiti formali e sostanziali della categoria di appartenenza, soggetta alle regole del Dlgs n°58 del 1998 (Testo
Unico della Finanza, noto come TUF).
A tal fine, è sufficiente osservare che in una siffatta previsione non è ravvisabile l'elemento strutturale che caratterizza ogni strumento finanziario derivato, ovvero il patto per lo scambio, a scadenze prefissate, di flussi di interessi legati a determinati e distinti nozionali di riferimento e l'addebito, all'una o all'altra parte, del relativo conguaglio.
2.2) Secondo parte attrice, però, tale clausola in ogni caso determinerebbe uno squilibrio contrattuale, in termini di vantaggio economico unilaterale a favore del mutuante, ove non riequilibrata da una previsione di senso opposto (c.detta clausola “cap”), che impedisca alle variazioni del tasso di salire al di sopra di una soglia predeterminata.
Orbene, già in astratto lo squilibrio contrattuale, quale categoria generale (cioè, a parte i casi specificamente disciplinati), non costituisce nel nostro ordinamento vizio di nullità negoziale, essendo invece contemplato quale presupposto di esercizio dell'azione generale di rescissione prevista dall'art.1448 cc.
Peraltro, una siffatta clausola persegue un interesse meritevole di tutela del mutuante, che in tal modo si assicura un tasso minimo di remunerazione del finanziamento, funzionale ad una accorta gestione degli impieghi;
con riflessi positivi anche sulla posizione della clientela, che in presenza di tale clausola di contenimento del rischio del mutuante riesce a conseguire la fissazione di tassi di riferimento più bassi, e quindi di un prezzo del finanziamento complessivamente più conveniente.
Trattasi, inoltre, di clausola dal contenuto chiaro e perfettamente determinato, che sostanzialmente si limita ad evidenziare il costo minimo periodico del denaro ricevuto in prestito dal cliente.
Essa, pertanto, non può dirsi volta all'acquisizione di vantaggi illeciti od occulti della banca, ma risulta perfettamente in linea con l'operazione economica voluta dalle parti, che con la libera sottoscrizione del contratto hanno reso comune l'intenzione, in sé legittima, di evitare che per effetto di futuri ribassi del parametro di riferimento al di sotto della prefissata soglia minima l'operazione creditizia diventi per la banca antieconomica.
Ne consegue la piena validità della relativa clausola.
3) E' poi dedotta la discrepanza fra il TEG indicato in contratto e quello correttamente calcolato secondo le regole di settore.
Che però non ha conseguenze sulla validità del contratto, in quanto, come diffusamente esposto al precedente punto 4.5) relativo al cc n°18488, il TEG non costituisce un costo contrattuale, e dunque
è dato estraneo al campo di applicazione dell'art.117 TUB.
4) L'attrice sostiene, inoltre, l'indeterminatezza del costo del finanziamento, in quanto, secondo il suo CTP, “la Concedente non ha definito … il debito residuo tempo per tempo in essere per mancata indicazione del piano di ammortamento alla stipula e della metodologia di adeguamento del piano di rimborso a seguito della corresponsione degli interessi”.
4.1) Tale ultimo rilievo è in fatto infondato, poiché in contratto è prevista l'operatività attraverso i necessari conguagli sulla quota interessi delle singole rate;
ovvero attraverso il metodo che consiste nel “mantenere fermo il tempo e la quantità di restituzione del capitale, modificando solamente l'importo degli interessi dovuti”, considerata anche dal CTP specificazione legittima. 4.2) Quanto al primo rilievo, secondo l'assunto, se al contratto non è allegato il piano d'ammortamento, “non è possibile desumere l'importo del capitale da restituire, tempo per tempo”
e quindi “diviene parimenti impossibile ricalcolare gli interessi da corrispondere periodicamente”.
La deduzione è già in tesi infondata.
Il costo del finanziamento è rappresentato, sul piano economico, da tutto ciò che il mutuatario è tenuto a corrispondere in eccesso rispetto all'importo che costituisce restituzione del capitale avuto in prestito.
Esso costituisce parte integrante dell'oggetto del contratto, che deve necessariamente essere determinato o determinabile (art.1346 cc), pena la sua nullità per mancanza di tale requisito
(art.1418 co.2° cc).
Tale requisito, però, riguarda il costo complessivo, non le modalità di periodico rimborso.
Gli interessi, per loro natura, non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento.
Laddove il tasso iniziale, l'inizio, la durata e la periodicità del rimborso siano esattamente indicati in contratto, il corrispettivo complessivamente dovuto dal mutuatario per interessi, in caso di tasso fisso, gli sarebbe noto.
In caso di tasso variabile, gli è del pari noto il costo complessivo che sarebbe tenuto a sostenere, in caso di invarianza del parametro esterno di computo.
Questo rende il debito per interessi perfettamente determinato, salva l'eventuale variabilità del parametro.
Ciò che resta per forza indeterminato, alla stipula, è solo il maggior onere eventualmente derivante in futuro dalle oscillazioni di mercato.
Tale dato, però, risulta determinabile, ove in contratto vengano indicati, in aggiunta agli altri elementi di cui si è detto, dei criteri che consentano la precisa determinazione tempo per tempo degli oneri aggiuntivi.
Invero, “ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art.1346 cc è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem;
in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto.
I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione” (Cass. n°16907 del 2019). Alla stipula, l'attrice ha pattuito la restituzione del mutuo di €.71.000 in rate costanti di €.1.040,61 per 84 mesi, in cui risulta computato il complessivo debito per interessi, determinato sulla base del tasso iniziale, fissato al 6,1% annuo e tenuto fermo per i primi sei mesi.
Ha poi pattuito di regolare le variazioni successive del tasso esterno di riferimento sulla quota interessi di ogni rata, secondo metodo predeterminato.
Nella specie i dati contrattuali non lasciano spazio a più alternative di calcolo (la circostanza non è neppure contestata), perché risultano puntualmente esposti il parametro esterno di indicizzazione
(Euribor), con indicazione del tenor (tre mesi), del fixing (media del mese solare antecedente arrotondato al decimo superiore, decorrente dal primo giorno del singolo mese d'ammortamento)
e della sua base giornaliera (365), la days count convention (mese commerciale calcolato sulla base di un anno di 360 giorni) e la modalità operativa (modifica di ciascuna rata successiva alla sesta
“operando i necessari conguagli sulla quota interessi delle singole rate”).
5) Infine, l'attrice lamenta la carenza di adeguata informativa precontrattuale.
Ammesso che ciò sia vero, si ribadisce che tale carenza non appartiene all'oggetto del contratto, sicché non vengono in rilievo né le norme generali in materia di nullità contrattuali, né quelle speciali di protezione fissate dall'art.117 TUB.
D) risarcimento danni
L'attrice, infine, chiede il ristoro dei danni “che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, nonché per aver violato l'obbligo di informativa precontrattuale e contrattuale, nonché dei doveri di buona fede, correttezza, nella misura €
10.478,56”
Anche tale domanda non merita accoglimento.
Il ristoro si assume dovuto dalla banca in primo luogo per il suo inadempimento contrattuale;
che però è stato escluso nei precedenti paragrafi.
In secondo luogo, per responsabilità precontrattuale;
che non è però idonea a generare un danno “in re ipsa”, essendo necessario, come già detto, che l'interlocutore dia prova che, conoscendo le effettive condizioni contrattuali, non si sarebbe pervenuti alla stipula, avendo alternative apparentemente più onerose ma effettivamente più convenienti.
E)
Alla stregua di quanto esposto, la domanda dell'attrice va rigettata, in ogni sua articolazione.
