Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2/2024 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to CITOSSI ANGELICA ricorrente contro
) difesa e rappresentata CP_1 C.F._2 dall'avv.to MILILLO STEFANO resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente ferma la pronuncia non definitiva sullo status,
1- Confermarsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i gneitori;
1
2- Disporsi la collocazione paritetica del figlio presso i due genitori
3- Disporre che i genitori continuino, come fatto sino ad oggi, a tenere con le seguenti modalità Per_1
a) durante l'anno: - a week end alternati dal venerdì alle 18.00 sino al lunedì successivo alle 8.00; - durante la settimana dal lunedì alle 8.00 sino a mercoledì alle 18.00 con il genitore con cui non ha trascorso il week end, dal mercoledì alle 18.00 sino a venerdì alle 8.00 con l'altro genitore;
b) durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive in periodi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
c) durante le vacanze natalizie trascorrerà il giorno di Natale a Per_1 pranzo con un genitore e a cena con l'altro alternando di anno in anno;
il restante periodo dal 26 al 1 sera con un genitore e il periodo successivo con l'altro; con l'impegno di assicurare ad entrambi i genitori l'eventuale anticipo dello scambio qualora dovesse essere organizzata una vacanza;
d) durante le vacanze pasquali trascorrerà metà settimana con il Per_1
padre e metà con la madre, alternando il periodo dal Giovedì Santo a
Pasqua ed il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì;
e) il giorno del compleanno festeggerà il pranzo con il padre e la Per_1
cena con la madre ad anni alterni;
f) i genitori potranno effettuare una telefonata al giorno al figlio quando quest'ultimo è con l'altro genitore;
4- darsi atto che i genitori si impegnano a fare frequentare a durante le vacanze estive, per almeno tre settimane, idonei centri Per_1
ove il bambino possa relazionarsi con i propri coetanei ed avere adeguate possibilità di socializzazione;
5- disporre a carico del padre l'assegno di mantenimento per il mantenimento di nella misura di € 370,00 da corrispondersi entro Per_1
il giorno cinque di ciascun mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6- disporre, altresì, l'onere a carico di ciascun genitore di partecipare al pagamento per la metà delle stesse di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse di secondo le regole Per_1
2 dell'Osservatorio Nazionale per la famiglia in uso presso il Tribunale di
Udine prot. n. 3477/15;
7- disporre che l'assegno unico per il figlio minore sarà percepito dalla madre
8- darsi atto che le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio minore;
9- spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 29.12.2023 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
29.9.2012 con e che dalla loro unione è nato CP_1 Per_1
(4.5.2014), ha chiesto la pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con decreto del
7.9.2020, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al
Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Oltre alla pronuncia di divorzio, il ricorrente ha chiesto altresì l'affido condiviso del figlio minore con collocamento paritario dello stesso presso i genitori. Ha domandato però una riduzione del suo concorso nel mantenimento del figlio rispetto a quanto concordato in sede di separazione.
Si è costituita che si è dichiarata remissiva alla CP_1
pronuncia di divorzio, ma ha chiesto il collocamento prevalente di Per_1 presso di sé e un conseguente aumento dell'assegno posto a carico del ricorrente in favore di Per_1
Le parti hanno depositato nei termini le memorie previste dall'art. 473- bis.17 c.p.c..
Il ricorrente ha modificato le proprie domande chiedendo a sua volta il collocamento prevalente del figlio presso di sé. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 15.4.2024 il giudice istruttore ha
3 dettato i provvedimenti provvisori con i quali, nell'accordo delle parti, ha confermato le condizioni concordate in sede separativa. In via istruttoria, ha preso favorevolmente atto dell'avvio, da parte della coppia genitoriale, di un percorso privato di sostegno alla genitorialità. In quel contesto la parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronunciata sentenza non definitiva n. 547/2024 sullo status, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore che ha dato ingresso ad un periodo di monitoraggio rispetto al percorso di mediazione avviato dalla coppia.
All'udienza del 28.1.2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo e, autorizzate a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., hanno rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Altre questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente confacenti ai superiori interessi morali e materiali del figlio minori e comunque non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ferma la pronuncia n. 547/2024 sullo status, così decide:
1- Conferma l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
2- Dispone la collocazione paritetica del figlio presso i due genitori;
3- Dispone che i genitori continuino, come fatto sino ad oggi, a tenere con le seguenti modalità Per_1
a) durante l'anno: - a week end alternati dal venerdì alle 18.00 sino al lunedì successivo alle 8.00; - durante la settimana dal lunedì alle 8.00 sino a mercoledì alle 18.00 con il genitore con cui non ha trascorso il week end,
4 dal mercoledì alle 18.00 sino a venerdì alle 8.00 con l'altro genitore;
b) durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive in periodi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
c) durante le vacanze natalizie trascorrerà il giorno di Natale a Per_1 pranzo con un genitore e a cena con l'altro alternando di anno in anno;
il restante periodo dal 26 al 1 sera con un genitore e il periodo successivo con l'altro; con l'impegno di assicurare ad entrambi i genitori l'eventuale anticipo dello scambio qualora dovesse essere organizzata una vacanza;
d) durante le vacanze pasquali trascorrerà metà settimana con il Per_1
padre e metà con la madre, alternando il periodo dal Giovedì Santo a
Pasqua ed il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì;
e) il giorno del compleanno festeggerà il pranzo con il padre e la Per_1
cena con la madre ad anni alterni;
f) i genitori potranno effettuare una telefonata al giorno al figlio quando quest'ultimo è con l'altro genitore;
4- dà atto che i genitori si impegnano a fare frequentare a Per_1
durante le vacanze estive, per almeno tre settimane, idonei centri ove il bambino possa relazionarsi con i propri coetanei ed avere adeguate possibilità di socializzazione;
5- pone a carico del padre l'assegno per il mantenimento di Per_1 nella misura di € 370,00 da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6- pone a carico di ciascun genitore l'onere di partecipare al pagamento per la metà delle stesse di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse di secondo le regole dell'Osservatorio Nazionale per Per_1
la famiglia in uso presso il Tribunale di Udine prot. n. 3477/15;
7- dispone che l'assegno unico per il figlio minore sarà percepito dalla madre
8- dà atto che le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio minore;
9- spese compensate.
5 Udine, così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Presidente dr. Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
6