2) Domande proposte contro Parte_1
Passando alla domanda riconvenzionale proposta dalla banca, e poi fatta propria dall'intervenuta
, relativa al pagamento di quanto ancora dovuto dall'attrice in relazione al mutuo CP_3
chirografario n. 3754891 ed al mutuo chirografario n. 3843283, si rammenta che, per giurisprudenza pacifica a partire da Cass. SU.n°13533 del 2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
La banca ha compiutamente assolto ai propri oneri assertivi e probatori.
La debitrice, per contro, non ha svolto in parte qua difese aggiuntive, limitandosi a richiamare, in relazione al secondo mutuo, quanto già dedotto in relazione all'altro mutuo.
Richiamate le ragioni esposte nel paragrafo relativo al mutuo n. 3754891, ne consegue per ciò solo l'accoglimento della domanda, nella misura indicata, posto che all'allegazione del creditore relativa all'attuale misura del debito, interamente giustificato dalla fonte contrattuale, la debitrice, a parte le ragioni già disattese, non ha dedotto, né tantomeno provato, alcun fatto estintivo dell'altrui pretesa.
2) L'incertezza, in parte qua, in effetti non riguarda il debito, ma l'identità del legittimato attivo;
posto che la ha mantenuto la domanda anche dopo l'intervento in causa dell'asserito CP_2
cessionario, senza nulla dire a proposito di tale intervento. Anche il cessionario, da parte sua, ha sviluppato le proprie richieste e difese del tutto prescindendo dal fatto che la banca abbia continuato a coltivare la domanda in proprio.
Il conflitto fra tali parti -che non interessa il debitore, comunque tenuto al pagamento- va risolto in senso favorevole al cessionario, che ha allegato di aver in data 1 giugno 2020 acquistato da
[...]
un blocco di crediti ex art.58 TUB, inclusivi di quello vantato nei confronti di CP_2 Parte_1
[...
documentandone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il silenzio della banca su tale allegazione costituisce, all'interno di tale conflitto, implicito riconoscimento del fatto, ex art.115 cpc. 3) Si dispone, pertanto la condanna dell'attrice, nella misura richiesta, in favore di CP_3
3) Spese di giudizio
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori:
-medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria e dimezzati per la fase istruttoria, limitata al deposito di memorie, quanto alla convenuta;
-minimi quanto all'intervenuta (stante la sua ridotta attività difensiva, limitata a domanda già proposta e documentata in causa dalla convenuta); previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.52.000,01 ed €.260.000, considerato, quanto alla convenuta, il valore delle domande rigettate e, quanto all'intervenuta, quello della domanda accolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
1) RIGETTA ogni domanda proposta da Parte_1
2) CONDANNA al pagamento, in favore di come in atti Parte_1 CP_3 rappresentata, della somma di €.52.320,25, oltre interessi dal 3 maggio 2018 al saldo, da computarsi sul capitale di € 46.879,26 al tasso convenzionale pattuito in relazione al mutuo n. 3754891 e sul capitale di € 3.546,48 al tasso convenzionale pattuito in relazione al mutuo n. 3843283.
3) CONDANNA al rimborso delle spese ex adverso sostenute dalle controparti per il Parte_1
presente giudizio, che liquida:
-quanto a come in atti rappresentata, in complessivi €.11.300 per compenso, oltre CP_2
spese generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge.
-quanto a come in atti rappresentata, in complessivi €.
7.200 per compenso, oltre CP_3
spese generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge.
Così deciso in data 10 marzo 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n°9034/19 al Ruolo Generale e vertente
TRA
(avv. Eufrasia Giovanna Fiore) Parte_1
-ATTRICE-
E
Controparte_1 quale mandataria in nome e per conto di (avv. Mario Davi) CP_2
-CONVENUTA-
CP_3 rappresentata dalla propria mandataria con rappresentanza , a propria Controparte_4 volta rappresentata da (avv. Roberto N. Cassinelli) Controparte_5
-INTERVENUTA- CONCLUSIONI DELLE PARTI:
: Parte_1
da citazione
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi suesposti:
- In via preliminare, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto: accertare l'illegittima formazione del saldo negativo per la correntista sul rapporto di c/c n. 18488 alla data del
31/03/2007 e pari ad € 27.017,88, per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, dichiarare che, alla data del 31/03/2007, il saldo del conto corrente n. 18488 è pari a zero, importo che dovrà essere considerato quale saldo iniziale per il ricalcolo delle partite di dare/avere del conto corrente de quo;
- In via principale, nel merito:
1) accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1325 n. 4 e 1418 c.c. e art. 117, comma 1 e 3, Pt_2
del rapporto di conto corrente n. 19020 e dei contratti di affidamento regolati sul rapporto di conto corrente n. 18488 sino al 18/01/2010, nonchè la nullità ex 117, comma 8, T.U.B., art. 116, primo comma T.U.B., artt. 1175, 1176, 1375, 1337 Cod. Civ., artt.6 e 8 della Delibera CICR 4 marzo
2003 del contratto di affidamento datato 18/01/2010 regolato sul c/c 18488, per tutti i motivi e le causali esposte in narrativa, e, per l'effetto, condannare in persona del l.r.p.t., Controparte_2
alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate sul c/c n. 18488 e sul c/c n. 19020, pari ad Euro 99.309,78, ferma restando l'applicazione del c.d. saldo zero alla data del 31/03/2007 sul c/c 18488, così per un totale di Euro 126.327,66 (centoventiseimilatrecentoventisette/66), con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero la diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito di apposita CTU;
2) accertare e dichiarare l'illegittima e/o nulla e/o inefficace e, comunque e in ogni caso, indebita corresponsione delle somme trattenute a titolo di interessi ultralegali dalla ai danni della CP_2
società attrice ex art. 1284, comma terzo, c.c. ed artt. 116 e 117 T.U.B., per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, ordinare il ricalcolo delle rate corrisposte di cui al contratto di mutuo n.
3754891, sino alla data di risoluzione dello stesso, sostituendo il tasso contrattuale con i tassi minimi dei BOT, ai sensi dell'art. 117, comma settimo, TUB, calcolando a credito della Società le somme indebitamente trattenute dalla a titolo di interessi corrispettivi ultralegali, nella CP_2
misura indicata nella perizia di parte pari ad Euro 11.312,95 (undicimilatrecentododici/95), o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, a seguito di espletanda CTU contabile;
- In via subordinata:
1) accertare e dichiarare (i) la nullità parziale delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente n. 18488 e del contratto di affidamento in esso regolato, inerenti i tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, T.U.B., ovvero inerenti le altre condizioni economiche per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n.
108/1996, 120 T.U.B., nonché dell'art.
2-bis della L. 2/2009, (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, condannare in Controparte_2
persona del l.r.p.t., alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate sul c/c n. 18488, pari ad Euro 95.680,51, ferma restando l'applicazione del c.d. saldo zero alla data del 31/03/2007, così per un totale di Euro 122.698,39, (centoventiduemilaseicentonovantotto/39), con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero la diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito di apposita CTU;
2) accertare e dichiarare l'illegittima e/o nulla e/o inefficace e, comunque e in ogni caso, indebita corresponsione delle somme trattenute a titolo di interessi ultralegali dalla ai danni della CP_2
società attrice ex art. 1284, 3° comma, c.c. e artt. 116 e 117 T.U.B., per tutti i motivi e le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, ordinare il ricalcolo delle rate corrisposte di cui al contratto di mutuo n. 3754891, sino alla data di risoluzione dello stesso, sostituendo il tasso contrattuale con i tassi legali ex art. 1284 c.c., calcolando a credito della Società le somme indebitamente trattenute dalla a titolo di interessi corrispettivi ultralegali, nella misura indicata nella perizia di parte CP_2
pari ad Euro 10.478,56 (diecimilaquattrocentosettantotto/56), o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, a seguito di espletanda CTU contabile;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata la nullità parziale: accertare e dichiarare con riferimento al contratto di conto corrente n. 18488: (i)
l'inefficacia delle modifiche unilaterali, sfavorevoli per l'attrice e delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta sul c/c n. 18488, per violazione degli artt. 118 T.U.B.,
1283, 1346 e 1815 c.c., 120 T.U.B., 644 c.p., della L. n. 108/1996 e dell'art.
2-bis della L. 2/2009
(ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche, usura, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni anche ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, condannare in persona del l.r.p.t., alla Controparte_2
restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate sul c/c n. 18488, pari ad Euro 15.497,80, ferma restando l'applicazione del c.d. saldo zero alla data del 31/03/2007, così per un totale di
Euro 42.515,68, (quarantaduemilacinquecentoquindici/68), oltre interessi e rivalutazione monetaria, con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero la diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito di apposita CTU;
-In ogni caso, accertare che ha applicato interessi usurari sia sui rapporti di Controparte_2
conto corrente nn. 18488 e 19020 (e sugli affidamenti in essi regolati) sia sul rapporto di mutuo n.
3754891, per i motivi rispettivamente esposti, e dichiarare non dovuto con riferimento a detti rapporti alcun interesse ex art. 1815, comma secondo, cod. civ. con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia, e, per l'effetto, condannare la alla ripetizione delle somme CP_2
illegittimamente incassate a titolo di interessi usurari pari complessivamente ad Euro 63.079,95 (di cui € 51.971,57 quanto ai c/c ed € 11.108,38 quanto al mutuo), oltre interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di apposita CTU;
infine, condannare la medesima al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni che alla CP_2
stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, nonché per aver violato l'obbligo di informativa precontrattuale e contrattuale, nonché dei doveri di buona fede, correttezza, nella misura € 10.478,56 o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza legale, oltre interessi legali, vittoria di competenze integrali, spese, e rimborso del contributo unificato”.
da memoria 183 co.6° n°1) cpc
“si chiede l'integrale rigetto delle eccezioni, deduzioni e contestazioni mosse dalla convenuta e dalla terza intervenuta, poiché assolutamente infondate, strumentali, generiche ed inconferenti per tutte le ragioni esposte in narrativa e si insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, da intendersi qui integralmente ritrascritte ed estese, quanto al rapporto di mutuo contestato, anche nei confronti di Controparte_3
in via istruttoria, è chiesta CTU sui quesiti indicati in memoria 183 co.6° n°2) cpc. CP_2
“conclude affinchè l'adito Giudice Voglia:
- accertata l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di parte attrice, rigettare integralmente la domanda stessa, in tutte le conclusioni rassegnate nelle pagg. da 69 a 72 dell'atto di citazione, per le eccezioni, contestazioni e deduzioni rassegnate nel presente atto, con vittoria di spese e competenze di causa
- in via riconvenzionale, accertato il credito della nei confronti della Controparte_2 [...] di complessivi € 52.320,25, di cui € 48.694,73 derivante dal mancato pagamento Controparte_6
da parte della delle somme di cui al contratto di mutuo chirografario n. Controparte_6
3754891 ed € 3.625,52, derivante dal mancato pagamento da parte della . Controparte_7
delle somme di cui al contratto di mutuo chirografario n. 3843283, oltre interessi dal 03.05.2018 sulle rispettive sorti capitali di € 46.879,26 ed € 3.546,48 al tasso convenzionalmente convenuto sino all'effettivo soddisfo, Voglia condannare la al pagamento in favore Controparte_6
della quale mandataria e in nome e per conto di Controparte_8 CP_2
della somma di euro € 52.320,25, oltre interessi dal 03.05.2018 sulle rispettive sorti capitali
[...] di € 46.879,26 ed € 3.546,48 al tasso convenzionalmente convenuto sino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea,
Voglia condannare la al pagamento in favore della Controparte_6 [...]
quale mandataria e in nome e per conto di della Controparte_8 Controparte_2 somma risultante dalla compensazione dei controcrediti delle parti accertati in corso di causa”.
CP_3
“Voglia il Tribunale Ill.mo
- accertata l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di parte attrice, rigettare integralmente la domanda stessa, in tutte le conclusioni rassegnate nelle pagg da 69 a 72 dell'atto di citazione, per le eccezioni, contestazioni e deduzioni rassegnate nell'atto costitutivo di
[...]
, cui si è fatto rinvio, con vittoria di spese e competenze di causa;
CP_2
- in via riconvenzionale, accertato il credito di (oggi nei confronti CP_2 CP_3 della società di complessivi € 52.320,25, di cui € 48.694,73 derivante dal mancato Parte_1
pagamento da parte della società delle somme di cui al contratto di mutuo Parte_1 chirografario n. 3754891 ed € 3.625,52, derivante dal mancato pagamento, da parte della società
delle somme di cui al contratto chirografario n. 3843283, oltre interessi dal Parte_1 3.5.2018 sulle rispettive sorti capitali di € 46.879,26 ed € 3.546,48 al tasso convenzionalmente convenuto sino all'effettivo soddisfo, Voglia condannare la al pagamento in favore Parte_1 della (cessionaria di ), della somma di € 52.320,25, oltre interessi CP_3 CP_2 dal 3.5.2018 sulle rispettive sorti capitale di € 46.879,26 ed € 3.546,48 al tasso convenzionalmente convenuto sino all'effettivo soddisfo. Salvo e riservato ogni altro diritto. Con vittoria di spese”.
***********************
ha convenuto in giudizio al fine di ottenere, in relazione ai seguenti Parte_1 CP_2
rapporti con essa intrattenuti a) conto corrente n. 18488;
b) conto corrente n. 19020;
c) contratto di mutuo chirografario n. 3754891 la restituzione di tutti gli addebiti illegittimi, nonché il risarcimento equitativo dei danni.
Si è costituita quale mandataria in nome e per conto della banca Controparte_1 convenuta, che ha chiesto il rigetto della domanda, instando in via riconvenzionale per l'altrui condanna al pagamento di quanto ancora dovuto in restituzione in relazione al mutuo chirografario n. 3754891, nonché in relazione al mutuo chirografario n. 3843283.
E' poi intervenuta rappresentata come nell'intestazione, quale cessionaria del CP_3
credito derivante dai contratti di mutuo chirografario nn. 3754891 e 3843283, azionato dalla banca in riconvenzionale.
Delle rispettive ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.
Depositate dalle parti le memorie ex art.183 co.6° cpc e ritenuto dall'istruttore superfluo ogni approfondimento istruttorio, la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, scaduti i termini ex art. 190 cpc in data 11 dicembre 2023, è stata riservata in decisione monocratica.
OSSERVA
1) Domande proposte da Parte_1
Si procede all'esame analitico delle domande dell'attrice.
A) conto corrente n°18488
B) conto corrente n°19020.
1) Quanto ai rapporti di conto corrente, è il caso di dare subito atto dell'infondatezza dell'assunto della banca, secondo cui a fondamento della domanda di ripetizione il correntista sarebbe tenuto a documentare l'andamento del rapporto per l'intero suo corso.
Per giurisprudenza ormai consolidata, al contrario, “sia la banca che il correntista, nelle rispettive azioni di condanna al pagamento del saldo del conto e di ripetizione dell'indebito, sono entrambe onerate di provare i fatti costitutivi del proprio diritto. Tuttavia, mentre la banca, dal momento che chiede il pagamento del saldo del conto corrente, deve dimostrare come si fosse formato integralmente il proprio credito risultante da tale annotazione contabile, il cliente, nel chiedere la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca, non è necessariamente tenuto a produrre tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto se i fatti costitutivi del proprio diritto, ovvero i pagamenti e l'inesistenza di una causa che li giustifichi, siano allegati solo a partire da un certo periodo in poi, così dimostrando di accettare per il periodo precedente, in cui non vi sono contestazioni, le annotazioni della banca” (da ultimo, Cass. n°4214 del 2024).
Nella medesima pronuncia si dà poi atto che “l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria”.
Il rinvio è alla nota distinzione posta da Cass. SU n°24418/10, che ha declinato nella materia de qua la regola che vede l'azione ex art.2033 cc prescriversi in dieci anni dal pagamento indebito, differenziando il dies a quo del computo in relazione alle: rimesse solutorie, costituite dai versamenti disposti su conto corrente passivo non affidato, o con passivo eccedente l'affidamento, che, determinando un immediato spostamento patrimoniale, costituiscono pagamento in senso tecnico;
rimesse ripristinatorie, costituite dai versamenti disposti su conto corrente attivo, o passivo nei limiti dell'affidamento, per le quali "di pagamento.. potrà ….parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto".
La combinazione di tali principi porta alla conclusione che il correntista è tenuto soltanto alla produzione degli estratti conto relativi al periodo del rapporto a cui intende riferire la domanda di ripetizione d'indebito; che potrà però trovare accoglimento (al netto della prescrizione) soltanto in relazione alle rimesse solutorie del periodo documentato -nonché, in caso di rapporto chiuso e documentato fino alla chiusura, in relazione agli indebiti contabilizzati all'atto di chiusura del conto.
A) conto corrente n°18488.
1) parte attrice, in primo luogo, ritiene che la rideterminazione del saldo debba avvenire azzerando il saldo del conto alla data del 31 marzo 2007, nonostante contabilmente a tale data risulti un suo debito di €.27.017,88.
Sostiene che la prova in proposito competa alla banca, e deduce che questa, a fronte della propria richiesta ex art. 119 TUB del 20.3.2018, non le aveva inviato l'estratto conto relativo al primo trimestre 2007, rendendo in tal modo impossibile la verifica della corretta genesi del saldo a tale epoca.
1.1) L'assunto non è affatto condivisibile. In proposito, è sufficiente richiamare la recente Cass.
n°32210 del 2024, che ha ribadito “i principi consolidati affermati dalla S.C., costituenti ormai jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, ai quali si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, in ordine all'applicazione della regola di giudizio enunciata dall'art. 2697 c.c.”, secondo cui -per quello che qui rileva:
“spetta al correntista, in qualità di attore, l'onere di fornire la prova dell'andamento del rapporto, mediante la produzione degli estratti conto dai quali risultano le singole rimesse suscettibili di ripetizione o di altri documenti rappresentativi delle movimentazioni effettuate come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili (Cass., Sez. I,
27/12/2022, n. 37800; 28/11/2018, n. 30822; Cass., Sez. VI, 23/10/2017, n. 24948);
“alcun rilievo può assumere, in proposito, l'obbligo della banca di conservare la documentazione relativa al contratto di conto corrente, dal momento che lo stesso, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci anni, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n.
385 del 1993, non esclude l'operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, il quale, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può essere fatto valere, come pretenderebbe la ricorrente, al fine di trasferire sulla controparte l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa (Cass. Sez. I, 29/11/2022, n. 35039)”.
Ne consegue che, ove sia il correntista ad agire con l'azione di ripetizione (in caso di rapporto cessato), ovvero di accertamento del saldo effettivo ad una certa data (in caso di rapporto in essere),
“grava sul medesimo l'onere di provare la pretesa creditoria fatta valere, attraverso la produzione degli estratti conto relativi all'intero periodo del rapporto a cui si riferisce la domanda d'indebito, in difetto del che non potrà assumersi a base di calcolo il saldo zero –questo imponendosi, al netto di ogni altra questione, solo se inosservante dell'onere probatorio su di sé gravante sia la banca, non essendo dimostrato in che modo il saldo figurante si sia formato– ma il primo saldo disponibile di cui il correntista abbia dato prova” (ex multis, Cass. n. 24049 del 2019).
2) L'attrice, in secondo luogo, denuncia l'assenza di contratti scritti di affidamento relativi al periodo antecedente alla stipula in data 18 gennaio 2020 del contratto di affidamento per €.40.000, a valere sul suddetto conto corrente n. 18488.
IL suo CTP evidenzia che “sul conto corrente in oggetto è presente un fido di fatto sin dal primo trimestre analizzato. Tale circostanza è testimoniata: (i) dall'applicazione di commissioni di massimo scoperto e di commissioni ad esse assimilabili, le quali si configurano come una remunerazione dell'affidamento; (ii) dall'applicazione di tassi di interesse debitori diversi da quelli indicati nel contratto di apertura di conto corrente;
(iii) dalla tolleranza da parte della di un CP_2
persistente ed elevato saldo debitore nel corso del rapporto di conto corrente….La mancanza del contratto/dei contratti di affidamento rappresenta una grave violazione della legge ed in particolare dell'articolo 117 comma 1 del TUB il quale prescrive che 'I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti'. Tale violazione comporta la nullità dell'intero rapporto di conto corrente e il conseguente diritto della Società alla ripetizione della totalità degli interessi debitori, delle commissioni e delle spese, pagati a qualunque titolo, ai sensi dell'articolo
117 comma 3 del TUB”.
2.1) I contratti di affidamento a valere su conto corrente, per definizione, costituiscono rapporti accessori, regolati contabilmente sul conto corrente, e dunque assoggettati anche ai patti del rapporto principale.
In effetti, l'onere di forma scritta previsto dall'art.117 TUB deve ritenersi rispettato “ogniqualvolta esista un contratto validamente sottoscritto le cui condizioni regolino anche quelle di un diverso contratto bancario che sul primo si innesti. Invero, il rispetto della forma del contratto prevista dal citato art. 117, comma 2, T.U.B. non può estendersi sino al punto di pretendere che ogni rapporto bancario debba essere contenuto in un autonomo contratto separatamente sottoscritto” (ex multis
Cass. n°22278 del 2017).
Il contratto di conto corrente de qua prevede il tasso debitore annuo (primo al 13% e secondo al
13,25%) e la CMS trimestrale (0,9%), nonché una maggiorazione pari a 0,90 punti dei tassi “in presenza di scoperto su conti non affidati e di sconfinamenti oltre al fido accordato”, applicata “per
l'intero trimestre solare e sull'utilizzo complessivo”.
Ove risultassero poste passive non giustificate da tale previsione, si tratterebbe certamente di addebiti illegittimi.
Fino a detto limite, però, ogni addebito risulta legittimo, risultando il requisito della forma scritta pienamente rispettato.
Ne consegue che l'attrice, già in astratto, ha diritto a ripetere soltanto i primi, giammai i secondi.
Atteso ciò, l'allegazione dell'attrice non può arrestarsi alla generica denuncia dell'avvenuta applicazione di commissioni di massimo scoperto e di commissioni ad esse assimilabili (peraltro giustificate dalla previsione contrattuale, estesa agli sconfinamenti dal fido, equiparati allo scoperto non affidato), ovvero di tassi di interesse debitori diversi da quelli indicati nel contratto di apertura di conto corrente.
E' necessaria, altresì, la puntuale indicazione delle poste ritenute indebite.
Tale dato manca del tutto nell'allegazione di parte costituita dalla relazione del suo CTP, che ha esposto in tabella soltanto il dato aggregato dei costi asseritamente indebiti, senza distinzione fra oneri giustificati dai patti scritti ed oneri indebiti, perché non pattuiti, o pattuiti oralmente.
La ricerca delle poste indebite costituisce indagine di natura esplorativa, vietata.
Ne deriva l'immediato rigetto della domanda, in parte qua.
3) L'attrice deduce, poi, che il contratto di affidamento datato 18 gennaio 2010 sia stato stipulato fuori sede, che sia mancata la consegna dei documenti informativi ulteriori necessari nell'ambito di tali offerte, e che ciò comporti nullità ex art.117 co.8° TUB.
A parte la carenza di prova sulle dedotte circostanze di fatto, ex adverso contestate, è comunque erroneo l'assunto in diritto.
La puntuale disciplina regolamentare dettata dalla Banca d'Italia in materia di obblighi informativi delle banche e degli intermediari, infatti, opera sul piano precontrattuale della trasparenza, ma non prevede affatto che la documentazione obbligatoriamente da fornirsi ad ogni potenziale cliente entri a far parte del contenuto obbligatorio del successivo contratto (v. amplius al successivo punto 4.6).
Resta escluso, pertanto, che tale disciplina abbia inteso assegnare un contenuto tipico determinato ai contratti di finanziamento, in generale, o di apertura del credito, in particolare. La nullità prevista dall'art.117 co.8° TUB per i “contratti difformi” non può pertanto nella specie utilmente invocarsi.
4) L'attrice lamenta l'applicazione di un tasso di interesse ultra-legale indeterminato, poiché non validamente pattuito fra le parti.
Secondo il suo CTP, l'invalidità deriverebbe dalla mancanza di una o più delle specificazioni a suo dire necessarie per conferire determinatezza ai tassi di interesse riportati nel contratto principale ed in quello correlato.
In particolare, il contratto di apertura di conto corrente sarebbe affetto dalle seguenti “gravi irregolarità”:
a) “indicazione di un TAN creditore pari a “0,0500” e di un TAE creditore pari anch'esso a
“0,0500”;
b) “assenza del simbolo percentuale accanto al valore numerico”;
c) “indicazione di due tassi di interesse debitori, nominali ed effettivi, senza alcuna indicazione circa le condizioni sulla base delle quali sarà applicato un tasso di interesse piuttosto che l'altro”;
d) mancata indicazione della convenzione di calendario;
e) “mancata indicazione dell'ISC (o TAEG)”;
f) “il tasso creditore indicato nel documento di sintesi risulta essere pari a zero e non allo “0,0500” come indicato nel corpo del contratto”.
Il contratto di affidamento datato 18/01/2010 sarebbe, dal canto suo, affetto dai medesimi vizi sub d) ed e) indicati in precedenza.
4.1) La censura sub a) attiene al fatto che, nella compilazione dei relativi campi del contratto, il
TAN ed il TAE creditore sono identici;
il che, effettivamente, non è concettualmente possibile, poiché il TAE è funzione del TAN e della sua attitudine a produrre interessi in periodi infrannali, e pertanto per definizione è superiore ad esso.
Trattasi, però, di evidente errore materiale relativo ad un dato ricavabile dal contratto, in cui risultano pattuiti sia il TAN creditore, che la periodicità trimestrale dell'attitudine del saldo attivo a produrre interessi, parificata a quella del saldo passivo;
sicché deve ritenersi rispettato quanto disposto dalla disciplina di settore, all'epoca contenuta nella delibera CICR 9 febbraio 2000.
Per ritenere ricorrente la dedotta violazione occorrerebbe ipotizzare che il contratto, in parte qua, simuli un accordo in realtà inesistente.
Senonchè, la prova della simulazione è a carico della parte che la denuncia. Nella specie, dunque, a carico di parte attrice, che invoca a tal fine il suddetto errore formale, e null'altro; evidentemente, considerandolo ex se prova sufficiente dell'assunto.
Il che è in radice escluso dalla plausibile spiegazione alternativa, di un errore materiale nell'individuazione del dato corretto.
Di conseguenza, la prova della dedotta simulazione risulta carente.
4.2) Quanto alla censura sub b), non può porsi seriamente in dubbio che i valori numerici indicati nei campi dei tassi esprimano i punti percentuali su base 100 -non a caso, nessuna spiegazione alternativa è stata ipotizzata dalla parte.
4.3) Quanto alle censure sub c) ed f), in base alle ordinarie regole poste a presidio dell'interpretazione dei contratti, in caso di dubbio le clausole “devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno” (art.1367 cc)
e, in quanto “inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro” (art.1370 cc).
La conseguenza delle denunciate irregolarità non è la nullità del patto per indeterminatezza, ma l'applicazione, fra più condizioni contrattuali determinate ma dissonanti, di quella più favorevole al cliente (nel primo caso, il primo tasso debitore;
nel secondo il tasso creditore positivo).
Che le banca non abbia operato in tal modo, non è oggetto di censura.
4.4) Quanto alla censura sub d), a quanto osservato al punto precedente si aggiunge che in assenza di determinazione contraria va considerato l'anno solare, in base al principio generale, mutuato dagli artt.2963 co.1° cc e 155 co.2° cpc, secondo cui in materia di computo dei termini va seguito il calendario comune (ex multis Cass. n°28196 del 2024).
4.5) Non coglie nel segno neppure la censura sub e), relativa alla “mancata indicazione dell' ” nei contratti originari. Pt_3
L'Indicatore Sintetico del Credito, o ISC, in relazione a mutui, anticipazioni bancarie, contratti riconducibili alla categoria 'altri finanziamenti' ed aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio, nella normativa settoriale è denominato TAEG (tasso Annuo Effettivo Globale, noto anche come TEG, tasso effettivo globale).
ISC e TAEG sono, comunque, sostanzialmente equivalenti, e condividono il fine di esprimere il costo totale effettivo del servizio bancario offerto, onde consentire al cliente di conoscere preventivamente tale costo, anche a fini di comparazione delle offerte equivalenti presenti sul mercato. In particolare, il TAEG è costituito da un valore espresso in termini percentuali rispetto al capitale finanziato, su base annua, che somma al saggio nominale annuo della componente interessi (TAN) un ulteriore tasso, che esprime in misura percentuale, rispetto alla medesima frazione temporale, il rapporto fra il capitale e gli altri costi accessori del credito.
Il TAEG (così come l'ISC) non è pertanto un tasso contrattuale propriamente inteso, quanto piuttosto una informazione sintetica del complesso dei costi derivanti al cliente per effetto delle previsioni negoziali. Esso, pertanto, non appartiene al contenuto naturale del contratto.
4.5.1) Ciò posto, tale indicatore non può dirsi incluso nel contenuto tipizzato del contratto di conto corrente per il fatto -già in sé dirimente- che tutta la normazione coinvolta nella sua genesi e disciplina non riguarda tale tipologia contrattuale.
4.5.2) In relazione alla medesima censura, in quanto rivolta al contratto di affidamento, si osserva
Par che l' non può neppure dirsi incluso nel contenuto tipico dei contratti di finanziamento come determinato dalla Banca d'Italia, a tanto facoltizzata dall'art.117 co.8° TUB.
Invero, tutta la normazione coinvolta nella sua genesi e disciplina appartiene al sistema di regole della pubblicità, non del contenuto del contratto;
a partire dalla genesi regolamentare, che si rinviene nella delibera CICR del 4 marzo 2003, resa nel segno della "Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari". In seguito, l'art.121 co.3° TUB, introdotto dal Dlgs n°141/10, ha assegnato alla Banca d'Italia il potere di stabilire, in conformità alle deliberazioni del CICR, le modalità di calcolo del TAEG, e ciò è stato fatto con l'adozione di disposizioni sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", via via modificate, nella cui Sezione VII, dedicata al credito ai consumatori, è stabilito il metodo di calcolo, con disciplina estesa anche al di fuori del credito ai consumatori, a "i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria 'altri finanziamenti' e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio" dal par.8 della Sez. II.
Al di fuori dalla materia del credito ai consumatori, le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia non prevedono che il TAEG sia indicato nel contratto, ma soltanto nel foglio informativo e nel documento di sintesi (Sez. II, par. 8) e che quest'ultimo costituisca parte integrante del contratto solo "in presenza di un accordo delle parti in tal senso" (Sez. II, par. 7).
4.5.3) In definitiva, il TAEG:
-sul piano sostanziale, non costituisce un costo contrattuale, ma la sua rappresentazione unitaria;
-sul piano formale, non costituisce elemento appartenente al contenuto tipico del contratto, come determinato dalla Banca d'Italia.
Ne consegue l'estraneità ontologica del TAEG dal campo di applicazione dell'art.117 TUB, che riguarda tassi d'interesse, prezzi, condizioni e clausole necessarie del contratto. 4.5.4) L'erronea od omessa indicazione del TAEG, infine, non è autonomamente sanzionata dalla legge nei contratti non soggetti alle regole di protezione del consumatore -che certamente non possono trovare applicazione nel caso di specie, in favore della srl attrice.
Invero, per i contratti stipulati con i consumatori, l'art. 125-bis TUB co. 7, inserito dal medesimo
Dlgs n°141/10 che ha introdotto l'attuale testo dell'art.117 TUB, ha previsto, in relazione a siffatte evenienze, l'applicazione di un TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei BOT, con l'importante precisazione che "nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese".
La circostanza che il legislatore della riforma non abbia previsto analoga sanzione per errori od omissioni informative concernenti il TAEG (o l'ISC) relativo a contratti stipulati al di fuori di tale perimetro soggettivo della clientela è indicativa della volontà della legge di mantenere differenti regole nei due ambiti: una lettura dell'art.117 TUB in chiave sostanzialmente equivalente all'art.125-bis renderebbe del tutto ingiustificata, per inutile sovrabbondanza, l'introduzione della specifica disciplina dei consumatori.
4.5.5) In definitiva, al di fuori della disciplina consumeristica, “l'indicatore sintetico di costo (ISC)
è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla alcuna sanzione di nullità.” (così, Cass n°26585 del 2022).
La sua erronea o mancata indicazione costituisce certamente una alterata rappresentazione del costo complessivo al cliente;
che però rileva unicamente sul piano generale, quale ipotetica fonte di risarcimento per responsabilità precontrattuale (ove si dia prova che, conoscendo le effettive condizioni contrattuali, non si sarebbe pervenuti alla stipula, avendo alternative apparentemente più onerose ma effettivamente più convenienti).
5) L'attrice, tramite il suo CTP, denuncia poi l'usura contrattuale, a suo dire in primo luogo genetica.
Per determinarla, “è stato calcolato il TEG del primo trimestre di operatività rispetto alla data di stipulazione del contratto”; ma sulla base di metodologia inaccettabile.
Infatti, va rifiutata l'idea che possano porsi in comparazione valori determinati secondo precise istruzioni della Banca d'Italia (TEGM) con valori determinati secondo criteri e metodi diversi.
Come acutamente osservato in Cass. n°12965 del 22 giugno 2016, è persuasiva la tesi “che sostiene la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. Come osservato in dottrina, la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM;
posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché -se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo- il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato….
Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice -chiamato a verificare il rispetto della soglia anti- usura- non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio”.
Con ciò, vanificando la conoscibilità ex ante del tasso medio del credito rilevato e pubblicato (art. 2 co. 3 L. n. 108 del 1996), che è la ragione fondamentale dell'adozione dell'intero impianto normativo qui in considerazione.
E' lo stesso CTP a dare atto che, utilizzando la metodologia corretta, il TEG contrattuale dell'epoca della stipula (9,26%) rientrava nei limiti di legge (soglia 14,27%).
5.1) Per il resto, la deduzione è in termini di c.detta “usura sopravvenuta”.
Senonché, una volta esclusa l'usura originaria, attraverso il raffronto fra il tasso contrattuale
(naturalmente integrato con le altre voci di costo che a questi fini concorrono a comporlo) ed il tasso soglia vigente all'epoca della stipula, risulta irrilevante il fatto che il tasso, in determinati intervalli temporali, sia successivamente risultato superiore a detto limite, nel frattempo mutato;
posto che “allorché il tasso degli interessi concordato …… superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del
1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa … di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass., Sez. Unite, 19/10/2017, n. 24675, cui si è uniformata tutta la successiva giurisprudenza di legittimità).
Trattasi di principio che, rispetto alla fattispecie contemplata, trova applicazione in ogni ambito;
quindi anche in relazione ai rapporti di conto corrente.
6) Per quanto esposto, l'applicazione, da parte della di un regime di capitalizzazione CP_2
composta degli interessi debitori, risulta legittima, perché conforme alla legge ed ai patti contrattuali.
7) L'attrice infine denuncia l'illegittimità del meccanismo contabile della postergazione delle poste in accredito e dell'antergazione delle poste in addebito, in quanto incidente sul decorso degli interessi.
Non è però il caso, nella specie, di approfondire il tema della liceità, o meno, di un siffatto modus operandi, quando sia coerente con le previsioni contrattuali, perché l'attrice (e con essa il suo CTP) nulla ha aggiunto all'affermazione in astratto della regola in tesi violata da controparte.
La conseguenza è che non è dato sapere quando, ed in che modo, secondo l'attrice, la banca avrebbe posto in essere la condotta censurata.
Per costante giurisprudenza, il correntista che assuma la posizione di attore nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del saldo, è onerato “della prova delle operazioni da cui si origina il saldo”
(ex multis Cass. n°22387 del 2021).
Qui la carenza è ancor più radicale, perché appartiene al piano assertivo, non risultando individuate le operazioni in tesi censurabili, e rende per ciò solo il motivo non accoglibile, a prescindere da eventuali approfondimenti tecnici.
8) In definitiva, ogni altra questione assorbita, la domanda di ripetizione, in quanto relativa al conto corrente n°18488, va integralmente rigettata.
B) conto corrente 19020
1) Risultano prodotti gli estratti conto e scalari dal 08/02/2005 al 31/12/2005.
E' chiesta la ripetizione di ogni onere addebitato in tale periodo, a titolo di interessi debitori, commissioni e spese, essendo il contratto nullo:
a) per mancanza di forma scritta;
b) per usura contrattuale.
2) La documentazione prodotta dall'attrice dà contezza dell'esistenza ed operatività nel periodo documentato del suddetto rapporto.
Tuttavia, manca in giudizio il documento contrattuale.
Secondo la banca, tale produzione ricade nell'onere probatorio dell'attrice.
Senonché l'attrice fonda la domanda sull'illegittimità degli addebiti, determinata proprio dall'assenza del documento contrattuale e, quindi, dalla conseguente nullità per vizio di forma dei patti in tesi legittimanti la contabilizzazione di interessi passivi, commissioni e spese.
Laddove la domanda sia “basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta” e
“sia contrastata dalla banca, che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio….non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro” (Cass. n°6480 del 2021).
L'assunto dell'attrice è, dunque, in astratto fondato.
3) Tuttavia, il diritto di ripetizione deve ritenersi in gran parte prescritto, come eccepito dalla banca.
Sul conto corrente in questione nel periodo documentato risultano soltanto due rimesse, in data 17 e
30 agosto 2005.
La prima, è intervenuta su conto passivo, portando il saldo in attivo.
Ha pertanto avuto effetto di pagamento rispetto agli addebiti anteriormente contabilizzati.
Ne consegue, in relazione ad essi, la prescrizione del diritto dell'attrice, essendo decorsi più di dieci anni dalla rimessa del 2005 alla prima iniziativa stragiudiziale della parte, che risale al 2018.
4) Resta un unico addebito per competenze, di €.780,39, contabilizzato su conto attivo, in epoca successiva alla seconda rimessa, anch'essa avvenuta su conto attivo e, quindi, con effetto ripristinatorio e non solutorio.
Si tratta della contabilizzazione di un costo indebito (per quanto detto al punto 2), dunque effettivamente ripetibile;
ma a far data dalla chiusura del rapporto, in cui anche le rimesse ripristinatorie acquistano natura e funzione di pagamento.
Per l'accoglimento della domanda d'indebito, in tal caso, è quindi innanzitutto necessario che il conto sia chiuso, perché prima non è dato parlare di pagamento.
Ove tale chiusura fosse avvenuta prima del 2008, il diritto sarebbe anche in tal caso prescritto. E' però inutile indagare su tale aspetto, perché, in realtà, del fatto che il conto sia stato ad un certo momento chiuso nulla è stato detto dalle parti, o da esse documentato, in causa.
Si tratta di un fatto che rientra senz'altro nell'onus probandi dell'attrice.
Com'è noto, infatti, “nelle ipotesi in cui viene esperita l'azione di ripetizione dell'indebito, l'attore è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi dell'azione esperita, dovendo quindi provare sia l'avvenuto pagamento e sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il successivo venire meno di questa” (ex multis, Cass.6983 del 2024).
“Nei rapporti di conto corrente ciò significa che il correntista, attore in ripetizione, deve dimostrare, in primo luogo, di avere effettuato versamenti in conto, che tali versamenti siano dei veri e propri pagamenti e che questi ultimi non siano dovuti (in tutto o in parte)” (idem).
In presenza di versamenti ad effetto ripristinatorio, perciò, l'attore in ripetizione deve dare prova anche della chiusura del conto, ovvero del fatto che, come già illustrato in premessa, imprime ad essi la natura di pagamento, che rende possibile la ripetizione.
La carenza assertiva e probatoria in relazione a tale circostanza rende ex sé la relativa domanda non accoglibile.
5) In definitiva, la domanda di ripetizione va rigettata anche in relazione al conto corrente n°19020.
C) Contratto di mutuo chirografario n. 3754891
1) La prima censura dell'attrice, riguardo a tale contratto, è che si tratti di un contratto usurario.
L'assunto presuppone, però, che nel calcolo del TEG contrattuale siano computati i costi di estinzione anticipata.
Lo scenario considerato dal CTP di parte attrice, per pervenire a detta conclusione, è infatti quello
(del tutto teorico, perché non accaduto) in cui la cliente procede “all'estinzione anticipata del mutuo alla prima rata di ammortamento (19/12/2014)”, ed è quindi tenuta al pagamento della commissione di estinzione anticipata, prevista in contratto in ragione del 2,00% del debito residuo.
1.1) Detta commissione, intesa come corrispettiva del recesso anticipato del cliente (che avviene tramite rimborso -od operazioni assimilate- in tutto o in parte del capitale ancora in godimento, per il quale cioè non sia scaduto il termine di rimborso previsto nel piano di ammortamento), non può però ritenersi costo collegato all'erogazione del credito, in quanto tale da computarsi unitariamente all'interesse ed agli altri costi ai fini della verifica del rispetto della soglia d'usura, perché: a) essa ha la funzione di ristorare indirettamente la banca delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell'anticipato rimborso. Pertanto, disciplina il caso in cui l'erogazione è restituita, non quello in cui è elargita;
b) il debito viene a esistenza solo se il mutuatario esercita il diritto potestativo di recedere dal contratto;
c) tale atto di esercizio costituisce espressione di autonomia negoziale del cliente, su cui la banca non può influire;
d) la banca non ha a sua volta alcun potere contrattuale di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di questa commissione, contro la volontà del cliente adempiente alle proprie obbligazioni.
Ne consegue l'affermazione iniziale, perché in tal caso l'erogazione del credito resta al di fuori della serie causale generatrice del costo.
1.2) Va poi soggiunto che la Banca d'Italia, a partire dalle istruzioni del 2.8.09 (punto C.4) esclude espressamente dal computo usurario "le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto” in quanto “laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica"; il che significa che i TEGM che periodicamente pubblica non tengono conto di tali dati.
La necessaria comparazione di essi con il dato contrattuale, che inglobasse tali oneri, sarebbe asimmetrica, e dunque da rifiutarsi, per le ragioni già esposte al punto 5) relativo al cc n°18488,
2) La seconda censura riguarda la clausola c.detta “floor” contenuta nel contratto, all'art.2.
Si tratta di un patto inserito nei contratti di finanziamento a tasso variabile, che rende al di sotto di un certo saggio convenzionalmente pattuito il credito da interessi della banca insensibile alle oscillazioni in ribasso del parametro esterno di computo assunto in contratto.
2.1) In primo luogo, è decisamente da escludersi che tale clausola, come sostenuto dall'attrice, costituisca uno strumento finanziario derivato e sia pertanto nulla, perché priva dei requisiti formali e sostanziali della categoria di appartenenza, soggetta alle regole del Dlgs n°58 del 1998 (Testo
Unico della Finanza, noto come TUF).
A tal fine, è sufficiente osservare che in una siffatta previsione non è ravvisabile l'elemento strutturale che caratterizza ogni strumento finanziario derivato, ovvero il patto per lo scambio, a scadenze prefissate, di flussi di interessi legati a determinati e distinti nozionali di riferimento e l'addebito, all'una o all'altra parte, del relativo conguaglio.
2.2) Secondo parte attrice, però, tale clausola in ogni caso determinerebbe uno squilibrio contrattuale, in termini di vantaggio economico unilaterale a favore del mutuante, ove non riequilibrata da una previsione di senso opposto (c.detta clausola “cap”), che impedisca alle variazioni del tasso di salire al di sopra di una soglia predeterminata.
Orbene, già in astratto lo squilibrio contrattuale, quale categoria generale (cioè, a parte i casi specificamente disciplinati), non costituisce nel nostro ordinamento vizio di nullità negoziale, essendo invece contemplato quale presupposto di esercizio dell'azione generale di rescissione prevista dall'art.1448 cc.
Peraltro, una siffatta clausola persegue un interesse meritevole di tutela del mutuante, che in tal modo si assicura un tasso minimo di remunerazione del finanziamento, funzionale ad una accorta gestione degli impieghi;
con riflessi positivi anche sulla posizione della clientela, che in presenza di tale clausola di contenimento del rischio del mutuante riesce a conseguire la fissazione di tassi di riferimento più bassi, e quindi di un prezzo del finanziamento complessivamente più conveniente.
Trattasi, inoltre, di clausola dal contenuto chiaro e perfettamente determinato, che sostanzialmente si limita ad evidenziare il costo minimo periodico del denaro ricevuto in prestito dal cliente.
Essa, pertanto, non può dirsi volta all'acquisizione di vantaggi illeciti od occulti della banca, ma risulta perfettamente in linea con l'operazione economica voluta dalle parti, che con la libera sottoscrizione del contratto hanno reso comune l'intenzione, in sé legittima, di evitare che per effetto di futuri ribassi del parametro di riferimento al di sotto della prefissata soglia minima l'operazione creditizia diventi per la banca antieconomica.
Ne consegue la piena validità della relativa clausola.
3) E' poi dedotta la discrepanza fra il TEG indicato in contratto e quello correttamente calcolato secondo le regole di settore.
Che però non ha conseguenze sulla validità del contratto, in quanto, come diffusamente esposto al precedente punto 4.5) relativo al cc n°18488, il TEG non costituisce un costo contrattuale, e dunque
è dato estraneo al campo di applicazione dell'art.117 TUB.
4) L'attrice sostiene, inoltre, l'indeterminatezza del costo del finanziamento, in quanto, secondo il suo CTP, “la Concedente non ha definito … il debito residuo tempo per tempo in essere per mancata indicazione del piano di ammortamento alla stipula e della metodologia di adeguamento del piano di rimborso a seguito della corresponsione degli interessi”.
4.1) Tale ultimo rilievo è in fatto infondato, poiché in contratto è prevista l'operatività attraverso i necessari conguagli sulla quota interessi delle singole rate;
ovvero attraverso il metodo che consiste nel “mantenere fermo il tempo e la quantità di restituzione del capitale, modificando solamente l'importo degli interessi dovuti”, considerata anche dal CTP specificazione legittima. 4.2) Quanto al primo rilievo, secondo l'assunto, se al contratto non è allegato il piano d'ammortamento, “non è possibile desumere l'importo del capitale da restituire, tempo per tempo”
e quindi “diviene parimenti impossibile ricalcolare gli interessi da corrispondere periodicamente”.
La deduzione è già in tesi infondata.
Il costo del finanziamento è rappresentato, sul piano economico, da tutto ciò che il mutuatario è tenuto a corrispondere in eccesso rispetto all'importo che costituisce restituzione del capitale avuto in prestito.
Esso costituisce parte integrante dell'oggetto del contratto, che deve necessariamente essere determinato o determinabile (art.1346 cc), pena la sua nullità per mancanza di tale requisito
(art.1418 co.2° cc).
Tale requisito, però, riguarda il costo complessivo, non le modalità di periodico rimborso.
Gli interessi, per loro natura, non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento.
Laddove il tasso iniziale, l'inizio, la durata e la periodicità del rimborso siano esattamente indicati in contratto, il corrispettivo complessivamente dovuto dal mutuatario per interessi, in caso di tasso fisso, gli sarebbe noto.
In caso di tasso variabile, gli è del pari noto il costo complessivo che sarebbe tenuto a sostenere, in caso di invarianza del parametro esterno di computo.
Questo rende il debito per interessi perfettamente determinato, salva l'eventuale variabilità del parametro.
Ciò che resta per forza indeterminato, alla stipula, è solo il maggior onere eventualmente derivante in futuro dalle oscillazioni di mercato.
Tale dato, però, risulta determinabile, ove in contratto vengano indicati, in aggiunta agli altri elementi di cui si è detto, dei criteri che consentano la precisa determinazione tempo per tempo degli oneri aggiuntivi.
Invero, “ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art.1346 cc è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem;
in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto.
I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione” (Cass. n°16907 del 2019). Alla stipula, l'attrice ha pattuito la restituzione del mutuo di €.71.000 in rate costanti di €.1.040,61 per 84 mesi, in cui risulta computato il complessivo debito per interessi, determinato sulla base del tasso iniziale, fissato al 6,1% annuo e tenuto fermo per i primi sei mesi.
Ha poi pattuito di regolare le variazioni successive del tasso esterno di riferimento sulla quota interessi di ogni rata, secondo metodo predeterminato.
Nella specie i dati contrattuali non lasciano spazio a più alternative di calcolo (la circostanza non è neppure contestata), perché risultano puntualmente esposti il parametro esterno di indicizzazione
(Euribor), con indicazione del tenor (tre mesi), del fixing (media del mese solare antecedente arrotondato al decimo superiore, decorrente dal primo giorno del singolo mese d'ammortamento)
e della sua base giornaliera (365), la days count convention (mese commerciale calcolato sulla base di un anno di 360 giorni) e la modalità operativa (modifica di ciascuna rata successiva alla sesta
“operando i necessari conguagli sulla quota interessi delle singole rate”).
5) Infine, l'attrice lamenta la carenza di adeguata informativa precontrattuale.
Ammesso che ciò sia vero, si ribadisce che tale carenza non appartiene all'oggetto del contratto, sicché non vengono in rilievo né le norme generali in materia di nullità contrattuali, né quelle speciali di protezione fissate dall'art.117 TUB.
D) risarcimento danni
L'attrice, infine, chiede il ristoro dei danni “che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, nonché per aver violato l'obbligo di informativa precontrattuale e contrattuale, nonché dei doveri di buona fede, correttezza, nella misura €
10.478,56”
Anche tale domanda non merita accoglimento.
Il ristoro si assume dovuto dalla banca in primo luogo per il suo inadempimento contrattuale;
che però è stato escluso nei precedenti paragrafi.
In secondo luogo, per responsabilità precontrattuale;
che non è però idonea a generare un danno “in re ipsa”, essendo necessario, come già detto, che l'interlocutore dia prova che, conoscendo le effettive condizioni contrattuali, non si sarebbe pervenuti alla stipula, avendo alternative apparentemente più onerose ma effettivamente più convenienti.
E)
Alla stregua di quanto esposto, la domanda dell'attrice va rigettata, in ogni sua articolazione.
2) Domande proposte contro Parte_1
Passando alla domanda riconvenzionale proposta dalla banca, e poi fatta propria dall'intervenuta
, relativa al pagamento di quanto ancora dovuto dall'attrice in relazione al mutuo CP_3
chirografario n. 3754891 ed al mutuo chirografario n. 3843283, si rammenta che, per giurisprudenza pacifica a partire da Cass. SU.n°13533 del 2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
La banca ha compiutamente assolto ai propri oneri assertivi e probatori.
La debitrice, per contro, non ha svolto in parte qua difese aggiuntive, limitandosi a richiamare, in relazione al secondo mutuo, quanto già dedotto in relazione all'altro mutuo.
Richiamate le ragioni esposte nel paragrafo relativo al mutuo n. 3754891, ne consegue per ciò solo l'accoglimento della domanda, nella misura indicata, posto che all'allegazione del creditore relativa all'attuale misura del debito, interamente giustificato dalla fonte contrattuale, la debitrice, a parte le ragioni già disattese, non ha dedotto, né tantomeno provato, alcun fatto estintivo dell'altrui pretesa.
2) L'incertezza, in parte qua, in effetti non riguarda il debito, ma l'identità del legittimato attivo;
posto che la ha mantenuto la domanda anche dopo l'intervento in causa dell'asserito CP_2
cessionario, senza nulla dire a proposito di tale intervento. Anche il cessionario, da parte sua, ha sviluppato le proprie richieste e difese del tutto prescindendo dal fatto che la banca abbia continuato a coltivare la domanda in proprio.
Il conflitto fra tali parti -che non interessa il debitore, comunque tenuto al pagamento- va risolto in senso favorevole al cessionario, che ha allegato di aver in data 1 giugno 2020 acquistato da
[...]
un blocco di crediti ex art.58 TUB, inclusivi di quello vantato nei confronti di CP_2 Parte_1
[...
documentandone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il silenzio della banca su tale allegazione costituisce, all'interno di tale conflitto, implicito riconoscimento del fatto, ex art.115 cpc. 3) Si dispone, pertanto la condanna dell'attrice, nella misura richiesta, in favore di CP_3
3) Spese di giudizio
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori:
-medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria e dimezzati per la fase istruttoria, limitata al deposito di memorie, quanto alla convenuta;
-minimi quanto all'intervenuta (stante la sua ridotta attività difensiva, limitata a domanda già proposta e documentata in causa dalla convenuta); previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.52.000,01 ed €.260.000, considerato, quanto alla convenuta, il valore delle domande rigettate e, quanto all'intervenuta, quello della domanda accolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando
1) RIGETTA ogni domanda proposta da Parte_1
2) CONDANNA al pagamento, in favore di come in atti Parte_1 CP_3 rappresentata, della somma di €.52.320,25, oltre interessi dal 3 maggio 2018 al saldo, da computarsi sul capitale di € 46.879,26 al tasso convenzionale pattuito in relazione al mutuo n. 3754891 e sul capitale di € 3.546,48 al tasso convenzionale pattuito in relazione al mutuo n. 3843283.
3) CONDANNA al rimborso delle spese ex adverso sostenute dalle controparti per il Parte_1
presente giudizio, che liquida:
-quanto a come in atti rappresentata, in complessivi €.11.300 per compenso, oltre CP_2
spese generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge.
-quanto a come in atti rappresentata, in complessivi €.
7.200 per compenso, oltre CP_3
spese generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge.
Così deciso in data 10 marzo 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-